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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N.616/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 02 agosto 2022 da
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Institore Avv. Patrizia Tessitore, corrente in Roma, P.zza della Croce
Rossa 1, a mezzo dei suoi difensori e procuratori avv.i Marco Cappelletto
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._1
e Maria Giovanna Conti C.F. Email_1
con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_2
-appellante-
Contro , C.F. , , C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
, e , C.F. C.F._4 Controparte_3
, rappresentati e difesi come da procure allegate al C.F._5
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio digitale PEC e Email_3
dall'avv. Alessandro Dall'Ara, con domicilio digitale PEC
Email_4
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n.402/22 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 30 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “nel merito
- In riforma della sentenza n. 402/2022, pubblicata il 20.6.2022, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.
n. 1768/2021, notificata telematicamente in data 6.7.2022, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via subordinata e salvo gravame
- Ove codesta Ecc.ma Corte adita non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del
2003, Voglia rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia
pag. 2/17 con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, Per_1
causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3,
36, 39 e 41 Cost.
Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria (vedasi pag.52 ricorso in appello) ...”
Conclusioni per parti appellate , e : CP_1 CP_3 CP_2
“1. Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte ragioni sopra dedotte, confermandosi la sentenza di primo grado.
2. In via subordinata istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie rassegnate con il ricorso ex art. 414 cpc introduttivo del giudizio di primo grado.
3. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 2 agosto 2022 la Società Parte_1
ha impugnato la sentenza n.402/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Venezia con la quale ha accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale CP_4
dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area
[...]
contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50, condannando a Parte_1
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, “oltre alla
pag. 3/17 rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.”.
Con memoria depositata il 13 novembre 2023 si sono costituiti i signori e chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1 CP_3 CP_2
La causa, a seguito di un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, rigettate le eccezioni di nullità del ricorso e di prescrizione siccome non decorrente in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n.
92/2012 accoglieva la domanda dei ricorrenti (dipendenti dell'appellante con mansioni di capotreno) al pagamento delle giornate di ferie con importi superiori a quelli corrisposti dalla società.
Il giudice rigettava anche l'eccezione di nullità del ricorso essendo le voci retributive esattamente specificate nell'atto introduttivo accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne (anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Riteneva che per i macchinisti esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Cont Utilizzazione Professionale” [acronimo c.d. indennità di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/ disponibilità/ traghetto) corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni, delle ore e chilometri], nonché quella di assenza dalla residenza” e di “riserva”, di pag. 4/17 conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di macchinista anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 12,80). A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema Corte (n.
13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della
CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
2) Impugna la sentenza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Con il secondo motivo si duole censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della pag. 5/17 retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma
5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione. Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie. Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività
(pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di
€ 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale. Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie. Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda senza dichiarare nulle le norme collettive. Richiama a sostegno pag. 6/17 delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie.
Con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza osserva che detta indennità non è compresa tra quelle alle quali l'art. 30, comma 6, CCNL
AF, fa espresso richiamo, e che dunque le parti sociali hanno volutamente escluso tale voce dal calcolo della retribuzione delle giornate di ferie, ne evidenzia l'assimilabilità alla disciplina del rimborso delle spese sul piano fiscale e contributivo, per raffermare la estraneità dell'emolumento alla natura retributiva.
Con il terzo motivo si duole dell'errata quantificazione del credito in relazione al criterio di calcolo adottato - ai fini della statuizione di condanna generica adottata – per ritenere sussistente il diritto alle differenze retributive.
In particolare, ritiene che fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26).
Con il quarto motivo, reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Cost., in relazione all'art. 10 del
D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate dai convenuti in appello, nonché all'art. 2 della L. n. 130 del 2008, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come pag. 7/17 modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
(TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la
Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri C. British Airways Per_1
PLC, causa C-155/10, per lesione del principio dell'affidamento e della tutela delle libertà delle scelte delle parti sociali.
3) L'appello è infondato.
3.1) Va premesso che non è oggetto di impugnazione la statuizione del primo giudice che, pure a fronte di una condanna generica, ha condannato la società al pagamento degli accessori nei termini sopra precisati.
3.2) Quanto alla riproposizione della doglianza relativa alla pretesa nullità del ricorso di primo grado va rilevato che non integra tale vizio dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nel rito del lavoro la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso. La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione
(cfr. Cass. n. 3143/2019).
