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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1193/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1193/2025 tra on l'avv. FANTIN MASSIMO, Parte_1
RICORRENTE
e con gli avv.ti VIANELLO LUISA e Controparte_1
AR BI,
CONVENUTA
Oggi 19 dicembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato Piazza in sost. avvocato Fantin per parte ricorrente,
l'avvocato Vianello per parte convenuta.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Piazza conclude come da note conclusive.
L'avv. Vianello conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Le parti si riportano agli atti di causa e in particolare l'avvocato Vianello chiede che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, venga fissato un congruo termine per il rilascio.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 10 Verbale chiuso ad ore 12,40.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1193/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTIN Parte_1 P.IVA_1
MASSIMO, giusto mandato in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. e P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Luisa Vianello del Foro di Udine e dell'avv. Fabio Gasparini del Foro di Pordenone,
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 25.03.2016 la società stipulava con la società Parte_1 un contratto di affitto di ramo d'azienda avanti al Notaio CP_1
di Pordenone (REP. 292024 - RACC. 27381 e successivo Persona_1 addendum del 16.05.2016 di cui al REP. 292398), avente ad oggetto l'attività di pagina 3 di 10 recupero rifiuti non pericolosi esercitata in Zoppola (Pn) presso l'impianto n.
274, insistente sul Foglio 29, particella 319 del predetto Comune e di cui al lotto n. 191 – P.I.P. “Pra dei Risi”.
Le parti convenivano un canone mensile di affitto pari ad Euro 700,00 oltre IVA da corrispondere alla entro il giorno quindici di ogni mese Pt_1 di riferimento.
Nel corso dell'anno 2024 la onorava il solo rateo di gennaio, CP_1 mandando insolute le fatture spiccate dalla e riferite ai ratei da Pt_1 febbraio a settembre 2024 per complessivi Euro 6.832,00.
A fronte di ciò, in data 03.10.2024, la azionava nei confronti Pt_1 della la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. codificata all'art. CP_1
6 del contratto d'affitto di ramo di azienda di cui in parola.
In data 04.10.2024, ovvero il giorno successivo all'azionamento della clausola risolutiva espressa da parte della la onorava la Pt_1 CP_1 debenza di cui in parola, pur contestando l'esistenza di proprio inadempimento.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 18.06.2025 la esperita Pt_1 negativamente la mediazione ex D.Lgs. 28/2010, conveniva in giudizio la onde ottenere la retrocessione del ramo d'azienda detenuto sine titulo CP_1 dalla convenuta.
Con atto del 10.10.2025 si costituiva in giudizio la CP_1 riproponendo le difese già assunte in sede stragiudiziale, sostanzialmente protese ad affermare: a) l'inesistenza di inadempimento in ragione della consolidata prassi compensativa adottata nel tempo dalle parti;
b) l'azionamento contro buona fede della clausola risolutiva espressa prevista a contratto.
Alla prima udienza del 21.10.2025 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti e fissava udienza di discussione 19.12.2025 assegnando alle parti termine per note sino al
04.12.2025.
Le domande come formulate da parte ricorrente appaiono fondate e meritano di essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
E' documentale che nel corso dell'anno 2024 la ha onorato il CP_1
pagina 4 di 10 solo rateo di gennaio, mandando insolute le fatture spiccate dalla Pt_1 riferite ai ratei da febbraio a settembre 2024 (cfr. DOC. 2).
E' altrettanto documentato che a fronte di ciò, in data 03.10.2024 (cfr.
DOCC. 3 e 4), la ha azionato nei confronti della la Pt_1 CP_1 clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. codificata all'art. 6 del contratto d'affitto di ramo di azienda.
La prima difesa della convenuta è consistita nel negare l'esistenza del dedotto inadempimento contrattuale in capo alla e, CP_1 conseguentemente, l'esistenza del presupposto a monte dell'invocata risoluzione
(pagg. 2 – 9 comparsa di costituzione ). CP_1
Si è affermato che la , anche post notifica del decreto CP_1 ingiuntivo, confidava, pur silente sul punto la nella sopravvivenza e Pt_1 perpetuazione del precedente accordo di compensazione.
