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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa IM Di NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 2091 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2023, promossa da:
L' in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Albanese ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via Pietro Belon n. 129, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_1
Giudizio Lazio e procuratore p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Mariottino ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, Viale Gramsci n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta/opposta -
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Henry Alessandro Oliverio Controparte_3 ed elettivamente domiciliata presso la sede legale in Roma, Viale Europa 190;
-terzo pignorato parte convenuta/opposta in persona del l.r.p.t., con sede legale in Firenze, Via Jacopo da Diacceto Controparte_4
48;
-terzo pignorato parte convenuta/opposta contumace-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
FATTO E DIRITTO
1. La società L' ha opposto il pignoramento esattoriale n. Parte_1
04784202300000544/001 (cod. fascicolo 047/2023/000000398) avente come terzo pignorato
[...]
(rge n. 519/2023) e n. 04784202300000530/001 (cod. fascicolo n. Controparte_3
047/2023/000000353) (rge n. 529/2023) avente come terzo pignorato notificati Controparte_4 loro e alla debitrice ai sensi dell'art 72-bis del DPR n. 602/1973 da Controparte_5 in data 28.03.2023, sulla base delle cartelle esattoriali nn. 04720210006862647000,
04720210023379043000, 04720210024566918000, 04720220015333920000,
04720220016846782000, 04720220019552779000, 04720220021457057000,
04720220022244426000.
Deduce l'opponente che i due fascicoli dell'opposizione venivano riuniti in data 19.07.2023 e in data
24.07.2023 il G.E. sospendeva le procedure esattoriali, limitatamente alle cartelle nn.
04720210006862647000, 04720220015333920, 04720210023379043000, 04720220019552779,
04720220021457057, 04720220022244426; compensava le spese nella misura del 60% e condannava l' a rifondere per il restante 40% le spese sostenute da per la Parte_1 Controparte_6 costituzione nel fascicolo 529/2023 che liquidava, nella somma di € 500,00 per competenze, oltre accessori di legge.
L'opponente eccepisce la nullità dei pignoramenti, in quanto:
a) per le cartelle nn. 04720220019552779, 04720220021457057, 04720220022244426,
04720210023379043000 l'opponente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge n.
197/2022 (legge di bilancio 2023);
b) le cartelle nn. 04720210006862647000 e 04720210023379043000 sono state annullate con sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di RO passate in giudicato;
c) le cartelle nn. 04720210024566918000 e 04720220016846782000 risultano attualmente sub judice, precisamente nei procedimenti instaurati innanzi al Giudice di Pace di recante numero di RG CP_6
1761/2022 (con sottesa la cartella n. 04720220016846782000) e RG 2688/2022 (con sottesa la cartella n.
04720210024566918000);
d) il pignoramento presso terzi è inefficace decorso il termine di sessanta giorni ex art. 72-bis, nonché per mancato pagamento e per inesistenza della dichiarazione di identificazione del credito del terzo ex art. 547
c.p.c.
2 Ha pertanto chiesto di accogliere l'opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità degli atti di p.p.t. ex art. 72 bis n. 04784202300000544/001 (cod. fascicolo n. 047/2023/000000398) avente come terzo (Fascicolo n. 519/2023) e n. 04784202300000530/001 (cod. fascicolo n. Controparte_3
047/2023/000000353) avente come terzo (Fascicolo n. 529/2023) e di Controparte_4 condannare al pagamento delle spese di lite in favore del difensore Controparte_5 dichiaratosi antistatario, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver emesso e notificato atti di pignoramento fondati su titoli inesigibili.
Costituitasi in giudizio, il terzo pignorato si è riportata alla propria Controparte_3 comparsa di costituzione nella fase sommaria dell'opposizione e ha evidenziato che in data 08/09/2023 è stata notificata la revoca del pignoramento in oggetto, con conseguente rimozione del vincolo di indisponibilità dal c/c n. 1025691526 di titolarità dell'opponente.
Costituitasi in giudizio, eccepisce, con Controparte_5 riferimento alle cartelle n. 04720220019552779000, n. 04720220021457057000, n.
04720220022244426000, n. 04720210023379043000, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'opponente che, avendo ottenuto il provvedimento di sospensione dal giudice dell'esecuzione, non avrebbe dovuto proseguire l'azione introducendo la fase di merito. Deduce che, quanto all'istanza di rateizzazione id.
212471 accolta da parte di (per le cartelle nn. 04720220019552779000, Controparte_7
04720220021457057000, 04720220022244426000) e alla domanda di adesione alla definizione agevolata
(nella quale è compresa la cartella n. 04720210023379043000), esse sono state presentate rispettivamente in data 06.06.2023 e 30.03.2023, dunque successivamente alla notifica del pignoramento presso terzi avvenuta in data 28.03.2023, con conseguente legittimità del pignoramento medesimo. Evidenzia inoltre che l'eventuale estinzione dei giudizi pendenti è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione che attesta gli eseguiti pagamenti, prova non fornita da controparte. Afferma che le sentenze n. 125/2023 e 126/2023 emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di RO in data
09.05.2023, che hanno annullato le cartelle n. 04720210006862647000 e n. 04720220015333920000 sottese ai ppt opposti, sono successive alla notifica dei pignoramenti e comunque non ancora passate in giudicato, avendo la in entrambi i casi proposto appello innanzi alla Corte di Giustizia Parte_2
Tributaria di secondo grado del Lazio. Evidenzia inoltre che le predette cartelle non hanno ad oggetto solo crediti di natura tributaria bensì anche crediti riguardanti contributi assistenziali e sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., che non risultano attinti dalle predette pronunce in quanto di giurisdizione del g.o.
