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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2448 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Alessandro Cresti e Valeria Fantoni
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Valeria Corsetti, , , Matteo Parte_2 Parte_3 Parte_4
Geroni, Floridia Monforte e Valeria Fucci
- appellato - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale civile di Roma, depositato in data 24 aprile 2018, , titolare Parte_5
dell'omonima ditta individuale, esponeva:
che era stato destinatario del verbale unico di accertamento e notificazione n. 429 del 30.7.2012, redatto da funzionari ispettivi del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro di in occasione dell'accesso CP_1
ispettivo del 12.7.2012;
che i funzionari avevano accertato che il cittadino bengalese prestava attività lavorativa “…in Parte_6
favore del ricorrente a decorrere dalla data del 11/04/2012, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto agli uffici competenti…”;
che, per tale violazione, era stato ammesso al pagamento in misura ridotta delle sanzioni;
che aveva ricevuto l'avviso di addebito INPS n. 397 2014 00184190 43 000 per la somma di €.1.829,09,
relativo alla omessa contribuzione in favore del lavoratore, Sig. per il periodo dicembre 2011- Parte_6
marzo 2012;
che aveva impugnato detto avviso e il Tribunale di Roma, con la sentenza passata in giudicato n. 3772/2016,
aveva accolto il ricorso sul rilievo che l'avviso riguardava un periodo di tempo per il quale non è stata fornita prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro con Parte_6
che con ordinanza ingiunzione n. 1205/2017 gli era stato intimato il pagamento della sanzione ex art. 3
comma 3 DL 22/02/02 n. 12, per la mancata comunicazione della instaurazione di un rapporto di lavoro con il Sig. per il periodo 1/12/2011-6/03/2012; Parte_6
che l'ingiunzione era illegittima, stante l'accertata insussistenza di un rapporto lavorativo con Parte_6
prima del 11.4.2012.
2. Tanto esposto, chiedeva al Tribunale di <<disporre l'annullamento della ordinanza ingiunzione n.
1205/2017, emessa dall' di il 17/07/2017 e notificata il 21/07/2017, poiché Controparte_1 CP_1
affetta da nullità e comunque infondata per tutti i motivi avanti esposti. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non voglia accogliere la domanda principale, si chiede di ridurre la sanzione al minimo edittale, ovvero, alla somma ritenuta equa e di giustizia>>.
Resisteva l' . CP_1
3. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza n. 2084/2022 pubblicata in data 8 febbraio 2022,
rigettava il ricorso.
4. Affermava il Tribunale:
< resa in udienza risulta contraddittoria rispetto alle CP_2
dichiarazioni rese dinanzi al Comando Stazioni Carabinieri di Roma Celio alla data del 6.3.2012, risultanti dal verbale in atti, secondo cui il lavorava alle dipendenze dell'odierno ricorrente dal dicembre CP_2
2011, “…dalle 8 alle 12 e comunque 3 o 4 ore al giorno…”, senza effettuare straordinari e usufruendo del riposo domenicale, precisando, altresì, il “…il datore non mi ha regolarizzato sto sostituendo CP_2
un mio amico connazionale che è in ferie…”.
<
lavoratore rese ai Carabinieri, quali risultano riprodotto nel modulo in atti, da qualificarsi verbale di accertamento dell'infrazione, con le connotazioni del detto documento che, come già evidenziato, fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale con riferimento alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale medesimo>>;
<
coperto dal giudicato, della inesistenza della prestazione resa dal in favore del ricorrente, nel CP_2
periodo dal 1.12.2011 al 6.3.2012>>;
inoltre, <
solo dichiarato che non è stata fornita prova del rapporto di lavoro>>;
infine, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 3772/2016 non è opponibile all' , non avendo preso CP_1
parte al relativo giudizio. 4. Il interponeva appello, iscritto al n. 4544/2022 della Corte di appello area civile. Pt_1
Resisteva l' . CP_1
Con provvedimento in data 28 agosto 2024 il Presidente della prima sezione civile disponeva la rimessione all'Ufficio del Ruolo della causa, avente natura lavoristica, per la riassegnazione alla sezione tabellarmente competente.
Quindi la controversia veniva assegnata a questa sezione e iscritta al n. R.G.L. 2448/2024.
5. Con un unico, articolato motivo, l'appellante deduce:
che, il Tribunale, contraddittoriamente, dapprima ha ammesso la prova orale richiesta dalla convenuta (in particolare quella del teste e successivamente, ha ritenuto di non dare conto alle affermazioni CP_2
del teste;
che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, ma è consentita la prova contraria sulla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti o da terzi;
che < e da una serie di ulteriori circostanze si CP_2
evidenzia come non sia affatto certo che il lavoratore abbia lavorato nel periodo per cui è causa>>;
che < n. CP_1
3772/2016 non vi è una prova certa in merito ad un asserito rapporto di lavoro nel trimestre dicembre 2011-
marzo 2012>>;
che <
economica, ha sempre alla base la medesima circostanza di fatto, ovvero, la sussistenza di un rapporto lavorativo nel periodo per cui è causa>>, sicché <
di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa>>.
6. L'appello è infondato. 6.1 sentito come teste, all'udienza del 12 ottobre 2021, ha dichiarato: CP_2
“…sono stato contattato da un mio amico per prestare lavoro un solo giorno presso il (illeggibile) bar di proprietà del signor Mentre ero in servizio, verso le 9.00 di mattina sono arrivati agenti del Comando Pt_1
dei Carabinieri. Ho lavorato due – tre ore al giorno per due – tre mesi, poi sono andato via…Riconosco la dichiarazione che mi si legge, redatta dai carabinieri il giorno 6/3/2012…”
Con tale ultima dichiarazione aveva affermato che il lavorava alle dipendenze CP_2 CP_2
del dal dicembre 2011, dalle 8 alle 12 e comunque 3 o 4 ore al giorno, senza effettuare straordinari e Pt_1
usufruendo del riposo domenicale e che stava sostituendo un amico connazionale in ferie.
6.2 Rileva la Corte che la ritrattazione operata dal teste rispetto a quanto dichiarato agli ispettori non è
credibile, poiché il soggetto non ha spiegato perché mai ha reso il 6 marzo 2012 una versione differente e/o per quale ragione è caduto in errore nel narrare i fatti.
D'altra parte, è ragionevole supporre che avesse ben più chiara la realtà dei fatti degli ultimi CP_2
mesi quando il 6 marzo 2012 è stato sentito dagli ispettori e non il 12 ottobre 2021 quando, a distanza di circa nove anni, ha deposto come teste.
In conclusione, prive le dichiarazioni del 12 ottobre 2021 di un minimo di attendibilità (perché rese a distanza di molti anni dall'accaduto e senza alcuna allegazione dei motivi della diversa versione narrata ai funzionari),
non vi sono ragioni per ritenere non veritiere le affermazioni fatte da il giorno in cui, senza CP_2
condizionamenti di alcun tipo, gli è stato richiesto dagli ispettori di chiarire da quando lavorava alle dipendenze del Pt_1
6.3 L'eccezione di giudicato (riflesso) è infondata.
In fattispecie analoga la S.C. ha già avuto modo di chiarire che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi anche contributivi inerenti un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass. 20395/2021).
7. In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2084/2022 pubblicata in data 8 febbraio 2022.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato, del compenso per il presente grado CP_1
del giudizio che liquida in complessivi €.2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2448 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Alessandro Cresti e Valeria Fantoni
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Valeria Corsetti, , , Matteo Parte_2 Parte_3 Parte_4
Geroni, Floridia Monforte e Valeria Fucci
- appellato - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale civile di Roma, depositato in data 24 aprile 2018, , titolare Parte_5
dell'omonima ditta individuale, esponeva:
che era stato destinatario del verbale unico di accertamento e notificazione n. 429 del 30.7.2012, redatto da funzionari ispettivi del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro di in occasione dell'accesso CP_1
ispettivo del 12.7.2012;
che i funzionari avevano accertato che il cittadino bengalese prestava attività lavorativa “…in Parte_6
favore del ricorrente a decorrere dalla data del 11/04/2012, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto agli uffici competenti…”;
che, per tale violazione, era stato ammesso al pagamento in misura ridotta delle sanzioni;
che aveva ricevuto l'avviso di addebito INPS n. 397 2014 00184190 43 000 per la somma di €.1.829,09,
relativo alla omessa contribuzione in favore del lavoratore, Sig. per il periodo dicembre 2011- Parte_6
marzo 2012;
che aveva impugnato detto avviso e il Tribunale di Roma, con la sentenza passata in giudicato n. 3772/2016,
aveva accolto il ricorso sul rilievo che l'avviso riguardava un periodo di tempo per il quale non è stata fornita prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro con Parte_6
che con ordinanza ingiunzione n. 1205/2017 gli era stato intimato il pagamento della sanzione ex art. 3
comma 3 DL 22/02/02 n. 12, per la mancata comunicazione della instaurazione di un rapporto di lavoro con il Sig. per il periodo 1/12/2011-6/03/2012; Parte_6
che l'ingiunzione era illegittima, stante l'accertata insussistenza di un rapporto lavorativo con Parte_6
prima del 11.4.2012.
2. Tanto esposto, chiedeva al Tribunale di <<disporre l'annullamento della ordinanza ingiunzione n.
1205/2017, emessa dall' di il 17/07/2017 e notificata il 21/07/2017, poiché Controparte_1 CP_1
affetta da nullità e comunque infondata per tutti i motivi avanti esposti. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non voglia accogliere la domanda principale, si chiede di ridurre la sanzione al minimo edittale, ovvero, alla somma ritenuta equa e di giustizia>>.
Resisteva l' . CP_1
3. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza n. 2084/2022 pubblicata in data 8 febbraio 2022,
rigettava il ricorso.
4. Affermava il Tribunale:
< resa in udienza risulta contraddittoria rispetto alle CP_2
dichiarazioni rese dinanzi al Comando Stazioni Carabinieri di Roma Celio alla data del 6.3.2012, risultanti dal verbale in atti, secondo cui il lavorava alle dipendenze dell'odierno ricorrente dal dicembre CP_2
2011, “…dalle 8 alle 12 e comunque 3 o 4 ore al giorno…”, senza effettuare straordinari e usufruendo del riposo domenicale, precisando, altresì, il “…il datore non mi ha regolarizzato sto sostituendo CP_2
un mio amico connazionale che è in ferie…”.
<
lavoratore rese ai Carabinieri, quali risultano riprodotto nel modulo in atti, da qualificarsi verbale di accertamento dell'infrazione, con le connotazioni del detto documento che, come già evidenziato, fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale con riferimento alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale medesimo>>;
<
coperto dal giudicato, della inesistenza della prestazione resa dal in favore del ricorrente, nel CP_2
periodo dal 1.12.2011 al 6.3.2012>>;
inoltre, <
solo dichiarato che non è stata fornita prova del rapporto di lavoro>>;
infine, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 3772/2016 non è opponibile all' , non avendo preso CP_1
parte al relativo giudizio. 4. Il interponeva appello, iscritto al n. 4544/2022 della Corte di appello area civile. Pt_1
Resisteva l' . CP_1
Con provvedimento in data 28 agosto 2024 il Presidente della prima sezione civile disponeva la rimessione all'Ufficio del Ruolo della causa, avente natura lavoristica, per la riassegnazione alla sezione tabellarmente competente.
Quindi la controversia veniva assegnata a questa sezione e iscritta al n. R.G.L. 2448/2024.
5. Con un unico, articolato motivo, l'appellante deduce:
che, il Tribunale, contraddittoriamente, dapprima ha ammesso la prova orale richiesta dalla convenuta (in particolare quella del teste e successivamente, ha ritenuto di non dare conto alle affermazioni CP_2
del teste;
che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, ma è consentita la prova contraria sulla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti o da terzi;
che < e da una serie di ulteriori circostanze si CP_2
evidenzia come non sia affatto certo che il lavoratore abbia lavorato nel periodo per cui è causa>>;
che < n. CP_1
3772/2016 non vi è una prova certa in merito ad un asserito rapporto di lavoro nel trimestre dicembre 2011-
marzo 2012>>;
che <
economica, ha sempre alla base la medesima circostanza di fatto, ovvero, la sussistenza di un rapporto lavorativo nel periodo per cui è causa>>, sicché <
di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa>>.
6. L'appello è infondato. 6.1 sentito come teste, all'udienza del 12 ottobre 2021, ha dichiarato: CP_2
“…sono stato contattato da un mio amico per prestare lavoro un solo giorno presso il (illeggibile) bar di proprietà del signor Mentre ero in servizio, verso le 9.00 di mattina sono arrivati agenti del Comando Pt_1
dei Carabinieri. Ho lavorato due – tre ore al giorno per due – tre mesi, poi sono andato via…Riconosco la dichiarazione che mi si legge, redatta dai carabinieri il giorno 6/3/2012…”
Con tale ultima dichiarazione aveva affermato che il lavorava alle dipendenze CP_2 CP_2
del dal dicembre 2011, dalle 8 alle 12 e comunque 3 o 4 ore al giorno, senza effettuare straordinari e Pt_1
usufruendo del riposo domenicale e che stava sostituendo un amico connazionale in ferie.
6.2 Rileva la Corte che la ritrattazione operata dal teste rispetto a quanto dichiarato agli ispettori non è
credibile, poiché il soggetto non ha spiegato perché mai ha reso il 6 marzo 2012 una versione differente e/o per quale ragione è caduto in errore nel narrare i fatti.
D'altra parte, è ragionevole supporre che avesse ben più chiara la realtà dei fatti degli ultimi CP_2
mesi quando il 6 marzo 2012 è stato sentito dagli ispettori e non il 12 ottobre 2021 quando, a distanza di circa nove anni, ha deposto come teste.
In conclusione, prive le dichiarazioni del 12 ottobre 2021 di un minimo di attendibilità (perché rese a distanza di molti anni dall'accaduto e senza alcuna allegazione dei motivi della diversa versione narrata ai funzionari),
non vi sono ragioni per ritenere non veritiere le affermazioni fatte da il giorno in cui, senza CP_2
condizionamenti di alcun tipo, gli è stato richiesto dagli ispettori di chiarire da quando lavorava alle dipendenze del Pt_1
6.3 L'eccezione di giudicato (riflesso) è infondata.
In fattispecie analoga la S.C. ha già avuto modo di chiarire che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi anche contributivi inerenti un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass. 20395/2021).
7. In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2084/2022 pubblicata in data 8 febbraio 2022.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato, del compenso per il presente grado CP_1
del giudizio che liquida in complessivi €.2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis