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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5982 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1768/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 7 6 8 / 2 0 2 1 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : a p p a l t o
T R A
c.f. in plrpt con l'avv. Marcellino Simeone c.f. Parte_1 P.IVA_1
pec attrice C.F._1 Email_1
E
IL in p. del suo Amm.re p.t. c.f. con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. Vincenzo Mastropaolo c.f. pec C.F._2
convenuto Email_2
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il nella persona dell'amministratore Parte_2
p.t. stipulava con la ditta contratto d'appalto del 15.09.2014 per l'esecuzione di Parte_1
lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi al fabbricato stesso per un importo complessivo delle opere di €184.686,00 oltre iva, la D.L. veniva affidata all'Ing. Per_1
.
[...]
La ditta promuoveva una procedura di accertamento tecnico preventivo rubricata Parte_1 all'rg 15383/2018 del 28/5/2018 all'esito della quale il di Controparte_1 [...] risultava debitore nei confronti della ditta di €198.465,oo oltre Parte_2 Parte_1 iva, quale differenza tra €346.250,00 oltre iva (valore complessivo delle lavorazioni eseguite dalla stimate dal Ctu Ing. ed €182.410,oo oltre iva (già versati dal Parte_1 Per_2
, il ctu escludeva qualsivoglia vizio e o carenza dell'opera realizzata dalla ditta CP_1
appaltatrice.
Emergeva che i lavori extra, non autorizzati dal D.l., ma comunque contabilizzati nello stato finale erano pari ad €44.309,52 oltre iva.
Pertanto la ditta evocava in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento di CP_1
€198.465,00 oltre gli interessi moratori ai sensi della l. 231/002 a far data dal 31.10.2017
(scadenza del termine di pagamento del prezzo) alla sentenza e quelli legali successivi alla sentenza fino al soddisfo, nonché i danni determinati dall'inadempimento del condominio, quantificati in €30,000,00 ovvero altra somma che sarà giudicata equa, poiché sospendendo senza giustificato motivo e ritardando i pagamenti, ha determinato, in periodo di grave congiuntura economica, notevoli ammanchi di liquidità alla richiedente, vinte le spese legali anche di quelle sostenute nel proc. di atp, ovvero il costo della perizia dell'Ing. Per_2 liquidate in €11.747,29.
Il G.I. d.ssa con provvedimento reso in data 21.2.2022 rilevava che il Per_3 CP_1
convenuto non contesta la stima dei lavori aggiuntivi riportata nella relazione tecnica conclusiva del procedimento di ATP nrg 15383/2018, intercorso tra le medesime parti, nei limiti dell'importo di €109.745,10 (somma derivante dalla decurtazione, cui ritiene di aver diritto, di
€44.309,52) e, pertanto, pronunciava ordinanza ex art. 186 ter cpc con la quale ingiungeva al di pagare immediatamente a la somma di €109.745,10 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo, nonché le spese processuali
2 che liquidava in €386,00 per esborsi, €3980,00 per compensi di avvocato, oltre iva, cpa come per legge e rimborsi spese forf. nella misura del 15% del compenso.
Con successivo provvedimento del 19.1.23 la G.I. d.ssa F. Vollero, visto l'art. 185 cpc, proponeva la definizione bonaria della controversia con il pagamento da parte del CP_1 in favore dell'attore della complessiva somma di €144.000,00 oltre le spese legali della procedura già liquidate con ordinanza ex art. 186 ter cpc in atti, cui aggiungere quelle del giudizio di Atp, a tacitazione di ogni pretesa azionata nel presente giudizio, che non è stata condivisa.
Il di suo canto, invece, lamentava l'operato della ditta appaltatrice relativamente CP_1
a difetti conseguenziali alle opere eseguite e la mancata consegna della polizza assicurativa. In particolare, in via riconvenzionale quantificava in euro 69695,29 o nella somma maggiore o minore accertata, i costi per eliminare le problematiche infiltrative, e in €35.000 il danno estetico e funzionale del per la maldestra demolizione dei mattoni klinker, chiedeva CP_1 porre a carico della ditta il pagamento della quota parte del compenso del Ctu posta Per_2
a carico del resistente nel procedimento n. rg 15383/18, operare la compensazione delle somme vantate a diverso titolo, disporre a carico della ditta la consegna della documentazione attestante lo smaltimento regolare dei detriti. Vinte le spese. Chiedeva l'evocazione in causa del terzo Ing.
, istanza che fu respinta dal G. I. d.ssa F. Vollero. Per_1
Dunque per i lavori eseguiti al si Parte_2
lamentavano danni ai cornicioni e più precisamente in corrispondenza delle proprietà dei Sigg.
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7
poste al piano 4 del complesso condominiale, si contestavano le Parte_8
approssimative lavorazioni compiute dalla ditta le difformità delle lavorazioni Parte_1
compiute dalla ditta appaltatrice che si discostavano dai progetti originari, dagli ordini di servizio e dalla volontà dei condomini. Inoltre come certificato nell'Atp il fabbricato si presenta non più uniforme nella colorazione originaria ma con sfumature diverse. La ditta, infatti, senza alcuna autorizzazione operava la completa demolizione dei mattoni klinker-ceramica posti sulle facciate nord ed est da terra sino al cielo.
Per rimediare alla demolizione, in mancanza totale dei Klinker dello stesso colore, perché introvabili sul mercato, furono smontati i mattoni colorati da altre parti del fabbricato. Le superfici delle pareti spogliate però non sono state più ripristinate poiché l'impresa, per rimediare al danno compiuto, ha operato il completamento delle parti prive di klinker con intonaco e tinteggiatura, apportando un danno estetico e di pregio al fabbricato, nonchè allo stesso un danno energetico.
3 Cont La si riporta all'elaborato peritale depositato dal Ctu Ing. nominato nel Persona_4
presente giudizio e in particolare alle conclusioni di cui a pag. 141 e sgg.
All'esito delle indagini svolte presso i luoghi di causa il Ctu riscontrava danneggiamenti in diversi punti dell'intradosso del cornicione a coronamento del fabbricato che si palesano nei punti dove sono posizionati i canali di deflusso delle acque meteoriche pluviali captate dai terrazzi.
I danni sono da imputare ad una concausa di elementi quali l'errata posa in opera della guaina di impermeabilizzazione, lo stato manutentivo di alcuni dei terrazzi costituenti il lastrico di piano V, per l'eliminazione dei quali il Ctu ha stimato costi per €112.283,61 oltre iva.
In ogni caso il Ctu evidenziava che al fine di eliminare definitivamente le cause dei fenomeni infiltrativi necessitava eseguire interventi ai terrazzi privati e agli aggetti perimetrali, mediante il rifacimento dell'impermeabilizzazione degli stessi.
Dagli accertamenti risultavano danni ad alcuni frontalini nonché ai sotto balconi del CP_1
, le cause dei danneggiamenti che afferiscono ai balconi si riconducono alle infiltrazioni
[...]
provenienti dall'estradosso del balcone e mancato funzionamento del goccialatoio.
Per il Ctu l'intervento realizzato dalla ditta per il recupero dello sfondellamento Parte_1
dei cornicioni e sottobalconi non rispecchia la regola dell'arte, l'errore è consistito nell'aver utilizzato lastre in cartongesso ordinario e non lastre in cemento per esterni.
Per le lavorazioni atte alla rimozione dei danni ai sottobalconi è stato rilevato un costo pari a
91,60 €/mq che per 11 balconi di superficie tipo di 24 mq è pari ad un costo di €24.182,40.
In merito alla quantificazione delle superfici di intervento si faceva riferimento a quanto indicato nella perizia del Ctu Ing. Per_2
Con successiva integrazione peritale il Ctu prendeva in considerazione tutte le soluzioni tecnologiche presenti in commercio al fine di contenere i costi del ponteggio per le lavorazioni necessarie all'eliminazione del danno. Utilizzando la piattaforma aerea il costo totale stimato delle opere necessarie al raggiungimento del cornicione ammonta a €61648,83. Utilizzando invece il ponteggio autosollevante il costo totale stimato delle opere necessarie al raggiungimento del cornicione ammonta ad €77779,32.
La prima soluzione benchè più economica, concludeva il Ctu, risulta limitante per l'accessibilità al livello interrato del e l'accessibilità ai fabbricati che Controparte_1
presentano accessi carrabili sulla traversa di dove insiste la facciata Sud. Parte_2
Quanto alla tenuta delle pluviali, fatta eccezione per la parte intradossale del cornicione, non sono visibili segni di infiltrazione o di degrado sulla pluviale stessa, mentre all'intradosso dei cornicioni sono presenti segni di degrado dovuti a fenomeni infiltrativi, ma secondo il Ctu, non
4 è possibile scindere la causa degli ammaloramenti presenti sul cornicione tra quelli imputabili alle pluviali e quelli imputabili all'impermeabilizzazione dell'estradosso dei cornicioni e dei terrazzi privati.
