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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ME SC, Relatore
CASAGRANDA SC, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 917/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N. 10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 22/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01TG01058 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01TG01058 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01TG01058 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente non è comparso.
l Presidente dà atto che è pervenuta istanza di rinvio da parte del contribuente.
La rappresentante dell'Ufficio si oppone all'istanza di rinvio depositata il 24.01.2026.
La Corte, rilevato che i documenti dei quali si chiede l'acquisizione ben avrebbero potuto essere acquisiti o prodotti nel corso del giudizio di primo grado, nè è stata dimostrata l'impossibilità di produrli per causa non imputabile alla parte, e che pertanto la predetta istanza si pone in contrasto con l'articolo 58 comma
1 d. lgs 546/92 e considerato che l'istanza di rinvio è funzionale a tale acquisizione;
rigetta l'istanza di rinvio e dispone procedersi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 66/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Treviso, Sez. 1 pronunciata il 15.02.2023 e depositata il 22.02.2023 che ha respinto il ricorso, con condanna alle spese per 1.500 euro, proposto avverso l'avviso di accertamento T6X01TG01058/2020 per l'anno d'imposta 2015, ai fini Irpef e Add.li, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso.
Il richiamato atto impositivo trova la propria genesi nell'avviso di accertamento n. T9B03RR002810/2018 emesso dall'Ufficio di Milano alla società Società_1 srl, notificato in data 04/08/2018 e non impugnato, che a sua volta faceva seguito al controllo fiscale svolto nei confronti della stessa società Società_1 srl (già Ricorrente_1 srl), dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Conegliano, relativamente ai periodi d'imposta 2013, 2014, 2015
e 2016 e conclusosi con il p.v.c. del 28.04.2017.
Con il richiamato PVC i verificatori constatavano la fittizietà della cessione di quote societarie e degli atti volti ad individuare come referenti della società due soggetti stranieri, con l'intento di scaricare sugli stessi le responsabilità amministrative e/o penali derivanti dall'operato della precedente gestione. L'estraneità dei nuovi soggetti nella gestione societaria era comprovata dall'assenza di delega ad operare sui conti correnti della società, di fatto movimentati sempre dal Sig. Ricorrente_1.
Dunque, l'avviso di accertamento si fonda sull'asserita distribuzione in favore del Sig. Ricorrente_1, di dividendi occulti, dell'intero maggior reddito d'impresa accertato per l'anno 2015 nei confronti della Società_1 s.r.l., pari ad
€ 84.815,00, dal quale l'Agenzia delle Entrate desume un maggior reddito di capitale imponibile nella misura del 49,72%, pari ad € 42.170,00, assumendo che il Sig. Ricorrente_1 fosse amministratore di fatto e socio occulto della società Società_1 s.r.l.
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificato nei suoi confronti eccependo una serie articolata di motivi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio controdeducendo ai motivi di ricorso.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'impugnata sentenza che aveva respinto il ricorso.
Il Giudice di prime cure, preliminarmente, faceva osservare che i motivi di ricorso che attenevano al merito dell'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2015, emesso in capo alla società Società_1 s.r.l., non potevano essere più riproposti e/o valutati stante la definitività dell'atto societario, poiché non oggetto di impugnazione entro i termini di legge. Riteneva che il sig. Ricorrente_1 dovesse essere qualificato come socio occulto della società Società_1 Srl, sia per le motivazioni diffusamente spiegate dell'avviso di accertamento personale, che per rinvio alle argomentazioni del p.v.c. elevato nei confronti della menzionata società e a suo tempo notificato anche al sig. Ricorrente_1. Dunque, riconosceva la legittimità dell'atto impositivo in relazione distribuzione occulta degli utili avvenuta nel periodo di imposta 2015.
Con l'atto di appello il contribuente eccepisce l'illegittimità e l'infondatezza della sentenza, premettendo che nel periodo d'imposta in esame era socio della Associazione_1 s.r.l., quest'ultima a sua volta, sino alla data del 16.9.2014, era socia unica della Società_1 s.r.l., di cui il Sig. Ricorrente_1 era stato legale rappresentante sino alla data del 22.9.2014. La Associazione_1 s.r.l., in data 17.9.2014, aveva ceduto al Sig. Nominativo_2 l'intera partecipazione sociale nella predetta società Società_1 s.r.l..
Dunque, ritiene che: 1) la motivazione dell'avviso di accertamento sia carente in ordine alla qualificazione del Sig. Ricorrente_1 quale socio unico (occulto) della società Società_1; che la motivazione dell'avviso sia meramente apparente, atteso che presenta profili di contraddittorietà in ordine alla fittizietà degli atti posti in essere con i precedenti amministratori della società “Società_1 srl” (già “Ricorrente_1 srl”); 2) infondatezza nel merito dell'accertamento nella parte in cui si assume la qualifica di socio in capo al Sig. Ricorrente_1 e la distribuzione in suo favore di utili occulti asseritamente conseguiti dalla Società_1 s.r.l., non sussistendo i presupposti per l'applicazione della prova presuntiva, di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 2729 del codice civile e violazione dell'art. 45 del D.P.R. n. 917/1986, posto che i verificatori della Guardia di Finanza non avrebbero qualificato il Sig. Ricorrente_1 quale socio occulto della Società_1 s.r.l. ma unicamente quale amministratore di fatto. Insiste che il sig. Nominativo_2 sia socio unico e legale rappresentante della società; la mancata valutazione dei fatti che consentivano di rilevare l'assenza di distribuzione in favore dell'appellante; 3) l'infondatezza dell'accertamento dei maggiori utili occulti e illegittimità dell'avviso per l'inadeguatezza della ricostruzione induttiva del reddito e quindi l'assenza di prova idonea dei maggiori ricavi non dichiarati dalla Società_1 s.r.l., nonché per l'inadeguata considerazione dei maggiori costi;
inoltre, lamenta l'omessa pronuncia su molteplici profili di infondatezza dell'accertamento del presunto maggior reddito d'impresa conseguito dalla Società_1 s.r.l.; 4. Illegittimità dell'avviso per violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000; illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, confutando ciascun motivo di appello e le argomentazioni difensive svolte, poiché destituite di qualunque fondamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
All'odierna trattazione in Pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, osserva che analogo contenzioso riguardante il medesimo appellante, relativamente al precedente periodo d'imposta 2014, si è concluso con la sentenza n. 10/2025 pronunciata il 16/12/2024 e depositata il 09/01/2025, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi.
