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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19210/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19210/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso dall'avv. LA ROSA Parte_1
ANGELA, assistita e difesa dall'avv. LA ROSA ANGELA e dall'avv. DIANA RENATA, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio contratto in Torino in data 12 giugno 2010 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino: atto n. 00211, Parte I, Ufficio 1, anno 2010) tra la SInora e il SI. , ordinando conseguentemente all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
DISPORRE, in ragione della situazione esposta nel ricorso e di quanto potrà essere più ampiamente argomentato nel prosieguo, l'affido esclusivo della FI minore alla SInora presso la quale la minore manterrà la residenza;
Persona_1 Parte_1
DISPORRE che il SI. versi alla SI.ra entro il 5 di ogni mese la Controparte_1 Parte_1
somma di € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI minore , oltre al 100% Per_1
delle spese straordinarie documentate, inclusi scuola privata e campi estivi”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SI.ra ed il SInor hanno contratto matrimonio civile in Torino in Parte_1 Controparte_1
data 12/06/2010.
L'atto di matrimonio è stato iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 00211,
Parte I, Ufficio 1, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dalla loro unione è nata, in data 11.08.2007, la FI . Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 484/2016 emessa dal
Tribunale di Torino in data 11.01.2016, pubblicata il 27.01.2016.
Con ricorso depositato il 02.11.2023, la SI.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Ha chiesto inoltre disporsi l'affido esclusivo della minore alla SI.ra e Per_1 Pt_1
disporsi un contributo per il mantenimento della minore pari a euro 1.500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.12.2024, il SI. , non costituitosi, è stato dichiarato contumace. Nel corso Per_1
della medesima udienza, è stata sentita la parte ricorrente e all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, sono state precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che la causa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
pagina 2 di 5 Manifestamente superflua appare, nel caso di specie, l'audizione di , prossima al compimento Per_1
dei diciotto anni, tenuto conto del perdurante – e incontrastato- assetto praticato dalle parti, con riferimento alla gestione della minore, a far data dal 2013 (epoca nella quale il SI. si è Per_1
allontanato dall'Italia).
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento e sul regime di visita della FI minore
All'esito del giudizio ritiene il Collegio che debba essere rivista la modalità di affidamento condiviso originariamente disposta in sede di separazione a favore di un affidamento monogenitoriale in capo alla SI.ra . Pt_1
Invero, il contegno serbato dal SI. in seguito alla pronuncia di separazione evidenzia Per_1
SInificative carenze sotto il profilo delle capacità genitoriali e di accudimento.
Egli, residente all'estero dal 2013, ha mantenuto, a far data quantomeno dal 2023, saltuari rapporti con la FI , limitati a incontri di poche ore (non trovando, in sostanza, applicazione il Per_1
calendario previsto in separazione); ha comunicato alla scuola privata frequentata dalla minore di non essere più intenzionato a saldare la relativa retta (sub doc. 14); non versa più alcun contribuito al mantenimento della minore a far data dalla fine del 2023.
Rilevata, dunque, la presenza incostante del padre nella vita della FI e tenuto conto del mancato adempimento del SI. agli obblighi di mantenimento della minore, ritiene il Collegio che Per_1
debba essere disposto l'affidamento di , in via esclusiva, alla SI.ra . Per_1 Pt_1
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per la FI dovranno essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo” (neppure richiesto da parte ricorrente), attesa la persistenza di una, seppur limitata, partecipazione da parte del padre alla pagina 3 di 5 vita della minore (v. verbale di udienza del 17.12.2024) che verrebbe, invece, completamente frustrata – anche sotto il profilo potenziale e di prognosi futura – se egli venisse totalmente escluso dal partecipare al percorso di crescita della FI.
La minore manterrà la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre.
Quanto infine alle visite padre-FI, osserva il Collegio come, in considerazione dell'età della minore
(prossima al compimento dei 18 anni) e dell'assetto praticato dalle parti – quantomeno- a far data dalla separazione, debba essere disposto che incontri il padre secondo accordi assunti Per_1
direttamente con lo stesso.