Non ricorrono tali condizioni nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle pag. 8/17 ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
3.3) Con riferimento al secondo motivo va rammentato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze W. (C-155/10) e L. (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di pag. 9/17 evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali
è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.). Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano
è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale
(art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è
pag. 10/17 inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n.
13972/2024 in relazione alle cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza) le cui motivazioni sono condivise dal collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. . analoga considerazione vale per le ulteriori indennità in relazione alle quali vi è controversia (in tale senso si rinvia tra le altre anche aa Cass. n.18160 del 2023).
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva
– non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non
è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto pag. 11/17 erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile. Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile. Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, un'indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n.
457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.). Osserva la
Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro. Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza pag. 12/17 che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o all'intera clausola regolatrice dell'istituto.
Con specifico riferimento alle due indennità oggetto di specifico rilievo critico - la I.U.P. e l'indennità di assenza dalla residenza - , ma la considerazione che segue le accomuna alla terza qui considerata – va richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui
“18.questa seconda, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale, in quanto la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro;
19.in base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche)
è fondata la domanda collegata alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile;
” (in motivazione Ordinanza n.19991 del 2024).
3.4) Il terzo motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nell'esaminare il precedente motivo di gravame.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili - quali quelle pag. 13/17 oggetto di causa -, legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza
GCUE (cfr. C-385/17, T. H., punto 37). Osserva la Corte, inoltre, che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
3.4) Infine, con riguardo alla questione di legittimità costituzionale, si tratta di questione non meritevole di essere coltivata. Al riguardo va richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “l'obbligo degli
Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato ivi previsto, nonché il loro dovere, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 288 TFUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi di tali Stati, compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2019,
[...]
, C-467/18, e giurisprudenza ivi citata).
4.1. Ne consegue Persona_2
che, pur di fronte ad una disposizione non dotata di effetto diretto, il carattere vincolante della stessa comporta in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento (si veda sul punto, sentenza dell'8 novembre 2016, C-554/14). Per_3
pag. 14/17
4.2. Secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24 giugno 2019 nella causa Poplawsky II, C-573/17,
l'interpretazione delle norme nazionali il più possibile conforme al diritto 1
1 eurounitario è la vera chiave di volta del sistema, il principio che obbliga il giudice a fare tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità, in virtù dell'obbligo di leale cooperazione, che su di lui grava ai sensi dell'art. 4
TUE, per pervenire ad una applicazione del diritto interno coerente con il diritto dell'Unione.
4.3. L'interpretazione conforme, come già chiaro nella pronunzia
NG (Corte di Giustizia del 24 gennaio 2012, C-282/10), diventa preliminare e pregiudiziale e viene estesa fino alle sue estreme conseguenze;
l'ordine, pertanto, non è ricerca dell'effetto diretto (con conseguente disapplicazione) ed eventuale successiva interpretazione conforme qualora la norma non sia dotata di effetto diretto.
4.4. L'ordine è, invece, opposto: di fronte ad una potenziale incongruità del sistema si impone al giudice la previa ricerca dell'interpretazione compatibile fra diritto interno e diritto dell'Unione, nell'ottica della compatibilità; solo qualora tale interpretazione risulti impossibile ci si muoverà alla ricerca della norma dotata di effetto diretto.” (in motivazione, Sentenza n. n.29570 del 2022).
Tale soluzione incontra un solo limite, come chiarito anche di recente dalla
Corte Costituzionale che, nel affrontare la questione di inammissibilità del dubbio di legittimità costituzionale della legge statale ha riabito che “nel caso in cui il giudice comune sollevi una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questa Corte non può esimersi dal
pag. 15/17 fornire una risposta con gli strumenti che le sono propri e che l'effetto diretto delle norme di diritto primario e derivato evocate dal giudice a quo (sentenza n. 67 del 2022, nonché Corte di giustizia UE, in causa C-
350/20, O.D. e altri) non rende le odierne questioni inammissibili, in quanto esse prospettano il contrasto tra una disposizione di legge nazionale e diritti della Carta che «intersecano in larga misura i principi e
i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana» (sentenza n. 149 del
2022).” (Corte Cos. Ord.n.29 del 2024).
E' evidente, invece, che nel caso di specie la questione affrontata attiene alla conformità della disciplina contrattuale collettiva rispetto a quella di diritto europeo, senza che venga in gioco un'interpretazione conforme dell'art. 10 del d.l.von.66 del 2003.
4) Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa superiore indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi (in ragione della serialità del contenzioso), in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.4.000,00 oltre al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte pag. 16/17 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 02 agosto 2022 da
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Institore Avv. Patrizia Tessitore, corrente in Roma, P.zza della Croce
Rossa 1, a mezzo dei suoi difensori e procuratori avv.i Marco Cappelletto
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._1
e Maria Giovanna Conti C.F. Email_1
con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_2
-appellante-
Contro , C.F. , , C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
, e , C.F. C.F._4 Controparte_3
, rappresentati e difesi come da procure allegate al C.F._5
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio digitale PEC e Email_3
dall'avv. Alessandro Dall'Ara, con domicilio digitale PEC
Email_4
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n.402/22 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 30 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “nel merito
- In riforma della sentenza n. 402/2022, pubblicata il 20.6.2022, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.
n. 1768/2021, notificata telematicamente in data 6.7.2022, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via subordinata e salvo gravame
- Ove codesta Ecc.ma Corte adita non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del
2003, Voglia rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia
pag. 2/17 con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, Per_1
causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3,
36, 39 e 41 Cost.
Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria (vedasi pag.52 ricorso in appello) ...”
Conclusioni per parti appellate , e : CP_1 CP_3 CP_2
“1. Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte ragioni sopra dedotte, confermandosi la sentenza di primo grado.
2. In via subordinata istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie rassegnate con il ricorso ex art. 414 cpc introduttivo del giudizio di primo grado.
3. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 2 agosto 2022 la Società Parte_1
ha impugnato la sentenza n.402/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Venezia con la quale ha accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale CP_4
dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area
[...]
contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50, condannando a Parte_1
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, “oltre alla
pag. 3/17 rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.”.
Con memoria depositata il 13 novembre 2023 si sono costituiti i signori e chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1 CP_3 CP_2
La causa, a seguito di un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, rigettate le eccezioni di nullità del ricorso e di prescrizione siccome non decorrente in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n.
92/2012 accoglieva la domanda dei ricorrenti (dipendenti dell'appellante con mansioni di capotreno) al pagamento delle giornate di ferie con importi superiori a quelli corrisposti dalla società.
Il giudice rigettava anche l'eccezione di nullità del ricorso essendo le voci retributive esattamente specificate nell'atto introduttivo accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne (anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Riteneva che per i macchinisti esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Cont Utilizzazione Professionale” [acronimo c.d. indennità di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/ disponibilità/ traghetto) corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni, delle ore e chilometri], nonché quella di assenza dalla residenza” e di “riserva”, di pag. 4/17 conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di macchinista anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 12,80). A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema Corte (n.
13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della
CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
2) Impugna la sentenza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Con il secondo motivo si duole censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della pag. 5/17 retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma
5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione. Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie. Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività
(pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di
€ 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale. Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie. Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda senza dichiarare nulle le norme collettive. Richiama a sostegno pag. 6/17 delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie.
Con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza osserva che detta indennità non è compresa tra quelle alle quali l'art. 30, comma 6, CCNL
AF, fa espresso richiamo, e che dunque le parti sociali hanno volutamente escluso tale voce dal calcolo della retribuzione delle giornate di ferie, ne evidenzia l'assimilabilità alla disciplina del rimborso delle spese sul piano fiscale e contributivo, per raffermare la estraneità dell'emolumento alla natura retributiva.
Con il terzo motivo si duole dell'errata quantificazione del credito in relazione al criterio di calcolo adottato - ai fini della statuizione di condanna generica adottata – per ritenere sussistente il diritto alle differenze retributive.
In particolare, ritiene che fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26).
Con il quarto motivo, reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Cost., in relazione all'art. 10 del
D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate dai convenuti in appello, nonché all'art. 2 della L. n. 130 del 2008, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come pag. 7/17 modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
(TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la
Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri C. British Airways Per_1
PLC, causa C-155/10, per lesione del principio dell'affidamento e della tutela delle libertà delle scelte delle parti sociali.
3) L'appello è infondato.
3.1) Va premesso che non è oggetto di impugnazione la statuizione del primo giudice che, pure a fronte di una condanna generica, ha condannato la società al pagamento degli accessori nei termini sopra precisati.
3.2) Quanto alla riproposizione della doglianza relativa alla pretesa nullità del ricorso di primo grado va rilevato che non integra tale vizio dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nel rito del lavoro la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso. La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione
(cfr. Cass. n. 3143/2019).
Non ricorrono tali condizioni nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle pag. 8/17 ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
3.3) Con riferimento al secondo motivo va rammentato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze W. (C-155/10) e L. (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di pag. 9/17 evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali
è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.). Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano
è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale
(art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è
pag. 10/17 inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n.
13972/2024 in relazione alle cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza) le cui motivazioni sono condivise dal collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. . analoga considerazione vale per le ulteriori indennità in relazione alle quali vi è controversia (in tale senso si rinvia tra le altre anche aa Cass. n.18160 del 2023).
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva
– non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non
è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto pag. 11/17 erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile. Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile. Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, un'indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n.
457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.). Osserva la
Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro. Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza pag. 12/17 che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o all'intera clausola regolatrice dell'istituto.
Con specifico riferimento alle due indennità oggetto di specifico rilievo critico - la I.U.P. e l'indennità di assenza dalla residenza - , ma la considerazione che segue le accomuna alla terza qui considerata – va richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui
“18.questa seconda, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale, in quanto la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro;
19.in base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche)
è fondata la domanda collegata alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile;
” (in motivazione Ordinanza n.19991 del 2024).
3.4) Il terzo motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nell'esaminare il precedente motivo di gravame.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili - quali quelle pag. 13/17 oggetto di causa -, legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza
GCUE (cfr. C-385/17, T. H., punto 37). Osserva la Corte, inoltre, che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
3.4) Infine, con riguardo alla questione di legittimità costituzionale, si tratta di questione non meritevole di essere coltivata. Al riguardo va richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “l'obbligo degli
Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato ivi previsto, nonché il loro dovere, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 288 TFUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi di tali Stati, compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2019,
[...]
, C-467/18, e giurisprudenza ivi citata).
4.1. Ne consegue Persona_2
che, pur di fronte ad una disposizione non dotata di effetto diretto, il carattere vincolante della stessa comporta in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento (si veda sul punto, sentenza dell'8 novembre 2016, C-554/14). Per_3
pag. 14/17
4.2. Secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24 giugno 2019 nella causa Poplawsky II, C-573/17,
l'interpretazione delle norme nazionali il più possibile conforme al diritto 1
1 eurounitario è la vera chiave di volta del sistema, il principio che obbliga il giudice a fare tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità, in virtù dell'obbligo di leale cooperazione, che su di lui grava ai sensi dell'art. 4
TUE, per pervenire ad una applicazione del diritto interno coerente con il diritto dell'Unione.
4.3. L'interpretazione conforme, come già chiaro nella pronunzia
NG (Corte di Giustizia del 24 gennaio 2012, C-282/10), diventa preliminare e pregiudiziale e viene estesa fino alle sue estreme conseguenze;
l'ordine, pertanto, non è ricerca dell'effetto diretto (con conseguente disapplicazione) ed eventuale successiva interpretazione conforme qualora la norma non sia dotata di effetto diretto.
4.4. L'ordine è, invece, opposto: di fronte ad una potenziale incongruità del sistema si impone al giudice la previa ricerca dell'interpretazione compatibile fra diritto interno e diritto dell'Unione, nell'ottica della compatibilità; solo qualora tale interpretazione risulti impossibile ci si muoverà alla ricerca della norma dotata di effetto diretto.” (in motivazione, Sentenza n. n.29570 del 2022).
Tale soluzione incontra un solo limite, come chiarito anche di recente dalla
Corte Costituzionale che, nel affrontare la questione di inammissibilità del dubbio di legittimità costituzionale della legge statale ha riabito che “nel caso in cui il giudice comune sollevi una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questa Corte non può esimersi dal
pag. 15/17 fornire una risposta con gli strumenti che le sono propri e che l'effetto diretto delle norme di diritto primario e derivato evocate dal giudice a quo (sentenza n. 67 del 2022, nonché Corte di giustizia UE, in causa C-
350/20, O.D. e altri) non rende le odierne questioni inammissibili, in quanto esse prospettano il contrasto tra una disposizione di legge nazionale e diritti della Carta che «intersecano in larga misura i principi e
i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana» (sentenza n. 149 del
2022).” (Corte Cos. Ord.n.29 del 2024).
E' evidente, invece, che nel caso di specie la questione affrontata attiene alla conformità della disciplina contrattuale collettiva rispetto a quella di diritto europeo, senza che venga in gioco un'interpretazione conforme dell'art. 10 del d.l.von.66 del 2003.
4) Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa superiore indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi (in ragione della serialità del contenzioso), in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.4.000,00 oltre al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte pag. 16/17 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 17/17