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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4215/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4215/2020 promossa da:
(C.F. , in persona dle Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MISTRETTA
IGNAZIO
Opponente contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NICOSIA LAURA
Opposto
All'udienza del 20.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al DI n. 51/2020 con cui era Parte_1 stato ingiunto il pagamento di € 169.090,82, deducendo di essere società controllata al 100% da
[...]
Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti e che, nell'ambito della Controparte_2 propria attività, si era qualche volta avvalsa delle prestazioni di commissionando Controparte_1 attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali prodotti negli impianti dalla stessa gestiti;
eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore di quello di Sciacca, luogo in cui era sorta ed era avvenuta la prestazione;
eccepiva l'assenza di prova del diritto di credito, fondata solo pagina 1 di 4 sulle fatture, laddove era assente un contratto disciplinante i rapporti e le tariffe applicate;
rilevando che a causa della irregolarità dei pagamenti da parte del essa opponente era incorsa in Controparte_3 saltuari ritardi, chiedeva poi di essere autorizzata a chiamare in giudizio il;
CP_3 CP_3 contestava l'applicazione del tasso di interessi di cui al D.Lgs n. 231/2002, proprio in considerazione del fatto che il proprio adempimento dipendeva dalla regolarità dei pagamenti da parte del ed CP_3 evidenziava che parte opposta non aveva fatto pervenire il DURC, neanche successivamente alla presentazione delle fatture, richiamando il disposto di cui all'art. 6 D.Lgs n. 163/2006.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore di quello di
Sciacca; disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dichiararsi Controparte_3 nullo o annullabile il decreto ingiuntivo opposto e per il caso di riconoscimento del debito, disporsi il pagamento in carico al e dichiararsi l'Ente tenuto a manlevare essa opponente di Controparte_3 tutte le somme ritenute eventualmente dovute, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo l'infondatezza dell'opposizione ed allegando in particolare, la Controparte_1 competenza del Tribunale di Catania in virtù del criterio di cui agli artt. 1182 comma 3 cc e 20 cpc, rilevando peraltro che l'obbligazione era sorta in San Giovanni La Punta, ovvero presso il proprio domicilio;
riferiva che le somme di cui al DI opposto erano in parte oggetto di riconoscimento di debito, precisando che nel 2012 essa opposta aveva richiesto ed ottenuto altro Decreto Ingiuntivo al
Tribunale di Mascalucia che era stato opposto ma poi, in data 9.12.2016, era divenuto oggetto di una cessione di credito, che aveva ricompreso sia le fatture del decreto ingiuntivo, sia le fatture nn.
1076/16, 1264/16, 1430/16, 1545/16, 1722/16, 1961/16 per un totale di € 402.293,40, così ripartite: €
48234,65 a saldo del decreto ingiuntivo , € 10.000,00 a titolo di spese legali ed € 354058,75 per prestazioni effettuate dal 2014 al 2016; riferiva che dal 9 12/2016 l'opponente aveva corrisposto l'importo di € 312.738,00, residuando la somma di € 89.555,40 relativa ad una parte delle fatture portate dal decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione ( nn. 1076/16,1264/16,1430/16,
1545/16, 1722/16, 1961/16), invocando per tale importo la concessione della provvisoria esecuzione;
riferiva che in data 21.9.2014 l'opponente aveva inviato una richiesta di prestazioni per l'impianto di
C.da Santa Maria di Sciacca e che il contratto si era perfezionato il 1.10.2014, evidenziando che il credito era dimostrato non soltanto dalle fatture, ma anche dai formulari da cui emergeva l'espletamento della prestazione;
eccependo la genericità della richiesta di chiamata di terzo, allegava poi la correttezza anche del computo degli interessi e deduceva che il rapporto contrattuale non era pagina 2 di 4 assimilabile agli appalti pubblici.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 23.12.2020 si osservava quanto segue: “ rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale potrà essere decisa insieme con il merito;
ritenuto che
, tenuto conto della natura delle doglianze dell'opponente e della documentazione in atti, può essere concessa la provvisoria esecutività del DI opposto, allo stato, limitatamente all'importo di € 89555,40; rilevato, infatti, che tale somma è incontestabilmente dovuta alla società opposta, come emerge dall'atto di cessione del credito del
9.12.2016, prodotto e non contestato dalla parte opponente e che comprende la somma dovuta anche per le fatture nn 1076/16,1264/16,1430/16, 1545/16, 1722/16, 1961/16, poste alla base ( insieme ad altre) del DI opposto;
considerato, infine, che parte opponente va autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti del , tenuto conto dei rapporti intercorrenti e CP_3 CP_3 documentalmente dimostrati ( cfr contratto del 17.5.2017 ) nonché della domanda da essa formulata;
P.Q.M.