Sul contributo al mantenimento della FI
Deve confermarsi l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della FI, versando alla madre un assegno che viene quantificato nella misura di € 1.100,00 mensili, oltre alla rivalutazione
ISTAT, tenuto conto che, per un verso, sono certamente migliorate, rispetto al tempo della separazione, le condizioni economiche della ricorrente (la quale, diversamente da prima, attualmente svolge regolare attività lavorativa con introiti mensili pari a € 2.200,00-2.500,00 euro, oltre ai canoni che percepisce dalla locazione delle abitazioni di cui è titolare, e ha acquistato due ulteriori proprietà immobiliari, in Milano e Carloforte); per contro, sono aumentate le eSIenze della FI in rapporto a quelle considerate all'epoca dell'assunzione del precedente provvedimento (Cass. 28.1.2009 n. 2191, conf. Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007, conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 13/01/2010, n. 400, conf.
Cass. civ. Sez. VI Ord., 22/04/2016, n. 8151, Tribunale Milano Sez. IX, 19/03/2014). Infine, il padre non fornisce alcun contributo diretto al sostentamento della minore, essendo la frequentazione con la stessa sporadica e discontinua.
Peraltro, può ragionevolmente ritenersi che egli, anche tenuto conto della quantificazione dell'importo al mantenimento stabilito nel giudizio di separazione (nell'ambito del quale era rimasto parimenti contumace ma, come desumibile dalla disamina della sentenza, aveva fornito la disponibilità a corrispondere il suddetto importo), sia dotato di capacità lavorativa piena e abbia peraltro una SInificativa professionalizzazione specifica, avendo – quantomeno in passato- svolto attività imprenditoriale nell'ambito delle costruzioni.
Deve infine confermarsi la suddivisione, al 50% fra i coniugi, delle spese straordinarie per la minore.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate come segue, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014,
pagina 4 di 5 come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria:
• Fase di studio € 950,00
• Fase introduttiva € 800,00
• Fase decisoria € 1.500,00
E dunque in totale € 3.250,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SInori e Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
Affida la FI minore in via esclusiva alla SI.ra , disponendo che la minore Parte_1
mantenga la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre;
Dispone che il SI. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della FI, Controparte_1
l'assegno periodico di € 1.100,00, a partire dal mese di deposito del ricorso (novembre 2023) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il
Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
Dispone che la frequentazione fra il padre e la FI avvenga secondo il gradimento della minore;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di giudizio che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 3.250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19210/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso dall'avv. LA ROSA Parte_1
ANGELA, assistita e difesa dall'avv. LA ROSA ANGELA e dall'avv. DIANA RENATA, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio contratto in Torino in data 12 giugno 2010 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino: atto n. 00211, Parte I, Ufficio 1, anno 2010) tra la SInora e il SI. , ordinando conseguentemente all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
DISPORRE, in ragione della situazione esposta nel ricorso e di quanto potrà essere più ampiamente argomentato nel prosieguo, l'affido esclusivo della FI minore alla SInora presso la quale la minore manterrà la residenza;
Persona_1 Parte_1
DISPORRE che il SI. versi alla SI.ra entro il 5 di ogni mese la Controparte_1 Parte_1
somma di € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI minore , oltre al 100% Per_1
delle spese straordinarie documentate, inclusi scuola privata e campi estivi”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SI.ra ed il SInor hanno contratto matrimonio civile in Torino in Parte_1 Controparte_1
data 12/06/2010.
L'atto di matrimonio è stato iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 00211,
Parte I, Ufficio 1, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dalla loro unione è nata, in data 11.08.2007, la FI . Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 484/2016 emessa dal
Tribunale di Torino in data 11.01.2016, pubblicata il 27.01.2016.
Con ricorso depositato il 02.11.2023, la SI.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Ha chiesto inoltre disporsi l'affido esclusivo della minore alla SI.ra e Per_1 Pt_1
disporsi un contributo per il mantenimento della minore pari a euro 1.500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.12.2024, il SI. , non costituitosi, è stato dichiarato contumace. Nel corso Per_1
della medesima udienza, è stata sentita la parte ricorrente e all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, sono state precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che la causa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
pagina 2 di 5 Manifestamente superflua appare, nel caso di specie, l'audizione di , prossima al compimento Per_1
dei diciotto anni, tenuto conto del perdurante – e incontrastato- assetto praticato dalle parti, con riferimento alla gestione della minore, a far data dal 2013 (epoca nella quale il SI. si è Per_1
allontanato dall'Italia).
