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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 26 Giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso le sentenze n. 2783/2024 e 4960/2024 del
Tribunale di Milano ( giudice dr.ssa Martini ) promossa con ricorso
DA con il patrocinio dell'avv. DAMIANI LAURA Pt_1 P.IVA_1
e dell'avv. DE LUCA GIOVANNI ( C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Lombardia in Corso di
Porta Nuova n. 19 Milano
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI CodiceFiscale_3 ENRICA LUIGINA , presso il cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliato in Milano via M.Melloni n. 28
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 5 Maggio 2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 16 Giugno 2025
Fatto e diritto
Con sentenza non definitiva n. 2783/2014 il Tribunale di Milano decidendo sul ricorso proposto da nei confronti dell ha così deciso : “ Parte_2 Pt_1
accerta la decadenza di dal procedimento disciplinare concluso con il Pt_1 licenziamento intimato al ricorrente il 4.5.2022 e per l'effetto ne dichiara la illegittimità ; accerta il diritto del ricorrente al pagamento da parte di di una Pt_1
indennità risarcitoria pari alla differenza tra retribuzione globale di fatto maturata dal giorno della sospensione dal servizio ( il 22.1.2015 ) fino alla data di cessazione dal servizio per quiescenza ( il 31.12.2018 ) detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare per il medesimo periodo;
dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione delle somme complessivamente spettanti al ricorrente in ragione del suddetto accertamento , nonché ai fini dell'adozione dei conseguenziali provvedimenti di condanna;
Spese al definitivo “.
Con sentenza definitiva n. 4960/2024 il Tribunale di Milano ha così deciso: “ richiama tutto quanto deciso con sentenza parziale n. 2783/2024 pubblicata il
23.7.2024 ; condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma Pt_1 complessiva di euro 97.169,66 , oltre a interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in Pt_1 euro 12.000,00 , oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna l' al pagamento Pt_1 delle spese di CTU liquidate in favore del consulente dr.ssa in Persona_1 euro 3500,00 , oltre IVA e CP.A. “
I fatti oggetto della controversia e lo svolgimento del processo di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata :
“ Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18.11.2022, Parte_2
ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale del Lavoro di Milano, il datore di lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1
“Nel merito:
1.accertata la decadenza del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento senza preavviso intimato in data 4.5.2022 al Sig. Parte_2 dichiararne la nullità e/o l'inefficacia dello stesso e del relativo licenziamento senza preavviso;
2. condannare l' al pagamento in favore del ricorrente di una indennità Pt_1 risarcitoria pari alla differenza tra ciò che ha percepito a titolo di assegno alimentare
e alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento (22 gennaio 2015) sino alla data di cessazione dal servizio per quiescenza (31.12.2018) pari a € 147.701,54 o di quella diversa misura che risulterà di giustizia;
3.condannare l al versamento dei contributi previdenziali che avrebbe potuto Pt_1 maturare dovuti tra quelli versati e quelli dovuti dal licenziamento (22 gennaio 2015) alla data di cessazione dal servizio 31.12.2018 pari € 109.082,00; In subordine:
4. accertata e dichiarata l'insussistenza del fatto contestato, che il fatto non è imputabile al lavoratore e che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, annullare il licenziamento;
5. condannare l' al pagamento in favore del ricorrente di una indennità Pt_1
risarcitoria pari alla differenza tra ciò che ha percepito a titolo di assegno alimentare
e alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento (22 gennaio 2015) sino alla data di cessazione dal servizio per quiescenza (31.12.2018) pari a € 147.701,54 o di quella diversa misura che
risulterà di giustizia;
6.condannare l al versamento dei contributi previdenziali che avrebbe potuto Pt_1 maturare dovuti tra quelli versati e quelli dovuti dal licenziamento (22 gennaio 2015) alla data di cessazione dal servizio 31.12.2018 pari € 109.082,00; In ulteriore subordine:
7. accertata la violazione dell'art. 7 dello Statuto Lavoratori in punto sproporzionalità della sanzione, dichiarare il licenziamento inefficace e condannare
l'ente convenuto a pagare una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di quella diversa misura che risulterà di giustizia.
Il tutto maggiorato della rivalutazione e interessi dal licenziamento al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite.
Il ricorrente ha premesso di essere stato dipendente di dall'01.03.1998, Pt_1
inquadrato come B2 all' assunzione e poi C1 dal 01.12.1999 fino al 30.06.2001, poi ancora come C2 dal 01.07.2001 fino al 30.11.2010, sempre con mansioni di operatore amministrativo, e dal 01.12.2001 al 30.04.2013 sempre con qualifica C2 ha svolto altre mansioni, e, infine, con la qualifica di funzionario amministrativo C3 dal 01.05.2013 presso la Direzione Regionale Lombardia in Milano (doc. 1 e 2 ric.).
Il ricorrente ha dedotto che:
- in data 16.07.2014, ha dato avvio al procedimento disciplinare nei suoi Pt_1 confronti a seguito di richiesta di rinvio a giudizio della Procura Della Repubblica del Tribunale di Milano del 26 maggio 2014 per vari reati contestati ed ha sospeso il ricorrente dal servizio fino alla definizione del procedimento penale (doc. 3 ric);
- con provvedimento del 13 gennaio 2015 l' ha sospeso cautelarmente dal Pt_1 servizio il motivando che i fatti a lui ascritti, nell'ambito del Parte_2 procedimento penale, ove provati, sarebbero di tale gravità da legittimare l'irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva (doc.4 ric.);
- con sentenza del Tribunale di Milano del 27 settembre 2016 numero 10108 il
DA RT è stato condannato per il reato di cui al capo 8, 9 per i fatti successivi al
27 Marzo 2009 ad un anno e sei mesi di reclusione assolvendolo per il reato di cui al capoverso 23 (doc. 5 ric.).
- in data 23.03.2020 è stata depositata la sentenza della RTe D'Appello di
Milano con la quale viene dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del per i reati ascritti per intervenuta prescrizione e la sentenza è passata in Parte_2 giudicato il 10.06.2020 per tutti, come da dichiarazione del funzionario della RTe
D'Appello del 25.11.2020 apposta in calce alla sentenza (doc. 6 ric.).
- con lettera del 10.11.2021 l' ha comunicato al la riattivazione Parte_2
del procedimento disciplinare assumendo che in data 20 settembre 2021 era pervenuta la sentenza della RTe D'Appello n. 1409/2020 munita di timbro del passaggio in giudicato (doc. 7 ric.);
- che in data 21 dicembre 2021 il è stato sentito a difesa dall Parte_2
(doc. 8 ric.) e con lettera pervenuta al ricorrente in data 4.5.2022, l'UPD ha irrogato al lavoratore il licenziamento senza preavviso a far data dal 22 gennaio
2015, giorno in cui è stato sospeso cautelarmente (doc.9 ric.);
- il ha impugnato il licenziamento con lettera datata 23.05.2022 Parte_2
(doc.10 ric.);
- in data 01.01.2019 il è andato in quiescenza senza mai ricevere il Parte_2
TFR.
- che dal 22 Gennaio 2015, data da cui decorre il licenziamento, fino al
31.12.2018 il ha percepito l'assegno alimentare pari al 50% della paga Parte_2 base (doc. 11 ric.).
Il DA RT ha contestato la legittimità del recesso datoriale, preliminarmente, per il
“decorso del termine di riattivazione” del procedimento disciplinare nei suoi confronti e per la intervenuta “decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare” da parte di ai sensi dell'art. 55 ter del d. Lgs. n. 165/2001 come inserito dall'art. Pt_1
69 del D.Lgs. n. 150/2009.
Inoltre, il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento per insussistenza del fatto addebitatogli e per la non imputabilità a sé dello stesso e, in ogni caso, per assenza della giusta causa di recesso e per la non proporzionalità tra il fatto contestatogli e la sanzione inflittagli. Il ricorrente ha concluso quindi come in atti.
costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le avverse pretese Pt_1
chiedendone il rigetto… “ .
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato per le seguenti ragioni. L'art. 55-ter, co. 4, d.lgs. n. 165 del 2001 prevede un termine di 60 giorni per la riattivazione/riapertura del procedimento disciplinare, che decorre dalla comunicazione della sentenza penale all'amministrazione di appartenenza, ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura. La giurisprudenza ha sancito la natura perentoria di tale termine (Cass. n. 24573 del 9/8/2022).
Nelle proprie difese, sosteneva che l' aveva ricevuto comunicazione Pt_1 dell'irrevocabilità della sentenza solo in data 20.9.2021 e che, pertanto, aveva riattivato il procedimento disciplinare con nota del 10.11.2021, nel rispetto del termine di 60 giorni prescritto dal citato art. 55-ter, co. 4.
La tesi dell' non è stata ritenuta condivisibile dal primo giudice e sarebbe Pt_3 stata pure , secondo il Tribunale, smentita dalle risultanze documentali.
In primo luogo, il Giudice ha rilevato che la norma in esame dispone che il procedimento disciplinare debba essere riattivato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza e non da quella di irrevocabilità della stessa. Inoltre, la legge non dispone che la sentenza debba essere comunicata all'UPD dell'amministrazione di appartenenza del lavoratore, né che la stessa debba essere comunicata con attestazione di passaggio in giudicato.
In ogni caso, secondo il Tribunale, non si potrebbe rimettere a una comunicazione della Cancelleria della RTe di Appello Penale il decorso del termine perentorio per la riattivazione del procedimento disciplinare, tantopiù considerando che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcun obbligo della Cancelleria di comunicare il passaggio in giudicato di una sentenza penale.
Peraltro, l'Amministrazione sarebbe stata già a conoscenza della sentenza penale, dato che in una comunicazione del 27.4.2021 la Cancelleria della RTe d'Appello di
Milano avrebbe riferito a un addetto amministrativo presso l'Avvocatura regionale che la sentenza aveva solo l'attestazione di passaggio in giudicato, non Pt_1 essendo ancora formalmente passata in giudicato. ( doc. 12 bis ) Pt_1
Anzi, come è risultato dalla documentazione prodotta dal ricorrente in primo grado, avrebbe avuto conoscenza della sentenza già dal 31.3.2020 (doc. 32 ric. I Pt_1 grado), poiché nella stessa data aveva inviato la stessa sentenza alla RTe dei Conti. In ogni caso, l'attestazione del passaggio in giudicato risalirebbe al 10.6.2020 (doc. 6 ric.).
Il Giudice ha quindi rilevato la decadenza di dal procedimento disciplinare e ha Pt_1
dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogato a Parte_2
In conseguenza di tale accertamento, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento da parte di di una indennità risarcitoria pari alla Pt_1
differenza tra la retribuzione globale di fatto maturata dal giorno della sospensione dal servizio (il 22.1.2015) fino alla data di cessazione dal servizio per quiescenza (il
31.12.2018) detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare per il medesimo periodo.
Il giudizio di primo grado è dunque proseguito per l'espletamento della CTU contabile.
Il Giudice, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “ retribuzione globale di fatto “ ha dunque condiviso il conteggio elaborato dal CTU, il quale si è basato su quanto avrebbe Parte_2
percepito se avesse continuato a lavorare continuando a svolgere lo stesso incarico che aveva svolto fino al 21.1.2015. Nel calcolo sono state ricomprese l'indennità di posizione organizzativa e la relativa indennità per l'esercizio di compiti di particolare responsabilità, in quanto ricomprese nella retribuzione lorda mensile. Sulla base di tali presupposti, l'importo totale risultava pari a €97.169,66.
Pertanto, con sentenza definitiva n. 4960 del 2024, il Tribunale ha condannato Pt_1 al pagamento di tale somma, nonché a quello delle spese di lite e di CTU.
Ha proposto appello l' chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto delle Pt_1 domande proposte da con il ricorso introduttivo del giudizio. Parte_2
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_2
All'udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
L'appello proposto dall' è fondato per le considerazioni che seguono . Pt_1 I. Erroneo accertamento compiuto dal Tribunale di Milano, sez. L, con la sentenza parziale n. 2783/2024 in ordine alla rilevata decadenza dell' dal Pt_1 procedimento disciplinare concluso con il licenziamento intimato al sig. Parte_2
il 4.5.2022 e conseguente erronea dichiarazione di illegittimità dello stesso;
violazione e falsa applicazione dell'art. 55 ter c.4 d. lgs. 165/2001 ss. m. i. in relazione all'art. 154 ter dis. att. c.p.p.; motivazione illogica e contradditoria.
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'errata interpretazione da parte del primo giudice dell'art. 55-ter, c. 4, TUPI, disposizione che non sarebbe stata peraltro posta in relazione con l'art. 154-ter disp. att. c.p.p.
