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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/09/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 180 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro- mossa da
, , entrambi residenti a [...]ed elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Monica Lai che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Cocco Ortu giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellanti contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Bologna, elettivamente domiciliata CP_1
in Cagliari presso l'avv. Monica Marras che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Massimo Orsini, la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di costituzione in primo grado appellata
e nei confronti di
, con sede in Roma Controparte_2
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse degli appellanti: codesta Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente gravame ed in integrale riforma della sentenza appellata n. 775/2023 del Tribunale di Cagliari, oggetto della presente impugnazione – nonché, per quanto occorra, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Flaminia Ielo, impugnata con l'originario Reclamo ex art. 630 c.p.c. — voglia adottare i provvedimenti di cui all'art. 567, comma 3°, c.p.c., disponendo la chiusura del procedimento esecutivo n. R.G. Es. n. 315/2019 del Tribunale civile di Cagliari, unitamente alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, e denegato ogni provvedimento di sospensione, con ogni preliminare o pregiudiziale statuizione e con ogni conseguente deliberazione: respingere l'appello avversario siccome inammissibile, improcedibile, prescritto e/o decaduto, nonché infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti e comunque con qualsiasi motivazione di legge e/o di ragione;
confermare comunque l'ordinanza 06-12-2022.
In via di mero subordine e salvo gravame, disporre l'assegnazione di un termine per la integrazione della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., con individuazione della medesima, fermi i limiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza, atteso che ai fini dell'indagine rimessa al G.E. sugli indici di appartenenza del bene staggito è sufficiente il riferimento del primo acquisto anteriore al ventennio (già in atti).
In ogni caso, accogliere tutte le domande, eccezioni e argomentazioni svolte dalla qui comparente.
Con condanna degli appellanti per lite temeraria (ai sensi del 1° e/o del 3° co. dell'art.96 c.p.c.), la temerarietà emergendo anche dalla inammissibile querela di falso e dalla proposizione di una domanda di chiusura anticipata dell'esecuzione attraverso un mezzo inammissibile quale non il reclamo ex art. 630 c.p.c.
Con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi e debitori esecutati nella procedura di espropriazione Parte_1 Parte_2
immobiliare iscritta al n. 315/2019 R.G.E. presso il Tribunale di Cagliari su iniziativa della società nella quale era intervenuta quale creditore anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, CP_1
proposero reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza, resa a verbale dell'udienza del 06.12.2022, con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la loro richiesta di chiusura anticipata del processo ex art. 567 co. 3 c.p.c. e di inefficacia del pignoramento, entrambe fondate sull'assunto della mancanza dell'atto di acquisto del bene ante ventennio.
A fondamento del reclamo gli istanti esposero:
- che nella procedura esecutiva, avente ad oggetto la proprietà superficiaria di un immobile in Carbonia realizzato in regime di residenziale edilizia pubblica, avevano svolto osservazioni alla perizia di stima,
rilevando la mancata verifica della documentazione di cui all'art 567 co. 2 c.p.c. per l'omesso deposito di idoneo atto di acquisto del bene di provenienza ultraventennale;
- che l'immobile era stato loro attribuito in forza di un contratto di assegnazione di alloggio cooperativo, rogato da notaio il 27.12.1989, con la Società Cooperativa a responsabilità limitata , la CP_3
quale l'aveva a sua volta ricevuta in convenzione dal Comune di Carbonia a seguito di una procedura di espropriazione d'urgenza, peraltro mai definitivamente conclusa con il decreto di espropriazione;
- che, pertanto, la documentazione ex art. 567 c.p.c. era insufficiente per carenza di un atto di provenienza ultraventennale dell'immobile, rimasto in sostanza nella proprietà del titolare originario
(l'Istituto Autonomo di Case Popolari – I.A.C.P);
- che l'impossibilità di ricondurre il bene oggetto del titolo azionato al debitore esecutato doveva, pertanto, comportare la dichiarazione di chiusura anticipata del procedimento ex art. 567 co. 3 c.p.c. e di inefficacia del pignoramento;
- che, in ogni caso, trattandosi di immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, la procedura esecutiva doveva esser sospesa per garantire l'integrazione del contraddittorio alla luce del co. 376 art. 1 della legge n. 178/2020;
- che con l'impugnata ordinanza il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente rigettato sia la domanda di chiusura anticipata del procedimento, ritenendo completa la documentazione ex art. 567 c.p.c. alla luce della produzione della certificazione notarile attestante l'acquisto in forza dell'atto di assegnazione a rogito del notaio in data 27.12.1989, sia la domanda di sospensione per la mancanza di prova Per_1
sull'effettiva realizzazione dell'immobile in regime di edilizia pubblica convenzionata, disponendo un rinvio per consentire all'esperto di acquisire la necessaria documentazione al riguardo.
