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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26198/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26198/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARICONDA VINCENZO e dell'avv. CENTONZE MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8
20122 MILANO, presso il difensore avv. MARICONDA VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORENI GIOVANNI e CP_1 C.F._2 dell'avv. MATTAVELLI FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MORENI GIOVANNI
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTI ALBERTO, elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in VIALE MONTE NERO, 53 20135 MILANO, presso il difensore avv. MONTI ALBERTO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, quale suo consulente fiscale di fiducia, per sentire accertare la responsabilità professionale dello CP_1 stesso, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod.civ. e per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di € 9.641.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa.
L'attore ha dedotto:
-che in data 11 giugno 2021 la Guardia di Finanza aveva notificato all'attore processo erbale di constatazione nel quale ha contestato l'omesso assoggettamento a tassazione, nei periodi di imposta compresi fra il 2012 ed il
2019, di redditi derivanti dalla gestione dei fondi Alpha Private Equity Fund V, VI, VII per un importo di €
14.731.474,98;
pagina 1 di 12 -che l'ufficio finanziario aveva ritenuto che i proventi conseguiti dalla società Regatta S.A., holding di partecipazioni di diritto lussemburghese interamente controllata dall'ing. dovessero essere a lui Parte_1 integralmente ricondotti in quanto tale società sarebbe stata costituita per creare, per mere ragioni fiscali, uno schermo interposto attraverso cui percepire i redditi derivanti dall'attività di gestione dei fondi posta in essere;
-che a seguito di tali accertamenti era stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano annotazione di PG a carico dell'attore per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs 74/2000 e dell'art. 168 D.lgs
58/1998;
-che a seguito di tali contestazioni l'attore, a causa delle gravi mancanze della precedente gestione professionale, aveva dovuto procedere ad accertamento con adesione a norma dell'art. 6 comma 1 D.lgs 218/1997, che aveva comportato la riqualificazione della pretesa tributaria da interposizione fittizia ad abuso del diritto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 212/2000, con assoggettamento dell'attore all'obbligo di corrispondere le maggiori imposte sui redditi percepiti da Regatta nei periodi di imposto compresi tra il 2013 ed il 2019, oltre interessi e sanzioni;
-che il dott. aveva consigliato all'attore di detenere i propri investimenti nelle diverse entità del CP_1 fondo Alpha Private Equity attraverso la società Reggatta S.A., di cui il convenuto era Presidente del consiglio di amministrazione;
-che il convenuto non aveva rappresentato all'attore la sussistenza di qualsivoglia rischio fiscale connesso alla detenzione da parte di un soggetto residente in Italia di partecipazioni in entità estere per il tramite di una holding lussemburghese non strutturata e partecipata esclusivamente dall'attore;
-che era specifico dovere del dott. , quale professionista incaricato della consulenza fiscale, valutare con CP_1 diligenza la modalità di strutturazione dell'investimento sotto il profilo societario, informando il cliente di ogni possibile rischio e consigliando soluzioni fiscalmente legittime;
-che inoltre il dott. , avendo compilato per circa 25 anni la dichiarazione dei redditi dell'attore, avrebbe CP_1 dovuto indicare nel quadro RW le attività finanziarie detenute per il tramite della società Regatta;
-che a causa di tali condotte inadempienti, l'attore aveva subito un danno patrimoniale pari a € 9641.000,00 comprensivo delle sanzioni ed interessi dovuti all'amministrazione finanziaria;
-che in caso di diligente adempimento delle obbligazioni professionali da parte del convenuto, l'attore non avrebbe dovuto versare alcuna sanzione o interesse e non avrebbe neppure dovuto pagare alcun tributo e subire un accertamento fiscale.
Si è costituito il convenuto che ha chiesto il rigetto della domanda attorea, replicando:
-che l'attore è da decenni protagonista di spicco nell'ambito dei Fondi di investimento internazionali, essendo stato per cinque anni partner della società quotata in borsa SOPAF, avendo introdotto in Italia e guidato per anni il fondo americano Carlyle ed essendo da ultimo divenuto senior partner del fondo di private equity Alpha;
-che in tale veste l'attore era al corrente della necessità di dichiarare al fisco italiano i cd. carried interest, costituenti i compensi variabili che costituiscono una parte della remunerazione dei fondi di private equity;
pagina 2 di 12 -che la complessa ed articolata struttura societaria e finanziaria oggetto delle indagini della Guardia di Finanza NA era stata costruita ed ideata dal 2011 da altri consulenti dell'attore, quali lo studio internazionale Baker &
ZI ed il dott. ; Persona_1
-che il convenuto aveva solo ricevuto per conoscenza, nell'agosto 2011, gli schemi organizzativi e societari ideati da tali consulenti ed era stato inserito dal 2013 in avanti nel consiglio di amministrazione di Regatta SA
quale terzo amministratore, con firma congiunta con gli altri amministratori;
-che le dichiarazioni italiane dei redditi dell'attore erano state trasmesse dallo studio di cui fa parte il convenuto senza alcuna remunerazione ed a titolo di cortesia e venivano sottoscritte dall'attore sulla base delle strutture e degli schemi forniti dai consulenti lussemburghesi;
-che pertanto la responsabilità per le dichiarazioni fiscali italiane era imputabile esclusivamente all'attore.
Il convenuto, in via riconvenzionale, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di per CP_2 essere tenuto indenne, in caso di eventuale accoglimento della domanda attorea, dalle relative conseguenze per effetto della polizza assicurativa stipulata con tale compagnia assicurativa.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia, deducendo: CP_2
-che la polizza era inefficace ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod.civ. in quanto all'atto del rinnovo della polizza operante ratione temporis, ovvero quella vigente per il periodo dal 9 maggio 2022 al 9 maggio 2023, l'assicurato era a conoscenza dei fatti oggetto del presente giudizio, avendo ricevuto contezza nel mese di agosto 2019 del fatto che l' aveva segnalato al contribuente la omessa indicazione di investimenti e di Controparte_3 attività estere nel quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa al 2016;
-che inoltre in data 29 ottobre 2019 il dott. era stato sentito dalla Guardia di Finanza nel corso del CP_1 procedimento penale e nel 2021, quale procuratore dell'attore, aveva ricevuto la notifica del processo verbale di constatazione a carico del dott. Parte_1
-che l'assicurato non aveva messo al corrente di tali fatti che, qualora conosciuti dalla compagnia CP_2 assicurativa, la avrebbero indotto a non rinnovare le garanzie per l'annualità dal 9 maggio 2022 al 9 maggio
2023;
-che la polizza non era neppure operativa sotto il profilo temporale in quanto in base alla regolamentazione contrattuale per l'ipotesi di violazioni attinte da vincolo di continuazione, il dies a quo è quello del momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa;
-che, risalendo il disegno preordinato all'abusivo risparmio di importa al 2011, il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa era anteriore al termine di retroattività biennale delle garanzie;
-che la garanzia era altresì inoperante in quanto le condotte contestate al dott. erano state commesse con CP_1 dolo, anche nella forma omissiva o del dolo eventuale, dato che il convenuto era consapevole del fatto che la società Regatta fosse scarsamente strutturata, partecipata dal solo ing. e costituita principalmente Parte_1 per ragioni fiscali, così accettando il rischio che l'assetto societario fosse abusivo ex art. 10 bis L. 212/2000;
pagina 3 di 12 -che, inoltre, avendo il convenuto dichiarato di avere svolto l'attività di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi a titolo di cortesia e senza uno specifico mandato, i presunti danni contestati esorbitavano dall'ambito dell'attività professionale assicurata;
-che in subordine, l'accoglimento della domanda di garanzia presupponeva l'applicazione delle franchigie indicate in polizza e del massimale di € 525.000,00 per danno cagionato da sanzioni di natura fiscale e di
€1.050.000,00 per gli eventuali altri danni;
-che, con riferimento alla domanda principale, non vi era prova della responsabilità del dott. in CP_1 considerazione della storia, esperienza professionale, delle cognizioni dell'attore e delle dimensioni della realtà societaria dallo stesso costituita;
-che in ogni caso, gli obblighi di monitoraggio e vigilanza gravanti sui contribuenti e la pendenza a carico dell'attore del procedimento penale per i reati di cui al D.lgs 74/2000, postulanti in capo al contribuente l'elemento soggettivo del dolo specifico, rendevano configurabile una concorrente responsabilità dell'attore, comportando quanto meno un ridimensionamento della responsabilità del convenuto;
-che, con riferimento al quantum, era infondata la pretesa risarcitoria relativa alle somme corrispondenti alle imposte che l'attore avrebbe dovuto versare e che non vi era prova del danno da perdita di chance di risparmio fiscale.
La causa, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La materia del contendere.
L'attore ha chiesto accertarsi la responsabilità contrattuale del convenuto per il negligente adempimento delle obbligazioni nascenti dall'incarico professionale conferito, relativo alla consulenza ed assistenza in materia fiscale ed alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi;
in particolare, secondo la prospettazione attorea, il dott. avrebbe colpevolmente omesso di indicare nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi dell'ing. CP_1 le attività finanziarie detenute per il tramite della società Regatta e di informare il cliente dei rischi Parte_1 di accertamento e riqualificazione da parte dell' , anche alla luce della sua qualità di Controparte_3
Presidente ed amministratore di Regatta a partire dal 2013, ruolo che gli aveva consentito di acquisire tutti i dati e le informazioni per valutare se la struttura societaria in essere fosse conforme o meno alla disciplina tributaria NA.
L'attore ha poi lamentato che la condotta inadempiente del professionista lo avrebbe privato della possibilità di valutare e perseguire tempestivamente soluzioni alternative e fiscalmente corrette o non rischiose, come la strutturazione alternativa e/o la modifica dell'assetto societario, il che avrebbe comportato il mancato assoggettamento alla pretesa tributaria di cui all'atto di accertamento.
pagina 4 di 12 Il convenuto ha contestato gli addebiti formulati dall'attore, sostenendo la propria estraneità al pregiudizio lamentato, in considerazione della consapevolezza in capo all'attore dei rischi e della ideazione della struttura societaria oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza da parte di altri consulenti fiscali.
Si tratta quindi di verificare, sulla base degli ordinari principi regolanti la materia contrattuale di cui agli artt.
1218 e 1228 cod.civ., se siano ravvisabili le condotte inadempienti allegate e se l'attore abbia assolto all'onere di provare il danno ed il nesso causale tra la condotta di inadempimento addebitata al convenuto ed il pregiudizio lamentato.
2. I dati emergenti dalle risultanze istruttorie
Va premesso che non è contestato dal convenuto il fatto che le dichiarazioni dei redditi dell'attore negli anni rilevanti nella fattispecie (2013-2019) siano state predisposte e trasmesse dallo studio professionale di cui fa parte il dott. , come peraltro confermato dalle e-mail prodotte dalla difesa attorea (doc. 11-15 fascicolo CP_1 attoreo).
Non assume rilievo, ai fini della valutazione dell'esistenza del rapporto contrattuale, l'eventuale svolgimento di tale prestazione a titolo gratuito.
Dall'esame della documentazione prodotta si segnalano i seguenti elementi:
a) la società Regatta è stata costituita in data 14 settembre 2011, con nomina quali amministratori di
[...]
(cfr. doc. 16 fascicolo attoreo pag. 30); Per_2 Persona_3 Persona_1
b) in data 16 aprile 2023, a seguito delle dimissioni di , è stato nominato quale nuovo Persona_1
Presidente della società il convenuto (doc. 17 fascicolo attoreo); CP_1
c) nel processo verbale di constatazione del 11 giugno 2021, al punto 13, è stato contestato all'attore di avere percepito come dividendi una parte delle commissioni di gestione a lui spettanti quale gestore di fatto dei fondi Alpha (i cd carried interest) attraverso l'interposizione della società lussemburghese
Regatta S.A., quale società ritenuta interamente riconducibile allo stesso e costituita con la Parte_1 esclusiva finalità di creare uno schermo, per ragioni fiscali, tra la parte e le società erogatrici dei redditi derivanti dalla gestione dei fondi.
In particolare, si è constatato che Regatta SA, nel corso degli anni dal 2012 al 2019, aveva conseguito utili per un importo pari a circa 15 milioni di euro e che tali utili non erano stati distribuiti nel corso di tali anni. Si è al riguardo ritenuto che tali redditi fossero in realtà imputabili all'attore e che, conseguentemente lo stesso avrebbe dovuto dichiarare tali proventi nelle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni dal 2012 al 2017 e dell'anno 2019, per il complessivo importo di € 14.731.474,98 (cfr. pag. 99
e ss del doc. 1 di parte attrice);
d) nell'accordo quadro del 20 dicembre 2021, a seguito delle difese del contribuente e dell'invio di istanza di accertamento con adesione, l'ufficio finanziario ha rinunciato al rilievo di evasione/interposizione fittizia, procedendo alla riqualificazione della fattispecie come abuso del diritto di cui all'art. 10 bis L.
212/2000. Per effetto di tale riqualificazione, si è preso atto della decadenza della potestà di pagina 5 di 12 accertamento per i redditi dell'anno 2012 e i maggiori redditi da sottoporre a tassazione sono stati rideterminati nella somma di € 13.529.745,18 (cfr. pag. 6 e ss doc.2 fascicolo attoreo);
e) dalla sintesi delle argomentazioni svolte nella istanza di adesione depositata dal così come Parte_1 riportata nell'accordo quadro, si evince che, secondo le difese del contribuente, la società Regatta non poteva essere considerato un soggetto fittiziamente interposto, avendo una reale sostanza economica e essendo radicata nel tessuto economico dello stato di costituzione, prospettandosi al più la sussistenza dei presupposti della fattispecie dell'abuso del diritto, limitatamente ai proventi percepiti da Regatta.
Inoltre la parte ha dedotto che l'indebito vantaggio fiscale conseguito per effetto della percezione tramite
Regatta dei proventi indicati nel processo di constatazione sarebbe meramente potenziale, costituendo un mero differimento impositivo ed ha quindi chiesto che ogni importo che verrà redistribuito da Regatta fino alla concorrenza della somma di € 13.529.745,18 non debba scontare alcuna ulteriore imposizione a prescindere dal periodo di imposta in cui il socio deciderà di distribuire tale importo, per evitare una doppia imposizione fiscale in capo all'attore (cfr. pag. 4 e 5 dell'accordo). Tale richiesta è stata accolta dall'ufficio finanziario (cfr. pag.8);
f) ha quindi proceduto al pagamento, per effetto dell'adesione, della complessiva Parte_1 somma di € 9.641.000,00. Come si evince da quanto indicato alla pag. 6 di ciascun atto di adesione, nell'ambito di tale importo, la complessiva somma di € 2.500.712,60 corrisponde alle sanzioni applicate, la complessiva somma di € 890.053,04 agli interessi, mentre la residua somma è rappresentata dalla maggiore imposta definita;
g) l'articolato processo verbale di constatazione contiene anche l'analisi dell'attività di gestione dei fondi di investimento del gruppo "Alpha", dei relativi ricavi e delle plusvalenze conseguite dalla vendita delle partecipazioni nelle società obiettivo delle varie acquisizioni.
Nell'atto si è in particolare rappresentato che il Nucleo operativo ha intrapreso separate attività di verifica fiscale nei confronti delle società e fondi di investimento facenti parte del gruppo "Alpha", ovvero: relativamente alla gestione del fondo Alpha Private Controparte_4
Equity Fund V;
, relativamente alla gestione Controparte_5 dei fondi Alpha Private Equity Fund VI e Alpha Private Equity Fund VII;
CP_6 relativamente alla gestione del fondo Alpha Private Equity Fund VII;
Alpha Private Equity Fund V, relativamente alla cessione di , avvenuta nell'anno 2013; Controparte_7 [...]
relativamente alle cessioni di e , avvenute Controparte_8 CP_9 Controparte_10 nell'anno 2017.
Secondo gli operanti, “i flussi reddituali rappresentati dalle commissioni di gestione e di performance addebitate sui singoli fondi dalle società di gestione formalmente costituite nel territorio del Jersey e in GO, nonché dai dividendi dalle stesse percepiti in virtù delle partecipazione direttamente detenute nei fondi del gruppo, sono da considerare effettivamente ed esclusivamente conseguiti dalle medesime società nel territorio dello Stato italiano, avendo ivi operato
pagina 6 di 12 per conto degli investitori/partecipanti ai fondi e avendo nello stesso territorio la sede effettiva e
l'oggetto principale della propria attività” (cfr. pag. 97 e 98 del doc.1);
h) l'attività di acquisizione documentale e di indagine ha portato i verbalizzanti ad ipotizzare che le decisioni di carattere strategico e gestionale delle società estere del gruppo
[...]