In particolare, rileva che, dal momento che i precedenti commi si riferirebbero Pt_1 alla sentenza irrevocabile, anche il quarto comma della disposizione in esame sarebbe applicabile solo quando la PA abbia conoscenza della irrevocabilità della sentenza penale.
Altresì, l'appellante rileva che un onere di attivazione a pena di decadenza precedente all'irrevocabilità della sentenza non sarebbe assistito dalla concreta possibilità di procedere disciplinarmente e, di conseguenza si porrebbe in violazione dell'art. 97 Cost.
Secondo dunque, il termine decadenziale di cui all'art. 55-ter, c. 4, cit. decorre Pt_1
necessariamente dal momento dell'acquisizione ufficiale, da parte dell'Ufficio disciplinare competente, della sentenza penale in forma integrale, completa dell'attestazione di irrevocabilità, essendo irrilevante l'anteriore conoscenza dell'esistenza della sentenza, anche perché derivante de una semplice notizia.
La disposizione deve essere, inoltre, letta congiuntamente all'art. 154 ter disp. att.
c.p.p., che impone alla Cancelleria del Giudice che ha pronunciato la sentenza penale nei confronti di un dipendente pubblico di comunicarne il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, di trasmettere copia integrale del provvedimento. Il riferimento alla trasmissione della copia integrale non potrebbe che raccordarsi con la disposizione decadenziale di cui all'art. 55-ter, co. 4, dal momento che solo questa comunicazione potrebbe dare legale certezza alla conoscenza della PA. (richiama, a sostegno, Cons. Stato A.P. n. 14 del 2022).
Ancora, secondo sarebbe irrilevante la trasmissione della sentenza effettuata Pt_1 dalla Direzione regionale alla RTe dei Conti, in quanto non effettuata dall' e riguardante una mera copia non conforme della sentenza penale, priva dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Pertanto, l'unico momento rilevante, nel quale sarebbe avvenuta la conoscenza ufficiale dell'irrevocabilità della sentenza corrisponde alla data del 20.9.2021.
II. Erronea quantificazione dell'indennità risarcitoria riconosciuta dal Tribunale di
Milano, sez. L., a favore del sig. con la sentenza definitiva n. 4960/2024; Parte_2
violazione e falsa applicazione artt. 19 e 22 CCIE 2006 – 2009 in relazione alla natura variabile dell'indennità di posizione organizzativa e dell'indennità per esercizio di particolare responsabilità (di cui all'art. 32 CCNL1999).
Con il secondo motivo, censura la quantificazione dell'indennità risarcitoria Pt_1 riconosciuta dalla sentenza definitiva, rilevando che il Giudice non avrebbe vagliato la natura delle indennità alla luce delle disposizioni contrattuali di riferimento. In particolare, se il Tribunale avesse correttamente valutato la natura accessoria e variabile delle indennità di posizione organizzativa e connessa indennità di particolare responsabilità, come tratteggiata dagli artt. 19 e 22 del CCIE 2006 – 2009
(doc.e), riportati nella relazione peritale, contrariamente alla sentenza impugnata, avrebbe assunto la decisione di far proprio il conteggio elaborato dal CTU per il minor importo di euro 75.689,64 (comunque al netto dei contributi , come CP_2
riportato nell'ALL. 3 della relazione peritale, in cui la retribuzione lorda mensile è calcolata al netto delle indennità in questione.
Si tratterebbe, infatti, di elementi variabili, non riferibili alla normale retribuzione.
Ancor più nello specifico, l' rileva che, secondo la previsione contrattuale di Pt_3 cui al CCIE 2006- 2009 citato, l'indennità di posizione organizzativa consegue al conferimento dell'incarico, all'esito di un procedimento valutativo discrezionale, fondato sostanzialmente sul dato fiduciario da parte del dirigente di riferimento, rivalutabile anno per anno, nonché revocabile, tra l'altro, nell'ipotesi di violazioni di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari (art. 19 CCIE).
Nel caso di specie, l'accertamento della sussistenza dei fatti in sede penale avrebbe comportato la revoca dell'incarico di posizione organizzativa, con esclusione delle relative indennità. Infine, l'appellante richiama le proprie difese svolte in primo grado in riferimento alle questioni assorbite, quali, tra le altre, la sussistenza dei fatti addebitati e la proporzione della sanzione, per ribadire la legittimità del licenziamento.
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di appello per le considerazioni che seguono.
AR opportuno ricordare IL QUADRO NORMATIVO Di RIFERIMENTO
L'art. 55-ter del D. Lgs. n. 165/2001, il quale regola i “Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale”, nel testo inserito dall'art. 69 del D. Lgs. n.
150/2009 ed applicabile ratione temporis prevede :
“ - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma
1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale”.
La riforma “ Madia “ del 2017 ( d.lgs. 75/2017 ) ha precisato “ COMUNICAZIONE
DA PARTE DELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE “ ; la disposizione precedente poteva però già interpretarsi in tal senso
La RTe di Cassazione con la sentenza n. 7267 /2024 ha chiarito infatti che tale precisazione “ non ha una portata innovativa ma solo interpretativa;
non si tratta di riconoscere efficacia retroattiva alla modifica introdotta nel 2017 ( e non applicabile nel caso di specie ratione temporis , posto che l'illecito disciplinare era stato commesso in precedenza : v. art. 22 , comma 12 d.lgs n. 75 del 2017 ) ma anzi proprio di constatare che l'intervenuta modifica legislativa non incide sull'interpretazione del testo previgente , nemmeno nel senso di imporre al giudice una interpretazione a contrario desunta solo dal tenore della norma sopravvenuta “
.
In punto di diritto , inoltre . così come affermato dal Tribunale senza alcuna specifica censura di parte appellante , la RTe di Cassazione ( sent. n.24573 del
09/08/2022 ) ha sancito la natura perentoria del termine di cui al comma 4 dell'art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001 come inserito dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150 del 2009. L'art. 53 ter comma 4 deve leggersi in relazione all'art. 154 ter disp. att. c.p.p. pure introdotta dalla riforma NE ( d.lgs. 150/20009 ) :
“ La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di una amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e su richiesta di questa , trasmette copia integrale del provvedimento . La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche ai sensi del decreto lgs. 7 marzo 2005 entro trenta giorni dalla data del deposito . “
AR poi opportuno evidenziare i principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed ai quali il Collegio intende attenersi ai fini della decisione della presente controversia .
1 ) TENUTO CONTO DELLA NATURA PERENTORIA DEL TERMINE PREVISTO
DALL'ART. 55 TER COMMA 4 D.LGS 165/2001 E' NECESSARIO ANCORARE Il DIES A
QUO PER LA DECORRENZA DEL TERMINE SOLO AD UN EVENTO CERTO E QUINDI
ALL'EFFETTIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE .
Il principio è stato affermato dalla RTe di Cassazione con la sentenza n. 7267/2024
.
Confermando anche sul punto la sentenza n. 381/2023 emessa da questa RTe territoriale ( Pres. Est. Picciau ) la RTe di Cassazione nella motivazione della citata senza ha affermato : “ . Il secondo motivo censura la “ violazione e falsa applicazione dell'art. 55 ter , comma 4 del d.lgs.n. 165 del 2001 e dell'art. 11 delle preleggi “. Oggetto di attenzione è , in questo caso, il termine perentorio entro cui il procedimento penale deve essere riavviato , dopo la definizione del procedimento penale . La tesi del ricorrente è , da un lato , che per la decorrenza del termine sarebbe rilevante e sufficiente qualsiasi conoscenza della sentenza penale da parte della pubblica amministrazione , a prescindere dalla comunicazione della cancelleria del giudice che ha pronunciato quella sentenza;
dall'altro lato , che il dies a quo per la decorrenza di tale termine dovrebbe essere comunque individuato nella scadenza del termine di 30 giorni che l'art. 154 ter disp. att. c.p.p. assegna alla cancelleria per comunicare alla pubblica amministrazione il deposito della sentenza pronunciata nei confronti del suo dipendente , qualora , come avvenuto nel caso in esame , la comunicazione non sia stata effettuata entro quel termine .
La RTe di Appello ha invece ritenuto che solo l'effettiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria del giudice penale sia idonea a fare decorrere il termine perentorio per la riattivazione del procedimento disciplinare .
Il motivo è infondato , perché è condivisibile la decisione della RTe territoriale laddove ha ritenuto che “ attesa la natura perentoria del termine di 60 giorni in discussione …è necessario ancorare il dies a quo per la decorrenza del termine ad un evento certo quale la comunicazione della cancelleria “. Condivisibile è anche
l'assunto che la modifica apportata all'art. 55 -ter , comma 4 del d.lgs . n. 165 del
2001 dal d.lgs. n. 75 del 2015 ( che ha aggiunto le parole “ da parte della cancelleria del giudice” ) “ non ha una portata innovativa della previsione precedente , bensì una valenza solo interpretativa “. Non si tratta di riconoscere efficacia retroattiva alla modifica introdotta nel 2017 ( e non applicabile nel caso di specie ratione temporis , posto che l'illecito disciplinare era stato commesso in precedenza ( NDR.
COME LE CONDOTTE ILLECITE ASCRITTE A DALLA CORT ) : v. art. 22 d.lgs. n. 75/del
2017 ) ma anzi proprio di constatare che l'intervenuta modifica legislativa non incide sull'interpretazione previgente , nemmeno nel senso di imporre al giudice una interpretazione a contrario desunta solo dal tenore della norma sopravvenuta “ .
Sul punto in discussione , questa RTe , anche nella fattispecie in esame , intende dare continuità all'orientamento assunto con la citata sentenza n. 381/2023 e confermato dalla RTe di Cassazione.
Si deve aggiungere che , essendo in discussione una decadenza , si impone in materia una interpretazione rigorosa e restrittiva .
2 ) LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 55 ter COMMA 4 VA CORRELATA ALLA
COMUNICAZIONE DEL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA IRREVOCABILE
La RTe di Cassazione ( sent. 18362 / 2023 ) ha affermato che “ in quanto si richiede all'amministrazione di rinnovare la contestazione compiendo anche una necessaria rivalutazione dei fatti accertati in sede penale sotto la differente ottica di rilevanza disciplinare , non può che addivenirsi ad una interpretazione che consideri la necessità che il termine non possa decorrere se il soggetto non è posto nelle condizioni di compiere l'atto soggetto a decadenza ; ne consegue che la comunicazione di cui all'art. 55 ter va necessariamente correlata alla disponibilità integrale del provvedimento , pure prevista dall'art. 154 ter disp. att. c.p.p. , disposizione che non può essere suscettibile di lettura differente senza essere sospettata di incostituzionalità . Del resto ad analoga conclusione questa RTe era pervenuta anche nella vigenza della precedente disposizione …. con l'affermazione del principio secondo cui ai fini della decorrenza del termine occorre che
l'amministrazione venga a conoscenza della integrale sentenza di condanna irrevocabile , in quanto essa deve avere esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale , onde contestarli al dipendente e valutarli in sede disciplinare ( in tal senso
Cass. Sez. Lav.
2.3.2017 n. 5313 ….) …….. si deve ritenere che il termine decadenziale non possa che decorrere nel momento di acquisizione ufficiale del provvedimento in senso integrale , salvo il caso che l'eventuale ritardo non comporti una violazione del diritto di difesa , neppure dedotto nella fattispecie …”
3 ) La RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO PUO' AVVENIRE ANCHE PRIMA DELLA
SENTENZA DEFINITIVA MA IL TERMINE DI DECADENZA E' CORRELATO SOLO
ALLA SENTENZA IRREVOCABILE
La RTe di Cassazione ( sent. . 12662/2019 ) ha affermato : “ Del resto , se la sospensione è una facoltà dell'operare della PA ne deriva la piena legittimità della scelta di riattivare il procedimento , dapprima sospeso, anche prima della definizione del processo penale con pronuncia irrevocabile . (…) Ulteriore conseguenza è che il termine decadenziale di cui all'art. 55 ter , co.4 è da riferire solo al caso in cui la riattivazione sia successiva alla irrevocabilità della sentenza penale , mentre restano irrilevanti i termini in cui il procedimento disciplinare sia ripreso ( salvo poi la conclusione entro il termine di 180 giorni ) , qualora ciò avvenga anteriormente rispetto al sopravvenire di pronuncia definitiva “ .
Tenuto conto di tali principi , occorre allora valutare se nella fattispecie si possa concludere che sia maturata la decadenza prevista dall'art. 55 ter , comma 4 d.lgs.
