TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7976/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7976/2018 promossa da:
C.F./P.IVA , con l'avv.to OCONE VINCENZO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA , con l'avv.to/gli avv.ti CP_1 C.F._1
RAFFAGLIO GIOVANNI RAFFAGLIO PAOLA CONVENUTO/OPPOSTO
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis
reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva in capo all'opposta convenuta in relazione al credito vantato e,
per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla medesima nei confronti di
Nel merito in via preliminare: dichiarare l'intervenuta Parte_1
prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. 000.011del
15.10.1976 e nn. 000.209, 000.013, 000.012 del 9.11.1976 ai sensi dell'art. 8 del D.M.
del 19.12.2000, nonché dell'art. 2946 c.c., conseguentemente, dichiarare inefficace
e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1907/2018 opposto e, per l'effetto
pagina 1 di 7 condannare l'odierna opposta alla restituzione delle somme già corrisposte;
in ogni
caso: accertare e dichiarare - in applicazione degli artt. 187 e 203 D.P.R. n. 256/1989
- infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento della signora CP_1
nei confronti di conseguentemente, dichiarare inefficace e/o Parte_1
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1907/2018 opposto e, per l'effetto,
condannare l'odierna opposta alla restituzione delle somme già corrisposte. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per parte convenuta opposta: “Nel merito: si chiede rigettarsi l'opposizione a decreto
ingiuntivo con conferma del decreto opposto e condanna di alla Parte_1
rifusione delle spese legali nonché la condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. nella
misura ritenuta di giustizia.. Si dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio su
domande ed eccezioni nuove avanzate nel corso del giudizio, in sede di precisazione
delle conclusioni, nonché di note di trattazione scritta”.
Concisa esposizione in fatto e diritto della motivazione
§. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1907/2018 (n. 4923/2018 R.G.), Tribunale di
Brescia, per il pagamento della somma capitale di € 27.443,11 (oltre accessori), in favore della signora derivante da n. 4 buoni fruttiferi postali nn. CP_1
000.209, 000.011, 000.013, n. 000.012, emessi prima dell'anno 2000, con la clausola della “pari facoltà di rimborso”, alla stessa intestati unitamente a soggetto defunto,
assumendo che i buoni risultavano già pagati in data 6.5.1991 (cfr. all. n. 7 fasc. di controparte) e, comunque, secondo la società esponente, il diritto della pretesa creditoria di controparte risultava prescritto. Assumeva che, in ogni caso, per i buoni fruttiferi postali emessi con la clausola della “pari facoltà di rimborso”, il venir meno pagina 2 di 7 di uno dei cointestatari di un buono fruttifero postale comporta il blocco del titolo che ne impedisce il rimborso fino alla definizione della pratica di successione e ciò,
nonostante la presenza della clausola della “pari facoltà di rimborso” che diviene inefficace;
che il pagamento del titolo poteva essere eseguito solo con la quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatari viventi), nel rispetto della normativa vigente ed applicabile al caso di specie (cfr. artt. 184, 187 e
203 del D.P.R. n. 256/1989, cfr. doc. n. 6).
Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione
§. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, parte opposta provvedeva al pagamento dell'importo ingiunto;
istruita mediante produzione documentale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e dopo alcune sostituzioni di giudici sul ruolo, assegnata a questo giudicante (20.12.2023), e trattenuta in decisione in data 01.10.2024 sulle conclusioni rassegnate in foglio di precisazione delle conclusioni con termini ridotti per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
§. Secondo la società i buoni postali troverebbero la loro disciplina Parte_1
generale nel DPR 156/ 1973 (cosiddetto Codice Postale) e nel DPR 256/1989
(Regolamento di esecuzione del libro III del Codice Postale), per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 284/99 e di cui all'articolo 9 del D.M. 19 dicembre 2000 per cui per i BPF “dematerializzati” – istituiti dal cit. DM 19 dicembre 2000 – in seguito all'acquisizione della notizia del decesso di uno dei cointestatari, sarebbe sempre necessario avviare la procedura di successione,
in quanto il rimborso, sia anticipato, sia a scadenza, dando luogo all'accredito del capitale e degli interessi maturati su conto corrente o libretto di risparmio, seguirebbe pagina 3 di 7 necessariamente il regime relativo alla liquidazione delle somme presenti su tali rapporti.
Sulla disciplina applicabile alla richiesta di rimborso del buono postale in caso di decesso di uno dei contestatari del buono medesimo con pari facoltà di rimborso, si ritiene opportuno richiamare l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità espresso in un procedimento avente a oggetto buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", secondo cui in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario PE è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento cfr. Cass. n. 24639/2021. Secondo
la Cassazione, occorre tenere a mente la “distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario PE (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario PE è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario PE in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto”, ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “In
materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario PE è
legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento”.
