Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14972/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
MORETTO MATTEO VITTORIO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione,
Attori
contro
, in persona del sindaco pro tempore, CONTUMACE Controparte_1
Convenuto
in punto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
“IN VIA PRINCIPALE
- Condannarsi il , contumace, in persona del pro-tempore al Controparte_1 CP_2
risarcimento in favore dei Sig.ri e , del danno per lucro Parte_1 Parte_3
cessante per l'importo di euro 674.934,00 comprensivo di interessi legali pari ad euro 166.954,00
interessi legali, e precisamente oltre al pagamento di euro 32.957,56 per la sanzione amministrativa pagata illegittimamente ed euro 520,00 per diritti di segreteria,
Condannarsi il al ristoro integrale delle spese vive del presente Controparte_1
procedimento per la redazione delle perizie in atti e precisamente euro 894,50 per perizia di stima ed euro 1.776,32 per perizia contabile oltre le spese legali per euro 63.896,33 compresi accessori per legge, con la distrazione delle medesime spese legali.
Complessivamente euro 878.825,38 per il ristoro del danno ai Sig.ri a cui vanno sommati Pt_1
euro 63.896,33 comprensivi di accessori come per legge per competenze legali
- Condannarsi il altresì ad un risarcimento in via Equitativa per il Controparte_1
disagio arrecato ai Sig.ri dal 2006 al 2024 oltre gli interessi fino al saldo complessivo.” Pt_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 17.10.2023 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1
esponendo di aver presentato in data 24.02.2006, assieme a , a mezzo del Geom. Parte_4
, denunzia di inizio attività Prot. n. 3925/06 per le modifiche interne all'immobile sito in CP_3
Via salute n. 75 a;
che nel marzo 2006 il responsabile del procedimento Geom. CP_1
aveva inviato una diffida per l'inizio dei lavori in quanto “dall'analisi della documentazione CP_4
in atti, risultano delle incongruenze grafiche tra quanto autorizzato con CE n. 117 del 06.07.1968
(abilità n. 117 del 14.06.1971) e quanto presentato nella sopraindicata denuncia di inizio attività”,
avendo l'ufficio tecnico riscontrato una difformità del dato reale con la planimetria in atti al Comune,
pari a un metro in più in larghezza da un lato dell'immobile e un metro in più in altezza dall'altro lato;
che il Comune aveva proposto una sanatoria con pagamento di oltre € 200.000,00 affinché
l'immobile potesse risultare vendibile;
che successivamente, rimasto il suddetto immobile a lungo invenduto, in data 23.01.2017 era stata depositata a mezzo del Geom. richiesta di variante allo CP_5 strumento urbanistico, con richiesta di ampliamento volumetrico di almeno 240 metri cubi dello stabile in esame;
che in data 10.01.2018 si era riunito in seduta straordinaria il Consiglio comunale che aveva adottato la variazione al Piano regolatore dell'intero Comune di;
che in CP_1
data 28.06.2019 con Prot. n. 9083 il suddetto eseguito da parte degli esponenti il versamento CP_1
di 32.957, 56 euro per la sanzione amministrativa, aveva concesso il permesso di costruire e attestato la regolarità urbanistica dell'immobile; che quest'ultimo, il cui valore era di 777.980,00 euro nel
Pers 2006, come da perizia di stima firmata dal Geom. era stato infine venduto in data 09.02.2021
alla cifra di 270.000 euro.
Ciò premesso, evocavano in giudizio il al fine di sentirlo condannare, Controparte_1
accertata la violazione da parte di quest'ultimo della normativa prevista per gli immobili cosiddetti
“ante 1967” e la conseguente responsabilità civile ex art 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza della negata regolarità urbanistica dal 2006 al 2019,
complessivamente quantificati in 878.825,38 euro, comprensivi già degli interessi legali fino alla data della vendita.
Regolarmente notificato, il convenuto rimaneva contumace.
Tenuta l'udienza di comparizione delle parti in data 04.04.2024, il Giudice, con successiva ordinanza del 06.04.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 quiquies c.p.c.
per l'udienza del 04.12.2024. Nelle more del procedimento il fascicolo passava a nuovo magistrato,
il quale rinviava da ultimo la causa all'udienza del 08.05.2025. Celebrata quest'ultima in modalità
cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione con decreto del 08.05.2025.