165/2001 e se si siano verificati nella fattispecie i presupposti per affermare tale decadenza : una richiesta dell ( necessaria ex art. 154 ter disp. att. c.p.p ) per Pt_1 ottenere dalla cancelleria il testo integrale della sentenza con l'attestazione ufficiale della sua irrevocabilità ; la comunicazione all' da parte della Cancelleria Pt_1 penale della RTe di Appello di Milano di una tale sentenza;
il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione da parte della Cancelleria penale della sentenza con l'attestazione ufficiale della sua irrevocabilità .
Sul punto risulta in atti ( doc. 12 bis ) solo una richiesta via e mail inoltrata Pt_1
da ( addetto amministrativo presso Direzione Regionale ) in Tes_1 Pt_1 data 29 Aprile 2021 ore 12.22 alla “ cancelleria centrale penale della RTe di
Appello di Milano avente per oggetto “ verifica procedimenti di appello e trasmissione sentenza via email in formato pdf “ .
La richiesta riguardava anche il procedimento , rilevante nella fattispecie , “
Pennacchia +altri – RGA n. 3003 /2017 – RTe di Appello di Milano .
La Cancelleria penale in relazione a tale procedimento ed alla relativa sentenza alle ore 12,49 ha risposto : “ SOLO ATTESTAZIONE PASSAGGIO IN GIUDICATO . NON E'
ANCORA FORMALMENTE PASSATA IN GIUDICATO “ .
Non risulta quindi che in data 29 Aprile 2021 la Cancelleria penale abbia trasmesso e comunicato all' a sentenza integrale richiesta con l'attestazione ufficiale della CP_3 irrevocabilità .
In data 29 Aprile 2021 quindi , contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale , non si è realizzata la comunicazione della Cancelleria che integra il necessario dies a quo per la sussistenza della decadenza prevista dall'art. 53 ter , comma 4 d.lgs.
165/2001. .
AR irrilevante a tali fini che , così come pacificamente risulta dalla prodotta sentenza , la attestazione della irrevocabilità per tutti della decisione in data 10 giugno 2022 fosse stata apposta il 20 novembre 2020 ; infatti in data 29 aprile
2021 la Cancelleria penale non ha ancora trasmesso e comunicato la sentenza richiesta dall affermando “ NON E' ANCORA FORMALMENTE IN GIUDICATO “ . Pt_1
AR poi irrilevante che in data 31 Marzo 2020 ( doc. 32 fasc. in CP_4 primo grado ) risulti che l' abbia già trasmesso la sentenza della RTe di Pt_1
Appello alla RTe dei Conti , trattandosi sicuramente di sentenza non ancora passata in giudicato. Rileva il Collegio che , in relazione alle vicende successive al 29 Aprile 2021 , non emergono dalle risultanze istruttorie i suddetti necessari presupposti per affermare che sia maturata la decadenza prevista dall'art. 55 ter comma 4 citato.
Nel ricorso in appello l' ( pag. 14 ) ribadisce quanto già esposto al Tribunale Pt_1 all'udienza del 17 ottobre 2023 ed in particolare : “ L non aveva mai ricevuto Pt_1 ufficialmente alcuna comunicazione dalla Cancelleria del deposito , anche solo del dispositivo , della sentenza penale in questione;
che l' si era Parte_4 quindi attivato autonomamente per mezzo dei propri dipendenti, accedendo periodicamente presso la Cancelleria della RTe di Appello penale per poter acquisire copia della sentenza penale con l'attestazione formale del passaggio in giudicato , e che la stessa era stata ufficialmente conosciuta dall'Ufficio disciplinare solo il 20.9.2021 “ .
Secondo l quindi il procedimento è stato legittimamente riattivato Pt_1
10.11.2021.
Il Collegio ribadisce come , in relazione alle vicende successive al 29 Aprile 2021 , non emergano comunque dalle risultanze istruttorie i suddetti necessari presupposti per affermare che sia maturata la decadenza prevista dall'art. 55 ter c, comma 4 citato.
DA RT, anche nel corso della discussione orale , ha denunciato un colpevole inerzia , un colpevole ritardo dell' ai fini della riattivazione del procedimento . Pt_1
Sul punto il Collegio rileva da un lato che l' ancora in data 29 aprile 2021 non Pt_1
ha ottenuto dalla Cancelleria penale la richiesta sentenza con l'attestazione ufficiale della irrevocabilità e dall'altro che l'eventuale colpevole ritardo dell'amministrazione potrebbe eventualmente rilevare ad altri fini , quali ad esempio una concreta violazione del diritto di difesa, peraltro nemmeno dedotta nella fattispecie.
L'eventuale mero ritardo colpevole non vale di per sé tuttavia a determinare , in difetto dei rigorosi presupposti previsti dall'art. 55 ter comma 4 d.lgs. 165/2001, la decadenza dell'amministrazione dal potere di riavviare il procedimento disciplinare
.
°°°°°°°° AR , per quanto sopra , necessario valutare nel merito la legittimità o meno dell'impugnato licenziamento alla luce delle censure mosse da nel ricorso Parte_2 introduttivo del giudizio e riproposte con la memoria di costituzione in appello .
Riavviando il procedimento . con atto in data 10.11.2021 ha contestato a Pt_1
gli stessi fatti oggetto dei capi di imputazione 8 - 9 – 23 ascritti Parte_2 all'imputato in sede penale.
Si legge in particolare nella contestazione del 10.11.2021 :
“ capo 8 p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 640 co. 1 e 2 n. 1, 479 in relazione al
476 CP. perché, in concorso con altri e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, omissis con artifizi e raggiri, inducendo in errore , procurava alla CP_5 ditta individuale di un ingiusto profitto, inducendo l'ente a fare Controparte_6 erogare a favore della ditta la somma complessiva pari a € 15.314,40 quale corrispettivo per forniture di beni e/o prestazioni di servizi inesistenti, commettendo altresì il delitto di falso ideologico in atto pubblico perché, in concorso con altro dipendente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, faceva in modo che i funzionari dell a ciò preposti attestassero falsamente fatti e, Pt_3 conseguentemente, emettessero falsi mandati di pagamento.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un ente pubblico e di aver commesso il delitto di falso per commettere il delitto di truffa aggravata e di abuso di ufficio.
Fatti commessi in Milano (per il falso) e in Monza in epoca antecedente e prossima alle date dei bonifici, dal 19.3.2008 al 20.4.2009.
capo 9 p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 640, co. 1 e 2, n. 1, 479 in relazione al
476 c.p. perché, in concorso con altri, con più azioni e/o omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, omissis , con artifizi e raggiri, inducendo in errore
procuravano alla ditta di un ingiusto profitto ai danni Pt_1 Controparte_6
dell'ente, inducendo l' ad erogare a favore della ditta la somma complessiva pari Pt_1
a € 5.580 quale corrispettivo per forniture di beni e/o prestazioni di servizi inesistenti, commettendo altresì il delitto di falso ideologico in atto pubblico perché, in concorso con altro dipendente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, faceva in modo che i funzionari dell' a ciò preposti attestassero falsamente Pt_3 fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un ente pubblico e di aver commesso il delitto di falso per commettere il delitto di truffa aggravata e di abuso di ufficio.
Fatti commessi in Milano (per il falso) e Monza in epoca antecedente e prossima al bonifico del 11.8.2008.
al capo 23 p. e p. dagli artt. 81 cpv e 314 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale dipendente in qualità vice cassiere nel Pt_1
periodo dal 14.09.2000 al 22.04.2007 e di cassiere fino al 31.10.2012 della Direzione regionale Lombardia e quindi pubblico ufficiale, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro dell'Ente di appartenenza, con le condotte di cui al capo 8, capo 9, se ne appropriava per un importo complessivo pari ad € 5.159,94
in data 16 luglio 2014, per i medesimi fatti, è stato avviato e sospeso nei Suoi confronti il procedimento disciplinare n. 3679, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
Codice disciplinare allegato alla circolare n. 70/09” .
Nella stessa lettera di contestazione , l' ha dato atto delle vicende inerenti il Pt_1 processo penale in cui l' era costituito parte civile così precisando : Pt_3
“ A seguito del rinvio a giudizio, con provvedimento del 13 gennaio 2015, Lei è stato sospeso cautelarmente dal servizio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato Codice disciplinare, con decorrenza 22 gennaio 2015, considerato che i fatti contestati erano di gravità tale che, se definitivamente provati in sede penale, avrebbero potuto comportare l'irrogazione di una sanzione espulsiva.
Il 27 settembre 2016, con la sentenza n. 10108/16, il Tribunale di Milano, L'ha condannata alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, per il reato di cui al capo 8), senza il riconoscimento delle attenuanti generiche a motivo della Sua posizione di pubblico ufficiale e della reiterazione dei fatti commessi. Con la stessa sentenza innanzi indicata il Tribunale di Milano ha dichiarato di non doversi procedere per tutti i fatti antecedenti al 27 marzo 2009, essendo intervenuta per gli stessi la prescrizione;
L'ha dichiarata incapace di contrattare con una P.A. per anni 2; ha ordinato a
Suo carico la confisca di € 3.408,00;
L'ha condannata al risarcimento del danno in favore dell'Istituto, da liquidarsi in separato giudizio;
L'ha condannata al pagamento di una provvisionale nella misura di € 3.408,00
Con sentenza n. 1409/2020 La RTe di Appello di Milano, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non luogo a procedere in ordine ai reati
a Lei ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione, ma ha confermato le restanti statuizioni civili.
Tanto premesso l'intervenuta prescrizione dei reati non elimina la rilevanza disciplinare dei comportamenti e dei fatti da Lei posti in essere e accertati in primo grado, che in questa sede dovranno essere valutati.
Si prende atto altresì che la sentenza della RTe di appello ha riconosciuto la sussistenza del danno cagionato e la riconducibilità dello stesso al comportamento da Lei posto in essere, rimettendo al giudice civile l'esatta quantificazione del danno cagionato all'Istituto da ciascun imputato “
All'esito del procedimento disciplinare l' ha intimato a il Pt_1 Parte_2
licenziamento per giusta causa richiamando espressamente l'art. 2 comma 11 lett.
d del CCNL di riferimento che prevede il licenziamento senza preavviso nel caso di “ commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti anche dolosi , che
, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro “
Ciò premesso , nel ricorso introduttivo del giudizio DA RT deduce innanzitutto la illegittimità del licenziamento intimatogli “ per la insussistenza del fatto mancanza e per la non imputabilità dello stesso al ricorrente con la violazione dell'art. 18 comma 4 St.Lav. “ . A pagina 10 e ss. del ricorso introduttivo rileva che egli era un semplice operatore amministrativo , chiamato a svolgere solo operazioni esecutive di inserimento dati in una procedura informatica e non aveva alcun potere determinativo della necessità di acquisto e di una spesa .
DA RT sostiene la sua totale estraneità negli indebiti pagamenti in favore di poiché egli in relazione a quei pagamenti “ si è limitato ad eseguire le sue CP_6
mansioni di operatore amministrativo inserendo i documenti relativi agli incarichi conferiti dall alla ditta e validati da altri soggetti Pt_1 Parte_5 gerarchicamente a lui superiori senza però avere alcuna responsabilità nell'accordo truffaldino contestato , non potendo e non dovendo entrare nel merito dei documenti “
DA sostiene inoltre la illegittimità del licenziamento perché per il fatto Pt_2
contestato sulla base del CCNL applicato al lavoratore è prevista una sanzione più lieve e conservativa del rapporto , con violazione pertanto dell'art. 18 comma 4 St.
Lav.
richiama il tenore dell'art. 2 comma 11 del CCNL di riferimento che , Parte_2 prevedendo una serie di reati ed ipotesi per l'applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso , non contempla i fatti contestati ed alla base del licenziamento.
DA RT sostiene infine che la misura espulsiva non sia proporzionata ai fatti con violazione dell'art. 2106 cod. civ. ; precisa di non aver mai ricevuto sanzioni superiori al rimprovero verbale .
Tutte le suddette censure , ad avviso del collegio, non colgono nel segno.
La RTe osserva che la sentenza della RTe di Appello che ha definito il procedimento penale ha dichiarato “ non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione “.
La RTe di Appello , con la sola eccezione delle provvisionali liquidate dal Tribunale
, ha però confermato le restanti statuizioni civili ( il Tribunale aveva condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile Parte_2
, danni da liquidarsi in separato giudizio “ ). Pt_1 In tale contesto , se e ' vero che le sentenze penali di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione ed amnistia non hanno alcuna efficacia ex art. 651,652,653, 654 c.p.p. ( cfr. ( RTe di Cass. Sex. Unite 1768/2011; in senso conforme Cass. Sez. L. 14570/2017; Cass. Sez. Lav. 21299/2014; Cass. Ord.
16422/2024 ) , la giurisprudenza di legittimità ha però chiarito che laddove in sede penale sia stata confermata e passi in giudicato ( come è avvenuto nella fattispecie ) la statuizione resa dal giudice penale , a norma dell'art. 578 c.p.p. , sulla domanda civile portata nella sede penale , quella decisione in giudicato è vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze , anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento , derivanti dal fatto ( cfr. Cass. .
27055/2024; 11467/2020 ; 14921/2010 )
Si legge nella motivazione della citata sent. n. 27055/2024: “… e' sufficiente richiamare i seguenti arresti della giurisprudenza di questa RTe , cui il collegio intende dare continuità con riferimento alla presente fattispecie di estinzione del reato per prescrizione , dichiarata in sede di appello con conferma della condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile .
Qualora in sede penale sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna , anche generica , alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile e la RTe di Cassazione , nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione , tenga “ ferme le statuizioni civili , attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto “ una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale , a norma dell'art. 578 c.p.p. , sulla domanda civile portata in sede penale , come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze , anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento , derivanti dal fatto ( Cass. 11467/2020 ) . La sentenza de giudice penale che , nel dichiarare estinto per amnistia il reato , abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile , demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega , in sede civile , effetto vincolante in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato che , pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per
l'affermazione della sua responsabilità , quali, in particolare , l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili , nonché la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni , ma può soltanto contestare l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile “ (
Cass.2083/2013 ) “
Ciò chiarito, sul piano più strettamente giuslavoristico vanno poi ricordarti i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento per fatti anche penalmente rilevanti.
In punto di diritto, la RTe di Cassazione ha chiarito che “ ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato , non rileva la valutazione penalistica del fatto , né la sua punibilità in sede penale , né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato , dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto ad integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso “ ( Cass.
37/2011 ; 20731/2007 ) .
E' poi pacifico che , ai fini di tale accertamento "il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (..) e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento (...) potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale." (Cass. nr. 2168 del 2013; cfr. anche Cass. nr. 1593 del 2017
e Cass. nr. 5317 del 2017) ( così in motivazione Cass. Sez. L. ord. 4804/2019 )
In ordine alle questioni inerenti la sussistenza di una giusta causa e la proporzionalità della sanzione disciplinare , la RTe di Cassazione ha inoltre chiarito che “ In tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo ed ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, questa RTe ha affermato che rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 2013 del 2012 e, precedentemente, in senso analogo, tra le tante, Cass. nn. 13574, 7948, 5095, 4060 del 2011).In particolare, la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di recesso sono nozioni legali ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo onde lo stesso può ritenere la sussistenza di un licenziamento disciplinare per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e, per altro verso, può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (cfr. Cass. 4060/2011 cit.) ( così in motivazione sent. Cass. 17321/2020 ).
Tenuto conto di tali principi , va ribadito come il Giudice del lavoro sia chiamato a valutare ed accertare , in forza di una autonoma valutazione , non già il rilievo penale dei fatti contestati ma solo la sussistenza di fatti in grado comunque di ledere l'essenziale elemento fiduciario al rapporto di lavoro .
Tenuto conto di tali principi , ritiene il Collegio che i fatti contestati a Parte_2 all'esito di una autonoma valutazione delle risultanze desumibili dalle diffuse argomentazioni della sentenza penale n. 10108/2010 del Tribunale penale siano in grado di ledere in modo irreversibile l'essenziale elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro .
Il Tribunale penale , con specifico riferimento alle indicate risultanze istruttorie , ha concluso che : “ a partire dal 2005 e fino almeno al marzo 2010 , i funzionari preposti al settore approvvigionamento dell' aggirando i controlli interni , Pt_1
hanno consentito che le ditte in esame : emettessero delle fatture nei confronti dell'ente per prestazioni in parte e del tutto false;
intrattenessero rapporti commerciali con una pubblica amministrazione , ancorchè non in possesso dei requisiti necessari;
non seguissero le normali procedure previste per gli approvvigionamenti a fronte delle quali le stesse hanno ottenuto indebite somme di denaro corrispostegli dall' Nello specifico per le spese irregolari sono state Pt_1 riscontrate falsificazioni di determine , duplicazioni di spese , ecc. che solo con la complicità di dipendenti reposti , l'Ente sarebbe potuto essere truffato “ . CP_3
In relazione alla posizione di in ordine ai reati sub 8 e 9 di truffa e di Parte_2 falso oggetto della contestazione disciplinare ora in esame del 10.11.2021 si legge poi nella motivazione della sentenza n.10108/2010: “ deve rispondere Parte_2
dei fatti di cui al capo 8 in concorso con , e , 9 in Pt_6 Parte_7 CP_6 concorso con e e 23 . Sul punto si osserva che la sua responsabilità Pt_6 CP_6 nel concorso in truffa aggravata e falso nei fatti contestati nel capo 8 ) si evince dalla lettura delle schede 17,18,27,43 e 47 dalle quali si evince che l'imputato , che conosce certamente e con il quale ha concluso l'accordo truffaldino nei CP_6 termini spiegati da quest'ultimo , si sarebbe occupato dell'inserimento amministrativo della determina così consentendo a di procurarsi oltre CP_6
15000,00 euro;
analogo discorso per quanto riguarda i fatti contestati nel capo 9 di cui alla scheda 26 : la documentazione rinvenuta nella relativa pratica sarebbe stata artatamente creata al fine di giustificare una spesa non documentabile e , Parte_2 in concorso con , si sarebbe occupato dell'inserimento amministrativo in Pt_6 base ad una determina già utilizzata per un'altra spesa , così inducendo l ad Pt_1
erogare in favore di una somma complessiva pari ad euro 5300,00 , quale CP_6 corrispettivo per forniture e servizi inesistenti…”.
Si tratta di conclusioni all'evidenza condivise , all'atto della conferma delle statuizioni civili e della condanna quindi anche di al risarcimento dei danni Parte_2 in favore della parte civile , anche dalla successiva sentenza della RTe di Pt_1
Appello e che si fondano sulle anomalie riscontrate - in ordine alle singole condotte, operazioni e vicende contestate - riassunte nelle schede indicate e prodotte dall' anche nel presente procedimento ( cfr. doc. 17 prodotto Pt_1 dall in primo grado ) . Pt_1
Le anomalie accertate riscontrano poi oggettivamente le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di da . Parte_2 Controparte_6
L ha prodotto anche nel presente procedimento le dichiarazioni rese da Pt_1
al PM di Milano in data 29.9.2014 ( cfr. doc. 19 fasc. primo Controparte_6 Pt_1 grado ) . ha precisato di aver raggiunto l'accordo truffaldino ai danni dell' CP_6 Pt_1 anche con e che “ l'accordo prevedeva che avrei dovuto mettere da parte Parte_2 la differenza tra il valore effettivo del lavoro e quello dichiarato , creando una sorta di tesoretto , destinato ad essere utilizzato ( come di fatto è successo ) ) per arredare le loro rispettive case , ossia le case di , di e di …. In Pt_6 Parte_2 Parte_7 effetti ho eseguito dei lavori a casa delle tre persone sopra indicate;
in particolare ricordo di aver fornito e montato arredi in casa del figlio del sig. In Parte_8 particolare al figlio di ho fornito e montato la cucina , i mobili del Parte_2 soggiorno con tavole e sedie , i mobili della camera da letto,… “
Le dichiarazioni di smentiscono perentoriamente l'assunto difensivo di CP_6
, ribadito anche nel presente procedimento, di essere estraneo ai fatti Parte_2 inerenti gli indebiti pagamenti in favore di poiché egli , a suo dire , in CP_6
relazione a quei pagamenti “ si è limitato ad eseguire le sue mansioni di operatore amministrativo inserendo i documenti relativi agli incarichi conferiti dall alla Pt_1 ditta e validati da altri soggetti gerarchicamente a lui superiori “ Parte_5
senza però avere alcuna responsabilità nell'accordo truffaldino contestato , non potendo e non dovendo entrare nel merito dei documenti “.
In senso contrario la sentenza penale del Tribunale ha correttamente ( alla luce del citato doc. 19 prodotto dall' ) , ad avviso anche di questo Collegio, Pt_1 evidenziato che “ conosce certamente con il quale ha concluso Parte_2 CP_6
l'accordo truffaldino nei termini spiegati da quest'ultimo “.
Il Collegio rileva che nel presente procedimento pur continuando a Parte_2 sostenere la sua posizione di mero esecutore amministrativo , non ha speso una parola in ordine alle richiamate e prodotte dichiarazioni accusatorie di . CP_6
Tirando i fili discorso , in forza di tali complessive argomentazioni, in diritto ed in fatto , appare infondato in ordine ai capi di imputazione 8 e 9 riportati nella contestazione disciplinare ( per le condotte di peculato sub 23 risulta intervenuta assoluzione già in primo grado in sede penale ) l'assunto di circa “ la Parte_2 insussistenza del fatto mancanza e la non imputabilità dello stesso al ricorrente con la violazione dell'art. 18 comma 4 St.Lav. “.
Appaiono infondate le ulteriori censure mosse da avverso il Parte_9 licenziamento intimatogli . Il Collegio , alla luce delle accertate e reiterate condotte di falso e di truffa ai danni del proprio datore di lavoro esposte nei capi di imputazione 8 e 9 trascritti nella contestazione disciplinare;
alla luce dei richiamati principi della giurisprudenza di legittimità in materia;
ritiene che si sia all'evidenza in presenza di condotte in grado di ledere in modo irreversibile l'essenziale elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro e di giustificare la misura espulsiva adottata dall' . Pt_1
Il Collegio , nella valutazione complessiva di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della vicenda , reputa poi , tenuto conto della reiterazione delle condotte di truffa e falso ai danni del proprio datore di lavoro commesse da nello Parte_2
svolgimento delle mansioni a lui affidate , proporzionata ai fatti accertati la misura del licenziamento per giusta causa.
AR infondato l'assunto di per il quale il CCNL di riferimento CP_7 prevederebbe per quelle condotte una mera sanzione conservativa .
In tal senso, non indica la disposizione del contratto collettivo che Parte_2 prevede per le condotte di falso e di truffa del lavoratore ai danni del proprio datore di lavoro una misura conservativa ma deduce , erroneamente , che nella fattispecie dovrebbe applicarsi una sanzione conservativa solo perché quelle condotte , a suo dire , non sono ricomprese nei casi per il quali l'art. 2 comma 11 del CCNL prevede il licenziamento senza preavviso.
Il Collegio osserva in senso contrario che i casi indicati nel CCNL ai fini del licenziamento per giusta causa non hanno carattere tassativo e non vincolano il giudice;
la giurisprudenza di legittimità , come si è già ricordato , ha chiarito che “ la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di recesso sono nozioni legali ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo onde lo stesso può ritenere la sussistenza di un licenziamento disciplinare per un grave inadempimento
o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e, per altro verso, può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (cfr. Cass. 4060/2011 cit.) ( così in motivazione sent.
Cass. 17321/2020 ). Si deve aggiungere , per completezza , che l'art. 2, comma 11 lett. d del CCNL di riferimento prevede fra i casi che giustificano il licenziamento senza preavviso la “ commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti anche dolosi , che
, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro “.
Ritiene allora il Collegio che l abbia correttamente richiamato tale previsione Pt_1
all'atto del licenziamento di Parte_2
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione;
appaiono superate in particolare le questioni proposte dall' con il secondo Pt_1 motivo di appello.
Per quanto sopra , in riforma delle sentenze n. 2783/2024 e 4960/2024 del
Tribunale di Milano vanno rigettate le domande proposte da Parte_2 con il ricorso introduttivo del giudizio.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore dell'
, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria in Pt_1 grado di appello , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022, nell'importo specificato in dispositivo. ( euro 12.000,00 per il primo grado;
euro
5000,00 per il grado di appello ).
Vanno poste definitivamente a carico di le spese di CTU nell'importo Parte_2 liquidato dal Tribunale.
PQM
In riforma delle sentenze n. 2783/2024 e 4960/2024 del Tribunale di Milano , rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo del Parte_2 giudizio;
condanna al pagamento delle spese del doppio grado del Parte_2
giudizio che , in favore dell liquida in complessivi euro 17000,00, oltre spese Pt_1 generali ed oneri di legge. Pone definitivamente a carico di le spese della CTU nell'importo liquidato Parte_2 dal Tribunale. .
Milano, 26 Giugno 2025
Il Presidente Est.