Sul primo motivo di appello, non si ravvisa alcun il difetto di motivazione, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Risulta di tutta evidenza che il primo Giudice ha vagliato i motivi di impugnazione e le controdeduzioni dell'Ufficio, giungendo alla pronuncia, secondo il principio del libero convincimento, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove;
mentre, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Le doglianze mosse dall'appellante costituiscono censure che impingono sul merito della decisione, in quanto tendono, surrettiziamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, avendo, nel caso in esame, il primo Giudicante posto in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultavano gli elementi essenziali ai fini del decidere, in base ad una valutazione coerente. Dunque, non può essere condivisa l'eccezione di difetto di motivazione, come enunciata dall'appellante, poiché non trattasi di omessa pronuncia ma di non condivisione della valutazione e convincimento del primo giudicante, enunciata anche in maniera generalizzata, indeterminata ed astratta.
L'avviso di accertamento n. T9B03RR002810/2018 emesso nei confronti della società Società_1 srl dall'Agenzia delle Entrate di Milano si è reso definitivo per mancata impugnazione. Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3980/2020, ha esplicitamente evidenziato che “ai soci sono concessi i poteri ex. art. 2261 c.c. di consultare la documentazione contabile, di partecipare attivamente agli accertamenti che riguardano la società e di prendere visione sia degli atti accertativi già emessi e sia dell'eventuale documentazione giustificativa” per cui “il socio non potrà dolersi della circostanza che l'accertamento emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo” (cfr. Cass. 24095/2020).
Le verifiche tributarie condotte nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa, ove si concludano con l'accertamento di una ricchezza imponibile maggiore di quella dichiarata, comportano, normalmente, l'adozione di plurimi atti impositivi. In particolare, l'Amministrazione finanziaria emette l'avviso di accertamento sia nei confronti dell'ente collettivo, recuperando a tassazione l'utile extracontabile emerso al termine dell'attività istruttoria, che ai soci, relativamente alla parte di reddito loro imputabile in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno posseduta.
L'accertamento emesso nei confronti del socio è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non la condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che anche il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio (cfr., Cass., n. 39285 del 2021).
Sui maggiori redditi constatati nel corso della verifica fiscale e attribuiti ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale, in base al consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, si realizza una presunzione di matrice giurisprudenziale in capo al socio, che determina l'inversione dell'onere della prova, dovendo il contribuente dimostrare all'Amministrazione Finanziaria che i maggiori ricavi accertati alla società non hanno formato oggetto di successiva distribuzione ma accantonati a patrimonio della società ovvero sono stati reinvestiti (cfr. Cass. Ordinanza n. 19013 del 27.09.2016).
Detta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado sulla distribuzione degli utili, poiché il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto partecipativo al capitale sociale, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25683 del 14.12.2016). Tanto risulta sufficiente al fine di considerare adempiuto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione fiscale, tanto più quando l'eccezione avversaria sia espressa in termini puramente ipotetici, che finisce per addossare all'Ufficio una sorta di “prova negativa” senza che dal canto suo abbia offerto alcuna allegazione alternativa alla presunzione di distribuzione dell'utile.
In mancanza di prova contraria da parte del contribuente va confermato l'accertamento, ritenendosi legittima la presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili accertati nei confronti della società.
L'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria, dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (cfr. Cass. Ordinanza 29 aprile 2020, n. 8355). Nel caso in esame, si conviene con il Giudice di primo grado, che i motivi di censura ammissibili in questa sede attengono e sono circoscritti all'imputazione al ricorrente, quale amministratore di fatto e socio occulto della società Società_1 Srl, dei maggiori utili non contabilizzati, come da avviso di accertamento impugnato. Il fatto noto è costituito dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Nel caso concreto, si tratta, dunque, di verificare se il ricorrente abbia fornito elementi idonei a superare la predetta presunzione.
Con l'ordinanza 26 settembre 2022, n. 28048 i Giudici di Legittimità, riprendendo consolidati orientamenti giurisprudenziali, hanno ricordato che “nelle società di capitali a ristretta partecipazione è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15682, Cass. 11/08/2020, n. 16913, Cass. 24/01/2019, n. 1947, Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 18/10/2017, n. 24534) e che “la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge” (cfr. Cass. 11/07/2022, n. 21790, Cass. 17/07/2019, n. 19171; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass. 14/07/2017, n. 17461; Cass. 22/12/2016,
n. 26873; Cass. 02/02/2016, n.1932).
Inoltre, nel caso concreto, non vi era alcun obbligo di mitigare un fenomeno di doppia imposizione "che nei fatti non c'è stata, non avendoli la società mai dichiarati", poiché non si realizzerebbe alcun effetto distorsivo in quanto il beneficio dell'esenzione parziale dall'imposizione degli utili societari opera solo nel caso in cui si fa riferimento ai soli redditi regolarmente contabilizzati e dichiarati dalla società.
Sul punto la Corte di cassazione ha precisato che tale conclusione non ha alcun "intento para sanzionatorio" da parte dell'Ufficio accertatore, ma trova fondamento nel fatto che la società di capitali "risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l'utile societario presuntivamente accertato in capo alla società." In altre parole, l'utile extra- bilancio, non rispettoso delle disposizioni previste in materia di determinazione e tassazione del reddito imponibile, diviene un utile nei fatti equiparato a quello ottenuto per trasparenza dalle società di persone o dalle società di capitali che hanno optato per quel regime alternativo ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir.
Infondata è anche l'eccezione sull'asserito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento nella parte in cui si contesta lo status di suo socio occulto nella gestione della società Società_1 srl. Sul punto già si è detto che la motivazione dell'avviso di accertamento è esaustiva e completa, anche attraverso il richiamo al pvc della GdF di Conegliano del 28.04.2017, una copia del quale è stata consegnata direttamente al Sig. Ricorrente_1, unitamente al dvd contenente i relativi allegati (v. pag. 39 del p.v.c.). Infatti, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.
Sul punto appare evidente che l'appellante non prenda posizione alla constatata assenza di delega ad operare sui conti correnti della società da parte dei nuovi soci ed il fatto che gli stessi erano movimentati sempre dal Sig. Ricorrente_1, anche dopo la sua formale ed apparente fuoriuscita di Società_3 srl, società da lui partecipata, dalla compagine societaria di Società_1 srl. Come riportato nel pvc, l'ultimo movimento in uscita è del settembre 2015, a conferma che anche nell'anno d'imposta oggetto del presente accertamento la gestione dei conti della Società_1 srl veniva effettuata dal Ricorrente_1. La stessa appellante riferisce a pag. 24 dell'appello, di aver operato sul conto della società ponendo in essere un'operazione extraconto di cambio assegni ancora in data 28/09/2015. La legittimità dell'operato dell'Agenzia trova conferma nella pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. V ordinanza del 12/06/2024 n. 16387 che, rileva come “il giudice regionale ha apprezzato gli elementi su cui l'ufficio accertatore ha fondato le sue contestazioni, individuate negli esiti della verifica operata dalla guardia di finanza, dalla quale era emersa la messa in atto di un sistema finalizzato a frodare il fisco, con società unipersonali, come la C.C. Srl, la cui rappresentanza legale era affidata a soggetti stranieri e nullatenenti, con sedi legali formali, a volte corrispondenti a meri domicili postali, con operatività limitata a pochi mesi e continue sostituzioni nelle cariche sociali. In particolare, si è rilevata la continua e costante attività decisionale del ricorrente, formalmente riconducibile alla società, di cui in realtà ne era il dominus, in grado di condizionare totalmente le scelte della società, per la gestione degli aspetti economici, operativi e finanziari nei rapporti con clienti e dipendenti". In quest'ottica sono state apprezzate le dichiarazioni assunte dai soggetti che operavano con la C.C. Srl, nonché dai dipendenti di questa. […] In tale contesto, in punto di diritto, il richiamo al controllo sociale, proprio della fattispecie riconducibile all'amministrazione di fatto, ed inoltre il richiamo alle regole di attribuzione ai soci dei maggiori redditi accertati in capo alla compagine sociale, sulla base dei principi elaborati a proposito della ristretta base partecipativa nella società di capitali […]”
Con riguardo al fatto che la società Società_1 Srl fosse partecipata ed amministrata a far data dal 17.09.2014 dal Sig. Nominativo_2 e non dal Sig. Ricorrente_1, dal controllo effettuato dalla Guardia di Finanza (cfr pag. 7 del Pvc) è stata rilevata la fittizietà degli atti posti in essere dai precedenti amministratori della società Società_1 srl sig.ri Nominativo_3 e Nominativo_2 , finalizzati esclusivamente a scaricare sul nuovo amministratore nominato le responsabilità amministrative e/o penali derivanti dall'operato esclusivo della precedente gestione che, invece, ha proseguito di fatto l'attività attraverso la costituzione in data 04/06/2014 della nuova società “Società_2 spa”.
La GdF di Conegliano aveva anche rilevato che il Sig. Ricorrente_1 era la figura di riferimento della società Società_1 srl (tramite Società_3 srl), a fronte della formale cessione delle quote societarie detenute da Società_3 srl in Società_1 srl al Sig. Nominativo_2. Le circostanze sono state confermate anche dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo, che aveva ammesso di non conoscere il Sig. Ricorrente_1, né la società Società_1 srl e di non essere a conoscenza di alcun passaggio di quote societarie (cfr. dichiarazione rilasciata alla GdF in data 17.05.2016 – all. 9 al pvc). D'altro canto, il processo verbale di constatazione fa piena prova fino a querela di falso, come ampiamente confermata dalla giurisprudenza di legittimità. Per tutte la più recente ordinanza 4 marzo 2024, n. 5721 della Corte di Cassazione, che ricorda innanzitutto la differenza tra l'efficacia del processo verbale di constatazione, che fa piena prova ex art. 2700 c.c., e l'avviso di accertamento. Quest'ultimo è un mero atto amministrativo, con efficacia dichiarativa e non certificativa.
