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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 30.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3574/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Coppola e Parte_1
Pierluigi Esempio, unitamente ai quali domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv.to Gianfranco Pepe CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.6.2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile e in subordine all'assegno di invalidità civile ex L. 118/71, nonché dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92, a far data dalla domanda amministrativa del 4.11.2020. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Disposta l'integrazione della consulenza tecnica, è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Preliminarmente va rilevato che il ctu nominato nella precedente fase ha riconosciuto la sussistenza di una invalidità del 78% dalla domanda CP_ amministrativa;
sicché, in assenza di contestazione a opera dell' , il suddetto dato può dirsi acquisito, con conseguente carenza di interesse all'azione di patte ricorrente in parte qua.
Per il resto, il ricorso risulta fondato nei limiti tracciati dalla seguente motivazione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non
1 superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Ciò posto, nel merito, la parte lamenta la lacunosità e le omissioni delle diagnosi effettuate dal ctu nella precedente fase del giudizio. In particolare,
l'opponente contesta che il ctu avrebbe sottostimato la patologia psichica;
lamenta, altresì, che successivamente all'espletamento delle operazioni peritali del 19.1.2023 le condizioni di salute del sig si sarebbero notevolmente Pt_1 aggravate, come provato dall'allegata certificazione medica depositata con le note del 12.3.2024.
Sicché, proposta opposizione e valutata l'opportunità, il giudice ha disposto un'integrazione dell'elaborato peritale onerando il consulente di rispondere alle censure mosse dal ricorrente nella presente fase processuale nonché di valutare, alla luce della documentazione medica successivamente prodotta dal ricorrente, se si sia verificato, e con quale decorrenza, un aggravamento delle condizioni dell'istante. L'esperto, dott. , ritenuto doveroso riconvocare a visita il periziando, Per_1 dato il lungo lasso temporale trascorso dal primo accesso del 19.1.2023, ha visitato nuovamente il sig. il 13.12.2024. All'esito, il ctu ha Pt_1 sostanzialmente confermato quanto osservato in precedenza, ossia la presenza di un soggetto calmo e tranquillo, che collabora di buon grado alla visita, senza tentativi di simulazione o di esagerazione, scarsamente curato nella persona, con deambulazione autonoma e movimenti posturali un po' impacciati a causa dell'obesità.
Così, come, risulta confermata la diagnosi già precedentemente formulata:
« , attualmente di 46 anni (è nato il [...]), 44 all'epoca Parte_1 di presentazione della domanda in fase amministrativa (04/11/2020) è affetto dalle seguenti, sostanziali infermità: - obesità (peso 120 Kg;
altezza 175 cm;
IMC = 39,1) con iniziali fatti artrosici;
- deficit intellettivo di grado medio con innesto psicotico;
- diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali senza documentate complicanze.
Altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili né sono riportate nel certificato telematico di invalidità civile di regola redatto dal medico di famiglia che ben conosce il paziente».
2 Tuttavia, sulla scorta del nuovo accesso e della certificazione medica successiva, il ctu ha riscontrato un peggioramento del quadro clinico generale, rispetto alla visita del 19.1.2023 (all'esito della quale il dott. aveva Per_1 riconosciuto un'invalidità civile del 78% a decorrere dalla domanda amministrativa).
Al riguardo ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: «rispetto alla mia precedente visita del 19/01/2023 il quadro clinico risulta peggiorato e, in particolare, quella psichiatrico.
Sulla scorta di tali elementi credo che attualmente possa ritenersi raggiunta la totale inabilità. In particolare, l'innesto psicotico che molto probabilmente sarà progressivo con l'andare avanti dell'età, risulta ancora più accentuato. In particolare, per quanto attiene agli aspetti valutativi, si conferma il 31% per
l'obesità con iniziali fatti artrosici e il 20% per il diabete mellito senza documentate complicanze. Inoltre, il 61% già riconosciuto per il deficit intellettivo di grado medio può essere aumentato all'80% considerato che lo stesso deve comprendere anche la componente psicotica inquadrabile nella voce tabellare 1208. In conclusione, ritengo che attualmente possa riconoscersi la totale inabilità. Il quadro patologico non è tale da compromettere l'autonomia del soggetto negli atti quotidiani della vita. Può essere necessario, invece, una supervisione per evitare l'isolamento, controllare la corretta assunzione di farmaci e ciò realizza i requisiti del comma 3, articolo 3, della L. 104/92».
Ciò posto, il ctu si è pronunciato circa la decorrenza del beneficio: «per quanto attiene sia alla totale inabilità che ai benefici di cui al comma 3, articolo 3, L.
104/92, ribadito che vi è stato un decadimento progressivo, tenuto conto del grado di compromissione evidenziato al momento della mia visita, credo che possa ritenersi congruo e sufficientemente ragionato retrodatarli entrambi a circa 3 mesi dal mio accertamento e, quindi, al settembre 2024».
Infine, quanto alle specifiche censure contenute in opposizione, il ctu ha precisato quanto segue: «tenuto conto quanto si legge nel ricorso introduttivo all'opposizione all'ATP va rilevato che anche ove si accogliesse appieno la diagnosi prospettata nella stessa e il metodo di valutazione e di calcolo per le patologie concorrenti, il loro risultano rimarrebbe comunque viziato da un errore di calcolo. L'insieme della 61% del ritardo mentale e del 40% del disturbo psicotico, applicando la formula salomonica da loro proposta (la forma salomonica e la media tra somma aritmetica delle 2 percentuali e valore ottenuto con la Balthazard) non da 96: la somma aritmetica fra 61 e 40 fa 101; il calcolo Balthazard fra 61 e 40 da 77; la media fra 101 e 77 fa 89, e non 96 come sostenuto nell'opposizione.
Infine, e ciò vale soprattutto per il pregresso, la circostanza che sia io che la
Commissione, con riferimento agli anni addietro, operando ciascuno in autonomia e per proprio conto, abbiamo inquadrato il caso nella stessa fascia valutativa cioè tra il 74 il 99% e con una differenza di soli 2 punti percentuali è
3 indiretta conferma della correttezza valutativa e non di “severità dei giudizi della Commissione medica incaricata dall' ” o di errore valutativo del CTU». CP_1
Orbene, il ctu, alla luce anche della successiva visita, integrata da nuova documentazione medica prodotta, ha ritenuto sussistenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile nonché dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92, a decorrere da settembre 2024.
Per il precedente periodo, e, in particolare, a decorrere dalla domanda amministrativa del 4.11.2020, ha ritenuto, invece, sussistenti i requisiti per il solo assegno d'invalidità civile (78%).
Tali argomentazioni appaiono convincenti e prive di contraddizioni, e pertanto condivisibili anche dall'odierno giudicante. Pertanto, l'opposizione deve essere accolta nei limiti suddetti.
Il riconoscimento solo parziale della pretesa contenuta nel ricorso di atp e il successivo riconoscimento dell'inabilità e della disabilità ex art. 3 comma 3 l.
104/92 per un periodo successivo al deposito del ricorso di opposizione giustificano la compensazione delle spese di lite.
Spese di ctu a carico delle parti in solido stante l'assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile (100%) nonché dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92, a decorrere da settembre
2024;
2) dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (78%) a decorrere dalla domanda amministrativa del 4.11.2020;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone a carico delle parti in solido le spese di CTU di entrambe le fasi processuali, liquidate con separato decreto.
Nola, 30.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
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