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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4634 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.858/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 858/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 omiciliata in Salerno, alla via Gelso n. 51
[...]
v. AO Durante, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...], il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Salerno alla Piazza San Gae dell'avv. Salvatore Aiello dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1° febbraio 2023, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio civile con CP_1 maggio 2017 nel Comune di Salerno e che dall'unio erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge. In particolare, la ricorrente precisava che la vita matrimoniale era diventata intollerabile a causa di continui contrasti e incomprensioni insorti tra i coniugi con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che contestava quanto CP_1 allegato dalla ricorrente e precisava che l era stata determinata dai comportamenti della moglie a causa si numerosi episodi di infedeltà coniugale;
aderiva, pertanto alla pronuncia di separazione e chiedeva il riconoscimento del diritto in proprio favore di ricevere una somma a titolo di mantenimento, precisando di essere detenuto e privo di redditi, nonché la restituzione della somme versate dalla madre per l'apertura di un'attività, formalmente intestata alla ricorrente.
2. In data 11 luglio 2023, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 155/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente senza adottare alcuna statuizione di carattere accessorio. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Addebito della separazione La domanda di addebito avanzata dal resistente non è fondata e deve essere rigettata. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che l'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia;
invero, non è sufficiente la generica prova di condotte che al più possano integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un'autonoma azione in sede penale, volta all'accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili, o civile, volta al risarcimento dei danni, non sussistendo alcuna pregiudizialità tra la declaratoria di addebito e tali giudizi indipendenti ed autonomi. Pertanto, la prova rilevante ai fini della decisione è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che, oltre ad essere contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., si riveli anche cosciente, volontario, nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell'art. 143 c.c. Nel caso di specie, occorre rilevare che parte resistente non ha fornito alcuna prova di quanto dedotto in merito ai comportamenti della moglie (in particolare diversi episodi di infedeltà coniugale), non avendo formulato specifiche richieste istruttorie sul punto. Mantenimento in favore del marito Al riguardo, deve rilevarsi che parte resistente ha avanzato la domanda di mantenimento per sé, deducendo una rilevante capacità reddituale della moglie, titolare di un B&B, con conseguente sproporzione tra le posizioni economiche delle parti. In merito ai principi applicabili, si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Orbene, l'applicazione di tali principi esclude la sussistenza del diritto del resistente, allo stato detenuto, di ricevere una somma per il proprio mantenimento tenuto conto che, nei propri scritti difensivi, lo stesso ha dedotto e allegato che, nel corso della breve convivenza matrimoniale, entrambi i coniugi hanno contribuito all'attività di famiglia (pizzeria), precisando di avere ivi svolto il lavoro di pizzaiolo con una retribuzione di circa € 1.500,00, attività tra l'altro aperta con proprio denaro, sebbene formalmente intestata dalla moglie (cfr. verbale udienza presidenziale e scritti difensivi). In definitiva, dall'istruttoria compiuta, è emerso che il tenore di vita durante il matrimonio è stato garantito dalle entrate di entrambi i coniugi, a nulla rilevando in questa sede le questioni relative alla formale titolarità dei locali e alle successive vicende patrimoniali;
a ciò si aggiunga che la convivenza matrimoniale ha avuto una breve durata, considerato che lo stesso resistente ha dedotto, nella memoria di costituzione (depositata in data 31.03.2023), che la crisi coniugale risaliva a circa due anni fa tanto che le parti avevano proposto ricorso per separazione consensuale nell'anno 2022. Infine, per ciò che concerne la condizione economica, si evidenzia che, se è vero che la ricorrente non ha depositato la documentazione richiesta dal G.I., tuttavia risulta che la stessa abbia avuto un reddito d'impresa in perdita (circa – 17.500,00) nell'anno 2021 (cfr. documentazione in atti). In definitiva. per i motivi esposti, la domanda deve essere rigettata. Ulteriori domande Devono infine dichiararsi inammissibili nel presente procedimento le ulteriori domande restitutorie avanzata dal resistente in quanto esulano dall'oggetto tipico del presente giudizio. Inoltre, non sussistono le condizioni per la condanna del resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che richiede la mala fede, colpa grave o assenza di normale prudenza in chi propone il relativo giudizio o in chi resistente in giudizio, elementi non riscontrabili dall'esame della complessiva posizione processuale del resistente. Spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente;
b. rigetta la domanda di mantenimento avanzata dal resistente;
c. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dal resistente;
d. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla ricorrente;
e. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 858/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 omiciliata in Salerno, alla via Gelso n. 51
[...]
v. AO Durante, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...], il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Salerno alla Piazza San Gae dell'avv. Salvatore Aiello dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1° febbraio 2023, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio civile con CP_1 maggio 2017 nel Comune di Salerno e che dall'unio erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge. In particolare, la ricorrente precisava che la vita matrimoniale era diventata intollerabile a causa di continui contrasti e incomprensioni insorti tra i coniugi con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che contestava quanto CP_1 allegato dalla ricorrente e precisava che l era stata determinata dai comportamenti della moglie a causa si numerosi episodi di infedeltà coniugale;
aderiva, pertanto alla pronuncia di separazione e chiedeva il riconoscimento del diritto in proprio favore di ricevere una somma a titolo di mantenimento, precisando di essere detenuto e privo di redditi, nonché la restituzione della somme versate dalla madre per l'apertura di un'attività, formalmente intestata alla ricorrente.
2. In data 11 luglio 2023, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 155/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente senza adottare alcuna statuizione di carattere accessorio. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Addebito della separazione La domanda di addebito avanzata dal resistente non è fondata e deve essere rigettata. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che l'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia;
invero, non è sufficiente la generica prova di condotte che al più possano integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un'autonoma azione in sede penale, volta all'accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili, o civile, volta al risarcimento dei danni, non sussistendo alcuna pregiudizialità tra la declaratoria di addebito e tali giudizi indipendenti ed autonomi. Pertanto, la prova rilevante ai fini della decisione è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che, oltre ad essere contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., si riveli anche cosciente, volontario, nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell'art. 143 c.c. Nel caso di specie, occorre rilevare che parte resistente non ha fornito alcuna prova di quanto dedotto in merito ai comportamenti della moglie (in particolare diversi episodi di infedeltà coniugale), non avendo formulato specifiche richieste istruttorie sul punto. Mantenimento in favore del marito Al riguardo, deve rilevarsi che parte resistente ha avanzato la domanda di mantenimento per sé, deducendo una rilevante capacità reddituale della moglie, titolare di un B&B, con conseguente sproporzione tra le posizioni economiche delle parti. In merito ai principi applicabili, si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Orbene, l'applicazione di tali principi esclude la sussistenza del diritto del resistente, allo stato detenuto, di ricevere una somma per il proprio mantenimento tenuto conto che, nei propri scritti difensivi, lo stesso ha dedotto e allegato che, nel corso della breve convivenza matrimoniale, entrambi i coniugi hanno contribuito all'attività di famiglia (pizzeria), precisando di avere ivi svolto il lavoro di pizzaiolo con una retribuzione di circa € 1.500,00, attività tra l'altro aperta con proprio denaro, sebbene formalmente intestata dalla moglie (cfr. verbale udienza presidenziale e scritti difensivi). In definitiva, dall'istruttoria compiuta, è emerso che il tenore di vita durante il matrimonio è stato garantito dalle entrate di entrambi i coniugi, a nulla rilevando in questa sede le questioni relative alla formale titolarità dei locali e alle successive vicende patrimoniali;
a ciò si aggiunga che la convivenza matrimoniale ha avuto una breve durata, considerato che lo stesso resistente ha dedotto, nella memoria di costituzione (depositata in data 31.03.2023), che la crisi coniugale risaliva a circa due anni fa tanto che le parti avevano proposto ricorso per separazione consensuale nell'anno 2022. Infine, per ciò che concerne la condizione economica, si evidenzia che, se è vero che la ricorrente non ha depositato la documentazione richiesta dal G.I., tuttavia risulta che la stessa abbia avuto un reddito d'impresa in perdita (circa – 17.500,00) nell'anno 2021 (cfr. documentazione in atti). In definitiva. per i motivi esposti, la domanda deve essere rigettata. Ulteriori domande Devono infine dichiararsi inammissibili nel presente procedimento le ulteriori domande restitutorie avanzata dal resistente in quanto esulano dall'oggetto tipico del presente giudizio. Inoltre, non sussistono le condizioni per la condanna del resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che richiede la mala fede, colpa grave o assenza di normale prudenza in chi propone il relativo giudizio o in chi resistente in giudizio, elementi non riscontrabili dall'esame della complessiva posizione processuale del resistente. Spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente;
b. rigetta la domanda di mantenimento avanzata dal resistente;
c. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dal resistente;
d. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla ricorrente;
e. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi