Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5810/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024
DA
( ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GABURRI ROBERTA
E
) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MARCHINI TANIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tanto premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della dichiarazione dei ricorrenti di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione parti con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, nonché previa fissazione della predetta udienza, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in San Pietro Parte_1 Controparte_1
A) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la rispettiva residenza ove meglio li aggrada, con obbligo per entrambi di comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti.
B) La signora continuerà a risiedere con il figlio Controparte_1
nella casa coniugale, sita in Marmirolo (MN), via Falcone, 51, di Persona_1 proprietà di entrambi e già assegnata alla medesima in sede di separazione, sino all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile ed avente ultima rata nell'ottobre 2030. La signora , quindi, rilascerà il suddetto Controparte_1 immobile libero da persone e/o cose, anche interposte, entro e non oltre 6 mesi dalla data di estinzione del mutuo. In ogni caso, alla data di estinzione del mutuo,
i ricorrenti decideranno di comune accordo se porre l'immobile in vendita per il tramite di un'agenzia immobiliare che verrà scelta da entrambi, oppure se intestarlo al figlio . Per_1
C) La rata del muto gravante sulla casa coniugale continuerà ad essere versata integralmente dal signor sino alla sua integrale estinzione. Parte_1
D) Il signor si impegna a non avanzare eccezioni e/o richieste Parte_1 nell'ipotesi in cui la signora iniziasse una stabile Controparte_1 convivenza con l'attuale compagno all'interno dell'immobile, in comproprietà tra loro, sito in Marmirolo (MN), via Falcone, 51.
E) Il padre verserà mensilmente la somma pari ad € 200,00, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , direttamente a quest'ultimo e sino al Persona_1 gennaio 2025, ovvero sino al momento in cui il figlio firmerà il Persona_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato, dopodiché cesserà tali versamenti;
tale somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Sul punto le parti dichiarano che il figlio ha espresso il proprio consenso. Per_1
F) Sino al momento in cui il figlio firmerà il contratto di lavoro a Persona_1 tempo indeterminato, saranno a carico di entrambi i ricorrenti le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, in relazione Per_1 alle quali i ricorrenti concordano di applicare il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Mantova ai sensi del quale: non richiedono il preventivo accordo, con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSNN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili del Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre
2 su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, per centro studi ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); c) SPESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI
GUIDA (teoria e pratica); d) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% ciascuno, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se preventivamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Anche su tale punto le parti dichiarano che il figlio ha espresso il proprio consenso. Per_1
G) I coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio.
H) La signora dichiara di rinunciare all'assegno di Controparte_1 mantenimento a favore della stessa, pari alla somma mensile di € 300,00, pattuito a carico del signor in sede di separazione, con effetto e decorrenza Parte_1 di detta rinuncia dalla data dell'udienza che verrà fissata a seguito del deposito del presente ricorso per divorzio congiunto. A decorrere da tale momento, quindi, il signor cesserà il versamento dell'assegno di mantenimento Parte_1 mensile a favore della signora ed i ricorrenti, ora per Controparte_1 allora, dichiarano di essere titolari di adeguati redditi propri e si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico, rinunciando entrambi alla richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile ovvero alimentare, nonché a qualsivoglia pretesa economica.
I) La signora dichiara di rinunciare agli arretrati, Controparte_1 non prescritti, relativi all'adeguamento agli indici ISTAT degli assegni di mantenimento, versati ed ancora da versare dal signor a favore Parte_1
3 della stessa e del figlio . Per_1
L) Le spese ed i compensi legali relative al presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Si dà atto altresì delle condizioni stabilite nel ricorso e confermate in corso di causa, relative al mantenimento temporaneo della proprio figlio maggiorenne.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in SAN PIETRO DI
CADORE (BL) il 14/08/1993 ed ivi iscritto al numero 1, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 1993;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PIETRO DI CADORE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 16/01/2025.
4 Il Presidente
Massimo De Luca
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