Tanto esposto, i reclamanti contestarono l'idoneità della documentazione prodotta ai fini delle verifiche di cui all'art. 567 c.c., deducendo, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte, la mancata produzione dell'ultimo atto di acquisto, idoneamente trascritto, anteriore al ventennio a decorrere dalla data di iscrizione del pignoramento.
Sul punto, inoltre, dedussero che il giudice dell'esecuzione non aveva esercitato il doveroso potere di chiedere al creditore procedente la integrazione della documentazione attestante la titolarità del bene in capo al debitore esecutato anche oltre il ventennio prescritto dall'art. 567 c.p.c., insistendo sulla chiusura anticipata della procedura espropriativa.
In subordine, domandarono la sospensione del procedimento, contestando il mancato riconoscimento della realizzazione dell'immobile in regime di edilizia residenziale pubblica.
La creditrice resistette in giudizio, contestando puntualmente gli avversi assunti. CP_1
Con sentenza n. 775/2023 il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, respinse il reclamo, rilevando, quanto ai motivi afferenti alla mancata estinzione della procedura esecutiva, che, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. n. 11090/93), la verifica effettuata dal giudice ha carattere formale, e che il creditore procedente deve dimostrare soltanto, attraverso la documentazione ex art. 567
c.p.c., la trascrizione di un titolo di acquisto a favore del debitore esecutato, nonché l'assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento;
nel caso di specie la come correttamente rilevato dal G.E., CP_1
aveva depositato tempestivamente la certificazione notarile dalla quale risultava che i debitori avevano acquistato il bene in forza di atto di assegnazione dell'immobile a rogito notaio del 27.12.1989 Per_1
repertorio n. 23836/15101, a fronte di un pignoramento notificato il 26.9.2019 .
Inoltre, il giudice dichiarò l'inammissibilità degli ulteriori motivi in quanto non tempestivamente proposti con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Avverso tale decisione e hanno proposto appello, domandando la Parte_1 Parte_2
riforma della impugnata sentenza e dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione con la disposizione della chiusura anticipata della procedura esecutiva e dell'inefficacia del pignoramento.
Ha resistito domandando altresì la condanna degli appellanti per lite temeraria. CP_1 L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
Con istanza del 07.02.2024 ha proposto querela di falso avverso la certificazione Parte_1
notarile prodotta dal creditore procedente;
querela che è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza del 15.1.2025 per difetto assoluto dei presupposti di ammissibilità e rilevanza ex art. 221
e ss. c.p.c.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti, reiterando pedissequamente le argomentazioni e allegazioni già oggetto del reclamo, hanno sostenuto una omessa motivazione sull'insufficienza della documentazione attestante la provenienza ultraventennale dell'immobile.
In particolare, hanno contestato al Collegio di prime cure di aver aderito ad orientamenti giurisprudenziali obsoleti, superati dai principi statuiti dalla Suprema Corte con sentenza n. 15597/2019, sulla scorta dei quali è stata affermata l'insufficienza della sola documentazione ventennale e la necessità di risalire al primo atto di acquisto anteriore al ventennio decorrente dal pignoramento, al fine di fornire adeguata attestazione della titolarità del bene pignorato in capo al debitore esecutato.
Con un ulteriore motivo, hanno lamentato nuovamente che il giudice dell'esecuzione si era limitato al mero controllo della documentazione ipocatastale o del certificato notarile del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento, senza esercitare i propri poteri ordinatori al fine di richiedere la produzione anche del primo atto di acquisto ultraventennale e disporre la chiusura anticipata del procedimento esecutivo per la sua insanabile carenza.
I motivi di appello – il cui scrutinio può essere svolto congiuntamente in quanto entrambi relativi ad una doglianza sostanzialmente unitaria – sono l'uno (il primo) manifestamente infondato e l'altro (il secondo) inammissibile.
Per giurisprudenza costante il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. è rimedio esperibile soltanto avverso i provvedimenti di estinzione c.d. tipica del processo esecutivo o avverso i provvedimenti di rigetto dell'eccezione circa il verificarsi di una delle fattispecie estintive tipiche (da individuarsi nella rinuncia ex art. 629 c.p.c., nell'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., nella mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive ex art. 631 c.p.c. e più di recente, nell'omissione della pubblicità della vendita nel portale delle vendite pubbliche ex art. 631 bis c.p.c.), mentre per tutte le altre ipotesi di c.d. estinzione atipica, variamente denominate di improseguibilità, di improcedibilità dell'esecuzione o di chiusura anticipata del procedimento, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione agli atti esecutivi
(cfr. Cass. civ. n. 9501/2016; Cass. n. 24775/2014; Cass. n. 8404/2020; da ultimo Cassazione n.
11241/2022).
Con riferimento all'art. 567 c.p.c. e alla sua effettiva portata, la giurisprudenza di legittimità (si veda la stessa Cass. n. 11597/2019 richiamata dagli appellanti;
più di recente anche Cass. 5784/2025) ha chiarito che il mancato deposito della documentazione di cui al co. 3, aggiuntiva a quella di cui al comma 2 ed eventualmente richiesta dal giudice dell'esecuzione affinché si raggiunga in concreto una sufficiente probabilità circa l'appartenenza del bene al debitore, non dà luogo ad una ipotesi di estinzione tipica, bensì configura una causa di estinzione c.d. atipica della procedura esecutiva mediante la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.
Di conseguenza, atteso che nel caso di specie gli appellanti insistono per la chiusura anticipata del procedimento esecutivo ex art. 567 co. 3 c.p.c. sul rilievo della mancata richiesta di integrazione della documentazione da parte del giudice dell'esecuzione, deve ritenersi che detto profilo non sia suscettibile di esame nella presente sede, in quanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, doveva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi da proporsi a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c.
In ogni caso, quanto al rigetto della domanda estinzione della esecuzione (peraltro neppure richiesta), deve rilevarsi la perfetta aderenza della decisione impugnata ai principi invocati dagli appellanti.
Infatti, nonostante l'origine senz'altro risalente, l'indirizzo richiamato dal Tribunale non si presenta in soluzione di continuità rispetto ai più recenti arresti della Suprema Corte, secondo i quali la verifica del giudice dell'esecuzione, pur rimanendo di carattere formale, necessita dell'acquisizione del primo atto di acquisto anteriore al ventennio, sia esso a favore del debitore esecutato o dei suoi danti causa, al fine di conferire attendibilità alla certificazione ventennale.
Ed invero, il Tribunale in sede di reclamo ha correttamente confermato il contenuto dell'ordinanza del
6.12.2022 del giudice dell'esecuzione, individuando a propria volta l'atto di acquisto di provenienza ultraventennale nel contratto di assegnazione, a rogito del notaio del 27.12.1989, del bene Persona_2
pignorato in favore dei coniugi . Parte_3 A tal proposito, infatti, va evidenziato che già nella reclamata ordinanza il giudice dell'esecuzione ha dato prova di aver applicato i più recenti orientamenti della Suprema Corte, affermando espressamente che il creditore aveva depositato tempestivamente la certificazione notarile dalla quale risultava che i debitori avevano acquistato il bene in forza di atto di assegnazione a rogito Notaio in data Per_1
27.12.1989, repertorio 23836/15101, cosicché mediante tale produzione “il creditore ha soddisfatto
l'onere stabilito dall'art. 567 c.p.c. di indicare l'atto di acquisto del bene ante ventennio”; e, dunque, che “sotto il profilo della regolarità della documentazione di provenienza del bene, l'esecuzione possa proseguire con vendita del pignorato, atteso che l'accertamento richiesto al ge è la verifica che il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni
d'idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa al solo fine di assicurare la stabilità dell'atto di trasferimento”.
