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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/12/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2307/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO GIORGIANNI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MICHELA FOTI per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/84– merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31/10/2024 ha formulato opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti CP_2 il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ne ha negato la sussistenza.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di: “1) accertare che lo stato patologico del sig. Parte_1
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'Assegno Ordinario di
[...] invalidità di cui alla legge 222/84 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, a far data dalla domanda amministrativa o da quell'altra ritenuta di giustizia […] 3) Con vittoria di spese e compensi dell'intero procedimento, (ATP e fase di merito) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.1- Il CTU dott.ssa , nominata nella presente fase, ha accertato che il Persona_1 ricorrente, , è affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
- Cardiopatia ipertensiva di classe NYHA seconda, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di moderata entità.
- Spondiloartrosi, Gonartrosi bilaterale, artrosi coxofemorale con rigidità a sinistra, esiti pregresse fratture cosali a destra, esiti pregressa frattura V mc mano destra e V dito piede sinistro, deambulazione con zoppia.
- Sindrome disventilatoria di tipo restrittivo con componente ostruttiva di grado moderato, verosimile interstiziopatia in pz fumatore cronico, esiti fratture costali bilaterali in trauma da schiacciamento, MRC moderata-severa.
Ha poi concluso nel modo che segue: “Il sig. , che svolge l'attività di Parte_1
Verniciatore di automobili, HA diritto all'assegno ordinario di invalidità poiché risponde ai requisiti previsti dalla Legge n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali. La decorrenza dei termini si riconosce da Ottobre 2024, poiché il paziente presentava un quadro patologico che riduceva la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Tanto considerato, deve essere accertato che sussiste, in capo al ricorrente, il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da Ottobre 2024.
Inammissibile in questa sede è la domanda di riconoscimento del beneficio, posto che il presente giudizio è finalizzato unicamente all'accertamento della sussistenza della condizione sanitaria sottesa alla prestazione.
3- Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta è stato accertato solo a far data da ottobre 2024, ovvero da data successiva alla domanda amministrativa risalente al 28.10.2022
(cfr. Cass. civ. 14577/2025). CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2307/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza da ottobre 2024, sussistono, in capo a , Parte_1 le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2307/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO GIORGIANNI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MICHELA FOTI per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/84– merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31/10/2024 ha formulato opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti CP_2 il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ne ha negato la sussistenza.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di: “1) accertare che lo stato patologico del sig. Parte_1
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'Assegno Ordinario di
[...] invalidità di cui alla legge 222/84 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, a far data dalla domanda amministrativa o da quell'altra ritenuta di giustizia […] 3) Con vittoria di spese e compensi dell'intero procedimento, (ATP e fase di merito) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.1- Il CTU dott.ssa , nominata nella presente fase, ha accertato che il Persona_1 ricorrente, , è affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
- Cardiopatia ipertensiva di classe NYHA seconda, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di moderata entità.
- Spondiloartrosi, Gonartrosi bilaterale, artrosi coxofemorale con rigidità a sinistra, esiti pregresse fratture cosali a destra, esiti pregressa frattura V mc mano destra e V dito piede sinistro, deambulazione con zoppia.
- Sindrome disventilatoria di tipo restrittivo con componente ostruttiva di grado moderato, verosimile interstiziopatia in pz fumatore cronico, esiti fratture costali bilaterali in trauma da schiacciamento, MRC moderata-severa.
Ha poi concluso nel modo che segue: “Il sig. , che svolge l'attività di Parte_1
Verniciatore di automobili, HA diritto all'assegno ordinario di invalidità poiché risponde ai requisiti previsti dalla Legge n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali. La decorrenza dei termini si riconosce da Ottobre 2024, poiché il paziente presentava un quadro patologico che riduceva la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Tanto considerato, deve essere accertato che sussiste, in capo al ricorrente, il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da Ottobre 2024.
Inammissibile in questa sede è la domanda di riconoscimento del beneficio, posto che il presente giudizio è finalizzato unicamente all'accertamento della sussistenza della condizione sanitaria sottesa alla prestazione.
3- Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta è stato accertato solo a far data da ottobre 2024, ovvero da data successiva alla domanda amministrativa risalente al 28.10.2022
(cfr. Cass. civ. 14577/2025). CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2307/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza da ottobre 2024, sussistono, in capo a , Parte_1 le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.