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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GA Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 629/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 25
giugno 2025
d a
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'Avv.to Pasquale Caiazza e dall'Avv.to Giuseppe Landolfi
del Foro di Santa Maria Capua a Vetere, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTI
c o n t r o
e per essa la mandataria Controparte_1
(già in persona del CP_2 CP_3
procuratore speciale dott.ssa , rappresentata e Controparte_4
difesa dall'Avv.to Giorgia Ranzi del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa - 2 -
di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n.
440/2021 notificata il 05.05.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI DELLE
PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Mantova, adito su ricorso della soc.
[...]
e per essa la mandataria ingiungeva Controparte_1 CP_3
a e a in solido tra di loro, il Parte_1 Parte_2
pagamento della somma di € 699.267,31=, oltre a interessi e spese.
e interponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il suddetto provvedimento, lamentando l'applicazione di interessi usurari, l'applicazione di interessi anatocistici in ragione del piano di ammortamento alla francese e la nullità delle fideiussioni.
Resisteva la e per essa la mandataria Controparte_1
CP_3
Il Tribunale di Mantova, con l'impugnata sentenza, così
decideva:
- 1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna Pt_1
e , in solido tra loro, al pagamento a
[...] Parte_2
controparte della somma di € 688.267,31, oltre agli interessi di mora convenuti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
- 2. Rigetta le ulteriori domande;
- 3. CO e , Parte_1 Parte_2 - 3 -
in solido tra loro, alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, che liquida in € 870,00 per spese e in € 24.307,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che la censura riguardante l'usura oggettiva era infondata, dato che la doglianza era stata illustrata in termini generici;
lo stesso ctp degli opponenti aveva affermato che non vi era stato un superamento del tasso soglia;
non erano stati prodotti i decreti ministeriali;
non era corretto procedere alla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora;
una volta individuata la misura degli interessi di mora,
sommando al tasso corrispettivo la misura indicata nel contratto quale aumento previsto per gli interessi di mora (ovvero 1,5%, con il risultato di 7,68%), si rimaneva comunque entro il tasso soglia del 9,02%;
- che la censura riguardante l'usura soggettiva era infondata,
dato che la doglianza era stata illustrata in termini generici;
- che la censura riguardante il piano di ammortamento alla francese era infondata, dato che tale sistema non comporta l'applicazione di interessi anatocistici;
- infine, che la censura riguardante le fideiussioni era infondata,
dato che la nullità era stata eccepita in ragione delle precedenti,
insussistenti doglianze;
- che, tuttavia, il credito era pari a complessivi € 688.267,31= in luogo degli € 699.267,31= ingiunti.
e interponevano appello Parte_1 Parte_2 - 4 -
avverso la suddetta decisione per il seguente motivo: Prova della legittimazione attiva quale fatto costitutivo della domanda.
Resisteva la e per essa la mandataria Controparte_1
(già , la quale preliminarmente eccepiva CP_2 CP_3
la nullità/improcedibilità/inammissibilità dell'appello (per nullità della
vocatio in ius) nonché la inammissibilità/improcedibilità dell'appello
(per violazione dell'art. 342 c.p.c.) nonché l'inammissibilità della nuova domanda/nuova eccezione.
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 25 giugno 2025 la causa passava in decisione.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo transattivo, e con istanza congiunta depositata il 21.07.2025
chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del processo.
La causa veniva, pertanto, rimessa sul ruolo, onde consentire alle parti di precisare formalmente le nuove conclusioni.
All'udienza del 29.10.2025 la causa passava per la seconda volta in decisione.
Il Collegio, preso atto dell'istanza congiunta delle parti, e verificata la regolarità della stessa, in quanto le dichiarazioni provengono dai procuratori muniti di mandato speciale, non può che dichiarare l'estinzione del processo a spese di lite compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, - 5 -
definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre
2025.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GA Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 629/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 25
giugno 2025
d a
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'Avv.to Pasquale Caiazza e dall'Avv.to Giuseppe Landolfi
del Foro di Santa Maria Capua a Vetere, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTI
c o n t r o
e per essa la mandataria Controparte_1
(già in persona del CP_2 CP_3
procuratore speciale dott.ssa , rappresentata e Controparte_4
difesa dall'Avv.to Giorgia Ranzi del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa - 2 -
di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n.
440/2021 notificata il 05.05.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI DELLE
PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Mantova, adito su ricorso della soc.
[...]
e per essa la mandataria ingiungeva Controparte_1 CP_3
a e a in solido tra di loro, il Parte_1 Parte_2
pagamento della somma di € 699.267,31=, oltre a interessi e spese.
e interponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il suddetto provvedimento, lamentando l'applicazione di interessi usurari, l'applicazione di interessi anatocistici in ragione del piano di ammortamento alla francese e la nullità delle fideiussioni.
Resisteva la e per essa la mandataria Controparte_1
CP_3
Il Tribunale di Mantova, con l'impugnata sentenza, così
decideva:
- 1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna Pt_1
e , in solido tra loro, al pagamento a
[...] Parte_2
controparte della somma di € 688.267,31, oltre agli interessi di mora convenuti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
- 2. Rigetta le ulteriori domande;
- 3. CO e , Parte_1 Parte_2 - 3 -
in solido tra loro, alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, che liquida in € 870,00 per spese e in € 24.307,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che la censura riguardante l'usura oggettiva era infondata, dato che la doglianza era stata illustrata in termini generici;
lo stesso ctp degli opponenti aveva affermato che non vi era stato un superamento del tasso soglia;
non erano stati prodotti i decreti ministeriali;
non era corretto procedere alla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora;
una volta individuata la misura degli interessi di mora,
sommando al tasso corrispettivo la misura indicata nel contratto quale aumento previsto per gli interessi di mora (ovvero 1,5%, con il risultato di 7,68%), si rimaneva comunque entro il tasso soglia del 9,02%;
- che la censura riguardante l'usura soggettiva era infondata,
dato che la doglianza era stata illustrata in termini generici;
- che la censura riguardante il piano di ammortamento alla francese era infondata, dato che tale sistema non comporta l'applicazione di interessi anatocistici;
- infine, che la censura riguardante le fideiussioni era infondata,
dato che la nullità era stata eccepita in ragione delle precedenti,
insussistenti doglianze;
- che, tuttavia, il credito era pari a complessivi € 688.267,31= in luogo degli € 699.267,31= ingiunti.
e interponevano appello Parte_1 Parte_2 - 4 -
avverso la suddetta decisione per il seguente motivo: Prova della legittimazione attiva quale fatto costitutivo della domanda.
Resisteva la e per essa la mandataria Controparte_1
(già , la quale preliminarmente eccepiva CP_2 CP_3
la nullità/improcedibilità/inammissibilità dell'appello (per nullità della
vocatio in ius) nonché la inammissibilità/improcedibilità dell'appello
(per violazione dell'art. 342 c.p.c.) nonché l'inammissibilità della nuova domanda/nuova eccezione.
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 25 giugno 2025 la causa passava in decisione.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo transattivo, e con istanza congiunta depositata il 21.07.2025
chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del processo.
La causa veniva, pertanto, rimessa sul ruolo, onde consentire alle parti di precisare formalmente le nuove conclusioni.
All'udienza del 29.10.2025 la causa passava per la seconda volta in decisione.
Il Collegio, preso atto dell'istanza congiunta delle parti, e verificata la regolarità della stessa, in quanto le dichiarazioni provengono dai procuratori muniti di mandato speciale, non può che dichiarare l'estinzione del processo a spese di lite compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, - 5 -
definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre
2025.