Ne consegue, quindi, la manifesta infondatezza della doglianza, atteso che tale documento, attestando la titolarità ininterrotta del diritto di proprietà superficiaria in capo agli appellanti per più di trent'anni dalla trascrizione del pignoramento immobiliare del 24.10.2019, può ritenersi più che sufficiente a fondare la ragionevole probabilità che l'espropriazione sia condotta su beni dell'esecutato, non essendo necessario in sede esecutiva un compiuto accertamento della proprietà o titolarità dell'esecutato ma una verifica formale, per indici documentali.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna degli appellanti alle spese del presente grado.
Si ritiene la sussistenza dei presupposti per la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, di un ulteriore importo, che si stima equo quantificare in € 1.000,00 ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., per responsabilità aggravata.
Rileva al riguardo questo Collegio che la condotta processuale tenuta dalla appellante integra un chiaro
“abuso del processo”.
Invero, va rilevata la inconcludenza dei motivi di impugnazione in relazione alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, la insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Deve essere altresì disposto il pagamento, da parte dell'appellante in favore della Controparte_4
in applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di € 500,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo degli appellanti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 775/2023 Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Cagliari;
2. Condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. Condanna gli appellanti al pagamento, in favore di della somma di € 1.000,00 ai CP_1
sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
4. Condanna gli appellanti al pagamento in favore della della somma di € Controparte_4
500,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo degli appellanti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 180 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro- mossa da
, , entrambi residenti a [...]ed elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Monica Lai che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Cocco Ortu giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellanti contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Bologna, elettivamente domiciliata CP_1
in Cagliari presso l'avv. Monica Marras che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Massimo Orsini, la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di costituzione in primo grado appellata
e nei confronti di
, con sede in Roma Controparte_2
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse degli appellanti: codesta Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente gravame ed in integrale riforma della sentenza appellata n. 775/2023 del Tribunale di Cagliari, oggetto della presente impugnazione – nonché, per quanto occorra, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Flaminia Ielo, impugnata con l'originario Reclamo ex art. 630 c.p.c. — voglia adottare i provvedimenti di cui all'art. 567, comma 3°, c.p.c., disponendo la chiusura del procedimento esecutivo n. R.G. Es. n. 315/2019 del Tribunale civile di Cagliari, unitamente alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, e denegato ogni provvedimento di sospensione, con ogni preliminare o pregiudiziale statuizione e con ogni conseguente deliberazione: respingere l'appello avversario siccome inammissibile, improcedibile, prescritto e/o decaduto, nonché infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti e comunque con qualsiasi motivazione di legge e/o di ragione;
confermare comunque l'ordinanza 06-12-2022.
In via di mero subordine e salvo gravame, disporre l'assegnazione di un termine per la integrazione della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., con individuazione della medesima, fermi i limiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza, atteso che ai fini dell'indagine rimessa al G.E. sugli indici di appartenenza del bene staggito è sufficiente il riferimento del primo acquisto anteriore al ventennio (già in atti).
In ogni caso, accogliere tutte le domande, eccezioni e argomentazioni svolte dalla qui comparente.
Con condanna degli appellanti per lite temeraria (ai sensi del 1° e/o del 3° co. dell'art.96 c.p.c.), la temerarietà emergendo anche dalla inammissibile querela di falso e dalla proposizione di una domanda di chiusura anticipata dell'esecuzione attraverso un mezzo inammissibile quale non il reclamo ex art. 630 c.p.c.