Le opere di rimozione del rivestimento in Klinker presente in data precedente al contratto di appalto hanno interessato solo delle minori superfici della facciata Ovest del compendio immobiliare. All'esito delle indagini il Ctu accertava la divergenza cromatica di una minore porzione di per lo più posti in corrispondenza della facciata Est, dove alcuni degli CP_3
elementi ceramici posti a rivestimento delle facciate del fabbricato presentavano una tonalità di colore più scura rispetto a quelli presenti sui restanti prospetti del fabbricato.
La gop, all'esito, in accoglimento anche della domanda riconvenzionale, ritiene di attribuire alle parti in pari quota i costi come quantificati dal Ctu in €112.283,61 oltre iva per l'eliminazione dei danneggiamenti al cornicione (ricorrendo una concausa di elementi) e quelli utili all'allestimento del ponteggio, in particolare per quest'ultimo aspetto, precisa che le parti individueranno la soluzione tecnologica maggiormente compatibile secondo le indicazioni fornite dal Ctu al fine di contenere i costi del ponteggio. Risulta, pertanto, satisfativo il corrispettivo già ingiunto al con l'ordinanza del 21.2.22, che conferma CP_1 integralmente, laddove il valore delle opere non commissionate e contabilizzate in €44309,52 si ritiene che possa essere compensato con il danno estetico e funzionale al fabbricato derivante dalla demolizione dei klinker e i danni ai sottobalconi per i quali le lavorazioni della ditta sono state ritenute inefficaci. Rileva che è opportuno che si proceda agli interventi ai terrazzi privati e agli aggetti perimetrali come da esigenza espressa dal Ctu e che la ditta consegni al la documentazione attestante lo smaltimento regolare dei detriti. Considerate le CP_1
dinamiche processuali, ritiene non sia accoglibile la richiesta di danno di € 30,000.00 da parte della ditta per l'inadempimento del Condominio nel pagamento.
Altresì, tenuto conto del comportamento processuale del che ha tentato un bonario CP_1 componimento senza sortire alcun effetto, e considerando che le spese dell'ATP hanno natura giudiziale e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ( C.C. Ordinanza
13154 del 18 maggio 2025) ritiene che le spese di Ctu nel presente giudizio già liquidate all'Ing.
di €5087,55 per onorario oltre accessori e di €207,48 per spese e quelle del Ctu Ing. Per_4 nel giudizio di ATP già liquidate dal G. Dr. siano poste a carico Per_2 Parte_9
integralmente della in plrpt. Controparte_4
Confermata l'ordinanza del 21.2.22 anche nella parte relativa alle spese di lite, ritiene di compensare le sole spese di lite per le fasi svoltesi successivamente all'ordinanza, considerata
5 la reciproca soccombenza nei costi per l'eliminazione dei danneggiamenti come accertata dal
Ctu Ing. . Per_4
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., accertati i fatti esposti e l'errore di lavorazione della ditta come da Ctu, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
PQM
Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto dichiara satisfativo l'importo già ingiunto al Condominio in plrpt in favore della ditta con l'ordinanza del 21.2.22 che Parte_1
conferma integralmente;
accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto dichiara compensato il costo delle lavorazioni quantificate in €44309,52 con i danni al fabbricato derivanti dalla demolizione dei klinker e i danni ai sottobalconi;
condanna la in plrpt e il in plrpt a sostenere i costi nella misura della Parte_1 CP_1 metà per ciascuna parte stimati dal Ctu per l'eliminazione dei danneggiamenti e per il ponteggio, previa individuazione della soluzione tecnologica compatibile;
non accoglie la domanda di danno della ditta come in parte motiva;
dispone che la ditta in plrpt consegni al Condominio in plrpt la documentazione attestante lo smaltimento regolare dei detriti;
dispone che si proceda altresì agli interventi ai terrazzi privati e agli aggetti perimetrali come da esigenza espressa dal Ctu;
condanna la in plrpt al pagamento delle spese di Ctu come liquidate all'Ing. Controparte_4
Con
e all'Ing. nel giudizio di;
Per_4 Per_2
compensa le sole spese di lite del presente procedimento per le fasi successive all'ordinanza del
21.2.22.
