Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 21/03/2025 , RGC n. 2389 / 2018 dinanzi alla dott.ssa Maria Francesca Di Maio sono comparsi:
L'avv. CASTAGNARO GIOVANNI per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
rappresenta di aver versato telematicamente documentazione attestante l'estinzione della procedura esecutiva n. 182/2018RGE promossa da controparte sull'atto di precetto di cui oggi è causa e dichiarata estinta su istanza di controparte. Rappresenta indi che viene meno il titolo
A questo punto, il Giudice invita a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Maria Francesca, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della presente motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2389 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018,
vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Castagnaro Parte_1 C.F._1
Giovanni
OPPONENTE
E
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletti Francesco CP_1 C.F._2
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
2 Motivi della decisione
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ. che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
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Stante la natura dell'atto di precetto di atto preliminare all'esecuzione con valenza stragiudiziale, la validità della rinuncia al precetto non richiede alcuna accettazione da parte del soggetto intimato
(cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 3736 del 09/06/1981: “L'atto di precetto - che consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo accompagnata dallo avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata - non ha natura processuale, ma
è atto che, come risulta dalla formulazione del primo comma dell'art. 479 c.p.c., precede l'esecuzione; pertanto, l'eventuale rinuncia ad esso da parte del creditore, avendo solo rilevanza sostanziale, non richiede, in pendenza di opposizione, l'accettazione dell'intimato (v. 4284/79, mass.
n. 400797; v. 252/79, mass. n. 396317; v. 4030/76, mass. n. 382694; v. 1840/76, mass. n. 380627;
v. 94/76, mass. n. 378718; v. 2234/75, mass. n. 376029; v. 508/69, mass. n. 338630; v. 114/66, mass. n. 320222; nel medesimo senso, sentenza n. 1985 del 10/03/1990)”.
Inoltre, dalla natura non processuale dell'atto di precetto deriva (anche) che in caso di rinuncia all'atto di precetto intervenuta nel corso del giudizio di opposizione esecutiva, non si verifica l'estinzione del giudizio - con spese a carico del rinunciante - ma la cessazione della materia del contendere (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 5207 del 25/05/1998: “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio”.
Orbene nella procedura n. 182/2018 R.G.E.I., che seguiva l'atto di precetto oggi opposto,
[...]
chiedeva all'adito Tribunale, contrariis rejectis, di dichiarare cessata la materia del CP_1
contendere facendo presente la rinuncia al pignoramento immobiliare.
Il giudice dell'esecuzione in accoglimento in data 07 giugno 2024:
- dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva;
- ordinava al Conservatore dei RR.II. di Cosenza, nella qualità rivestita presso l'Agenzia del
Territorio, di cancellare il pignoramento trascritto esonerandolo da responsabilità.
3 Tanto si evince dalla documentazione versata in atti da parte opponente in data 21 marzo 2025 regolarmente acquisita poiché successiva allo spirare dei termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
Segue la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2389/2018, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Spese compensate.
Così deciso in Castrovillari il 21 marzo 2025
Camera di consiglio chiusa alle ore 17.15
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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