Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/01/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03772/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3772 del 2024, proposto dal Comune di Puglianello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera San Pio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
per l'annullamento del silenzio inadempimento della Regione Campania, dell’Assessorato alla Sanità e dell’AORN S. Pio sulla diffida del 28.6.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Azienda Ospedaliera San Pio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ex art. 117 c.p.a. regolarmente notificato e depositato il Comune di Puglianello ha impugnato il silenzio inadempimento della Regione Campania, dell’Assessorato alla Sanità e dell’AORN S. Pio sulla diffida del 28.6.2024 emessa dal citato Comune, “ quale ente esponenziale della propria comunità ai sensi dell’art. 2 T.U. Enti locali ”, “ a dare piena attuazione alle disposizioni di cui alle decretazioni richiamate ed in particolare al DCA 41/19, e alla del. di G.R. 288/2023 ” ed “ a fornire i tempi di attivazione, presso il P.O. di Sant’Agata de’ Goti, delle attività oncologiche, chirurgiche e cliniche, ex DGRC 288/2023 ”.
Parte ricorrente ha dedotto:
- che con DCA n. 57 del 07.11.2017 è stato decretato l’accorpamento del Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso M. dei Liguori” di Sant’Agata dei Goti (già appartenente alla ASL Benevento) alla ex Azienda Ospedaliera G. UM (oggi Azienda Ospedaliera San Pio) al fine della istituzione di un Polo Oncologico presso il Presidio Sant’Alfonso;
- che con DCA n. 103 del 28.12.2018 ad oggetto “ Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 – Aggiornamento di dicembre 2018 ” è stato disposto che la configurazione dell’Azienda ospedaliera San Pio prevedesse per l’annesso ospedale di Sant’Agata dei Goti, la classificazione di Pronto Soccorso in zona disagiata dotato di un reparto di 20 posti letto di medicina generale, una chirurgia elettiva ridotta che effettua interventi di day surgery e di week surgery con la possibilità di appoggio nei letti di medicina per i casi che non possono essere dimessi in giornata, posti letto dell’area post acuta e una funzione oncologica finalizzata all’inserimento dei pazienti nei PDTA che fanno capo al CORP del Presidio “UM”;
- che con DCA n. 41 del 09.05.2019 è stata disposta la rimodulazione del DCA n. 103/2018 relativamente alla AORN “San Pio” (Macroarea Avellino/Benevento) e specificatamente per il Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso dei Liguori di Sant’Agata dei Goti, riconfigurandolo come Presidio di Pronto Soccorso (ai sensi del D.M. 70/15) e dotandolo di posti letto di Medicina Generale, Chirurgia Generale, Cardiologia, Ortopedia, Anestesia e Rianimazione, integrati con posti letto di Lungodegenza, Riabilitazione e Oncologia, con acceleratore lineare, (questi ultimi per far sì che il P.O. entri a far parte integrante della rete regionale di assistenza ai pazienti oncologici) oltre ad un servizio di Radiologia;
- che con il DCA 41 del 2019 nel ridefinire la configurazione complessiva dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” con il Presidio UM e il Presidio Sant’Agata dei Goti si è dato atto che la nuova distribuzione dei posti letto, rispetto alla programmazione adottata con Decreto Commissariale n. 103/2018, già valutato positivamente dal Tavolo Tecnico per la verifica dell’attuazione del Decreto ministeriale 70/2015 ed approvato dal Tavolo di Verifica degli adempimenti regionali con il Comitato LEA, nella seduta dell’11.4.2019, “ a) mantiene invariati i seguenti parametri: - numero di posti letto complessivi dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” e della Macro Area Avellino-Benevento; -rapporto tra numero di posti letto programmati per acuti e numero di posti letto programmati per post- acuti; numero delle UOC programmate e relative discipline; b) incrementa di 1 il numero di Pronto Soccorso regionali e riduce di 1 il numero di Pronto Soccorso regionali in deroga; c) non impatta sull’organizzazione delle reti tempo dipendenti ”;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 288 del 16/5/2023 ad oggetto “Attività oncologica I.N.T. - IRCCS “ Fondazione G. Pascale presso P.O. Sant’Alfonso dei Liguori di Sant’Agata dei Goti ” è stato disposto, tra l’altro, ad integrazione di quanto previsto dal DCA n. 103/2018 e ss.mm. e ii., la destinazione all’I.N.T. IRCCS “Fondazione G. Pascale” dell’intero secondo piano del P.O. Sant’Alfonso di Sant’Agata de’ Goti, con la dotazione di 24 posti letto, con la precisazione che gli stessi saranno utilizzati direttamente dall’I.N.T. Pascale per attività oncologiche, chirurgiche e cliniche;
- che tuttavia il disposto del DCA n. 57/2017 ha trovato applicazione per il solo accorpamento del Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso dei Liguori di Sant’Agata dei Goti (già appartenente alla ASL Benevento) alla ex Azienda Ospedaliera G. UM, oggi rinominata Azienda Ospedaliera San Pio, mentre il disposto del DCA 41/2019 è stato del tutto inattuato in quanto, di fatto, “ il riattivato Pronto Soccorso versa in uno stato di totale disfacimento sia organizzativo che strutturale senza alcun intervento di efficientamento da parte del management del presidio San Pio ex Azienda Ospedaliera UM ”, e infine la DGRC n.288/2023 risulta del tutto inattuata;
- “ che tale situazione, se collegata alle criticità dei numeri abnormi che presentano le liste di attesa per patologie oncologiche, sia chirurgiche che cliniche, determina gravi e, in molti casi, fatali ripercussioni sugli utenti/pazienti oncologici, tenuto conto che per la cura e la prevenzione delle neoplasie è fondamentale il fattore “tempo” ”;
- che “ è necessario procedere ad una rapida attuazione degli interventi già decretati e diretti ad una piena e completa operatività del Presidio Ospedaliero di Sant’Agata dei Goti, ricompreso nell’Azienda Ospedaliera San Pio ”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione a fronte della diffida “ a dare piena attuazione alle disposizioni di cui alle decretazioni richiamate ed in particolare al DCA 41/19, e alla del. di G.R. 288/2023 ” ed “ a fornire i tempi di attivazione, presso il P.O. di Sant’Agata de’ Goti, delle attività oncologiche, chirurgiche e cliniche, ex DGRC 288/2023 ”.
Si è costituita l’Azienda Ospedaliera San Pio, deducendo l’inammissibilità del ricorso, e comunque la sua infondatezza nel merito.
Si è costituita la Regione Campania, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito l’infondatezza del ricorso.
Dopo lo scambio di memorie, all’esito della camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Azienda Ospedaliera San Pio, la quale ha evidenziato che il rimedio del silenzio inadempimento non può essere proposto nella fattispecie in esame, in quanto “ l’attuazione delle disposizioni programmatorie regionali pretesa da parte ricorrente, dunque, non si concretizzava in una diretta e specifica attività provvedimentale, ma in una serie di atti organizzativi, a loro volta composti da una pluralità di singoli procedimenti preordinati all’adozione di altrettanti provvedimenti ”.
2.1. Il Collegio ritiene opportuno esaminare il contenuto degli atti di cui parte ricorrente lamenta la mancata attuazione da parte l’Azienda Ospedaliera San Pio, consistenti, come specificato nel ricorso, nel decreto n. 41/19 e nella delibera di G.R. 288/2023.
Orbene, il DCA 41/2019, a integrazione del DCA n. 103/2018 ad oggetto “ Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 ”, ha disposto:
“ 1. di configurare, ad integrazione e modifica del DCA n.103/2018, il Presidio di Sant’Agata dei Goti dell’Azienda Ospedaliera San Pio quale presidio di Pronto Soccorso (ai sensi del D.M. 70/15), dotato di posti letto di Medicina Generale, Chirurgia Generale, Cardiologia, Ortopedia, Anestesia e Rianimazione, secondo quanto risulta nella tabella B allegata al presente provvedimento, integrato con posti letto di Lungodegenza, Riabilitazione e Oncologia (con acceleratore lineare) - con i quali entra a far parte integrante della rete regionale di assistenza ai pazienti oncologici, nell’ambito dei PDTA che fanno capo al CORP del Presidio “UM” nonché servizio di radiologia;
2. di disporre che tutte le maggiori specialità collocate nel Presidio UM svolgano attività ambulatoriale anche presso il Presidio di Sant’Agata dei Goti;
3. di ridefinire la configurazione complessiva dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” con il Presidio UM e il Presidio Sant’Agata dei Goti come da tabella B allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di confermare, per quanto non previsto nel presente provvedimento, il DCA n.103/2018 ”.
