Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9759/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.F. , nato a [...] RT C.F._1
Urbina (Ecuador), il 30/11/1974, residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Fabio Batini, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte attrice - contro
C.F. , nata in Controparte_1 C.F._2
Ecuador, il 15/03/1965, residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Danilo Ariotti, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Respingere ogni contraria richiesta e mantenere le statuizioni di cui in udienza presidenziale laddove nessun coniuge dovrà contribuire al mantenimento dell'altro non sussistendone i presupposti, con condanna alle spese di parte resistente”
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Rigettare tutte le argomentazioni avversarie in quanto pretestuose ed infondate specie con riferimento all'asserita e indimostrata indipendenza dell'esponente che, al contrario, non ha alcun reddito;
3) Disporre un contributo di mantenimento a favore dell'esponente di almeno euro 400,00 mensili in quanto totalmente priva di redditi e con pagamento delle rate del mutuo a carico del marito e/o la diversa somma che il Giudicante riterrà di assegnare;
4) in via subordinata, in caso di rigetto di contributo al mantenimento, disporre a carico del marito l'obbligo alimentare in favore della moglie sino a quanto la stessa sarà in grado di essere autonoma e indipendente;
5) vinte le spese ed onorari di giudizio, di cui il difensore di dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2023 e ritualmente notificato, il SI. RT
ha chiesto la separazione personale SI.ra ,
[...] Controparte_1
con cui aveva contratto matrimonio civile a Sestri Levante (GE) in data 23/10/2015 e dalla cui unione erano nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentando una situazione di sopravvenuta intollerabilità della convivenza con la moglie, la quale era solita allontanarsi dalla casa coniugale per lunghi periodi senza dare più notizie di sé.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11/01/2024, si è costituita in giudizio la SI.ra la quale, pur aderendo alla domanda in punto stato civile sebbene non fosse CP_1
stata mai preannunciata dal marito prima della notifica dell'atto introduttivo avvenuta allorquando ella ha dovuto trasferirsi per un lungo periodo in Ecuador a causa del prematuro decesso di un'altra figlia avuta da una precedente relazione che ha lasciato orfana la OT di
14 anni, ha contestato l'avversaria ricostruzione dei fatti, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale a sé nell'interesse dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, e chiedendo altresì un contributo paterno al loro mantenimento e un assegno di mantenimento per sé pari ad € 400,00 mensili.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 10/06/2024, fallito ogni tentativo di conciliazione, il G.D. con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto senza adottare alcun provvedimento provvisorio e urgente, e ritenuta la causa sufficientemente matura sulla base delle produzioni documentali previo ordine di esibizione alle parti della documentazione reddituale, ha rinviato all'udienza cartolare del 31/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, e per la discussione finale.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione, alla quale la convenuta non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Entrambe le parti, infatti, seppur nella diversa ricostruzione dei fatti, hanno evidenziato il venir meno ad oggi della comunione morale e spirituale fra i coniugi sicché, a fronte di un'ormai irreversibile frattura affettiva che nemmeno il tentativo di conciliazione è riuscito a ricomporre, sussiste quella situazione d'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione, va anzitutto rilevato che la SI.ra nelle CP_1
proprie conclusioni finali non ha reiterato le domande inizialmente proposte di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento dei figli maggiorenni, dal momento che dalle dichiarazioni dalla stessa rese con valore confessorio all'udienza è emersa la loro indipendenza economica, con la conseguenza che le stesse devono intendersi implicitamente rinunciate.
L'unico motivo di dissidio fra i coniugi che residua concerne quindi la quantificazione del contributo al proprio mantenimento chiesto dalla moglie a carico del marito. Sul punto, giova brevemente ricordare, in linea di diritto, che tale contributo trova fondamento nell'art. 156 c.c. secondo cui il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, da valutarsi secondo le circostanze e i redditi del coniuge obbligato, fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Tale emolumento non costituisce quindi l'adempimento ad un obbligo meramente alimentare che presupporrebbe lo stato di bisogno del coniuge richiedente, ma svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, rispondendo piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, l'assegno di mantenimento in sede di separazione, diversamente da quanto accade con l'assegno divorzile, ha la funzione di riequilibrare nell'ambito della crisi famigliare le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge economicamente più debole di mantenere tendenzialmente il medesimo tenore di vita (come una sorta di
“ammortizzatore coniugale”), in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Orbene, nel caso di specie, dall'ultima dichiarazione dei redditi esibita è emerso che il SI.
può contare su un reddito annuo netto pari ad € 27.748,001, corrispondenti ad RT
una disponibilità mensile pari ad € 2.312,33 su dodici mesi, ed è comproprietario insieme alla moglie della casa ex coniugale ove vive per cui versa una rata del mutuo pari ad € 360,00 mensili.
Oltre a ciò, il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario esclusivo di altri due immobili in
Ecuador, da cui percepisce un affitto circa $ 200,00 al mese, che utilizza per pagare le spese universitarie di un altro figlio ivi residente, ed è comproprietario unitamente alla moglie di diversi immobili sempre in Ecuador che però vengono gestiti da quest'ultima che trattiene di canoni di locazione per circa $ 750,00 al mese.
Di contro, la SI.ra non percepisce alcun reddito da lavoro, sebbene abbia CP_1
dichiarato in udienza di gestire il ristorante e il negozio lasciato in eredità dalla figlia deceduta i cui proventi, unitamente al ricavato delle locazioni degli immobili in Ecuador, vengono però
a suo dire utilizzati per far fronte ai debiti ereditati e al mantenimento della OT adolescente per la quale sono in corso le pratiche di affidamento.
In ogni caso, a fronte dello squilibrio economico fra i coniugi in favore del SI. RT
, il quale può mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto dai
[...]
coniugi nel corso del matrimonio a differenza della SI.ra che invece in questo CP_1
momento deve occuparsi anche della OT con frequenti trasferte in Ecuador che non le consentono di trovare una stabile occupazione lavorativa, sussistono a parere del Collegio i presupposti per il riconoscimento, in questa fase di separazione, di un assegno di mantenimento in favore della moglie con funzione prevalentemente perequativa, fintanto che ella non avrà raggiunto una stabilità di vita ed economica.
Tuttavia, stante l'impossibilità di accertare le effettive disponibilità economiche della SI.ra
, appare congruo determinare l'assegno in € 200,00 mensili, con decorrenza CP_1
dalla presente pronuncia resasi necessaria a fronte della mancata produzione spontanea di entrambe le parti della documentazione prevista dall'art. 473 bis.12 c.p.c.
Stante la natura della causa e tenuto conto della soccombenza del ricorrente in punto assegno di mantenimento alla moglie e della soccombenza virtuale di quest'ultima con riguardo alle domande poi rinunciate, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI. , nato RT
in Ecuador il 30/11/1974, e SI. , nata in [...] il Controparte_1
15/03/1965, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- Dichiara tenuto e condanna il SI. al pagamento di un RT
contributo mensile al mantenimento della moglie SI.ra Controparte_1 pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, per dodici mensilità annue, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia;
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sestri Levante (GE) competente di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio (N. 17 Parte I Serie Anno 2015);
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 27/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 730 2024: Reddito imp. € 34.933,00 – Imposta netta € 6.253,00 – Add. Reg. € 577,00 – Add. Com. € 355,00