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 26 Giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso le sentenze n. 2783/2024 e 4960/2024 del
Tribunale di Milano ( giudice dr.ssa Martini ) promossa con ricorso
DA con il patrocinio dell'avv. DAMIANI LAURA Pt_1 P.IVA_1
e dell'avv. DE LUCA GIOVANNI ( C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Lombardia in Corso di
Porta Nuova n. 19 Milano
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI CodiceFiscale_3 ENRICA LUIGINA , presso il cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliato in Milano via M.Melloni n. 28
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 5 Maggio 2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 16 Giugno 2025
Fatto e diritto
Con sentenza non definitiva n. 2783/2014 il Tribunale di Milano decidendo sul ricorso proposto da nei confronti dell ha così deciso : “ Parte_2 Pt_1
accerta la decadenza di dal procedimento disciplinare concluso con il Pt_1 licenziamento intimato al ricorrente il 4.5.2022 e per l'effetto ne dichiara la illegittimità ; accerta il diritto del ricorrente al pagamento da parte di di una Pt_1
indennità risarcitoria pari alla differenza tra retribuzione globale di fatto maturata dal giorno della sospensione dal servizio ( il 22.1.2015 ) fino alla data di cessazione dal servizio per quiescenza ( il 31.12.2018 ) detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare per il medesimo periodo;
dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione delle somme complessivamente spettanti al ricorrente in ragione del suddetto accertamento , nonché ai fini dell'adozione dei conseguenziali provvedimenti di condanna;
Spese al definitivo “.
Con sentenza definitiva n. 4960/2024 il Tribunale di Milano ha così deciso: “ richiama tutto quanto deciso con sentenza parziale n. 2783/2024 pubblicata il
23.7.2024 ; condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma Pt_1 complessiva di euro 97.169,66 , oltre a interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in Pt_1 euro 12.000,00 , oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna l' al pagamento Pt_1 delle spese di CTU liquidate in favore del consulente dr.ssa in Persona_1 euro 3500,00 , oltre IVA e CP.A. “
I fatti oggetto della controversia e lo svolgimento del processo di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata :
“ Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18.11.2022, Parte_2
ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale del Lavoro di Milano, il datore di lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1
“Nel merito:
1.accertata la decadenza del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento senza preavviso intimato in data 4.5.2022 al Sig. Parte_2 dichiararne la nullità e/o l'inefficacia dello stesso e del relativo licenziamento senza preavviso;
2. condannare l' al pagamento in favore del ricorrente di una indennità Pt_1 risarcitoria pari alla differenza tra ciò che ha percepito a titolo di assegno alimentare
e alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento (22 gennaio 2015) sino alla data di cessazione dal servizio per quiescenza (31.12.2018) pari a € 147.701,54 o di quella diversa misura che risulterà di giustizia;
3.condannare l al versamento dei contributi previdenziali che avrebbe potuto Pt_1 maturare dovuti tra quelli versati e quelli dovuti dal licenziamento (22 gennaio 2015) alla data di cessazione dal servizio 31.12.2018 pari € 109.082,00; In subordine:
4. accertata e dichiarata l'insussistenza del fatto contestato, che il fatto non è imputabile al lavoratore e che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, annullare il licenziamento;
5. condannare l' al pagamento in favore del ricorrente di una indennità Pt_1
risarcitoria pari alla differenza tra ciò che ha percepito a titolo di assegno alimentare
e alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento (22 gennaio 2015) sino alla data di cessazione dal servizio per quiescenza (31.12.2018) pari a € 147.701,54 o di quella diversa misura che
risulterà di giustizia;
6.condannare l al versamento dei contributi previdenziali che avrebbe potuto Pt_1 maturare dovuti tra quelli versati e quelli dovuti dal licenziamento (22 gennaio 2015) alla data di cessazione dal servizio 31.12.2018 pari € 109.082,00; In ulteriore subordine:
7. accertata la violazione dell'art. 7 dello Statuto Lavoratori in punto sproporzionalità della sanzione, dichiarare il licenziamento inefficace e condannare
l'ente convenuto a pagare una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di quella diversa misura che risulterà di giustizia.
Il tutto maggiorato della rivalutazione e interessi dal licenziamento al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite.
Il ricorrente ha premesso di essere stato dipendente di dall'01.03.1998, Pt_1
inquadrato come B2 all' assunzione e poi C1 dal 01.12.1999 fino al 30.06.2001, poi ancora come C2 dal 01.07.2001 fino al 30.11.2010, sempre con mansioni di operatore amministrativo, e dal 01.12.2001 al 30.04.2013 sempre con qualifica C2 ha svolto altre mansioni, e, infine, con la qualifica di funzionario amministrativo C3 dal 01.05.2013 presso la Direzione Regionale Lombardia in Milano (doc. 1 e 2 ric.).
Il ricorrente ha dedotto che:
- in data 16.07.2014, ha dato avvio al procedimento disciplinare nei suoi Pt_1 confronti a seguito di richiesta di rinvio a giudizio della Procura Della Repubblica del Tribunale di Milano del 26 maggio 2014 per vari reati contestati ed ha sospeso il ricorrente dal servizio fino alla definizione del procedimento penale (doc. 3 ric);
- con provvedimento del 13 gennaio 2015 l' ha sospeso cautelarmente dal Pt_1 servizio il motivando che i fatti a lui ascritti, nell'ambito del Parte_2 procedimento penale, ove provati, sarebbero di tale gravità da legittimare l'irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva (doc.4 ric.);
- con sentenza del Tribunale di Milano del 27 settembre 2016 numero 10108 il
DA RT è stato condannato per il reato di cui al capo 8, 9 per i fatti successivi al
27 Marzo 2009 ad un anno e sei mesi di reclusione assolvendolo per il reato di cui al capoverso 23 (doc. 5 ric.).
- in data 23.03.2020 è stata depositata la sentenza della RTe D'Appello di
Milano con la quale viene dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del per i reati ascritti per intervenuta prescrizione e la sentenza è passata in Parte_2 giudicato il 10.06.2020 per tutti, come da dichiarazione del funzionario della RTe
D'Appello del 25.11.2020 apposta in calce alla sentenza (doc. 6 ric.).
- con lettera del 10.11.2021 l' ha comunicato al la riattivazione Parte_2
del procedimento disciplinare assumendo che in data 20 settembre 2021 era pervenuta la sentenza della RTe D'Appello n. 1409/2020 munita di timbro del passaggio in giudicato (doc. 7 ric.);
- che in data 21 dicembre 2021 il è stato sentito a difesa dall Parte_2
(doc. 8 ric.) e con lettera pervenuta al ricorrente in data 4.5.2022, l'UPD ha irrogato al lavoratore il licenziamento senza preavviso a far data dal 22 gennaio
2015, giorno in cui è stato sospeso cautelarmente (doc.9 ric.);
- il ha impugnato il licenziamento con lettera datata 23.05.2022 Parte_2
(doc.10 ric.);
- in data 01.01.2019 il è andato in quiescenza senza mai ricevere il Parte_2
TFR.
- che dal 22 Gennaio 2015, data da cui decorre il licenziamento, fino al
31.12.2018 il ha percepito l'assegno alimentare pari al 50% della paga Parte_2 base (doc. 11 ric.).
Il DA RT ha contestato la legittimità del recesso datoriale, preliminarmente, per il
“decorso del termine di riattivazione” del procedimento disciplinare nei suoi confronti e per la intervenuta “decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare” da parte di ai sensi dell'art. 55 ter del d. Lgs. n. 165/2001 come inserito dall'art. Pt_1
69 del D.Lgs. n. 150/2009.
Inoltre, il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento per insussistenza del fatto addebitatogli e per la non imputabilità a sé dello stesso e, in ogni caso, per assenza della giusta causa di recesso e per la non proporzionalità tra il fatto contestatogli e la sanzione inflittagli. Il ricorrente ha concluso quindi come in atti.
costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le avverse pretese Pt_1
chiedendone il rigetto… “ .
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato per le seguenti ragioni. L'art. 55-ter, co. 4, d.lgs. n. 165 del 2001 prevede un termine di 60 giorni per la riattivazione/riapertura del procedimento disciplinare, che decorre dalla comunicazione della sentenza penale all'amministrazione di appartenenza, ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura. La giurisprudenza ha sancito la natura perentoria di tale termine (Cass. n. 24573 del 9/8/2022).
Nelle proprie difese, sosteneva che l' aveva ricevuto comunicazione Pt_1 dell'irrevocabilità della sentenza solo in data 20.9.2021 e che, pertanto, aveva riattivato il procedimento disciplinare con nota del 10.11.2021, nel rispetto del termine di 60 giorni prescritto dal citato art. 55-ter, co. 4.
La tesi dell' non è stata ritenuta condivisibile dal primo giudice e sarebbe Pt_3 stata pure , secondo il Tribunale, smentita dalle risultanze documentali.
In primo luogo, il Giudice ha rilevato che la norma in esame dispone che il procedimento disciplinare debba essere riattivato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza e non da quella di irrevocabilità della stessa. Inoltre, la legge non dispone che la sentenza debba essere comunicata all'UPD dell'amministrazione di appartenenza del lavoratore, né che la stessa debba essere comunicata con attestazione di passaggio in giudicato.
In ogni caso, secondo il Tribunale, non si potrebbe rimettere a una comunicazione della Cancelleria della RTe di Appello Penale il decorso del termine perentorio per la riattivazione del procedimento disciplinare, tantopiù considerando che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcun obbligo della Cancelleria di comunicare il passaggio in giudicato di una sentenza penale.
Peraltro, l'Amministrazione sarebbe stata già a conoscenza della sentenza penale, dato che in una comunicazione del 27.4.2021 la Cancelleria della RTe d'Appello di
Milano avrebbe riferito a un addetto amministrativo presso l'Avvocatura regionale che la sentenza aveva solo l'attestazione di passaggio in giudicato, non Pt_1 essendo ancora formalmente passata in giudicato. ( doc. 12 bis ) Pt_1
Anzi, come è risultato dalla documentazione prodotta dal ricorrente in primo grado, avrebbe avuto conoscenza della sentenza già dal 31.3.2020 (doc. 32 ric. I Pt_1 grado), poiché nella stessa data aveva inviato la stessa sentenza alla RTe dei Conti. In ogni caso, l'attestazione del passaggio in giudicato risalirebbe al 10.6.2020 (doc. 6 ric.).
Il Giudice ha quindi rilevato la decadenza di dal procedimento disciplinare e ha Pt_1
dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogato a Parte_2
In conseguenza di tale accertamento, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento da parte di di una indennità risarcitoria pari alla Pt_1
differenza tra la retribuzione globale di fatto maturata dal giorno della sospensione dal servizio (il 22.1.2015) fino alla data di cessazione dal servizio per quiescenza (il
31.12.2018) detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare per il medesimo periodo.
Il giudizio di primo grado è dunque proseguito per l'espletamento della CTU contabile.
Il Giudice, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “ retribuzione globale di fatto “ ha dunque condiviso il conteggio elaborato dal CTU, il quale si è basato su quanto avrebbe Parte_2
percepito se avesse continuato a lavorare continuando a svolgere lo stesso incarico che aveva svolto fino al 21.1.2015. Nel calcolo sono state ricomprese l'indennità di posizione organizzativa e la relativa indennità per l'esercizio di compiti di particolare responsabilità, in quanto ricomprese nella retribuzione lorda mensile. Sulla base di tali presupposti, l'importo totale risultava pari a €97.169,66.
Pertanto, con sentenza definitiva n. 4960 del 2024, il Tribunale ha condannato Pt_1 al pagamento di tale somma, nonché a quello delle spese di lite e di CTU.
Ha proposto appello l' chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto delle Pt_1 domande proposte da con il ricorso introduttivo del giudizio. Parte_2
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_2
All'udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
L'appello proposto dall' è fondato per le considerazioni che seguono . Pt_1 I. Erroneo accertamento compiuto dal Tribunale di Milano, sez. L, con la sentenza parziale n. 2783/2024 in ordine alla rilevata decadenza dell' dal Pt_1 procedimento disciplinare concluso con il licenziamento intimato al sig. Parte_2
il 4.5.2022 e conseguente erronea dichiarazione di illegittimità dello stesso;
violazione e falsa applicazione dell'art. 55 ter c.4 d. lgs. 165/2001 ss. m. i. in relazione all'art. 154 ter dis. att. c.p.p.; motivazione illogica e contradditoria.
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'errata interpretazione da parte del primo giudice dell'art. 55-ter, c. 4, TUPI, disposizione che non sarebbe stata peraltro posta in relazione con l'art. 154-ter disp. att. c.p.p.
In particolare, rileva che, dal momento che i precedenti commi si riferirebbero Pt_1 alla sentenza irrevocabile, anche il quarto comma della disposizione in esame sarebbe applicabile solo quando la PA abbia conoscenza della irrevocabilità della sentenza penale.
Altresì, l'appellante rileva che un onere di attivazione a pena di decadenza precedente all'irrevocabilità della sentenza non sarebbe assistito dalla concreta possibilità di procedere disciplinarmente e, di conseguenza si porrebbe in violazione dell'art. 97 Cost.
Secondo dunque, il termine decadenziale di cui all'art. 55-ter, c. 4, cit. decorre Pt_1
necessariamente dal momento dell'acquisizione ufficiale, da parte dell'Ufficio disciplinare competente, della sentenza penale in forma integrale, completa dell'attestazione di irrevocabilità, essendo irrilevante l'anteriore conoscenza dell'esistenza della sentenza, anche perché derivante de una semplice notizia.
La disposizione deve essere, inoltre, letta congiuntamente all'art. 154 ter disp. att.
c.p.p., che impone alla Cancelleria del Giudice che ha pronunciato la sentenza penale nei confronti di un dipendente pubblico di comunicarne il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, di trasmettere copia integrale del provvedimento. Il riferimento alla trasmissione della copia integrale non potrebbe che raccordarsi con la disposizione decadenziale di cui all'art. 55-ter, co. 4, dal momento che solo questa comunicazione potrebbe dare legale certezza alla conoscenza della PA. (richiama, a sostegno, Cons. Stato A.P. n. 14 del 2022).
Ancora, secondo sarebbe irrilevante la trasmissione della sentenza effettuata Pt_1 dalla Direzione regionale alla RTe dei Conti, in quanto non effettuata dall' e riguardante una mera copia non conforme della sentenza penale, priva dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Pertanto, l'unico momento rilevante, nel quale sarebbe avvenuta la conoscenza ufficiale dell'irrevocabilità della sentenza corrisponde alla data del 20.9.2021.
II. Erronea quantificazione dell'indennità risarcitoria riconosciuta dal Tribunale di
Milano, sez. L., a favore del sig. con la sentenza definitiva n. 4960/2024; Parte_2
violazione e falsa applicazione artt. 19 e 22 CCIE 2006 – 2009 in relazione alla natura variabile dell'indennità di posizione organizzativa e dell'indennità per esercizio di particolare responsabilità (di cui all'art. 32 CCNL1999).
Con il secondo motivo, censura la quantificazione dell'indennità risarcitoria Pt_1 riconosciuta dalla sentenza definitiva, rilevando che il Giudice non avrebbe vagliato la natura delle indennità alla luce delle disposizioni contrattuali di riferimento. In particolare, se il Tribunale avesse correttamente valutato la natura accessoria e variabile delle indennità di posizione organizzativa e connessa indennità di particolare responsabilità, come tratteggiata dagli artt. 19 e 22 del CCIE 2006 – 2009
(doc.e), riportati nella relazione peritale, contrariamente alla sentenza impugnata, avrebbe assunto la decisione di far proprio il conteggio elaborato dal CTU per il minor importo di euro 75.689,64 (comunque al netto dei contributi , come CP_2
riportato nell'ALL. 3 della relazione peritale, in cui la retribuzione lorda mensile è calcolata al netto delle indennità in questione.
Si tratterebbe, infatti, di elementi variabili, non riferibili alla normale retribuzione.
Ancor più nello specifico, l' rileva che, secondo la previsione contrattuale di Pt_3 cui al CCIE 2006- 2009 citato, l'indennità di posizione organizzativa consegue al conferimento dell'incarico, all'esito di un procedimento valutativo discrezionale, fondato sostanzialmente sul dato fiduciario da parte del dirigente di riferimento, rivalutabile anno per anno, nonché revocabile, tra l'altro, nell'ipotesi di violazioni di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari (art. 19 CCIE).
Nel caso di specie, l'accertamento della sussistenza dei fatti in sede penale avrebbe comportato la revoca dell'incarico di posizione organizzativa, con esclusione delle relative indennità. Infine, l'appellante richiama le proprie difese svolte in primo grado in riferimento alle questioni assorbite, quali, tra le altre, la sussistenza dei fatti addebitati e la proporzione della sanzione, per ribadire la legittimità del licenziamento.
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di appello per le considerazioni che seguono.
AR opportuno ricordare IL QUADRO NORMATIVO Di RIFERIMENTO
L'art. 55-ter del D. Lgs. n. 165/2001, il quale regola i “Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale”, nel testo inserito dall'art. 69 del D. Lgs. n.
150/2009 ed applicabile ratione temporis prevede :
“ - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma
1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale”.
La riforma “ Madia “ del 2017 ( d.lgs. 75/2017 ) ha precisato “ COMUNICAZIONE
DA PARTE DELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE “ ; la disposizione precedente poteva però già interpretarsi in tal senso
La RTe di Cassazione con la sentenza n. 7267 /2024 ha chiarito infatti che tale precisazione “ non ha una portata innovativa ma solo interpretativa;
non si tratta di riconoscere efficacia retroattiva alla modifica introdotta nel 2017 ( e non applicabile nel caso di specie ratione temporis , posto che l'illecito disciplinare era stato commesso in precedenza : v. art. 22 , comma 12 d.lgs n. 75 del 2017 ) ma anzi proprio di constatare che l'intervenuta modifica legislativa non incide sull'interpretazione del testo previgente , nemmeno nel senso di imporre al giudice una interpretazione a contrario desunta solo dal tenore della norma sopravvenuta “
.
In punto di diritto , inoltre . così come affermato dal Tribunale senza alcuna specifica censura di parte appellante , la RTe di Cassazione ( sent. n.24573 del
09/08/2022 ) ha sancito la natura perentoria del termine di cui al comma 4 dell'art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001 come inserito dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150 del 2009. L'art. 53 ter comma 4 deve leggersi in relazione all'art. 154 ter disp. att. c.p.p. pure introdotta dalla riforma NE ( d.lgs. 150/20009 ) :
“ La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di una amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e su richiesta di questa , trasmette copia integrale del provvedimento . La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche ai sensi del decreto lgs. 7 marzo 2005 entro trenta giorni dalla data del deposito . “
AR poi opportuno evidenziare i principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed ai quali il Collegio intende attenersi ai fini della decisione della presente controversia .
1 ) TENUTO CONTO DELLA NATURA PERENTORIA DEL TERMINE PREVISTO
DALL'ART. 55 TER COMMA 4 D.LGS 165/2001 E' NECESSARIO ANCORARE Il DIES A
QUO PER LA DECORRENZA DEL TERMINE SOLO AD UN EVENTO CERTO E QUINDI
ALL'EFFETTIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE .
Il principio è stato affermato dalla RTe di Cassazione con la sentenza n. 7267/2024
.
Confermando anche sul punto la sentenza n. 381/2023 emessa da questa RTe territoriale ( Pres. Est. Picciau ) la RTe di Cassazione nella motivazione della citata senza ha affermato : “ . Il secondo motivo censura la “ violazione e falsa applicazione dell'art. 55 ter , comma 4 del d.lgs.n. 165 del 2001 e dell'art. 11 delle preleggi “. Oggetto di attenzione è , in questo caso, il termine perentorio entro cui il procedimento penale deve essere riavviato , dopo la definizione del procedimento penale . La tesi del ricorrente è , da un lato , che per la decorrenza del termine sarebbe rilevante e sufficiente qualsiasi conoscenza della sentenza penale da parte della pubblica amministrazione , a prescindere dalla comunicazione della cancelleria del giudice che ha pronunciato quella sentenza;
dall'altro lato , che il dies a quo per la decorrenza di tale termine dovrebbe essere comunque individuato nella scadenza del termine di 30 giorni che l'art. 154 ter disp. att. c.p.p. assegna alla cancelleria per comunicare alla pubblica amministrazione il deposito della sentenza pronunciata nei confronti del suo dipendente , qualora , come avvenuto nel caso in esame , la comunicazione non sia stata effettuata entro quel termine .
La RTe di Appello ha invece ritenuto che solo l'effettiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria del giudice penale sia idonea a fare decorrere il termine perentorio per la riattivazione del procedimento disciplinare .
Il motivo è infondato , perché è condivisibile la decisione della RTe territoriale laddove ha ritenuto che “ attesa la natura perentoria del termine di 60 giorni in discussione …è necessario ancorare il dies a quo per la decorrenza del termine ad un evento certo quale la comunicazione della cancelleria “. Condivisibile è anche
l'assunto che la modifica apportata all'art. 55 -ter , comma 4 del d.lgs . n. 165 del
2001 dal d.lgs. n. 75 del 2015 ( che ha aggiunto le parole “ da parte della cancelleria del giudice” ) “ non ha una portata innovativa della previsione precedente , bensì una valenza solo interpretativa “. Non si tratta di riconoscere efficacia retroattiva alla modifica introdotta nel 2017 ( e non applicabile nel caso di specie ratione temporis , posto che l'illecito disciplinare era stato commesso in precedenza ( NDR.
COME LE CONDOTTE ILLECITE ASCRITTE A DALLA CORT ) : v. art. 22 d.lgs. n. 75/del
2017 ) ma anzi proprio di constatare che l'intervenuta modifica legislativa non incide sull'interpretazione previgente , nemmeno nel senso di imporre al giudice una interpretazione a contrario desunta solo dal tenore della norma sopravvenuta “ .
Sul punto in discussione , questa RTe , anche nella fattispecie in esame , intende dare continuità all'orientamento assunto con la citata sentenza n. 381/2023 e confermato dalla RTe di Cassazione.
Si deve aggiungere che , essendo in discussione una decadenza , si impone in materia una interpretazione rigorosa e restrittiva .
2 ) LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 55 ter COMMA 4 VA CORRELATA ALLA
COMUNICAZIONE DEL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA IRREVOCABILE
La RTe di Cassazione ( sent. 18362 / 2023 ) ha affermato che “ in quanto si richiede all'amministrazione di rinnovare la contestazione compiendo anche una necessaria rivalutazione dei fatti accertati in sede penale sotto la differente ottica di rilevanza disciplinare , non può che addivenirsi ad una interpretazione che consideri la necessità che il termine non possa decorrere se il soggetto non è posto nelle condizioni di compiere l'atto soggetto a decadenza ; ne consegue che la comunicazione di cui all'art. 55 ter va necessariamente correlata alla disponibilità integrale del provvedimento , pure prevista dall'art. 154 ter disp. att. c.p.p. , disposizione che non può essere suscettibile di lettura differente senza essere sospettata di incostituzionalità . Del resto ad analoga conclusione questa RTe era pervenuta anche nella vigenza della precedente disposizione …. con l'affermazione del principio secondo cui ai fini della decorrenza del termine occorre che
l'amministrazione venga a conoscenza della integrale sentenza di condanna irrevocabile , in quanto essa deve avere esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale , onde contestarli al dipendente e valutarli in sede disciplinare ( in tal senso
Cass. Sez. Lav.
2.3.2017 n. 5313 ….) …….. si deve ritenere che il termine decadenziale non possa che decorrere nel momento di acquisizione ufficiale del provvedimento in senso integrale , salvo il caso che l'eventuale ritardo non comporti una violazione del diritto di difesa , neppure dedotto nella fattispecie …”
3 ) La RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO PUO' AVVENIRE ANCHE PRIMA DELLA
SENTENZA DEFINITIVA MA IL TERMINE DI DECADENZA E' CORRELATO SOLO
ALLA SENTENZA IRREVOCABILE
La RTe di Cassazione ( sent. . 12662/2019 ) ha affermato : “ Del resto , se la sospensione è una facoltà dell'operare della PA ne deriva la piena legittimità della scelta di riattivare il procedimento , dapprima sospeso, anche prima della definizione del processo penale con pronuncia irrevocabile . (…) Ulteriore conseguenza è che il termine decadenziale di cui all'art. 55 ter , co.4 è da riferire solo al caso in cui la riattivazione sia successiva alla irrevocabilità della sentenza penale , mentre restano irrilevanti i termini in cui il procedimento disciplinare sia ripreso ( salvo poi la conclusione entro il termine di 180 giorni ) , qualora ciò avvenga anteriormente rispetto al sopravvenire di pronuncia definitiva “ .
Tenuto conto di tali principi , occorre allora valutare se nella fattispecie si possa concludere che sia maturata la decadenza prevista dall'art. 55 ter , comma 4 d.lgs.
165/2001 e se si siano verificati nella fattispecie i presupposti per affermare tale decadenza : una richiesta dell ( necessaria ex art. 154 ter disp. att. c.p.p ) per Pt_1 ottenere dalla cancelleria il testo integrale della sentenza con l'attestazione ufficiale della sua irrevocabilità ; la comunicazione all' da parte della Cancelleria Pt_1 penale della RTe di Appello di Milano di una tale sentenza;
il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione da parte della Cancelleria penale della sentenza con l'attestazione ufficiale della sua irrevocabilità .
Sul punto risulta in atti ( doc. 12 bis ) solo una richiesta via e mail inoltrata Pt_1
da ( addetto amministrativo presso Direzione Regionale ) in Tes_1 Pt_1 data 29 Aprile 2021 ore 12.22 alla “ cancelleria centrale penale della RTe di
Appello di Milano avente per oggetto “ verifica procedimenti di appello e trasmissione sentenza via email in formato pdf “ .
La richiesta riguardava anche il procedimento , rilevante nella fattispecie , “
Pennacchia +altri – RGA n. 3003 /2017 – RTe di Appello di Milano .
La Cancelleria penale in relazione a tale procedimento ed alla relativa sentenza alle ore 12,49 ha risposto : “ SOLO ATTESTAZIONE PASSAGGIO IN GIUDICATO . NON E'
ANCORA FORMALMENTE PASSATA IN GIUDICATO “ .
Non risulta quindi che in data 29 Aprile 2021 la Cancelleria penale abbia trasmesso e comunicato all' a sentenza integrale richiesta con l'attestazione ufficiale della CP_3 irrevocabilità .
In data 29 Aprile 2021 quindi , contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale , non si è realizzata la comunicazione della Cancelleria che integra il necessario dies a quo per la sussistenza della decadenza prevista dall'art. 53 ter , comma 4 d.lgs.
165/2001. .
AR irrilevante a tali fini che , così come pacificamente risulta dalla prodotta sentenza , la attestazione della irrevocabilità per tutti della decisione in data 10 giugno 2022 fosse stata apposta il 20 novembre 2020 ; infatti in data 29 aprile
2021 la Cancelleria penale non ha ancora trasmesso e comunicato la sentenza richiesta dall affermando “ NON E' ANCORA FORMALMENTE IN GIUDICATO “ . Pt_1
AR poi irrilevante che in data 31 Marzo 2020 ( doc. 32 fasc. in CP_4 primo grado ) risulti che l' abbia già trasmesso la sentenza della RTe di Pt_1
Appello alla RTe dei Conti , trattandosi sicuramente di sentenza non ancora passata in giudicato. Rileva il Collegio che , in relazione alle vicende successive al 29 Aprile 2021 , non emergono dalle risultanze istruttorie i suddetti necessari presupposti per affermare che sia maturata la decadenza prevista dall'art. 55 ter comma 4 citato.
Nel ricorso in appello l' ( pag. 14 ) ribadisce quanto già esposto al Tribunale Pt_1 all'udienza del 17 ottobre 2023 ed in particolare : “ L non aveva mai ricevuto Pt_1 ufficialmente alcuna comunicazione dalla Cancelleria del deposito , anche solo del dispositivo , della sentenza penale in questione;
che l' si era Parte_4 quindi attivato autonomamente per mezzo dei propri dipendenti, accedendo periodicamente presso la Cancelleria della RTe di Appello penale per poter acquisire copia della sentenza penale con l'attestazione formale del passaggio in giudicato , e che la stessa era stata ufficialmente conosciuta dall'Ufficio disciplinare solo il 20.9.2021 “ .
Secondo l quindi il procedimento è stato legittimamente riattivato Pt_1
10.11.2021.
Il Collegio ribadisce come , in relazione alle vicende successive al 29 Aprile 2021 , non emergano comunque dalle risultanze istruttorie i suddetti necessari presupposti per affermare che sia maturata la decadenza prevista dall'art. 55 ter c, comma 4 citato.
DA RT, anche nel corso della discussione orale , ha denunciato un colpevole inerzia , un colpevole ritardo dell' ai fini della riattivazione del procedimento . Pt_1
Sul punto il Collegio rileva da un lato che l' ancora in data 29 aprile 2021 non Pt_1
ha ottenuto dalla Cancelleria penale la richiesta sentenza con l'attestazione ufficiale della irrevocabilità e dall'altro che l'eventuale colpevole ritardo dell'amministrazione potrebbe eventualmente rilevare ad altri fini , quali ad esempio una concreta violazione del diritto di difesa, peraltro nemmeno dedotta nella fattispecie.
L'eventuale mero ritardo colpevole non vale di per sé tuttavia a determinare , in difetto dei rigorosi presupposti previsti dall'art. 55 ter comma 4 d.lgs. 165/2001, la decadenza dell'amministrazione dal potere di riavviare il procedimento disciplinare
.
°°°°°°°° AR , per quanto sopra , necessario valutare nel merito la legittimità o meno dell'impugnato licenziamento alla luce delle censure mosse da nel ricorso Parte_2 introduttivo del giudizio e riproposte con la memoria di costituzione in appello .
Riavviando il procedimento . con atto in data 10.11.2021 ha contestato a Pt_1
gli stessi fatti oggetto dei capi di imputazione 8 - 9 – 23 ascritti Parte_2 all'imputato in sede penale.
Si legge in particolare nella contestazione del 10.11.2021 :
“ capo 8 p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 640 co. 1 e 2 n. 1, 479 in relazione al
476 CP. perché, in concorso con altri e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, omissis con artifizi e raggiri, inducendo in errore , procurava alla CP_5 ditta individuale di un ingiusto profitto, inducendo l'ente a fare Controparte_6 erogare a favore della ditta la somma complessiva pari a € 15.314,40 quale corrispettivo per forniture di beni e/o prestazioni di servizi inesistenti, commettendo altresì il delitto di falso ideologico in atto pubblico perché, in concorso con altro dipendente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, faceva in modo che i funzionari dell a ciò preposti attestassero falsamente fatti e, Pt_3 conseguentemente, emettessero falsi mandati di pagamento.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un ente pubblico e di aver commesso il delitto di falso per commettere il delitto di truffa aggravata e di abuso di ufficio.
Fatti commessi in Milano (per il falso) e in Monza in epoca antecedente e prossima alle date dei bonifici, dal 19.3.2008 al 20.4.2009.
capo 9 p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 640, co. 1 e 2, n. 1, 479 in relazione al
476 c.p. perché, in concorso con altri, con più azioni e/o omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, omissis , con artifizi e raggiri, inducendo in errore
procuravano alla ditta di un ingiusto profitto ai danni Pt_1 Controparte_6
dell'ente, inducendo l' ad erogare a favore della ditta la somma complessiva pari Pt_1
a € 5.580 quale corrispettivo per forniture di beni e/o prestazioni di servizi inesistenti, commettendo altresì il delitto di falso ideologico in atto pubblico perché, in concorso con altro dipendente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, faceva in modo che i funzionari dell' a ciò preposti attestassero falsamente Pt_3 fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un ente pubblico e di aver commesso il delitto di falso per commettere il delitto di truffa aggravata e di abuso di ufficio.
Fatti commessi in Milano (per il falso) e Monza in epoca antecedente e prossima al bonifico del 11.8.2008.
al capo 23 p. e p. dagli artt. 81 cpv e 314 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale dipendente in qualità vice cassiere nel Pt_1
periodo dal 14.09.2000 al 22.04.2007 e di cassiere fino al 31.10.2012 della Direzione regionale Lombardia e quindi pubblico ufficiale, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro dell'Ente di appartenenza, con le condotte di cui al capo 8, capo 9, se ne appropriava per un importo complessivo pari ad € 5.159,94
in data 16 luglio 2014, per i medesimi fatti, è stato avviato e sospeso nei Suoi confronti il procedimento disciplinare n. 3679, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
Codice disciplinare allegato alla circolare n. 70/09” .
Nella stessa lettera di contestazione , l' ha dato atto delle vicende inerenti il Pt_1 processo penale in cui l' era costituito parte civile così precisando : Pt_3
“ A seguito del rinvio a giudizio, con provvedimento del 13 gennaio 2015, Lei è stato sospeso cautelarmente dal servizio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato Codice disciplinare, con decorrenza 22 gennaio 2015, considerato che i fatti contestati erano di gravità tale che, se definitivamente provati in sede penale, avrebbero potuto comportare l'irrogazione di una sanzione espulsiva.
Il 27 settembre 2016, con la sentenza n. 10108/16, il Tribunale di Milano, L'ha condannata alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, per il reato di cui al capo 8), senza il riconoscimento delle attenuanti generiche a motivo della Sua posizione di pubblico ufficiale e della reiterazione dei fatti commessi. Con la stessa sentenza innanzi indicata il Tribunale di Milano ha dichiarato di non doversi procedere per tutti i fatti antecedenti al 27 marzo 2009, essendo intervenuta per gli stessi la prescrizione;
L'ha dichiarata incapace di contrattare con una P.A. per anni 2; ha ordinato a
Suo carico la confisca di € 3.408,00;
L'ha condannata al risarcimento del danno in favore dell'Istituto, da liquidarsi in separato giudizio;
L'ha condannata al pagamento di una provvisionale nella misura di € 3.408,00
Con sentenza n. 1409/2020 La RTe di Appello di Milano, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non luogo a procedere in ordine ai reati
a Lei ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione, ma ha confermato le restanti statuizioni civili.
Tanto premesso l'intervenuta prescrizione dei reati non elimina la rilevanza disciplinare dei comportamenti e dei fatti da Lei posti in essere e accertati in primo grado, che in questa sede dovranno essere valutati.
Si prende atto altresì che la sentenza della RTe di appello ha riconosciuto la sussistenza del danno cagionato e la riconducibilità dello stesso al comportamento da Lei posto in essere, rimettendo al giudice civile l'esatta quantificazione del danno cagionato all'Istituto da ciascun imputato “
All'esito del procedimento disciplinare l' ha intimato a il Pt_1 Parte_2
licenziamento per giusta causa richiamando espressamente l'art. 2 comma 11 lett.
d del CCNL di riferimento che prevede il licenziamento senza preavviso nel caso di “ commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti anche dolosi , che
, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro “
Ciò premesso , nel ricorso introduttivo del giudizio DA RT deduce innanzitutto la illegittimità del licenziamento intimatogli “ per la insussistenza del fatto mancanza e per la non imputabilità dello stesso al ricorrente con la violazione dell'art. 18 comma 4 St.Lav. “ . A pagina 10 e ss. del ricorso introduttivo rileva che egli era un semplice operatore amministrativo , chiamato a svolgere solo operazioni esecutive di inserimento dati in una procedura informatica e non aveva alcun potere determinativo della necessità di acquisto e di una spesa .
DA RT sostiene la sua totale estraneità negli indebiti pagamenti in favore di poiché egli in relazione a quei pagamenti “ si è limitato ad eseguire le sue CP_6
mansioni di operatore amministrativo inserendo i documenti relativi agli incarichi conferiti dall alla ditta e validati da altri soggetti Pt_1 Parte_5 gerarchicamente a lui superiori senza però avere alcuna responsabilità nell'accordo truffaldino contestato , non potendo e non dovendo entrare nel merito dei documenti “
DA sostiene inoltre la illegittimità del licenziamento perché per il fatto Pt_2
contestato sulla base del CCNL applicato al lavoratore è prevista una sanzione più lieve e conservativa del rapporto , con violazione pertanto dell'art. 18 comma 4 St.
Lav.
richiama il tenore dell'art. 2 comma 11 del CCNL di riferimento che , Parte_2 prevedendo una serie di reati ed ipotesi per l'applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso , non contempla i fatti contestati ed alla base del licenziamento.
DA RT sostiene infine che la misura espulsiva non sia proporzionata ai fatti con violazione dell'art. 2106 cod. civ. ; precisa di non aver mai ricevuto sanzioni superiori al rimprovero verbale .
Tutte le suddette censure , ad avviso del collegio, non colgono nel segno.
La RTe osserva che la sentenza della RTe di Appello che ha definito il procedimento penale ha dichiarato “ non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione “.
La RTe di Appello , con la sola eccezione delle provvisionali liquidate dal Tribunale
, ha però confermato le restanti statuizioni civili ( il Tribunale aveva condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile Parte_2
, danni da liquidarsi in separato giudizio “ ). Pt_1 In tale contesto , se e ' vero che le sentenze penali di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione ed amnistia non hanno alcuna efficacia ex art. 651,652,653, 654 c.p.p. ( cfr. ( RTe di Cass. Sex. Unite 1768/2011; in senso conforme Cass. Sez. L. 14570/2017; Cass. Sez. Lav. 21299/2014; Cass. Ord.