, con sede in Jersey ( formalmente general partner del fondo " Controparte_11 CP_4
5"), di , con sede in GO,
[...] Controparte_12
(formalmente general partner del fondo "APEF 6"), di con sede in GO, CP_4 CP_6 CP_ (formalmente general partner del fondo " ) siano assunte in da CP_6 Parte_1 nella sua qualità di amministratore di fatto delle stesse, e dal suo team presso gli uffici siti in Milano, via Giuseppe Verdi n. 6,;
i) sempre secondo i verbalizzanti, la complessiva struttura del gruppo Alpha, così come descritta e ricostruita in tali atti, “avrebbe consentito di occultare la reale situazione fattuale, facendo in modo che:
1) le società di gestione dei fondi apparissero quelle formalmente costituite nel territorio del Jersey
(nell'anno 2005) e in GO (negli anni 2011 e 2016) che, tuttavia, non hanno svolto e non svolgono alcuna delle attività d'impresa che caratterizzano i general partners di fondi di private equity;
2) il team di Alpha AT SR apparisse come mero advisor delle predette società di gestione, attraverso la strumentale sottoscrizione di contratti di advisory services negli anni 2007 e 2011; 3) i rilevanti flussi reddituali, costituiti dai capital gain conseguiti in occasione dei disinvestimenti societari, fossero indirizzati alle società "veicolo" delle acquisizioni, quali ad esempio la lussemburghese NC S.A. per il gruppo , che hanno beneficiato di regimi fiscali CP_7 convenzionali particolarmente favorevoli ma che, tuttavia, non dispongono di alcuna struttura e operatività d'impresa se non quella di meri contenitori delle partecipazioni;
4) ulteriori rilevanti flussi reddituali, rappresentati dalle commissioni di gestione e di performance, fossero indirizzati alle predette società di gestione formalmente costituite e, tramite esse, distribuiti agli effettivi soggetti gestori;
5.) le predette società estere fossero destinatarie, altresì, di dividendi in virtù delle partecipazioni direttamente detenute nei singoli fondi di investimento” (cfr. pag. 94);
j) nella parte iniziale del processo verbale, si rappresenta inoltre che l'attività di controllo ha preso spunto dalle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti della società verifica che CP_7 aveva consentito di appurare come tale società nel 2007 fosse stata oggetto di totale acquisizione ad opera del fondo di private equity 5, attraverso società veicolo da questo controllate ovvero la CP_4 società lussemburghese NC S.A. e l'NA , su iniziativa della società di CP_13 gestione , con sede nello Stato del Jersey. Controparte_14
Al riguardo gli operanti hanno evidenziato che, in base agli elementi raccolti nel corso di tale verifica, si era appurato che la NC S.A. fosse una mera società veicolo, priva di una significativa struttura d'impresa, in tutto gestita dal gruppo Alpha e che tale società fosse stata creata contestualmente all'operazione di acquisizione della e del gruppo a essa collegato all'esclusivo fine di CP_7
pagina 7 di 12 costituire lo strumento societario dell'acquisizione stessa e della successiva detenzione delle partecipazioni. Si è quindi ritenuto che “NC S.A. abbia solo formalmente realizzato la plusvalenza sulla cessione della partecipazione in , la quale, di contro, è stata CP_7 effettivamente ed esclusivamente conseguita dal fondo APEF 5”(cfr. pag. 5 e 6);
k) oltre alla riconducibilità esclusiva di Regatta SA. a gli operanti hanno ritenuto Parte_1
certo che la società lussemburghese sia sottoposta al controllo di Controparte_15 Parte_1 oltre che di e si tratta della società che fino a marzo 2021 ha Controparte_16 Controparte_17 detenuto la partecipazione totalitaria di Alpha AT s.r.l. e che fino al maggio 2019 controllava anche la società lussemburghese e, tramite Controparte_5 questa, Alpha Private Equity Fund 6 (SCA) ., per poi cedere, nel marzo 2021 l'intera CP_18 partecipazione in Alpha AT SR a anch'essa con sede in GO. Controparte_19
In particolare, si è rilevato che detiene, per il tramite della fiduciaria SPAFID Spa e di Parte_1
Regatta S.A., quote superiori al 25% del capitale di e quote superiori al35% Controparte_15 del capitale di MI PA lnvest S.A., costituenti per l'appunto le due strutture lussemburghesi intermedie che controllano direttamente o indirettamente Controparte_5
e 7 (cfr. pag. 27, 32,39);
[...] CP_4 CP_6
l) con riferimento al ruolo di si è evidenziato: 1) che ha avuto e ha tuttora il controllo di Parte_1 fatto dell'intero gruppo di private equity Alpha, unitamente al francese Controparte_20
affiancati nel tempo da e, successivamente, da
[...] Persona_4 CP_21
2) che mentre e erano soggetti investitori nei
[...] Controparte_17 Controparte_16 fondi Alpha, operava come senior partner o managing partner con spiccate
Parte_1 caratteristiche operativo gestionali, soprattutto nel campo degli investimenti, e al medesimo deve essere ricondotta la responsabilità di tutta la gestione dei fondi (pag. 39 del documento); 3) che nella relazione redatta dallo studio Deloitte nel 2013, si è rappresentato che " ha una vasta
Parte_1 esperienza nel settore finanziario del private equity, un settore in cui tuttora lavora e svolge un ruolo guida, nella misura in cui ha adempiuto in passato funzioni manageriali in prestigiose strutture internazionali e successivamente avviato iniziative imprenditoriali di successo… è
Parte_1 personalmente responsabile della promozione dei fondi di private equity di Alpha, della raccolta di fondi, dell'investimento di fondi raccolti in società e della cessione attraverso la quale viene monetizzata la plusvalenza (utili in capitale). investe anche direttamente nei fondi
Parte_1 raccolti. Il suo coinvolgimento in Alpha abbraccia quindi tutte le fasi attorno alle quali ruota la costituzione e il funzionamento dei fondi di private equity” (cfr. pag. 44 e 45); 4) che nell'ambito dell'attività di impresa di gestione dei fondi comuni di investimento, il si occupava in
Parte_1 prima persona e con ruolo preminente di tutte le fasi relative alla raccolta dei capitali in occasione del lancio del fondo del gruppo, di ricerca di target aziendali di investimento, di svolgimento delle trattative per l'acquisizione dei target., di nomina nelle posizioni di vertice delle aziende acquisite di persona di pagina 8 di 12 fiducia, di fissazione delle strategie aziendali e partecipazione alla gestione operativa delle società acquisite.
Si è poi rilevato, sulla base della corrispondenza acquisita, come il venisse interpellato Parte_1 in ogni circostanza e per qualsiasi decisione inerente al gruppo, dalla decisione di investimento, a questioni attinenti alle assunzioni di personale o di dirigenti da porre al vertice delle varie società (cfr.
pag. 48);
m) da ultimo, nella parte dedicata specificamente alla società Regatta, gli operanti dopo avere esposto la tesi secondo cui gli elementi di reddito di Regatta costituirebbero il "ribaltamento" a
[...]
di quota parte delle commissioni di gestione ad egli spettanti in virtù della Parte_1 funzione di gestore di fatto dei fondi del gruppo (e quindi dei cd. carried interest), anche alla luce della provenienza dei redditi, hanno fatto riferimento alla società con sede in Jersey Sherrywood
Investments LP, citando la e-mail inviata in data 13 giugno 2007 da a Controparte_22 Per_5
), in occasione della costituzione di Alpha AT SR, con il seguente contenuto: "Confermo
[...] che oggi le nostre quote di carried interest sono in una limited partnership del Jersey (Sherrywood
Investments). Capisco che potrebbero esserci problemi fiscali per i cittadini italiani e che sarebbe necessaria una struttura intermedia (probabilmente in GO). Per favore contatta direttamente (+ 33 1 56 60 20 27) su questo tema". Persona_1
A tal proposito si è evidenziato come, effettivamente, abbia in seguito creato la "struttura Parte_1 intermedia" lussemburghese auspicata nella mail, costituendo per l'appunto Regatta S.A. (cfr. pag. 99 e
100).
3. La verifica dell'inadempimento dedotto in giudizio e del nesso causale con il danno
Come già rilevato, gli inadempimenti ascritti al convenuto attengono al mancato assolvimento dei doveri informativi sui rischi conseguenti alla costituzione della società Regatta e alla mancata dichiarazione nel quadro
RW delle componenti di reddito conseguite tramite tale società, nonché all'inadeguatezza di tale scelta ai fini della tutela dell'interesse del cliente.
Con riferimento al primo aspetto, gli elementi desumibili dalla documentazione prodotta e riassunti nel paragrafo precedente fanno presumere che, contrariamente a quanto prospettato dall'attore, lo stesso fosse consapevole e al corrente dei rischi e delle implicazioni delle operazioni compiute.
A sostegno di tale conclusione militano i seguenti argomenti:
- il ruolo e le esperienze acquisite dall'attore così come delineate nel citato processo verbale, che lo individuano come un importante imprenditore specializzato nella materia degli investimenti finanziari nel settore del private equity e come il soggetto che ha il controllo di fatto del gruppo Alpha, costituito CP_ da una articolata galassia di varie società con sedi in e all'estero, molte delle quali negli stati del
GO e del Jersey.
Se è vero che tali funzioni non implicano il possesso di competenze di natura fiscale e tributaria, appare tuttavia significativo quanto rilevato dagli operanti sul ruolo di preminenza e centralità assunto pagina 9 di 12 dall'attore nella gestione del gruppo, desumibile dalla corrispondenza esaminata, evidenziante come il venisse sia costantemente interpellato per ogni decisione operativa inerente al gruppo e Parte_1 come. in ogni società costituita o acquisita. venissero sempre nominati come organi di gestione e di controllo manager e professionisti di sua fiducia (tra cui vari componenti dello studio associato , CP_1
e come da tabella di cui alle pagine n. 71 e 72 del processo verbale); Per_6 Per_7
- il fatto che lo schema della costituzione di società veicolo non sia stato sperimentato solo per Regatta
SA, ma sia stato realizzato anche mediante la costituzione di altre società, con sede in GO, contestualmente all'acquisizione di altri fondi di investimento o di imprese, società per l'appunto utilizzate come strumento per l'acquisizione e detenzione delle partecipazioni (come ad esempio nel caso della società lussemburghese NC SA);
- le finalità sottese alle articolate e complesse operazioni societarie realizzate nell'ambito del gruppo
Alpha, costituite dal conseguimento di significativi risparmi fiscale in capo ai reali gestori dei fondi, e quindi allo stesso attore, proprio attraverso la costituzione di società “veicolo” con sede in paesi esteri a fiscalità privilegiata;
- la circostanza che, come emerge dalla e-mail del 2007 citata nel punto n) del precedente paragrafo, i collaboratori dell'attore si fossero posti il problema, già in quella data, dei problemi fiscali relativi alla percezione dei carried interest ed avessero, a tal fine, prospettato come necessaria la costituzione di una struttura intermedia proprio in GO, anticipando per l'appunto quello che sarebbe avvenuto con la costituzione della società Regatta;
- il fatto che, come emerge dalla corrispondenza prodotta dall'attore, anche dopo il processo verbale, siano proseguiti i rapporti professionali tra l'attore ed il convenuto, che ancora nel 2022 veniva incaricato di occuparsi del ravvedimento dell'IMU e che a fine 2022 ha redatto una dichiarazione quale consulente dell'attore sul corretto assolvimento da parte dello stesso di tutti gli obblighi tributari (cfr. doc. 10 e 15 bis).
Orbene, da un lato le richiamate risultanze, nell'evidenziare il ruolo di primo piano assunto da Parte_1 nella gestione del gruppo, il suo coinvolgimento in tutte le decisioni operative ed inerenti alla localizzazione e strutturazione delle singole società costituite e/o acquisite, la rispondenza della costituzione di Regatta alla finalità di evitare di assoggettare alla imposizione fiscale in Italia dei redditi conseguiti dallo stesso attore per la gestione dei fondi di investimento esteri, portano a presumere che l'attore fosse pienamente consapevole dei benefici e dei correlati rischi conseguenti alla creazione di tale assetto, che per l'appunto mirava a procurargli significativi risparmi fiscali.
Dall'altro lato, il comportamento tenuto dall'attore successivamente all'accertamento, e segnatamente il fatto che, come desumibile dalla corrispondenza prodotta, non sia venuto meno il rapporto fiduciario tra lo stesso e lo studio professionale di cui fa parte il convenuto, appare in contrasto con la dedotta carenza informativa e con la prospettata inconsapevolezza in capo al dei possibili rischi di incorrere in un contenzioso con il Parte_1 fisco italiano.
pagina 10 di 12 Non si ritiene, al riguardo, indicativo della inconsapevolezza di lo scambio di corrispondenza Parte_1 prodotto come 5, nel quale viene girato a la comunicazione inviata da in cui si CP_1 Controparte_3 rappresenta il riscontro nella dichiarazione del 2016 di possibili anomalie per la mancata indicazione del quadro
RW di attività detenute all'estero al fine del monitoraggio fiscale.
Al riguardo, nella mail di risposta del convenuto si segnala che nel 2016 tutte le attività transitavano tramite fiduciaria e che quindi non doveva essere presentata alcuna dichiarazione, a meno che non vi fosse stato il transito di somme nel conto corrente di circostanza, questa, smentita dall'attore nella mail del 30 Parte_1 agosto 2019.
In primo luogo, la risposta del convenuto non appare riferibile a Regatta, che non era una società fiduciaria, ma alla Spafid s.p.a., ovvero a quella che era la società fiduciaria tramite la quale deteneva parte delle Parte_1 partecipazioni nelle società del gruppo Alpha (cfr. pag. 32 e 39 del processo verbale).
In secondo luogo, la stessa mail successivamente inviata dall'attore mostra che lo stesso era al corrente del fatto che la titolare delle partecipazioni e dei relativi utili fosse per l'appunto la società fiduciaria.
In forza di tali considerazioni non si ritiene raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta ascritta al convenuto ed il danno patito dal non potendosi per l'appunto affermare che la scelta e le modalità Parte_1 di costituzione di Regatta SA e che la omessa dichiarazione in Italia degli utili conseguiti per effetto delle partecipazioni detenute da tale società siano il risultato del lamentato deficit informativo.
Sotto tale profilo, non può quindi essere ascritta al convenuto la responsabilità nella causazione del danno patrimoniale costituito dagli interessi e dalle sanzioni applicate all'attore a seguito dell'accertamento con adesione.
Con riferimento al secondo aspetto, si ritiene che siano carenti le stesse allegazioni dell'attore sulla condotta inadempiente ascritta al convenuto.
In particolare, l'attore si è limitato a prospettare l'inadeguatezza dell'attività di consulenza svolta dal dott. CP_1 senza indicare in concreto quali ulteriori soluzioni avrebbero consentito allo stesso di evitare la tassazione in
Italia dei cd. carried interest percepiti dallo stesso e, quindi, il pagamento delle imposte in Italia su tali componenti attive.
Se, come si desume dagli atti, le finalità dell'operazione erano quelle di utilizzare la società costituita in
GO come strumento di imputazione di parte delle commissioni spettanti al per effetto Parte_1 della attività di gestione dei fondi di investimento, lo strumento più coerente per realizzare tale scopo appare correlato alla strutturazione di tale società in modo che il dominus della stessa sia proprio il soggetto beneficiario di tali utili.
A fronte di ciò, era quindi onere dell'attore svolgere specifiche deduzioni sulle altre operazioni o forme di investimento che avrebbero consentito di raggiungere tale obiettivo senza incorrere nella contestazione dell'abuso del diritto, anche alla luce del fatto che la valutazione sulla adeguatezza o meno della strategia perseguita va effettuata ex ante e non sulla base di una valutazione ex post.
pagina 11 di 12 Pertanto, va parimenti escluso che possa essere ascritto al convenuto il danno derivante dalla sottoposizione di tali componenti attivi alla tassazione in Italia.
In base ai rilievi fin qui formulati, la domanda risarcitoria svolta dall'attore merita rigetto.
Il rigetto della domanda principale esonera dalla pronuncia sulla domanda di garanzia svolta dal convenuto, salva la valutazione in ordine alla sussistenza di cause di manifesta infondatezza della chiamata, da compiere ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
4. Le spese del giudizio
Tenuto conto della soccombenza dell'attore, va disposta la condanna dello stesso alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento al valore dell'accolto, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 6 alla luce del valore della domanda e con applicazione dei valori minimi, tenuto conto del fatto che non si è proceduto ad istruzione ed avuto riguardo alla scarna attività difensiva svolta.
Per quanto riguarda le spese della terza chiamata, è prospettabile la infondatezza della domanda di garanzia alla luce dell'eccezione di inoperatività della polizza svolta da in ragione della sua applicabilità ai soli errori CP_2 ed omissioni dell'assicurato di carattere colposo.
Nel caso in esame, in caso di ritenuta fondatezza della domanda attorea, il fatto che il convenuto abbia assunto il ruolo dal 2013 di Presidente del consiglio di amministrazione di Regatta e la circostanza che, come emerge dalle e-mail di cui doc. 8 e 9, lo stesso convenuto fosse stato chiamato a valutare il progetto di costituzione di Regatta, fanno dubitare sul carattere meramente colposo delle condotte omissive ascritte.
Ne deriva che le spese di costituzione della terza chiamata vanno poste a carico dell'assicurato e si liquidano secondo i criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda svolta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
-condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese del giudizio che liquida in €32.069,72 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge;
-condanna il convenuto alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in €32.069,72 per CP_2 compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Milano, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26198/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARICONDA VINCENZO e dell'avv. CENTONZE MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8
20122 MILANO, presso il difensore avv. MARICONDA VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORENI GIOVANNI e CP_1 C.F._2 dell'avv. MATTAVELLI FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MORENI GIOVANNI
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTI ALBERTO, elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in VIALE MONTE NERO, 53 20135 MILANO, presso il difensore avv. MONTI ALBERTO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, quale suo consulente fiscale di fiducia, per sentire accertare la responsabilità professionale dello CP_1 stesso, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod.civ. e per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di € 9.641.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa.
L'attore ha dedotto:
-che in data 11 giugno 2021 la Guardia di Finanza aveva notificato all'attore processo erbale di constatazione nel quale ha contestato l'omesso assoggettamento a tassazione, nei periodi di imposta compresi fra il 2012 ed il
2019, di redditi derivanti dalla gestione dei fondi Alpha Private Equity Fund V, VI, VII per un importo di €
14.731.474,98;
pagina 1 di 12 -che l'ufficio finanziario aveva ritenuto che i proventi conseguiti dalla società Regatta S.A., holding di partecipazioni di diritto lussemburghese interamente controllata dall'ing. dovessero essere a lui Parte_1 integralmente ricondotti in quanto tale società sarebbe stata costituita per creare, per mere ragioni fiscali, uno schermo interposto attraverso cui percepire i redditi derivanti dall'attività di gestione dei fondi posta in essere;
-che a seguito di tali accertamenti era stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano annotazione di PG a carico dell'attore per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs 74/2000 e dell'art. 168 D.lgs
58/1998;
-che a seguito di tali contestazioni l'attore, a causa delle gravi mancanze della precedente gestione professionale, aveva dovuto procedere ad accertamento con adesione a norma dell'art. 6 comma 1 D.lgs 218/1997, che aveva comportato la riqualificazione della pretesa tributaria da interposizione fittizia ad abuso del diritto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 212/2000, con assoggettamento dell'attore all'obbligo di corrispondere le maggiori imposte sui redditi percepiti da Regatta nei periodi di imposto compresi tra il 2013 ed il 2019, oltre interessi e sanzioni;
-che il dott. aveva consigliato all'attore di detenere i propri investimenti nelle diverse entità del CP_1 fondo Alpha Private Equity attraverso la società Reggatta S.A., di cui il convenuto era Presidente del consiglio di amministrazione;
-che il convenuto non aveva rappresentato all'attore la sussistenza di qualsivoglia rischio fiscale connesso alla detenzione da parte di un soggetto residente in Italia di partecipazioni in entità estere per il tramite di una holding lussemburghese non strutturata e partecipata esclusivamente dall'attore;
-che era specifico dovere del dott. , quale professionista incaricato della consulenza fiscale, valutare con CP_1 diligenza la modalità di strutturazione dell'investimento sotto il profilo societario, informando il cliente di ogni possibile rischio e consigliando soluzioni fiscalmente legittime;
-che inoltre il dott. , avendo compilato per circa 25 anni la dichiarazione dei redditi dell'attore, avrebbe CP_1 dovuto indicare nel quadro RW le attività finanziarie detenute per il tramite della società Regatta;
-che a causa di tali condotte inadempienti, l'attore aveva subito un danno patrimoniale pari a € 9641.000,00 comprensivo delle sanzioni ed interessi dovuti all'amministrazione finanziaria;
-che in caso di diligente adempimento delle obbligazioni professionali da parte del convenuto, l'attore non avrebbe dovuto versare alcuna sanzione o interesse e non avrebbe neppure dovuto pagare alcun tributo e subire un accertamento fiscale.
Si è costituito il convenuto che ha chiesto il rigetto della domanda attorea, replicando:
-che l'attore è da decenni protagonista di spicco nell'ambito dei Fondi di investimento internazionali, essendo stato per cinque anni partner della società quotata in borsa SOPAF, avendo introdotto in Italia e guidato per anni il fondo americano Carlyle ed essendo da ultimo divenuto senior partner del fondo di private equity Alpha;
-che in tale veste l'attore era al corrente della necessità di dichiarare al fisco italiano i cd. carried interest, costituenti i compensi variabili che costituiscono una parte della remunerazione dei fondi di private equity;
pagina 2 di 12 -che la complessa ed articolata struttura societaria e finanziaria oggetto delle indagini della Guardia di Finanza NA era stata costruita ed ideata dal 2011 da altri consulenti dell'attore, quali lo studio internazionale Baker &
ZI ed il dott. ; Persona_1
-che il convenuto aveva solo ricevuto per conoscenza, nell'agosto 2011, gli schemi organizzativi e societari ideati da tali consulenti ed era stato inserito dal 2013 in avanti nel consiglio di amministrazione di Regatta SA
quale terzo amministratore, con firma congiunta con gli altri amministratori;
-che le dichiarazioni italiane dei redditi dell'attore erano state trasmesse dallo studio di cui fa parte il convenuto senza alcuna remunerazione ed a titolo di cortesia e venivano sottoscritte dall'attore sulla base delle strutture e degli schemi forniti dai consulenti lussemburghesi;
-che pertanto la responsabilità per le dichiarazioni fiscali italiane era imputabile esclusivamente all'attore.
Il convenuto, in via riconvenzionale, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di per CP_2 essere tenuto indenne, in caso di eventuale accoglimento della domanda attorea, dalle relative conseguenze per effetto della polizza assicurativa stipulata con tale compagnia assicurativa.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia, deducendo: CP_2
-che la polizza era inefficace ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod.civ. in quanto all'atto del rinnovo della polizza operante ratione temporis, ovvero quella vigente per il periodo dal 9 maggio 2022 al 9 maggio 2023, l'assicurato era a conoscenza dei fatti oggetto del presente giudizio, avendo ricevuto contezza nel mese di agosto 2019 del fatto che l' aveva segnalato al contribuente la omessa indicazione di investimenti e di Controparte_3 attività estere nel quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa al 2016;
-che inoltre in data 29 ottobre 2019 il dott. era stato sentito dalla Guardia di Finanza nel corso del CP_1 procedimento penale e nel 2021, quale procuratore dell'attore, aveva ricevuto la notifica del processo verbale di constatazione a carico del dott. Parte_1
-che l'assicurato non aveva messo al corrente di tali fatti che, qualora conosciuti dalla compagnia CP_2 assicurativa, la avrebbero indotto a non rinnovare le garanzie per l'annualità dal 9 maggio 2022 al 9 maggio
2023;
-che la polizza non era neppure operativa sotto il profilo temporale in quanto in base alla regolamentazione contrattuale per l'ipotesi di violazioni attinte da vincolo di continuazione, il dies a quo è quello del momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa;
-che, risalendo il disegno preordinato all'abusivo risparmio di importa al 2011, il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa era anteriore al termine di retroattività biennale delle garanzie;
-che la garanzia era altresì inoperante in quanto le condotte contestate al dott. erano state commesse con CP_1 dolo, anche nella forma omissiva o del dolo eventuale, dato che il convenuto era consapevole del fatto che la società Regatta fosse scarsamente strutturata, partecipata dal solo ing. e costituita principalmente Parte_1 per ragioni fiscali, così accettando il rischio che l'assetto societario fosse abusivo ex art. 10 bis L. 212/2000;
pagina 3 di 12 -che, inoltre, avendo il convenuto dichiarato di avere svolto l'attività di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi a titolo di cortesia e senza uno specifico mandato, i presunti danni contestati esorbitavano dall'ambito dell'attività professionale assicurata;
-che in subordine, l'accoglimento della domanda di garanzia presupponeva l'applicazione delle franchigie indicate in polizza e del massimale di € 525.000,00 per danno cagionato da sanzioni di natura fiscale e di
€1.050.000,00 per gli eventuali altri danni;
-che, con riferimento alla domanda principale, non vi era prova della responsabilità del dott. in CP_1 considerazione della storia, esperienza professionale, delle cognizioni dell'attore e delle dimensioni della realtà societaria dallo stesso costituita;
-che in ogni caso, gli obblighi di monitoraggio e vigilanza gravanti sui contribuenti e la pendenza a carico dell'attore del procedimento penale per i reati di cui al D.lgs 74/2000, postulanti in capo al contribuente l'elemento soggettivo del dolo specifico, rendevano configurabile una concorrente responsabilità dell'attore, comportando quanto meno un ridimensionamento della responsabilità del convenuto;
-che, con riferimento al quantum, era infondata la pretesa risarcitoria relativa alle somme corrispondenti alle imposte che l'attore avrebbe dovuto versare e che non vi era prova del danno da perdita di chance di risparmio fiscale.