Inoltre con la delibera di Giunta Regionale n. 288 del 16/5/2023 ad oggetto “ Attività oncologica I.N.T. - IRCCS “Fondazione G. Pascale presso P.O. Sant’Alfonso dei Liguori di Sant’Agata dei Goti ” è stato disposto, tra l’altro, ad integrazione di quanto previsto dal DCA n. 103/2018 e ss.mm. e ii. e 41/19 la destinazione all’I.N.T. IRCCS “Fondazione G. Pascale” dell’intero secondo piano del P.O. Sant’Alfonso di Sant’Agata de’ Goti, con la dotazione di 24 posti letto, con la precisazione che gli stessi saranno utilizzati direttamente dall’I.N.T. Pascale per attività oncologiche, chirurgiche e cliniche. Con tale delibera n. 288/23 è stato inoltre disposto la stipula di apposito Accordo Interaziendale finalizzato alla disciplina degli insorgenti rapporti tra l’I.N.T. IRCCS “Fondazione G. Pascale” e l’AORN San Pio disciplinante puntualmente ogni aspetto relativo alle modalità organizzative della collaborazione e ogni aspetto collegato alle disposizioni ex DGRC 288/2023.
2.3. Orbene, il rimedio del ricorso avverso il silenzio può essere attivato solo a fronte di una illegittima inerzia dell’amministrazione nei casi in cui quest’ultima abbia un obbligo di provvedere, e non per sollecitare lo svolgimento di una qualsivoglia attività da parte dell’amministrazione. Nel caso in esame, non è chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere con riferimento a uno specifico esercizio del potere nell’ambito di uno specifico procedimento con sbocco provvedimentale, ma piuttosto l’accertamento della mancata realizzazione di un più ampio risultato, che può essere raggiunto solo con una ampia ed eterogenea attività, consistente anche in attività meramente organizzativa o in attività convenzionale (che però l’Azienda Ospedaliera San Pio ha già effettuato, ante causam , in data 8.1.2024 tramite la stipula, con il Direttore Generale dell’I.N.T. IRCCS “Fondazione G. Pascale” di Napoli, del previsto Accordo Interaziendale “ per l’espletamento delle attività oncologiche, chirurgiche e cliniche da effettuarsi presso il Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso Maria dei Liguori di Sant’Agata dei Goti ”). D’altra parte lo stesso ricorrente, nelle conclusioni del ricorso, non chiede di provvedere con l’emanazione di uno specifico provvedimento, ma chiede una più ampia attività di “ attuazione alle disposizioni di cui alle decretazioni richiamate ed in particolare al DCA 41/19, e alla del. di G.R. 288/2023 ”, e di conseguire un più ampio risultato amministrativo, cioè “ fornire i tempi di attivazione, presso il P.O. di Sant’Agata de’ Goti, delle attività oncologiche, chirurgiche e cliniche, ex DGRC 288/2023 ”.
2.4. Ferma l’inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., e premesso che il Comune ricorrente, nella diffida a fronte della quale, in tesi, l’amministrazione sarebbe rimasta inerte, ha specificato di agire quale ente esponenziale della propria comunità ai sensi dell’art. 2 TUEL, parte ricorrente potrà valutare la sussistenza dei presupposti per percorrere altra via per ottenere tutela, cioè l’azione ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 198 del 2009, il cui primo comma così dispone: « Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ».
2.5. Il ricorso è pertanto inammissibile.
3. In ragione della complessità e particolarità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF
Giuseppe Esposito, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO