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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2755/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2755/2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili (art. 103)”
Vertente tra
, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emiliano Palladino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera, via S.
D'Acquisito, n. 42, come da procura in calce all'atto di citazione
- attrice contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
- convenuto contumace
e
(C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_3
- convenuto contumace
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Piaccia all'On.le Giudice Tribunale del Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- In via principale: accertare e dichiarare il diritto della IG.ra alla Parte_1 ripetizione della somma versata di € 17.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi sopra esposti, e, per
l'effetto, condannare in solido tra loro o ciascuno pro quota i IGg.ri e CP_1
al pagamento della somma di € 17.000,00, oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di totale o parziale rigetto della domanda, condannare in solido tra loro i IGg.ri e , CP_1 Controparte_2 in solido tra loro o ciascuno pro quota, al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
- In via istruttoria: si chiede sin d'ora all'Ill.mo Giudicante, ex art. 210 c.p.c., di volere disporre a carico di parte convenuta e dei predetti istituti di credito (MPS S.p.a. e CR
Firenze S.p.a.) ordine di esibizione della documentazione relativa ai predetti rapporti
(a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: mutui bancari sottoscritti, finanziamenti dal quale emerge la posizione di garante della IG.ra ). Parte_1
- Con vittoria di spese e competenze professionali di causa da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.”
Premesso
Con atto di citazione del 10.06.2019 ha convenuto in giudizio Parte_1
e per chiederne la condanna, in solido o pro-quota, alla CP_1 Controparte_2 restituzione delle somme dalla prima corrisposte in qualità di fideiussore delle società ed Controparte_3 Controparte_4
In particolare, ha osservato:
- che ed hanno Controparte_3 Controparte_4 contratto finanziamenti con Banca Cassa di risparmio di Firenze S.p.a e con MPS
MPS banca S.p.a.; Controparte_5
- che in relazione ai predetti rapporti finanziari l'attrice, all'epoca coniugata con
[...]
, ha prestato fideiussione;
CP_2
- che, in seguito a trattativa condotta con MPS dopo la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultima nei confronti dell'obbligata principale e della garante (n.
184/2001 Tribunale di Pisa), ha concluso, in data 19.8.2009, un accordo a stralcio corrispondendo alla banca € 5.000,00;
- che, in data 21.02.2018, la Guber S.p.A., quale procuratrice speciale della
[...]
ha notificato a parte attrice atto di precetto per € 120.700,32, in Parte_2 virtù del decreto ingiuntivo n. 143/2001 emesso il 10.01.2001 dal Tribunale di
Firenze in favore dell'allora creditrice Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., intervenuta con il suddetto titolo nella procedura esecutiva immobiliare presso terzi iscritta al R.G.E.I. n. 54/2002 avanti al Tribunale di Pisa;
- che è giunta con la Guber S.p.a. ad un accordo transattivo per un Parte_1 importo di € 12.000,00, corrisposto in data 17.05.2018, così ottenendo la liberazione dalla garanzia prestata;
- che, nel caso di specie, parte attrice è legittimata ad avanzare azione di regresso, ex art. 1950 c.c. nei riguardi di entrambi i debitori principali.
Non si sono costituiti e . CP_1 Controparte_2
All'udienza del 7.11.2019 è stata dichiarata la contumacia di e CP_1 [...]
e sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. CP_2 Con ordinanza in data 19.10.2020 il G.I. ha disposto l'ordine di esibizione verso le parti e terzi richiesto dall'attrice.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, il Giudice rinvia all'udienza del
12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
*****
L'attrice agisce in regresso nei confronti di e , CP_1 Controparte_2 domandando il pagamento di quanto versato, rispettivamente in favore di Banca MPS e di Guber s.p.a., nella qualità di fideiussore delle società facenti capo ai medesimi, ossia ed Controparte_3 Controparte_4
Reputa il Tribunale che pur in difetto della prova diretta del titolo della pretesa, ossia delle fideiussioni rilasciate in favore delle predette società di persone, le emergenze istruttorie consentano di accogliere la richiesta di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c., nei limiti di cui appresso. prova, innanzitutto, l'intervenuto accordo a stralcio con entrambi gli Parte_1 istituti di credito, nonché il pagamento, in esecuzione delle transazioni raggiunte, di €
5.000,00 in favore di MPS in data 19.8.2009 (doc. 3), in relazione a debiti contratti da e di € 12.000,00 in favore di Guber s.p.a. in data Controparte_4
17.05.2018 (docc. 4, 5, 6) per debiti di Controparte_3
La dimostrazione del titolo in virtù del quale ha pagato si desume dal Parte_1 coacervo di elementi documentali agli atti, tanto di produzione attorea, quanto di acquisizione a seguito di ordine di esibizione disposto. Segnatamente, oltre all'estraneità dell'attrice alla compagine delle società di persone (cfr. docc. 1, 2), sono significativi il contenuto delle comunicazioni intercorse con gli istituti di credito e quello del precetto notificato da Guber s.p.a., corroborati dalle informazioni, pur incomplete, rese dai terzi a seguito della notifica dell'ordinanza ex art. 210 c.p.c.
In siffatto, ampio e coerente contesto di valutazione, deve tenersi altresì conto dell'inottemperanza dei convenuti all'ordine di esibizione loro ritualmente notificato, da cui il Tribunale trae decisivi argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., comma II.
Dimostrati i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso, la stessa deve essere tuttavia delimitata quanto alla sua portata oggettiva e soggettiva.
In particolare, è accordata la condanna in solido dei convenuti al pagamento di €
12.000,00, oltre interessi – non spetta la rivalutazione monetaria richiesta, trattandosi di debito di valuta – dalla data del versamento (17.05.2018), evincendosi dalla documentazione e dalla natura della società la responsabilità illimitata dei due soci.
Spetta invece il regresso nei soli confronti di in relazione alla condanna € CP_1
5.000,00, inerente al debito contratto dalla : in difetto di Controparte_4 elementi ulteriori a supporto, infatti, dei debiti della società risponde personalmente e illimitatamente il solo socio accomandatario, non anche l'accomandante.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014, scaglione di riferimento, parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, medi ridotti per l'istruttoria, minimi per la fase decisoria, in considerazione della concreta attività difensiva svolta e della natura contumaciale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o reietta, così dispone:
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 di di € 12.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 17.05.2018; Parte_1
- condanna al pagamento in favore di di € 5.000,00 CP_1 Parte_1 oltre interessi legali a decorrere dal 19.8.2009;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'avv. CP_1 Controparte_2
Emiliano Palladino, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate in €
4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2755/2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili (art. 103)”
Vertente tra
, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emiliano Palladino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera, via S.
D'Acquisito, n. 42, come da procura in calce all'atto di citazione
- attrice contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
- convenuto contumace
e
(C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_3
- convenuto contumace
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Piaccia all'On.le Giudice Tribunale del Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- In via principale: accertare e dichiarare il diritto della IG.ra alla Parte_1 ripetizione della somma versata di € 17.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi sopra esposti, e, per
l'effetto, condannare in solido tra loro o ciascuno pro quota i IGg.ri e CP_1
al pagamento della somma di € 17.000,00, oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di totale o parziale rigetto della domanda, condannare in solido tra loro i IGg.ri e , CP_1 Controparte_2 in solido tra loro o ciascuno pro quota, al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
- In via istruttoria: si chiede sin d'ora all'Ill.mo Giudicante, ex art. 210 c.p.c., di volere disporre a carico di parte convenuta e dei predetti istituti di credito (MPS S.p.a. e CR
Firenze S.p.a.) ordine di esibizione della documentazione relativa ai predetti rapporti
(a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: mutui bancari sottoscritti, finanziamenti dal quale emerge la posizione di garante della IG.ra ). Parte_1
- Con vittoria di spese e competenze professionali di causa da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.”
Premesso
Con atto di citazione del 10.06.2019 ha convenuto in giudizio Parte_1
e per chiederne la condanna, in solido o pro-quota, alla CP_1 Controparte_2 restituzione delle somme dalla prima corrisposte in qualità di fideiussore delle società ed Controparte_3 Controparte_4
In particolare, ha osservato:
- che ed hanno Controparte_3 Controparte_4 contratto finanziamenti con Banca Cassa di risparmio di Firenze S.p.a e con MPS
MPS banca S.p.a.; Controparte_5
- che in relazione ai predetti rapporti finanziari l'attrice, all'epoca coniugata con
[...]
, ha prestato fideiussione;
CP_2
- che, in seguito a trattativa condotta con MPS dopo la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultima nei confronti dell'obbligata principale e della garante (n.
184/2001 Tribunale di Pisa), ha concluso, in data 19.8.2009, un accordo a stralcio corrispondendo alla banca € 5.000,00;
- che, in data 21.02.2018, la Guber S.p.A., quale procuratrice speciale della
[...]
ha notificato a parte attrice atto di precetto per € 120.700,32, in Parte_2 virtù del decreto ingiuntivo n. 143/2001 emesso il 10.01.2001 dal Tribunale di
Firenze in favore dell'allora creditrice Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., intervenuta con il suddetto titolo nella procedura esecutiva immobiliare presso terzi iscritta al R.G.E.I. n. 54/2002 avanti al Tribunale di Pisa;
- che è giunta con la Guber S.p.a. ad un accordo transattivo per un Parte_1 importo di € 12.000,00, corrisposto in data 17.05.2018, così ottenendo la liberazione dalla garanzia prestata;
- che, nel caso di specie, parte attrice è legittimata ad avanzare azione di regresso, ex art. 1950 c.c. nei riguardi di entrambi i debitori principali.
Non si sono costituiti e . CP_1 Controparte_2
All'udienza del 7.11.2019 è stata dichiarata la contumacia di e CP_1 [...]
e sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. CP_2 Con ordinanza in data 19.10.2020 il G.I. ha disposto l'ordine di esibizione verso le parti e terzi richiesto dall'attrice.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, il Giudice rinvia all'udienza del
12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
*****
L'attrice agisce in regresso nei confronti di e , CP_1 Controparte_2 domandando il pagamento di quanto versato, rispettivamente in favore di Banca MPS e di Guber s.p.a., nella qualità di fideiussore delle società facenti capo ai medesimi, ossia ed Controparte_3 Controparte_4
Reputa il Tribunale che pur in difetto della prova diretta del titolo della pretesa, ossia delle fideiussioni rilasciate in favore delle predette società di persone, le emergenze istruttorie consentano di accogliere la richiesta di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c., nei limiti di cui appresso. prova, innanzitutto, l'intervenuto accordo a stralcio con entrambi gli Parte_1 istituti di credito, nonché il pagamento, in esecuzione delle transazioni raggiunte, di €
5.000,00 in favore di MPS in data 19.8.2009 (doc. 3), in relazione a debiti contratti da e di € 12.000,00 in favore di Guber s.p.a. in data Controparte_4
17.05.2018 (docc. 4, 5, 6) per debiti di Controparte_3
La dimostrazione del titolo in virtù del quale ha pagato si desume dal Parte_1 coacervo di elementi documentali agli atti, tanto di produzione attorea, quanto di acquisizione a seguito di ordine di esibizione disposto. Segnatamente, oltre all'estraneità dell'attrice alla compagine delle società di persone (cfr. docc. 1, 2), sono significativi il contenuto delle comunicazioni intercorse con gli istituti di credito e quello del precetto notificato da Guber s.p.a., corroborati dalle informazioni, pur incomplete, rese dai terzi a seguito della notifica dell'ordinanza ex art. 210 c.p.c.
In siffatto, ampio e coerente contesto di valutazione, deve tenersi altresì conto dell'inottemperanza dei convenuti all'ordine di esibizione loro ritualmente notificato, da cui il Tribunale trae decisivi argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., comma II.
Dimostrati i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso, la stessa deve essere tuttavia delimitata quanto alla sua portata oggettiva e soggettiva.
In particolare, è accordata la condanna in solido dei convenuti al pagamento di €
12.000,00, oltre interessi – non spetta la rivalutazione monetaria richiesta, trattandosi di debito di valuta – dalla data del versamento (17.05.2018), evincendosi dalla documentazione e dalla natura della società la responsabilità illimitata dei due soci.
Spetta invece il regresso nei soli confronti di in relazione alla condanna € CP_1
5.000,00, inerente al debito contratto dalla : in difetto di Controparte_4 elementi ulteriori a supporto, infatti, dei debiti della società risponde personalmente e illimitatamente il solo socio accomandatario, non anche l'accomandante.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014, scaglione di riferimento, parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, medi ridotti per l'istruttoria, minimi per la fase decisoria, in considerazione della concreta attività difensiva svolta e della natura contumaciale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o reietta, così dispone:
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 di di € 12.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 17.05.2018; Parte_1
- condanna al pagamento in favore di di € 5.000,00 CP_1 Parte_1 oltre interessi legali a decorrere dal 19.8.2009;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'avv. CP_1 Controparte_2
Emiliano Palladino, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate in €
4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.