La causa, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La materia del contendere.
L'attore ha chiesto accertarsi la responsabilità contrattuale del convenuto per il negligente adempimento delle obbligazioni nascenti dall'incarico professionale conferito, relativo alla consulenza ed assistenza in materia fiscale ed alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi;
in particolare, secondo la prospettazione attorea, il dott. avrebbe colpevolmente omesso di indicare nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi dell'ing. CP_1 le attività finanziarie detenute per il tramite della società Regatta e di informare il cliente dei rischi Parte_1 di accertamento e riqualificazione da parte dell' , anche alla luce della sua qualità di Controparte_3
Presidente ed amministratore di Regatta a partire dal 2013, ruolo che gli aveva consentito di acquisire tutti i dati e le informazioni per valutare se la struttura societaria in essere fosse conforme o meno alla disciplina tributaria NA.
L'attore ha poi lamentato che la condotta inadempiente del professionista lo avrebbe privato della possibilità di valutare e perseguire tempestivamente soluzioni alternative e fiscalmente corrette o non rischiose, come la strutturazione alternativa e/o la modifica dell'assetto societario, il che avrebbe comportato il mancato assoggettamento alla pretesa tributaria di cui all'atto di accertamento.
pagina 4 di 12 Il convenuto ha contestato gli addebiti formulati dall'attore, sostenendo la propria estraneità al pregiudizio lamentato, in considerazione della consapevolezza in capo all'attore dei rischi e della ideazione della struttura societaria oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza da parte di altri consulenti fiscali.
Si tratta quindi di verificare, sulla base degli ordinari principi regolanti la materia contrattuale di cui agli artt.
1218 e 1228 cod.civ., se siano ravvisabili le condotte inadempienti allegate e se l'attore abbia assolto all'onere di provare il danno ed il nesso causale tra la condotta di inadempimento addebitata al convenuto ed il pregiudizio lamentato.
2. I dati emergenti dalle risultanze istruttorie
Va premesso che non è contestato dal convenuto il fatto che le dichiarazioni dei redditi dell'attore negli anni rilevanti nella fattispecie (2013-2019) siano state predisposte e trasmesse dallo studio professionale di cui fa parte il dott. , come peraltro confermato dalle e-mail prodotte dalla difesa attorea (doc. 11-15 fascicolo CP_1 attoreo).
Non assume rilievo, ai fini della valutazione dell'esistenza del rapporto contrattuale, l'eventuale svolgimento di tale prestazione a titolo gratuito.
Dall'esame della documentazione prodotta si segnalano i seguenti elementi:
a) la società Regatta è stata costituita in data 14 settembre 2011, con nomina quali amministratori di
[...]
(cfr. doc. 16 fascicolo attoreo pag. 30); Per_2 Persona_3 Persona_1
b) in data 16 aprile 2023, a seguito delle dimissioni di , è stato nominato quale nuovo Persona_1
Presidente della società il convenuto (doc. 17 fascicolo attoreo); CP_1
c) nel processo verbale di constatazione del 11 giugno 2021, al punto 13, è stato contestato all'attore di avere percepito come dividendi una parte delle commissioni di gestione a lui spettanti quale gestore di fatto dei fondi Alpha (i cd carried interest) attraverso l'interposizione della società lussemburghese
Regatta S.A., quale società ritenuta interamente riconducibile allo stesso e costituita con la Parte_1 esclusiva finalità di creare uno schermo, per ragioni fiscali, tra la parte e le società erogatrici dei redditi derivanti dalla gestione dei fondi.
In particolare, si è constatato che Regatta SA, nel corso degli anni dal 2012 al 2019, aveva conseguito utili per un importo pari a circa 15 milioni di euro e che tali utili non erano stati distribuiti nel corso di tali anni. Si è al riguardo ritenuto che tali redditi fossero in realtà imputabili all'attore e che, conseguentemente lo stesso avrebbe dovuto dichiarare tali proventi nelle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni dal 2012 al 2017 e dell'anno 2019, per il complessivo importo di € 14.731.474,98 (cfr. pag. 99
e ss del doc. 1 di parte attrice);
d) nell'accordo quadro del 20 dicembre 2021, a seguito delle difese del contribuente e dell'invio di istanza di accertamento con adesione, l'ufficio finanziario ha rinunciato al rilievo di evasione/interposizione fittizia, procedendo alla riqualificazione della fattispecie come abuso del diritto di cui all'art. 10 bis L.
212/2000. Per effetto di tale riqualificazione, si è preso atto della decadenza della potestà di pagina 5 di 12 accertamento per i redditi dell'anno 2012 e i maggiori redditi da sottoporre a tassazione sono stati rideterminati nella somma di € 13.529.745,18 (cfr. pag. 6 e ss doc.2 fascicolo attoreo);
e) dalla sintesi delle argomentazioni svolte nella istanza di adesione depositata dal così come Parte_1 riportata nell'accordo quadro, si evince che, secondo le difese del contribuente, la società Regatta non poteva essere considerato un soggetto fittiziamente interposto, avendo una reale sostanza economica e essendo radicata nel tessuto economico dello stato di costituzione, prospettandosi al più la sussistenza dei presupposti della fattispecie dell'abuso del diritto, limitatamente ai proventi percepiti da Regatta.
Inoltre la parte ha dedotto che l'indebito vantaggio fiscale conseguito per effetto della percezione tramite
Regatta dei proventi indicati nel processo di constatazione sarebbe meramente potenziale, costituendo un mero differimento impositivo ed ha quindi chiesto che ogni importo che verrà redistribuito da Regatta fino alla concorrenza della somma di € 13.529.745,18 non debba scontare alcuna ulteriore imposizione a prescindere dal periodo di imposta in cui il socio deciderà di distribuire tale importo, per evitare una doppia imposizione fiscale in capo all'attore (cfr. pag. 4 e 5 dell'accordo). Tale richiesta è stata accolta dall'ufficio finanziario (cfr. pag.8);
f) ha quindi proceduto al pagamento, per effetto dell'adesione, della complessiva Parte_1 somma di € 9.641.000,00. Come si evince da quanto indicato alla pag. 6 di ciascun atto di adesione, nell'ambito di tale importo, la complessiva somma di € 2.500.712,60 corrisponde alle sanzioni applicate, la complessiva somma di € 890.053,04 agli interessi, mentre la residua somma è rappresentata dalla maggiore imposta definita;
g) l'articolato processo verbale di constatazione contiene anche l'analisi dell'attività di gestione dei fondi di investimento del gruppo "Alpha", dei relativi ricavi e delle plusvalenze conseguite dalla vendita delle partecipazioni nelle società obiettivo delle varie acquisizioni.
Nell'atto si è in particolare rappresentato che il Nucleo operativo ha intrapreso separate attività di verifica fiscale nei confronti delle società e fondi di investimento facenti parte del gruppo "Alpha", ovvero: relativamente alla gestione del fondo Alpha Private Controparte_4
Equity Fund V;
, relativamente alla gestione Controparte_5 dei fondi Alpha Private Equity Fund VI e Alpha Private Equity Fund VII;
CP_6 relativamente alla gestione del fondo Alpha Private Equity Fund VII;
Alpha Private Equity Fund V, relativamente alla cessione di , avvenuta nell'anno 2013; Controparte_7 [...]
relativamente alle cessioni di e , avvenute Controparte_8 CP_9 Controparte_10 nell'anno 2017.
Secondo gli operanti, “i flussi reddituali rappresentati dalle commissioni di gestione e di performance addebitate sui singoli fondi dalle società di gestione formalmente costituite nel territorio del Jersey e in GO, nonché dai dividendi dalle stesse percepiti in virtù delle partecipazione direttamente detenute nei fondi del gruppo, sono da considerare effettivamente ed esclusivamente conseguiti dalle medesime società nel territorio dello Stato italiano, avendo ivi operato
pagina 6 di 12 per conto degli investitori/partecipanti ai fondi e avendo nello stesso territorio la sede effettiva e
l'oggetto principale della propria attività” (cfr. pag. 97 e 98 del doc.1);
h) l'attività di acquisizione documentale e di indagine ha portato i verbalizzanti ad ipotizzare che le decisioni di carattere strategico e gestionale delle società estere del gruppo
[...]
, con sede in Jersey ( formalmente general partner del fondo " Controparte_11 CP_4
5"), di , con sede in GO,
[...] Controparte_12
(formalmente general partner del fondo "APEF 6"), di con sede in GO, CP_4 CP_6 CP_ (formalmente general partner del fondo " ) siano assunte in da CP_6 Parte_1 nella sua qualità di amministratore di fatto delle stesse, e dal suo team presso gli uffici siti in Milano, via Giuseppe Verdi n. 6,;
i) sempre secondo i verbalizzanti, la complessiva struttura del gruppo Alpha, così come descritta e ricostruita in tali atti, “avrebbe consentito di occultare la reale situazione fattuale, facendo in modo che:
1) le società di gestione dei fondi apparissero quelle formalmente costituite nel territorio del Jersey
(nell'anno 2005) e in GO (negli anni 2011 e 2016) che, tuttavia, non hanno svolto e non svolgono alcuna delle attività d'impresa che caratterizzano i general partners di fondi di private equity;
2) il team di Alpha AT SR apparisse come mero advisor delle predette società di gestione, attraverso la strumentale sottoscrizione di contratti di advisory services negli anni 2007 e 2011; 3) i rilevanti flussi reddituali, costituiti dai capital gain conseguiti in occasione dei disinvestimenti societari, fossero indirizzati alle società "veicolo" delle acquisizioni, quali ad esempio la lussemburghese NC S.A. per il gruppo , che hanno beneficiato di regimi fiscali CP_7 convenzionali particolarmente favorevoli ma che, tuttavia, non dispongono di alcuna struttura e operatività d'impresa se non quella di meri contenitori delle partecipazioni;
4) ulteriori rilevanti flussi reddituali, rappresentati dalle commissioni di gestione e di performance, fossero indirizzati alle predette società di gestione formalmente costituite e, tramite esse, distribuiti agli effettivi soggetti gestori;
5.) le predette società estere fossero destinatarie, altresì, di dividendi in virtù delle partecipazioni direttamente detenute nei singoli fondi di investimento” (cfr. pag. 94);
j) nella parte iniziale del processo verbale, si rappresenta inoltre che l'attività di controllo ha preso spunto dalle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti della società verifica che CP_7 aveva consentito di appurare come tale società nel 2007 fosse stata oggetto di totale acquisizione ad opera del fondo di private equity 5, attraverso società veicolo da questo controllate ovvero la CP_4 società lussemburghese NC S.A. e l'NA , su iniziativa della società di CP_13 gestione , con sede nello Stato del Jersey. Controparte_14
Al riguardo gli operanti hanno evidenziato che, in base agli elementi raccolti nel corso di tale verifica, si era appurato che la NC S.A. fosse una mera società veicolo, priva di una significativa struttura d'impresa, in tutto gestita dal gruppo Alpha e che tale società fosse stata creata contestualmente all'operazione di acquisizione della e del gruppo a essa collegato all'esclusivo fine di CP_7
pagina 7 di 12 costituire lo strumento societario dell'acquisizione stessa e della successiva detenzione delle partecipazioni. Si è quindi ritenuto che “NC S.A. abbia solo formalmente realizzato la plusvalenza sulla cessione della partecipazione in , la quale, di contro, è stata CP_7 effettivamente ed esclusivamente conseguita dal fondo APEF 5”(cfr. pag. 5 e 6);
k) oltre alla riconducibilità esclusiva di Regatta SA. a gli operanti hanno ritenuto Parte_1
certo che la società lussemburghese sia sottoposta al controllo di Controparte_15 Parte_1 oltre che di e si tratta della società che fino a marzo 2021 ha Controparte_16 Controparte_17 detenuto la partecipazione totalitaria di Alpha AT s.r.l. e che fino al maggio 2019 controllava anche la società lussemburghese e, tramite Controparte_5 questa, Alpha Private Equity Fund 6 (SCA) ., per poi cedere, nel marzo 2021 l'intera CP_18 partecipazione in Alpha AT SR a anch'essa con sede in GO. Controparte_19
In particolare, si è rilevato che detiene, per il tramite della fiduciaria SPAFID Spa e di Parte_1
Regatta S.A., quote superiori al 25% del capitale di e quote superiori al35% Controparte_15 del capitale di MI PA lnvest S.A., costituenti per l'appunto le due strutture lussemburghesi intermedie che controllano direttamente o indirettamente Controparte_5
e 7 (cfr. pag. 27, 32,39);
[...] CP_4 CP_6
l) con riferimento al ruolo di si è evidenziato: 1) che ha avuto e ha tuttora il controllo di Parte_1 fatto dell'intero gruppo di private equity Alpha, unitamente al francese Controparte_20
affiancati nel tempo da e, successivamente, da
[...] Persona_4 CP_21
2) che mentre e erano soggetti investitori nei
[...] Controparte_17 Controparte_16 fondi Alpha, operava come senior partner o managing partner con spiccate
Parte_1 caratteristiche operativo gestionali, soprattutto nel campo degli investimenti, e al medesimo deve essere ricondotta la responsabilità di tutta la gestione dei fondi (pag. 39 del documento); 3) che nella relazione redatta dallo studio Deloitte nel 2013, si è rappresentato che " ha una vasta
Parte_1 esperienza nel settore finanziario del private equity, un settore in cui tuttora lavora e svolge un ruolo guida, nella misura in cui ha adempiuto in passato funzioni manageriali in prestigiose strutture internazionali e successivamente avviato iniziative imprenditoriali di successo… è
Parte_1 personalmente responsabile della promozione dei fondi di private equity di Alpha, della raccolta di fondi, dell'investimento di fondi raccolti in società e della cessione attraverso la quale viene monetizzata la plusvalenza (utili in capitale). investe anche direttamente nei fondi
Parte_1 raccolti. Il suo coinvolgimento in Alpha abbraccia quindi tutte le fasi attorno alle quali ruota la costituzione e il funzionamento dei fondi di private equity” (cfr. pag. 44 e 45); 4) che nell'ambito dell'attività di impresa di gestione dei fondi comuni di investimento, il si occupava in
Parte_1 prima persona e con ruolo preminente di tutte le fasi relative alla raccolta dei capitali in occasione del lancio del fondo del gruppo, di ricerca di target aziendali di investimento, di svolgimento delle trattative per l'acquisizione dei target., di nomina nelle posizioni di vertice delle aziende acquisite di persona di pagina 8 di 12 fiducia, di fissazione delle strategie aziendali e partecipazione alla gestione operativa delle società acquisite.
Si è poi rilevato, sulla base della corrispondenza acquisita, come il venisse interpellato Parte_1 in ogni circostanza e per qualsiasi decisione inerente al gruppo, dalla decisione di investimento, a questioni attinenti alle assunzioni di personale o di dirigenti da porre al vertice delle varie società (cfr.
pag. 48);
m) da ultimo, nella parte dedicata specificamente alla società Regatta, gli operanti dopo avere esposto la tesi secondo cui gli elementi di reddito di Regatta costituirebbero il "ribaltamento" a
[...]
di quota parte delle commissioni di gestione ad egli spettanti in virtù della Parte_1 funzione di gestore di fatto dei fondi del gruppo (e quindi dei cd. carried interest), anche alla luce della provenienza dei redditi, hanno fatto riferimento alla società con sede in Jersey Sherrywood
Investments LP, citando la e-mail inviata in data 13 giugno 2007 da a Controparte_22 Per_5
), in occasione della costituzione di Alpha AT SR, con il seguente contenuto: "Confermo
[...] che oggi le nostre quote di carried interest sono in una limited partnership del Jersey (Sherrywood
Investments). Capisco che potrebbero esserci problemi fiscali per i cittadini italiani e che sarebbe necessaria una struttura intermedia (probabilmente in GO). Per favore contatta direttamente (+ 33 1 56 60 20 27) su questo tema". Persona_1
A tal proposito si è evidenziato come, effettivamente, abbia in seguito creato la "struttura Parte_1 intermedia" lussemburghese auspicata nella mail, costituendo per l'appunto Regatta S.A. (cfr. pag. 99 e
100).
3. La verifica dell'inadempimento dedotto in giudizio e del nesso causale con il danno
Come già rilevato, gli inadempimenti ascritti al convenuto attengono al mancato assolvimento dei doveri informativi sui rischi conseguenti alla costituzione della società Regatta e alla mancata dichiarazione nel quadro
RW delle componenti di reddito conseguite tramite tale società, nonché all'inadeguatezza di tale scelta ai fini della tutela dell'interesse del cliente.
Con riferimento al primo aspetto, gli elementi desumibili dalla documentazione prodotta e riassunti nel paragrafo precedente fanno presumere che, contrariamente a quanto prospettato dall'attore, lo stesso fosse consapevole e al corrente dei rischi e delle implicazioni delle operazioni compiute.
A sostegno di tale conclusione militano i seguenti argomenti:
- il ruolo e le esperienze acquisite dall'attore così come delineate nel citato processo verbale, che lo individuano come un importante imprenditore specializzato nella materia degli investimenti finanziari nel settore del private equity e come il soggetto che ha il controllo di fatto del gruppo Alpha, costituito CP_ da una articolata galassia di varie società con sedi in e all'estero, molte delle quali negli stati del
GO e del Jersey.
Se è vero che tali funzioni non implicano il possesso di competenze di natura fiscale e tributaria, appare tuttavia significativo quanto rilevato dagli operanti sul ruolo di preminenza e centralità assunto pagina 9 di 12 dall'attore nella gestione del gruppo, desumibile dalla corrispondenza esaminata, evidenziante come il venisse sia costantemente interpellato per ogni decisione operativa inerente al gruppo e Parte_1 come. in ogni società costituita o acquisita. venissero sempre nominati come organi di gestione e di controllo manager e professionisti di sua fiducia (tra cui vari componenti dello studio associato , CP_1
e come da tabella di cui alle pagine n. 71 e 72 del processo verbale); Per_6 Per_7
- il fatto che lo schema della costituzione di società veicolo non sia stato sperimentato solo per Regatta
SA, ma sia stato realizzato anche mediante la costituzione di altre società, con sede in GO, contestualmente all'acquisizione di altri fondi di investimento o di imprese, società per l'appunto utilizzate come strumento per l'acquisizione e detenzione delle partecipazioni (come ad esempio nel caso della società lussemburghese NC SA);
- le finalità sottese alle articolate e complesse operazioni societarie realizzate nell'ambito del gruppo
Alpha, costituite dal conseguimento di significativi risparmi fiscale in capo ai reali gestori dei fondi, e quindi allo stesso attore, proprio attraverso la costituzione di società “veicolo” con sede in paesi esteri a fiscalità privilegiata;
- la circostanza che, come emerge dalla e-mail del 2007 citata nel punto n) del precedente paragrafo, i collaboratori dell'attore si fossero posti il problema, già in quella data, dei problemi fiscali relativi alla percezione dei carried interest ed avessero, a tal fine, prospettato come necessaria la costituzione di una struttura intermedia proprio in GO, anticipando per l'appunto quello che sarebbe avvenuto con la costituzione della società Regatta;
- il fatto che, come emerge dalla corrispondenza prodotta dall'attore, anche dopo il processo verbale, siano proseguiti i rapporti professionali tra l'attore ed il convenuto, che ancora nel 2022 veniva incaricato di occuparsi del ravvedimento dell'IMU e che a fine 2022 ha redatto una dichiarazione quale consulente dell'attore sul corretto assolvimento da parte dello stesso di tutti gli obblighi tributari (cfr. doc. 10 e 15 bis).
Orbene, da un lato le richiamate risultanze, nell'evidenziare il ruolo di primo piano assunto da Parte_1 nella gestione del gruppo, il suo coinvolgimento in tutte le decisioni operative ed inerenti alla localizzazione e strutturazione delle singole società costituite e/o acquisite, la rispondenza della costituzione di Regatta alla finalità di evitare di assoggettare alla imposizione fiscale in Italia dei redditi conseguiti dallo stesso attore per la gestione dei fondi di investimento esteri, portano a presumere che l'attore fosse pienamente consapevole dei benefici e dei correlati rischi conseguenti alla creazione di tale assetto, che per l'appunto mirava a procurargli significativi risparmi fiscali.
Dall'altro lato, il comportamento tenuto dall'attore successivamente all'accertamento, e segnatamente il fatto che, come desumibile dalla corrispondenza prodotta, non sia venuto meno il rapporto fiduciario tra lo stesso e lo studio professionale di cui fa parte il convenuto, appare in contrasto con la dedotta carenza informativa e con la prospettata inconsapevolezza in capo al dei possibili rischi di incorrere in un contenzioso con il Parte_1 fisco italiano.
pagina 10 di 12 Non si ritiene, al riguardo, indicativo della inconsapevolezza di lo scambio di corrispondenza Parte_1 prodotto come 5, nel quale viene girato a la comunicazione inviata da in cui si CP_1 Controparte_3 rappresenta il riscontro nella dichiarazione del 2016 di possibili anomalie per la mancata indicazione del quadro
RW di attività detenute all'estero al fine del monitoraggio fiscale.
Al riguardo, nella mail di risposta del convenuto si segnala che nel 2016 tutte le attività transitavano tramite fiduciaria e che quindi non doveva essere presentata alcuna dichiarazione, a meno che non vi fosse stato il transito di somme nel conto corrente di circostanza, questa, smentita dall'attore nella mail del 30 Parte_1 agosto 2019.
In primo luogo, la risposta del convenuto non appare riferibile a Regatta, che non era una società fiduciaria, ma alla Spafid s.p.a., ovvero a quella che era la società fiduciaria tramite la quale deteneva parte delle Parte_1 partecipazioni nelle società del gruppo Alpha (cfr. pag. 32 e 39 del processo verbale).
In secondo luogo, la stessa mail successivamente inviata dall'attore mostra che lo stesso era al corrente del fatto che la titolare delle partecipazioni e dei relativi utili fosse per l'appunto la società fiduciaria.
In forza di tali considerazioni non si ritiene raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta ascritta al convenuto ed il danno patito dal non potendosi per l'appunto affermare che la scelta e le modalità Parte_1 di costituzione di Regatta SA e che la omessa dichiarazione in Italia degli utili conseguiti per effetto delle partecipazioni detenute da tale società siano il risultato del lamentato deficit informativo.
Sotto tale profilo, non può quindi essere ascritta al convenuto la responsabilità nella causazione del danno patrimoniale costituito dagli interessi e dalle sanzioni applicate all'attore a seguito dell'accertamento con adesione.
Con riferimento al secondo aspetto, si ritiene che siano carenti le stesse allegazioni dell'attore sulla condotta inadempiente ascritta al convenuto.
In particolare, l'attore si è limitato a prospettare l'inadeguatezza dell'attività di consulenza svolta dal dott. CP_1 senza indicare in concreto quali ulteriori soluzioni avrebbero consentito allo stesso di evitare la tassazione in
Italia dei cd. carried interest percepiti dallo stesso e, quindi, il pagamento delle imposte in Italia su tali componenti attive.
Se, come si desume dagli atti, le finalità dell'operazione erano quelle di utilizzare la società costituita in
GO come strumento di imputazione di parte delle commissioni spettanti al per effetto Parte_1 della attività di gestione dei fondi di investimento, lo strumento più coerente per realizzare tale scopo appare correlato alla strutturazione di tale società in modo che il dominus della stessa sia proprio il soggetto beneficiario di tali utili.
A fronte di ciò, era quindi onere dell'attore svolgere specifiche deduzioni sulle altre operazioni o forme di investimento che avrebbero consentito di raggiungere tale obiettivo senza incorrere nella contestazione dell'abuso del diritto, anche alla luce del fatto che la valutazione sulla adeguatezza o meno della strategia perseguita va effettuata ex ante e non sulla base di una valutazione ex post.
pagina 11 di 12 Pertanto, va parimenti escluso che possa essere ascritto al convenuto il danno derivante dalla sottoposizione di tali componenti attivi alla tassazione in Italia.
In base ai rilievi fin qui formulati, la domanda risarcitoria svolta dall'attore merita rigetto.
Il rigetto della domanda principale esonera dalla pronuncia sulla domanda di garanzia svolta dal convenuto, salva la valutazione in ordine alla sussistenza di cause di manifesta infondatezza della chiamata, da compiere ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
4. Le spese del giudizio
Tenuto conto della soccombenza dell'attore, va disposta la condanna dello stesso alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento al valore dell'accolto, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 6 alla luce del valore della domanda e con applicazione dei valori minimi, tenuto conto del fatto che non si è proceduto ad istruzione ed avuto riguardo alla scarna attività difensiva svolta.
Per quanto riguarda le spese della terza chiamata, è prospettabile la infondatezza della domanda di garanzia alla luce dell'eccezione di inoperatività della polizza svolta da in ragione della sua applicabilità ai soli errori CP_2 ed omissioni dell'assicurato di carattere colposo.
Nel caso in esame, in caso di ritenuta fondatezza della domanda attorea, il fatto che il convenuto abbia assunto il ruolo dal 2013 di Presidente del consiglio di amministrazione di Regatta e la circostanza che, come emerge dalle e-mail di cui doc. 8 e 9, lo stesso convenuto fosse stato chiamato a valutare il progetto di costituzione di Regatta, fanno dubitare sul carattere meramente colposo delle condotte omissive ascritte.
Ne deriva che le spese di costituzione della terza chiamata vanno poste a carico dell'assicurato e si liquidano secondo i criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda svolta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
-condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese del giudizio che liquida in €32.069,72 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge;
-condanna il convenuto alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in €32.069,72 per CP_2 compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Milano, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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