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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/05/2024, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Guerino Francesco Gatto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1544/2021, avente ad oggetto “mutuo”, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. STOPPANI MASSIMO (C.F. ), C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti.
PARTE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F./P. IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. CANNAVACCIUOLO VINCENZO (C.F.
), giusta procura in atti C.F._4
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22 aprile 2024, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, spese di lite compensate e spese di registrazione della sentenza a carico degli opponenti.
Pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Deve premettersi che con decreto ingiuntivo n. 392/2021 questo Tribunale ingiungeva a in solido con fino a concorrenza della somma Parte_3 Controparte_2 di €. 10.000,00, nonché con e Controparte_3 Parte_1 Pt_2
in ragione, questi ultimi, delle rispettive quote di eredità del defunto Sig.
[...]
, di pagare a Persona_1 [...]
la somma di euro Controparte_1
43.700.
Avverso tale decreto spiegavano opposizione e Parte_1 Parte_2 eccependo: a) la nullità del decreto ingiuntivo poiché carente dell'indicazione della somma ingiunta nei confronti delle predette persone;
b) il difetto di legittimazione passiva degli opponenti, considerato che gli stessi non avevano accettato l'eredità di Persona_1
.
[...]
Concludevano, pertanto, nei termini seguenti: “Piaccia all' On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli opponenti, l'inesistenza del credito vantato dall' opposta nei confronti degli attori e rigettare qualunque domanda di pagamento avanzata dall' opposta nei Controparte_1 confronti degli opponenti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione. Rilevava CP_1 che - trattandosi di successione legittima - le quote di pertinenza degli eredi erano fissate per legge. Evidenziava, in ordine all'ulteriore rilievo formulato, che gli opponenti erano nel possesso dei beni ereditari e per tale ragione dovevano considerarsi eredi. In ogni caso, chiedeva che il Giudice fissasse termine ex art. 481 c.c. e nel merito chiedeva respingersi l'opposizione. Il Giudice fissava il termine richiesto. Seguiva rinvio per la composizione bonaria della lite.
Ciò posto, preso atto delle conclusioni congiunte formulate all'esito dell'udienza cartolare del 22 aprile 2024, il Giudice decide la causa nei termini che seguono.
*
Pagina 2 di 3 Come richiesto da entrambe le parti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del presente procedimento le parti hanno raggiunto una regolamentazione convenzionale della vertenza sottesa al presente procedimento, culminata con il pagamento da parte dei debitori della somma di euro 20.000 a tacitazione di ogni pretesa dell'opposta.
Ed invero, risulta veicolato agli atti l'atto transattivo e la prova dell'avvenuto pagamento della somma concordata con bonifico del 7 luglio 2023 (cfr. allegati alle note di trattazione scritta di parte opponente depositate per l'udienza del 22 aprile 2024).
La regolazione sopravvenuta degli interessi sottesa alla presente vicenda, pertanto, conduce all'adozione della sentenza auspicata.
Considerato che l'intesa transattiva involge anche le spese di lite, quest'ultime devono essere compensate. Le spese per la registrazione della sentenza, invece, come espressamente pattuito, restano a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
392/2021;
➢ Compensa le spese di lite;
➢ Pone le spese di registrazione della sentenza a carico di parte opponente.
Lagonegro, 20 maggio 2024.
Il Giudice
Dott. Guerino Francesco Gatto
Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Guerino Francesco Gatto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1544/2021, avente ad oggetto “mutuo”, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. STOPPANI MASSIMO (C.F. ), C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti.
PARTE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F./P. IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. CANNAVACCIUOLO VINCENZO (C.F.
), giusta procura in atti C.F._4
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22 aprile 2024, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, spese di lite compensate e spese di registrazione della sentenza a carico degli opponenti.
Pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Deve premettersi che con decreto ingiuntivo n. 392/2021 questo Tribunale ingiungeva a in solido con fino a concorrenza della somma Parte_3 Controparte_2 di €. 10.000,00, nonché con e Controparte_3 Parte_1 Pt_2
in ragione, questi ultimi, delle rispettive quote di eredità del defunto Sig.
[...]
, di pagare a Persona_1 [...]
la somma di euro Controparte_1
43.700.
Avverso tale decreto spiegavano opposizione e Parte_1 Parte_2 eccependo: a) la nullità del decreto ingiuntivo poiché carente dell'indicazione della somma ingiunta nei confronti delle predette persone;
b) il difetto di legittimazione passiva degli opponenti, considerato che gli stessi non avevano accettato l'eredità di Persona_1
.
[...]
Concludevano, pertanto, nei termini seguenti: “Piaccia all' On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli opponenti, l'inesistenza del credito vantato dall' opposta nei confronti degli attori e rigettare qualunque domanda di pagamento avanzata dall' opposta nei Controparte_1 confronti degli opponenti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione. Rilevava CP_1 che - trattandosi di successione legittima - le quote di pertinenza degli eredi erano fissate per legge. Evidenziava, in ordine all'ulteriore rilievo formulato, che gli opponenti erano nel possesso dei beni ereditari e per tale ragione dovevano considerarsi eredi. In ogni caso, chiedeva che il Giudice fissasse termine ex art. 481 c.c. e nel merito chiedeva respingersi l'opposizione. Il Giudice fissava il termine richiesto. Seguiva rinvio per la composizione bonaria della lite.
Ciò posto, preso atto delle conclusioni congiunte formulate all'esito dell'udienza cartolare del 22 aprile 2024, il Giudice decide la causa nei termini che seguono.
*
Pagina 2 di 3 Come richiesto da entrambe le parti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del presente procedimento le parti hanno raggiunto una regolamentazione convenzionale della vertenza sottesa al presente procedimento, culminata con il pagamento da parte dei debitori della somma di euro 20.000 a tacitazione di ogni pretesa dell'opposta.
Ed invero, risulta veicolato agli atti l'atto transattivo e la prova dell'avvenuto pagamento della somma concordata con bonifico del 7 luglio 2023 (cfr. allegati alle note di trattazione scritta di parte opponente depositate per l'udienza del 22 aprile 2024).
La regolazione sopravvenuta degli interessi sottesa alla presente vicenda, pertanto, conduce all'adozione della sentenza auspicata.
Considerato che l'intesa transattiva involge anche le spese di lite, quest'ultime devono essere compensate. Le spese per la registrazione della sentenza, invece, come espressamente pattuito, restano a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
392/2021;
➢ Compensa le spese di lite;
➢ Pone le spese di registrazione della sentenza a carico di parte opponente.
Lagonegro, 20 maggio 2024.
Il Giudice
Dott. Guerino Francesco Gatto
Pagina 3 di 3