16422/2024 ) , la giurisprudenza di legittimità ha però chiarito che laddove in sede penale sia stata confermata e passi in giudicato ( come è avvenuto nella fattispecie ) la statuizione resa dal giudice penale , a norma dell'art. 578 c.p.p. , sulla domanda civile portata nella sede penale , quella decisione in giudicato è vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze , anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento , derivanti dal fatto ( cfr. Cass. .
27055/2024; 11467/2020 ; 14921/2010 )
Si legge nella motivazione della citata sent. n. 27055/2024: “… e' sufficiente richiamare i seguenti arresti della giurisprudenza di questa RTe , cui il collegio intende dare continuità con riferimento alla presente fattispecie di estinzione del reato per prescrizione , dichiarata in sede di appello con conferma della condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile .
Qualora in sede penale sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna , anche generica , alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile e la RTe di Cassazione , nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione , tenga “ ferme le statuizioni civili , attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto “ una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale , a norma dell'art. 578 c.p.p. , sulla domanda civile portata in sede penale , come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze , anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento , derivanti dal fatto ( Cass. 11467/2020 ) . La sentenza de giudice penale che , nel dichiarare estinto per amnistia il reato , abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile , demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega , in sede civile , effetto vincolante in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato che , pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per
l'affermazione della sua responsabilità , quali, in particolare , l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili , nonché la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni , ma può soltanto contestare l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile “ (
Cass.2083/2013 ) “
Ciò chiarito, sul piano più strettamente giuslavoristico vanno poi ricordarti i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento per fatti anche penalmente rilevanti.
In punto di diritto, la RTe di Cassazione ha chiarito che “ ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato , non rileva la valutazione penalistica del fatto , né la sua punibilità in sede penale , né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato , dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto ad integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso “ ( Cass.
37/2011 ; 20731/2007 ) .
E' poi pacifico che , ai fini di tale accertamento "il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (..) e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento (...) potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale." (Cass. nr. 2168 del 2013; cfr. anche Cass. nr. 1593 del 2017
e Cass. nr. 5317 del 2017) ( così in motivazione Cass. Sez. L. ord. 4804/2019 )
In ordine alle questioni inerenti la sussistenza di una giusta causa e la proporzionalità della sanzione disciplinare , la RTe di Cassazione ha inoltre chiarito che “ In tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo ed ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, questa RTe ha affermato che rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 2013 del 2012 e, precedentemente, in senso analogo, tra le tante, Cass. nn. 13574, 7948, 5095, 4060 del 2011).In particolare, la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di recesso sono nozioni legali ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo onde lo stesso può ritenere la sussistenza di un licenziamento disciplinare per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e, per altro verso, può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (cfr. Cass. 4060/2011 cit.) ( così in motivazione sent. Cass. 17321/2020 ).
Tenuto conto di tali principi , va ribadito come il Giudice del lavoro sia chiamato a valutare ed accertare , in forza di una autonoma valutazione , non già il rilievo penale dei fatti contestati ma solo la sussistenza di fatti in grado comunque di ledere l'essenziale elemento fiduciario al rapporto di lavoro .
Tenuto conto di tali principi , ritiene il Collegio che i fatti contestati a Parte_2 all'esito di una autonoma valutazione delle risultanze desumibili dalle diffuse argomentazioni della sentenza penale n. 10108/2010 del Tribunale penale siano in grado di ledere in modo irreversibile l'essenziale elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro .
Il Tribunale penale , con specifico riferimento alle indicate risultanze istruttorie , ha concluso che : “ a partire dal 2005 e fino almeno al marzo 2010 , i funzionari preposti al settore approvvigionamento dell' aggirando i controlli interni , Pt_1
hanno consentito che le ditte in esame : emettessero delle fatture nei confronti dell'ente per prestazioni in parte e del tutto false;
intrattenessero rapporti commerciali con una pubblica amministrazione , ancorchè non in possesso dei requisiti necessari;
non seguissero le normali procedure previste per gli approvvigionamenti a fronte delle quali le stesse hanno ottenuto indebite somme di denaro corrispostegli dall' Nello specifico per le spese irregolari sono state Pt_1 riscontrate falsificazioni di determine , duplicazioni di spese , ecc. che solo con la complicità di dipendenti reposti , l'Ente sarebbe potuto essere truffato “ . CP_3
In relazione alla posizione di in ordine ai reati sub 8 e 9 di truffa e di Parte_2 falso oggetto della contestazione disciplinare ora in esame del 10.11.2021 si legge poi nella motivazione della sentenza n.10108/2010: “ deve rispondere Parte_2
dei fatti di cui al capo 8 in concorso con , e , 9 in Pt_6 Parte_7 CP_6 concorso con e e 23 . Sul punto si osserva che la sua responsabilità Pt_6 CP_6 nel concorso in truffa aggravata e falso nei fatti contestati nel capo 8 ) si evince dalla lettura delle schede 17,18,27,43 e 47 dalle quali si evince che l'imputato , che conosce certamente e con il quale ha concluso l'accordo truffaldino nei CP_6 termini spiegati da quest'ultimo , si sarebbe occupato dell'inserimento amministrativo della determina così consentendo a di procurarsi oltre CP_6
15000,00 euro;
analogo discorso per quanto riguarda i fatti contestati nel capo 9 di cui alla scheda 26 : la documentazione rinvenuta nella relativa pratica sarebbe stata artatamente creata al fine di giustificare una spesa non documentabile e , Parte_2 in concorso con , si sarebbe occupato dell'inserimento amministrativo in Pt_6 base ad una determina già utilizzata per un'altra spesa , così inducendo l ad Pt_1
erogare in favore di una somma complessiva pari ad euro 5300,00 , quale CP_6 corrispettivo per forniture e servizi inesistenti…”.
Si tratta di conclusioni all'evidenza condivise , all'atto della conferma delle statuizioni civili e della condanna quindi anche di al risarcimento dei danni Parte_2 in favore della parte civile , anche dalla successiva sentenza della RTe di Pt_1
Appello e che si fondano sulle anomalie riscontrate - in ordine alle singole condotte, operazioni e vicende contestate - riassunte nelle schede indicate e prodotte dall' anche nel presente procedimento ( cfr. doc. 17 prodotto Pt_1 dall in primo grado ) . Pt_1
Le anomalie accertate riscontrano poi oggettivamente le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di da . Parte_2 Controparte_6
L ha prodotto anche nel presente procedimento le dichiarazioni rese da Pt_1
al PM di Milano in data 29.9.2014 ( cfr. doc. 19 fasc. primo Controparte_6 Pt_1 grado ) . ha precisato di aver raggiunto l'accordo truffaldino ai danni dell' CP_6 Pt_1 anche con e che “ l'accordo prevedeva che avrei dovuto mettere da parte Parte_2 la differenza tra il valore effettivo del lavoro e quello dichiarato , creando una sorta di tesoretto , destinato ad essere utilizzato ( come di fatto è successo ) ) per arredare le loro rispettive case , ossia le case di , di e di …. In Pt_6 Parte_2 Parte_7 effetti ho eseguito dei lavori a casa delle tre persone sopra indicate;
in particolare ricordo di aver fornito e montato arredi in casa del figlio del sig. In Parte_8 particolare al figlio di ho fornito e montato la cucina , i mobili del Parte_2 soggiorno con tavole e sedie , i mobili della camera da letto,… “
Le dichiarazioni di smentiscono perentoriamente l'assunto difensivo di CP_6
, ribadito anche nel presente procedimento, di essere estraneo ai fatti Parte_2 inerenti gli indebiti pagamenti in favore di poiché egli , a suo dire , in CP_6
relazione a quei pagamenti “ si è limitato ad eseguire le sue mansioni di operatore amministrativo inserendo i documenti relativi agli incarichi conferiti dall alla Pt_1 ditta e validati da altri soggetti gerarchicamente a lui superiori “ Parte_5
senza però avere alcuna responsabilità nell'accordo truffaldino contestato , non potendo e non dovendo entrare nel merito dei documenti “.
In senso contrario la sentenza penale del Tribunale ha correttamente ( alla luce del citato doc. 19 prodotto dall' ) , ad avviso anche di questo Collegio, Pt_1 evidenziato che “ conosce certamente con il quale ha concluso Parte_2 CP_6
l'accordo truffaldino nei termini spiegati da quest'ultimo “.
Il Collegio rileva che nel presente procedimento pur continuando a Parte_2 sostenere la sua posizione di mero esecutore amministrativo , non ha speso una parola in ordine alle richiamate e prodotte dichiarazioni accusatorie di . CP_6
Tirando i fili discorso , in forza di tali complessive argomentazioni, in diritto ed in fatto , appare infondato in ordine ai capi di imputazione 8 e 9 riportati nella contestazione disciplinare ( per le condotte di peculato sub 23 risulta intervenuta assoluzione già in primo grado in sede penale ) l'assunto di circa “ la Parte_2 insussistenza del fatto mancanza e la non imputabilità dello stesso al ricorrente con la violazione dell'art. 18 comma 4 St.Lav. “.
Appaiono infondate le ulteriori censure mosse da avverso il Parte_9 licenziamento intimatogli . Il Collegio , alla luce delle accertate e reiterate condotte di falso e di truffa ai danni del proprio datore di lavoro esposte nei capi di imputazione 8 e 9 trascritti nella contestazione disciplinare;
alla luce dei richiamati principi della giurisprudenza di legittimità in materia;
ritiene che si sia all'evidenza in presenza di condotte in grado di ledere in modo irreversibile l'essenziale elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro e di giustificare la misura espulsiva adottata dall' . Pt_1
Il Collegio , nella valutazione complessiva di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della vicenda , reputa poi , tenuto conto della reiterazione delle condotte di truffa e falso ai danni del proprio datore di lavoro commesse da nello Parte_2
svolgimento delle mansioni a lui affidate , proporzionata ai fatti accertati la misura del licenziamento per giusta causa.
AR infondato l'assunto di per il quale il CCNL di riferimento CP_7 prevederebbe per quelle condotte una mera sanzione conservativa .
In tal senso, non indica la disposizione del contratto collettivo che Parte_2 prevede per le condotte di falso e di truffa del lavoratore ai danni del proprio datore di lavoro una misura conservativa ma deduce , erroneamente , che nella fattispecie dovrebbe applicarsi una sanzione conservativa solo perché quelle condotte , a suo dire , non sono ricomprese nei casi per il quali l'art. 2 comma 11 del CCNL prevede il licenziamento senza preavviso.
Il Collegio osserva in senso contrario che i casi indicati nel CCNL ai fini del licenziamento per giusta causa non hanno carattere tassativo e non vincolano il giudice;
la giurisprudenza di legittimità , come si è già ricordato , ha chiarito che “ la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di recesso sono nozioni legali ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo onde lo stesso può ritenere la sussistenza di un licenziamento disciplinare per un grave inadempimento
o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e, per altro verso, può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (cfr. Cass. 4060/2011 cit.) ( così in motivazione sent.
Cass. 17321/2020 ). Si deve aggiungere , per completezza , che l'art. 2, comma 11 lett. d del CCNL di riferimento prevede fra i casi che giustificano il licenziamento senza preavviso la “ commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti anche dolosi , che
, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro “.
Ritiene allora il Collegio che l abbia correttamente richiamato tale previsione Pt_1
all'atto del licenziamento di Parte_2
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione;
appaiono superate in particolare le questioni proposte dall' con il secondo Pt_1 motivo di appello.
Per quanto sopra , in riforma delle sentenze n. 2783/2024 e 4960/2024 del
Tribunale di Milano vanno rigettate le domande proposte da Parte_2 con il ricorso introduttivo del giudizio.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore dell'
, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria in Pt_1 grado di appello , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022, nell'importo specificato in dispositivo. ( euro 12.000,00 per il primo grado;
euro
5000,00 per il grado di appello ).
Vanno poste definitivamente a carico di le spese di CTU nell'importo Parte_2 liquidato dal Tribunale.
PQM
In riforma delle sentenze n. 2783/2024 e 4960/2024 del Tribunale di Milano , rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo del Parte_2 giudizio;
condanna al pagamento delle spese del doppio grado del Parte_2
giudizio che , in favore dell liquida in complessivi euro 17000,00, oltre spese Pt_1 generali ed oneri di legge. Pone definitivamente a carico di le spese della CTU nell'importo liquidato Parte_2 dal Tribunale. .
Milano, 26 Giugno 2025
Il Presidente Est.
Giovanni Picciau