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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1072/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13054/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80131 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259004023566000 TASSA AUTOMOB. 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259004023566000 TASSA AUTOMOB. 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259004023566000 TASSA AUTOMOB. 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1 , l'avviso di intimazione n. 10020259004023566/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificato il
14/5/2025 ed impugnato in uno con le tre sottese cartelle di pagamento: n.10020140022004319000, presuntivamente notificata il 11/08/2014, portante tassa auto per l'anno 2009 dell'importo di euro 133,18,
n.10020150004835282000, presuntivamente notificata il 30/04/2015, portante tassa auto per l'anno 2010 dell'importo di euro 133,18, n. 10020160018222316000, presuntivamente notificata il 06/12/2016, portante tassa auto per l'anno 2011 dell'importo di euro 416,30.
Contesta il ricorrente il difetto di notifica delle tre prodromiche e su indicate cartella di pagamento che egli dichiara non essergli mai pervenute, la prescrizione della pretesa impositiva e per i suddetti motivi chiede l'annullamento dell'intimazione e delle sottese cartelle.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che con dettagliate controdeduzioni ha ribadito la legittimità dell'avviso di intimazione, il proprio difetto di legittimazione passiva per la fase antecedente alla riscossione di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Essa ha depositato la relata di notifica della cartella di pagamento n. 10020140022004319000, consegnata in data 11/08/2014 a mani proprie del ricorrente, la ricevuta della raccomandata della cartella di pagamento n. 10020150004835282000, con cui si attesta la sua avvenuta notifica per mezzo del servizio postale a mani di familiare convivente in data 30/04/2015, la relata di notifica della cartella di pagamento n.10020160018222316000, attestante la sua avvenuta notifica a mani della moglie del ricorrente in data
06/12/2016, ed ha eccepito il mancato decorso del termine prescrizionale sia per la regolare notifica via
PEC dell'impugnata cartella di pagamento che di successivi Preavviso di fermo Amministrativo ed Avvisi di intimazione.
La causa è stata discussa all'udienza del 15 gennaio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, trattandosi di impugnativa avente ad oggetto tasse auto per gli anni 2009,2010 e 2011, deve esser rilevato che ai fini del computo dei termini prescrizionali la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e che per essa è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". Ciò premesso va esaminata la prima eccezione posta da parte ricorrente relativa alla notifica degli atti prodromici.
Essa deve essere rigettata, in virtù, infatti, della documentazione depositata da parte resistente attestante la regolarità delle notifiche di tutte le tre cartelle di pagamento impugnata in uno con l'avviso di intimazione.
Purtuttavia va esaminata anche l'eccezione di prescrizione mossa da parte ricorrente.
Invero, anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione
(Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017).
Al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione)
a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione non può che essere preso atto del decorso del termine prescrizionale triennale su indicato.
Non risultano, infatti, agli atti del procedimento atti interruttivi successivi alle notifiche delle su indicate tre cartelle di pagamento avvenute al più tardi nell'anno 2016 per cui non può che statuito il decorso del termine prescrizionale triennale.
Da tanto il ricorso deve essere accolto, sussistono giuste ragioni per compensare le spese considerata la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13054/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80131 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259004023566000 TASSA AUTOMOB. 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259004023566000 TASSA AUTOMOB. 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259004023566000 TASSA AUTOMOB. 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1 , l'avviso di intimazione n. 10020259004023566/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificato il
14/5/2025 ed impugnato in uno con le tre sottese cartelle di pagamento: n.10020140022004319000, presuntivamente notificata il 11/08/2014, portante tassa auto per l'anno 2009 dell'importo di euro 133,18,
n.10020150004835282000, presuntivamente notificata il 30/04/2015, portante tassa auto per l'anno 2010 dell'importo di euro 133,18, n. 10020160018222316000, presuntivamente notificata il 06/12/2016, portante tassa auto per l'anno 2011 dell'importo di euro 416,30.
Contesta il ricorrente il difetto di notifica delle tre prodromiche e su indicate cartella di pagamento che egli dichiara non essergli mai pervenute, la prescrizione della pretesa impositiva e per i suddetti motivi chiede l'annullamento dell'intimazione e delle sottese cartelle.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che con dettagliate controdeduzioni ha ribadito la legittimità dell'avviso di intimazione, il proprio difetto di legittimazione passiva per la fase antecedente alla riscossione di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Essa ha depositato la relata di notifica della cartella di pagamento n. 10020140022004319000, consegnata in data 11/08/2014 a mani proprie del ricorrente, la ricevuta della raccomandata della cartella di pagamento n. 10020150004835282000, con cui si attesta la sua avvenuta notifica per mezzo del servizio postale a mani di familiare convivente in data 30/04/2015, la relata di notifica della cartella di pagamento n.10020160018222316000, attestante la sua avvenuta notifica a mani della moglie del ricorrente in data
06/12/2016, ed ha eccepito il mancato decorso del termine prescrizionale sia per la regolare notifica via
PEC dell'impugnata cartella di pagamento che di successivi Preavviso di fermo Amministrativo ed Avvisi di intimazione.
La causa è stata discussa all'udienza del 15 gennaio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, trattandosi di impugnativa avente ad oggetto tasse auto per gli anni 2009,2010 e 2011, deve esser rilevato che ai fini del computo dei termini prescrizionali la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e che per essa è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". Ciò premesso va esaminata la prima eccezione posta da parte ricorrente relativa alla notifica degli atti prodromici.
Essa deve essere rigettata, in virtù, infatti, della documentazione depositata da parte resistente attestante la regolarità delle notifiche di tutte le tre cartelle di pagamento impugnata in uno con l'avviso di intimazione.
Purtuttavia va esaminata anche l'eccezione di prescrizione mossa da parte ricorrente.
Invero, anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione
(Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017).
Al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione)
a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione non può che essere preso atto del decorso del termine prescrizionale triennale su indicato.
Non risultano, infatti, agli atti del procedimento atti interruttivi successivi alle notifiche delle su indicate tre cartelle di pagamento avvenute al più tardi nell'anno 2016 per cui non può che statuito il decorso del termine prescrizionale triennale.
Da tanto il ricorso deve essere accolto, sussistono giuste ragioni per compensare le spese considerata la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.