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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. ZO BE Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa AN CE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3268/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. MALAGUTI CodiceFiscale_2
MONICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. pagina 1 di 2 2) Il Sig. ha già trasferito altrove la propria residenza;
Parte_2
3) Spese legali compensate”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/11/2025
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FINALE EM di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1976 Atto n. 18 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
AN CE
Il Presidente
ZO BE
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. ZO BE Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa AN CE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3268/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. MALAGUTI CodiceFiscale_2
MONICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. pagina 1 di 2 2) Il Sig. ha già trasferito altrove la propria residenza;
Parte_2
3) Spese legali compensate”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/11/2025
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FINALE EM di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1976 Atto n. 18 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
AN CE
Il Presidente
ZO BE
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