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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3888/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3888/2019 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di appello, dall'avv.to Nicola Purgato, c.f. , C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, alla via O. Buccini n. 5
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, c.f. ,
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, c.f. ,
[...] P.IVA_3 Controparte_4
, c.f. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_4
Napoli, c.f. presso i cui uffici domiciliano ex lege in Napoli, alla via A. Diaz C.F._3
n. 11
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2573/2019, pubblicata l'11.03.2019.
Conclusioni per l'appellante : in riforma della sentenza appellata, Parte_1 dichiarare il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subito per il ritardato recepimento nell'ordinamento statale delle direttive CEE n. 362/1975 e n. 82/1976, che prevedono l'adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina;
condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento del danno, parametrandone l'importo a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, per un totale di euro 25.908,91, di cui euro 22.207,64 per gli anni 1982/83 e 1983/84, ed euro 3.701,27, pari ad un 1/3 della detta somma, per il periodo agosto-dicembre 1981; in subordine, condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento del danno parametrandone l'importo a quanto
1 previsto dall'art. 11 della l. n. 370/1999, per un totale di euro 15.665,86, di cui euro 13.427,88 per gli anni 1982/83 e 1983/84, ed euro 2.237,98 per il periodo agosto-dicembre 1981, oltre, in entrambe le ipotesi, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Conclusioni per la e i appellati: rigettare Controparte_1 Parte_2
l'appello e confermare la sentenza appellata;
per l'ipotesi di accoglimento del motivo di censura proposto, rigettare comunque la domanda, anche per intervenuta prescrizione del diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 23.12.2013, convenne, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli, la il , il Controparte_1 Controparte_2
e il Controparte_3 Controparte_4
esponendo di aver frequentato la scuola di specializzazione in Gastroenterologia e
[...] endoscopia presso l'Università degli Studi di Napoli a far data dall'anno accademico 1981/1982,
e di non aver ricevuto la remunerazione prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 a causa della tardiva attuazione, da parte dello Stato Italiano, delle direttive n. 75/363/CEE del 16 giugno
1975 e n. 82/76/CEE del 26 gennaio 1982.
§ 1.1. Tanto premesso, l'attore concluse chiedendo di condannare i convenuti al risarcimento del danno, parametrato, per ciascun anno e periodo di frequentazione del corso, all'importo della borsa di studio introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, per un totale di euro 25.908,91, o, in subordine, all'importo della borsa di studio prevista, per i soli specializzandi iscritti ai corsi nel periodo compreso tra il 1983 e il 1991, dall'art. 11 della l. n. 370/1999, per un totale di euro
15.665,86, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria.
§ 1.2. Si costituirono la e i dicasteri convenuti, che Controparte_1 eccepirono preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dei nonché Parte_2
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto. Nel merito, i convenuti eccepirono l'infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria, svolgendo specifiche contestazioni con riferimento alla data di inizio del corso di specializzazione frequentato dall'attore, immatricolatosi in data antecedente al 1° gennaio 1983 e, dunque, prima che entrasse in vigore l'obbligo dello Stato Italiano di adeguarsi alla normativa comunitaria.
§ 1.3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta, compensando tra le parti le spese di lite.
§ 1.4. In particolare, richiamati i principi normativi operanti in materia, il primo giudice ha osservato come il diritto degli specializzandi a percepire una remunerazione adeguata potesse ritenersi sussistente con riferimento ai soli corsi di specializzazione iniziati a far data dall'anno accademico 1982/1983 e, in ogni caso, per il solo periodo a decorrere dal 1° gennaio 1983. In
2 merito, il Tribunale ha evidenziato come l'obbligo di provvedere alla remunerazione dei medici specializzandi sia stato posto, per la prima volta, dalla direttiva n. 82/76/CEE, entrata in vigore il 29 gennaio 1982, alla quale gli Stati membri erano tenuti a conformarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1982. Muovendo da tale quadro normativo, il primo giudice ha quindi ritenuto che l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi alla normativa comunitaria fosse correlato alla sola organizzazione dei corsi iniziati a decorrere dal 1982, escludendo la sussistenza di un inadempimento del legislatore nazionale con riferimento ai corsi che, pur essendosi conclusi dopo l'entrata in vigore della direttiva n. 82/76/CEE, erano stati programmati anteriormente a tale data.
Sulla scorta di tali principi, dunque, il Tribunale ha rigettato la domanda, atteso che, nel caso di specie, l'attore risultava iscritto alla scuola di specializzazione sin dall'anno accademico
1980/1981, in epoca antecedente all'entrata in vigore della direttiva comunitaria.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , cui hanno Parte_1 resistito, costituendosi, la e i già citati in prime Controparte_1 Parte_2 cure.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025, ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 3. Ai fini della decisione, si ritiene utile premettere brevi cenni in ordine alla normativa che disciplina la materia oggetto di causa, articolata in una pluralità di disposizioni di rango nazionale e comunitario.
Come è noto, con una prima direttiva, la n. 75/362/CEE del 16 giugno 1975, c.d. “di riconoscimento”, il Consiglio della CEE ha stabilito il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di medico, dettando misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico e indicando, agli artt. 5 e 7, le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, oggetto del riconoscimento operato dalla normativa comunitaria. Con la contestuale direttiva n.
75/363/CEE, c.d. “di coordinamento”, il Consiglio ha poi disposto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative disciplinanti l'attività del medico- chirurgo nel territorio comunitario.
Tali direttive sono state trasfuse nell'ordinamento italiano con la legge n. 217 del 22 maggio
1978, sul diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei medici, generici e specialisti, cittadini di Stati membri della Comunità Europea.
Successivamente, la direttiva n. 82/76/CEE ha apportato modifiche alla direttiva n. 75/363/CEE, disponendo che alla formazione dei medici specializzandi corrispondesse “un'adeguata
3 remunerazione” e indicando per gli Stati membri il termine ultimo del 31 dicembre 1982 ai fini dell'adozione delle necessarie misure di recepimento.
A tale direttiva il legislatore nazionale ha dato tardivamente attuazione con il d.lgs. dell'8 agosto
1991, n. 257, con cui si prevedeva che agli ammessi alle scuole di specializzazione venisse corrisposta, per tutta la durata del corso, e con esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio dell'importo di L. 21.500.000, soggetta ad adeguamenti annuali e a rideterminazione triennale.
È intervenuta successivamente nella materia la direttiva n. 93/16/CEE, cui il legislatore italiano ha dato attuazione con il d.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipulasse uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro.
Con la legge del 19 ottobre 1999, n. 370, lo Stato italiano ha infine provveduto a un parziale adempimento della normativa comunitaria con riferimento ai medici che, pur avendo seguito corsi di specializzazione a far data dal 1° gennaio 1983, erano stati esclusi dalla disciplina recata dal d.lgs. n. 257/1991. Nel fare ciò, tuttavia, il legislatore ha previsto il riconoscimento di una borsa di studio omnicomprensiva in favore dei soli medici risultati destinatari di talune sentenze irrevocabili del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con esclusione dei restanti medici che, avendo frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e l'anno accademico 1990/1991, avevano comunque maturato i requisiti previsti dalla direttiva 82/76/CEE per il riconoscimento della retribuzione adeguata.
Con riferimento agli appartenenti a tale ultima categoria, è dunque rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano, cui consegue, secondo consolidata giurisprudenza, un'obbligazione di natura indennitaria riconducibile allo schema della responsabilità contrattuale (Cass., Sez. Un., n. 9147/2009).
In particolare, ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e l'anno accademico 1990/1991 compete un indennizzo limitato alla sola frazione successiva al 31 dicembre 1982, a condizione che il corso frequentato riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, quindi menzionata negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, o una specializzazione che, per i contenuti e le modalità di svolgimento, risulti equipollente a quelle elencate dalla menzionata norma comunitaria.
§ 4. Operata tale premessa, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta in questa sede dalle parti appellate con riferimento alla posizione dei Parte_2 convenuti, tra i cui compiti, si rileva, non figura il recepimento delle direttive comunitarie, che, ai sensi della legge n. 400/1988, art. 5, comma 2, è di sola competenza della
[...]
Controparte_1
4 Invero, avuto riguardo all'azione indennitaria a base contrattuale proposta dai medici specializzati, per costante giurisprudenza, passivamente legittimato è il solo Stato Italiano, e, per esso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella qualità di organo di direzione politica generale dell'esecutivo, chiamato a promuovere e coordinare l'azione del Governo, anche al fine di assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea. Pertanto, è alla sola Presidenza del Consiglio che spetta la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione Europea (cfr., in particolare, Cass. n. 6470/2015). Tanto premesso, tuttavia, in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, si è in più occasioni affermato che è consentita l'evocazione in giudizio, oltre che della , unico soggetto astrattamente Controparte_1 legittimato, anche dei singoli essendo essi articolazioni dell'istituzione Governo. Se Parte_2 ne ricava che, se è vero che l'azione va diretta contro la Controparte_1
l'essere stati convenuti in giudizio anche i non comporta, di regola, l'evocazione di Parte_2 soggetti distinti che possano porre un problema di legittimazione sostanziale (Cass. nn.
6029/2015 e 20099/2019, nonché n. 1157/2022).
Dunque, l'eccezione va disattesa.
§ 5. Quanto al merito del gravame, con il primo e unico motivo di appello, rubricato “violazione dell'art. 118 disp. att. cpc – errata motivazione – omesso esame di questioni rilevanti per la decisione”, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale Parte_1 ha ritenuto che l'attore non rientrasse nel novero degli specializzandi per i quali è maturato il diritto all'indennizzo, avendo questi intrapreso la propria formazione in data anteriore all'anno accademico 1982/1983, quando ancora non sussisteva alcun obbligo per lo Stato italiano di conformarsi alle direttive europee.
A tal proposito, l'appellante evidenzia che “la limitazione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 31 dicembre 1982 non trova riscontro nelle direttive CEE 16 giugno 1975 n. 75/363 e 26 gennaio 1982 n. 82/76, anzi, è indirettamente smentita dall'art. 14 di quest'ultima direttiva – secondo cui 'le formazioni a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del gennaio 1983, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, possono essere completate conformemente a tale articolo' – e comunque si pone in contrasto con il criterio della cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria comportante la previsione della possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, indicato dalla CGUE come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva”.
Invero, le argomentazioni svolte con il motivo in esame risultano fondate.
La questione concernente la sussistenza del diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge per i cosiddetti medici specializzandi “a cavallo”, cioè quei medici che hanno frequentato e concluso positivamente uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea,
5 immatricolandosi prima del 1982 e terminando la specializzazione in data successiva al 1° gennaio 1983, è stata oggetto di un recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che, facendo seguito alla pronuncia del 3 marzo 2022, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-590/20, hanno statuito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE spetta anche in favore dei medici iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982/1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune (Cass., Sez. Un., n. 20278/2022).
Nella specie, ha iniziato la specializzazione nell'anno accademico Parte_1
1980/1981, concludendo il proprio percorso formativo in data 24 luglio 1984, circostanza che, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale appena richiamato, varrebbe a collocare utilmente lo specializzando nel novero dei medici aventi diritto all'indennizzo.
Tuttavia, il diritto dell'attore è da considerarsi prescritto, dovendosi accogliere, sul punto,
l'eccezione sollevata in primo grado dalla e dai Controparte_1 Parte_2 convenuti, in questa sede ritualmente riproposta.
Come suesposto, la pretesa risarcitoria dell'attore è diretta all'adempimento di un'obbligazione riconducibile all'area della responsabilità contrattuale e, quindi, è da ritenersi assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass., Sez. Un., n. 9147/2009).
Quanto all'individuazione del termine iniziale dal quale far decorrere la prescrizione, va ricordato che, con riferimento alla vicenda degli specializzandi non ricompresi nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 257/91, l'art. 11 della l. n. 370/1999 ha riconosciuto una borsa di studio omnicomprensiva esclusivamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983/1984 all'anno accademico 1990/1991 e risultati destinatari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Il rilievo è pertinente in quanto, con la citata disposizione, il legislatore nazionale ha riconosciuto la sua situazione di inadempienza rispetto agli obblighi scaturenti dalle direttive comunitarie, provvedendo a un adempimento parziale nei confronti dei soggetti specificamente contemplati dalla norma, e rendendo definitivo, di contro, l'inadempimento nei confronti dei soggetti rimasti esclusi, che hanno maturato da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato ulteriori atti di adempimento alla normativa europea. Tale circostanza assume rilievo diretto ai fini dell'accertamento della prescrizione, in quanto la data di entrata in vigore della l. n.
370/1999 può individuarsi come dies a quo del termine decennale, in ragione della conoscibilità, sin da allora, dell'inadempimento statale e della definitiva esclusione dei soggetti non contemplati dalla norma.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione
6 universitari – realizzata solo con il d.lgs.
8.8.1991 n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dall'1.01.1983 al termine dell'anno accademico 1990-91. La lacuna
è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della l n. 370/99, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11” (Cass. n. 10813/2011).
Pertanto, il termine della prescrizione ordinaria decennale del credito indennitario vantato dagli specializzandi iscritti ai corsi prima del 1991, ed esclusi dalla disciplina recata dall'art. 11 della l. n. 370/1999, è iniziato a decorrere a far tempo dall'entrata in vigore di tale norma, ovvero dal
27 ottobre 1999, poiché solo da tale data è divenuto apprezzabile l'effetto dell'inadempimento
(tra le più recenti, Cass. n. 18536/2025).
A quanto appena premesso consegue l'infondatezza della domanda proposta per intervenuta prescrizione del credito, posto che, pacifica l'assenza di un'eventuale attività interruttiva anteriore all'introduzione del giudizio, al momento della proposizione della domanda, avvenuta solo nel 2013, il termine decennale risultava già ampiamente decorso.
A tale conclusione l'appellante oppone l'inidoneità della l. n. 370/1999 a segnare l'inizio del computo del termine di prescrizione, facendo rilevare che la norma, non trasponendo nell'ordinamento italiano la direttiva CEE e i suoi allegati, ed essendo diretta a una speciale categoria di medici, non potrebbe assurgere a parametro generale per la conoscibilità del decorso della prescrizione. In particolare, l'appellante rileva che, anche dopo l'emanazione della l. n.
370/1999, l'inadempienza dello Stato italiano è continuata fino alla data del 20 ottobre 2007, a decorrere dalla quale, ai sensi della sopravvenuta direttiva 2005/36/CE, doveva ritenersi abrogata la disciplina recata dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, nelle more trasfuse nella direttiva n. 93/16/CEE.
L'osservazione è inconferente.
Difatti, con riferimento al decorso della prescrizione, non assume rilievo la circostanza che la l.
n. 370/1999 si riferisse, nella sua parte “dispositiva”, ai soli medici di cui ai noti giudicati amministrativi. Sul punto è sufficiente osservare che il diritto rispetto al quale lo Stato era rimasto inadempiente era quello che la normativa comunitaria riconosceva a tutti i soggetti rimasti esclusi dal riconoscimento della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991, sicché la manifestazione legislativa del 1999, prima ancora di provvedere riguardo ai destinatari delle sentenze dei Tribunali amministrativi, fu oggettivamente ricognitiva dell'inadempimento nei confronti della generalità degli specializzandi immatricolati prima del 1991. Il valore sotteso
7 all'esercizio dell'attività legislativa sarebbe quindi, sotto il profilo dell'art. 2944 c.c., necessariamente riferibile alla situazione di tutti i soggetti cui l'inadempienza si riferiva, e non solo ai medici specificamente contemplati dalla disposizione normativa.
In questo senso si è espressa, altresì, la Suprema Corte, evidenziando che tale interpretazione si impone come l'unica valida sul piano costituzionale, “perché un comportamento statuale di riconoscimento della propria inadempienza attraverso un atto legislativo di tardivo adempimento necessariamente dovrebbe estrinsecarsi nei riguardi di tutti i soggetti cui la direttiva non self-executing attribuisce diritti e non solo nei confronti di alcuni. E ciò perché sarebbe contrario all'ordinamento comunitario un riconoscimento nei confronti di taluni e non di altri” (Cass. n. 10813/2011).
Ne consegue che la consapevolezza dell'inadempimento statale era già oggettivamente acquisibile nell'ottobre 1999, quando lo Stato italiano, pur adempiendo per una limitata categoria di medici, non adottò alcuna misura per estendere il beneficio alla platea più ampia dei soggetti tutelati dalle direttive comunitarie.
§ 6. In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello a rigettato e la sentenza di primo grado confermata, sia pur con diversa motivazione.
§ 7. I contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata giustificano la compensazione tra le parti delle spese del gravame.
In considerazione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 9 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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