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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Anna Maria Pizzi Presidente
Valentina Paletto Consigliere
Anna Ferrari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2638/2024 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Valentina Maria Sessa e Marcello Paleari ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale in Seveso, Via Antonio Monti n. 15
APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. P_ C.F._2
Veronica Coppola ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Milano, Via Giulio Ceradini n. 16
APPELLATA-
1 APPELLANTE INCIDENTALE nonché
, , e tutti CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 minorenni con il curatore speciale Avv. FEDERICA MARTINI
LITISCONSORTI NECESSARI nonché
Controparte_6 in qualità di Enti affidatari dei
[...] quattro minori con l'intervento del Procuratore Generale avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale
Provvedimento impugnato: sentenza Tribunale di Monza in data 8-26 febbraio 2024, pubblicata il 28 febbraio 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“(…) Voglia l'Ill.ma Corte, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO riformare integralmente l'impugnata sentenza, infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente ricorso e prima esposti, accogliendo tutte le conclusioni già formulate in primo grado, qui da intendersi integralmente confermate e trascritte: tenendo conto delle novità intercorse de jure et de facto esposte in udienza e nelle note d'udienza, nonché depositate d'ufficio in atti (es. l'archiviazione di ogni procedimento penale contro le Parte_1 relazioni di dei psicoterapeuti, ecc.): CP_7 CP_8
- revocare l'affidamento dei minori tutti al Comune di Seveso e attribuirlo, insieme al collocamento, al padre, Parte_1
- in primo subordine, disporre l'affidamento condiviso ai genitori e la collocazione dei minori tutti presso
Parte_1
- in secondo subordine, in caso di mantenimento dell'affidamento dei quattro minori al Comune di Seveso, disporne il collocamento presso il IG. monitorando il benessere dei minori con le Parte_1 forme e le tempistiche che riterrà opportune, tenendo conto di quanto emerso nelle more tra la presente e le conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 183 cpc e perciò procedere senza indugio a revocare, in ogni caso, il collocamento presso la madre;
2 - in ulteriore subordine, riconoscere o disporre il collocamento dei minori e presso il IG. CP_2 CP_3
e di ed presso i nonni paterni, monitorando il benessere dei Parte_1 CP_4 Controparte_5 minori con le forme e le tempistiche che riterrà opportune, riconoscendo la possibilità che i quattro minori si incontrino regolarmente tutti insieme e con un genitore a casa di questi e liberalizzando integralmente i rapporti tra i minori e il padre;
- ancora in subordine ulteriore, stante la volontà espressa dal minore all'udienza di luglio 2022, disporre almeno il collocamento di presso il padre e ed CP_2 Controparte_3 CP_4 presso i nonni paterni;
Controparte_5
- ancora in ulteriore subordine, nel caso in cui venga ipotizzato un collocamento diverso da quello genitoriale, sia di che delle sorelle, stante l'innegabile e riconosciuto ruolo dei nonni paterni nella CP_2 crescita e sviluppo affettivo e cognitivo dei minori come una risorsa indispensabile, disporre il collocamento dei quattro minori presso i nonni paterni;
- ancora in ulteriore subordine, nel caso in cui venga ipotizzato un collocamento diverso da quello genitoriale, sia di che delle sorelle, riportare (o mantenere) almeno il collocamento di e CP_2 CP_2 presso i nonni paterni;
CP_3
- in ulteriore subordine ancora, mantenuta la situazione attuale con collocamento di due figli presso ciascuno dei genitori, imporre alla sig.ra di trasferire la residenza, al più presto, in un comune P_ prossimo a Seveso (MB), in modo da consentire a ed di frequentare CP_4 CP_5 CP_5
l'Istituto Scolastico Pier Giorgio AS di Seveso insieme alla sorella e con in CP_3 CP_5 classe con il cugino Per_1
- in ogni caso, liberalizzare gli incontri del IG. con i propri figli;
Parte_1
-in ogni caso, per e mantenere il percorso psicologico con gli attuali professionisti;
CP_2 CP_3
- in relativo subordine, procedere a nuova CTU con affidamento della medesima a soggetti estranei all'ambito di Monza, Seregno, Desio e comunque a soggetti non soliti lavorare con il Tribunale di Monza in modo che non abbiano “familiarità” con gli altri soggetti sul territorio, soprattutto con il precedente CTU e la cooperativa ATIPICA o i suoi dipendenti;
- disporre la prosecuzione del rapporto tra il Dott. e i genitori al fine di procedere Controparte_9 nel tentativo di composizione del conflitto per l'esclusivo benessere dei minori;
- in ogni caso, respingere ogni richiesta di alimenti per la moglie ed eliminare o, in caso estremo, ridurre ogni mantenimento diretto a carico del per i figli, come meglio esposto in narrativa delle memorie e Pt_1 note depositate, considerando anche che ciascuno dei genitori è collocatario di due dei quattro figli, gli (ex) coniugi sono proprietari di una casa ciascuno, che paga integralmente il mutuo per cui è obbligata Pt_1 anche le rette delle scuole private, ecc.; P_
- in ogni caso, assegnare esplicitamente la casa coniugale al IG. Pt_1
- in ogni caso disporre la restituzione a e ai suoi genitori degli importi degli assegni unici e di ogni Pt_1 altro beneficio economico percepito da dal mese di settembre 2022 ad oggi per i figli e P_ CP_2
CP_3
- disporre, ove ne ravvisasse gli estremi, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per ogni reato ritenuto commesso in atti o in udienza da o dalla sua difesa, dalla CTU, dal personale P_
3 della cooperativa ATIPICA e/o da altri soggetti, come in narrativa delle memorie e delle note d'udienza, a fortiori in relazione alle intervenute archiviazioni a favore del IG. dei procedimenti Pt_1 penali nati da querele di come rappresentato in atti;
P_
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie autorizzate di primo grado, qui integralmente trascritte […](cfr. atto d'appello pag. da 34 a 48) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%. Salvo ogni diritto. All'udienza in data 8 maggio 2025 ha così concluso: “si riporta alle conclusioni contenute nel ricorso. Precisa che non c'è opposizione all'attuazione del progetto. Si contesta solo l'affidamento formale all'Ente e non il contenuto del progetto”.
Per P_
(…) Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano,
1)RIGETTARE L'APPELLO PROPOSTO DAL RICORRENTE, in quanto inammissibile e infondato e confermare le seguenti statuizioni della sentenza del Tribunale di Monza e segnatamente:
2. confermare l'affido dei minori (26.3.2009), (30.5.2011), (2.7.2013) ed CP_2 CP_3 CP_4
(19.06.2017) all'Ente territorialmente competente sulla base della residenza dei Controparte_5 minori, attualmente il Comune di Seveso, che assumerà, in via esclusiva, le determinazioni afferenti le scelte scolastiche, sanitarie, educative con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti ex art. 333 c.c.; 3. confermare il collocamento dei minori e presso l'abitazione paterna, con conferma CP_2 CP_3 dell'assegnazione a della casa familiare sita in Seveso Via Ortles n. 8; Parte_1
4. confermare il collocamento delle minori ed presso l'abitazione materna;
CP_4 Controparte_5
5. confermare che i Servizi Sociali territorialmente competenti (attualmente il Comune di Seveso) relazionino al Giudice Tutelare con cadenza semestrale, salvo urgenze, in ordine agli interventi attivati, sulla qualità delle relazioni fra le parti e sulle condizioni dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori, ovvero assumendo i provvedimenti di competenza ex art. 403 c.c.;
6. confermare la durata dell'affido all'Ente viene stabilita per la durata di 24 mesi dal deposito della presente sentenza ed al suo termine l'affidamento sarà condiviso, salvo eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori, che il Servizio dovrà segnalare tempestivamente alla Procura per i Minorenni di Milano per le determinazioni di competenza;
dispone che i Servizi Sociali del Comune di Seveso comunichino entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento il nominativo del responsabile dell'affidamento al Tribunale, e ai genitori;
4
7.confermare che i minori ed abbiano incontri almeno bi- CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 settimanali con le modalità ritenute più tutelanti dal servizio affidatario, anche al di fuori dello Spazio Neutro, dapprima alla presenza di un operatore, sino a che l'Ente Affidatario non lo riterrà opportuno, introducendo luoghi di incontro meno formali, ma tutelanti;
disporre che l'Ente attivi i pernottamenti dei quattro fratelli presso ciascun genitore, non appena le condizioni di benessere del nucleo e dei minori lo consentano;
8. confermare l'invito i genitori a proseguire il percorso positivamente avviato con il Dott.
[...]
, affinché: CP_8
• prosegua con l'intervento già attivo sulla genitorialità anche con riferimento alle figure dei nonni paterni;
• prosegua l'attività di monitoraggio sugli interventi attivi e riferisca, acquisite informazioni tramite gli specialisti che hanno in carico il nucleo familiare, in merito alla situazione familiare e all'attuazione tempestiva degli interventi proposti a favore del nucleo e dei minori;
• provveda a supportare l'Ente affidatario nella migliore regolamentazione e calendarizzazione del diritto di visita dei minori con i genitori, e delle relazioni della fratria, ivi compresi i periodi di vacanza;
• Provveda a valutare, coordinandosi con l'Ente affidatario, l'attivazione di un percorso strutturato di presa in carico presso un centro di Terapia a stampo Sistemico Relazionale Familiare che possa aiutare il nucleo nella ricostruzione delle relazioni e nel rafforzamento delle stesse.
9. confermare che i Servizi Sociali presso il Comune di Seveso provvedano a regolamentare e calendarizzare - di concerto con il dott. - il diritto di visita del padre in Spazio Neutro con CP_8
e e della madre in Spazio Neutro con e anche in modalità Controparte_5 CP_4 CP_3 CP_2 esclusive con ciascun figlio;
successivamente, valutatati gli esiti degli incontri , l'interesse esclusivo dei minori, gli esiti dei percorsi specialistici intrapresi dai genitori, provvedano ad incrementare gli incontri con i genitori ed eventualmente a liberalizzarli in modo graduale, introducendo pernottamenti presso il genitore non collocatario non appena possibile;
provvedano a regolamentare e calendarizzare di concerto con il dott. nel rispetto dell'esercizio della genitorialità e nel diritto dei minori, eventuali CP_8 periodi di vacanza con ciascun genitore;
10. confermare che i Servizi Sociali presso il Comune di Seveso proseguano con tutti gli interventi in corso a tutela del nucleo familiare, garantiscano la prosecuzione del percorso di psicoterapia per i minori e del percorso di ippoterapia per e del percorso di psicomotricità per CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
provvedano, inoltre, a monitorare la prosecuzione dei percorsi psicoterapeutici attivati dal padre e
[...] dalla madre;
proseguano co il percorso di ADM presso l'abitazione del padre con l'attuale cadenza settimanale finalizzata anche alla gestione delle videochiamate con le figlie ed CP_4 Controparte_5
11. confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie ed CP_4 mediante versamento alla ricorrente della somma mensile di Euro 800,00 (Euro Controparte_5
400,00 per ogni figlia), entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in parte motiva;
12. confermare che l'Assegno Unico erogato dall' sia percepito al 50% da ciascun genitore;
P_0
5 2) ACCOGLIERE L'APPELLO PROPOSTO IN VIA INCIDENTALE
[...]
e per l'effetto, in riforma del punto n.13 delle statuizioni della Controparte_11 sentenza di primo grado, ammettere il curatore al patrocinio a spese dello stato o in alternativa condannare il IGnor a rifondere integralmente la parcella della curatrice Avv. Di Nella. Parte_1
Con condanna alle spese di lite tutte a carico del soccombente. Con istanza affinché la cancelleria acquisisca il completo fascicolo telematico del primo grado Tribunale di Monza rg. N.R.G. 5368 /20”. All'udienza in data 8 maggio 2025 ha così concluso: “conclude come in atti e si riporta al progetto proposto dal Servizio di Sesto ritenuto assolutamente valido”.
Per il Curatore speciale Avv. Martini 1) Disporre l'affido dei minori ed ai Servizi Sociali del CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
Comune di competenti per territorio sulle minori ed e per Controparte_6 CP_4 Controparte_5 progettualità sui minori e con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in CP_2 CP_3 capo ad entrambi i genitori per le decisioni in materia di istruzione, salute, residenza, educazione per un periodo non inferiore ai 24 mesi.
2) Confermare il collocamento dei minori e presso l'abitazione paterna con conferma CP_2 CP_3 dell'assegnazione della casa coniugale e delle minori ed presso l'abitazione CP_4 Controparte_5 materna.
3) Confermare l'incarico ai Servizi Sociali del affinché relazionino al Controparte_6
Giudice Tutelare con cadenza semestrale in relazione agli interventi avviati in favore del nucleo, segnalando tempestivamente situazioni di pregiudizio ovvero assumendo i provvedimenti di competenza ex art. 403 c.c. 4) Incaricare altresì i Servizi Sociali del di provvedere alla tempestiva Controparte_6 attivazione del progetto illustrato in atti, qui da intendersi interamente richiamato, che precede l'avvio del percorso di terapia multidisciplinare presso lo Studio IFP di Milano che, unitamente al CO.GE. Dott.
garantirà la presa in carico educativa e terapeutica del nucleo familiare e attuerà tutti gli CP_8 interventi già concordati.
5) Invitare i genitori a proseguire nell'adesione al progetto proposto disponendo in ogni caso, a cura dei Servizi Sociali, la prosecuzione del percorso presso lo Studio IFP anche in assenza di adesione dei genitori, per i soli minori.
6) Disporre che i Servizi Sociali del Comune di di concerto con il Dott. Controparte_6 [...]
e con il supporto dei professionisti incaricati dello Studio IFP di Milano: CP_8
- provvedano con urgenza a calendarizzare gli incontri tra i minori, da svolgersi almeno bisettimanalmente, prevedendo, secondo tempi e modalità tutelanti, una progressiva ma urgente liberalizzazione delle visite anche in contesti e luoghi di incontro meno formali;
- provvedano a calendarizzare gli incontri tra i minori ed il genitore non collocatario, secondo tempi e modalità rispondenti all'interesse dei minori stessi con previsione di ampliamento non appena le condizioni di benessere dei minori e del nucleo lo consentano, fino ad una liberalizzazione;
6 - provvedano altresì a garantire la frequentazione tra i minori ed i nonni, secondo tempi e modalità ritenuti tutelanti per i minori;
- garantiscano la prosecuzione di tutti i percorsi educativi e terapeutici avviati in favore dei minori e del nucleo;
- svolgano attenta attività di monitoraggio sulla situazione dei minori e del nucleo, sulla prosecuzione degli interventi avviati nonché sul rapporto tra i minori ed i genitori, attivando altresì ogni intervento ritenuto necessario nell'interesse dei minori;
6) Confermare la Sentenza nr. 706/2024 emessa dal Tribunale di Monza in punto contributo al mantenimento delle figlie ed in capo al IG. CP_4 Controparte_5 Pt_1
7) Rigettare tutte le istanza istruttorie formulate dal IG. ivi compresa la richiesta di interrogatorio Pt_1 formale e audizione dei professionisti nonché la richiesta di rinnovazione della CTU.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio di primo grado
I signori e contraevano matrimonio in data 31.05.2008 e dalla loro Pt_1 P_
unione nascevano i figli (n. 26.03.2009), (n. 30.05.2011), CP_2 CP_3
(n. 02.07.2013) ed (n. 19.06.2017). CP_4 Controparte_5
Con ricorso del 20.07.20 chiedeva in sede di assunzione dei P_
provvedimenti provvisori e urgenti l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, l'affido in via esclusiva dei quattro figli alla madre con collocamento presso la medesima (si precisa che successivamente veniva domandato l'affido all'Ente), l'assegnazione della casa coniugale, CTU neuropsichiatrica su e psicologica sull'intero nucleo Parte_1
familiare, la sospensione degli incontri padre-figli, l'obbligo per il Nasi di versare a titolo di mantenimento dei figli minori l'importo mensile di € 600,00 per figlio oltre al 100% delle spese straordinarie;
altresì, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale con addebito al marito e l'assunzione di provvedimenti in conformità a quelli richiesti per la fase presidenziale.
Costituitosi in giudizio in data 05.02.02, il sig. chiedeva Parte_1
l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
il rigetto delle domande della moglie;
l'affido condiviso dei figli (successivamente veniva domandato l'affido esclusivo al
7 padre limitatamente ai minori e ) e, a modifica dell'accordo CP_2 CP_3
temporaneo di cui al verbale del 21.07.201, la liberalizzazione degli incontri con essi;
il collocamento paritario dei figli presso i genitori;
rideterminazione dell'assegno di mantenimento per i quattro figli;
regolamentazione della frequentazione fra i nonni paterni ed i figli.
Con ordinanza del 22.02.02, il Presidente affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della residenza presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
disponeva CTU sulle capacità genitoriali di entrambi i coniugi; poneva a carico del n assegno di mantenimento pari ad euro 2.000,00. Pt_1
Con ordinanza del 03.03.2022, il Giudice, a fronte dell'elevatissima conflittualità osservata dai Servizi Sociali, disponeva l'affido all'Ente di residenza-Comune di
Seveso- dei quattro figli con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
nominava curatore speciale l'avv. Di Nella;
integrava la CTU nominando uno psichiatra;
disponeva l'ascolto del minore . CP_2
In data 07.07.2022 veniva depositato l'elaborato peritale che proponeva il mantenimento dell'affido all'Ente, il collocamento di in comunità e delle tre figlie presso la CP_2
madre, visite osservate tra padre e figli.
Più in dettaglio, il collegio peritale di CTU composto dalla dott.ssa e Persona_2
dalla dott.ssa (psicologa psicoterapeuta, la prima e specialista in Persona_3
8 neuropsichiatria infantile, la seconda) nel corposo elaborato finale evidenziavano che:
“La sig.r presenta un disturbo del pensiero caratterizzato da episodi di discontinuità a P_
livello ideativo e da concettualizzazioni errate che possono offuscare e promuovere giudizi errati. Il pensiero tende, dunque, ad essere disorganizzato, incoerente e frequentemente contrassegnato da giudizi incrinati.” (Pag. 28 CTU).
Inoltre, “Le chiavi d'ingresso nella lettura del protocollo Rorschach del sig sono caratterizzate Pt_1
dalla presenza di una difficoltà nella capacità di effettuare una corretta prova di realtà e nel condurre ragionamenti adeguati ed efficaci (PTI=3) e dalla vulnerabilità ai disturbi affettivi e agli stati d'umore disforico (DEPI=6). Il suo funzionamento appare preoccupante sia sul versante cognitivo, dove si conferma un articolato disturbo del pensiero, sia sul versante affettivo, dove si manifesta un probabile disturbo depressivo.
Il test segnala, inoltre, l'elevazione della costellazione S-CON (S-CON=7); essa è considerata positiva, nel Primer di Exner, quando il suo valore è uguale o maggiore di otto. Tuttavia, sempre nel Primer, viene considerato il riscontro di sette come dato potenzialmente critico e preoccupante in quanto,
l'innalzamento della , indica la presenza di tendenze autolesive e/o di una tendenza del soggetto ad eliminare parti del Sé percepite come negative. Questo dato appare particolarmente significativo in quanto il sig. presenta una sofferenza psicologica, dove lo stato di malessere appare collegato ad uno stato Pt_1
depressivo. La sua complessità psicologica risulta, infatti, elevata e, se da un lato, appare aggravata da qualche esperienza che sta vivendo attualmente, dall'altro risulta correlata soprattutto al funzionamento emotivo che partecipa allo sviluppo del suo malessere. Egli appare in grande difficoltà nella gestione delle emozioni che tendono a generare in lui uno stato di forte ambivalenza e confusione. Cerca, dunque, di evitare di essere coinvolto in situazioni cariche emotivamente, in quanto teme e diffida delle emozioni”
(pag. 37 CTU).
Quanto alle conclusioni, la relazione di CTU evidenzia che: “I disagi che si sono evidenziati nei minori sono riconducibili alla situazione relazionale che essi hanno vissuto all'interno del nucleo familiare, caratterizzato da una relazione di coppia che si è rivelata, purtroppo e malauguratamente, assai disfunzionale soprattutto dal punto di vista dell'assunzione di una corretta, progressiva e condivisa responsabilità sul piano genitoriale. e sono i figli che si rivelano più a rischio, essi sono CP_2 CP_3
stati maggiormente esposti alle disfunzionalità parentali ed in particolare al controllo paterno, si sono riscontrati danni sul piano evolutivo che compromettono il loro percorso di crescita, se non trattati
9 adeguatamente il quadro complessivo potrebbe ulteriormente aggravarsi;
per quanto riguarda CP_2
appare opportuno e urgente che sia inserito, temporaneamente, in una comunità per minori, inoltre che sia attivato urgentemente, in suo favore, un intervento psicoterapico. Relativamente ai contatti con i genitori si ritiene che per un periodo di almeno due mesi, veda la mamma ed il papà in ambito CP_2
protetto e con la presenza di un educatore. Per quanto riguarda è indispensabile che alla CP_3 ragazzina sia garantita la possibilità di accedere tempestivamente ad una psicoterapia individuale. Va considerato, comunque che tutto il nucleo familiare ha necessità di accedere ad una psicoterapia familiare, di elevato livello, che permetta ai vari componenti di prendere consapevolezza delle dinamiche relazionali in cui essi si sono trovati e si sono coinvolti” (pag. 122 ss CTU dep. 7 luglio 2022).
In data 12.07.2022 veniva ascoltato e in data 29.07.2022 il Giudice con CP_2
ordinanza confermava l'affido all'Ente e il collocamento dei minori presso la madre e, poiché le condizioni cliniche di non ne consentivano un immediato inserimento CP_2
in comunità, se ne disponeva la presa in carico presso la Neuropsichiatria;
veniva nominato come ausiliario del giudice il coordinatore genitoriale dott. . CP_8
Il 13.01.2023 veniva emessa sentenza parziale dichiarativa della separazione dei coniugi; si disponeva il collocamento di e presso i nonni paterni, anche CP_2 CP_3
in seguito ad allontanamenti dei minori dalla casa materna ed all'insorta ingestibilità da parte della madre dei due figli maggiori;
mentre ed rimanevano CP_4 CP_5
collocate unitamente alla madre nella struttura comunitaria.
Con ordinanza emessa il 02.08.2023 in seguito al deposito delle memorie ex art. 183
c.p.c., il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie, confermava l'affido all'Ente dei quattro minori, il collocamento di e presso i nonni paterni, il CP_2 CP_3
collocamento di ed presso la madre, autorizzando il CP_4 Controparte_5
progetto proposto dall'Ente di dimissioni dalla comunità ed inserimento in un comune diverso da Seveso in autonomia;
revocava l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
autorizzava l'Ente a liberalizzare gli incontri tra il padre e i figli maggiori;
manteneva gli
10 incontri in spazio neutro tra il padre e le figlie minori e la madre e i figli maggiori;
invitava l'Ente ad aumentare gli incontri tra i quattro fratelli, anche con modalità meno vincolate allo spazio neutro.
Con ordinanza del 27.10.2023 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 14.11.2023 da tenersi nella modalità della trattazione scritta concedendo termini per il deposito delle memorie di cui all'art.190 c.p.c.
Nella relazione di aggiornamento del 07.11.23 i Servizi Sociali del Comune di Seveso riportavano che i minori e avevano autonomamente fatto rientro presso CP_2 CP_3
l'abitazione familiare di via Ortles a seguito della riassegnazione della casa coniugale al Pt_1
Con sentenza dell'8.02.2024 pubblicata in data 28.02.2024, il Tribunale di Monza definitamente pronunciando:
- rigettava la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- affidava i minori al Comune di Seveso per la durata di mesi 24, al cui termine l'affidamento sarà condiviso, salvo situazioni di pregiudizio per i minori;
- disponeva il collocamento di e presso il padre cui assegnava la casa CP_2 CP_3
familiare sita in Seveso in via Ortles n. 8;
- disponeva il collocamento di ed presso la madre;
CP_4 CP_5
- disponeva che i S.S. del Comune di Seveso relazionassero al Giudice Tutelare con cadenza semestrale salvo urgenze;
- disponeva incontri almeno bisettimanali tra i quattro minori, anche al di fuori dello
Spazio Neutro;
- invitava i genitori a proseguire il percorso avviato di Coordinamento Genitoriale col dott. ; CP_8
- disponeva che i S.S. provvedessero a regolamentare e calendarizzare di concerto col dott. il diritto di visita del padre in S.N. con e e CP_8 Controparte_5 CP_4
della madre in S.N. con e con eventuale graduale liberalizzazione;
CP_3 CP_2
11 - disponeva altresì che gli stessi servizi proseguissero con tutti gli interventi a tutela del nucleo compresi i percorsi di terapia con i minori e il percorso ADM presso l'abitazione del padre;
- poneva a carico del resistente l'obbligo di mantenimento di ed CP_4 CP_5
mediante il versamento alla di € 800,00 mensili (€ 400,00 per figlia);
[...] P_
- assegno unico al 50% tra i genitori;
- condannava entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, a pagare il compenso del curatore speciale;
- compensava tra le parti le spese di lite.
L'iter motivazionale della pronuncia impugnata può essere così sintetizzato.
- In primo luogo il giudice rigettava la domanda di addebito della separazione sul presupposto che entrambi i coniugi avevano manifestato tratti di deresponsabilizzazione e di correlativa sottovalutazione del proprio apporto alla forte conflittualità esistente da tempo tra loro, non essendo possibile effettuare una valutazione in ordine alla sussistenza di nesso causale tra il comportamento di l'intollerabilità della convivenza. Pt_1
- Quanto al regime di affidamento, si individuava come maggiormente tutelante per i minori la conferma dell'affido all'Ente avuto riguardo alla necessità di proseguire con gli interventi in corso (intervento di educativa domiciliare, percorsi di supporto psicoterapeutico, coordinamento genitoriale) e tenuto conto che la situazione familiare – per quanto in fasi di miglioramento – risultava ancora complessa, posto che le figure genitoriali non sembravano ancora capaci di preservare dal conflitto i figli, i quali erano esposti agli esiti delle dinamiche disfunzionali delle parti.
- In ordine al collocamento dei minori, il Collegio, pur dando atto che il resistente aveva disatteso il provvedimento del G.I. in data 02.08.2023, collocando di fatto presso di sé i due figli maggiori, rilevava l'opportunità di mantenere l'assetto di collocamento in essere, considerata la condizione di maggior benessere dei minori,
12 emersa dalle relazioni degli operatori coinvolti che segnalavano una ritrovata serenità di e per essere tornati a vivere dal padre, nonché la CP_2 CP_3
stabilità di e con la madre, le quali risultavano ben inserite Controparte_5 CP_4
nell'attuale contesto di vita e ben ingaggiate nei rispettivi percorsi scolastici.
- Il Collegio riteneva necessario ampliare, sia quantitativamente che qualitativamente, la frequentazione tra i minori in considerazione di quanto richiesto dai minori stessi, e confermava le attualità modalità di visita tra i minori e i genitori non collocatari in quanto sia l'ente affidatario che l'ausiliario del giudice, dott. , avevano ritenuto che i tempi non erano ancora maturi per una CP_8
liberalizzazione degli incontri.
- Quanto agli aspetti economici, la casa coniugale veniva assegnata a tenuto Pt_1
conto del collocamento dei minori e presso il padre e della CP_2 CP_3
circostanza che viveva in autonomia con le due figlie minori. P_
Conseguentemente, il Giudice riduceva il contributo posto a carico del er il Pt_1
mantenimento delle figlie e in euro 800,00 mensili (euro CP_4 Controparte_5
400,00 per ciascuna figlia), avuto altresì riguardo alla circostanza che le esigenze dei due figli maggiori con lui collocati erano accresciute in relazione al progredire dell'età.
- Infine, il giudice poneva a carico di entrambe le parti, nella misura di 50% ciascuno, il pagamento del compenso del Curatore speciale perché non avendo adempiuto al richiesto deposito della dichiarazione dei redditi dei nonni paterni, conviventi con i minori e avevano determinato il rigetto della CP_2 CP_3
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in favore dei minori Pt_1
Le relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali dopo la sentenza di primo grado.
Dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali di Seveso del 28.08.2024 allegata al ricorso risulta che: “(…) A seguito della Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Monza, Proc.
5368/20, il Servizio scrivente ha mantenuto costante confronto e coordinamento con il Dott.
13 al fine di favorire e agevolare gli scambi tra tutti gli attori coinvolti (in special modo tra i CP_8
fratelli) ed agevolare una gestione e confronto meno conflittuale tra i genitori e tra il padre e il servizio.
In un primo momento è stata quindi valutata, unitamente al Dott. l'intensificazione dei CP_8
rapporti della fratria all'interno dello spazio di incontro di Monza gestito ed osservato dal Dott. CP_7
chiedendo a quest'ultimo di poter prevedere incontri settimanali tra fratelli. (…) Durante tali incontri il Servizio e il Dott. sono risultati altresì depositari dei rimandi da parte della IG.ra CP_8
circa lo stato di sofferenza riscontrato dalla stessa nelle figlie, e , in seguito P_ CP_5 CP_4
a tali incontri. In special modo in . (….) In occasione della chiusura dell'anno scolastico, il CP_4
Servizio scrivente, unitamente al Dott. ha valutato la possibilità di andare in continuità CP_8
con quanto disposto dall'ultima sentenza, ipotizzando una presa in carico unica a stampo sistemico relazionale per l'intero nucleo, con la previsione di un supporto di tipo educativo che potesse parallelamente accompagnare le relazioni tra la madre e i figli e e tra il padre e le figlie ed . A tal fine il CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Servizio scrivente ha chiesto al Dott. indicazioni in merito ad un centro che potesse offrire CP_8
tale tipologia di presa in carico: al Servizio sono arrivate due indicazioni, delle quali solo una è risultata quella percorribile, il Centro Sociosfera Onlus nella sede di Seregno. Il Servizio scrivente ha quindi provveduto a richiedere ai referenti di tale Centro la possibilità di attivare tale presa in carico, prevedendo sia l'approccio sistemico-familiare nelle terapie su tutti i componenti del nucleo e, per favorire una presa in carico completa, la presenza di figure educative per affiancare i ragazzi presso le abitazioni materne e paterne. (…)A seguito della richiesta, il Centro Sociosfera ha di recente comunicato di essere impossibilitato a procedere in tal senso in quanto sprovvisto di specialisti in possesso di idonea specializzazione sistemico-familiare. (…) Pur confermando la valutazione positiva dell'impostazione condivisa con il Dott. appare allo stato difficilmente praticabile tale soluzione, stante la CP_8
complessità degli interventi che vengono richiesti.
Nell'ottica di poter attivare una maggiore fluidità di passaggio tra i fratelli e i genitori non collocatari e tra i fratelli stessi, il Servizio ha prospettato per il periodo estivo la possibilità di organizzare per la sola fratria una vacanza di una settimana, partecipando ad attività programmate proposte dal Camp
Multisport - Experience Summer Camp - presso la località di Lignano Sabbiadoro. Non è stato però
14 possibile organizzare tale attività in quanto entrambi i genitori hanno espresso difficoltà in merito, soprattutto di tipo economico.
Nel periodo dalla fine del mese di agosto e precedente all'inizio della scuola, invece, si è prospettata ai genitori la possibilità che i fratelli potessero iniziare a incontrarsi in uno spazio meno strutturato, maggiormente libero e famigliare per gli stessi fratelli. A tal fine è stata proposta ai genitori la possibilità di utilizzare i locali messi a disposizione dalla Scuola AS (interni alla scuola o del Seminario contiguo alla stessa). Non è stato però, possibile procedere, stante il posizionamento paterno, tristemente noto al Servizio negli ultimi anni, che impedisce qualsivoglia ottica di collaborazione all'interno di una cornice che ambisca ad essere maggiormente fluida. Ogni proposta infatti viene a priori letta come ingerenza, nonostante il servizio abbia provato ad utilizzare come mediatore di comunicazione progettuale dott. Nonostante questo il IG. i rivolge agli operatori con toni e modalità CP_8 Pt_1
aggressive e con eloquio volgare: si ritiene pertanto che manchi la conditio sine qua non per poter collaborare. (…)
Nell'attuare la Sentenza, il servizio scrivente ha valutato di lasciare un margine di discrezionalità ad entrambi i genitori relativamente ai figli da loro collocati, per quanto concerne l'istruzione scolastica. Il
Servizio Scrivente ha provveduto a finalizzare quanto demandato ai genitori in relazione al nuovo anno scolastico 2024/2025. Nel contempo si comunica che la IG.ra unitamente alle proprie figlie P_
ed , ha attivato le procedure di cambio residenza presso il Comune di CP_4 CP_5 CP_6
La pratica è ancora in fase di istruttoria.
[...]
Una volta che la stessa sarà conclusa, il servizio stesso provvederà a comunicare l'indirizzo di nuova residenza delle minori ed al padre, IG. CP_4 CP_5 Pt_1
Lo stesso ha già preso contatti con la scuola, sempre privata e a stampo cattolico, che frequenteranno
ed , contestando l'iscrizione stessa e non usufruendo dell'incontro di conoscenza che il CP_4 CP_5
direttore della scuola gli ha proposto. (…)
Ad oggi, il servizio ha valutato di non comunicare direttamente alle parti le decisioni e i cambiamenti progettuali in favore soprattutto dei figli minori, ma si è avvalso sempre del Dott. che, a CP_8
seguito dei confronti progettuali con il Servizio, ha comunicato la bontà delle scelte agli stessi genitori.
Nonostante l'attività svolta dal Dott. il Servizio scrivente rimane in difficoltà nella messa CP_8
15 in opera degli interventi decisi, poiché manca la possibilità di attuare qualsivoglia forma di co-costruzione con le parti coinvolte, così come più volte dichiarato anche dallo stesso IG. il quale rifiuta ogni Pt_1
qualsivoglia intervento se proposto dallo scrivente servizio, usando sempre toni "inadeguati", come già specificato.
Duole rilevare che questi aspetti non complianti sembrano non essere in capo solo alle parti, ma permeare arche alcuni contesti professionali, che attualmente si stanno occupando del nucleo, acuendo così il senso di non fattibilità degli interventi pensati per il benessere dei minori coinvolti (…)”
Conclusivamente, i Servizi hanno riferito di trovarsi costretti a chiedere all'Autorità
Giudiziaria la restituzione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori, con il mantenimento dell'intervento già in essere con il dott. di supporto per la CP_8
coppia genitoriale e di mediazione nelle decisioni con il mantenimento del monitoraggio in capo ai due Comuni di residenza, Seveso e Controparte_6
In data 13.01.25 i Servizi del Comune di Seveso depositavano relazione di aggiornamento nella quale riportavano che “(…) Il Servizio scrivente torna a confermare quanto già precedentemente esposto all'interno delle conclusioni dell'ultimo aggiornamento depositato del
28.08.2024 al Giudice Tutelare, ossia poter valutare la modifica del regime di affido dei minori restituendo l'esercizio della genitorialità in capo ai genitori, ciascuno per i minori allo stato collocati da ciascun genitore;
il mantenimento di un esperto esterno che possa svolgere le funzioni di mediazione e supporto alla genitorialità e la previsione dell'inserimento di una figura educativa che possa agevolare la liberalizzazione degli incontri tra i fratelli e tra i minori e il genitore non collocatario, all'interno di una cornice di presa in carico di tipo sistemico familiare”.
Il giudizio di secondo grado
Con atto d'appello iscritto a ruolo il 26.09.2024 il sig. ha impugnato la sopracitata Pt_1
sentenza affidando l'appello ai seguenti motivi così rispettivamente rubricati:
- “Vizi inerenti l'accertamento dei fatti controversi. Carenza dei presupposti, di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti”.
- “Ulteriori vizi inerenti l'accertamento dei fatti controversi. Carenza dei 16 presupposti, di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti”
- “Fatti e atti di rilievo successivi alla sentenza”.
- “ Richieste Istruttorie”
- “Sulle statuizioni economiche”
Più in dettaglio sui motivi di appello.
Con il primo motivo, l'odierno appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di
Monza per aver basato le sue conclusioni su un contesto fattuale non accertato nella sua veridicità poiché, evidenzia l'appellante, la sentenza ha del tutto tralasciato di individuare la causa del conflitto tra i genitori -omettendo di considerare la documentazione prodotta - e di riconoscere il comportamento dei Servizi Sociali come una delle cause più importanti del protrarsi del conflitto per cinque anni, Servizi che hanno avversato le giuste richieste del padre e dei figli finendo per prendere le parti della madre senza alcuna oggettività.
Secondo il il Tribunale avrebbe attribuito a entrambi i genitori una responsabilità Pt_1
che è solo della artefice di messe in scena ai danni del marito;
altresì, P_
l'istruttoria sarebbe carente sotto il profilo del mancato ascolto dei minori, i quali, a dire del lamentavano violenze da parte della madre nonché da parte dei Servizi Sociali Pt_1
di Seveso. Conclusivamente, per parte appellante, la sentenza è viziata per aver confermato provvedimenti limitativi del diritto del padre e delle minori di frequentarsi liberamente senza che ve ne fossero i presupposti, senza istruttoria e senza una motivazione fondata.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che la sentenza di primo grado appare viziata per non avere operato una lettura critica della CTU e per non aver voluto comprendere che la separazione è stata cercata dalla P_
Quanto al trasferimento di e presso l'abitazione paterna, che, nella CP_2 CP_3
relazione dei Servizi, recepita in sentenza, viene definito come avvenuto in autonomia,
l'appellante ha evidenziato di aver chiesto il cambio di residenza al Comune di Seveso che in risposta sceglieva il silenzio assenso, sottolineando che la dirigente dell'Ufficio
Anagrafe, incaricata alla ricezione della domanda in questione, che ha rilasciato il
17 certificato di stato di famiglia per padre e figli, è il medesimo dirigente anche dell'ufficio
Servizi Sociali. Pertanto, sottolinea il il rimprovero mossogli per cui egli non Pt_1
rispetterebbe i provvedimenti dei Giudici si fonderebbe su una menzogna dei Servizi
Sociali di Seveso.
Quanto alla liberalizzazione degli incontri tra padre e figli minori, che il Giudice di primo grado indica in sentenza come obiettivo, parte appellante ha sottolineato l'ostilità da parte dei Servizi nei confronti del e per tale ragione quest'ultimo ne ribadisce Pt_1
l'esclusione dal percorso.
Con il terzo motivo, parte appellante si duole della scoperta relativa ad un episodio in cui sarebbe rimasto coinvolto lo psicologo dott. che segue gli incontri in Spazio CP_7
Neutro, il quale avrebbe assistito, nel corso di un incontro, ad una affermazione di in cui quest'ultima sarebbe stata invitata, dalla psicologa dei Servizi e CP_4
dall'assistente sociale, a dire che il padre l'aveva picchiata e che aveva paura di lui.
Pertanto l'appellante, informato dal che sul punto aveva scritto all'Ente tramite CP_7
mail, chiede l'acquisizione della missiva.
In secondo luogo, con riferimento allo scambio di messaggi whatsapp tra la e la Pt_2
per cui il è stato querelato per accesso illecito al cellulare della moglie, P_ Pt_1
parte appellante evidenzia che il contenuto rinvenuto nelle chat è stato riconosciuto, dal
Giudice Penale, rilevante per il procedimento pendente dinanzi il Tribunale ed essenziale ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del Pt_1
Parte appellante si duole, in conclusione, del fatto che la volontà di cagionare e coltivare il conflitto posto in essere dalla sia stato un elemento ignorato dal Giudice di I P_
grado.
Per quanto attiene alle affermazioni dei professionisti coinvolti (dott. dott. CP_7 [...]
, dott. dott. dott.ssa ), ma non scelti dalla cooperativa CP_8 Per_4 Per_5 Per_6
dei Servizi Sociali, che hanno riferito sulle ottime qualità del n veste di padre, parte Pt_1
appellante ha chiesto l'acquisizione di tale documentazione in quanto rilevante e formatasi dopo la sentenza di I grado.
Con il quarto motivo, parte appellante insiste per l'audizione di e al fine CP_2 CP_3
di comprendere come vivono gli incontri in luogo neutro;
altresì, in ordine all'iscrizione
18 di ed presso una scuola cattolica privata, l'appellante si duole di CP_4 Controparte_5
esserne venuto a conoscenza da una comunicazione di routine della scuola stessa e che l'iscrizione si è perfezionata di comune accordo esclusivo tra la madre e il personale scolastico. Pertanto, per l'appellante, il diritto di a pronunciarsi sul tema della Pt_1
educazione religiosa dei figli sarebbe stato violato.
Con il quinto motivo, l'appellante critica la decisione del Tribunale sul mantenimento a carico del dei figli non collocati presso di sé: la decisione, in tesi, è oggettivamente Pt_1
ingiusta. Parte appellante evidenzia che la sig.ra ha vissuto e continua a vivere P_
con circa 4.000,00 euro mensili al netto di ogni imposta sul reddito e sul patrimonio, senza spese per l'alloggio e avendo a carico solo il vitto e parte delle spese per i figli;
la stessa è proprietaria di un immobile a Seveso del valore di circa 250.000,00 €, dato in locazione con equo canone a cedolare secca. Diversamente, il ha avuto a Pt_1
disposizione negli anni un reddito netto rimanente di circa 500,00 euro per aver pagato il mutuo della casa coniugale anche mentre era assegnata alla oltre a spese a P_
favore dei figli e rette per le scuole private, tanto che, evidenzia l'appellante, il comune di
Seveso gli ha offerto un aiuto economico (doc. 4). Parte appellante ha evidenziato di essere collocatario di due figli tutti con le loro esigenze, che mantiene due figli su quattro e non sussistono, dunque, motivi del perché debba versare un assegno di mantenimento.
In data 18.12.2024, la IG.ra si è costituita in giudizio, depositando P_
relativa comparsa di costituzione e risposta e proponendo, contestualmente, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata in punto di statuizione sul compenso del curatore speciale.
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. per difetto di sinteticità e chiarezza;
tuttavia, nelle conclusioni l'istanza non è stata reiterata.
- Con riferimento al primo motivo di gravame ex adverso proposto, parte appellata ha sostenuto che il Tribunale avrebbe collocato due figli con il padre e due con la madre alla luce dell'interesse e della complessiva stabilità dei minori, considerata la situazione attuale. Sul punto, l'appellata ha ribadito le profonde difficoltà nel gestire i figli maggiori che ritenevano la madre “priva di autorità nei loro confronti” (cfr. comparsa, pagg. 2-8).
19 - Quanto al secondo motivo di gravame, parte appellata ha affermato l'infondatezza delle censure relative all'acritica valutazione da parte del Giudice di prime cure circa i rilievi emersi a seguito della CTU di primo grado. Segnatamente, a detta dell'appellata, il
Tribunale avrebbe correttamente perseguito l'interesse dei figli – , , CP_2 CP_3
ed – alla spensieratezza ed alla leggerezza. Invero, la IG.ra CP_4 Controparte_5
ha affermato che i figli godono nell'attuale assetto di una certa stabilità, tale da P_
rendere preferibile non modificarne gli equilibri (cfr. comparsa, pagg. 9-12).
- Con precipuo riferimento al terzo motivo di gravame, l'appellata ha affermato il carattere assolutamente ripetitivo delle censure mosse dalla controparte nonché il carattere meramente esplorativo delle domande da lui proposte ed aventi ad oggetto l'acquisizione di una serie di documenti (cfr. comparsa, pagg. 12 e 13).
- Quanto alle richieste istruttorie avanzate con il quarto motivo di gravame l'appellata ha sostenuto l'inadeguatezza e la superfluità delle stesse. Invero, a detta della P_
procedere all'audizione dei figli e - quali testimoni - significherebbe CP_2 CP_3
rendere ancor più dolorosa la situazione familiare, già compromessa dall'elevata conflittualità sussistente fra le parti (cfr. comparsa, pagg. 13-17). Sulla pretesa violazione in punto scuola di ed , parte appellata evidenzia che il non è mai CP_4 CP_5 Pt_1
stato chiamato a pagare alcuna retta e che nel corso di un colloquio programmato con i
Servizi e col dott. la sig.ra condivideva in trasparenza la scelta delle CP_7 P_
scuole delle figlie;
altresì, ribadisce che e conviventi col padre, CP_2 CP_3
frequentano istituti privati cattolici.
Infine, con riferimento alle statuizioni economiche, parte appellata ha evidenziato il mancato versamento da parte del coniuge del contributo a titolo di mantenimento in favore delle figlie ed così come disposto dal Tribunale all'esito CP_4 Controparte_5
del giudizio di primo grado, (cfr. comparsa, pagg. 17-19).
20 In via incidentale, preliminarmente, la IG.ra ha precisato di non aver P_
consapevolmente impugnato il rigetto della domanda di addebito della separazione, da lei proposta in primo grado, per concentrarsi, unicamente, sulla gestione dei minori, ormai coinvolti nella litigiosa vicenda familiare.
Per converso, l'appellata ha dichiarato di censurare, in via incidentale, la statuizione della sentenza di prime cure, al punto n. 13, riguardante la condanna al pagamento al
50% delle spese legali della Curatrice, Avv. Di Nella. In particolare, il Giudice di prime cure stante la mancata produzione da parte dei genitori dei minori delle dichiarazioni dei redditi dei nonni paterni, conviventi con i minori e , ha condannato le CP_2 CP_3
parti al pagamento, nella misura del 50 % ciascuno, del compenso del Curatore. Sul punto, in tesi il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la stessa non è P_
mai stata in possesso delle predette dichiarazioni dei redditi dei IG.ri Pertanto, Pt_1
l'appellata ha concluso chiedendo la riforma del capo 13) della sentenza di primo grado, con conseguente ammissione della curatrice al gratuito patrocinio o, in subordine, la condanna del IG. l pagamento integrale del compenso del curatore. Pt_1
Ciò esposto, alla luce delle superiori argomentazioni in fatto ed in diritto, la IG.ra ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate. P_
Con istanza depositata il 16.01.2025 il ha presentato istanza di differimento Pt_1
udienza finalizzata all'acquisizione delle relazioni di aggiornamento dei professionisti che seguono il nucleo familiare nonché alla comparizione personale delle parti. Inoltre,
l'appellante ha lamentato l'incompletezza del fascicolo di primo grado per la mancata trasmissione da parte della cancelleria del Tribunale di Monza di alcuni files depositati in formato non telematico e ha chiesto di ordinare alla competente Cancelleria del Tribunale di Monza, la trasmissione dell'integrale fascicolo di primo grado.
Il 20 gennaio 2025 l'appellante ha depositato note di conclusione scritta, con le quali ha insistito nella richiesta di rinvio dell'udienza anche per l'acquisizione di tutte le relazioni dei professionisti che assistono il nucleo. Invero in atti vi è solo la relazione del dott. , depositata il 17.01.2025, secondo cui: “Stante tutto questo, dal punto di CP_8
vista dello Scrivente nulla osta affinché si trovino le condizioni per realizzare un momento di incontro
21 durante le festività tra ciascun genitore e i tutti e quattro i figli. Questo potrebbe realizzarsi attraverso un pranzo o una cena il giorno 24, 25 o 26 Dicembre 2024. Stanti le difficoltà ancora presenti è parere dello Scrivente che questo momento debba avere le seguenti caratteristiche: - Durata massima di 3 ore (es.
11.00 - 14.00)
- Accompagnamento dei minori presso l'abitazione da parte del genitore non collocatario da parte di figure di fiducia differenti dai genitori, con impegno a non presentarsi prima del tempo pattuito e riportare i minori in tempo coerente con la durata dell'incontro.
- Finalità: scambio di doni natalizi e condivisione di momenti e discorsi conviviali.
- Premessa: impegno da parte degli adulti di non introdurre alcun discorso riguardanti le fatiche affrontate sinora ed a monitorare il comportamento dei figli affinché siano essenti comportamenti rinforzanti la conflittualità (es. richieste di spiegazioni reciproche, registrazione degli incontri).
Si rimettono queste indicazioni alla valutazione ed alla decisione ultima dell'Ente affidatario, come da
disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.”
In data 17.01.2025 i Servizi Sociali del comune di Seveso hanno depositato relazione redatta il 28.08.2024, con la quale hanno rappresentato la complessità degli interventi di sostegno richiesti e la necessità di una presa in carico a stampo sistemico relazionale per l'intero nucleo.
Il 20.01.2025, la difesa della IG.ra ha depositato note di trattazione scritta, P_
con cui:
-riportandosi alle conclusioni già rassegnate nella precedente comparsa di costituzione, ha insistito sull'inopportunità della revoca dell'affido all'Ente;
-si è opposta a qualsivoglia rinnovazione di CTU ex adverso richiesta, stante l'infondatezza e la temerarietà della relativa richiesta;
-ha rilevato il mancato versamento da parte del IG. el contributo unificato, pari ad Pt_1
€ 147,00, nonostante l'invito da parte della Cancelleria di provvedere al pagamento de quo;
22 -ha affermato l'inammissibilità del deposito effettuato il 18.12.2024, avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi dei IG.ri in quanto depositi non autorizzati e comunque, Pt_1
tardivi.
Per l'effetto, l'appellata ha chiesto l'espunzione dal fascicolo del “doc. 6”, il cui contenuto sarebbe non autorizzato, irrituale e, dunque, inammissibile.
Infine, ha richiesto il rigetto dell'istanza di rinvio depositata dalla controparte il
16.01.2025, in quanto irrituale e superata dai depositi che sono pervenuti in atti, e l'acquisizione del parere del Curatore Speciale.
Il 21 gennaio 2025 si è costituito il curatore speciale, Avv. Di Nella, che ha così concluso:
“La scrivente condivide il progetto che dalla rete è emerso come il più tutelante perché volto a:
- far reintegrare i genitori nella responsabilità genitoriale sui 4 figli minori con previsione dell'affido condiviso previa prescrizione ai genitori di collaboratore nell'interesse dei minori;
- far prendere in carico i 4 minori da parte di un centro privato già individuato nell' IFP di Milano per un sostengo psicoterapeutico ed un accompagnamento educativo;
- prevedere un'educativa domiciliare sulle due abitazioni materne e paterne, con una progressiva liberalizzare degli incontri padre/figli; - prevedere momenti di incontro alla presenza di un educatore tra i 4 fratelli senza la presenza dei genitori in modo da rafforzare il legame tra i bambini”.
Infine, la curatrice, rappresentando di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato per il presente grado di giudizio, ha chiesto che venga posto a carico dell'erario anche il proprio compenso liquidato in primo grado.
Con atto depositato il 23 gennaio 2025 il Procuratore Generale si è riservato di esprimere parere all'esito del deposito in consolle delle note di trattazione scritta del curatore speciale che non risultavano da Consolle.
All'udienza del 23 gennaio 2023, la Corte ha revocato la nomina del curatore speciale
23 Avv. per avere omesso di fornire elementi utili a chiarire la situazione del P_3
nucleo, limitandosi ai contatti con i soli Servizi;
conseguentemente ha nominato quale nuovo curatore dei minori l'Avv. Federica Martini con termine per la costituzione sino al
10 marzo 2025 e ha rinviato il procedimento all'udienza del 20 marzo 2025, disponendo la comparizione personale delle parti.
In data 7 marzo 2025 l'Avv. Martini, curatore speciale dei minori ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato comparsa di costituzione con cui ha rappresentato che:
- i minori e sono collocati presso il padre sul territorio di Seveso CP_2 CP_3
mentre ed si sono trasferite con la madre a CP_4 Controparte_5 CP_6
evidente, pertanto, come la fratria sia ad oggi divisa. Tutti i minori hanno
[...]
manifestato la propria volontà ed il desiderio di trascorrere maggior tempo insieme.
Tuttavia, ad oggi, nonostante quanto disposto dalla sentenza impugnata, i minori si incontrano solo una volta alla settimana, presso lo Spazio Neutro alla presenza del dott. CP_7
- considerata la necessità di attuare un intervento globale sul nucleo familiare, i Servizi
Sociali, in accordo e su valutazione del dott. , hanno disposto l'avvio di CP_8
una presa in carico multidisciplinare presso lo “Studio IFP”, che prevede un progetto che si articolerà in percorsi di tipo educativo e psicoterapeutico in favore dei minori e dei genitori, da attuarsi con gradualità.
- visto l'avvenuto trasferimento della madre unitamente alle minori ed CP_4
sul territorio di l'ente affidatario per le stesse Controparte_5 Controparte_6
risulta e non più il eveso;
Controparte_6 CP_6
- gli operatori dei Servizi Sociali e il Curatore hanno valutato la necessità urgente di una presa in carico anche per i minori e da parte dei Servizi Sociali di CP_2 CP_3
sia per la mancanza di fiducia reciproca tra il sig. e gli Controparte_6 Pt_1
24 operatori dei Servizi Sociali di Seveso, sia per garantire l'affido di tutti i minori ad un unico Ente che possa favorire la realizzazione di una migliore progettualità;
- le domande avanzate in appello dal sig. ono infondate in fatto e in diritto. Pt_1
Ciò esposto, il Curatore ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
Con istanza urgente depositata il 14 marzo 2025 il sig. ha chiesto alla Corte di Pt_1
sollecitare l'acquisizione degli atti indicati con la precedente istanza del 17 gennaio, o in alternativa, di autorizzare la difesa al relativo deposito in cancelleria.
In data 30 aprile 2025 i servizi sociali di Seveso e di hanno Controparte_6
depositato relazione con la quale hanno comunicato la disponibilità dell'Ente ad essere nominato affidatario dei quattro minori per “riavvicinare tutti i membri della fratria attraverso incontri più liberalizzati”. E' stato individuato un progetto (condiviso dal curatore speciale dei minori, dalla dal dott. ) per garantire l'affido di tutti i minori ad P_ CP_8
un unico Ente con presa in carico all'IPF di Milano (non solo di ) dell'intero CP_4
nucleo famigliare per un supporto psicologico anche al fine della progressiva liberalizzazione degli incontri fra i fratelli.
Con nota integrativa 7 maggio 2025, i servizi sociali di Seveso e di CP_6
riferivano dell'incontro fra il sig. e i minori e , apparsi
[...] Pt_1 CP_2 CP_3
sereni e disponibili;
veniva ri-condiviso il progetto con i minori cui aderivano. Al progetto, si legge nella nota, aderiva anche il sig. Pt_1
All'udienza dell'8 maggio 2025, sentite le parti che precisavano le conclusioni come sopra trascritto, sentito il curatore speciale ed il P.G., la Corte riservava la decisione.; in particolare, il curatore speciale chiedeva di espungere dal fascicolo telematico la nota depositata il 6 maggio 2025 dall'appellante in quanto non autorizzata. L'appellata e Pt_1
il P.G. si associavano.
