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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13164/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
All'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da: con l'avv. DI GIACOMO Parte_1
LUIGINO
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE/I
Motivi della decisione 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il ricorrente ha chiesto al tribunale l'annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di Ravenna, con il quale veniva rifiutata la domanda per ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 presentata dal medesimo, titolare di permesso di soggiorno per asilo con validità dal 12/7/21 al 12/7/26, in relazione alla moglie Persona_1
nata il [...] a [...] e ai figli Persona_2 Per_3
nata il [...] a [...];
[...] Persona_4 [...] nato il [...] a [...] Pt_2 Persona_5 [...]
nato il [...] a [...]; Pt_1 Parte_3
nato il [...] a [...] CP_3 Controparte_4
(Camerun), motivato con richiamo della sentenza di condanna del 16/6/2022 n. 281/22 emessa dal GIP del Tribunale di Forlì. Alla prima udienza, dato atto della regolarità della notifica e della mancata costituzione della resistente, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stato quindi disposto un breve rinvio per consentire alla difesa del ricorrente di integrare la documentazione. La causa è stata rinviata quindi alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (onerando altresì la difesa di comunicare nomi e generalità complete dei familiari: moglie, figli) 2.
Pagina 1 Non è stata contestata in corso di causa la qualità di familiare di cittadino straniero regolarmente soggiornante a norma dell'art. 29, comma 1 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386 della moglie, non legalmente separata, e dei figli. Parimenti appare pacifico che il ricorrente sia in possesso di permesso di soggiorno per asilo, sicché a norma dell'art. 29 bis D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 non sono necessari i requisiti abitativi e di reddito di cui all'art. 29 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386. Il diniego è motivato con un mero rinvio ad una sentenza di condanna, senza tuttavia specifica indicazione delle ragioni per cui da tale sentenza debba trarsi una preclusione al ricongiungimento familiare (tant'è che il giudice aveva ritenuto che mancassero delle pagine del provvedimento, salvo verifica che il provvedimento è effettivamente motivato soltanto con le parole: «motivazioni questura: UR CA UN BA : Sentenza del 16.06.2022 n. 281/2022»). A prescindere, nondimeno, dall'insufficienza della motivazione, non può revocarsi in dubbio che competa all'Autorità Giudiziaria, una volta proposto il ricorso avverso provvedimento amministrativo avente ad oggetto, evidentemente, una valutazione di pericolosità, verificare in concreto e con giudizio ex nunc la sussistenza o meno del presupposto de quo. A tale riguardo, pur dovendosi sottolineare che la lettura della sentenza evidenzia una condotta di particolare gravità e allarme sociale, trattandosi di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della propria compagna, in stato di gravidanza, commesso nel 2021, nella specie non si può non tenere conto, ai fini del giudizio prognostico, dei seguenti elementi: il giudice della cognizione, condannando l'attuale ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ha sospeso la pena, evidentemente confermando un giudizio di non elevata pericolosità; la sentenza allo stato non è passata in giudicato, essendo pendente giudizio di appello;
non risulta dalla lettura del certificato del casellario giudiziale che il ricorrente abbia subito altre condanne;
dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Ravenna non si rilevano ulteriori pendenze;
la condotta del ricorrente non ha dato luogo a revoca del permesso di soggiorno per asilo;
sono trascorsi 4 anni dal fatto. Ne consegue che, pur sottolineando ancora una volta la riprovevolezza della condotta, apparendo il fatto di reato particolarmente grave in quanto rivolto nei confronti di una donna peraltro in stato di particolare vulnerabilità soggettiva essendo in stato di gravidanza, non appare possibile trarre dal medesimo, in quanto unico reato, ancora sub iudice e per cui la pena è stata condizionalmente sospesa, un giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla futura condotta del ricorrente tale da precludere il ricongiungimento con la propria famiglia.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
4. Quanto alle spese, va rilevato come sussistano nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa la natura della causa e la circostanza che la decisine è fondata su elementi acquisiti, anche su impulso d'ufficio, nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
Pagina 2 il provvedimento impugnato e ACCERTA il diritto del ricorrente al Pt_4 ricongiungimento familiare con nata il [...] a [...] Persona_1 Persona_2
(Camerun);
nata il [...] a [...] Persona_3 Persona_4
(Camerun). nato il [...] a [...] Parte_2 Persona_5
(Camerun).
nato il [...] a [...] Parte_1 Parte_3
(Camerun). nato il [...] a CP_3 Controparte_4
DOUALA (Camerun); DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
All'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da: con l'avv. DI GIACOMO Parte_1
LUIGINO
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE/I
Motivi della decisione 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il ricorrente ha chiesto al tribunale l'annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di Ravenna, con il quale veniva rifiutata la domanda per ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 presentata dal medesimo, titolare di permesso di soggiorno per asilo con validità dal 12/7/21 al 12/7/26, in relazione alla moglie Persona_1
nata il [...] a [...] e ai figli Persona_2 Per_3
nata il [...] a [...];
[...] Persona_4 [...] nato il [...] a [...] Pt_2 Persona_5 [...]
nato il [...] a [...]; Pt_1 Parte_3
nato il [...] a [...] CP_3 Controparte_4
(Camerun), motivato con richiamo della sentenza di condanna del 16/6/2022 n. 281/22 emessa dal GIP del Tribunale di Forlì. Alla prima udienza, dato atto della regolarità della notifica e della mancata costituzione della resistente, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stato quindi disposto un breve rinvio per consentire alla difesa del ricorrente di integrare la documentazione. La causa è stata rinviata quindi alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (onerando altresì la difesa di comunicare nomi e generalità complete dei familiari: moglie, figli) 2.
Pagina 1 Non è stata contestata in corso di causa la qualità di familiare di cittadino straniero regolarmente soggiornante a norma dell'art. 29, comma 1 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386 della moglie, non legalmente separata, e dei figli. Parimenti appare pacifico che il ricorrente sia in possesso di permesso di soggiorno per asilo, sicché a norma dell'art. 29 bis D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 non sono necessari i requisiti abitativi e di reddito di cui all'art. 29 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386. Il diniego è motivato con un mero rinvio ad una sentenza di condanna, senza tuttavia specifica indicazione delle ragioni per cui da tale sentenza debba trarsi una preclusione al ricongiungimento familiare (tant'è che il giudice aveva ritenuto che mancassero delle pagine del provvedimento, salvo verifica che il provvedimento è effettivamente motivato soltanto con le parole: «motivazioni questura: UR CA UN BA : Sentenza del 16.06.2022 n. 281/2022»). A prescindere, nondimeno, dall'insufficienza della motivazione, non può revocarsi in dubbio che competa all'Autorità Giudiziaria, una volta proposto il ricorso avverso provvedimento amministrativo avente ad oggetto, evidentemente, una valutazione di pericolosità, verificare in concreto e con giudizio ex nunc la sussistenza o meno del presupposto de quo. A tale riguardo, pur dovendosi sottolineare che la lettura della sentenza evidenzia una condotta di particolare gravità e allarme sociale, trattandosi di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della propria compagna, in stato di gravidanza, commesso nel 2021, nella specie non si può non tenere conto, ai fini del giudizio prognostico, dei seguenti elementi: il giudice della cognizione, condannando l'attuale ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ha sospeso la pena, evidentemente confermando un giudizio di non elevata pericolosità; la sentenza allo stato non è passata in giudicato, essendo pendente giudizio di appello;
non risulta dalla lettura del certificato del casellario giudiziale che il ricorrente abbia subito altre condanne;
dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Ravenna non si rilevano ulteriori pendenze;
la condotta del ricorrente non ha dato luogo a revoca del permesso di soggiorno per asilo;
sono trascorsi 4 anni dal fatto. Ne consegue che, pur sottolineando ancora una volta la riprovevolezza della condotta, apparendo il fatto di reato particolarmente grave in quanto rivolto nei confronti di una donna peraltro in stato di particolare vulnerabilità soggettiva essendo in stato di gravidanza, non appare possibile trarre dal medesimo, in quanto unico reato, ancora sub iudice e per cui la pena è stata condizionalmente sospesa, un giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla futura condotta del ricorrente tale da precludere il ricongiungimento con la propria famiglia.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
4. Quanto alle spese, va rilevato come sussistano nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa la natura della causa e la circostanza che la decisine è fondata su elementi acquisiti, anche su impulso d'ufficio, nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
Pagina 2 il provvedimento impugnato e ACCERTA il diritto del ricorrente al Pt_4 ricongiungimento familiare con nata il [...] a [...] Persona_1 Persona_2
(Camerun);
nata il [...] a [...] Persona_3 Persona_4
(Camerun). nato il [...] a [...] Parte_2 Persona_5
(Camerun).
nato il [...] a [...] Parte_1 Parte_3
(Camerun). nato il [...] a CP_3 Controparte_4
DOUALA (Camerun); DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
Pagina 3