Concede la provvisoria esecuzione del DI opposto limitatamente alla somma di € 89.555,40; autorizza parte opponente a integrare il contraddittorio nei confronti del nel Controparte_3 rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis cpc e rinvia il procedimento all'udienza del 14.6.2021 ore 10.30”.
La causa veniva istruita documentalmente ed assunta in decisione all'udienza del 20.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art
190 cpc.
In via preliminare occorre osservare che la società opponente, pur a tanto autorizzata, non ha provveduto a chiamare in giudizio il con decadenza dalla relativa domanda. Controparte_3
È infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo pacificamente applicabile il foro alternativo sia del luogo dove è sorta l'obbligazione , sia del luogo del foro del creditore.
L'opposizione è infondata.
Parte opponente, non ha depositato memorie ex art. 183 VI comma cpc e non ha in alcun modo contestato l'effettuazione da parte di delle prestazioni di cui alle fatture sottese al DI Controparte_1 opposto;
del tutto generiche e labiali, infatti, sono rimaste le doglianze inerenti l'assenza di contratto scritto e di disciplina delle tariffe, nonché di assenza di prova del DURC.
La società opposta ha depositato la documentazione comprovante la richiesta di del 10.9.2014 Pt_1
pagina 3 di 4 a far pervenire migliore offerta per il servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso centri autorizzati dei reflui di processo prodotti nell'impianto di C.da Santa Maria di Sciacca, nonché le condizioni del servizio affidato ( cfr allegati 5 e ss alla comparsa di costituzione); le fatture prodotte sono equivalenti e relative al servizio di che trattasi e non vi è contestazione alcuna circa l'effettivo e concreto adempimento dell'opposta; non sono state sollevate eccezioni di alcun tipo, nemmeno in ordine alla regolarità o alla tempestività del servizio.
L'opposta ha altresì depositato la documentazione attestante la regolarità contributiva in allegato alla comparsa di costituzione.
Concludendo l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal V scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014, compensi minimi della fase istruttoria e medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del DI opposto;
- Condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1 pt al pagamento delle spese del processo, liquidate in complessivi € 11268,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 16.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4215/2020 promossa da:
(C.F. , in persona dle Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MISTRETTA
IGNAZIO
Opponente contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NICOSIA LAURA
Opposto
All'udienza del 20.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al DI n. 51/2020 con cui era Parte_1 stato ingiunto il pagamento di € 169.090,82, deducendo di essere società controllata al 100% da
[...]
Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti e che, nell'ambito della Controparte_2 propria attività, si era qualche volta avvalsa delle prestazioni di commissionando Controparte_1 attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali prodotti negli impianti dalla stessa gestiti;
eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore di quello di Sciacca, luogo in cui era sorta ed era avvenuta la prestazione;
eccepiva l'assenza di prova del diritto di credito, fondata solo pagina 1 di 4 sulle fatture, laddove era assente un contratto disciplinante i rapporti e le tariffe applicate;
rilevando che a causa della irregolarità dei pagamenti da parte del essa opponente era incorsa in Controparte_3 saltuari ritardi, chiedeva poi di essere autorizzata a chiamare in giudizio il;
CP_3 CP_3 contestava l'applicazione del tasso di interessi di cui al D.Lgs n. 231/2002, proprio in considerazione del fatto che il proprio adempimento dipendeva dalla regolarità dei pagamenti da parte del ed CP_3 evidenziava che parte opposta non aveva fatto pervenire il DURC, neanche successivamente alla presentazione delle fatture, richiamando il disposto di cui all'art. 6 D.Lgs n. 163/2006.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore di quello di
Sciacca; disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dichiararsi Controparte_3 nullo o annullabile il decreto ingiuntivo opposto e per il caso di riconoscimento del debito, disporsi il pagamento in carico al e dichiararsi l'Ente tenuto a manlevare essa opponente di Controparte_3 tutte le somme ritenute eventualmente dovute, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo l'infondatezza dell'opposizione ed allegando in particolare, la Controparte_1 competenza del Tribunale di Catania in virtù del criterio di cui agli artt. 1182 comma 3 cc e 20 cpc, rilevando peraltro che l'obbligazione era sorta in San Giovanni La Punta, ovvero presso il proprio domicilio;
riferiva che le somme di cui al DI opposto erano in parte oggetto di riconoscimento di debito, precisando che nel 2012 essa opposta aveva richiesto ed ottenuto altro Decreto Ingiuntivo al
Tribunale di Mascalucia che era stato opposto ma poi, in data 9.12.2016, era divenuto oggetto di una cessione di credito, che aveva ricompreso sia le fatture del decreto ingiuntivo, sia le fatture nn.
1076/16, 1264/16, 1430/16, 1545/16, 1722/16, 1961/16 per un totale di € 402.293,40, così ripartite: €
48234,65 a saldo del decreto ingiuntivo , € 10.000,00 a titolo di spese legali ed € 354058,75 per prestazioni effettuate dal 2014 al 2016; riferiva che dal 9 12/2016 l'opponente aveva corrisposto l'importo di € 312.738,00, residuando la somma di € 89.555,40 relativa ad una parte delle fatture portate dal decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione ( nn. 1076/16,1264/16,1430/16,
1545/16, 1722/16, 1961/16), invocando per tale importo la concessione della provvisoria esecuzione;
riferiva che in data 21.9.2014 l'opponente aveva inviato una richiesta di prestazioni per l'impianto di
C.da Santa Maria di Sciacca e che il contratto si era perfezionato il 1.10.2014, evidenziando che il credito era dimostrato non soltanto dalle fatture, ma anche dai formulari da cui emergeva l'espletamento della prestazione;
eccependo la genericità della richiesta di chiamata di terzo, allegava poi la correttezza anche del computo degli interessi e deduceva che il rapporto contrattuale non era pagina 2 di 4 assimilabile agli appalti pubblici.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 23.12.2020 si osservava quanto segue: “ rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale potrà essere decisa insieme con il merito;
ritenuto che
, tenuto conto della natura delle doglianze dell'opponente e della documentazione in atti, può essere concessa la provvisoria esecutività del DI opposto, allo stato, limitatamente all'importo di € 89555,40; rilevato, infatti, che tale somma è incontestabilmente dovuta alla società opposta, come emerge dall'atto di cessione del credito del
9.12.2016, prodotto e non contestato dalla parte opponente e che comprende la somma dovuta anche per le fatture nn 1076/16,1264/16,1430/16, 1545/16, 1722/16, 1961/16, poste alla base ( insieme ad altre) del DI opposto;
considerato, infine, che parte opponente va autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti del , tenuto conto dei rapporti intercorrenti e CP_3 CP_3 documentalmente dimostrati ( cfr contratto del 17.5.2017 ) nonché della domanda da essa formulata;
P.Q.M.
Concede la provvisoria esecuzione del DI opposto limitatamente alla somma di € 89.555,40; autorizza parte opponente a integrare il contraddittorio nei confronti del nel Controparte_3 rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis cpc e rinvia il procedimento all'udienza del 14.6.2021 ore 10.30”.
La causa veniva istruita documentalmente ed assunta in decisione all'udienza del 20.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art
190 cpc.
In via preliminare occorre osservare che la società opponente, pur a tanto autorizzata, non ha provveduto a chiamare in giudizio il con decadenza dalla relativa domanda. Controparte_3
È infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo pacificamente applicabile il foro alternativo sia del luogo dove è sorta l'obbligazione , sia del luogo del foro del creditore.
L'opposizione è infondata.
Parte opponente, non ha depositato memorie ex art. 183 VI comma cpc e non ha in alcun modo contestato l'effettuazione da parte di delle prestazioni di cui alle fatture sottese al DI Controparte_1 opposto;
del tutto generiche e labiali, infatti, sono rimaste le doglianze inerenti l'assenza di contratto scritto e di disciplina delle tariffe, nonché di assenza di prova del DURC.
La società opposta ha depositato la documentazione comprovante la richiesta di del 10.9.2014 Pt_1
pagina 3 di 4 a far pervenire migliore offerta per il servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso centri autorizzati dei reflui di processo prodotti nell'impianto di C.da Santa Maria di Sciacca, nonché le condizioni del servizio affidato ( cfr allegati 5 e ss alla comparsa di costituzione); le fatture prodotte sono equivalenti e relative al servizio di che trattasi e non vi è contestazione alcuna circa l'effettivo e concreto adempimento dell'opposta; non sono state sollevate eccezioni di alcun tipo, nemmeno in ordine alla regolarità o alla tempestività del servizio.
L'opposta ha altresì depositato la documentazione attestante la regolarità contributiva in allegato alla comparsa di costituzione.
Concludendo l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal V scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014, compensi minimi della fase istruttoria e medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del DI opposto;
- Condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1 pt al pagamento delle spese del processo, liquidate in complessivi € 11268,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 16.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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