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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
1293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
Rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa proposta da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Natale Alessandro Missineo del Foro di
Lamezia Terme
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa Felicita Buscaino e CP_3
dott. Mario Calò resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per il ricorrente: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/ dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e per tutti quelli successivi al deposito del ricorso, con contestuale riserva ad estendere la domanda e conseguentemente condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Per il :” Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e disattesa CP_1
ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato, e comunque non provato, con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO ha convenuto il per ottenere Parte_1 Controparte_1
il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L
n. 107 / 2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1
qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato,
Pag. 2 di 6 tuttavia il agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori CP_1
a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di Controparte_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. CP_4
15219 del 15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la Carta docente è stata CP_1
istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Il Ministero ha poi esposto che la pretesa è del tutto infondata, in quanto nell'a.s.
2023/2024 il ricorrente non ha ricevuto alcun incarico di docenza ed il contratto sottoscritto per l'a.s. 2024/2025 è stato risolto in data 30/12/2024 a seguito
Pag. 3 di 6 dell'esclusione del dalle Graduatorie Provinciali per Supplenze (GPS) della Pt_1
provincia di disposta per aver reso dichiarazioni non veritiere in CP_2
riferimento alla sussistenza di procedimenti penali pendenti a suo carico.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
-Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi euro unitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito il ricorso va respinto.
Nello specifico, nell'a.s. 2023/2024 non ha ottenuto nessun Parte_1
incarico di docenza (come da stato matricolare depositato dal ) essendo CP_1
intervenuto decreto di sospensione il 28/6/2023 per la pendenza di un procedimento penale nell'ambito del quale il ricorrente è stato arrestato in flagranza per il reato di rapina aggravata .
Nell'a.s. 2024/25 il contratto sottoscritto il 13/09/2024 con l'
[...]
(doc. 1 ric.) è stato risolto dal Dirigente scolastico con Parte_2
provvedimento del 30/12/2024, nel quale si legge:
“VISTO l'art. 8, comma 7, della O.M. n. 88/2024, in cui è disposto che l'Istituzione
Scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;
VISTO in particolare l'art. 7, comma 9, della O.M. n. 88/2024, il quale prescrive che
"Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”;
Pag. 4 di 6 PRESO ATTO dell'esito dell'accertamento effettuato da questa Istituzione Scolastica in relazione ai titoli dichiarati dal docente C.F. Parte_1
, nella domanda di inserimento nelle G.P.S. della provincia di C.F._1
; CP_2
ACCERTATO che il docente summenzionato C.F. Parte_1
, ha reso nella domanda di inserimento nelle G.P.S. delle C.F._1
dichiarazioni non corrispondenti a verità, nello specifico:
-di non essere stato licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere incorso nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
-di non avere procedimenti penali pendenti, In Italia e/o all'estero;
-di non avere riportato condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono) in Italia e/o all'estero;
VISTA la proposta di esclusione da parte di codesta istituzione scolastica CP_5
dalle GPS (Prot. 9569/7.1 del 13/12/2024);
[...]
VISTO il provvedimento dell prot. n. Controparte_2
0016434 del 19/12/2024 che dispone la revoca dell'atto di individuazione prot. n.
10344 del 07.09.2024, con specifico riferimento alla posizione del summenzionato docente;
VISTO l'art. 6, CO. 9, dell'O.M. 88/2024
DISPONE La risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il docente C.F. a far data dal Parte_1 C.F._1
28/12/2024.
Sarà computato agli effetti giuridici ed economici il servizio prestato dal 13/09/2024 al 27/12/2024…” (allegato alla memoria di costituzione del Ministero)
Pag. 5 di 6 Pertanto, il bonus richiesto per i due anni scolastici non può essere riconosciuto. le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1293/2024:
1) Respinge il ricorso proposto da Parte_1
2) Condanna al pagamento a favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio che si liquidano in euro 450,00 oltre spese generali
[...]
del 15%.