Dunque, in caso di decesso di uno dei cointestatari di buoni fruttiferi postali, sui quali sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ogni cointestatario PE pagina 4 di 7 Contr può chiedere il rimborso integrale, poiché ai non si applica l'art. 187, c. 1, DPR
cit., che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto, dal momento che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e la diversa natura rispetto ai libretti di risparmio impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina. (Cfr Corte App. Milano n
113 del 14/01/2021: “gli eredi del cointestatario defunto subentrano in un rapporto regolato da un contratto che conferisce a un altro soggetto la pari facoltà di rimborso,
ossia il diritto di esigere l'intera dall'emittente del Buono postale, con il che si deve ritenere che, in difetto di una esplicita previsione in senso opposto, permanga il diritto del cointestatario vivente - e il correlativo obbligo delle – all'esercizio della pari Pt_1
facoltà di rimborso”);
Diversamente argomentando, ha proseguito la Corte, si priverebbe di efficacia la clausola di pari facoltà di rimborso, in ragione del verificarsi di un evento (morte) che ha colpito uno degli intestatari del buono postale, che sarebbe “da un lato, violativa della buona fede contrattuale e dall'altro come sostanzialmente espropriante…”. In
realtà, “gli eredi del cointestatario defunto subentrano in un rapporto regolato da un contratto che conferisce a un altro soggetto la pari facoltà di rimborso, ossia il diritto di esigere l'intera prestazione dall'emittente del Buono, con il che si deve ritenere che, in difetto di una esplicita previsione in senso opposto, permanga il diritto del cointestatario vivente - e il correlativo obbligo delle Poste – all'esercizio della "pari facoltà di rimborso". Né depone in senso contrario l'asserita natura "personale" della clausola, in quanto pare arduo sostenere che una prestazione avente a oggetto la dazione di denaro presenti natura personale, oltretutto dal lato di un accipiens che è
originario acquirente del buono postale" (Corte d'Appello di Milano 5.3.2020, inedita;
nello stesso senso Corte d'Appello Milano 30.09.2020)” pagina 5 di 7 L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità ha confermato le precedenti pronunce statuendo che, “in materia di buoni postali fruttiferi cointestati
recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei
cointestatari, ciascun cointestatario PE è legittimato a ottenere il rimborso
dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187,
comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di
risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni
fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica
della citata disciplina”. Ord C.C. n. 22577/2023 (conforme: Cass. n. 15515/2024;
Cass. n. 22577/2023; Cass. n. 19235/2023; Cass. n. 19092/2023).
A conclusioni diverse non può ingiungersi invocando l'art. 48 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, dal momento che i buoni risultano equiparati ai Titoli di Stato, che come tali non rientrano nell'attivo ereditario (cfr.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 12 lett. i). Con la conseguenza che non v'e' nessun obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione". In
ogni caso, è stato dimostrato (doc 4 parte convenuta opposta) che la denuncia di successione fu fatta come si legge nel reclamo 31.12.2016 (doc. 4 comparsa di costituzione), in cui è indicato il Notaio che ricevette la denuncia di successione,
nonché il numero di Protocollo e data del deposito della stessa presso l'Agenzia delle
Entrate di Montichiari.
deduce l'avvenuto pagamento dei buoni di cui è causa, ma non ne Parte_1
fornisce la relativa prova (quando e a chi sarebbe stato fatto il pagamento); si osserva,
che l'ingiungente è in possesso degli originali dei Buoni che in caso di avvenuto pagamento sarebbero stati consegnati all'ufficio postale. pagina 6 di 7 Priva di pregio è l'eccezione di prescrizione dell'opponente secondo cui i buoni fruttiferi postali emessi in data 15.10/9.11.1976 hanno cessato di produrre interessi rispettivamente il 15 ottobre 2006 ed il 09 novembre 2006, ed il diritto al rimborso si è
prescritto dal 01 gennaio 2017. Si osserva che il termine di prescrizione dei buoni intestati ai signori – - è stato interrotto Parte_2 CP_3 CP_1
mediante apposito reclamo da ultimo in data 31.12.2016 (doc 1, 2, 3 e 4 comparsa di costituzione) e le comunicazioni tra le parti (doc. 5-6-7) lo confermano.
L'opposizione è infondata.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.237,00
(tariffa minima per la fase istruttoria media per le ulteriori oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, e rimborso spese forfettarie
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 13/01/2025
Il Giudice onorario
Vincenza Tucci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7976/2018 promossa da:
C.F./P.IVA , con l'avv.to OCONE VINCENZO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA , con l'avv.to/gli avv.ti CP_1 C.F._1
RAFFAGLIO GIOVANNI RAFFAGLIO PAOLA CONVENUTO/OPPOSTO
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis
reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva in capo all'opposta convenuta in relazione al credito vantato e,
per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla medesima nei confronti di
Nel merito in via preliminare: dichiarare l'intervenuta Parte_1
prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. 000.011del
15.10.1976 e nn. 000.209, 000.013, 000.012 del 9.11.1976 ai sensi dell'art. 8 del D.M.
del 19.12.2000, nonché dell'art. 2946 c.c., conseguentemente, dichiarare inefficace
e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1907/2018 opposto e, per l'effetto
pagina 1 di 7 condannare l'odierna opposta alla restituzione delle somme già corrisposte;
in ogni
caso: accertare e dichiarare - in applicazione degli artt. 187 e 203 D.P.R. n. 256/1989
- infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento della signora CP_1
nei confronti di conseguentemente, dichiarare inefficace e/o Parte_1
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1907/2018 opposto e, per l'effetto,
condannare l'odierna opposta alla restituzione delle somme già corrisposte. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per parte convenuta opposta: “Nel merito: si chiede rigettarsi l'opposizione a decreto
ingiuntivo con conferma del decreto opposto e condanna di alla Parte_1
rifusione delle spese legali nonché la condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. nella
misura ritenuta di giustizia.. Si dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio su
domande ed eccezioni nuove avanzate nel corso del giudizio, in sede di precisazione
delle conclusioni, nonché di note di trattazione scritta”.
Concisa esposizione in fatto e diritto della motivazione
§. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1907/2018 (n. 4923/2018 R.G.), Tribunale di
Brescia, per il pagamento della somma capitale di € 27.443,11 (oltre accessori), in favore della signora derivante da n. 4 buoni fruttiferi postali nn. CP_1
000.209, 000.011, 000.013, n. 000.012, emessi prima dell'anno 2000, con la clausola della “pari facoltà di rimborso”, alla stessa intestati unitamente a soggetto defunto,
assumendo che i buoni risultavano già pagati in data 6.5.1991 (cfr. all. n. 7 fasc. di controparte) e, comunque, secondo la società esponente, il diritto della pretesa creditoria di controparte risultava prescritto. Assumeva che, in ogni caso, per i buoni fruttiferi postali emessi con la clausola della “pari facoltà di rimborso”, il venir meno pagina 2 di 7 di uno dei cointestatari di un buono fruttifero postale comporta il blocco del titolo che ne impedisce il rimborso fino alla definizione della pratica di successione e ciò,
nonostante la presenza della clausola della “pari facoltà di rimborso” che diviene inefficace;
che il pagamento del titolo poteva essere eseguito solo con la quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatari viventi), nel rispetto della normativa vigente ed applicabile al caso di specie (cfr. artt. 184, 187 e
203 del D.P.R. n. 256/1989, cfr. doc. n. 6).
Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione
§. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, parte opposta provvedeva al pagamento dell'importo ingiunto;
istruita mediante produzione documentale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e dopo alcune sostituzioni di giudici sul ruolo, assegnata a questo giudicante (20.12.2023), e trattenuta in decisione in data 01.10.2024 sulle conclusioni rassegnate in foglio di precisazione delle conclusioni con termini ridotti per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
§. Secondo la società i buoni postali troverebbero la loro disciplina Parte_1
generale nel DPR 156/ 1973 (cosiddetto Codice Postale) e nel DPR 256/1989
(Regolamento di esecuzione del libro III del Codice Postale), per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 284/99 e di cui all'articolo 9 del D.M. 19 dicembre 2000 per cui per i BPF “dematerializzati” – istituiti dal cit. DM 19 dicembre 2000 – in seguito all'acquisizione della notizia del decesso di uno dei cointestatari, sarebbe sempre necessario avviare la procedura di successione,
in quanto il rimborso, sia anticipato, sia a scadenza, dando luogo all'accredito del capitale e degli interessi maturati su conto corrente o libretto di risparmio, seguirebbe pagina 3 di 7 necessariamente il regime relativo alla liquidazione delle somme presenti su tali rapporti.
Sulla disciplina applicabile alla richiesta di rimborso del buono postale in caso di decesso di uno dei contestatari del buono medesimo con pari facoltà di rimborso, si ritiene opportuno richiamare l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità espresso in un procedimento avente a oggetto buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", secondo cui in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario PE è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento cfr. Cass. n. 24639/2021. Secondo
la Cassazione, occorre tenere a mente la “distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario PE (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario PE è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario PE in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto”, ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “In
materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario PE è
legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento”.
Dunque, in caso di decesso di uno dei cointestatari di buoni fruttiferi postali, sui quali sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ogni cointestatario PE pagina 4 di 7 Contr può chiedere il rimborso integrale, poiché ai non si applica l'art. 187, c. 1, DPR
cit., che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto, dal momento che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e la diversa natura rispetto ai libretti di risparmio impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina. (Cfr Corte App. Milano n
113 del 14/01/2021: “gli eredi del cointestatario defunto subentrano in un rapporto regolato da un contratto che conferisce a un altro soggetto la pari facoltà di rimborso,
ossia il diritto di esigere l'intera dall'emittente del Buono postale, con il che si deve ritenere che, in difetto di una esplicita previsione in senso opposto, permanga il diritto del cointestatario vivente - e il correlativo obbligo delle – all'esercizio della pari Pt_1
facoltà di rimborso”);
Diversamente argomentando, ha proseguito la Corte, si priverebbe di efficacia la clausola di pari facoltà di rimborso, in ragione del verificarsi di un evento (morte) che ha colpito uno degli intestatari del buono postale, che sarebbe “da un lato, violativa della buona fede contrattuale e dall'altro come sostanzialmente espropriante…”. In
realtà, “gli eredi del cointestatario defunto subentrano in un rapporto regolato da un contratto che conferisce a un altro soggetto la pari facoltà di rimborso, ossia il diritto di esigere l'intera prestazione dall'emittente del Buono, con il che si deve ritenere che, in difetto di una esplicita previsione in senso opposto, permanga il diritto del cointestatario vivente - e il correlativo obbligo delle Poste – all'esercizio della "pari facoltà di rimborso". Né depone in senso contrario l'asserita natura "personale" della clausola, in quanto pare arduo sostenere che una prestazione avente a oggetto la dazione di denaro presenti natura personale, oltretutto dal lato di un accipiens che è
originario acquirente del buono postale" (Corte d'Appello di Milano 5.3.2020, inedita;
nello stesso senso Corte d'Appello Milano 30.09.2020)” pagina 5 di 7 L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità ha confermato le precedenti pronunce statuendo che, “in materia di buoni postali fruttiferi cointestati
recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei
cointestatari, ciascun cointestatario PE è legittimato a ottenere il rimborso
dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187,
comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di
risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni
fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica
della citata disciplina”. Ord C.C. n. 22577/2023 (conforme: Cass. n. 15515/2024;
Cass. n. 22577/2023; Cass. n. 19235/2023; Cass. n. 19092/2023).
A conclusioni diverse non può ingiungersi invocando l'art. 48 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, dal momento che i buoni risultano equiparati ai Titoli di Stato, che come tali non rientrano nell'attivo ereditario (cfr.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 12 lett. i). Con la conseguenza che non v'e' nessun obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione". In
ogni caso, è stato dimostrato (doc 4 parte convenuta opposta) che la denuncia di successione fu fatta come si legge nel reclamo 31.12.2016 (doc. 4 comparsa di costituzione), in cui è indicato il Notaio che ricevette la denuncia di successione,
nonché il numero di Protocollo e data del deposito della stessa presso l'Agenzia delle
Entrate di Montichiari.
deduce l'avvenuto pagamento dei buoni di cui è causa, ma non ne Parte_1
fornisce la relativa prova (quando e a chi sarebbe stato fatto il pagamento); si osserva,
che l'ingiungente è in possesso degli originali dei Buoni che in caso di avvenuto pagamento sarebbero stati consegnati all'ufficio postale. pagina 6 di 7 Priva di pregio è l'eccezione di prescrizione dell'opponente secondo cui i buoni fruttiferi postali emessi in data 15.10/9.11.1976 hanno cessato di produrre interessi rispettivamente il 15 ottobre 2006 ed il 09 novembre 2006, ed il diritto al rimborso si è
prescritto dal 01 gennaio 2017. Si osserva che il termine di prescrizione dei buoni intestati ai signori – - è stato interrotto Parte_2 CP_3 CP_1
mediante apposito reclamo da ultimo in data 31.12.2016 (doc 1, 2, 3 e 4 comparsa di costituzione) e le comunicazioni tra le parti (doc. 5-6-7) lo confermano.
L'opposizione è infondata.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.237,00
(tariffa minima per la fase istruttoria media per le ulteriori oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, e rimborso spese forfettarie
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 13/01/2025
Il Giudice onorario
Vincenza Tucci
pagina 7 di 7