Solo in data 30.09.2024, ovvero post pagamento dell'ultimo rateo della transazione da parte della la avrebbe compreso che non Pt_1 CP_1 era intenzione di controparte compensare i ratei di canone scaduti con gli importi portati dal titolo di formazione giudiziale, provvedendo conseguentemente e senza indugio (04.10.2024 – DOC. 6 ) al bonifico dei ratei di affitto CP_1 scaduti prima che potesse dirsi spirato il termine di tolleranza (10 giorni) contemplato dall'art. 6 del contratto d'affitto d'azienda per cui è causa (DOC. 1).
Sul punto si osserva che non risulta che le parti abbiano mai stipulato un accordo quadro volto alla compensazione convenzionale dei reciproci debiti/crediti, esistendo al più una prassi commerciale in forza della quale le due imprese regolavano contabilmente i rapporti dare/avere.
La prassi commerciale esistita tra ricorrente e convenuta di compensare le rispettive poste dare/avere risulta venuta meno, come allegato da parte ricorrente, per effetto dell'iniziativa della che, dapprima, ha richiesto ed ottenuto CP_1 un D.I. provvisoriamente esecutivo in odio alla (Trib. PN n. Pt_1
75/2024: DOC. 19) con ciò di fatto ponendo fine a qualsivoglia asserita prassi commerciale tra le parti e, poi, ha preteso in sede di transazione che il pagamento rateale del dovuto avvenisse esclusivamente a mezzo bonifico bancario (art. 2,
pagina 5 di 10 comma 1, lettera c di cui al DOC.7).
Che così sia è confermato dal fatto che post perfezionamento della transazione e pur continuando la ad avvalersi dei servizi Pt_1 dell'affittuaria (DOC. 20), né l'una né l'altra compagine hanno mai CP_1 più operato per compensazione, anzi, hanno spiccato reciproche fatture con esplicitamente indicata la modalità di pagamento.
Pertanto si può affermare che a seguito dell'accordo transattivo raggiunto tra le odierne parti in causa:
➢la ha onorato i ratei transattivi nel loro esatto ammontare, senza Pt_1 mai portare in compensazione i ratei d'affitto maturati mese per mese, seppur regolarmente fatturati alla (cfr. DOCC. 2, 8-15); CP_1
➢la , post risoluzione del contratto di affitto, ha onorato per intero i CP_1
ratei di canone scaduti senza portare in compensazione gli ulteriori crediti verso la quali già fatturati alla medesima (cfr. DOCC. 2, 6 e 20); Pt_1
➢la ha onorato integralmente le ulteriori fatture emesse dalla Pt_1
a suo indirizzo, senza portare in compensazione i crediti derivanti dal CP_1 contratto d'affitto di ramo d'azienda per cui è causa (cfr. DOCC. 20 e 21).
Per tali ragioni a tesi dell'incolpevole affidamento della non CP_1 pare fondata, anche perché è stata la stessa convenuta a comunicare in data
04.10.2025 (cfr. DOC. 5) che la ragione del mancato pagamento dei ratei d'affitto non risiedeva tanto nel convincimento di persistenza della prassi compensativa, ma nel timore che la non onorasse i ratei convenuti in Pt_1 sede transattiva.
Quella della è stata, pertanto, una libera scelta non sorretta da CP_1 buona fede o incolpevole affidamento e, come tale, assimilabile ad un inadempimento contrattuale lei imputabile.
Per altro verso, la gravità dell'inesatto adempimento legittimante la risoluzione stragiudiziale del contratto per cui è causa (cfr. DOC. 1) era stato dalle parti codificato all'art. 6 dell'affitto di ramo d'azienda che così recita: “ai sensi dell'art. 1456 c.c., le parti convengono che, qualora il ritardo nel pagamento, anche di un solo canone, sia superiore ai 10 (dieci) giorni, il pagina 6 di 10 concedente avrà il potere di risolvere il presente contratto, mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva, inviata con lettera raccomandata A.R., al domicilio della controparte”.
Come correttamente osservato dal patrocinio di parte ricorrente l'esistenza di una clausola risolutiva espressa, se da un lato esonera la parte adempiente che dichiari di volersene valere dall'onere di provare la rilevanza dell'inadempimento di controparte, dall'altro preclude al Giudice ogni indagine qualitativa e quantitativa al riguardo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 29017/2018).
È altrettanto noto che la clausola risolutiva espressa elimina l'indagine dell'importanza dell'inadempimento che, invece, è richiesta per la pronuncia costitutiva ex artt. 1453 e 1455 c.c.
Ciò non significa che lo scioglimento del contratto consegue automaticamente al fatto oggettivo dell'inadempimento; a tal fine, invero, è sempre necessario accertare che l'inadempimento è imputabile al debitore.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte occasione di chiarire che, nella corretta applicazione della clausola, si deve tenere conto dei diversi profili emersi in sede di esecuzione del contratto, sia soggettivi (quale, appunto, la tolleranza) sia oggettivi, che possono aver determinato un diverso tipo di equilibrio.
Ebbene la tolleranza del creditore, laddove non vada ad integrare gli estremi di una vera e propria rinuncia tacita alla clausola risolutiva espressa, può incidere sulla posizione soggettiva del debitore escludendone la colpa: nel caso di specie la prassi contrattuale, caratterizzata dalla compensazione delle rispettive poste dare/avere, esistente tra le parti è venuta meno per effetto dell'iniziativa della che, dapprima, ha richiesto ed ottenuto un D.I. CP_1 provvisoriamente esecutivo in odio alla (Trib. PN n. 75/2024: DOC. Pt_1
19) con ciò di fatto ponendo fine a qualsivoglia asserita prassi commerciale tra le parti e, poi, ha preteso in sede di transazione che il pagamento rateale del dovuto avvenisse esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
Né risulta che la abbia in alcun modo indotto la a Pt_1 CP_1
pagina 7 di 10 ritenere tollerato il proprio ritardo avendo, anzi, puntualmente emesso le fatture afferenti i retei mensili dell'affitto.
Tali fatture, non solo sono state regolarmente emesse, ma sono state anche ricevute, registrate e portate a costo dalla senza riserva alcuna, CP_1 anche per quel che attiene ai termini di pagamento colà indicati e cioè con previsione di “rimessa diretta vista fattura”.
Per tali ragioni alla luce del colpevole inadempimento di parte convenuta il contratto d'affitto di ramo d'azienda va dichiarato risolto ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 6 del contratto stesso.
A seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto d'affitto parte resistente sta attualmente continuando a detenere/occupare senza titolo il compendio aziendale di proprietà di parte ricorrente.
In punto indennità di occupazione l'ultimo arresto delle S.U. nella parte in cui la Corte afferma che: “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n.
33645/2022).
Si osserva che astrattamente l'indennità di occupazione può essere più alta del canone di locazione, perché oltre all'indennità base (solitamente pari al canone), il proprietario ha diritto al “maggior danno” se dimostra di aver subito una perdita economica superiore, come mancato affitto a canone più alto e/o spese aggiuntive.
Parte onerata, vale a dire la ricorrente, non risulta aver allegato sul punto elementi univoci e oggettivi, non potendosi a tal fine valorizzare i docc. 23 e 24 prodotti, i quali, invece, acquistano un valore ai fini della quantificazione della
“penale” di cui all'art. 614 bis c.p.c. di cui la parte (ricorrente) chiede la condanna di controparte.
Per tali ragioni parte convenuta va condannata al rilascio del compendio detenuto senza titolo e di proprietà di parte ricorrente entro 60 giorni dalla pagina 8 di 10 pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva riconsegna va condannata al pagamento di una indennità di occupazione pari al valore del canone mensile d'affitto, oltre oneri di legge se dovuti.
L'espressa esclusione dell'astreinte prevista dall'art. 614 bis c.p.c. dal novero delle misure con concorrente funzione risarcitoria o indennitaria recide ogni potenziale nesso con l'eventuale giudizio risarcitorio intentato dal creditore nei confronti del debitore della prestazione principale, consentendo così la cumulabilità del rimedio risarcitorio (nel caso di specie la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione) con quello (l'astreinte) volto ad assicurare l'adempimento di un obbligo (nel caso di specie la restituzione del ramo d'azienda) posto all'interno della relazione diretta tra le parti in quanto derivante dal provvedimento giudiziale e da adempiersi in futuro.
Sulla determinazione dell'ammontare l'art. 614 bis c.p.c. prevede che il giudice deve tenere conto “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
Sul tema vale la pena di richiamare quanto espresso dalla relazione illustrativa, la quale sul punto ricorda come sia pacifica la funzione della misura coercitiva indiretta al fine di condurre l'obbligato all'adempimento spontaneo. È per questo motivo che la misura coercitiva, onde poter essere effettiva, viene commisurata innanzitutto proprio al parametro del vantaggio che costui trarrebbe dall'inadempimento.
Ciò premesso appare ragionevole, alla luce dell'oggetto [inteso quale compendio aziendale di cui si chiede la retrocessione] del giudizio e del suo attuale valore (cfr. docc. 23 e 24 di parte ricorrente), prevedere una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritarda consegna del ramo d'azienda occupato sine titulo da parte della convenuta e ciò a far data dal 60° giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018 e ss. modifiche,
pagina 9 di 10 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente e per l'effetto, accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. in data 03.10.2024 del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dalle parti in data 25.03.2016 per fatto e colpa della CP_1 condanna la stessa alla retrocessione del compendio aziendale entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente sentenza con previsione ex art. 614 bis c.p.c. di una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, una volta scaduto il termine dei 60 giorni, oltre al pagamento in favore della Pt_1 dal 04.10.2024 sino all'effettiva retrocessione del compendio aziendale di
[...] una indennità di occupazione pari al valore del canone mensile d'affitto, oltre oneri di legge se dovuti;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 545,00 per esborsi e in euro
10.860,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1193/2025 tra on l'avv. FANTIN MASSIMO, Parte_1
RICORRENTE
e con gli avv.ti VIANELLO LUISA e Controparte_1
AR BI,
CONVENUTA
Oggi 19 dicembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato Piazza in sost. avvocato Fantin per parte ricorrente,
l'avvocato Vianello per parte convenuta.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Piazza conclude come da note conclusive.
L'avv. Vianello conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Le parti si riportano agli atti di causa e in particolare l'avvocato Vianello chiede che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, venga fissato un congruo termine per il rilascio.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 10 Verbale chiuso ad ore 12,40.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1193/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTIN Parte_1 P.IVA_1
MASSIMO, giusto mandato in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. e P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Luisa Vianello del Foro di Udine e dell'avv. Fabio Gasparini del Foro di Pordenone,
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 25.03.2016 la società stipulava con la società Parte_1 un contratto di affitto di ramo d'azienda avanti al Notaio CP_1
di Pordenone (REP. 292024 - RACC. 27381 e successivo Persona_1 addendum del 16.05.2016 di cui al REP. 292398), avente ad oggetto l'attività di pagina 3 di 10 recupero rifiuti non pericolosi esercitata in Zoppola (Pn) presso l'impianto n.
274, insistente sul Foglio 29, particella 319 del predetto Comune e di cui al lotto n. 191 – P.I.P. “Pra dei Risi”.
Le parti convenivano un canone mensile di affitto pari ad Euro 700,00 oltre IVA da corrispondere alla entro il giorno quindici di ogni mese Pt_1 di riferimento.
Nel corso dell'anno 2024 la onorava il solo rateo di gennaio, CP_1 mandando insolute le fatture spiccate dalla e riferite ai ratei da Pt_1 febbraio a settembre 2024 per complessivi Euro 6.832,00.
A fronte di ciò, in data 03.10.2024, la azionava nei confronti Pt_1 della la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. codificata all'art. CP_1
6 del contratto d'affitto di ramo di azienda di cui in parola.
In data 04.10.2024, ovvero il giorno successivo all'azionamento della clausola risolutiva espressa da parte della la onorava la Pt_1 CP_1 debenza di cui in parola, pur contestando l'esistenza di proprio inadempimento.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 18.06.2025 la esperita Pt_1 negativamente la mediazione ex D.Lgs. 28/2010, conveniva in giudizio la onde ottenere la retrocessione del ramo d'azienda detenuto sine titulo CP_1 dalla convenuta.
Con atto del 10.10.2025 si costituiva in giudizio la CP_1 riproponendo le difese già assunte in sede stragiudiziale, sostanzialmente protese ad affermare: a) l'inesistenza di inadempimento in ragione della consolidata prassi compensativa adottata nel tempo dalle parti;
b) l'azionamento contro buona fede della clausola risolutiva espressa prevista a contratto.
Alla prima udienza del 21.10.2025 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti e fissava udienza di discussione 19.12.2025 assegnando alle parti termine per note sino al
04.12.2025.
Le domande come formulate da parte ricorrente appaiono fondate e meritano di essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
E' documentale che nel corso dell'anno 2024 la ha onorato il CP_1
pagina 4 di 10 solo rateo di gennaio, mandando insolute le fatture spiccate dalla Pt_1 riferite ai ratei da febbraio a settembre 2024 (cfr. DOC. 2).
E' altrettanto documentato che a fronte di ciò, in data 03.10.2024 (cfr.
DOCC. 3 e 4), la ha azionato nei confronti della la Pt_1 CP_1 clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. codificata all'art. 6 del contratto d'affitto di ramo di azienda.
La prima difesa della convenuta è consistita nel negare l'esistenza del dedotto inadempimento contrattuale in capo alla e, CP_1 conseguentemente, l'esistenza del presupposto a monte dell'invocata risoluzione
(pagg. 2 – 9 comparsa di costituzione ). CP_1
Si è affermato che la , anche post notifica del decreto CP_1 ingiuntivo, confidava, pur silente sul punto la nella sopravvivenza e Pt_1 perpetuazione del precedente accordo di compensazione.
Solo in data 30.09.2024, ovvero post pagamento dell'ultimo rateo della transazione da parte della la avrebbe compreso che non Pt_1 CP_1 era intenzione di controparte compensare i ratei di canone scaduti con gli importi portati dal titolo di formazione giudiziale, provvedendo conseguentemente e senza indugio (04.10.2024 – DOC. 6 ) al bonifico dei ratei di affitto CP_1 scaduti prima che potesse dirsi spirato il termine di tolleranza (10 giorni) contemplato dall'art. 6 del contratto d'affitto d'azienda per cui è causa (DOC. 1).
Sul punto si osserva che non risulta che le parti abbiano mai stipulato un accordo quadro volto alla compensazione convenzionale dei reciproci debiti/crediti, esistendo al più una prassi commerciale in forza della quale le due imprese regolavano contabilmente i rapporti dare/avere.
La prassi commerciale esistita tra ricorrente e convenuta di compensare le rispettive poste dare/avere risulta venuta meno, come allegato da parte ricorrente, per effetto dell'iniziativa della che, dapprima, ha richiesto ed ottenuto CP_1 un D.I. provvisoriamente esecutivo in odio alla (Trib. PN n. Pt_1
75/2024: DOC. 19) con ciò di fatto ponendo fine a qualsivoglia asserita prassi commerciale tra le parti e, poi, ha preteso in sede di transazione che il pagamento rateale del dovuto avvenisse esclusivamente a mezzo bonifico bancario (art. 2,
pagina 5 di 10 comma 1, lettera c di cui al DOC.7).
Che così sia è confermato dal fatto che post perfezionamento della transazione e pur continuando la ad avvalersi dei servizi Pt_1 dell'affittuaria (DOC. 20), né l'una né l'altra compagine hanno mai CP_1 più operato per compensazione, anzi, hanno spiccato reciproche fatture con esplicitamente indicata la modalità di pagamento.
Pertanto si può affermare che a seguito dell'accordo transattivo raggiunto tra le odierne parti in causa:
➢la ha onorato i ratei transattivi nel loro esatto ammontare, senza Pt_1 mai portare in compensazione i ratei d'affitto maturati mese per mese, seppur regolarmente fatturati alla (cfr. DOCC. 2, 8-15); CP_1
➢la , post risoluzione del contratto di affitto, ha onorato per intero i CP_1
ratei di canone scaduti senza portare in compensazione gli ulteriori crediti verso la quali già fatturati alla medesima (cfr. DOCC. 2, 6 e 20); Pt_1
➢la ha onorato integralmente le ulteriori fatture emesse dalla Pt_1
a suo indirizzo, senza portare in compensazione i crediti derivanti dal CP_1 contratto d'affitto di ramo d'azienda per cui è causa (cfr. DOCC. 20 e 21).
Per tali ragioni a tesi dell'incolpevole affidamento della non CP_1 pare fondata, anche perché è stata la stessa convenuta a comunicare in data
04.10.2025 (cfr. DOC. 5) che la ragione del mancato pagamento dei ratei d'affitto non risiedeva tanto nel convincimento di persistenza della prassi compensativa, ma nel timore che la non onorasse i ratei convenuti in Pt_1 sede transattiva.
Quella della è stata, pertanto, una libera scelta non sorretta da CP_1 buona fede o incolpevole affidamento e, come tale, assimilabile ad un inadempimento contrattuale lei imputabile.
Per altro verso, la gravità dell'inesatto adempimento legittimante la risoluzione stragiudiziale del contratto per cui è causa (cfr. DOC. 1) era stato dalle parti codificato all'art. 6 dell'affitto di ramo d'azienda che così recita: “ai sensi dell'art. 1456 c.c., le parti convengono che, qualora il ritardo nel pagamento, anche di un solo canone, sia superiore ai 10 (dieci) giorni, il pagina 6 di 10 concedente avrà il potere di risolvere il presente contratto, mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva, inviata con lettera raccomandata A.R., al domicilio della controparte”.
Come correttamente osservato dal patrocinio di parte ricorrente l'esistenza di una clausola risolutiva espressa, se da un lato esonera la parte adempiente che dichiari di volersene valere dall'onere di provare la rilevanza dell'inadempimento di controparte, dall'altro preclude al Giudice ogni indagine qualitativa e quantitativa al riguardo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 29017/2018).
È altrettanto noto che la clausola risolutiva espressa elimina l'indagine dell'importanza dell'inadempimento che, invece, è richiesta per la pronuncia costitutiva ex artt. 1453 e 1455 c.c.
Ciò non significa che lo scioglimento del contratto consegue automaticamente al fatto oggettivo dell'inadempimento; a tal fine, invero, è sempre necessario accertare che l'inadempimento è imputabile al debitore.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte occasione di chiarire che, nella corretta applicazione della clausola, si deve tenere conto dei diversi profili emersi in sede di esecuzione del contratto, sia soggettivi (quale, appunto, la tolleranza) sia oggettivi, che possono aver determinato un diverso tipo di equilibrio.
Ebbene la tolleranza del creditore, laddove non vada ad integrare gli estremi di una vera e propria rinuncia tacita alla clausola risolutiva espressa, può incidere sulla posizione soggettiva del debitore escludendone la colpa: nel caso di specie la prassi contrattuale, caratterizzata dalla compensazione delle rispettive poste dare/avere, esistente tra le parti è venuta meno per effetto dell'iniziativa della che, dapprima, ha richiesto ed ottenuto un D.I. CP_1 provvisoriamente esecutivo in odio alla (Trib. PN n. 75/2024: DOC. Pt_1
19) con ciò di fatto ponendo fine a qualsivoglia asserita prassi commerciale tra le parti e, poi, ha preteso in sede di transazione che il pagamento rateale del dovuto avvenisse esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
Né risulta che la abbia in alcun modo indotto la a Pt_1 CP_1
pagina 7 di 10 ritenere tollerato il proprio ritardo avendo, anzi, puntualmente emesso le fatture afferenti i retei mensili dell'affitto.
Tali fatture, non solo sono state regolarmente emesse, ma sono state anche ricevute, registrate e portate a costo dalla senza riserva alcuna, CP_1 anche per quel che attiene ai termini di pagamento colà indicati e cioè con previsione di “rimessa diretta vista fattura”.
Per tali ragioni alla luce del colpevole inadempimento di parte convenuta il contratto d'affitto di ramo d'azienda va dichiarato risolto ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 6 del contratto stesso.
A seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto d'affitto parte resistente sta attualmente continuando a detenere/occupare senza titolo il compendio aziendale di proprietà di parte ricorrente.
In punto indennità di occupazione l'ultimo arresto delle S.U. nella parte in cui la Corte afferma che: “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n.
33645/2022).
Si osserva che astrattamente l'indennità di occupazione può essere più alta del canone di locazione, perché oltre all'indennità base (solitamente pari al canone), il proprietario ha diritto al “maggior danno” se dimostra di aver subito una perdita economica superiore, come mancato affitto a canone più alto e/o spese aggiuntive.
Parte onerata, vale a dire la ricorrente, non risulta aver allegato sul punto elementi univoci e oggettivi, non potendosi a tal fine valorizzare i docc. 23 e 24 prodotti, i quali, invece, acquistano un valore ai fini della quantificazione della
“penale” di cui all'art. 614 bis c.p.c. di cui la parte (ricorrente) chiede la condanna di controparte.
Per tali ragioni parte convenuta va condannata al rilascio del compendio detenuto senza titolo e di proprietà di parte ricorrente entro 60 giorni dalla pagina 8 di 10 pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva riconsegna va condannata al pagamento di una indennità di occupazione pari al valore del canone mensile d'affitto, oltre oneri di legge se dovuti.
L'espressa esclusione dell'astreinte prevista dall'art. 614 bis c.p.c. dal novero delle misure con concorrente funzione risarcitoria o indennitaria recide ogni potenziale nesso con l'eventuale giudizio risarcitorio intentato dal creditore nei confronti del debitore della prestazione principale, consentendo così la cumulabilità del rimedio risarcitorio (nel caso di specie la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione) con quello (l'astreinte) volto ad assicurare l'adempimento di un obbligo (nel caso di specie la restituzione del ramo d'azienda) posto all'interno della relazione diretta tra le parti in quanto derivante dal provvedimento giudiziale e da adempiersi in futuro.
Sulla determinazione dell'ammontare l'art. 614 bis c.p.c. prevede che il giudice deve tenere conto “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
Sul tema vale la pena di richiamare quanto espresso dalla relazione illustrativa, la quale sul punto ricorda come sia pacifica la funzione della misura coercitiva indiretta al fine di condurre l'obbligato all'adempimento spontaneo. È per questo motivo che la misura coercitiva, onde poter essere effettiva, viene commisurata innanzitutto proprio al parametro del vantaggio che costui trarrebbe dall'inadempimento.
Ciò premesso appare ragionevole, alla luce dell'oggetto [inteso quale compendio aziendale di cui si chiede la retrocessione] del giudizio e del suo attuale valore (cfr. docc. 23 e 24 di parte ricorrente), prevedere una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritarda consegna del ramo d'azienda occupato sine titulo da parte della convenuta e ciò a far data dal 60° giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018 e ss. modifiche,
pagina 9 di 10 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente e per l'effetto, accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. in data 03.10.2024 del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dalle parti in data 25.03.2016 per fatto e colpa della CP_1 condanna la stessa alla retrocessione del compendio aziendale entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente sentenza con previsione ex art. 614 bis c.p.c. di una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, una volta scaduto il termine dei 60 giorni, oltre al pagamento in favore della Pt_1 dal 04.10.2024 sino all'effettiva retrocessione del compendio aziendale di
[...] una indennità di occupazione pari al valore del canone mensile d'affitto, oltre oneri di legge se dovuti;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 545,00 per esborsi e in euro
10.860,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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