Deduce inoltre che le cartelle n. 04720210024566918000 e n. 04720220015333920000, oggetto dei giudizi tuttora pendenti dinanzi al Giudice di Pace, non sono state oggetto di provvedimenti di sospensione o di istanze di rateizzazione, e infatti il G.E. non ha sospeso l'esecuzione con riferimento a queste cartelle.
Eccepisce infine il difetto di interesse ad agire anche con riferimento alla dedotta inefficacia del pignoramento
3 per decorso dei termini di legge ovvero per omessa dichiarazione del terzo pignorato. Chiede quindi di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e/o cessazione della materia del contendere intervenuta antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio nonché in ogni caso in quanto;
il tutto con vittoria di spese.
Il terzo pignorato pur ritualmente citato in giudizio, non si è Controparte_4 costituito in giudizio.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c.; assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui la sola parte opponente si è avvalsa;
dichiarata la contumacia di non costituita entro i termini di legge né comparsa all'udienza di prima Controparte_4 comparizione;
ritenuta la causa di natura documentale;
concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'udienza del 23.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Parte convenuta eccepisce il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte attrice che, avendo ottenuto un provvedimento di sospensione dal giudice dell'esecuzione, limitatamente alle cartelle ivi indicate, non avrebbe dovuto proseguire con l'azione oppositiva introducendo la fase di merito.
L'eccezione è infondata.
In specie, pur avendo l'esecutato ottenuto all'esito della fase cautelare del giudizio oppositivo la sospensione dell'esecuzione intrapresa con i pignoramenti esattoriali opposti, egli conserva l'interesse a una pronuncia definitiva sulla propria situazione giuridica concreta. Difatti, la mancata introduzione della fase di merito comporta quale effetto la sola estinzione della procedura esecutiva, dunque un effetto meramente processuale. È invece necessaria l'instaurazione del giudizio di merito laddove l'esecutato intenda ottenere l'accertamento definitivo della sua posizione, con la pronuncia di una sentenza che accerti che
[...] non ha titolo per procedere esecutivamente sulla base del pignoramento opposto, in Controparte_5 quanto le cartelle ad esso sottese sono venute meno per il verificarsi di fatti estintivi successivi alla loro notifica
(e, in specie, successivi anche alla notifica dello stesso pignoramento).
D'altronde, per consolidato orientamento, “l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice” (cfr. Cass. n. 13791/16; Cass.
n. 16262/15; Cass. n. 13556/08; Cass. n. 17026/06; nel merito, cfr. Corte appello Bari, sez. lav.,
28/03/2023, n. 622: “In un'azione di mero accertamento per soddisfare il requisito dell'interesse ad agire è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e
4 degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice. Invece l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto”).
Sulla base di quanto precede, si ritiene pertanto sussistente l'interesse ad agire in capo all'opponente.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Parte opponente impugna i pignoramenti recanti n. 04784202300000544/001 (cod. fascicolo n.
047/2023/000000398) avente come terzo pignorato (rge n. 519/2023) e il n. Controparte_3
04784202300000530/001 (cod. fascicolo n. 047/2023/000000353) (rge n. 529/2023) avente come terzo pignorato notificati ai sensi dell'art 72-bis del DPR n. 602/1973 da Controparte_4 [...] in data 28.03.2023. Rappresentano e l'opponente che il Controparte_5 Controparte_3 pignoramento n. 04784202300000544001 (cod. fascicolo n. 047/2023/000000398) è stato rinunciato in data 8 settembre 2023 da con conseguente rimozione del vincolo dal conto Controparte_5 corrente n. 1025691526, sicché con riferimento allo stesso può ritenersi cessata la materia del contendere.
Ciò non è accaduto, invece, con riferimento al pignoramento n. 04784202300000530/001 (cod. fascicolo n. 047/2023/000000353) avente quale terzo pignorato per cui Controparte_4
l'opponente deposita ricevuta di bonifico effettuato da in data 24.07.2023. CP_4
A entrambi i pignoramenti sono sottese le seguenti cartelle di pagamento:
04720210006862647000;
04720210023379043000;
04720210024566918000;
04720220015333920000;
04720220016846782000;
04720220019552779000;
04720220021457057000;
04720220022244426000.
All'esito della fase sommaria del giudizio di opposizione, il G.E. ha sospeso l'esecuzione limitatamente alle seguenti cartelle:
- n. 04720210023379043000 avendo l'opponente depositato documentazione comprovante l'accettazione della domanda di rottamazione quater;
- nn. 04720220019552779, 04720220021457057, 04720220022244426 avendo l'opponente depositato documentazione comprovante l'accettazione in data 06/06/2023 della domanda di rateizzazione;
- nn. 04720210006862647000 e 04720220015333920, in relazione ai crediti tributari in esse contenuti, in quanto annullate, rispettivamente, dalla sentenza n. 125/2023 e n. 126/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di RO del 09.05.2023;
5 rigettando l'istanza di sospensione in relazione alle cartelle sub iudice nn. 04720210024566918,
04720220016846782 e 0472022001533920, non essendovi a quel tempo provvedimenti di sospensione del giudice dell'opposizione che ne abbia inibito l'esecutorietà.
In particolare, deduce l'opponente che:
- le cartelle di pagamento nn. 04720220019552779000, 04720220021457057000 e
04720220022244426000 sono state oggetto di istanza di rateizzazione (id. 212471), accolta da
[...]
; Controparte_5
- la cartella n. 04720210023379043000 è stata oggetto di domanda di adesione alla definizione agevolata
(c.d. “saldo e stralcio”), anch'essa accettata dal Concessionario;
- la cartella n. 04720220015333920000, riferita a carico per violazioni al Codice della Strada, è stata dichiarata inesigibile con sentenza n. 110/2024 del Giudice di Pace di Benevento (RG 690/2023);
- le cartelle nn. 04720210006862647000 e 04720220015333920000 (per carichi tributari) sono state annullate dalle sentenze n. 125/2023 (RG 561/2022) e n. 126/2023 (RG 562/2022) della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di RO.
Ebbene:
- con riferimento alla cartella n. 04720210006862647000 (riferita al mancato pagamento di Bolli Auto del
28.02.2018 e 31.03.2018) parte opponente ha depositato la sentenza n. 125/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di RO, del 09.05.2023, che ha accolto il ricorso dichiarando “l'estinzione del dovuto per integrazione dei presupposti dell'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39
(Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche)” per mancata prova della notificazione dell'accertamento da parte dell'Ente Impositore;
Parte_2
- analogamente, in riferimento alla cartella n. 04720220015333920000 (riferita al mancato pagamento di
Bolli Auto) parte opponente ha depositato la sentenza n. 126/2023 del 09.05.2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di RO che ha accolto il ricorso dichiarando “l'estinzione del dovuto per integrazione dei presupposti dell'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche)” per mancata prova della notificazione dell'accertamento da parte dell'
[...]
; Parte_3
- la cartella n. 04720220015333920000 è altresì oggetto della sentenza n. 110/2024 del Giudice di Pace di
Benevento, pubblicata il 01.03.2024, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per avere il debitore presentato, in riferimento a tale cartella, una istanza di adesione alla definizione agevolata, depositando documentazione comprovante l'accettazione dell'istanza da parte del riscossore e i versamenti in corso di esecuzione;
- quanto alla cartella n. 04720210024566918000, l'opponente ha depositato unitamente alla propria comparsa conclusionale la sentenza n. 681/2024 pubblicata il 02/09/2024 (dunque a termini ex art. 171-ter
6 c.p.c. ormai spirati) con cui il Giudice di Pace di ha annullato la cartella di pagamento CP_6 limitatamente alle somme dovute in ragione di sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada di competenza di Roma Capitale, Prefettura di Roma, Comune di Grosseto di cui al verbale n.
94355/A, rigettando le ulteriori domande.
In riferimento alle cartelle annullate con sentenza, benché abbia Controparte_5 dedotto che la ha impugnato le sentenze tributarie, non v'è prova in atti dell'impugnazione né Parte_2 tantomeno di una pronuncia riformativa della sentenza impugnata. Sotto tale profilo, si osserva:
- in primo luogo, che le pronunce della Corte di Giustizia Tributaria sono immediatamente esecutive, secondo il disposto dell'art. 67 bis del D.lgs. 546/92 ratione temporis applicabile;
- in secondo luogo, e con riferimento a tutte le pronunce che hanno annullato le cartelle di pagamento (ivi comprese le sentenze del giudice di pace, di cui peraltro non risulta che sia stata sospesa l'efficacia esecutiva), benché in atti non vi sia prova del passaggio in giudicato delle stesse, è altresì vero che il riscossore non ha fornito prova di essersi avvalso dei termini di impugnazione e di aver effettivamente impugnato le predette sentenze. Si osserva peraltro che la convenuta non ha depositato atti difensivi ulteriori rispetto alla comparsa di costituzione e non ha quindi fornito sul punto elementi ulteriori di valutazione. Né tantomeno essa ha dimostrato, benché lo abbia dedotto, che le cartelle di pagamento oggetto delle sentenze tributarie recassero altresì crediti previdenziali ovvero per violazioni di codice della strada rientranti nella competenza del giudice ordinario (si precisa, invero, che la documentazione allegata da non è Controparte_5 visionabile dai sistemi dell'Ufficio). Ebbene, a tal proposito, l'opponente ha dimostrato con riferimento alla cartella n. 04720220015333920000, annullata con pronuncia della CGT di RO, di aver impugnato la stessa anche dinanzi al competente giudice di pace di Benevento, il quale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo rilevato l'esistenza di un procedimento di definizione agevolata. In riferimento all'altra cartella oggetto di sentenza della CGT, il difetto di prova circa il contenuto di ulteriori crediti non colpiti dalla predetta pronuncia deve ritenersi risolto in sfavore del riscossore.
Quanto alle cartelle di pagamento nn. 04720220019552779000, 04720220021457057000 e
04720220022244426000, è in atti prova dell'accettazione da parte di Controparte_5 dell'istanza di rateizzazione (recante codice identificativo n. 212471) presentata in data 06.06.2023 dal debitore.
In relazione alla cartella n. 04720210023379043000 il debitore ha presentato in data 30.03.2023 istanza di adesione alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-Quater”) dei carichi, accolta dal riscossore per l'importo di € 47.643,37 (all. 4 memoria 171 ter n. 1 c.p.c.). In relazione a tale definizione l'opponente prova di aver adempiuto alle prime due rate, con scadenza al 30.10.2023 e 30.11.2023, di importo di €
12.660,13.
7 In ogni caso, l'accoglimento dell'istanza comporta la non proseguibilità del pignoramento esattoriale notificato in data antecedente alla presentazione dell'istanza.
Quanto alla cartella n. 04720220016846782000, non risultano emessi provvedimenti giudiziali all'esito dei giudizi pendenti di cui è oggetto, né risultano avviate procedure di rottamazione, sicché relativamente a questa non è stata sospesa l'esecuzione all'esito della fase oppositiva sommaria.