Con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi e debitori esecutati nella procedura di espropriazione Parte_1 Parte_2
immobiliare iscritta al n. 315/2019 R.G.E. presso il Tribunale di Cagliari su iniziativa della società nella quale era intervenuta quale creditore anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, CP_1
proposero reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza, resa a verbale dell'udienza del 06.12.2022, con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la loro richiesta di chiusura anticipata del processo ex art. 567 co. 3 c.p.c. e di inefficacia del pignoramento, entrambe fondate sull'assunto della mancanza dell'atto di acquisto del bene ante ventennio.
A fondamento del reclamo gli istanti esposero:
- che nella procedura esecutiva, avente ad oggetto la proprietà superficiaria di un immobile in Carbonia realizzato in regime di residenziale edilizia pubblica, avevano svolto osservazioni alla perizia di stima,
rilevando la mancata verifica della documentazione di cui all'art 567 co. 2 c.p.c. per l'omesso deposito di idoneo atto di acquisto del bene di provenienza ultraventennale;
- che l'immobile era stato loro attribuito in forza di un contratto di assegnazione di alloggio cooperativo, rogato da notaio il 27.12.1989, con la Società Cooperativa a responsabilità limitata , la CP_3
quale l'aveva a sua volta ricevuta in convenzione dal Comune di Carbonia a seguito di una procedura di espropriazione d'urgenza, peraltro mai definitivamente conclusa con il decreto di espropriazione;
- che, pertanto, la documentazione ex art. 567 c.p.c. era insufficiente per carenza di un atto di provenienza ultraventennale dell'immobile, rimasto in sostanza nella proprietà del titolare originario
(l'Istituto Autonomo di Case Popolari – I.A.C.P);
- che l'impossibilità di ricondurre il bene oggetto del titolo azionato al debitore esecutato doveva, pertanto, comportare la dichiarazione di chiusura anticipata del procedimento ex art. 567 co. 3 c.p.c. e di inefficacia del pignoramento;
- che, in ogni caso, trattandosi di immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, la procedura esecutiva doveva esser sospesa per garantire l'integrazione del contraddittorio alla luce del co. 376 art. 1 della legge n. 178/2020;
- che con l'impugnata ordinanza il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente rigettato sia la domanda di chiusura anticipata del procedimento, ritenendo completa la documentazione ex art. 567 c.p.c. alla luce della produzione della certificazione notarile attestante l'acquisto in forza dell'atto di assegnazione a rogito del notaio in data 27.12.1989, sia la domanda di sospensione per la mancanza di prova Per_1
sull'effettiva realizzazione dell'immobile in regime di edilizia pubblica convenzionata, disponendo un rinvio per consentire all'esperto di acquisire la necessaria documentazione al riguardo.
Tanto esposto, i reclamanti contestarono l'idoneità della documentazione prodotta ai fini delle verifiche di cui all'art. 567 c.c., deducendo, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte, la mancata produzione dell'ultimo atto di acquisto, idoneamente trascritto, anteriore al ventennio a decorrere dalla data di iscrizione del pignoramento.
Sul punto, inoltre, dedussero che il giudice dell'esecuzione non aveva esercitato il doveroso potere di chiedere al creditore procedente la integrazione della documentazione attestante la titolarità del bene in capo al debitore esecutato anche oltre il ventennio prescritto dall'art. 567 c.p.c., insistendo sulla chiusura anticipata della procedura espropriativa.
In subordine, domandarono la sospensione del procedimento, contestando il mancato riconoscimento della realizzazione dell'immobile in regime di edilizia residenziale pubblica.
La creditrice resistette in giudizio, contestando puntualmente gli avversi assunti. CP_1
Con sentenza n. 775/2023 il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, respinse il reclamo, rilevando, quanto ai motivi afferenti alla mancata estinzione della procedura esecutiva, che, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. n. 11090/93), la verifica effettuata dal giudice ha carattere formale, e che il creditore procedente deve dimostrare soltanto, attraverso la documentazione ex art. 567
c.p.c., la trascrizione di un titolo di acquisto a favore del debitore esecutato, nonché l'assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento;
nel caso di specie la come correttamente rilevato dal G.E., CP_1
aveva depositato tempestivamente la certificazione notarile dalla quale risultava che i debitori avevano acquistato il bene in forza di atto di assegnazione dell'immobile a rogito notaio del 27.12.1989 Per_1
repertorio n. 23836/15101, a fronte di un pignoramento notificato il 26.9.2019 .
Inoltre, il giudice dichiarò l'inammissibilità degli ulteriori motivi in quanto non tempestivamente proposti con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Avverso tale decisione e hanno proposto appello, domandando la Parte_1 Parte_2
riforma della impugnata sentenza e dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione con la disposizione della chiusura anticipata della procedura esecutiva e dell'inefficacia del pignoramento.
Ha resistito domandando altresì la condanna degli appellanti per lite temeraria. CP_1 L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
Con istanza del 07.02.2024 ha proposto querela di falso avverso la certificazione Parte_1
notarile prodotta dal creditore procedente;
querela che è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza del 15.1.2025 per difetto assoluto dei presupposti di ammissibilità e rilevanza ex art. 221
e ss. c.p.c.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti, reiterando pedissequamente le argomentazioni e allegazioni già oggetto del reclamo, hanno sostenuto una omessa motivazione sull'insufficienza della documentazione attestante la provenienza ultraventennale dell'immobile.
In particolare, hanno contestato al Collegio di prime cure di aver aderito ad orientamenti giurisprudenziali obsoleti, superati dai principi statuiti dalla Suprema Corte con sentenza n. 15597/2019, sulla scorta dei quali è stata affermata l'insufficienza della sola documentazione ventennale e la necessità di risalire al primo atto di acquisto anteriore al ventennio decorrente dal pignoramento, al fine di fornire adeguata attestazione della titolarità del bene pignorato in capo al debitore esecutato.
Con un ulteriore motivo, hanno lamentato nuovamente che il giudice dell'esecuzione si era limitato al mero controllo della documentazione ipocatastale o del certificato notarile del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento, senza esercitare i propri poteri ordinatori al fine di richiedere la produzione anche del primo atto di acquisto ultraventennale e disporre la chiusura anticipata del procedimento esecutivo per la sua insanabile carenza.
I motivi di appello – il cui scrutinio può essere svolto congiuntamente in quanto entrambi relativi ad una doglianza sostanzialmente unitaria – sono l'uno (il primo) manifestamente infondato e l'altro (il secondo) inammissibile.
Per giurisprudenza costante il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. è rimedio esperibile soltanto avverso i provvedimenti di estinzione c.d. tipica del processo esecutivo o avverso i provvedimenti di rigetto dell'eccezione circa il verificarsi di una delle fattispecie estintive tipiche (da individuarsi nella rinuncia ex art. 629 c.p.c., nell'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., nella mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive ex art. 631 c.p.c. e più di recente, nell'omissione della pubblicità della vendita nel portale delle vendite pubbliche ex art. 631 bis c.p.c.), mentre per tutte le altre ipotesi di c.d. estinzione atipica, variamente denominate di improseguibilità, di improcedibilità dell'esecuzione o di chiusura anticipata del procedimento, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione agli atti esecutivi
(cfr. Cass. civ. n. 9501/2016; Cass. n. 24775/2014; Cass. n. 8404/2020; da ultimo Cassazione n.
11241/2022).
Con riferimento all'art. 567 c.p.c. e alla sua effettiva portata, la giurisprudenza di legittimità (si veda la stessa Cass. n. 11597/2019 richiamata dagli appellanti;
più di recente anche Cass. 5784/2025) ha chiarito che il mancato deposito della documentazione di cui al co. 3, aggiuntiva a quella di cui al comma 2 ed eventualmente richiesta dal giudice dell'esecuzione affinché si raggiunga in concreto una sufficiente probabilità circa l'appartenenza del bene al debitore, non dà luogo ad una ipotesi di estinzione tipica, bensì configura una causa di estinzione c.d. atipica della procedura esecutiva mediante la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.
Di conseguenza, atteso che nel caso di specie gli appellanti insistono per la chiusura anticipata del procedimento esecutivo ex art. 567 co. 3 c.p.c. sul rilievo della mancata richiesta di integrazione della documentazione da parte del giudice dell'esecuzione, deve ritenersi che detto profilo non sia suscettibile di esame nella presente sede, in quanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, doveva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi da proporsi a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c.
In ogni caso, quanto al rigetto della domanda estinzione della esecuzione (peraltro neppure richiesta), deve rilevarsi la perfetta aderenza della decisione impugnata ai principi invocati dagli appellanti.
Infatti, nonostante l'origine senz'altro risalente, l'indirizzo richiamato dal Tribunale non si presenta in soluzione di continuità rispetto ai più recenti arresti della Suprema Corte, secondo i quali la verifica del giudice dell'esecuzione, pur rimanendo di carattere formale, necessita dell'acquisizione del primo atto di acquisto anteriore al ventennio, sia esso a favore del debitore esecutato o dei suoi danti causa, al fine di conferire attendibilità alla certificazione ventennale.
Ed invero, il Tribunale in sede di reclamo ha correttamente confermato il contenuto dell'ordinanza del
6.12.2022 del giudice dell'esecuzione, individuando a propria volta l'atto di acquisto di provenienza ultraventennale nel contratto di assegnazione, a rogito del notaio del 27.12.1989, del bene Persona_2
pignorato in favore dei coniugi . Parte_3 A tal proposito, infatti, va evidenziato che già nella reclamata ordinanza il giudice dell'esecuzione ha dato prova di aver applicato i più recenti orientamenti della Suprema Corte, affermando espressamente che il creditore aveva depositato tempestivamente la certificazione notarile dalla quale risultava che i debitori avevano acquistato il bene in forza di atto di assegnazione a rogito Notaio in data Per_1
27.12.1989, repertorio 23836/15101, cosicché mediante tale produzione “il creditore ha soddisfatto
l'onere stabilito dall'art. 567 c.p.c. di indicare l'atto di acquisto del bene ante ventennio”; e, dunque, che “sotto il profilo della regolarità della documentazione di provenienza del bene, l'esecuzione possa proseguire con vendita del pignorato, atteso che l'accertamento richiesto al ge è la verifica che il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni
d'idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa al solo fine di assicurare la stabilità dell'atto di trasferimento”.
Ne consegue, quindi, la manifesta infondatezza della doglianza, atteso che tale documento, attestando la titolarità ininterrotta del diritto di proprietà superficiaria in capo agli appellanti per più di trent'anni dalla trascrizione del pignoramento immobiliare del 24.10.2019, può ritenersi più che sufficiente a fondare la ragionevole probabilità che l'espropriazione sia condotta su beni dell'esecutato, non essendo necessario in sede esecutiva un compiuto accertamento della proprietà o titolarità dell'esecutato ma una verifica formale, per indici documentali.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna degli appellanti alle spese del presente grado.
Si ritiene la sussistenza dei presupposti per la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, di un ulteriore importo, che si stima equo quantificare in € 1.000,00 ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., per responsabilità aggravata.
Rileva al riguardo questo Collegio che la condotta processuale tenuta dalla appellante integra un chiaro
“abuso del processo”.
Invero, va rilevata la inconcludenza dei motivi di impugnazione in relazione alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, la insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Deve essere altresì disposto il pagamento, da parte dell'appellante in favore della Controparte_4
in applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di € 500,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo degli appellanti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 775/2023 Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Cagliari;
2. Condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. Condanna gli appellanti al pagamento, in favore di della somma di € 1.000,00 ai CP_1
sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
4. Condanna gli appellanti al pagamento in favore della della somma di € Controparte_4
500,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo degli appellanti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu