TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, lette le “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza, celebrata secondo la modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 779 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, e vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il 5 novembre Parte_1 CodiceFiscale_1
1999, e nato in [...] l'[...], rappresentati e difesi Parte_2 dall'avv. Roberto Crognale, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrenti;
e
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Donnini, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, resistente;
Oggetto: trascrizione nei registri dello stato civile del contratto di convivenza.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. e Parte_1 Pt_2 hanno adito il Tribunale di Chieti chiedendo l'annullamento del
[...] provvedimento con cui il ha rigettato l'istanza di Controparte_1
trascrizione del loro contratto di convivenza stipulato in data 13 giugno 2024 e protocollato presso il medesimo Ente.
I ricorrenti hanno dedotto che la loro relazione affettiva, fondata su convivenza stabile e reciproco sostegno, è stata formalizzata mediante un contratto redatto ai sensi della legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), avente ad oggetto la regolamentazione della loro vita comune. Il con provvedimento del 17 giugno 2024, ha tuttavia CP_1 rigettato l'istanza di trascrizione, motivando il diniego con riferimento alla circolare n. 78/2021 del Ministero dell'Interno e al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato
n. 76/2016, che - secondo quanto evidenziato dagli stessi ricorrenti - non costituiscono fonti di diritto, ma meri atti interpretativi privi di efficacia vincolante.
Nel ricorso si contesta l'illegittimità del provvedimento comunale, in quanto in contrasto con il quadro normativo vigente, sia interno che sovranazionale. I ricorrenti richiamano l'art. 8 della CEDU e la Direttiva 2004/38/CE, recepita in Italia con d.lgs.
n. 30/2007, evidenziando come tali norme impongano il riconoscimento del diritto alla vita familiare anche all'interno di formazioni sociali diverse dal matrimonio, tra cui le convivenze di fatto registrate. Sottolineano, inoltre, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, secondo cui l'iscrizione anagrafica del convivente straniero extracomunitario è legittima anche in assenza di permesso di soggiorno o di residenza anagrafica nel territorio comunale, costituendo detta iscrizione un presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno stesso.
Alla luce di ciò, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di ordinare la trascrizione del contratto di convivenza nei registri dello stato civile e l'iscrizione anagrafica dello stato di famiglia comprendente entrambi i conviventi presso l'abitazione sita in
[...]
. Hanno infine chiesto la condanna del al pagamento delle Controparte_1 CP_1
spese di lite, riservandosi ogni azione risarcitoria.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto in via Controparte_1 preliminare il differimento dell'udienza per poter procedere alla chiamata in causa del
Ministero dell'Interno, ritenuto litisconsorte necessario, nonché, nel merito, il rigetto integrale del ricorso introduttivo proposto da e Parte_1 Parte_2
2 Il resistente, nel ricostruire sinteticamente i termini della controversia, CP_1 ha evidenziato che il ricorso è volto ad ottenere l'ordine di trascrizione nei registri dello stato civile del contratto di convivenza stipulato tra i ricorrenti, nonché la successiva iscrizione anagrafica dello stato di famiglia. Tale istanza sarebbe stata formulata nonostante il mancato possesso, da parte del sig. del titolo di Pt_2 soggiorno, la cui assenza aveva determinato il rigetto da parte dell'amministrazione comunale.
La difesa del ha preliminarmente eccepito la necessità di chiamare in CP_1 causa il Ministero dell'Interno, quale soggetto titolare della banca dati ANPR
(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e soggetto che impartisce le direttive in materia di iscrizione anagrafica ai Comuni, rendendo quindi lo stesso legittimato passivo necessario.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda attorea, articolando plurimi profili di doglianza: ha contestato la validità del contratto di convivenza, asserendo che i ricorrenti non abbiano fornito la prova della sussistenza del legame affettivo stabile richiesto dalla legge n. 76/2016, essendosi limitati alla produzione del solo contratto privo di data certa;
ha lamentato l'assenza della dichiarazione anagrafica prevista dall'art. 1 comma 37 della citata legge, ritenuta imprescindibile per qualificare giuridicamente la convivenza come “di fatto” e per consentire la successiva trascrizione del contratto;
ha sottolineato che il sig. in quanto Pt_2 privo di permesso di soggiorno, non può essere iscritto all'anagrafe, come previsto dall'art. 6 d.lgs. 286/1998, né tantomeno stipulare un valido contratto di convivenza ai sensi della normativa vigente.
Quanto ai riferimenti operati dai ricorrenti alla CEDU e alla Direttiva
2004/38/CE, la parte resistente ha replicato osservando che le limitazioni normative previste dalla legislazione nazionale - in particolare l'obbligo del possesso di un titolo di soggiorno - costituiscono una legittima ingerenza ai sensi dell'art. 8 comma 2 della
Convenzione, giustificata da esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale. Ha inoltre evidenziato che le disposizioni del d.lgs. 30/2007 non possono derogare alla
3 disciplina del Testo Unico sull'Immigrazione, in assenza del possesso dei necessari titoli abilitativi.
Sulla base di tali considerazioni, il ha chiesto il rigetto del ricorso per CP_1
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, con vittoria di spese, chiedendo altresì - in via preliminare - la fissazione di nuovo termine per consentire la chiamata in causa del Ministero dell'Interno.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del Ministero dell'Interno è stata disattesa, non trattandosi di litisconsorzio necessario.
Per il resto, passando all'esame del merito, la presente controversia riguarda una materia particolarmente complessa, caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali non univoci e da un'evoluzione normativa ancora in fase di consolidamento. Il necessario bilanciamento tra le esigenze di controllo dei flussi migratori e la tutela dei diritti fondamentali della persona impone una valutazione attenta e individualizzata, che tenga conto tanto della normativa interna quanto dei principi di matrice sovranazionale.
La questione centrale concerne l'interpretazione dell'art. 1 commi 36 e 37 della legge n. 76/2016, con riferimento ai requisiti richiesti per la registrazione anagrafica dei contratti di convivenza nei casi in cui uno dei contraenti sia un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno.
L'art. 1 comma 36 legge n. 76/2016 definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. Il successivo comma 37, stabilisce che “per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223”.
La norma prevede, dunque, un sistema che richiede sia la sussistenza di un legame affettivo stabile sia la formalizzazione di tale legame mediante dichiarazione
4 anagrafica. Quest'ultima non è una mera formalità, bensì un elemento costitutivo della convivenza di fatto rilevante ai fini della legge.
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova concreta dell'esistenza di un legame affettivo stabile, limitandosi a produrre un contratto di convivenza privo, peraltro, di data di sottoscrizione. Come chiarito da una giurisprudenza di merito ormai consolidata, è necessario dimostrare l'esistenza di una convivenza more uxorio, caratterizzata dalla stabilità della coabitazione e dall'effettiva esistenza di una relazione affettiva. La sola stipula di un contratto di convivenza non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del legame richiesto dalla legge.
Numerose pronunce hanno ribadito che l'onere della prova ricade sui richiedenti e che non può considerarsi assolto mediante la semplice produzione documentale del contratto.
L'art. 1 comma 37 legge n. 76/2016 non prevede strumenti alternativi alla dichiarazione anagrafica per provare la convivenza stabile: tale dichiarazione deve essere effettuata in un atto formalmente riconoscibile e conoscibile all'esterno.
Tuttavia, possono rendere tale dichiarazione solo i soggetti iscritti in anagrafe e, nel caso di cittadini extracomunitari, ciò è subordinato al possesso di un titolo di soggiorno. Il sig. cittadino albanese privo di permesso di soggiorno, non può Pt_2 ritenersi “regolarmente soggiornante” ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 286/1998, e pertanto non è legittimato all'iscrizione anagrafica né, conseguentemente, alla presentazione della dichiarazione prevista. L'art. 6 comma 7 del medesimo decreto stabilisce chiaramente che “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani”, subordinando dunque l'iscrizione al requisito del soggiorno regolare.
Il richiamo operato dai ricorrenti all'art. 8 della CEDU non risulta decisivo. Il secondo comma di tale disposizione consente infatti limitazioni al diritto alla vita familiare, purché “previste dalla legge” e “necessarie in una società democratica” per motivi quali la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o la prevenzione dei reati.
Il requisito del permesso di soggiorno per l'iscrizione anagrafica si configura proprio
5 come una misura funzionale al controllo dei flussi migratori e alla tutela dell'ordine pubblico.
La giurisprudenza interna è concorde nel ritenere che il controllo sull'immigrazione, esercitato tramite il sistema dei titoli di soggiorno, rappresenti una misura legittima e proporzionata. La Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza n. 31675 del 9 dicembre 2024, ha affermato che “il diritto alla vita privata e familiare non è assoluto e deve essere bilanciato su base legale con altri valori tutelati quali la sicurezza nazionale, il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati”.
Il d.lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE, prevede che per il rilascio della carta di soggiorno sia necessaria una “documentazione ufficiale” che attesti la stabilità della relazione. Il contratto di convivenza, prodotto ex post, non può costituire di per sé tale documentazione, poiché ciò sovvertirebbe l'ordine procedurale previsto. Come indicato da diverse pronunce di merito, è necessario che il contratto di convivenza sia esibito alla Questura ai fini dell'ottenimento del titolo di soggiorno;
solo successivamente si potrà procedere all'iscrizione anagrafica. L'ufficiale d'anagrafe, in mancanza di valido titolo di soggiorno, non può procedere all'iscrizione, poiché la regolarizzazione del soggiorno deve necessariamente precedere ogni variazione anagrafica.
Le pronunce di merito più recenti e autorevoli confermano che l'iscrizione anagrafica presuppone la regolarità del soggiorno, e che il contratto di convivenza non può essere utilizzato per eludere i requisiti richiesti dalla normativa sull'immigrazione. È stato infatti stabilito che la dichiarazione anagrafica non può essere accolta in assenza del titolo di residenza di almeno uno dei dichiaranti e che, conseguentemente, non può essere registrato un contratto di convivenza sottoscritto da soggetti non entrambi regolarmente iscritti all'anagrafe (in tal senso si è espresso anche il TAR Lazio con sentenza n. 253 del 2024, affermando che “le iscrizioni e
variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani” e che “grava sullo straniero l'onere di provare l'effettiva disponibilità dell'alloggio presso il quale è domiciliato”).
6 La normativa in materia di immigrazione è fondata su un sistema di controlli amministrativi finalizzati a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. In questo contesto, la dichiarazione anagrafica prevista dall'art. 1 comma 37 della legge n. 76/2016 rappresenta uno strumento essenziale per l'identificazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio. Consentire la registrazione di un contratto di convivenza e la conseguente iscrizione anagrafica in assenza di un regolare titolo di soggiorno significherebbe eludere le norme di ordine pubblico previste per l'ottenimento della regolarizzazione amministrativa dello straniero.
Alla luce della normativa vigente, il contratto di convivenza deve essere sottoposto preliminarmente alla Questura per ottenere la carta di soggiorno. Solo dopo il rilascio del titolo, si potrà procedere con la richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune. La diversa impostazione prospettata dai ricorrenti si pone in contrasto con il sistema normativo vigente e risulterebbe idonea ad aggirare i presidi amministrativi posti a tutela dell'ordine pubblico e del controllo migratorio.
Per le ragioni esposte sopra la domanda proposta dai ricorrenti deve essere rigettata.
In considerazione sia della complessità della materia a livello normativo sia della non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Chieti, 30 maggio 2025
7 Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, lette le “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza, celebrata secondo la modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 779 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, e vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il 5 novembre Parte_1 CodiceFiscale_1
1999, e nato in [...] l'[...], rappresentati e difesi Parte_2 dall'avv. Roberto Crognale, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrenti;
e
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Donnini, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, resistente;
Oggetto: trascrizione nei registri dello stato civile del contratto di convivenza.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. e Parte_1 Pt_2 hanno adito il Tribunale di Chieti chiedendo l'annullamento del
[...] provvedimento con cui il ha rigettato l'istanza di Controparte_1
trascrizione del loro contratto di convivenza stipulato in data 13 giugno 2024 e protocollato presso il medesimo Ente.
I ricorrenti hanno dedotto che la loro relazione affettiva, fondata su convivenza stabile e reciproco sostegno, è stata formalizzata mediante un contratto redatto ai sensi della legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), avente ad oggetto la regolamentazione della loro vita comune. Il con provvedimento del 17 giugno 2024, ha tuttavia CP_1 rigettato l'istanza di trascrizione, motivando il diniego con riferimento alla circolare n. 78/2021 del Ministero dell'Interno e al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato
n. 76/2016, che - secondo quanto evidenziato dagli stessi ricorrenti - non costituiscono fonti di diritto, ma meri atti interpretativi privi di efficacia vincolante.
Nel ricorso si contesta l'illegittimità del provvedimento comunale, in quanto in contrasto con il quadro normativo vigente, sia interno che sovranazionale. I ricorrenti richiamano l'art. 8 della CEDU e la Direttiva 2004/38/CE, recepita in Italia con d.lgs.
n. 30/2007, evidenziando come tali norme impongano il riconoscimento del diritto alla vita familiare anche all'interno di formazioni sociali diverse dal matrimonio, tra cui le convivenze di fatto registrate. Sottolineano, inoltre, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, secondo cui l'iscrizione anagrafica del convivente straniero extracomunitario è legittima anche in assenza di permesso di soggiorno o di residenza anagrafica nel territorio comunale, costituendo detta iscrizione un presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno stesso.
Alla luce di ciò, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di ordinare la trascrizione del contratto di convivenza nei registri dello stato civile e l'iscrizione anagrafica dello stato di famiglia comprendente entrambi i conviventi presso l'abitazione sita in
[...]
. Hanno infine chiesto la condanna del al pagamento delle Controparte_1 CP_1
spese di lite, riservandosi ogni azione risarcitoria.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto in via Controparte_1 preliminare il differimento dell'udienza per poter procedere alla chiamata in causa del
Ministero dell'Interno, ritenuto litisconsorte necessario, nonché, nel merito, il rigetto integrale del ricorso introduttivo proposto da e Parte_1 Parte_2
2 Il resistente, nel ricostruire sinteticamente i termini della controversia, CP_1 ha evidenziato che il ricorso è volto ad ottenere l'ordine di trascrizione nei registri dello stato civile del contratto di convivenza stipulato tra i ricorrenti, nonché la successiva iscrizione anagrafica dello stato di famiglia. Tale istanza sarebbe stata formulata nonostante il mancato possesso, da parte del sig. del titolo di Pt_2 soggiorno, la cui assenza aveva determinato il rigetto da parte dell'amministrazione comunale.
La difesa del ha preliminarmente eccepito la necessità di chiamare in CP_1 causa il Ministero dell'Interno, quale soggetto titolare della banca dati ANPR
(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e soggetto che impartisce le direttive in materia di iscrizione anagrafica ai Comuni, rendendo quindi lo stesso legittimato passivo necessario.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda attorea, articolando plurimi profili di doglianza: ha contestato la validità del contratto di convivenza, asserendo che i ricorrenti non abbiano fornito la prova della sussistenza del legame affettivo stabile richiesto dalla legge n. 76/2016, essendosi limitati alla produzione del solo contratto privo di data certa;
ha lamentato l'assenza della dichiarazione anagrafica prevista dall'art. 1 comma 37 della citata legge, ritenuta imprescindibile per qualificare giuridicamente la convivenza come “di fatto” e per consentire la successiva trascrizione del contratto;
ha sottolineato che il sig. in quanto Pt_2 privo di permesso di soggiorno, non può essere iscritto all'anagrafe, come previsto dall'art. 6 d.lgs. 286/1998, né tantomeno stipulare un valido contratto di convivenza ai sensi della normativa vigente.
Quanto ai riferimenti operati dai ricorrenti alla CEDU e alla Direttiva
2004/38/CE, la parte resistente ha replicato osservando che le limitazioni normative previste dalla legislazione nazionale - in particolare l'obbligo del possesso di un titolo di soggiorno - costituiscono una legittima ingerenza ai sensi dell'art. 8 comma 2 della
Convenzione, giustificata da esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale. Ha inoltre evidenziato che le disposizioni del d.lgs. 30/2007 non possono derogare alla
3 disciplina del Testo Unico sull'Immigrazione, in assenza del possesso dei necessari titoli abilitativi.
Sulla base di tali considerazioni, il ha chiesto il rigetto del ricorso per CP_1
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, con vittoria di spese, chiedendo altresì - in via preliminare - la fissazione di nuovo termine per consentire la chiamata in causa del Ministero dell'Interno.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del Ministero dell'Interno è stata disattesa, non trattandosi di litisconsorzio necessario.
Per il resto, passando all'esame del merito, la presente controversia riguarda una materia particolarmente complessa, caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali non univoci e da un'evoluzione normativa ancora in fase di consolidamento. Il necessario bilanciamento tra le esigenze di controllo dei flussi migratori e la tutela dei diritti fondamentali della persona impone una valutazione attenta e individualizzata, che tenga conto tanto della normativa interna quanto dei principi di matrice sovranazionale.
La questione centrale concerne l'interpretazione dell'art. 1 commi 36 e 37 della legge n. 76/2016, con riferimento ai requisiti richiesti per la registrazione anagrafica dei contratti di convivenza nei casi in cui uno dei contraenti sia un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno.
L'art. 1 comma 36 legge n. 76/2016 definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. Il successivo comma 37, stabilisce che “per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223”.
La norma prevede, dunque, un sistema che richiede sia la sussistenza di un legame affettivo stabile sia la formalizzazione di tale legame mediante dichiarazione
4 anagrafica. Quest'ultima non è una mera formalità, bensì un elemento costitutivo della convivenza di fatto rilevante ai fini della legge.
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova concreta dell'esistenza di un legame affettivo stabile, limitandosi a produrre un contratto di convivenza privo, peraltro, di data di sottoscrizione. Come chiarito da una giurisprudenza di merito ormai consolidata, è necessario dimostrare l'esistenza di una convivenza more uxorio, caratterizzata dalla stabilità della coabitazione e dall'effettiva esistenza di una relazione affettiva. La sola stipula di un contratto di convivenza non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del legame richiesto dalla legge.
Numerose pronunce hanno ribadito che l'onere della prova ricade sui richiedenti e che non può considerarsi assolto mediante la semplice produzione documentale del contratto.
L'art. 1 comma 37 legge n. 76/2016 non prevede strumenti alternativi alla dichiarazione anagrafica per provare la convivenza stabile: tale dichiarazione deve essere effettuata in un atto formalmente riconoscibile e conoscibile all'esterno.
Tuttavia, possono rendere tale dichiarazione solo i soggetti iscritti in anagrafe e, nel caso di cittadini extracomunitari, ciò è subordinato al possesso di un titolo di soggiorno. Il sig. cittadino albanese privo di permesso di soggiorno, non può Pt_2 ritenersi “regolarmente soggiornante” ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 286/1998, e pertanto non è legittimato all'iscrizione anagrafica né, conseguentemente, alla presentazione della dichiarazione prevista. L'art. 6 comma 7 del medesimo decreto stabilisce chiaramente che “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani”, subordinando dunque l'iscrizione al requisito del soggiorno regolare.
Il richiamo operato dai ricorrenti all'art. 8 della CEDU non risulta decisivo. Il secondo comma di tale disposizione consente infatti limitazioni al diritto alla vita familiare, purché “previste dalla legge” e “necessarie in una società democratica” per motivi quali la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o la prevenzione dei reati.
Il requisito del permesso di soggiorno per l'iscrizione anagrafica si configura proprio
5 come una misura funzionale al controllo dei flussi migratori e alla tutela dell'ordine pubblico.
La giurisprudenza interna è concorde nel ritenere che il controllo sull'immigrazione, esercitato tramite il sistema dei titoli di soggiorno, rappresenti una misura legittima e proporzionata. La Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza n. 31675 del 9 dicembre 2024, ha affermato che “il diritto alla vita privata e familiare non è assoluto e deve essere bilanciato su base legale con altri valori tutelati quali la sicurezza nazionale, il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati”.
Il d.lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE, prevede che per il rilascio della carta di soggiorno sia necessaria una “documentazione ufficiale” che attesti la stabilità della relazione. Il contratto di convivenza, prodotto ex post, non può costituire di per sé tale documentazione, poiché ciò sovvertirebbe l'ordine procedurale previsto. Come indicato da diverse pronunce di merito, è necessario che il contratto di convivenza sia esibito alla Questura ai fini dell'ottenimento del titolo di soggiorno;
solo successivamente si potrà procedere all'iscrizione anagrafica. L'ufficiale d'anagrafe, in mancanza di valido titolo di soggiorno, non può procedere all'iscrizione, poiché la regolarizzazione del soggiorno deve necessariamente precedere ogni variazione anagrafica.
Le pronunce di merito più recenti e autorevoli confermano che l'iscrizione anagrafica presuppone la regolarità del soggiorno, e che il contratto di convivenza non può essere utilizzato per eludere i requisiti richiesti dalla normativa sull'immigrazione. È stato infatti stabilito che la dichiarazione anagrafica non può essere accolta in assenza del titolo di residenza di almeno uno dei dichiaranti e che, conseguentemente, non può essere registrato un contratto di convivenza sottoscritto da soggetti non entrambi regolarmente iscritti all'anagrafe (in tal senso si è espresso anche il TAR Lazio con sentenza n. 253 del 2024, affermando che “le iscrizioni e
variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani” e che “grava sullo straniero l'onere di provare l'effettiva disponibilità dell'alloggio presso il quale è domiciliato”).
6 La normativa in materia di immigrazione è fondata su un sistema di controlli amministrativi finalizzati a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. In questo contesto, la dichiarazione anagrafica prevista dall'art. 1 comma 37 della legge n. 76/2016 rappresenta uno strumento essenziale per l'identificazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio. Consentire la registrazione di un contratto di convivenza e la conseguente iscrizione anagrafica in assenza di un regolare titolo di soggiorno significherebbe eludere le norme di ordine pubblico previste per l'ottenimento della regolarizzazione amministrativa dello straniero.
Alla luce della normativa vigente, il contratto di convivenza deve essere sottoposto preliminarmente alla Questura per ottenere la carta di soggiorno. Solo dopo il rilascio del titolo, si potrà procedere con la richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune. La diversa impostazione prospettata dai ricorrenti si pone in contrasto con il sistema normativo vigente e risulterebbe idonea ad aggirare i presidi amministrativi posti a tutela dell'ordine pubblico e del controllo migratorio.
Per le ragioni esposte sopra la domanda proposta dai ricorrenti deve essere rigettata.
In considerazione sia della complessità della materia a livello normativo sia della non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Chieti, 30 maggio 2025
7 Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8