Reggio Emilia, così deciso l'11/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
Rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa proposta da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Natale Alessandro Missineo del Foro di
Lamezia Terme
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa Felicita Buscaino e CP_3
dott. Mario Calò resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per il ricorrente: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/ dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e per tutti quelli successivi al deposito del ricorso, con contestuale riserva ad estendere la domanda e conseguentemente condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Per il :” Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e disattesa CP_1
ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato, e comunque non provato, con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO ha convenuto il per ottenere Parte_1 Controparte_1
il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L
n. 107 / 2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1
qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato,
Pag. 2 di 6 tuttavia il agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori CP_1
a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di Controparte_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. CP_4
15219 del 15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la Carta docente è stata CP_1
istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Il Ministero ha poi esposto che la pretesa è del tutto infondata, in quanto nell'a.s.
2023/2024 il ricorrente non ha ricevuto alcun incarico di docenza ed il contratto sottoscritto per l'a.s. 2024/2025 è stato risolto in data 30/12/2024 a seguito
Pag. 3 di 6 dell'esclusione del dalle Graduatorie Provinciali per Supplenze (GPS) della Pt_1
provincia di disposta per aver reso dichiarazioni non veritiere in CP_2
riferimento alla sussistenza di procedimenti penali pendenti a suo carico.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
-Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi euro unitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito il ricorso va respinto.
Nello specifico, nell'a.s. 2023/2024 non ha ottenuto nessun Parte_1
incarico di docenza (come da stato matricolare depositato dal ) essendo CP_1
intervenuto decreto di sospensione il 28/6/2023 per la pendenza di un procedimento penale nell'ambito del quale il ricorrente è stato arrestato in flagranza per il reato di rapina aggravata .
Nell'a.s. 2024/25 il contratto sottoscritto il 13/09/2024 con l'
[...]
(doc. 1 ric.) è stato risolto dal Dirigente scolastico con Parte_2
provvedimento del 30/12/2024, nel quale si legge:
“VISTO l'art. 8, comma 7, della O.M. n. 88/2024, in cui è disposto che l'Istituzione
Scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;
VISTO in particolare l'art. 7, comma 9, della O.M. n. 88/2024, il quale prescrive che
"Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”;
Pag. 4 di 6 PRESO ATTO dell'esito dell'accertamento effettuato da questa Istituzione Scolastica in relazione ai titoli dichiarati dal docente C.F. Parte_1
, nella domanda di inserimento nelle G.P.S. della provincia di C.F._1
; CP_2
ACCERTATO che il docente summenzionato C.F. Parte_1
, ha reso nella domanda di inserimento nelle G.P.S. delle C.F._1
dichiarazioni non corrispondenti a verità, nello specifico:
-di non essere stato licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere incorso nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
-di non avere procedimenti penali pendenti, In Italia e/o all'estero;
-di non avere riportato condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono) in Italia e/o all'estero;
VISTA la proposta di esclusione da parte di codesta istituzione scolastica CP_5
dalle GPS (Prot. 9569/7.1 del 13/12/2024);
[...]
VISTO il provvedimento dell prot. n. Controparte_2
0016434 del 19/12/2024 che dispone la revoca dell'atto di individuazione prot. n.
10344 del 07.09.2024, con specifico riferimento alla posizione del summenzionato docente;
VISTO l'art. 6, CO. 9, dell'O.M. 88/2024
DISPONE La risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il docente C.F. a far data dal Parte_1 C.F._1
28/12/2024.
Sarà computato agli effetti giuridici ed economici il servizio prestato dal 13/09/2024 al 27/12/2024…” (allegato alla memoria di costituzione del Ministero)
Pag. 5 di 6 Pertanto, il bonus richiesto per i due anni scolastici non può essere riconosciuto. le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1293/2024:
1) Respinge il ricorso proposto da Parte_1
2) Condanna al pagamento a favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio che si liquidano in euro 450,00 oltre spese generali
[...]
del 15%.
Reggio Emilia, così deciso l'11/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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