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento e sul regime di visita della FI minore
All'esito del giudizio ritiene il Collegio che debba essere rivista la modalità di affidamento condiviso originariamente disposta in sede di separazione a favore di un affidamento monogenitoriale in capo alla SI.ra . Pt_1
Invero, il contegno serbato dal SI. in seguito alla pronuncia di separazione evidenzia Per_1
SInificative carenze sotto il profilo delle capacità genitoriali e di accudimento.
Egli, residente all'estero dal 2013, ha mantenuto, a far data quantomeno dal 2023, saltuari rapporti con la FI , limitati a incontri di poche ore (non trovando, in sostanza, applicazione il Per_1
calendario previsto in separazione); ha comunicato alla scuola privata frequentata dalla minore di non essere più intenzionato a saldare la relativa retta (sub doc. 14); non versa più alcun contribuito al mantenimento della minore a far data dalla fine del 2023.
Rilevata, dunque, la presenza incostante del padre nella vita della FI e tenuto conto del mancato adempimento del SI. agli obblighi di mantenimento della minore, ritiene il Collegio che Per_1
debba essere disposto l'affidamento di , in via esclusiva, alla SI.ra . Per_1 Pt_1
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per la FI dovranno essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo” (neppure richiesto da parte ricorrente), attesa la persistenza di una, seppur limitata, partecipazione da parte del padre alla pagina 3 di 5 vita della minore (v. verbale di udienza del 17.12.2024) che verrebbe, invece, completamente frustrata – anche sotto il profilo potenziale e di prognosi futura – se egli venisse totalmente escluso dal partecipare al percorso di crescita della FI.
La minore manterrà la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre.
Quanto infine alle visite padre-FI, osserva il Collegio come, in considerazione dell'età della minore
(prossima al compimento dei 18 anni) e dell'assetto praticato dalle parti – quantomeno- a far data dalla separazione, debba essere disposto che incontri il padre secondo accordi assunti Per_1
direttamente con lo stesso.
Sul contributo al mantenimento della FI
Deve confermarsi l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della FI, versando alla madre un assegno che viene quantificato nella misura di € 1.100,00 mensili, oltre alla rivalutazione
ISTAT, tenuto conto che, per un verso, sono certamente migliorate, rispetto al tempo della separazione, le condizioni economiche della ricorrente (la quale, diversamente da prima, attualmente svolge regolare attività lavorativa con introiti mensili pari a € 2.200,00-2.500,00 euro, oltre ai canoni che percepisce dalla locazione delle abitazioni di cui è titolare, e ha acquistato due ulteriori proprietà immobiliari, in Milano e Carloforte); per contro, sono aumentate le eSIenze della FI in rapporto a quelle considerate all'epoca dell'assunzione del precedente provvedimento (Cass. 28.1.2009 n. 2191, conf. Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007, conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 13/01/2010, n. 400, conf.
Cass. civ. Sez. VI Ord., 22/04/2016, n. 8151, Tribunale Milano Sez. IX, 19/03/2014). Infine, il padre non fornisce alcun contributo diretto al sostentamento della minore, essendo la frequentazione con la stessa sporadica e discontinua.
Peraltro, può ragionevolmente ritenersi che egli, anche tenuto conto della quantificazione dell'importo al mantenimento stabilito nel giudizio di separazione (nell'ambito del quale era rimasto parimenti contumace ma, come desumibile dalla disamina della sentenza, aveva fornito la disponibilità a corrispondere il suddetto importo), sia dotato di capacità lavorativa piena e abbia peraltro una SInificativa professionalizzazione specifica, avendo – quantomeno in passato- svolto attività imprenditoriale nell'ambito delle costruzioni.
Deve infine confermarsi la suddivisione, al 50% fra i coniugi, delle spese straordinarie per la minore.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate come segue, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014,
pagina 4 di 5 come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria:
• Fase di studio € 950,00
• Fase introduttiva € 800,00
• Fase decisoria € 1.500,00
E dunque in totale € 3.250,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SInori e Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
Affida la FI minore in via esclusiva alla SI.ra , disponendo che la minore Parte_1
mantenga la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre;
Dispone che il SI. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della FI, Controparte_1
l'assegno periodico di € 1.100,00, a partire dal mese di deposito del ricorso (novembre 2023) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il
Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
Dispone che la frequentazione fra il padre e la FI avvenga secondo il gradimento della minore;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di giudizio che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 3.250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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