In definitiva, ciò che emerge dal fascicolo di causa è che i titoli esecutivi su cui si fonda il pignoramento esattoriale opposto, ad eccezione della cartella n. 04720220016846782000, sono venuti meno per fatti successivi alla notifica delle cartelle di pagamento, in parte per intervenuto annullamento delle cartelle di pagamento ad opera di sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO (depositate in data 09.05.2023, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e del pignoramento esattoriale del
28.03.2023) ovvero del Giudice di Pace di e di Benevento (depositate, rispettivamente, in data in CP_6 data 02/09/2024 e in data 01.03.2024, successivamente alla notifica del pignoramento esattoriale del
28.03.2023), in parte per presentazione da parte del debitore di istanze di definizione agevolata/rottamazione delle cartelle di pagamento (tutte presentate in data successiva alla notifica del pignoramento).
Quanto alla cartella n. 04720220016846782000, come già rilevato, non risultano emessi provvedimenti giudiziali all'esito dei giudizi pendenti di cui è oggetto, né risultano avviate procedure di rottamazione.
E pur tuttavia occorre rilevare che la stessa sostiene che, come Controparte_5 correttamente eccepito dalla controparte, il pignoramento, decorsi i 60 giorni in assenza di attività da parte del terzo, ha autonomamente perso efficacia. E invero, benché il pignoramento esattoriale risulti notificato in data
28.03.2023, la ricevuta di bonifico in atti, dall'opponente riferita al versamento operato da Controparte_4 in favore di in adempimento all'ordine contenuto nel pignoramento, reca la data
[...] Controparte_1 del 04.07.2023; dunque, oltre i sessanta giorni di cui all'art. 72-bis del DPR 602/73, benché in data antecedente alla sospensione disposta dal G.E. limitatamente alle cartelle di pagamento elencate nell'ordinanza del 24.07.2023 (vedi infra).
3. Quanto al motivo di opposizione col quale l'opponente fa valere l'inefficacia del pignoramento per decorso del termine di 60 giorni dalla sua notifica senza che il terzo pignorato abbia adempiuto all'ordine di pagamento in esso contenuto, a qualificarsi quale motivo di opposizione agli atti, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, esso si reputa tempestivo, in quanto, pur in difetto di prova circa la data di deposito del ricorso presso il Tribunale di Roma (poi dichiaratosi incompetente territorialmente con provvedimenti del
10.05.2023), essi recano la data del 28 marzo 2023 e alcuna eccezione di inammissibilità è stata sollevata dalle parti opposte sul punto, né tantomeno è stato rilevato alcunché nella fase sommaria del procedimento oppositivo.
8 Nel merito, come già evidenziato, la stessa ammette la correttezza Controparte_5 dell'eccezione di controparte, poiché il pignoramento, decorsi i 60 giorni in assenza di attività da parte del terzo, ha autonomamente perso efficacia. E invero, benché il pignoramento esattoriale risulti notificato in data
28.03.2023, la ricevuta di bonifico in atti, dall'opponente riferita al versamento operato da Controparte_4 in favore di in adempimento all'ordine contenuto nel pignoramento, reca la data
[...] Controparte_1 del 04.07.2023; dunque, il pagamento in questione sarebbe avvenuto oltre i sessanta giorni di cui all'art. 72- bis del DPR 602/73, benché in data antecedente alla sospensione disposta dal G.E. limitatamente alle cartelle di pagamento elencate nell'ordinanza del 24.07.2023.
Pertanto, sulla base delle deduzioni delle parti e della documentazione in atti, deve ritenersi che il pignoramento n. 04784202300000530/001 (codice identificativo del fascicolo n. 047/2023/000000353) sia divenuto inefficace per decorso il termine di sessanta giorni dalla sua notifica in assenza di attività da parte del terzo pignorato che ha provveduto ad adempiere all'ordine di pagamento Controparte_4 soltanto in data 04.07.2023.
4. Quanto alla domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., se ne Controparte_5 rileva l'inammissibilità, laddove essa è stata formulata per la prima volta con l'atto introduttivo della presente fase di merito, e in ogni caso l'infondatezza, laddove i titoli sottesi alla base dei pignoramenti opposti sono venuti meno in data successiva alla notifica del pignoramento medesimo.
5. La regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal
D.M. 147/22, sui valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000, tenuto conto del valore del pignoramento opposto (€ 208.532,04), con riduzione della metà attesa la scarsa complessità della controversia.
Attesa la condotta processuale di si ritiene sussistano giuste ragioni per disporre la Controparte_3 compensazione delle spese di lite.
Le spese di giudizio vanno altresì compensate nei confronti del terzo pignorato contumace CP_4
litisconsorte necessario del giudizio oppositivo ma la cui condotta processuale ho ha comportato
[...] alcun aggravio difensivo a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3059 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa da in persona Parte_4 del l.r.p.t., nei confronti di in persona del Controparte_5
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio e procuratore p.t., in persona Controparte_3
9 del l.r.p.t., e in persona del l.r.p.t., e avente ad oggetto “opposizione Controparte_4 all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c.”, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pignoramento n. 04784202300000544/001 (codice identificativo del fascicolo n. 047/2023/000000398), avente quale terzo pignorato per Controparte_3 rinuncia del 07.09.2025 da parte del riscossore;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il pignoramento n. 04784202300000530/001
(codice identificativo fascicolo n. 047/2023/000000353) notificato in data 28.03.2023 da
[...]
e al terzo pignorato Controparte_8 Parte_4 Controparte_4
- dichiara inammissibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opponente;
- condanna a rifondere all'attore le spese di lite che liquida nel già Controparte_5 ridotto importo di € 7.051,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CAP come per Legge, con clausola di distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite tra L'automobile S.r.l. e i terzi pignorati e Controparte_3
Controparte_4
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in RO il 24/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa IM Di NI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa IM Di NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 2091 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2023, promossa da:
L' in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Albanese ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via Pietro Belon n. 129, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_1
Giudizio Lazio e procuratore p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Mariottino ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, Viale Gramsci n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta/opposta -
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Henry Alessandro Oliverio Controparte_3 ed elettivamente domiciliata presso la sede legale in Roma, Viale Europa 190;
-terzo pignorato parte convenuta/opposta in persona del l.r.p.t., con sede legale in Firenze, Via Jacopo da Diacceto Controparte_4
48;
-terzo pignorato parte convenuta/opposta contumace-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
FATTO E DIRITTO
1. La società L' ha opposto il pignoramento esattoriale n. Parte_1
04784202300000544/001 (cod. fascicolo 047/2023/000000398) avente come terzo pignorato
[...]
(rge n. 519/2023) e n. 04784202300000530/001 (cod. fascicolo n. Controparte_3
047/2023/000000353) (rge n. 529/2023) avente come terzo pignorato notificati Controparte_4 loro e alla debitrice ai sensi dell'art 72-bis del DPR n. 602/1973 da Controparte_5 in data 28.03.2023, sulla base delle cartelle esattoriali nn. 04720210006862647000,
04720210023379043000, 04720210024566918000, 04720220015333920000,
04720220016846782000, 04720220019552779000, 04720220021457057000,
04720220022244426000.
Deduce l'opponente che i due fascicoli dell'opposizione venivano riuniti in data 19.07.2023 e in data
24.07.2023 il G.E. sospendeva le procedure esattoriali, limitatamente alle cartelle nn.
04720210006862647000, 04720220015333920, 04720210023379043000, 04720220019552779,
04720220021457057, 04720220022244426; compensava le spese nella misura del 60% e condannava l' a rifondere per il restante 40% le spese sostenute da per la Parte_1 Controparte_6 costituzione nel fascicolo 529/2023 che liquidava, nella somma di € 500,00 per competenze, oltre accessori di legge.
L'opponente eccepisce la nullità dei pignoramenti, in quanto:
a) per le cartelle nn. 04720220019552779, 04720220021457057, 04720220022244426,
04720210023379043000 l'opponente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge n.
197/2022 (legge di bilancio 2023);
b) le cartelle nn. 04720210006862647000 e 04720210023379043000 sono state annullate con sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di RO passate in giudicato;
c) le cartelle nn. 04720210024566918000 e 04720220016846782000 risultano attualmente sub judice, precisamente nei procedimenti instaurati innanzi al Giudice di Pace di recante numero di RG CP_6
1761/2022 (con sottesa la cartella n. 04720220016846782000) e RG 2688/2022 (con sottesa la cartella n.
04720210024566918000);
d) il pignoramento presso terzi è inefficace decorso il termine di sessanta giorni ex art. 72-bis, nonché per mancato pagamento e per inesistenza della dichiarazione di identificazione del credito del terzo ex art. 547
c.p.c.
2 Ha pertanto chiesto di accogliere l'opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità degli atti di p.p.t. ex art. 72 bis n. 04784202300000544/001 (cod. fascicolo n. 047/2023/000000398) avente come terzo (Fascicolo n. 519/2023) e n. 04784202300000530/001 (cod. fascicolo n. Controparte_3
047/2023/000000353) avente come terzo (Fascicolo n. 529/2023) e di Controparte_4 condannare al pagamento delle spese di lite in favore del difensore Controparte_5 dichiaratosi antistatario, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver emesso e notificato atti di pignoramento fondati su titoli inesigibili.
Costituitasi in giudizio, il terzo pignorato si è riportata alla propria Controparte_3 comparsa di costituzione nella fase sommaria dell'opposizione e ha evidenziato che in data 08/09/2023 è stata notificata la revoca del pignoramento in oggetto, con conseguente rimozione del vincolo di indisponibilità dal c/c n. 1025691526 di titolarità dell'opponente.
Costituitasi in giudizio, eccepisce, con Controparte_5 riferimento alle cartelle n. 04720220019552779000, n. 04720220021457057000, n.
04720220022244426000, n. 04720210023379043000, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'opponente che, avendo ottenuto il provvedimento di sospensione dal giudice dell'esecuzione, non avrebbe dovuto proseguire l'azione introducendo la fase di merito. Deduce che, quanto all'istanza di rateizzazione id.
212471 accolta da parte di (per le cartelle nn. 04720220019552779000, Controparte_7
04720220021457057000, 04720220022244426000) e alla domanda di adesione alla definizione agevolata
(nella quale è compresa la cartella n. 04720210023379043000), esse sono state presentate rispettivamente in data 06.06.2023 e 30.03.2023, dunque successivamente alla notifica del pignoramento presso terzi avvenuta in data 28.03.2023, con conseguente legittimità del pignoramento medesimo. Evidenzia inoltre che l'eventuale estinzione dei giudizi pendenti è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione che attesta gli eseguiti pagamenti, prova non fornita da controparte. Afferma che le sentenze n. 125/2023 e 126/2023 emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di RO in data
09.05.2023, che hanno annullato le cartelle n. 04720210006862647000 e n. 04720220015333920000 sottese ai ppt opposti, sono successive alla notifica dei pignoramenti e comunque non ancora passate in giudicato, avendo la in entrambi i casi proposto appello innanzi alla Corte di Giustizia Parte_2
Tributaria di secondo grado del Lazio. Evidenzia inoltre che le predette cartelle non hanno ad oggetto solo crediti di natura tributaria bensì anche crediti riguardanti contributi assistenziali e sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., che non risultano attinti dalle predette pronunce in quanto di giurisdizione del g.o.
Deduce inoltre che le cartelle n. 04720210024566918000 e n. 04720220015333920000, oggetto dei giudizi tuttora pendenti dinanzi al Giudice di Pace, non sono state oggetto di provvedimenti di sospensione o di istanze di rateizzazione, e infatti il G.E. non ha sospeso l'esecuzione con riferimento a queste cartelle.
Eccepisce infine il difetto di interesse ad agire anche con riferimento alla dedotta inefficacia del pignoramento
3 per decorso dei termini di legge ovvero per omessa dichiarazione del terzo pignorato. Chiede quindi di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e/o cessazione della materia del contendere intervenuta antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio nonché in ogni caso in quanto;
il tutto con vittoria di spese.
Il terzo pignorato pur ritualmente citato in giudizio, non si è Controparte_4 costituito in giudizio.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c.; assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui la sola parte opponente si è avvalsa;
dichiarata la contumacia di non costituita entro i termini di legge né comparsa all'udienza di prima Controparte_4 comparizione;
ritenuta la causa di natura documentale;
concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'udienza del 23.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Parte convenuta eccepisce il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte attrice che, avendo ottenuto un provvedimento di sospensione dal giudice dell'esecuzione, limitatamente alle cartelle ivi indicate, non avrebbe dovuto proseguire con l'azione oppositiva introducendo la fase di merito.
L'eccezione è infondata.
In specie, pur avendo l'esecutato ottenuto all'esito della fase cautelare del giudizio oppositivo la sospensione dell'esecuzione intrapresa con i pignoramenti esattoriali opposti, egli conserva l'interesse a una pronuncia definitiva sulla propria situazione giuridica concreta. Difatti, la mancata introduzione della fase di merito comporta quale effetto la sola estinzione della procedura esecutiva, dunque un effetto meramente processuale. È invece necessaria l'instaurazione del giudizio di merito laddove l'esecutato intenda ottenere l'accertamento definitivo della sua posizione, con la pronuncia di una sentenza che accerti che
[...] non ha titolo per procedere esecutivamente sulla base del pignoramento opposto, in Controparte_5 quanto le cartelle ad esso sottese sono venute meno per il verificarsi di fatti estintivi successivi alla loro notifica
(e, in specie, successivi anche alla notifica dello stesso pignoramento).
D'altronde, per consolidato orientamento, “l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice” (cfr. Cass. n. 13791/16; Cass.
n. 16262/15; Cass. n. 13556/08; Cass. n. 17026/06; nel merito, cfr. Corte appello Bari, sez. lav.,
28/03/2023, n. 622: “In un'azione di mero accertamento per soddisfare il requisito dell'interesse ad agire è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e
4 degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice. Invece l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto”).
Sulla base di quanto precede, si ritiene pertanto sussistente l'interesse ad agire in capo all'opponente.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Parte opponente impugna i pignoramenti recanti n. 04784202300000544/001 (cod. fascicolo n.
047/2023/000000398) avente come terzo pignorato (rge n. 519/2023) e il n. Controparte_3
04784202300000530/001 (cod. fascicolo n. 047/2023/000000353) (rge n. 529/2023) avente come terzo pignorato notificati ai sensi dell'art 72-bis del DPR n. 602/1973 da Controparte_4 [...] in data 28.03.2023. Rappresentano e l'opponente che il Controparte_5 Controparte_3 pignoramento n. 04784202300000544001 (cod. fascicolo n. 047/2023/000000398) è stato rinunciato in data 8 settembre 2023 da con conseguente rimozione del vincolo dal conto Controparte_5 corrente n. 1025691526, sicché con riferimento allo stesso può ritenersi cessata la materia del contendere.
Ciò non è accaduto, invece, con riferimento al pignoramento n. 04784202300000530/001 (cod. fascicolo n. 047/2023/000000353) avente quale terzo pignorato per cui Controparte_4
l'opponente deposita ricevuta di bonifico effettuato da in data 24.07.2023. CP_4
A entrambi i pignoramenti sono sottese le seguenti cartelle di pagamento:
04720210006862647000;
04720210023379043000;
04720210024566918000;
04720220015333920000;
04720220016846782000;
04720220019552779000;
04720220021457057000;
04720220022244426000.
All'esito della fase sommaria del giudizio di opposizione, il G.E. ha sospeso l'esecuzione limitatamente alle seguenti cartelle:
- n. 04720210023379043000 avendo l'opponente depositato documentazione comprovante l'accettazione della domanda di rottamazione quater;
- nn. 04720220019552779, 04720220021457057, 04720220022244426 avendo l'opponente depositato documentazione comprovante l'accettazione in data 06/06/2023 della domanda di rateizzazione;
- nn. 04720210006862647000 e 04720220015333920, in relazione ai crediti tributari in esse contenuti, in quanto annullate, rispettivamente, dalla sentenza n. 125/2023 e n. 126/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di RO del 09.05.2023;
5 rigettando l'istanza di sospensione in relazione alle cartelle sub iudice nn. 04720210024566918,
04720220016846782 e 0472022001533920, non essendovi a quel tempo provvedimenti di sospensione del giudice dell'opposizione che ne abbia inibito l'esecutorietà.
In particolare, deduce l'opponente che:
- le cartelle di pagamento nn. 04720220019552779000, 04720220021457057000 e
04720220022244426000 sono state oggetto di istanza di rateizzazione (id. 212471), accolta da
[...]
; Controparte_5
- la cartella n. 04720210023379043000 è stata oggetto di domanda di adesione alla definizione agevolata
(c.d. “saldo e stralcio”), anch'essa accettata dal Concessionario;
- la cartella n. 04720220015333920000, riferita a carico per violazioni al Codice della Strada, è stata dichiarata inesigibile con sentenza n. 110/2024 del Giudice di Pace di Benevento (RG 690/2023);
- le cartelle nn. 04720210006862647000 e 04720220015333920000 (per carichi tributari) sono state annullate dalle sentenze n. 125/2023 (RG 561/2022) e n. 126/2023 (RG 562/2022) della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di RO.
Ebbene:
- con riferimento alla cartella n. 04720210006862647000 (riferita al mancato pagamento di Bolli Auto del
28.02.2018 e 31.03.2018) parte opponente ha depositato la sentenza n. 125/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di RO, del 09.05.2023, che ha accolto il ricorso dichiarando “l'estinzione del dovuto per integrazione dei presupposti dell'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39
(Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche)” per mancata prova della notificazione dell'accertamento da parte dell'Ente Impositore;
Parte_2
- analogamente, in riferimento alla cartella n. 04720220015333920000 (riferita al mancato pagamento di
Bolli Auto) parte opponente ha depositato la sentenza n. 126/2023 del 09.05.2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di RO che ha accolto il ricorso dichiarando “l'estinzione del dovuto per integrazione dei presupposti dell'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche)” per mancata prova della notificazione dell'accertamento da parte dell'
[...]
; Parte_3
- la cartella n. 04720220015333920000 è altresì oggetto della sentenza n. 110/2024 del Giudice di Pace di
Benevento, pubblicata il 01.03.2024, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per avere il debitore presentato, in riferimento a tale cartella, una istanza di adesione alla definizione agevolata, depositando documentazione comprovante l'accettazione dell'istanza da parte del riscossore e i versamenti in corso di esecuzione;
- quanto alla cartella n. 04720210024566918000, l'opponente ha depositato unitamente alla propria comparsa conclusionale la sentenza n. 681/2024 pubblicata il 02/09/2024 (dunque a termini ex art. 171-ter
6 c.p.c. ormai spirati) con cui il Giudice di Pace di ha annullato la cartella di pagamento CP_6 limitatamente alle somme dovute in ragione di sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada di competenza di Roma Capitale, Prefettura di Roma, Comune di Grosseto di cui al verbale n.
94355/A, rigettando le ulteriori domande.
In riferimento alle cartelle annullate con sentenza, benché abbia Controparte_5 dedotto che la ha impugnato le sentenze tributarie, non v'è prova in atti dell'impugnazione né Parte_2 tantomeno di una pronuncia riformativa della sentenza impugnata. Sotto tale profilo, si osserva:
- in primo luogo, che le pronunce della Corte di Giustizia Tributaria sono immediatamente esecutive, secondo il disposto dell'art. 67 bis del D.lgs. 546/92 ratione temporis applicabile;
- in secondo luogo, e con riferimento a tutte le pronunce che hanno annullato le cartelle di pagamento (ivi comprese le sentenze del giudice di pace, di cui peraltro non risulta che sia stata sospesa l'efficacia esecutiva), benché in atti non vi sia prova del passaggio in giudicato delle stesse, è altresì vero che il riscossore non ha fornito prova di essersi avvalso dei termini di impugnazione e di aver effettivamente impugnato le predette sentenze. Si osserva peraltro che la convenuta non ha depositato atti difensivi ulteriori rispetto alla comparsa di costituzione e non ha quindi fornito sul punto elementi ulteriori di valutazione. Né tantomeno essa ha dimostrato, benché lo abbia dedotto, che le cartelle di pagamento oggetto delle sentenze tributarie recassero altresì crediti previdenziali ovvero per violazioni di codice della strada rientranti nella competenza del giudice ordinario (si precisa, invero, che la documentazione allegata da non è Controparte_5 visionabile dai sistemi dell'Ufficio). Ebbene, a tal proposito, l'opponente ha dimostrato con riferimento alla cartella n. 04720220015333920000, annullata con pronuncia della CGT di RO, di aver impugnato la stessa anche dinanzi al competente giudice di pace di Benevento, il quale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo rilevato l'esistenza di un procedimento di definizione agevolata. In riferimento all'altra cartella oggetto di sentenza della CGT, il difetto di prova circa il contenuto di ulteriori crediti non colpiti dalla predetta pronuncia deve ritenersi risolto in sfavore del riscossore.
Quanto alle cartelle di pagamento nn. 04720220019552779000, 04720220021457057000 e
04720220022244426000, è in atti prova dell'accettazione da parte di Controparte_5 dell'istanza di rateizzazione (recante codice identificativo n. 212471) presentata in data 06.06.2023 dal debitore.
In relazione alla cartella n. 04720210023379043000 il debitore ha presentato in data 30.03.2023 istanza di adesione alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-Quater”) dei carichi, accolta dal riscossore per l'importo di € 47.643,37 (all. 4 memoria 171 ter n. 1 c.p.c.). In relazione a tale definizione l'opponente prova di aver adempiuto alle prime due rate, con scadenza al 30.10.2023 e 30.11.2023, di importo di €
12.660,13.
7 In ogni caso, l'accoglimento dell'istanza comporta la non proseguibilità del pignoramento esattoriale notificato in data antecedente alla presentazione dell'istanza.
Quanto alla cartella n. 04720220016846782000, non risultano emessi provvedimenti giudiziali all'esito dei giudizi pendenti di cui è oggetto, né risultano avviate procedure di rottamazione, sicché relativamente a questa non è stata sospesa l'esecuzione all'esito della fase oppositiva sommaria.
In definitiva, ciò che emerge dal fascicolo di causa è che i titoli esecutivi su cui si fonda il pignoramento esattoriale opposto, ad eccezione della cartella n. 04720220016846782000, sono venuti meno per fatti successivi alla notifica delle cartelle di pagamento, in parte per intervenuto annullamento delle cartelle di pagamento ad opera di sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO (depositate in data 09.05.2023, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e del pignoramento esattoriale del
28.03.2023) ovvero del Giudice di Pace di e di Benevento (depositate, rispettivamente, in data in CP_6 data 02/09/2024 e in data 01.03.2024, successivamente alla notifica del pignoramento esattoriale del
28.03.2023), in parte per presentazione da parte del debitore di istanze di definizione agevolata/rottamazione delle cartelle di pagamento (tutte presentate in data successiva alla notifica del pignoramento).
Quanto alla cartella n. 04720220016846782000, come già rilevato, non risultano emessi provvedimenti giudiziali all'esito dei giudizi pendenti di cui è oggetto, né risultano avviate procedure di rottamazione.
E pur tuttavia occorre rilevare che la stessa sostiene che, come Controparte_5 correttamente eccepito dalla controparte, il pignoramento, decorsi i 60 giorni in assenza di attività da parte del terzo, ha autonomamente perso efficacia. E invero, benché il pignoramento esattoriale risulti notificato in data
28.03.2023, la ricevuta di bonifico in atti, dall'opponente riferita al versamento operato da Controparte_4 in favore di in adempimento all'ordine contenuto nel pignoramento, reca la data
[...] Controparte_1 del 04.07.2023; dunque, oltre i sessanta giorni di cui all'art. 72-bis del DPR 602/73, benché in data antecedente alla sospensione disposta dal G.E. limitatamente alle cartelle di pagamento elencate nell'ordinanza del 24.07.2023 (vedi infra).
3. Quanto al motivo di opposizione col quale l'opponente fa valere l'inefficacia del pignoramento per decorso del termine di 60 giorni dalla sua notifica senza che il terzo pignorato abbia adempiuto all'ordine di pagamento in esso contenuto, a qualificarsi quale motivo di opposizione agli atti, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, esso si reputa tempestivo, in quanto, pur in difetto di prova circa la data di deposito del ricorso presso il Tribunale di Roma (poi dichiaratosi incompetente territorialmente con provvedimenti del
10.05.2023), essi recano la data del 28 marzo 2023 e alcuna eccezione di inammissibilità è stata sollevata dalle parti opposte sul punto, né tantomeno è stato rilevato alcunché nella fase sommaria del procedimento oppositivo.
8 Nel merito, come già evidenziato, la stessa ammette la correttezza Controparte_5 dell'eccezione di controparte, poiché il pignoramento, decorsi i 60 giorni in assenza di attività da parte del terzo, ha autonomamente perso efficacia. E invero, benché il pignoramento esattoriale risulti notificato in data
28.03.2023, la ricevuta di bonifico in atti, dall'opponente riferita al versamento operato da Controparte_4 in favore di in adempimento all'ordine contenuto nel pignoramento, reca la data
[...] Controparte_1 del 04.07.2023; dunque, il pagamento in questione sarebbe avvenuto oltre i sessanta giorni di cui all'art. 72- bis del DPR 602/73, benché in data antecedente alla sospensione disposta dal G.E. limitatamente alle cartelle di pagamento elencate nell'ordinanza del 24.07.2023.
Pertanto, sulla base delle deduzioni delle parti e della documentazione in atti, deve ritenersi che il pignoramento n. 04784202300000530/001 (codice identificativo del fascicolo n. 047/2023/000000353) sia divenuto inefficace per decorso il termine di sessanta giorni dalla sua notifica in assenza di attività da parte del terzo pignorato che ha provveduto ad adempiere all'ordine di pagamento Controparte_4 soltanto in data 04.07.2023.
4. Quanto alla domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., se ne Controparte_5 rileva l'inammissibilità, laddove essa è stata formulata per la prima volta con l'atto introduttivo della presente fase di merito, e in ogni caso l'infondatezza, laddove i titoli sottesi alla base dei pignoramenti opposti sono venuti meno in data successiva alla notifica del pignoramento medesimo.
5. La regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal
D.M. 147/22, sui valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000, tenuto conto del valore del pignoramento opposto (€ 208.532,04), con riduzione della metà attesa la scarsa complessità della controversia.
Attesa la condotta processuale di si ritiene sussistano giuste ragioni per disporre la Controparte_3 compensazione delle spese di lite.
Le spese di giudizio vanno altresì compensate nei confronti del terzo pignorato contumace CP_4
litisconsorte necessario del giudizio oppositivo ma la cui condotta processuale ho ha comportato
[...] alcun aggravio difensivo a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3059 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa da in persona Parte_4 del l.r.p.t., nei confronti di in persona del Controparte_5
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio e procuratore p.t., in persona Controparte_3
9 del l.r.p.t., e in persona del l.r.p.t., e avente ad oggetto “opposizione Controparte_4 all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c.”, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pignoramento n. 04784202300000544/001 (codice identificativo del fascicolo n. 047/2023/000000398), avente quale terzo pignorato per Controparte_3 rinuncia del 07.09.2025 da parte del riscossore;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il pignoramento n. 04784202300000530/001
(codice identificativo fascicolo n. 047/2023/000000353) notificato in data 28.03.2023 da
[...]
e al terzo pignorato Controparte_8 Parte_4 Controparte_4
- dichiara inammissibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opponente;
- condanna a rifondere all'attore le spese di lite che liquida nel già Controparte_5 ridotto importo di € 7.051,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CAP come per Legge, con clausola di distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite tra L'automobile S.r.l. e i terzi pignorati e Controparte_3
Controparte_4
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in RO il 24/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa IM Di NI
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