Motivi della decisione
Sull'appello principale 25
1. Preliminarmente, osserva la Corte:
- che l'istanza di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellante non P_
è stata reiterata nelle conclusioni: pertanto, deve intendersi rinunciata;
- quanto agli approfondimenti istruttori richiesti dall'appellante, che tali istanze istruttorie devono parimenti ritenersi rinunciati in considerazione del tenore delle conclusioni di esso appellante all'udienza dell'8 maggio 2025. In ogni caso, con riferimento alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la capacità genitoriale dei coniugi, si osserva che l'appellante non lamenta una violazione del contraddittorio in prime cure3 ma esclusivamente la mancata allegazione -nel procedimento di appello- di parte della documentazione utilizzata per lo svolgimento della consulenza stessa. Orbene, con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 20 marzo 2025, la Corte ha disposto la trasmissione integrale del fascicolo di primo grado che risulta essere pervenuto come si è dato atto a verbale dell'udienza del 9 maggio 2025. La questione, pertanto, appare superata;
- che il curatore speciale ha proceduto a colloqui conoscitivi con tutti i minori (cfr. pag. 3 Unica circostanza che condurrebbe alla nullità della consulenza;
cfr Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 27773 del 22/09/2022 secondo cui: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle stesse.”
Nella fattispecie in esame nella relazione finale di CTU, depositata il 07.07.2022, si riporta a pag. 7: “Va segnalato che ai Consulenti è sempre stata assicurata la possibilità di accedere, presso lo studio del CTU, ai colloqui che sono stati audio- registrati. Le audio registrazioni sono da considerarsi come esplicitato nella seduta d'inizio delle operazioni parte integrativa degli appunti del CTU. I contenuti dei colloqui sono stati sintetizzati, tuttavia sono stati ripresi nell'elaborato peritale ove ritenuto utile e significativo, alcuni passaggi “verbatim… La perizia si è svolta secondo la metodologia consolidata nella dottrina e nelle pratiche consuete in questo campo. Il CTU ha esaminato gli atti e i documenti di causa. A tutti i colloqui peritali, hanno presenziato i
CTP…”.
26 3 memoria costituzione 7 marzo 2025) e che la situazione di conflittualità nel nucleo famigliare (V. infra) sconsiglia di procedere ad ulteriore audizione come richiesto dall'appellante;
- che la nota depositata in data 6 maggio 2025 dall'appellante va espunta dal fascicolo telematico in quanto non autorizzata: la produzione è, quindi, inammissibile.
2. Nel merito. Parte appellante principale -come sopra evidenziato- ha concluso opponendosi al progetto formulato dal Servizio Sociale di e Controparte_6
condiviso dall'appellata e dal nuovo curatore speciale dei minori, limitatamente P_
alla parte del progetto in cui si prevede l'affido all'Ente Comune di Sesto San Giovanni dei minori: l'appellante in principalità ha chiesto, infatti, che i minori siano affidati al padre e, in subordine, in maniera condivisa ai genitori.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata vada confermata con riferimento all'affidamento dei quattro minori all'Ente per la durata di ventiquattro mesi
(decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, 28 febbraio 2024) ma che vada riformata con designazione del solo Comune di
[...]
quale Ente affidatario di tutti e quattro i fratelli;
si vanno ad esporre le CP_6
ragioni della decisione.
3. Giurisprudenza rilevante. La Suprema Corte, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che in tema di affidamento dei figli minori il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata e che l'affidamento ai servizi sociali è “giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023); a tale fine, “il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che
27 deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore” (Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 24972 del 21/08/2023. Cosicché, (Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 5589 del 03/03/2025) “in tema di affidamento extra-familiare disposto nella misura massima consentita di 24 mesi, ex art.5 bis, comma 2, lett. g) della l.n.184 del 1983, la programmazione della periodicità delle relazioni intertemporali da parte dei Servizi sociali è funzionale all'aggiornamento nei confronti dell'autorità giudiziaria circa l'andamento degli interventi di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio del benessere del minore, con la conseguenza che la sola rendicontazione finale potrebbe frustrare le necessarie verifiche delle soluzioni adottate dirette a verificare se sussista una possibilità del rientro del minore in famiglia”. Ancora più in dettaglio, i principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte in tema di affidamento dei figli minori specificano che , il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass. n. 18817 del 23/09/2015; Cass. n. 14728 del
19/07/2016; Cass. n. 28244 del 04/11/19.)
4. Nella fattispecie, osta alla revoca dell'affidamento all'Ente dei minori il persistere nell'attualità dell'elevata conflittualità fra i genitori (che si protrae da anni), conflittualità che potrebbe porne in concreto pericolo lo sviluppo psico-fisico.
28 Invero, nella relazione dei Servizi Sociali del 28 agosto 2024 si rappresenta che, rispetto alla proposta di affido non più all'Ente, “allo stato difficilmente praticabile tale soluzione, stante la complessità degli interventi che vengono richiesti.
Ed ancora, nella stessa nota si dà atto che “non è stato però, possibile procedere, stante il posizionamento paterno, tristemente noto al Servizio negli ultimi anni, che impedisce qualsivoglia ottica di collaborazione all'interno di una cornice che ambisca ad essere maggiormente fluida. Ogni proposta infatti viene a priori letta come ingerenza, nonostante il servizio abbia provato ad utilizzare come mediatore di comunicazione progettuale dott. Nonostante questo il IG. si rivolge agli CP_8 Pt_1
operatori con toni e modalità aggressive e con eloquio volgare: si ritiene pertanto che manchi la conditio sine qua non per poter collaborare. … Nonostante l'attività svolta dal Dott. il Servizio CP_8
scrivente rimane in difficoltà nella messa in opera degli interventi decisi, poiché manca la possibilità di attuare qualsivoglia forma di co-costruzione con le parti coinvolte, così come più volte dichiarato anche dallo stesso IG. il quale rifiuta ogni qualsivoglia intervento se proposto dallo scrivente servizio, Pt_1
usando sempre toni "inadeguati", come già specificato”. Concetti sostanzialmente invariati nell'aggiornamento del 13 gennaio 2025.
Soltanto con le recentissime note del 30 aprile 2025 e del 7 maggio 2025, i Servizi Sociali dei hanno dato atto di una apertura dell'appellante l progetto a Controparte_6 Pt_1
sostegno della genitorialità, come confermato in udienza l'8 maggio 2025.
Più in dettaglio, la Corte richiama, in primo luogo, la relazione dei servizi sociali di
[...]
del 30 aprile 2025 che, a fronte di tale conflittualità e delle criticità emerse CP_6
nel nucleo familiare in questi anni, reputa indispensabile un ampio progetto che coinvolga l'intero nucleo familiare con presa in carico dell'intero nucleo -non soltanto della minore ma dell'intero nucleo familiare- ai fini di una terapia CP_4
multidisciplinare presso lo “studio IFP” di Milano.
In secondo luogo, funzionalmente alla realizzazione di tale progetto, lo stesso servizio sociale di dichiara propria disponibilità ad essere designato Ente Controparte_6
affidatario di tutti e quattro i minori: ciò al fine di agevolare l'adesione al progetto da parte dell'intero nucleo familiare. Nell'ambito di tale progetto, in particolare, vi sarebbero incontri “in presenza di un educatore del centro IFP” di tutti e quattro i fratelli per
29 pervenire ad una progressiva liberalizzazione (molto richiesta dall'appellante e Pt_1
reiterate nelle conclusioni).
In terzo luogo, tutti i minori hanno manifestato la propria volontà ed il desiderio di trascorrere maggior tempo insieme.
In quarto luogo, sia l'appellante principale signor che l'appellata signora Pt_1 P_
hanno dichiarato di adesi di aderire a questo progetto.
Orbene, ritiene la Corte che soltanto entro la cornice dell'affidamento dei quattro minori all'Ente Comune di Sesto San Giovanni sia possibile formulare un giudizio prognostico positivo di contenimento e, di poi, superamento, dell'attuale persistente conflittualità fra i coniugi. Ritiene la Corte che le criticità che hanno determinato la fortissima conflittualità fra i coniugi non possano svanire in assenza di un adeguato periodo di sorveglianza, monitoraggio e guida nel recupero delle rispettive capacità genitoriali: il progetto elaborato dal curatore speciale, dai servizi sociali del di CP_6
dal dottor di necessità del supporto dell'Ente con CP_6 CP_6 CP_8
riferimento a tutte le decisioni afferenti la materia dell'istruzione, della salute, della residenza, dell'educazione dei quattro minori, reputandosi che, in difetto, la non sopita conflittualità potrebbe compromettere in concreto l'equilibrio dei minori.
Si deve, pertanto, privilegiare la soluzione che appare più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione familiare che, nella fattispecie, appare essere quella dell'affidamento all'Ente dei quattro minori. In particolare, l'affidamento va disposto in favore dei servizi sociali del Comune di competenti per territorio Controparte_6
sulle minori ed e per il descritto progetto sui minori e CP_4 Controparte_5 CP_2
: come già evidenziato tutti i minori hanno rappresentato il desiderio di CP_3
trascorrere maggior tempo insieme, lontani da dinamiche di conflitto e rivendicazioni proprie dei genitori. Ed il servizio sociale di proprio per far fronte a Controparte_6
questa esigenza fondamentale dei quattro minori, si è reso disponibile ad essere designato affidatario anche dei minori e pur non residenti entro la CP_2 CP_3
propria competenza territoriale;
pertanto anche se, di regola, il best interest dei minori è soddisfatto disponendo l'affidamento condiviso, che garantisce la compresenza di entrambe le figure genitoriali, nonché una stabile consuetudine di vita e salde relazione
30 affettive con entrambi i genitori, vi sono tuttavia situazioni peculiari in cui l'affidamento condiviso non può trovare applicazione, poiché nocivo o contrario all'interesse del minore e in sua vece troverà applicazione l'affidamento a terzi, che rimangono dunque rimedi residuali. Osserva la Corte che l'affidamento all'Ente Comune di CP_6
dei quattro figli della coppia sia la soluzione più idonea a promuovere
[...]
l'interesse dei minori in quanto, attraverso l'attuazione del progetto sopra descritto, appare la misura più confacente a consentire il recupero delle capacità genitoriale delle parti.
In conclusione, l'affidamento ai servizi appare propedeutico a ristabilire un corretto funzionamento dei rapporti parentali e corrette dinamiche relazionali tra i componenti del nucleo famigliare attraverso l'attuazione del progetto che coinvolge lo studio IFP di
Milano, oltre al . La limitazione della responsabilità Parte_3
genitoriale, in altri termini, va certamente mantenuta in quanto strettamente funzionale al buon esito del progetto globale sul nucleo famigliare: ciò in quanto non possono reputarsi risolte le problematiche emerse di cui si è dianzi dato conto e resta del tutto attuale il quadro risultante dalla CTU svolta i prime cure i cui passaggi più significativi sono stati trascritti in parte motiva (V. nota 7 maggio 2025 Servizi Sociali dei Sesto San
Giovanni). Si rammenta, invero, che la relazione di CTU auspica una presa in carico globale e qualificata del nucleo: “Va considerato, comunque che tutto il nucleo familiare ha necessità di accedere ad una psicoterapia familiare, di elevato livello, che permetta ai vari componenti di prendere consapevolezza delle dinamiche relazionali in cui essi si sono trovati e si sono coinvolti” (pag.
122 ss. CTU depositata il 7 luglio 2022).
5. Venendo alle statuizioni economiche ed alla assegnazione della casa familiare, reputa la Corte che la sentenza impugnata debba essere confermata.
La giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi4, oltre alla
31 Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF 2023
(redditi
€ 53.070,00 € 13.533,00 € 821,00 € 425,00 € 38.291,00 € 3.190,92 2022)
PF 2022
(redditi
€ 3.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.350,00 € 279,17
02)
PF 02
(redditi
€ 20.114,00 € 507,00 € 265,00 € 161,00 € 19.181,00 € 1.598,42 20)
PF 20
(redditi
€ 17.510,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.510,00 € 1.459,17 19)
PF 19
(redditi
€ 25.290,00 € 1.362,00 € 347,00 € 202,00 € 23.379,00 € 1.948,25 2018)
In data 18.12.2024 ha depositato l'ISEE 2024 corrente riferito ai redditi percepiti nel 2023, pari a euro 1.239,20.
Dichiarazione redditi – infermiera libera professionista P_
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta complessivo Netta Regionale Comunale mensile
PF 2024
(redditi
€ 17.766,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.766,00 € 1.480,50 2023)
PF 2023
(redditi
€ 23.130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.130,00 € 1.927,50 2022)
PF 2022
(redditi
€ 23.130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.130,00 € 1.927,50 02)
32 considerazione delle esigenze attuali dei minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza dei genitori; ancora, la Corte di Cassazione ha statuito che
“l'obbligo di mantenimento del minore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/20).
Nella fattispecie, dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta un divario significativo fra la situazione reddituale dell'appellata e dell'appellante, in favore di quest'ultimo: questi, nel
2023 ha percepito redditi in misura oltre il doppio della L'importo (euro P_
400,00 per ciascuna figlia) come determinato in prime cure del contributo del er il Pt_1
mantenimento delle due figlie collocate presso la madre appare congruo al fine P_
di garantire alle stesse un tenore di vita analogo a quello dei fratelli collocati presso il padre. La casa familiare resta assegnata all'appellante il dispositivo della sentenza Pt_1
impugnata già ne dà atto esplicitamente (pertanto, alcuna doglianza può muovere l'appellante al riguardo).
PF 02
(redditi
€ 34.078,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.078,00 € 2.839,83 20)
PF 20
(redditi
€ 37.128,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.128,00 € 3.094,00 19)
PF 19
(redditi
€ 29.573,00* € 4.767,00 € 417,00 € 237,00 € 24.152,00 € 2.012,67 2018)
33 In conclusione, anche sotto tale aspetto la sentenza di prime cure va confermata.
L'appello incidentale
Va accolto l'appello incidentale spiegato da . P_
Invero, in riforma del punto n.13 delle statuizioni della sentenza di primo grado, va condannato il solo a rifondere integralmente la parcella del curatore Parte_1
nominato in prime cure, Avv. Di Nella. Questo in quanto non appare imputabile alla la mancata produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi dei nonni P_
paterni, IGg.ri Pt_1
Spese
Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto della parziale riforma della sentenza impugnata quanto alla determinazione dell'Ente affidatario e dell'accoglimento dell'appello incidentale, si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
Le spese di curatela del presente grado di giudizio vanno poste a carico dei genitori, che dovranno rivolgerne il pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. n.
115/2002, essendo i minori ammessi al gratuito patrocinio in forza di delibera COA
Milano del 27 febbraio 2025.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da , così provvede: Pt_1 P_
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza in data 8-26 febbraio 2024, pubblicata il 28 febbraio 2024,
- affida i minori di (26.3.2009), (30.5.2011), (2.7.2013) ed CP_2 CP_3 CP_4
(19.6.2017) all'Ente individuato nel Comune di Controparte_5 Controparte_6
territorialmente competente sulla base della residenza dei minori ed CP_4
34 e per progettualità sui minori e per la durata di Controparte_5 CP_2 CP_3
ventiquattro mesi (decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, 28 febbraio 2024), Ente che assumerà, in via esclusiva, le determinazioni afferenti le scelte scolastiche, sanitarie, educative, il percorso di terapia multidisciplinare con lo Studio IFP di Milano e con il Co.Ge. Dott. onde CP_8
pervenire alla progressiva liberalizzazione degli incontri dei minori con i genitori, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti ex art. 333 c.c.;
- ordina al Servizio Sociale di di segnalare al Tribunale per i Controparte_6
Minorenni di Milano l'eventuale situazione di pregiudizio per i minori CP_2
(26.3.2009), (30.5.2011), (2.7.2013) ed (19.6.2017); CP_3 CP_4 Controparte_5
- condanna a pagare il compenso del Curatore Speciale, Avv. Maria Parte_1
Grazia DI NELLA relativamente al giudizio di primo grado già liquidato nella misura di euro 7.616,00 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, oneri fiscali e c.p.a.;
- fermo il resto;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del grado di giudizio di appello;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 P_
dell'Erario, delle spese della Curatela del presente grado di giudizio, Avv. Federica
Martini, da liquidarsi con separato decreto;
- ordina che la nota depositata in data 6 maggio 2025 dall'appellante sia Parte_1
espunta dal fascicolo telematico a cura della Cancelleria.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 8 maggio 2025
Il Consigliere est.
Anna Ferrari
Il Presidente
Anna Maria Pizzi
35 La presente sentenza è sottoscritta dal Consigliere anziano dott.ssa Valentina Paletto ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c. in luogo del Presidente del Collegio, dott.ssa Anna
Maria Pizzi, stante l'impedimento perdurante di quest'ultima, già formalizzato al competente ufficio della Corte di Appello di Milano. Milano, 27 maggio 2025
Il Consigliere anziano
Valentina Paletto
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art.342 bis c.p.c. da le parti all'udienza P_ del 21.07.20 raggiungevano i seguenti accordi: (i) il ricongiungimento della figlia più piccola alla CP_5 madre e ai fratelli;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Seveso a e ai figli, allorché il 7 P_ settembre 20 la madre e i figli faranno ivi rientro, oltre al previo, necessario, allontanamento di Parte_1 dal domicilio familiare); (iii) l'autorizzazione alla ricorrente alla sostituzione di tutte le serrature sia della casa coniugale che delle pertinenze della medesima;
(iv) la regolamentazione di visite protette del padre ai figli;
(v)
l'attivazione del servizio di monitoraggio, da parte dei Servizi Sociali, dell'intero nucleo familiare e delle condizioni psico-fisiche delle parti e dei minori;
(vi) il contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di euro 2.000,00 mensili, a decorrere dal mese di settembre 20, oltre al 50% delle spese straordinarie. Alla medesima udienza parte ricorrente rinunciava al ricorso. 2 L'Avv. Di Nella, precedente curatore speciale, in data 24.10.2024 è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato per il presente giudizio di appello con delibera del COA n. 7055/2024. 4 Dichiarazione dei redditi – Avvocato penalista (patrocinante in Cassazione) Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Anna Maria Pizzi Presidente
Valentina Paletto Consigliere
Anna Ferrari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2638/2024 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Valentina Maria Sessa e Marcello Paleari ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale in Seveso, Via Antonio Monti n. 15
APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. P_ C.F._2
Veronica Coppola ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Milano, Via Giulio Ceradini n. 16
APPELLATA-
1 APPELLANTE INCIDENTALE nonché
, , e tutti CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 minorenni con il curatore speciale Avv. FEDERICA MARTINI
LITISCONSORTI NECESSARI nonché
Controparte_6 in qualità di Enti affidatari dei
[...] quattro minori con l'intervento del Procuratore Generale avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale
Provvedimento impugnato: sentenza Tribunale di Monza in data 8-26 febbraio 2024, pubblicata il 28 febbraio 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“(…) Voglia l'Ill.ma Corte, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO riformare integralmente l'impugnata sentenza, infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente ricorso e prima esposti, accogliendo tutte le conclusioni già formulate in primo grado, qui da intendersi integralmente confermate e trascritte: tenendo conto delle novità intercorse de jure et de facto esposte in udienza e nelle note d'udienza, nonché depositate d'ufficio in atti (es. l'archiviazione di ogni procedimento penale contro le Parte_1 relazioni di dei psicoterapeuti, ecc.): CP_7 CP_8
- revocare l'affidamento dei minori tutti al Comune di Seveso e attribuirlo, insieme al collocamento, al padre, Parte_1
- in primo subordine, disporre l'affidamento condiviso ai genitori e la collocazione dei minori tutti presso
Parte_1
- in secondo subordine, in caso di mantenimento dell'affidamento dei quattro minori al Comune di Seveso, disporne il collocamento presso il IG. monitorando il benessere dei minori con le Parte_1 forme e le tempistiche che riterrà opportune, tenendo conto di quanto emerso nelle more tra la presente e le conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 183 cpc e perciò procedere senza indugio a revocare, in ogni caso, il collocamento presso la madre;
2 - in ulteriore subordine, riconoscere o disporre il collocamento dei minori e presso il IG. CP_2 CP_3
e di ed presso i nonni paterni, monitorando il benessere dei Parte_1 CP_4 Controparte_5 minori con le forme e le tempistiche che riterrà opportune, riconoscendo la possibilità che i quattro minori si incontrino regolarmente tutti insieme e con un genitore a casa di questi e liberalizzando integralmente i rapporti tra i minori e il padre;
- ancora in subordine ulteriore, stante la volontà espressa dal minore all'udienza di luglio 2022, disporre almeno il collocamento di presso il padre e ed CP_2 Controparte_3 CP_4 presso i nonni paterni;
Controparte_5
- ancora in ulteriore subordine, nel caso in cui venga ipotizzato un collocamento diverso da quello genitoriale, sia di che delle sorelle, stante l'innegabile e riconosciuto ruolo dei nonni paterni nella CP_2 crescita e sviluppo affettivo e cognitivo dei minori come una risorsa indispensabile, disporre il collocamento dei quattro minori presso i nonni paterni;
- ancora in ulteriore subordine, nel caso in cui venga ipotizzato un collocamento diverso da quello genitoriale, sia di che delle sorelle, riportare (o mantenere) almeno il collocamento di e CP_2 CP_2 presso i nonni paterni;
CP_3
- in ulteriore subordine ancora, mantenuta la situazione attuale con collocamento di due figli presso ciascuno dei genitori, imporre alla sig.ra di trasferire la residenza, al più presto, in un comune P_ prossimo a Seveso (MB), in modo da consentire a ed di frequentare CP_4 CP_5 CP_5
l'Istituto Scolastico Pier Giorgio AS di Seveso insieme alla sorella e con in CP_3 CP_5 classe con il cugino Per_1
- in ogni caso, liberalizzare gli incontri del IG. con i propri figli;
Parte_1
-in ogni caso, per e mantenere il percorso psicologico con gli attuali professionisti;
CP_2 CP_3
- in relativo subordine, procedere a nuova CTU con affidamento della medesima a soggetti estranei all'ambito di Monza, Seregno, Desio e comunque a soggetti non soliti lavorare con il Tribunale di Monza in modo che non abbiano “familiarità” con gli altri soggetti sul territorio, soprattutto con il precedente CTU e la cooperativa ATIPICA o i suoi dipendenti;
- disporre la prosecuzione del rapporto tra il Dott. e i genitori al fine di procedere Controparte_9 nel tentativo di composizione del conflitto per l'esclusivo benessere dei minori;
- in ogni caso, respingere ogni richiesta di alimenti per la moglie ed eliminare o, in caso estremo, ridurre ogni mantenimento diretto a carico del per i figli, come meglio esposto in narrativa delle memorie e Pt_1 note depositate, considerando anche che ciascuno dei genitori è collocatario di due dei quattro figli, gli (ex) coniugi sono proprietari di una casa ciascuno, che paga integralmente il mutuo per cui è obbligata Pt_1 anche le rette delle scuole private, ecc.; P_
- in ogni caso, assegnare esplicitamente la casa coniugale al IG. Pt_1
- in ogni caso disporre la restituzione a e ai suoi genitori degli importi degli assegni unici e di ogni Pt_1 altro beneficio economico percepito da dal mese di settembre 2022 ad oggi per i figli e P_ CP_2
CP_3
- disporre, ove ne ravvisasse gli estremi, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per ogni reato ritenuto commesso in atti o in udienza da o dalla sua difesa, dalla CTU, dal personale P_
3 della cooperativa ATIPICA e/o da altri soggetti, come in narrativa delle memorie e delle note d'udienza, a fortiori in relazione alle intervenute archiviazioni a favore del IG. dei procedimenti Pt_1 penali nati da querele di come rappresentato in atti;
P_
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie autorizzate di primo grado, qui integralmente trascritte […](cfr. atto d'appello pag. da 34 a 48) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%. Salvo ogni diritto. All'udienza in data 8 maggio 2025 ha così concluso: “si riporta alle conclusioni contenute nel ricorso. Precisa che non c'è opposizione all'attuazione del progetto. Si contesta solo l'affidamento formale all'Ente e non il contenuto del progetto”.
Per P_
(…) Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano,
1)RIGETTARE L'APPELLO PROPOSTO DAL RICORRENTE, in quanto inammissibile e infondato e confermare le seguenti statuizioni della sentenza del Tribunale di Monza e segnatamente:
2. confermare l'affido dei minori (26.3.2009), (30.5.2011), (2.7.2013) ed CP_2 CP_3 CP_4
(19.06.2017) all'Ente territorialmente competente sulla base della residenza dei Controparte_5 minori, attualmente il Comune di Seveso, che assumerà, in via esclusiva, le determinazioni afferenti le scelte scolastiche, sanitarie, educative con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti ex art. 333 c.c.; 3. confermare il collocamento dei minori e presso l'abitazione paterna, con conferma CP_2 CP_3 dell'assegnazione a della casa familiare sita in Seveso Via Ortles n. 8; Parte_1
4. confermare il collocamento delle minori ed presso l'abitazione materna;
CP_4 Controparte_5
5. confermare che i Servizi Sociali territorialmente competenti (attualmente il Comune di Seveso) relazionino al Giudice Tutelare con cadenza semestrale, salvo urgenze, in ordine agli interventi attivati, sulla qualità delle relazioni fra le parti e sulle condizioni dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori, ovvero assumendo i provvedimenti di competenza ex art. 403 c.c.;
6. confermare la durata dell'affido all'Ente viene stabilita per la durata di 24 mesi dal deposito della presente sentenza ed al suo termine l'affidamento sarà condiviso, salvo eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori, che il Servizio dovrà segnalare tempestivamente alla Procura per i Minorenni di Milano per le determinazioni di competenza;
dispone che i Servizi Sociali del Comune di Seveso comunichino entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento il nominativo del responsabile dell'affidamento al Tribunale, e ai genitori;
4
7.confermare che i minori ed abbiano incontri almeno bi- CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 settimanali con le modalità ritenute più tutelanti dal servizio affidatario, anche al di fuori dello Spazio Neutro, dapprima alla presenza di un operatore, sino a che l'Ente Affidatario non lo riterrà opportuno, introducendo luoghi di incontro meno formali, ma tutelanti;
disporre che l'Ente attivi i pernottamenti dei quattro fratelli presso ciascun genitore, non appena le condizioni di benessere del nucleo e dei minori lo consentano;
8. confermare l'invito i genitori a proseguire il percorso positivamente avviato con il Dott.
[...]
, affinché: CP_8
• prosegua con l'intervento già attivo sulla genitorialità anche con riferimento alle figure dei nonni paterni;
• prosegua l'attività di monitoraggio sugli interventi attivi e riferisca, acquisite informazioni tramite gli specialisti che hanno in carico il nucleo familiare, in merito alla situazione familiare e all'attuazione tempestiva degli interventi proposti a favore del nucleo e dei minori;
• provveda a supportare l'Ente affidatario nella migliore regolamentazione e calendarizzazione del diritto di visita dei minori con i genitori, e delle relazioni della fratria, ivi compresi i periodi di vacanza;
• Provveda a valutare, coordinandosi con l'Ente affidatario, l'attivazione di un percorso strutturato di presa in carico presso un centro di Terapia a stampo Sistemico Relazionale Familiare che possa aiutare il nucleo nella ricostruzione delle relazioni e nel rafforzamento delle stesse.
9. confermare che i Servizi Sociali presso il Comune di Seveso provvedano a regolamentare e calendarizzare - di concerto con il dott. - il diritto di visita del padre in Spazio Neutro con CP_8
e e della madre in Spazio Neutro con e anche in modalità Controparte_5 CP_4 CP_3 CP_2 esclusive con ciascun figlio;
successivamente, valutatati gli esiti degli incontri , l'interesse esclusivo dei minori, gli esiti dei percorsi specialistici intrapresi dai genitori, provvedano ad incrementare gli incontri con i genitori ed eventualmente a liberalizzarli in modo graduale, introducendo pernottamenti presso il genitore non collocatario non appena possibile;
provvedano a regolamentare e calendarizzare di concerto con il dott. nel rispetto dell'esercizio della genitorialità e nel diritto dei minori, eventuali CP_8 periodi di vacanza con ciascun genitore;
10. confermare che i Servizi Sociali presso il Comune di Seveso proseguano con tutti gli interventi in corso a tutela del nucleo familiare, garantiscano la prosecuzione del percorso di psicoterapia per i minori e del percorso di ippoterapia per e del percorso di psicomotricità per CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
provvedano, inoltre, a monitorare la prosecuzione dei percorsi psicoterapeutici attivati dal padre e
[...] dalla madre;
proseguano co il percorso di ADM presso l'abitazione del padre con l'attuale cadenza settimanale finalizzata anche alla gestione delle videochiamate con le figlie ed CP_4 Controparte_5
11. confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie ed CP_4 mediante versamento alla ricorrente della somma mensile di Euro 800,00 (Euro Controparte_5
400,00 per ogni figlia), entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in parte motiva;
12. confermare che l'Assegno Unico erogato dall' sia percepito al 50% da ciascun genitore;
P_0
5 2) ACCOGLIERE L'APPELLO PROPOSTO IN VIA INCIDENTALE
[...]
e per l'effetto, in riforma del punto n.13 delle statuizioni della Controparte_11 sentenza di primo grado, ammettere il curatore al patrocinio a spese dello stato o in alternativa condannare il IGnor a rifondere integralmente la parcella della curatrice Avv. Di Nella. Parte_1
Con condanna alle spese di lite tutte a carico del soccombente. Con istanza affinché la cancelleria acquisisca il completo fascicolo telematico del primo grado Tribunale di Monza rg. N.R.G. 5368 /20”. All'udienza in data 8 maggio 2025 ha così concluso: “conclude come in atti e si riporta al progetto proposto dal Servizio di Sesto ritenuto assolutamente valido”.
Per il Curatore speciale Avv. Martini 1) Disporre l'affido dei minori ed ai Servizi Sociali del CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
Comune di competenti per territorio sulle minori ed e per Controparte_6 CP_4 Controparte_5 progettualità sui minori e con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in CP_2 CP_3 capo ad entrambi i genitori per le decisioni in materia di istruzione, salute, residenza, educazione per un periodo non inferiore ai 24 mesi.
2) Confermare il collocamento dei minori e presso l'abitazione paterna con conferma CP_2 CP_3 dell'assegnazione della casa coniugale e delle minori ed presso l'abitazione CP_4 Controparte_5 materna.
3) Confermare l'incarico ai Servizi Sociali del affinché relazionino al Controparte_6
Giudice Tutelare con cadenza semestrale in relazione agli interventi avviati in favore del nucleo, segnalando tempestivamente situazioni di pregiudizio ovvero assumendo i provvedimenti di competenza ex art. 403 c.c. 4) Incaricare altresì i Servizi Sociali del di provvedere alla tempestiva Controparte_6 attivazione del progetto illustrato in atti, qui da intendersi interamente richiamato, che precede l'avvio del percorso di terapia multidisciplinare presso lo Studio IFP di Milano che, unitamente al CO.GE. Dott.
garantirà la presa in carico educativa e terapeutica del nucleo familiare e attuerà tutti gli CP_8 interventi già concordati.
5) Invitare i genitori a proseguire nell'adesione al progetto proposto disponendo in ogni caso, a cura dei Servizi Sociali, la prosecuzione del percorso presso lo Studio IFP anche in assenza di adesione dei genitori, per i soli minori.
6) Disporre che i Servizi Sociali del Comune di di concerto con il Dott. Controparte_6 [...]
e con il supporto dei professionisti incaricati dello Studio IFP di Milano: CP_8
- provvedano con urgenza a calendarizzare gli incontri tra i minori, da svolgersi almeno bisettimanalmente, prevedendo, secondo tempi e modalità tutelanti, una progressiva ma urgente liberalizzazione delle visite anche in contesti e luoghi di incontro meno formali;
- provvedano a calendarizzare gli incontri tra i minori ed il genitore non collocatario, secondo tempi e modalità rispondenti all'interesse dei minori stessi con previsione di ampliamento non appena le condizioni di benessere dei minori e del nucleo lo consentano, fino ad una liberalizzazione;
6 - provvedano altresì a garantire la frequentazione tra i minori ed i nonni, secondo tempi e modalità ritenuti tutelanti per i minori;
- garantiscano la prosecuzione di tutti i percorsi educativi e terapeutici avviati in favore dei minori e del nucleo;
- svolgano attenta attività di monitoraggio sulla situazione dei minori e del nucleo, sulla prosecuzione degli interventi avviati nonché sul rapporto tra i minori ed i genitori, attivando altresì ogni intervento ritenuto necessario nell'interesse dei minori;
6) Confermare la Sentenza nr. 706/2024 emessa dal Tribunale di Monza in punto contributo al mantenimento delle figlie ed in capo al IG. CP_4 Controparte_5 Pt_1
7) Rigettare tutte le istanza istruttorie formulate dal IG. ivi compresa la richiesta di interrogatorio Pt_1 formale e audizione dei professionisti nonché la richiesta di rinnovazione della CTU.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio di primo grado
I signori e contraevano matrimonio in data 31.05.2008 e dalla loro Pt_1 P_
unione nascevano i figli (n. 26.03.2009), (n. 30.05.2011), CP_2 CP_3
(n. 02.07.2013) ed (n. 19.06.2017). CP_4 Controparte_5
Con ricorso del 20.07.20 chiedeva in sede di assunzione dei P_
provvedimenti provvisori e urgenti l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, l'affido in via esclusiva dei quattro figli alla madre con collocamento presso la medesima (si precisa che successivamente veniva domandato l'affido all'Ente), l'assegnazione della casa coniugale, CTU neuropsichiatrica su e psicologica sull'intero nucleo Parte_1
familiare, la sospensione degli incontri padre-figli, l'obbligo per il Nasi di versare a titolo di mantenimento dei figli minori l'importo mensile di € 600,00 per figlio oltre al 100% delle spese straordinarie;
altresì, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale con addebito al marito e l'assunzione di provvedimenti in conformità a quelli richiesti per la fase presidenziale.
Costituitosi in giudizio in data 05.02.02, il sig. chiedeva Parte_1
l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
il rigetto delle domande della moglie;
l'affido condiviso dei figli (successivamente veniva domandato l'affido esclusivo al
7 padre limitatamente ai minori e ) e, a modifica dell'accordo CP_2 CP_3
temporaneo di cui al verbale del 21.07.201, la liberalizzazione degli incontri con essi;
il collocamento paritario dei figli presso i genitori;
rideterminazione dell'assegno di mantenimento per i quattro figli;
regolamentazione della frequentazione fra i nonni paterni ed i figli.
Con ordinanza del 22.02.02, il Presidente affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della residenza presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
disponeva CTU sulle capacità genitoriali di entrambi i coniugi; poneva a carico del n assegno di mantenimento pari ad euro 2.000,00. Pt_1
Con ordinanza del 03.03.2022, il Giudice, a fronte dell'elevatissima conflittualità osservata dai Servizi Sociali, disponeva l'affido all'Ente di residenza-Comune di
Seveso- dei quattro figli con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
nominava curatore speciale l'avv. Di Nella;
integrava la CTU nominando uno psichiatra;
disponeva l'ascolto del minore . CP_2
In data 07.07.2022 veniva depositato l'elaborato peritale che proponeva il mantenimento dell'affido all'Ente, il collocamento di in comunità e delle tre figlie presso la CP_2
madre, visite osservate tra padre e figli.
Più in dettaglio, il collegio peritale di CTU composto dalla dott.ssa e Persona_2
dalla dott.ssa (psicologa psicoterapeuta, la prima e specialista in Persona_3
8 neuropsichiatria infantile, la seconda) nel corposo elaborato finale evidenziavano che:
“La sig.r presenta un disturbo del pensiero caratterizzato da episodi di discontinuità a P_
livello ideativo e da concettualizzazioni errate che possono offuscare e promuovere giudizi errati. Il pensiero tende, dunque, ad essere disorganizzato, incoerente e frequentemente contrassegnato da giudizi incrinati.” (Pag. 28 CTU).
Inoltre, “Le chiavi d'ingresso nella lettura del protocollo Rorschach del sig sono caratterizzate Pt_1
dalla presenza di una difficoltà nella capacità di effettuare una corretta prova di realtà e nel condurre ragionamenti adeguati ed efficaci (PTI=3) e dalla vulnerabilità ai disturbi affettivi e agli stati d'umore disforico (DEPI=6). Il suo funzionamento appare preoccupante sia sul versante cognitivo, dove si conferma un articolato disturbo del pensiero, sia sul versante affettivo, dove si manifesta un probabile disturbo depressivo.
Il test segnala, inoltre, l'elevazione della costellazione S-CON (S-CON=7); essa è considerata positiva, nel Primer di Exner, quando il suo valore è uguale o maggiore di otto. Tuttavia, sempre nel Primer, viene considerato il riscontro di sette come dato potenzialmente critico e preoccupante in quanto,
l'innalzamento della , indica la presenza di tendenze autolesive e/o di una tendenza del soggetto ad eliminare parti del Sé percepite come negative. Questo dato appare particolarmente significativo in quanto il sig. presenta una sofferenza psicologica, dove lo stato di malessere appare collegato ad uno stato Pt_1
depressivo. La sua complessità psicologica risulta, infatti, elevata e, se da un lato, appare aggravata da qualche esperienza che sta vivendo attualmente, dall'altro risulta correlata soprattutto al funzionamento emotivo che partecipa allo sviluppo del suo malessere. Egli appare in grande difficoltà nella gestione delle emozioni che tendono a generare in lui uno stato di forte ambivalenza e confusione. Cerca, dunque, di evitare di essere coinvolto in situazioni cariche emotivamente, in quanto teme e diffida delle emozioni”
(pag. 37 CTU).
Quanto alle conclusioni, la relazione di CTU evidenzia che: “I disagi che si sono evidenziati nei minori sono riconducibili alla situazione relazionale che essi hanno vissuto all'interno del nucleo familiare, caratterizzato da una relazione di coppia che si è rivelata, purtroppo e malauguratamente, assai disfunzionale soprattutto dal punto di vista dell'assunzione di una corretta, progressiva e condivisa responsabilità sul piano genitoriale. e sono i figli che si rivelano più a rischio, essi sono CP_2 CP_3
stati maggiormente esposti alle disfunzionalità parentali ed in particolare al controllo paterno, si sono riscontrati danni sul piano evolutivo che compromettono il loro percorso di crescita, se non trattati
9 adeguatamente il quadro complessivo potrebbe ulteriormente aggravarsi;
per quanto riguarda CP_2
appare opportuno e urgente che sia inserito, temporaneamente, in una comunità per minori, inoltre che sia attivato urgentemente, in suo favore, un intervento psicoterapico. Relativamente ai contatti con i genitori si ritiene che per un periodo di almeno due mesi, veda la mamma ed il papà in ambito CP_2
protetto e con la presenza di un educatore. Per quanto riguarda è indispensabile che alla CP_3 ragazzina sia garantita la possibilità di accedere tempestivamente ad una psicoterapia individuale. Va considerato, comunque che tutto il nucleo familiare ha necessità di accedere ad una psicoterapia familiare, di elevato livello, che permetta ai vari componenti di prendere consapevolezza delle dinamiche relazionali in cui essi si sono trovati e si sono coinvolti” (pag. 122 ss CTU dep. 7 luglio 2022).
In data 12.07.2022 veniva ascoltato e in data 29.07.2022 il Giudice con CP_2
ordinanza confermava l'affido all'Ente e il collocamento dei minori presso la madre e, poiché le condizioni cliniche di non ne consentivano un immediato inserimento CP_2
in comunità, se ne disponeva la presa in carico presso la Neuropsichiatria;
veniva nominato come ausiliario del giudice il coordinatore genitoriale dott. . CP_8
Il 13.01.2023 veniva emessa sentenza parziale dichiarativa della separazione dei coniugi; si disponeva il collocamento di e presso i nonni paterni, anche CP_2 CP_3
in seguito ad allontanamenti dei minori dalla casa materna ed all'insorta ingestibilità da parte della madre dei due figli maggiori;
mentre ed rimanevano CP_4 CP_5
collocate unitamente alla madre nella struttura comunitaria.
Con ordinanza emessa il 02.08.2023 in seguito al deposito delle memorie ex art. 183
c.p.c., il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie, confermava l'affido all'Ente dei quattro minori, il collocamento di e presso i nonni paterni, il CP_2 CP_3
collocamento di ed presso la madre, autorizzando il CP_4 Controparte_5
progetto proposto dall'Ente di dimissioni dalla comunità ed inserimento in un comune diverso da Seveso in autonomia;
revocava l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
autorizzava l'Ente a liberalizzare gli incontri tra il padre e i figli maggiori;
manteneva gli
10 incontri in spazio neutro tra il padre e le figlie minori e la madre e i figli maggiori;
invitava l'Ente ad aumentare gli incontri tra i quattro fratelli, anche con modalità meno vincolate allo spazio neutro.
Con ordinanza del 27.10.2023 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 14.11.2023 da tenersi nella modalità della trattazione scritta concedendo termini per il deposito delle memorie di cui all'art.190 c.p.c.
Nella relazione di aggiornamento del 07.11.23 i Servizi Sociali del Comune di Seveso riportavano che i minori e avevano autonomamente fatto rientro presso CP_2 CP_3
l'abitazione familiare di via Ortles a seguito della riassegnazione della casa coniugale al Pt_1
Con sentenza dell'8.02.2024 pubblicata in data 28.02.2024, il Tribunale di Monza definitamente pronunciando:
- rigettava la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- affidava i minori al Comune di Seveso per la durata di mesi 24, al cui termine l'affidamento sarà condiviso, salvo situazioni di pregiudizio per i minori;
- disponeva il collocamento di e presso il padre cui assegnava la casa CP_2 CP_3
familiare sita in Seveso in via Ortles n. 8;
- disponeva il collocamento di ed presso la madre;
CP_4 CP_5
- disponeva che i S.S. del Comune di Seveso relazionassero al Giudice Tutelare con cadenza semestrale salvo urgenze;
- disponeva incontri almeno bisettimanali tra i quattro minori, anche al di fuori dello
Spazio Neutro;
- invitava i genitori a proseguire il percorso avviato di Coordinamento Genitoriale col dott. ; CP_8
- disponeva che i S.S. provvedessero a regolamentare e calendarizzare di concerto col dott. il diritto di visita del padre in S.N. con e e CP_8 Controparte_5 CP_4
della madre in S.N. con e con eventuale graduale liberalizzazione;
CP_3 CP_2
11 - disponeva altresì che gli stessi servizi proseguissero con tutti gli interventi a tutela del nucleo compresi i percorsi di terapia con i minori e il percorso ADM presso l'abitazione del padre;
- poneva a carico del resistente l'obbligo di mantenimento di ed CP_4 CP_5
mediante il versamento alla di € 800,00 mensili (€ 400,00 per figlia);
[...] P_
- assegno unico al 50% tra i genitori;
- condannava entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, a pagare il compenso del curatore speciale;
- compensava tra le parti le spese di lite.
L'iter motivazionale della pronuncia impugnata può essere così sintetizzato.
- In primo luogo il giudice rigettava la domanda di addebito della separazione sul presupposto che entrambi i coniugi avevano manifestato tratti di deresponsabilizzazione e di correlativa sottovalutazione del proprio apporto alla forte conflittualità esistente da tempo tra loro, non essendo possibile effettuare una valutazione in ordine alla sussistenza di nesso causale tra il comportamento di l'intollerabilità della convivenza. Pt_1
- Quanto al regime di affidamento, si individuava come maggiormente tutelante per i minori la conferma dell'affido all'Ente avuto riguardo alla necessità di proseguire con gli interventi in corso (intervento di educativa domiciliare, percorsi di supporto psicoterapeutico, coordinamento genitoriale) e tenuto conto che la situazione familiare – per quanto in fasi di miglioramento – risultava ancora complessa, posto che le figure genitoriali non sembravano ancora capaci di preservare dal conflitto i figli, i quali erano esposti agli esiti delle dinamiche disfunzionali delle parti.
- In ordine al collocamento dei minori, il Collegio, pur dando atto che il resistente aveva disatteso il provvedimento del G.I. in data 02.08.2023, collocando di fatto presso di sé i due figli maggiori, rilevava l'opportunità di mantenere l'assetto di collocamento in essere, considerata la condizione di maggior benessere dei minori,
12 emersa dalle relazioni degli operatori coinvolti che segnalavano una ritrovata serenità di e per essere tornati a vivere dal padre, nonché la CP_2 CP_3
stabilità di e con la madre, le quali risultavano ben inserite Controparte_5 CP_4
nell'attuale contesto di vita e ben ingaggiate nei rispettivi percorsi scolastici.
- Il Collegio riteneva necessario ampliare, sia quantitativamente che qualitativamente, la frequentazione tra i minori in considerazione di quanto richiesto dai minori stessi, e confermava le attualità modalità di visita tra i minori e i genitori non collocatari in quanto sia l'ente affidatario che l'ausiliario del giudice, dott. , avevano ritenuto che i tempi non erano ancora maturi per una CP_8
liberalizzazione degli incontri.
- Quanto agli aspetti economici, la casa coniugale veniva assegnata a tenuto Pt_1
conto del collocamento dei minori e presso il padre e della CP_2 CP_3
circostanza che viveva in autonomia con le due figlie minori. P_
Conseguentemente, il Giudice riduceva il contributo posto a carico del er il Pt_1
mantenimento delle figlie e in euro 800,00 mensili (euro CP_4 Controparte_5
400,00 per ciascuna figlia), avuto altresì riguardo alla circostanza che le esigenze dei due figli maggiori con lui collocati erano accresciute in relazione al progredire dell'età.
- Infine, il giudice poneva a carico di entrambe le parti, nella misura di 50% ciascuno, il pagamento del compenso del Curatore speciale perché non avendo adempiuto al richiesto deposito della dichiarazione dei redditi dei nonni paterni, conviventi con i minori e avevano determinato il rigetto della CP_2 CP_3
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in favore dei minori Pt_1
Le relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali dopo la sentenza di primo grado.
Dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali di Seveso del 28.08.2024 allegata al ricorso risulta che: “(…) A seguito della Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Monza, Proc.
5368/20, il Servizio scrivente ha mantenuto costante confronto e coordinamento con il Dott.
13 al fine di favorire e agevolare gli scambi tra tutti gli attori coinvolti (in special modo tra i CP_8
fratelli) ed agevolare una gestione e confronto meno conflittuale tra i genitori e tra il padre e il servizio.
In un primo momento è stata quindi valutata, unitamente al Dott. l'intensificazione dei CP_8
rapporti della fratria all'interno dello spazio di incontro di Monza gestito ed osservato dal Dott. CP_7
chiedendo a quest'ultimo di poter prevedere incontri settimanali tra fratelli. (…) Durante tali incontri il Servizio e il Dott. sono risultati altresì depositari dei rimandi da parte della IG.ra CP_8
circa lo stato di sofferenza riscontrato dalla stessa nelle figlie, e , in seguito P_ CP_5 CP_4
a tali incontri. In special modo in . (….) In occasione della chiusura dell'anno scolastico, il CP_4
Servizio scrivente, unitamente al Dott. ha valutato la possibilità di andare in continuità CP_8
con quanto disposto dall'ultima sentenza, ipotizzando una presa in carico unica a stampo sistemico relazionale per l'intero nucleo, con la previsione di un supporto di tipo educativo che potesse parallelamente accompagnare le relazioni tra la madre e i figli e e tra il padre e le figlie ed . A tal fine il CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Servizio scrivente ha chiesto al Dott. indicazioni in merito ad un centro che potesse offrire CP_8
tale tipologia di presa in carico: al Servizio sono arrivate due indicazioni, delle quali solo una è risultata quella percorribile, il Centro Sociosfera Onlus nella sede di Seregno. Il Servizio scrivente ha quindi provveduto a richiedere ai referenti di tale Centro la possibilità di attivare tale presa in carico, prevedendo sia l'approccio sistemico-familiare nelle terapie su tutti i componenti del nucleo e, per favorire una presa in carico completa, la presenza di figure educative per affiancare i ragazzi presso le abitazioni materne e paterne. (…)A seguito della richiesta, il Centro Sociosfera ha di recente comunicato di essere impossibilitato a procedere in tal senso in quanto sprovvisto di specialisti in possesso di idonea specializzazione sistemico-familiare. (…) Pur confermando la valutazione positiva dell'impostazione condivisa con il Dott. appare allo stato difficilmente praticabile tale soluzione, stante la CP_8
complessità degli interventi che vengono richiesti.
Nell'ottica di poter attivare una maggiore fluidità di passaggio tra i fratelli e i genitori non collocatari e tra i fratelli stessi, il Servizio ha prospettato per il periodo estivo la possibilità di organizzare per la sola fratria una vacanza di una settimana, partecipando ad attività programmate proposte dal Camp
Multisport - Experience Summer Camp - presso la località di Lignano Sabbiadoro. Non è stato però
14 possibile organizzare tale attività in quanto entrambi i genitori hanno espresso difficoltà in merito, soprattutto di tipo economico.
Nel periodo dalla fine del mese di agosto e precedente all'inizio della scuola, invece, si è prospettata ai genitori la possibilità che i fratelli potessero iniziare a incontrarsi in uno spazio meno strutturato, maggiormente libero e famigliare per gli stessi fratelli. A tal fine è stata proposta ai genitori la possibilità di utilizzare i locali messi a disposizione dalla Scuola AS (interni alla scuola o del Seminario contiguo alla stessa). Non è stato però, possibile procedere, stante il posizionamento paterno, tristemente noto al Servizio negli ultimi anni, che impedisce qualsivoglia ottica di collaborazione all'interno di una cornice che ambisca ad essere maggiormente fluida. Ogni proposta infatti viene a priori letta come ingerenza, nonostante il servizio abbia provato ad utilizzare come mediatore di comunicazione progettuale dott. Nonostante questo il IG. i rivolge agli operatori con toni e modalità CP_8 Pt_1
aggressive e con eloquio volgare: si ritiene pertanto che manchi la conditio sine qua non per poter collaborare. (…)
Nell'attuare la Sentenza, il servizio scrivente ha valutato di lasciare un margine di discrezionalità ad entrambi i genitori relativamente ai figli da loro collocati, per quanto concerne l'istruzione scolastica. Il
Servizio Scrivente ha provveduto a finalizzare quanto demandato ai genitori in relazione al nuovo anno scolastico 2024/2025. Nel contempo si comunica che la IG.ra unitamente alle proprie figlie P_
ed , ha attivato le procedure di cambio residenza presso il Comune di CP_4 CP_5 CP_6
La pratica è ancora in fase di istruttoria.
[...]
Una volta che la stessa sarà conclusa, il servizio stesso provvederà a comunicare l'indirizzo di nuova residenza delle minori ed al padre, IG. CP_4 CP_5 Pt_1
Lo stesso ha già preso contatti con la scuola, sempre privata e a stampo cattolico, che frequenteranno
ed , contestando l'iscrizione stessa e non usufruendo dell'incontro di conoscenza che il CP_4 CP_5
direttore della scuola gli ha proposto. (…)
Ad oggi, il servizio ha valutato di non comunicare direttamente alle parti le decisioni e i cambiamenti progettuali in favore soprattutto dei figli minori, ma si è avvalso sempre del Dott. che, a CP_8
seguito dei confronti progettuali con il Servizio, ha comunicato la bontà delle scelte agli stessi genitori.
Nonostante l'attività svolta dal Dott. il Servizio scrivente rimane in difficoltà nella messa CP_8
15 in opera degli interventi decisi, poiché manca la possibilità di attuare qualsivoglia forma di co-costruzione con le parti coinvolte, così come più volte dichiarato anche dallo stesso IG. il quale rifiuta ogni Pt_1
qualsivoglia intervento se proposto dallo scrivente servizio, usando sempre toni "inadeguati", come già specificato.
Duole rilevare che questi aspetti non complianti sembrano non essere in capo solo alle parti, ma permeare arche alcuni contesti professionali, che attualmente si stanno occupando del nucleo, acuendo così il senso di non fattibilità degli interventi pensati per il benessere dei minori coinvolti (…)”
Conclusivamente, i Servizi hanno riferito di trovarsi costretti a chiedere all'Autorità
Giudiziaria la restituzione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori, con il mantenimento dell'intervento già in essere con il dott. di supporto per la CP_8
coppia genitoriale e di mediazione nelle decisioni con il mantenimento del monitoraggio in capo ai due Comuni di residenza, Seveso e Controparte_6
In data 13.01.25 i Servizi del Comune di Seveso depositavano relazione di aggiornamento nella quale riportavano che “(…) Il Servizio scrivente torna a confermare quanto già precedentemente esposto all'interno delle conclusioni dell'ultimo aggiornamento depositato del
28.08.2024 al Giudice Tutelare, ossia poter valutare la modifica del regime di affido dei minori restituendo l'esercizio della genitorialità in capo ai genitori, ciascuno per i minori allo stato collocati da ciascun genitore;
il mantenimento di un esperto esterno che possa svolgere le funzioni di mediazione e supporto alla genitorialità e la previsione dell'inserimento di una figura educativa che possa agevolare la liberalizzazione degli incontri tra i fratelli e tra i minori e il genitore non collocatario, all'interno di una cornice di presa in carico di tipo sistemico familiare”.
Il giudizio di secondo grado
Con atto d'appello iscritto a ruolo il 26.09.2024 il sig. ha impugnato la sopracitata Pt_1
sentenza affidando l'appello ai seguenti motivi così rispettivamente rubricati:
- “Vizi inerenti l'accertamento dei fatti controversi. Carenza dei presupposti, di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti”.
- “Ulteriori vizi inerenti l'accertamento dei fatti controversi. Carenza dei 16 presupposti, di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti”
- “Fatti e atti di rilievo successivi alla sentenza”.
- “ Richieste Istruttorie”
- “Sulle statuizioni economiche”
Più in dettaglio sui motivi di appello.
Con il primo motivo, l'odierno appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di
Monza per aver basato le sue conclusioni su un contesto fattuale non accertato nella sua veridicità poiché, evidenzia l'appellante, la sentenza ha del tutto tralasciato di individuare la causa del conflitto tra i genitori -omettendo di considerare la documentazione prodotta - e di riconoscere il comportamento dei Servizi Sociali come una delle cause più importanti del protrarsi del conflitto per cinque anni, Servizi che hanno avversato le giuste richieste del padre e dei figli finendo per prendere le parti della madre senza alcuna oggettività.
Secondo il il Tribunale avrebbe attribuito a entrambi i genitori una responsabilità Pt_1
che è solo della artefice di messe in scena ai danni del marito;
altresì, P_
l'istruttoria sarebbe carente sotto il profilo del mancato ascolto dei minori, i quali, a dire del lamentavano violenze da parte della madre nonché da parte dei Servizi Sociali Pt_1
di Seveso. Conclusivamente, per parte appellante, la sentenza è viziata per aver confermato provvedimenti limitativi del diritto del padre e delle minori di frequentarsi liberamente senza che ve ne fossero i presupposti, senza istruttoria e senza una motivazione fondata.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che la sentenza di primo grado appare viziata per non avere operato una lettura critica della CTU e per non aver voluto comprendere che la separazione è stata cercata dalla P_
Quanto al trasferimento di e presso l'abitazione paterna, che, nella CP_2 CP_3
relazione dei Servizi, recepita in sentenza, viene definito come avvenuto in autonomia,
l'appellante ha evidenziato di aver chiesto il cambio di residenza al Comune di Seveso che in risposta sceglieva il silenzio assenso, sottolineando che la dirigente dell'Ufficio
Anagrafe, incaricata alla ricezione della domanda in questione, che ha rilasciato il
17 certificato di stato di famiglia per padre e figli, è il medesimo dirigente anche dell'ufficio
Servizi Sociali. Pertanto, sottolinea il il rimprovero mossogli per cui egli non Pt_1
rispetterebbe i provvedimenti dei Giudici si fonderebbe su una menzogna dei Servizi
Sociali di Seveso.
Quanto alla liberalizzazione degli incontri tra padre e figli minori, che il Giudice di primo grado indica in sentenza come obiettivo, parte appellante ha sottolineato l'ostilità da parte dei Servizi nei confronti del e per tale ragione quest'ultimo ne ribadisce Pt_1
l'esclusione dal percorso.
Con il terzo motivo, parte appellante si duole della scoperta relativa ad un episodio in cui sarebbe rimasto coinvolto lo psicologo dott. che segue gli incontri in Spazio CP_7
Neutro, il quale avrebbe assistito, nel corso di un incontro, ad una affermazione di in cui quest'ultima sarebbe stata invitata, dalla psicologa dei Servizi e CP_4
dall'assistente sociale, a dire che il padre l'aveva picchiata e che aveva paura di lui.
Pertanto l'appellante, informato dal che sul punto aveva scritto all'Ente tramite CP_7
mail, chiede l'acquisizione della missiva.
In secondo luogo, con riferimento allo scambio di messaggi whatsapp tra la e la Pt_2
per cui il è stato querelato per accesso illecito al cellulare della moglie, P_ Pt_1
parte appellante evidenzia che il contenuto rinvenuto nelle chat è stato riconosciuto, dal
Giudice Penale, rilevante per il procedimento pendente dinanzi il Tribunale ed essenziale ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del Pt_1
Parte appellante si duole, in conclusione, del fatto che la volontà di cagionare e coltivare il conflitto posto in essere dalla sia stato un elemento ignorato dal Giudice di I P_
grado.
Per quanto attiene alle affermazioni dei professionisti coinvolti (dott. dott. CP_7 [...]
, dott. dott. dott.ssa ), ma non scelti dalla cooperativa CP_8 Per_4 Per_5 Per_6
dei Servizi Sociali, che hanno riferito sulle ottime qualità del n veste di padre, parte Pt_1
appellante ha chiesto l'acquisizione di tale documentazione in quanto rilevante e formatasi dopo la sentenza di I grado.
Con il quarto motivo, parte appellante insiste per l'audizione di e al fine CP_2 CP_3
di comprendere come vivono gli incontri in luogo neutro;
altresì, in ordine all'iscrizione
18 di ed presso una scuola cattolica privata, l'appellante si duole di CP_4 Controparte_5
esserne venuto a conoscenza da una comunicazione di routine della scuola stessa e che l'iscrizione si è perfezionata di comune accordo esclusivo tra la madre e il personale scolastico. Pertanto, per l'appellante, il diritto di a pronunciarsi sul tema della Pt_1
educazione religiosa dei figli sarebbe stato violato.
Con il quinto motivo, l'appellante critica la decisione del Tribunale sul mantenimento a carico del dei figli non collocati presso di sé: la decisione, in tesi, è oggettivamente Pt_1
ingiusta. Parte appellante evidenzia che la sig.ra ha vissuto e continua a vivere P_
con circa 4.000,00 euro mensili al netto di ogni imposta sul reddito e sul patrimonio, senza spese per l'alloggio e avendo a carico solo il vitto e parte delle spese per i figli;
la stessa è proprietaria di un immobile a Seveso del valore di circa 250.000,00 €, dato in locazione con equo canone a cedolare secca. Diversamente, il ha avuto a Pt_1
disposizione negli anni un reddito netto rimanente di circa 500,00 euro per aver pagato il mutuo della casa coniugale anche mentre era assegnata alla oltre a spese a P_
favore dei figli e rette per le scuole private, tanto che, evidenzia l'appellante, il comune di
Seveso gli ha offerto un aiuto economico (doc. 4). Parte appellante ha evidenziato di essere collocatario di due figli tutti con le loro esigenze, che mantiene due figli su quattro e non sussistono, dunque, motivi del perché debba versare un assegno di mantenimento.
In data 18.12.2024, la IG.ra si è costituita in giudizio, depositando P_
relativa comparsa di costituzione e risposta e proponendo, contestualmente, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata in punto di statuizione sul compenso del curatore speciale.
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. per difetto di sinteticità e chiarezza;
tuttavia, nelle conclusioni l'istanza non è stata reiterata.
- Con riferimento al primo motivo di gravame ex adverso proposto, parte appellata ha sostenuto che il Tribunale avrebbe collocato due figli con il padre e due con la madre alla luce dell'interesse e della complessiva stabilità dei minori, considerata la situazione attuale. Sul punto, l'appellata ha ribadito le profonde difficoltà nel gestire i figli maggiori che ritenevano la madre “priva di autorità nei loro confronti” (cfr. comparsa, pagg. 2-8).
19 - Quanto al secondo motivo di gravame, parte appellata ha affermato l'infondatezza delle censure relative all'acritica valutazione da parte del Giudice di prime cure circa i rilievi emersi a seguito della CTU di primo grado. Segnatamente, a detta dell'appellata, il
Tribunale avrebbe correttamente perseguito l'interesse dei figli – , , CP_2 CP_3
ed – alla spensieratezza ed alla leggerezza. Invero, la IG.ra CP_4 Controparte_5
ha affermato che i figli godono nell'attuale assetto di una certa stabilità, tale da P_
rendere preferibile non modificarne gli equilibri (cfr. comparsa, pagg. 9-12).
- Con precipuo riferimento al terzo motivo di gravame, l'appellata ha affermato il carattere assolutamente ripetitivo delle censure mosse dalla controparte nonché il carattere meramente esplorativo delle domande da lui proposte ed aventi ad oggetto l'acquisizione di una serie di documenti (cfr. comparsa, pagg. 12 e 13).
- Quanto alle richieste istruttorie avanzate con il quarto motivo di gravame l'appellata ha sostenuto l'inadeguatezza e la superfluità delle stesse. Invero, a detta della P_
procedere all'audizione dei figli e - quali testimoni - significherebbe CP_2 CP_3
rendere ancor più dolorosa la situazione familiare, già compromessa dall'elevata conflittualità sussistente fra le parti (cfr. comparsa, pagg. 13-17). Sulla pretesa violazione in punto scuola di ed , parte appellata evidenzia che il non è mai CP_4 CP_5 Pt_1
stato chiamato a pagare alcuna retta e che nel corso di un colloquio programmato con i
Servizi e col dott. la sig.ra condivideva in trasparenza la scelta delle CP_7 P_
scuole delle figlie;
altresì, ribadisce che e conviventi col padre, CP_2 CP_3
frequentano istituti privati cattolici.
Infine, con riferimento alle statuizioni economiche, parte appellata ha evidenziato il mancato versamento da parte del coniuge del contributo a titolo di mantenimento in favore delle figlie ed così come disposto dal Tribunale all'esito CP_4 Controparte_5
del giudizio di primo grado, (cfr. comparsa, pagg. 17-19).
20 In via incidentale, preliminarmente, la IG.ra ha precisato di non aver P_
consapevolmente impugnato il rigetto della domanda di addebito della separazione, da lei proposta in primo grado, per concentrarsi, unicamente, sulla gestione dei minori, ormai coinvolti nella litigiosa vicenda familiare.
Per converso, l'appellata ha dichiarato di censurare, in via incidentale, la statuizione della sentenza di prime cure, al punto n. 13, riguardante la condanna al pagamento al
50% delle spese legali della Curatrice, Avv. Di Nella. In particolare, il Giudice di prime cure stante la mancata produzione da parte dei genitori dei minori delle dichiarazioni dei redditi dei nonni paterni, conviventi con i minori e , ha condannato le CP_2 CP_3
parti al pagamento, nella misura del 50 % ciascuno, del compenso del Curatore. Sul punto, in tesi il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la stessa non è P_
mai stata in possesso delle predette dichiarazioni dei redditi dei IG.ri Pertanto, Pt_1
l'appellata ha concluso chiedendo la riforma del capo 13) della sentenza di primo grado, con conseguente ammissione della curatrice al gratuito patrocinio o, in subordine, la condanna del IG. l pagamento integrale del compenso del curatore. Pt_1
Ciò esposto, alla luce delle superiori argomentazioni in fatto ed in diritto, la IG.ra ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate. P_
Con istanza depositata il 16.01.2025 il ha presentato istanza di differimento Pt_1
udienza finalizzata all'acquisizione delle relazioni di aggiornamento dei professionisti che seguono il nucleo familiare nonché alla comparizione personale delle parti. Inoltre,
l'appellante ha lamentato l'incompletezza del fascicolo di primo grado per la mancata trasmissione da parte della cancelleria del Tribunale di Monza di alcuni files depositati in formato non telematico e ha chiesto di ordinare alla competente Cancelleria del Tribunale di Monza, la trasmissione dell'integrale fascicolo di primo grado.
Il 20 gennaio 2025 l'appellante ha depositato note di conclusione scritta, con le quali ha insistito nella richiesta di rinvio dell'udienza anche per l'acquisizione di tutte le relazioni dei professionisti che assistono il nucleo. Invero in atti vi è solo la relazione del dott. , depositata il 17.01.2025, secondo cui: “Stante tutto questo, dal punto di CP_8
vista dello Scrivente nulla osta affinché si trovino le condizioni per realizzare un momento di incontro
21 durante le festività tra ciascun genitore e i tutti e quattro i figli. Questo potrebbe realizzarsi attraverso un pranzo o una cena il giorno 24, 25 o 26 Dicembre 2024. Stanti le difficoltà ancora presenti è parere dello Scrivente che questo momento debba avere le seguenti caratteristiche: - Durata massima di 3 ore (es.
11.00 - 14.00)
- Accompagnamento dei minori presso l'abitazione da parte del genitore non collocatario da parte di figure di fiducia differenti dai genitori, con impegno a non presentarsi prima del tempo pattuito e riportare i minori in tempo coerente con la durata dell'incontro.
- Finalità: scambio di doni natalizi e condivisione di momenti e discorsi conviviali.
- Premessa: impegno da parte degli adulti di non introdurre alcun discorso riguardanti le fatiche affrontate sinora ed a monitorare il comportamento dei figli affinché siano essenti comportamenti rinforzanti la conflittualità (es. richieste di spiegazioni reciproche, registrazione degli incontri).
Si rimettono queste indicazioni alla valutazione ed alla decisione ultima dell'Ente affidatario, come da
disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.”
In data 17.01.2025 i Servizi Sociali del comune di Seveso hanno depositato relazione redatta il 28.08.2024, con la quale hanno rappresentato la complessità degli interventi di sostegno richiesti e la necessità di una presa in carico a stampo sistemico relazionale per l'intero nucleo.
Il 20.01.2025, la difesa della IG.ra ha depositato note di trattazione scritta, P_
con cui:
-riportandosi alle conclusioni già rassegnate nella precedente comparsa di costituzione, ha insistito sull'inopportunità della revoca dell'affido all'Ente;
-si è opposta a qualsivoglia rinnovazione di CTU ex adverso richiesta, stante l'infondatezza e la temerarietà della relativa richiesta;
-ha rilevato il mancato versamento da parte del IG. el contributo unificato, pari ad Pt_1
€ 147,00, nonostante l'invito da parte della Cancelleria di provvedere al pagamento de quo;
22 -ha affermato l'inammissibilità del deposito effettuato il 18.12.2024, avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi dei IG.ri in quanto depositi non autorizzati e comunque, Pt_1
tardivi.
Per l'effetto, l'appellata ha chiesto l'espunzione dal fascicolo del “doc. 6”, il cui contenuto sarebbe non autorizzato, irrituale e, dunque, inammissibile.
Infine, ha richiesto il rigetto dell'istanza di rinvio depositata dalla controparte il
16.01.2025, in quanto irrituale e superata dai depositi che sono pervenuti in atti, e l'acquisizione del parere del Curatore Speciale.
Il 21 gennaio 2025 si è costituito il curatore speciale, Avv. Di Nella, che ha così concluso:
“La scrivente condivide il progetto che dalla rete è emerso come il più tutelante perché volto a:
- far reintegrare i genitori nella responsabilità genitoriale sui 4 figli minori con previsione dell'affido condiviso previa prescrizione ai genitori di collaboratore nell'interesse dei minori;
- far prendere in carico i 4 minori da parte di un centro privato già individuato nell' IFP di Milano per un sostengo psicoterapeutico ed un accompagnamento educativo;
- prevedere un'educativa domiciliare sulle due abitazioni materne e paterne, con una progressiva liberalizzare degli incontri padre/figli; - prevedere momenti di incontro alla presenza di un educatore tra i 4 fratelli senza la presenza dei genitori in modo da rafforzare il legame tra i bambini”.
Infine, la curatrice, rappresentando di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato per il presente grado di giudizio, ha chiesto che venga posto a carico dell'erario anche il proprio compenso liquidato in primo grado.
Con atto depositato il 23 gennaio 2025 il Procuratore Generale si è riservato di esprimere parere all'esito del deposito in consolle delle note di trattazione scritta del curatore speciale che non risultavano da Consolle.
All'udienza del 23 gennaio 2023, la Corte ha revocato la nomina del curatore speciale
23 Avv. per avere omesso di fornire elementi utili a chiarire la situazione del P_3
nucleo, limitandosi ai contatti con i soli Servizi;
conseguentemente ha nominato quale nuovo curatore dei minori l'Avv. Federica Martini con termine per la costituzione sino al
10 marzo 2025 e ha rinviato il procedimento all'udienza del 20 marzo 2025, disponendo la comparizione personale delle parti.
In data 7 marzo 2025 l'Avv. Martini, curatore speciale dei minori ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato comparsa di costituzione con cui ha rappresentato che:
- i minori e sono collocati presso il padre sul territorio di Seveso CP_2 CP_3
mentre ed si sono trasferite con la madre a CP_4 Controparte_5 CP_6
evidente, pertanto, come la fratria sia ad oggi divisa. Tutti i minori hanno
[...]
manifestato la propria volontà ed il desiderio di trascorrere maggior tempo insieme.
Tuttavia, ad oggi, nonostante quanto disposto dalla sentenza impugnata, i minori si incontrano solo una volta alla settimana, presso lo Spazio Neutro alla presenza del dott. CP_7
- considerata la necessità di attuare un intervento globale sul nucleo familiare, i Servizi
Sociali, in accordo e su valutazione del dott. , hanno disposto l'avvio di CP_8
una presa in carico multidisciplinare presso lo “Studio IFP”, che prevede un progetto che si articolerà in percorsi di tipo educativo e psicoterapeutico in favore dei minori e dei genitori, da attuarsi con gradualità.
- visto l'avvenuto trasferimento della madre unitamente alle minori ed CP_4
sul territorio di l'ente affidatario per le stesse Controparte_5 Controparte_6
risulta e non più il eveso;
Controparte_6 CP_6
- gli operatori dei Servizi Sociali e il Curatore hanno valutato la necessità urgente di una presa in carico anche per i minori e da parte dei Servizi Sociali di CP_2 CP_3
sia per la mancanza di fiducia reciproca tra il sig. e gli Controparte_6 Pt_1
24 operatori dei Servizi Sociali di Seveso, sia per garantire l'affido di tutti i minori ad un unico Ente che possa favorire la realizzazione di una migliore progettualità;
- le domande avanzate in appello dal sig. ono infondate in fatto e in diritto. Pt_1
Ciò esposto, il Curatore ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
Con istanza urgente depositata il 14 marzo 2025 il sig. ha chiesto alla Corte di Pt_1
sollecitare l'acquisizione degli atti indicati con la precedente istanza del 17 gennaio, o in alternativa, di autorizzare la difesa al relativo deposito in cancelleria.
In data 30 aprile 2025 i servizi sociali di Seveso e di hanno Controparte_6
depositato relazione con la quale hanno comunicato la disponibilità dell'Ente ad essere nominato affidatario dei quattro minori per “riavvicinare tutti i membri della fratria attraverso incontri più liberalizzati”. E' stato individuato un progetto (condiviso dal curatore speciale dei minori, dalla dal dott. ) per garantire l'affido di tutti i minori ad P_ CP_8
un unico Ente con presa in carico all'IPF di Milano (non solo di ) dell'intero CP_4
nucleo famigliare per un supporto psicologico anche al fine della progressiva liberalizzazione degli incontri fra i fratelli.
Con nota integrativa 7 maggio 2025, i servizi sociali di Seveso e di CP_6
riferivano dell'incontro fra il sig. e i minori e , apparsi
[...] Pt_1 CP_2 CP_3
sereni e disponibili;
veniva ri-condiviso il progetto con i minori cui aderivano. Al progetto, si legge nella nota, aderiva anche il sig. Pt_1
All'udienza dell'8 maggio 2025, sentite le parti che precisavano le conclusioni come sopra trascritto, sentito il curatore speciale ed il P.G., la Corte riservava la decisione.; in particolare, il curatore speciale chiedeva di espungere dal fascicolo telematico la nota depositata il 6 maggio 2025 dall'appellante in quanto non autorizzata. L'appellata e Pt_1
il P.G. si associavano.
Motivi della decisione
Sull'appello principale 25
1. Preliminarmente, osserva la Corte:
- che l'istanza di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellante non P_
è stata reiterata nelle conclusioni: pertanto, deve intendersi rinunciata;
- quanto agli approfondimenti istruttori richiesti dall'appellante, che tali istanze istruttorie devono parimenti ritenersi rinunciati in considerazione del tenore delle conclusioni di esso appellante all'udienza dell'8 maggio 2025. In ogni caso, con riferimento alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la capacità genitoriale dei coniugi, si osserva che l'appellante non lamenta una violazione del contraddittorio in prime cure3 ma esclusivamente la mancata allegazione -nel procedimento di appello- di parte della documentazione utilizzata per lo svolgimento della consulenza stessa. Orbene, con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 20 marzo 2025, la Corte ha disposto la trasmissione integrale del fascicolo di primo grado che risulta essere pervenuto come si è dato atto a verbale dell'udienza del 9 maggio 2025. La questione, pertanto, appare superata;
- che il curatore speciale ha proceduto a colloqui conoscitivi con tutti i minori (cfr. pag. 3 Unica circostanza che condurrebbe alla nullità della consulenza;
cfr Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 27773 del 22/09/2022 secondo cui: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle stesse.”
Nella fattispecie in esame nella relazione finale di CTU, depositata il 07.07.2022, si riporta a pag. 7: “Va segnalato che ai Consulenti è sempre stata assicurata la possibilità di accedere, presso lo studio del CTU, ai colloqui che sono stati audio- registrati. Le audio registrazioni sono da considerarsi come esplicitato nella seduta d'inizio delle operazioni parte integrativa degli appunti del CTU. I contenuti dei colloqui sono stati sintetizzati, tuttavia sono stati ripresi nell'elaborato peritale ove ritenuto utile e significativo, alcuni passaggi “verbatim… La perizia si è svolta secondo la metodologia consolidata nella dottrina e nelle pratiche consuete in questo campo. Il CTU ha esaminato gli atti e i documenti di causa. A tutti i colloqui peritali, hanno presenziato i
CTP…”.
26 3 memoria costituzione 7 marzo 2025) e che la situazione di conflittualità nel nucleo famigliare (V. infra) sconsiglia di procedere ad ulteriore audizione come richiesto dall'appellante;
- che la nota depositata in data 6 maggio 2025 dall'appellante va espunta dal fascicolo telematico in quanto non autorizzata: la produzione è, quindi, inammissibile.
2. Nel merito. Parte appellante principale -come sopra evidenziato- ha concluso opponendosi al progetto formulato dal Servizio Sociale di e Controparte_6
condiviso dall'appellata e dal nuovo curatore speciale dei minori, limitatamente P_
alla parte del progetto in cui si prevede l'affido all'Ente Comune di Sesto San Giovanni dei minori: l'appellante in principalità ha chiesto, infatti, che i minori siano affidati al padre e, in subordine, in maniera condivisa ai genitori.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata vada confermata con riferimento all'affidamento dei quattro minori all'Ente per la durata di ventiquattro mesi
(decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, 28 febbraio 2024) ma che vada riformata con designazione del solo Comune di
[...]
quale Ente affidatario di tutti e quattro i fratelli;
si vanno ad esporre le CP_6
ragioni della decisione.
3. Giurisprudenza rilevante. La Suprema Corte, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che in tema di affidamento dei figli minori il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata e che l'affidamento ai servizi sociali è “giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023); a tale fine, “il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che
27 deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore” (Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 24972 del 21/08/2023. Cosicché, (Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 5589 del 03/03/2025) “in tema di affidamento extra-familiare disposto nella misura massima consentita di 24 mesi, ex art.5 bis, comma 2, lett. g) della l.n.184 del 1983, la programmazione della periodicità delle relazioni intertemporali da parte dei Servizi sociali è funzionale all'aggiornamento nei confronti dell'autorità giudiziaria circa l'andamento degli interventi di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio del benessere del minore, con la conseguenza che la sola rendicontazione finale potrebbe frustrare le necessarie verifiche delle soluzioni adottate dirette a verificare se sussista una possibilità del rientro del minore in famiglia”. Ancora più in dettaglio, i principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte in tema di affidamento dei figli minori specificano che , il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass. n. 18817 del 23/09/2015; Cass. n. 14728 del
19/07/2016; Cass. n. 28244 del 04/11/19.)
4. Nella fattispecie, osta alla revoca dell'affidamento all'Ente dei minori il persistere nell'attualità dell'elevata conflittualità fra i genitori (che si protrae da anni), conflittualità che potrebbe porne in concreto pericolo lo sviluppo psico-fisico.
28 Invero, nella relazione dei Servizi Sociali del 28 agosto 2024 si rappresenta che, rispetto alla proposta di affido non più all'Ente, “allo stato difficilmente praticabile tale soluzione, stante la complessità degli interventi che vengono richiesti.
Ed ancora, nella stessa nota si dà atto che “non è stato però, possibile procedere, stante il posizionamento paterno, tristemente noto al Servizio negli ultimi anni, che impedisce qualsivoglia ottica di collaborazione all'interno di una cornice che ambisca ad essere maggiormente fluida. Ogni proposta infatti viene a priori letta come ingerenza, nonostante il servizio abbia provato ad utilizzare come mediatore di comunicazione progettuale dott. Nonostante questo il IG. si rivolge agli CP_8 Pt_1
operatori con toni e modalità aggressive e con eloquio volgare: si ritiene pertanto che manchi la conditio sine qua non per poter collaborare. … Nonostante l'attività svolta dal Dott. il Servizio CP_8
scrivente rimane in difficoltà nella messa in opera degli interventi decisi, poiché manca la possibilità di attuare qualsivoglia forma di co-costruzione con le parti coinvolte, così come più volte dichiarato anche dallo stesso IG. il quale rifiuta ogni qualsivoglia intervento se proposto dallo scrivente servizio, Pt_1
usando sempre toni "inadeguati", come già specificato”. Concetti sostanzialmente invariati nell'aggiornamento del 13 gennaio 2025.
Soltanto con le recentissime note del 30 aprile 2025 e del 7 maggio 2025, i Servizi Sociali dei hanno dato atto di una apertura dell'appellante l progetto a Controparte_6 Pt_1
sostegno della genitorialità, come confermato in udienza l'8 maggio 2025.
Più in dettaglio, la Corte richiama, in primo luogo, la relazione dei servizi sociali di
[...]
del 30 aprile 2025 che, a fronte di tale conflittualità e delle criticità emerse CP_6
nel nucleo familiare in questi anni, reputa indispensabile un ampio progetto che coinvolga l'intero nucleo familiare con presa in carico dell'intero nucleo -non soltanto della minore ma dell'intero nucleo familiare- ai fini di una terapia CP_4
multidisciplinare presso lo “studio IFP” di Milano.
In secondo luogo, funzionalmente alla realizzazione di tale progetto, lo stesso servizio sociale di dichiara propria disponibilità ad essere designato Ente Controparte_6
affidatario di tutti e quattro i minori: ciò al fine di agevolare l'adesione al progetto da parte dell'intero nucleo familiare. Nell'ambito di tale progetto, in particolare, vi sarebbero incontri “in presenza di un educatore del centro IFP” di tutti e quattro i fratelli per
29 pervenire ad una progressiva liberalizzazione (molto richiesta dall'appellante e Pt_1
reiterate nelle conclusioni).
In terzo luogo, tutti i minori hanno manifestato la propria volontà ed il desiderio di trascorrere maggior tempo insieme.
In quarto luogo, sia l'appellante principale signor che l'appellata signora Pt_1 P_
hanno dichiarato di adesi di aderire a questo progetto.
Orbene, ritiene la Corte che soltanto entro la cornice dell'affidamento dei quattro minori all'Ente Comune di Sesto San Giovanni sia possibile formulare un giudizio prognostico positivo di contenimento e, di poi, superamento, dell'attuale persistente conflittualità fra i coniugi. Ritiene la Corte che le criticità che hanno determinato la fortissima conflittualità fra i coniugi non possano svanire in assenza di un adeguato periodo di sorveglianza, monitoraggio e guida nel recupero delle rispettive capacità genitoriali: il progetto elaborato dal curatore speciale, dai servizi sociali del di CP_6
dal dottor di necessità del supporto dell'Ente con CP_6 CP_6 CP_8
riferimento a tutte le decisioni afferenti la materia dell'istruzione, della salute, della residenza, dell'educazione dei quattro minori, reputandosi che, in difetto, la non sopita conflittualità potrebbe compromettere in concreto l'equilibrio dei minori.
Si deve, pertanto, privilegiare la soluzione che appare più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione familiare che, nella fattispecie, appare essere quella dell'affidamento all'Ente dei quattro minori. In particolare, l'affidamento va disposto in favore dei servizi sociali del Comune di competenti per territorio Controparte_6
sulle minori ed e per il descritto progetto sui minori e CP_4 Controparte_5 CP_2
: come già evidenziato tutti i minori hanno rappresentato il desiderio di CP_3
trascorrere maggior tempo insieme, lontani da dinamiche di conflitto e rivendicazioni proprie dei genitori. Ed il servizio sociale di proprio per far fronte a Controparte_6
questa esigenza fondamentale dei quattro minori, si è reso disponibile ad essere designato affidatario anche dei minori e pur non residenti entro la CP_2 CP_3
propria competenza territoriale;
pertanto anche se, di regola, il best interest dei minori è soddisfatto disponendo l'affidamento condiviso, che garantisce la compresenza di entrambe le figure genitoriali, nonché una stabile consuetudine di vita e salde relazione
30 affettive con entrambi i genitori, vi sono tuttavia situazioni peculiari in cui l'affidamento condiviso non può trovare applicazione, poiché nocivo o contrario all'interesse del minore e in sua vece troverà applicazione l'affidamento a terzi, che rimangono dunque rimedi residuali. Osserva la Corte che l'affidamento all'Ente Comune di CP_6
dei quattro figli della coppia sia la soluzione più idonea a promuovere
[...]
l'interesse dei minori in quanto, attraverso l'attuazione del progetto sopra descritto, appare la misura più confacente a consentire il recupero delle capacità genitoriale delle parti.
In conclusione, l'affidamento ai servizi appare propedeutico a ristabilire un corretto funzionamento dei rapporti parentali e corrette dinamiche relazionali tra i componenti del nucleo famigliare attraverso l'attuazione del progetto che coinvolge lo studio IFP di
Milano, oltre al . La limitazione della responsabilità Parte_3
genitoriale, in altri termini, va certamente mantenuta in quanto strettamente funzionale al buon esito del progetto globale sul nucleo famigliare: ciò in quanto non possono reputarsi risolte le problematiche emerse di cui si è dianzi dato conto e resta del tutto attuale il quadro risultante dalla CTU svolta i prime cure i cui passaggi più significativi sono stati trascritti in parte motiva (V. nota 7 maggio 2025 Servizi Sociali dei Sesto San
Giovanni). Si rammenta, invero, che la relazione di CTU auspica una presa in carico globale e qualificata del nucleo: “Va considerato, comunque che tutto il nucleo familiare ha necessità di accedere ad una psicoterapia familiare, di elevato livello, che permetta ai vari componenti di prendere consapevolezza delle dinamiche relazionali in cui essi si sono trovati e si sono coinvolti” (pag.
122 ss. CTU depositata il 7 luglio 2022).
5. Venendo alle statuizioni economiche ed alla assegnazione della casa familiare, reputa la Corte che la sentenza impugnata debba essere confermata.
La giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi4, oltre alla
31 Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF 2023
(redditi
€ 53.070,00 € 13.533,00 € 821,00 € 425,00 € 38.291,00 € 3.190,92 2022)
PF 2022
(redditi
€ 3.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.350,00 € 279,17
02)
PF 02
(redditi
€ 20.114,00 € 507,00 € 265,00 € 161,00 € 19.181,00 € 1.598,42 20)
PF 20
(redditi
€ 17.510,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.510,00 € 1.459,17 19)
PF 19
(redditi
€ 25.290,00 € 1.362,00 € 347,00 € 202,00 € 23.379,00 € 1.948,25 2018)
In data 18.12.2024 ha depositato l'ISEE 2024 corrente riferito ai redditi percepiti nel 2023, pari a euro 1.239,20.
Dichiarazione redditi – infermiera libera professionista P_
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta complessivo Netta Regionale Comunale mensile
PF 2024
(redditi
€ 17.766,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.766,00 € 1.480,50 2023)
PF 2023
(redditi
€ 23.130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.130,00 € 1.927,50 2022)
PF 2022
(redditi
€ 23.130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.130,00 € 1.927,50 02)
32 considerazione delle esigenze attuali dei minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza dei genitori; ancora, la Corte di Cassazione ha statuito che
“l'obbligo di mantenimento del minore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/20).
Nella fattispecie, dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta un divario significativo fra la situazione reddituale dell'appellata e dell'appellante, in favore di quest'ultimo: questi, nel
2023 ha percepito redditi in misura oltre il doppio della L'importo (euro P_
400,00 per ciascuna figlia) come determinato in prime cure del contributo del er il Pt_1
mantenimento delle due figlie collocate presso la madre appare congruo al fine P_
di garantire alle stesse un tenore di vita analogo a quello dei fratelli collocati presso il padre. La casa familiare resta assegnata all'appellante il dispositivo della sentenza Pt_1
impugnata già ne dà atto esplicitamente (pertanto, alcuna doglianza può muovere l'appellante al riguardo).
PF 02
(redditi
€ 34.078,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.078,00 € 2.839,83 20)
PF 20
(redditi
€ 37.128,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.128,00 € 3.094,00 19)
PF 19
(redditi
€ 29.573,00* € 4.767,00 € 417,00 € 237,00 € 24.152,00 € 2.012,67 2018)
33 In conclusione, anche sotto tale aspetto la sentenza di prime cure va confermata.
L'appello incidentale
Va accolto l'appello incidentale spiegato da . P_
Invero, in riforma del punto n.13 delle statuizioni della sentenza di primo grado, va condannato il solo a rifondere integralmente la parcella del curatore Parte_1
nominato in prime cure, Avv. Di Nella. Questo in quanto non appare imputabile alla la mancata produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi dei nonni P_
paterni, IGg.ri Pt_1
Spese
Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto della parziale riforma della sentenza impugnata quanto alla determinazione dell'Ente affidatario e dell'accoglimento dell'appello incidentale, si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
Le spese di curatela del presente grado di giudizio vanno poste a carico dei genitori, che dovranno rivolgerne il pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. n.
115/2002, essendo i minori ammessi al gratuito patrocinio in forza di delibera COA
Milano del 27 febbraio 2025.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da , così provvede: Pt_1 P_
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza in data 8-26 febbraio 2024, pubblicata il 28 febbraio 2024,
- affida i minori di (26.3.2009), (30.5.2011), (2.7.2013) ed CP_2 CP_3 CP_4
(19.6.2017) all'Ente individuato nel Comune di Controparte_5 Controparte_6
territorialmente competente sulla base della residenza dei minori ed CP_4
34 e per progettualità sui minori e per la durata di Controparte_5 CP_2 CP_3
ventiquattro mesi (decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, 28 febbraio 2024), Ente che assumerà, in via esclusiva, le determinazioni afferenti le scelte scolastiche, sanitarie, educative, il percorso di terapia multidisciplinare con lo Studio IFP di Milano e con il Co.Ge. Dott. onde CP_8
pervenire alla progressiva liberalizzazione degli incontri dei minori con i genitori, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti ex art. 333 c.c.;
- ordina al Servizio Sociale di di segnalare al Tribunale per i Controparte_6
Minorenni di Milano l'eventuale situazione di pregiudizio per i minori CP_2
(26.3.2009), (30.5.2011), (2.7.2013) ed (19.6.2017); CP_3 CP_4 Controparte_5
- condanna a pagare il compenso del Curatore Speciale, Avv. Maria Parte_1
Grazia DI NELLA relativamente al giudizio di primo grado già liquidato nella misura di euro 7.616,00 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, oneri fiscali e c.p.a.;
- fermo il resto;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del grado di giudizio di appello;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 P_
dell'Erario, delle spese della Curatela del presente grado di giudizio, Avv. Federica
Martini, da liquidarsi con separato decreto;
- ordina che la nota depositata in data 6 maggio 2025 dall'appellante sia Parte_1
espunta dal fascicolo telematico a cura della Cancelleria.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 8 maggio 2025
Il Consigliere est.
Anna Ferrari
Il Presidente
Anna Maria Pizzi
35 La presente sentenza è sottoscritta dal Consigliere anziano dott.ssa Valentina Paletto ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c. in luogo del Presidente del Collegio, dott.ssa Anna
Maria Pizzi, stante l'impedimento perdurante di quest'ultima, già formalizzato al competente ufficio della Corte di Appello di Milano. Milano, 27 maggio 2025
Il Consigliere anziano
Valentina Paletto
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art.342 bis c.p.c. da le parti all'udienza P_ del 21.07.20 raggiungevano i seguenti accordi: (i) il ricongiungimento della figlia più piccola alla CP_5 madre e ai fratelli;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Seveso a e ai figli, allorché il 7 P_ settembre 20 la madre e i figli faranno ivi rientro, oltre al previo, necessario, allontanamento di Parte_1 dal domicilio familiare); (iii) l'autorizzazione alla ricorrente alla sostituzione di tutte le serrature sia della casa coniugale che delle pertinenze della medesima;
(iv) la regolamentazione di visite protette del padre ai figli;
(v)
l'attivazione del servizio di monitoraggio, da parte dei Servizi Sociali, dell'intero nucleo familiare e delle condizioni psico-fisiche delle parti e dei minori;
(vi) il contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di euro 2.000,00 mensili, a decorrere dal mese di settembre 20, oltre al 50% delle spese straordinarie. Alla medesima udienza parte ricorrente rinunciava al ricorso. 2 L'Avv. Di Nella, precedente curatore speciale, in data 24.10.2024 è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato per il presente giudizio di appello con delibera del COA n. 7055/2024. 4 Dichiarazione dei redditi – Avvocato penalista (patrocinante in Cassazione) Parte_1