Pertanto, per contestarne il contenuto, il contribuente può impugnarlo davanti al giudice tributario (ex art. 18 d.lgs. 546/1992), ma non serve la querela di falso. Mentre il processo verbale assume un valore probatorio, assistito da fede privilegiata relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale: come da lui compiuti;
avvenuti in sua presenza;
che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese. Quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, le cui dichiarazioni riportate nel verbale, costituiscono elemento di prova, in concorso con gli altri, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 24 novembre 2017 n.28060; conforme Cass. 5 ottobre 2018 n.24461; Cass. 21 novembre 2018 n.30031). Altro fatto, puntualmente accertato dalla GdF, risulta essere la movimentazione da parte del Sig. Ricorrente_1 dei c/c intestati alla società Società_1 srl, rispetto al quale l'appellante non ha eccepito né provato in senso contrario.
Infondato risulta anche il motivo di appello sull'asserita illegittimità dell'atto impositivo per non avere l'Ufficio provato l'effettiva erogazione e percezione dei maggiori utili accertati, atteso che, anche in questo caso, la tesi dell'appellante contrasta con l'ormai granitico orientamento della Suprema Corte in tema di presunzione di distribuzione di utili extracontabili. Come già riferito in precedenza, con la sentenza n. 89/2021 la
Cassazione ha ribadito che "[…] va osservato come il fatto noto non sia costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (Cass., sez. 5, 22/04/2009, n. 9519; Cass. sez. 5, 29/12/2011, n. 29605), ciò che ha impedito, in assenza di una precisa nozione del carattere della «ristretta base sociale», di limitare l'ambito applicativo della presunzione alle sole controversie (per le quali è spesso enunciato) in cui i (pochi) soci della società di capitale sono (anche) legati tra loro da rapporti di parentela o di coniugio, ma di estenderlo altresì alle ipotesi che esulano da tali relazioni, derivando detta presunzione dalla regola di comune esperienza secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende - secondo l'íd quod plerumque accídit e salva la possibilità del contribuente di offrire la prova contraria - un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra essi, che legittima la presunzione della consapevolezza degli stessi, in quanto edotti degli affari sociali, dell'esistenza di utili extrabilancio e della loro distribuzione in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale (in termini, Cass., sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24572; vedi anche Cass., sez. 5, 22/12/2016, n. 16873, non massimata;
Cass., sez. 6-5, 28/11/2014, n. 25271; Cass., sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24572)”.]
Sull'eccezione in relazione ai maggiori ricavi accertati, al mancato riconoscimento di costi, si evidenzia che l'Agenzia ha accertato maggior ricavi per complessivi € 87.411,00, risultante dalla somma degli accreditamenti e prelevamenti bancari non giustificati per € 3.200,00 ai ricavi non dichiarati rilevati dalle dichiarazioni rese dagli stessi clienti per € 84.211,00 come da spesometro. Per quanto ai costi, già in sede di verifica sono stati riconosciuti i costi documentati per € 2.596,00, quali elementi riscontrati dallo spesometro. Sul punto nessun documento contabile è stato prodotto dalla società o dal Sig. Ricorrente_1, né in fase di verifica né in fase contenziosa.
D'altro canto, nell'ambito dell'accertamento basato sulle indagini bancarie, la presunzione legale prevista dall'articolo 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. 600/1973, secondo cui tutti i movimenti in entrata e in uscita da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell'accertamento dell'imponibile, fatta salva la prova contraria.
Sul contraddittorio endoprocedimentale la Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n. 24823/2015 ha statuito che per il diritto nazionale, la previsione di cui all'articolo 12, comma 7, L. 212/2000 non costituisce fonte di un onere generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio soltanto in caso di specifica prescrizione dettata per la singola tipologia di provvedimento da adottarsi;
che un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussista soltanto in caso di tributi c.d. “armonizzati” e rientranti nel campo di applicazione del diritto dell'UE; che anche per i tributi armonizzati, la violazione di detto obbligo non comporta l'automatica nullità dell'atto impositivo adottato, da comminarsi soltanto qualora il contribuente enunci in giudizio valide ragioni che avrebbero potuto esser fatte valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale. La medesima decisione, inoltre, ha sancito la necessità di operare, per i tributi armonizzati, una "prova di resistenza" ai fini della valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale ovvero che il procedimento “avrebbe potuto comportare un risultato diverso”, in senso sostanziale e non formale. Precisando che la limitazione della rilevanza della violazione dell'obbligo del contraddittorio va intesa nel senso che la nullità dell'accertamento si verifica quando, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in un puro simulacro, fondato su elementi fittizi o strumentali (cfr. Cass. n. 9496/2020).
La Corte di cassazione dà continuità all'orientamento maggioritario per cui, in materia di imposte sui redditi,
anche l'eccezione sul difetto di contraddittorio preventivo risulta infondato, atteso che nel caso in esame si tratta di un accertamento svolto “a tavolino” sulla base di una segnalazione ricevuta dall'Ufficio di Milano, competente a svolgere il controllo fiscale nei confronti della società Società_1 srl, il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio
Per le esposte motivazioni sono legittime le sanzioni irrogate anche nella loro quantificazione atteso l'applicazione del cumulo giuridico pluriennale equivalente a quella del cumulo materiale (v. pag. 9 avviso di accertamento). L'ufficio, nel caso concreto, ha fatto corretta applicazione dell'articolo 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997, indicando per le singole violazioni e i criteri di calcolo, rendendo perfettamente intellegibile i parametri di determinazione, anche ai fine della corretta motivazione.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato poiché la sentenza impugnata
è priva di profili di censura. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della violazione delle specifiche tecniche riguardanti la forma, i criteri redazionali e i limiti dimensionali degli atti processuali nonché l'obbligo di atti chiari e sintetici, giusta previsione di cui al D.M.
110 del 7 agosto 2023 sulla redazione degli atti processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna parte appellante alle spese del grado che liquida in euro 8.000,00 oltre accessori come per legge se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 27 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Carlo
IA ZA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ME SC, Relatore
CASAGRANDA SC, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 917/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N. 10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 22/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01TG01058 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01TG01058 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01TG01058 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente non è comparso.
l Presidente dà atto che è pervenuta istanza di rinvio da parte del contribuente.
La rappresentante dell'Ufficio si oppone all'istanza di rinvio depositata il 24.01.2026.
La Corte, rilevato che i documenti dei quali si chiede l'acquisizione ben avrebbero potuto essere acquisiti o prodotti nel corso del giudizio di primo grado, nè è stata dimostrata l'impossibilità di produrli per causa non imputabile alla parte, e che pertanto la predetta istanza si pone in contrasto con l'articolo 58 comma
1 d. lgs 546/92 e considerato che l'istanza di rinvio è funzionale a tale acquisizione;
rigetta l'istanza di rinvio e dispone procedersi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 66/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Treviso, Sez. 1 pronunciata il 15.02.2023 e depositata il 22.02.2023 che ha respinto il ricorso, con condanna alle spese per 1.500 euro, proposto avverso l'avviso di accertamento T6X01TG01058/2020 per l'anno d'imposta 2015, ai fini Irpef e Add.li, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso.
Il richiamato atto impositivo trova la propria genesi nell'avviso di accertamento n. T9B03RR002810/2018 emesso dall'Ufficio di Milano alla società Società_1 srl, notificato in data 04/08/2018 e non impugnato, che a sua volta faceva seguito al controllo fiscale svolto nei confronti della stessa società Società_1 srl (già Ricorrente_1 srl), dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Conegliano, relativamente ai periodi d'imposta 2013, 2014, 2015
e 2016 e conclusosi con il p.v.c. del 28.04.2017.
Con il richiamato PVC i verificatori constatavano la fittizietà della cessione di quote societarie e degli atti volti ad individuare come referenti della società due soggetti stranieri, con l'intento di scaricare sugli stessi le responsabilità amministrative e/o penali derivanti dall'operato della precedente gestione. L'estraneità dei nuovi soggetti nella gestione societaria era comprovata dall'assenza di delega ad operare sui conti correnti della società, di fatto movimentati sempre dal Sig. Ricorrente_1.
Dunque, l'avviso di accertamento si fonda sull'asserita distribuzione in favore del Sig. Ricorrente_1, di dividendi occulti, dell'intero maggior reddito d'impresa accertato per l'anno 2015 nei confronti della Società_1 s.r.l., pari ad
€ 84.815,00, dal quale l'Agenzia delle Entrate desume un maggior reddito di capitale imponibile nella misura del 49,72%, pari ad € 42.170,00, assumendo che il Sig. Ricorrente_1 fosse amministratore di fatto e socio occulto della società Società_1 s.r.l.
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificato nei suoi confronti eccependo una serie articolata di motivi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio controdeducendo ai motivi di ricorso.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'impugnata sentenza che aveva respinto il ricorso.
Il Giudice di prime cure, preliminarmente, faceva osservare che i motivi di ricorso che attenevano al merito dell'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2015, emesso in capo alla società Società_1 s.r.l., non potevano essere più riproposti e/o valutati stante la definitività dell'atto societario, poiché non oggetto di impugnazione entro i termini di legge. Riteneva che il sig. Ricorrente_1 dovesse essere qualificato come socio occulto della società Società_1 Srl, sia per le motivazioni diffusamente spiegate dell'avviso di accertamento personale, che per rinvio alle argomentazioni del p.v.c. elevato nei confronti della menzionata società e a suo tempo notificato anche al sig. Ricorrente_1. Dunque, riconosceva la legittimità dell'atto impositivo in relazione distribuzione occulta degli utili avvenuta nel periodo di imposta 2015.
Con l'atto di appello il contribuente eccepisce l'illegittimità e l'infondatezza della sentenza, premettendo che nel periodo d'imposta in esame era socio della Associazione_1 s.r.l., quest'ultima a sua volta, sino alla data del 16.9.2014, era socia unica della Società_1 s.r.l., di cui il Sig. Ricorrente_1 era stato legale rappresentante sino alla data del 22.9.2014. La Associazione_1 s.r.l., in data 17.9.2014, aveva ceduto al Sig. Nominativo_2 l'intera partecipazione sociale nella predetta società Società_1 s.r.l..
Dunque, ritiene che: 1) la motivazione dell'avviso di accertamento sia carente in ordine alla qualificazione del Sig. Ricorrente_1 quale socio unico (occulto) della società Società_1; che la motivazione dell'avviso sia meramente apparente, atteso che presenta profili di contraddittorietà in ordine alla fittizietà degli atti posti in essere con i precedenti amministratori della società “Società_1 srl” (già “Ricorrente_1 srl”); 2) infondatezza nel merito dell'accertamento nella parte in cui si assume la qualifica di socio in capo al Sig. Ricorrente_1 e la distribuzione in suo favore di utili occulti asseritamente conseguiti dalla Società_1 s.r.l., non sussistendo i presupposti per l'applicazione della prova presuntiva, di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 2729 del codice civile e violazione dell'art. 45 del D.P.R. n. 917/1986, posto che i verificatori della Guardia di Finanza non avrebbero qualificato il Sig. Ricorrente_1 quale socio occulto della Società_1 s.r.l. ma unicamente quale amministratore di fatto. Insiste che il sig. Nominativo_2 sia socio unico e legale rappresentante della società; la mancata valutazione dei fatti che consentivano di rilevare l'assenza di distribuzione in favore dell'appellante; 3) l'infondatezza dell'accertamento dei maggiori utili occulti e illegittimità dell'avviso per l'inadeguatezza della ricostruzione induttiva del reddito e quindi l'assenza di prova idonea dei maggiori ricavi non dichiarati dalla Società_1 s.r.l., nonché per l'inadeguata considerazione dei maggiori costi;
inoltre, lamenta l'omessa pronuncia su molteplici profili di infondatezza dell'accertamento del presunto maggior reddito d'impresa conseguito dalla Società_1 s.r.l.; 4. Illegittimità dell'avviso per violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000; illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, confutando ciascun motivo di appello e le argomentazioni difensive svolte, poiché destituite di qualunque fondamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
All'odierna trattazione in Pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, osserva che analogo contenzioso riguardante il medesimo appellante, relativamente al precedente periodo d'imposta 2014, si è concluso con la sentenza n. 10/2025 pronunciata il 16/12/2024 e depositata il 09/01/2025, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi.
Sul primo motivo di appello, non si ravvisa alcun il difetto di motivazione, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Risulta di tutta evidenza che il primo Giudice ha vagliato i motivi di impugnazione e le controdeduzioni dell'Ufficio, giungendo alla pronuncia, secondo il principio del libero convincimento, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove;
mentre, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Le doglianze mosse dall'appellante costituiscono censure che impingono sul merito della decisione, in quanto tendono, surrettiziamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, avendo, nel caso in esame, il primo Giudicante posto in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultavano gli elementi essenziali ai fini del decidere, in base ad una valutazione coerente. Dunque, non può essere condivisa l'eccezione di difetto di motivazione, come enunciata dall'appellante, poiché non trattasi di omessa pronuncia ma di non condivisione della valutazione e convincimento del primo giudicante, enunciata anche in maniera generalizzata, indeterminata ed astratta.
L'avviso di accertamento n. T9B03RR002810/2018 emesso nei confronti della società Società_1 srl dall'Agenzia delle Entrate di Milano si è reso definitivo per mancata impugnazione. Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3980/2020, ha esplicitamente evidenziato che “ai soci sono concessi i poteri ex. art. 2261 c.c. di consultare la documentazione contabile, di partecipare attivamente agli accertamenti che riguardano la società e di prendere visione sia degli atti accertativi già emessi e sia dell'eventuale documentazione giustificativa” per cui “il socio non potrà dolersi della circostanza che l'accertamento emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo” (cfr. Cass. 24095/2020).
Le verifiche tributarie condotte nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa, ove si concludano con l'accertamento di una ricchezza imponibile maggiore di quella dichiarata, comportano, normalmente, l'adozione di plurimi atti impositivi. In particolare, l'Amministrazione finanziaria emette l'avviso di accertamento sia nei confronti dell'ente collettivo, recuperando a tassazione l'utile extracontabile emerso al termine dell'attività istruttoria, che ai soci, relativamente alla parte di reddito loro imputabile in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno posseduta.
L'accertamento emesso nei confronti del socio è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non la condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che anche il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio (cfr., Cass., n. 39285 del 2021).
Sui maggiori redditi constatati nel corso della verifica fiscale e attribuiti ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale, in base al consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, si realizza una presunzione di matrice giurisprudenziale in capo al socio, che determina l'inversione dell'onere della prova, dovendo il contribuente dimostrare all'Amministrazione Finanziaria che i maggiori ricavi accertati alla società non hanno formato oggetto di successiva distribuzione ma accantonati a patrimonio della società ovvero sono stati reinvestiti (cfr. Cass. Ordinanza n. 19013 del 27.09.2016).
Detta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado sulla distribuzione degli utili, poiché il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto partecipativo al capitale sociale, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25683 del 14.12.2016). Tanto risulta sufficiente al fine di considerare adempiuto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione fiscale, tanto più quando l'eccezione avversaria sia espressa in termini puramente ipotetici, che finisce per addossare all'Ufficio una sorta di “prova negativa” senza che dal canto suo abbia offerto alcuna allegazione alternativa alla presunzione di distribuzione dell'utile.
In mancanza di prova contraria da parte del contribuente va confermato l'accertamento, ritenendosi legittima la presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili accertati nei confronti della società.
L'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria, dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (cfr. Cass. Ordinanza 29 aprile 2020, n. 8355). Nel caso in esame, si conviene con il Giudice di primo grado, che i motivi di censura ammissibili in questa sede attengono e sono circoscritti all'imputazione al ricorrente, quale amministratore di fatto e socio occulto della società Società_1 Srl, dei maggiori utili non contabilizzati, come da avviso di accertamento impugnato. Il fatto noto è costituito dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Nel caso concreto, si tratta, dunque, di verificare se il ricorrente abbia fornito elementi idonei a superare la predetta presunzione.
Con l'ordinanza 26 settembre 2022, n. 28048 i Giudici di Legittimità, riprendendo consolidati orientamenti giurisprudenziali, hanno ricordato che “nelle società di capitali a ristretta partecipazione è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15682, Cass. 11/08/2020, n. 16913, Cass. 24/01/2019, n. 1947, Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 18/10/2017, n. 24534) e che “la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge” (cfr. Cass. 11/07/2022, n. 21790, Cass. 17/07/2019, n. 19171; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass. 14/07/2017, n. 17461; Cass. 22/12/2016,
n. 26873; Cass. 02/02/2016, n.1932).
Inoltre, nel caso concreto, non vi era alcun obbligo di mitigare un fenomeno di doppia imposizione "che nei fatti non c'è stata, non avendoli la società mai dichiarati", poiché non si realizzerebbe alcun effetto distorsivo in quanto il beneficio dell'esenzione parziale dall'imposizione degli utili societari opera solo nel caso in cui si fa riferimento ai soli redditi regolarmente contabilizzati e dichiarati dalla società.
Sul punto la Corte di cassazione ha precisato che tale conclusione non ha alcun "intento para sanzionatorio" da parte dell'Ufficio accertatore, ma trova fondamento nel fatto che la società di capitali "risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l'utile societario presuntivamente accertato in capo alla società." In altre parole, l'utile extra- bilancio, non rispettoso delle disposizioni previste in materia di determinazione e tassazione del reddito imponibile, diviene un utile nei fatti equiparato a quello ottenuto per trasparenza dalle società di persone o dalle società di capitali che hanno optato per quel regime alternativo ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir.
Infondata è anche l'eccezione sull'asserito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento nella parte in cui si contesta lo status di suo socio occulto nella gestione della società Società_1 srl. Sul punto già si è detto che la motivazione dell'avviso di accertamento è esaustiva e completa, anche attraverso il richiamo al pvc della GdF di Conegliano del 28.04.2017, una copia del quale è stata consegnata direttamente al Sig. Ricorrente_1, unitamente al dvd contenente i relativi allegati (v. pag. 39 del p.v.c.). Infatti, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.
Sul punto appare evidente che l'appellante non prenda posizione alla constatata assenza di delega ad operare sui conti correnti della società da parte dei nuovi soci ed il fatto che gli stessi erano movimentati sempre dal Sig. Ricorrente_1, anche dopo la sua formale ed apparente fuoriuscita di Società_3 srl, società da lui partecipata, dalla compagine societaria di Società_1 srl. Come riportato nel pvc, l'ultimo movimento in uscita è del settembre 2015, a conferma che anche nell'anno d'imposta oggetto del presente accertamento la gestione dei conti della Società_1 srl veniva effettuata dal Ricorrente_1. La stessa appellante riferisce a pag. 24 dell'appello, di aver operato sul conto della società ponendo in essere un'operazione extraconto di cambio assegni ancora in data 28/09/2015. La legittimità dell'operato dell'Agenzia trova conferma nella pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. V ordinanza del 12/06/2024 n. 16387 che, rileva come “il giudice regionale ha apprezzato gli elementi su cui l'ufficio accertatore ha fondato le sue contestazioni, individuate negli esiti della verifica operata dalla guardia di finanza, dalla quale era emersa la messa in atto di un sistema finalizzato a frodare il fisco, con società unipersonali, come la C.C. Srl, la cui rappresentanza legale era affidata a soggetti stranieri e nullatenenti, con sedi legali formali, a volte corrispondenti a meri domicili postali, con operatività limitata a pochi mesi e continue sostituzioni nelle cariche sociali. In particolare, si è rilevata la continua e costante attività decisionale del ricorrente, formalmente riconducibile alla società, di cui in realtà ne era il dominus, in grado di condizionare totalmente le scelte della società, per la gestione degli aspetti economici, operativi e finanziari nei rapporti con clienti e dipendenti". In quest'ottica sono state apprezzate le dichiarazioni assunte dai soggetti che operavano con la C.C. Srl, nonché dai dipendenti di questa. […] In tale contesto, in punto di diritto, il richiamo al controllo sociale, proprio della fattispecie riconducibile all'amministrazione di fatto, ed inoltre il richiamo alle regole di attribuzione ai soci dei maggiori redditi accertati in capo alla compagine sociale, sulla base dei principi elaborati a proposito della ristretta base partecipativa nella società di capitali […]”
Con riguardo al fatto che la società Società_1 Srl fosse partecipata ed amministrata a far data dal 17.09.2014 dal Sig. Nominativo_2 e non dal Sig. Ricorrente_1, dal controllo effettuato dalla Guardia di Finanza (cfr pag. 7 del Pvc) è stata rilevata la fittizietà degli atti posti in essere dai precedenti amministratori della società Società_1 srl sig.ri Nominativo_3 e Nominativo_2 , finalizzati esclusivamente a scaricare sul nuovo amministratore nominato le responsabilità amministrative e/o penali derivanti dall'operato esclusivo della precedente gestione che, invece, ha proseguito di fatto l'attività attraverso la costituzione in data 04/06/2014 della nuova società “Società_2 spa”.
La GdF di Conegliano aveva anche rilevato che il Sig. Ricorrente_1 era la figura di riferimento della società Società_1 srl (tramite Società_3 srl), a fronte della formale cessione delle quote societarie detenute da Società_3 srl in Società_1 srl al Sig. Nominativo_2. Le circostanze sono state confermate anche dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo, che aveva ammesso di non conoscere il Sig. Ricorrente_1, né la società Società_1 srl e di non essere a conoscenza di alcun passaggio di quote societarie (cfr. dichiarazione rilasciata alla GdF in data 17.05.2016 – all. 9 al pvc). D'altro canto, il processo verbale di constatazione fa piena prova fino a querela di falso, come ampiamente confermata dalla giurisprudenza di legittimità. Per tutte la più recente ordinanza 4 marzo 2024, n. 5721 della Corte di Cassazione, che ricorda innanzitutto la differenza tra l'efficacia del processo verbale di constatazione, che fa piena prova ex art. 2700 c.c., e l'avviso di accertamento. Quest'ultimo è un mero atto amministrativo, con efficacia dichiarativa e non certificativa.
Pertanto, per contestarne il contenuto, il contribuente può impugnarlo davanti al giudice tributario (ex art. 18 d.lgs. 546/1992), ma non serve la querela di falso. Mentre il processo verbale assume un valore probatorio, assistito da fede privilegiata relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale: come da lui compiuti;
avvenuti in sua presenza;
che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese. Quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, le cui dichiarazioni riportate nel verbale, costituiscono elemento di prova, in concorso con gli altri, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 24 novembre 2017 n.28060; conforme Cass. 5 ottobre 2018 n.24461; Cass. 21 novembre 2018 n.30031). Altro fatto, puntualmente accertato dalla GdF, risulta essere la movimentazione da parte del Sig. Ricorrente_1 dei c/c intestati alla società Società_1 srl, rispetto al quale l'appellante non ha eccepito né provato in senso contrario.
Infondato risulta anche il motivo di appello sull'asserita illegittimità dell'atto impositivo per non avere l'Ufficio provato l'effettiva erogazione e percezione dei maggiori utili accertati, atteso che, anche in questo caso, la tesi dell'appellante contrasta con l'ormai granitico orientamento della Suprema Corte in tema di presunzione di distribuzione di utili extracontabili. Come già riferito in precedenza, con la sentenza n. 89/2021 la
Cassazione ha ribadito che "[…] va osservato come il fatto noto non sia costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (Cass., sez. 5, 22/04/2009, n. 9519; Cass. sez. 5, 29/12/2011, n. 29605), ciò che ha impedito, in assenza di una precisa nozione del carattere della «ristretta base sociale», di limitare l'ambito applicativo della presunzione alle sole controversie (per le quali è spesso enunciato) in cui i (pochi) soci della società di capitale sono (anche) legati tra loro da rapporti di parentela o di coniugio, ma di estenderlo altresì alle ipotesi che esulano da tali relazioni, derivando detta presunzione dalla regola di comune esperienza secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende - secondo l'íd quod plerumque accídit e salva la possibilità del contribuente di offrire la prova contraria - un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra essi, che legittima la presunzione della consapevolezza degli stessi, in quanto edotti degli affari sociali, dell'esistenza di utili extrabilancio e della loro distribuzione in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale (in termini, Cass., sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24572; vedi anche Cass., sez. 5, 22/12/2016, n. 16873, non massimata;
Cass., sez. 6-5, 28/11/2014, n. 25271; Cass., sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24572)”.]
Sull'eccezione in relazione ai maggiori ricavi accertati, al mancato riconoscimento di costi, si evidenzia che l'Agenzia ha accertato maggior ricavi per complessivi € 87.411,00, risultante dalla somma degli accreditamenti e prelevamenti bancari non giustificati per € 3.200,00 ai ricavi non dichiarati rilevati dalle dichiarazioni rese dagli stessi clienti per € 84.211,00 come da spesometro. Per quanto ai costi, già in sede di verifica sono stati riconosciuti i costi documentati per € 2.596,00, quali elementi riscontrati dallo spesometro. Sul punto nessun documento contabile è stato prodotto dalla società o dal Sig. Ricorrente_1, né in fase di verifica né in fase contenziosa.
D'altro canto, nell'ambito dell'accertamento basato sulle indagini bancarie, la presunzione legale prevista dall'articolo 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. 600/1973, secondo cui tutti i movimenti in entrata e in uscita da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell'accertamento dell'imponibile, fatta salva la prova contraria.
Sul contraddittorio endoprocedimentale la Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n. 24823/2015 ha statuito che per il diritto nazionale, la previsione di cui all'articolo 12, comma 7, L. 212/2000 non costituisce fonte di un onere generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio soltanto in caso di specifica prescrizione dettata per la singola tipologia di provvedimento da adottarsi;
che un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussista soltanto in caso di tributi c.d. “armonizzati” e rientranti nel campo di applicazione del diritto dell'UE; che anche per i tributi armonizzati, la violazione di detto obbligo non comporta l'automatica nullità dell'atto impositivo adottato, da comminarsi soltanto qualora il contribuente enunci in giudizio valide ragioni che avrebbero potuto esser fatte valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale. La medesima decisione, inoltre, ha sancito la necessità di operare, per i tributi armonizzati, una "prova di resistenza" ai fini della valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale ovvero che il procedimento “avrebbe potuto comportare un risultato diverso”, in senso sostanziale e non formale. Precisando che la limitazione della rilevanza della violazione dell'obbligo del contraddittorio va intesa nel senso che la nullità dell'accertamento si verifica quando, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in un puro simulacro, fondato su elementi fittizi o strumentali (cfr. Cass. n. 9496/2020).
La Corte di cassazione dà continuità all'orientamento maggioritario per cui, in materia di imposte sui redditi,
anche l'eccezione sul difetto di contraddittorio preventivo risulta infondato, atteso che nel caso in esame si tratta di un accertamento svolto “a tavolino” sulla base di una segnalazione ricevuta dall'Ufficio di Milano, competente a svolgere il controllo fiscale nei confronti della società Società_1 srl, il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio
Per le esposte motivazioni sono legittime le sanzioni irrogate anche nella loro quantificazione atteso l'applicazione del cumulo giuridico pluriennale equivalente a quella del cumulo materiale (v. pag. 9 avviso di accertamento). L'ufficio, nel caso concreto, ha fatto corretta applicazione dell'articolo 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997, indicando per le singole violazioni e i criteri di calcolo, rendendo perfettamente intellegibile i parametri di determinazione, anche ai fine della corretta motivazione.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato poiché la sentenza impugnata
è priva di profili di censura. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della violazione delle specifiche tecniche riguardanti la forma, i criteri redazionali e i limiti dimensionali degli atti processuali nonché l'obbligo di atti chiari e sintetici, giusta previsione di cui al D.M.
110 del 7 agosto 2023 sulla redazione degli atti processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna parte appellante alle spese del grado che liquida in euro 8.000,00 oltre accessori come per legge se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 27 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Carlo
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