Napoli, 13.6.2025
La Gop
Angela Ronconi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 7 6 8 / 2 0 2 1 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : a p p a l t o
T R A
c.f. in plrpt con l'avv. Marcellino Simeone c.f. Parte_1 P.IVA_1
pec attrice C.F._1 Email_1
E
IL in p. del suo Amm.re p.t. c.f. con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. Vincenzo Mastropaolo c.f. pec C.F._2
convenuto Email_2
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il nella persona dell'amministratore Parte_2
p.t. stipulava con la ditta contratto d'appalto del 15.09.2014 per l'esecuzione di Parte_1
lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi al fabbricato stesso per un importo complessivo delle opere di €184.686,00 oltre iva, la D.L. veniva affidata all'Ing. Per_1
.
[...]
La ditta promuoveva una procedura di accertamento tecnico preventivo rubricata Parte_1 all'rg 15383/2018 del 28/5/2018 all'esito della quale il di Controparte_1 [...] risultava debitore nei confronti della ditta di €198.465,oo oltre Parte_2 Parte_1 iva, quale differenza tra €346.250,00 oltre iva (valore complessivo delle lavorazioni eseguite dalla stimate dal Ctu Ing. ed €182.410,oo oltre iva (già versati dal Parte_1 Per_2
, il ctu escludeva qualsivoglia vizio e o carenza dell'opera realizzata dalla ditta CP_1
appaltatrice.
Emergeva che i lavori extra, non autorizzati dal D.l., ma comunque contabilizzati nello stato finale erano pari ad €44.309,52 oltre iva.
Pertanto la ditta evocava in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento di CP_1
€198.465,00 oltre gli interessi moratori ai sensi della l. 231/002 a far data dal 31.10.2017
(scadenza del termine di pagamento del prezzo) alla sentenza e quelli legali successivi alla sentenza fino al soddisfo, nonché i danni determinati dall'inadempimento del condominio, quantificati in €30,000,00 ovvero altra somma che sarà giudicata equa, poiché sospendendo senza giustificato motivo e ritardando i pagamenti, ha determinato, in periodo di grave congiuntura economica, notevoli ammanchi di liquidità alla richiedente, vinte le spese legali anche di quelle sostenute nel proc. di atp, ovvero il costo della perizia dell'Ing. Per_2 liquidate in €11.747,29.
Il G.I. d.ssa con provvedimento reso in data 21.2.2022 rilevava che il Per_3 CP_1
convenuto non contesta la stima dei lavori aggiuntivi riportata nella relazione tecnica conclusiva del procedimento di ATP nrg 15383/2018, intercorso tra le medesime parti, nei limiti dell'importo di €109.745,10 (somma derivante dalla decurtazione, cui ritiene di aver diritto, di
€44.309,52) e, pertanto, pronunciava ordinanza ex art. 186 ter cpc con la quale ingiungeva al di pagare immediatamente a la somma di €109.745,10 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo, nonché le spese processuali
2 che liquidava in €386,00 per esborsi, €3980,00 per compensi di avvocato, oltre iva, cpa come per legge e rimborsi spese forf. nella misura del 15% del compenso.
Con successivo provvedimento del 19.1.23 la G.I. d.ssa F. Vollero, visto l'art. 185 cpc, proponeva la definizione bonaria della controversia con il pagamento da parte del CP_1 in favore dell'attore della complessiva somma di €144.000,00 oltre le spese legali della procedura già liquidate con ordinanza ex art. 186 ter cpc in atti, cui aggiungere quelle del giudizio di Atp, a tacitazione di ogni pretesa azionata nel presente giudizio, che non è stata condivisa.
Il di suo canto, invece, lamentava l'operato della ditta appaltatrice relativamente CP_1
a difetti conseguenziali alle opere eseguite e la mancata consegna della polizza assicurativa. In particolare, in via riconvenzionale quantificava in euro 69695,29 o nella somma maggiore o minore accertata, i costi per eliminare le problematiche infiltrative, e in €35.000 il danno estetico e funzionale del per la maldestra demolizione dei mattoni klinker, chiedeva CP_1 porre a carico della ditta il pagamento della quota parte del compenso del Ctu posta Per_2
a carico del resistente nel procedimento n. rg 15383/18, operare la compensazione delle somme vantate a diverso titolo, disporre a carico della ditta la consegna della documentazione attestante lo smaltimento regolare dei detriti. Vinte le spese. Chiedeva l'evocazione in causa del terzo Ing.
, istanza che fu respinta dal G. I. d.ssa F. Vollero. Per_1
Dunque per i lavori eseguiti al si Parte_2
lamentavano danni ai cornicioni e più precisamente in corrispondenza delle proprietà dei Sigg.
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7
poste al piano 4 del complesso condominiale, si contestavano le Parte_8
approssimative lavorazioni compiute dalla ditta le difformità delle lavorazioni Parte_1
compiute dalla ditta appaltatrice che si discostavano dai progetti originari, dagli ordini di servizio e dalla volontà dei condomini. Inoltre come certificato nell'Atp il fabbricato si presenta non più uniforme nella colorazione originaria ma con sfumature diverse. La ditta, infatti, senza alcuna autorizzazione operava la completa demolizione dei mattoni klinker-ceramica posti sulle facciate nord ed est da terra sino al cielo.
Per rimediare alla demolizione, in mancanza totale dei Klinker dello stesso colore, perché introvabili sul mercato, furono smontati i mattoni colorati da altre parti del fabbricato. Le superfici delle pareti spogliate però non sono state più ripristinate poiché l'impresa, per rimediare al danno compiuto, ha operato il completamento delle parti prive di klinker con intonaco e tinteggiatura, apportando un danno estetico e di pregio al fabbricato, nonchè allo stesso un danno energetico.
3 Cont La si riporta all'elaborato peritale depositato dal Ctu Ing. nominato nel Persona_4
presente giudizio e in particolare alle conclusioni di cui a pag. 141 e sgg.
All'esito delle indagini svolte presso i luoghi di causa il Ctu riscontrava danneggiamenti in diversi punti dell'intradosso del cornicione a coronamento del fabbricato che si palesano nei punti dove sono posizionati i canali di deflusso delle acque meteoriche pluviali captate dai terrazzi.
I danni sono da imputare ad una concausa di elementi quali l'errata posa in opera della guaina di impermeabilizzazione, lo stato manutentivo di alcuni dei terrazzi costituenti il lastrico di piano V, per l'eliminazione dei quali il Ctu ha stimato costi per €112.283,61 oltre iva.
In ogni caso il Ctu evidenziava che al fine di eliminare definitivamente le cause dei fenomeni infiltrativi necessitava eseguire interventi ai terrazzi privati e agli aggetti perimetrali, mediante il rifacimento dell'impermeabilizzazione degli stessi.
Dagli accertamenti risultavano danni ad alcuni frontalini nonché ai sotto balconi del CP_1
, le cause dei danneggiamenti che afferiscono ai balconi si riconducono alle infiltrazioni
[...]
provenienti dall'estradosso del balcone e mancato funzionamento del goccialatoio.
Per il Ctu l'intervento realizzato dalla ditta per il recupero dello sfondellamento Parte_1
dei cornicioni e sottobalconi non rispecchia la regola dell'arte, l'errore è consistito nell'aver utilizzato lastre in cartongesso ordinario e non lastre in cemento per esterni.
Per le lavorazioni atte alla rimozione dei danni ai sottobalconi è stato rilevato un costo pari a
91,60 €/mq che per 11 balconi di superficie tipo di 24 mq è pari ad un costo di €24.182,40.
In merito alla quantificazione delle superfici di intervento si faceva riferimento a quanto indicato nella perizia del Ctu Ing. Per_2
Con successiva integrazione peritale il Ctu prendeva in considerazione tutte le soluzioni tecnologiche presenti in commercio al fine di contenere i costi del ponteggio per le lavorazioni necessarie all'eliminazione del danno. Utilizzando la piattaforma aerea il costo totale stimato delle opere necessarie al raggiungimento del cornicione ammonta a €61648,83. Utilizzando invece il ponteggio autosollevante il costo totale stimato delle opere necessarie al raggiungimento del cornicione ammonta ad €77779,32.
La prima soluzione benchè più economica, concludeva il Ctu, risulta limitante per l'accessibilità al livello interrato del e l'accessibilità ai fabbricati che Controparte_1
presentano accessi carrabili sulla traversa di dove insiste la facciata Sud. Parte_2
Quanto alla tenuta delle pluviali, fatta eccezione per la parte intradossale del cornicione, non sono visibili segni di infiltrazione o di degrado sulla pluviale stessa, mentre all'intradosso dei cornicioni sono presenti segni di degrado dovuti a fenomeni infiltrativi, ma secondo il Ctu, non
4 è possibile scindere la causa degli ammaloramenti presenti sul cornicione tra quelli imputabili alle pluviali e quelli imputabili all'impermeabilizzazione dell'estradosso dei cornicioni e dei terrazzi privati.
Le opere di rimozione del rivestimento in Klinker presente in data precedente al contratto di appalto hanno interessato solo delle minori superfici della facciata Ovest del compendio immobiliare. All'esito delle indagini il Ctu accertava la divergenza cromatica di una minore porzione di per lo più posti in corrispondenza della facciata Est, dove alcuni degli CP_3
elementi ceramici posti a rivestimento delle facciate del fabbricato presentavano una tonalità di colore più scura rispetto a quelli presenti sui restanti prospetti del fabbricato.
La gop, all'esito, in accoglimento anche della domanda riconvenzionale, ritiene di attribuire alle parti in pari quota i costi come quantificati dal Ctu in €112.283,61 oltre iva per l'eliminazione dei danneggiamenti al cornicione (ricorrendo una concausa di elementi) e quelli utili all'allestimento del ponteggio, in particolare per quest'ultimo aspetto, precisa che le parti individueranno la soluzione tecnologica maggiormente compatibile secondo le indicazioni fornite dal Ctu al fine di contenere i costi del ponteggio. Risulta, pertanto, satisfativo il corrispettivo già ingiunto al con l'ordinanza del 21.2.22, che conferma CP_1 integralmente, laddove il valore delle opere non commissionate e contabilizzate in €44309,52 si ritiene che possa essere compensato con il danno estetico e funzionale al fabbricato derivante dalla demolizione dei klinker e i danni ai sottobalconi per i quali le lavorazioni della ditta sono state ritenute inefficaci. Rileva che è opportuno che si proceda agli interventi ai terrazzi privati e agli aggetti perimetrali come da esigenza espressa dal Ctu e che la ditta consegni al la documentazione attestante lo smaltimento regolare dei detriti. Considerate le CP_1
dinamiche processuali, ritiene non sia accoglibile la richiesta di danno di € 30,000.00 da parte della ditta per l'inadempimento del Condominio nel pagamento.
Altresì, tenuto conto del comportamento processuale del che ha tentato un bonario CP_1 componimento senza sortire alcun effetto, e considerando che le spese dell'ATP hanno natura giudiziale e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ( C.C. Ordinanza
13154 del 18 maggio 2025) ritiene che le spese di Ctu nel presente giudizio già liquidate all'Ing.
di €5087,55 per onorario oltre accessori e di €207,48 per spese e quelle del Ctu Ing. Per_4 nel giudizio di ATP già liquidate dal G. Dr. siano poste a carico Per_2 Parte_9
integralmente della in plrpt. Controparte_4
Confermata l'ordinanza del 21.2.22 anche nella parte relativa alle spese di lite, ritiene di compensare le sole spese di lite per le fasi svoltesi successivamente all'ordinanza, considerata
5 la reciproca soccombenza nei costi per l'eliminazione dei danneggiamenti come accertata dal
Ctu Ing. . Per_4
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., accertati i fatti esposti e l'errore di lavorazione della ditta come da Ctu, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
PQM
Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto dichiara satisfativo l'importo già ingiunto al Condominio in plrpt in favore della ditta con l'ordinanza del 21.2.22 che Parte_1
conferma integralmente;
accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto dichiara compensato il costo delle lavorazioni quantificate in €44309,52 con i danni al fabbricato derivanti dalla demolizione dei klinker e i danni ai sottobalconi;
condanna la in plrpt e il in plrpt a sostenere i costi nella misura della Parte_1 CP_1 metà per ciascuna parte stimati dal Ctu per l'eliminazione dei danneggiamenti e per il ponteggio, previa individuazione della soluzione tecnologica compatibile;
non accoglie la domanda di danno della ditta come in parte motiva;
dispone che la ditta in plrpt consegni al Condominio in plrpt la documentazione attestante lo smaltimento regolare dei detriti;
dispone che si proceda altresì agli interventi ai terrazzi privati e agli aggetti perimetrali come da esigenza espressa dal Ctu;
condanna la in plrpt al pagamento delle spese di Ctu come liquidate all'Ing. Controparte_4
Con
e all'Ing. nel giudizio di;
Per_4 Per_2
compensa le sole spese di lite del presente procedimento per le fasi successive all'ordinanza del
21.2.22.
Napoli, 13.6.2025
La Gop
Angela Ronconi
6