La domanda formulata dagli attori non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Essi individuano a fondamento alla pretesa risarcitoria la mancata applicazione da parte del convenuto dell'esatta normativa prevista in relazione all'immobile in esame, che si asserisce essere stato costruito prima dell'entrata in vigore della L. n. 765/1967, per cui non necessitava, tanto nel 2006
quanto nel 2019, di pratiche sanatorie. Tuttavia, sulla scorta dei documenti prodotti in atti si evince con chiarezza che nella fattispecie dedotta in giudizio trovi applicazione proprio la disciplina dalla “Legge Ponte”.
Con tale atto normativo si è voluto estendere all'intero territorio nazionale l'obbligo, originariamente previsto dalla L. n. 1150/1942 per i soli centri urbani e le aree già urbanizzate, di munirsi di una licenza edilizia per poter costruire legittimamente uno stabile. Ciò valeva relativamente agli edifici costruiti in epoca successiva all'entrata in vigore della legge (1° settembre 1967), in quanto gli immobili costruiti in precedenza, se posti al di fuori dell'area all'epoca oggetto del Piano regolatore generale, non essendo soggetti ratione temporis a tale disciplina, si potevano ritenere legittimi pur in assenza di titoli abilitativi. In tali casi, come ribadito anche recentemente dalla Giurisprudenza
amministrativa (v. Consiglio di Stato sentenza n. 3347/2024), il privato, se intende accertare che le opere effettuate rientrano tra quelle realizzate legittimamente senza titolo poiché “ante 1967”, è
chiamato a dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto o di esecuzione dell'intervento, anche mediante presunzioni purché gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie, tuttavia, gli attori si sono limitati a rappresentare in maniera generica come i lavori di costruzione dell'edificio, oggetto del presente giudizio, siano iniziati prima del settembre 1967,
non fornendo allo stesso tempo alcun elemento idoneo ad attestare che gli interventi che hanno portato alle difformità oggi materia del contendere siano stati effettuati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della “Legge Ponte”. Per converso, il principale elemento che gli attori portato a sostegno della propria tesi, ossia l'indicazione della licenza edilizia rilasciata in data 18.05.1967, PE 1967/0087/CE,
ad opera della Notaio di Rosà all'art. 9 del Rogito del 09.02.2021, Repertorio n. 5674, Persona_2
Racc. n. 4414 (doc. 6 attori, pag. 8), depone in senso contrario rispetto a quanto affermato: essendo,
infatti, un titolo abilitativo rilasciato in data anteriore al 1° settembre 1967, induce a presumere come l'area ove si colloca l'immobile de quo fosse probabilmente già soggetta prima della “Legge Ponte”
all'obbligo di licenzia edilizia, ai sensi dell'art 31 della L. n. 1150/1942.
In ogni caso, è inoltre necessario evidenziare come le incongruenze grafiche tra il dato reale dell'immobile de quo e la planimetria in atti, riscontrate dal Comune di , si riferiscono CP_1 a quanto autorizzato nella licenza edilizia rilasciata in data 06.07.1968 e abitabilità n. 117 del
14.06.1971 (doc. 1 attori, pag. 1). Tali titoli abilitativi vengono altresì indicati e certificati all'interno della cronistoria edilizia contenuta nel sopramenzionato art. 9 del Rogito prodotto in atti dagli stessi attori. Essendo successiva nel tempo, a quest'ultima licenza occorre riferirsi nel caso di specie e, di conseguenza, poiché datata successivamente al 1° settembre 1967, la relativa normativa da applicare si conferma ulteriormente essere quella prevista dalla L. n. 765/1967.
Alla luce di tali rilievi, emerge come il con la diffida dall'inizio dei lavori Controparte_1
del 07.03.2006, una volta constata la difformità tra quanto rappresentato nella D.I.A. del 24.02.2006
e il suddetto titolo abilitativo, abbia correttamente evidenziato il parziale stato illegittimo dell'immobile sito in via salute n. 75 applicando la normativa corretta in relazione al caso di specie.
Conseguentemente, la domanda formulata dagli attori deve essere respinta.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta la domanda formulata dagli attori;
- Nulla per le spese..
Così deciso in Venezia il 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero