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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 25/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 737 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2020, promosso da:
CONDOMINIO (C.F. ) Pt_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. GIULIO ZANETTI
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
PARTE ATTRICE- OPPONENTE contro
C.F.– P.I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: AVV. SIMONE MOSCHINI
DOMICILIO ELETTO: C/O STUDIO LEGALE
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Nonché
(C.F.– P.I.V.A. Controparte_2
) P.IVA_3
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: contratto di appalto fra privati.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 26.11.2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha assunto riserva in data 27.11.2024 e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 07.12.2024, ha assegnato i termini di 30 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni, decorrenti dal primo termine, per il deposito di memorie di replica.
1 Il presente processo rientra(va) nel piano di smaltimento dell'arretrato relativo all'anno 2024 in relazione agli ultratriennali con la conseguenza che ciò richiede(va) l'assegnazione di termini ridotti legge per il deposito delle comparse conclusionali (infatti, a ben vedere,
l'articolo 190 c.p.c. prevede che per il deposito di comparse conclusionali possa essere assegnato un termine da determinarsi all'interno di una cornice compresa tra 20 e 60 giorni). Il presente fascicolo non rientra, tuttavia, effettivamente nell'obbligo di definizione entro il
31.12.2024, poiché tale obiettivo riguardava una percentuale degli ultra triennali alla quale questo fascicolo risulta estraneo.
In data 31.01.2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto dallo scrivente in funzione strumentale all'attuazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
2 RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, , proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 94/2020 attraverso il quale veniva ingiunto all'attuale opponente il pagamento di Euro 43.826,38, oltre oneri e spese legali, per i seguenti motivi:
a) le opere oggetto della pretesa economica dell'impresa edile sarebbero state realizzate in violazione del contratto di appalto, del computo metrico e non conformi alle regole dell'arte, oltre a non essere state ultimate, tanto da spingere il condominio ad iscrivere un procedimento per TP (proc. n. 460/2020 R.G. Tribunale di Massa) ben prima della notifica del decreto ingiuntivo;
il CTU avrebbe sostanzialmente confermato le doglianze dell'opponente, stimando che il danno causato dall'impresa al condominio sarebbe di gran lunga superiore al valore dei lavori effettivamente eseguiti;
b) il S.A.L. prodotto dall'impresa non costituirebbe prova della fine dei lavori né sarebbe idoneo a sostituire il collaudo, ma rappresenterebbe un documento redatto dal direttore dei lavori, soggetto terzo rispetto alla committenza;
c) non sarebbe mai stata depositata la SCIA, non sussisterebbe la dichiarazione di fine lavori né sarebbe mai stato effettuato il collaudo, pertanto, sussisterebbe una corresponsabilità fra appaltatore, direttore dei lavori e precedente amministratore di condominio;
d) l'appaltatrice non avrebbe fornito al condominio il calcolo delle penali di cui all'art. 20 del contratto di appalto.
Chiedeva: in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa del precedente amministratore di condominio e del direttore dei lavori, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni in funzione delle rispettive responsabilità; in via principale, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare che nulla era dovuto all'impresa edile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e riconvenzionale, condannare l'impresa edile, in solido con la compagnia di assicurazioni, al risarcimento dei danni cagionati al Condominio, quantificati in Euro 50.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, dichiarare il condominio tenuto al pagamento della minor somma risultante dal giudizio;
il tutto con vittoria di spese in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria, chiedeva l'acquisizione degli atti del fascicolo di TP n. 460/2020 R.G.
Tribunale di Massa.
Parte convenuta-opposta, si costituiva Controparte_1 eccependo: 1) l'inammissibilità dell'atto di opposizione, in quanto non sarebbero allegati i
3 vizi lamentati né le responsabilità dell'impresa, ma rimanderebbe unicamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo nel procedimento n. 460/2020 R.G., anch'esso irrimediabilmente viziato da genericità ed esplorativo;
2) il direttore dei lavori, incaricato dal condominio, non avrebbe mai mosso alcuna contestazione all'operato dell'impresa appaltatrice;
3) le eventuali responsabilità del direttore dei lavori e del precedente amministratore non potrebbero in alcun modo riguardare l'attività dell'impresa appaltatrice;
4) la debenza delle somme deriverebbe dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, infatti l'opponente non contesterebbe che l'impresa edile avrebbe eseguito dei lavori nel condominio;
5) le somme richieste si riferirebbero solo ai lavori effettivamente eseguiti, mentre l'interruzione dei lavori sarebbe dovuta unicamente all'espressa intimazione del condominio stesso (doc. n. 18, prodotto in sede di comparsa di costituzione), di conseguenza non sarebbe nemmeno dovuto alcunché a titolo di penale;
6) il condominio avrebbe provveduto a saldare le precedenti fatture in acconto e non avrebbe contestato la fattura azionata col giudizio monitorio;
7) con riferimento a vizi, alle opere extracapitolato ed alla difformità delle opere rispetto al contratto, esse sarebbero state concordate col precedente amministratore e col direttore dei lavori e il condominio mai avrebbe mosso contestazioni all'appaltatrice che, pertanto, sarebbero precluse;
8)
l'emissione del SAL da parte del direttore dei lavori farebbe piena prova della perfetta esecuzione dei lavori ivi riportati;
9) l'elaborato di cui all'accertamento tecnico preventivo sarebbe inutilizzabile in quanto il perito non avrebbe esaminato alcuni documenti depositati dal CTP dell'impresa edile.
Chiedeva: in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare, per quanto esposto in atti, la nullità/inammissibilità/improcedibilità/irritualità dell'atto di citazione in opposizione per violazione del disposto di cui agli artt. 163-164 c.p.c., per omessa indicazione di petitum e causa petendi; nel merito, respingere ogni domanda avversaria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della creditrice opposta, in quanto infondata in fatto e in diritto;
chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile,
Parte_3
. Con vittoria di spese e competenze di lite.
[...]
***
4 OSSERVA
Preliminarmente occorre osservare come, per consolidato principio di diritto,
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091, in senso conforme, fra le altre, Cassazione civile sez. VI, 14/07/2022, n.22253, Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048).
Nel caso di specie, di fronte all'eccezione di non corretto adempimento avanzata dall'opponente, la documentazione prodotta dalla creditrice opposta non appare idonea a provare l'esistenza del credito azionato.
In primo luogo, le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili (docc. nn. 1, 2, 3, 6 allegati alla comparsa), secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “non costituiscono prova a favore di chi li ha emessi” (Cassazione civile sez. II, 04/10/2024,
n.26048), così come le missive con cui veniva richiesto il pagamento (docc. nn. 4, 5) e la contabilità dei lavori redatta dall'appaltatrice (doc. 19);
Neanche le comunicazioni mail con l'amministratrice di condominio, Testimone_1
(docc. nn. 18 e 20, che sono essenzialmente lo stesso documento) possono avere alcun valore confessorio. Infatti, nella mail del 14/06/2019 non troviamo alcun riconoscimento del debito (l'amministratrice afferma unicamente: “Buongiorno, sto ancora raccogliendo la documentazione relativa ai lavori straordinari, e attendevo anche da lei la documentazione in suo possesso riguardo la pratica dei lavori effettuati. Nel frattempo sto convocando
l'assemblea per chiudere la pratica permettendo ai condomini di saldare le loro quote.
UT ); Testimone_1
Da ultimo, relativamente al SAL del 09/04/2019 sottoscritto dal direttore dei lavori (doc. n.
1), si rileva come, secondo consolidata giurisprudenza “In tema di appalto, la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti;
tuttavia, gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere
5 considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta” (Cassazione civile sez. II, 04/01/2011, n.106, in senso conforme: Cass. 15925/2023, Corte d'Appello di Messina n. 239/2023, Corte d'Appello di
Firenze n. 1292/2021).
Nel caso di specie, non è contestato che il SAL sia stato sottoscritto dal direttore dei lavori incaricato dalla committenza. Tuttavia, il condominio opponente contesta che le opere
“sono difformi rispetto al contratto di appalto e al computo metrico estimativo, sono state eseguite in violazione delle regole dell'arte e non sono ultimate”. In particolare, viene contestato all'impresa di aver realizzato un serbatoio interrato anziché fuori terra, che ha richiesto un accumulo ben maggiore rispetto a quello previsto da contratto. Dette circostanze erano già state eccepite nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 460/2020 R.G. Tribunale di Massa, il cui fascicolo è stato acquisito al presente procedimento.
Dall'elaborato redatto dal CTU, Ing. emerge che “Il sistema antincendio della Per_1 comprato dall'impresa appaltatrice per essere installato è quello Controparte_3
relativo (stesse caratteristiche) di quello della sola relazione di calcolo del progettista Ing.
citata (Allegato 4) ed è stato comprato per essere installato fuori terra” e che “un Per_2
sistema antincendio FORNITO e progettato SOTTOBATTENTE (gruppo pompe e serbatoio) sia stato istallato come un sistema antincendio progettato SOPRABATTENTE.
Ciò allo stato attuale non può funzionare e il serbatoio istallato non è idoneo alla istallazione interrata”. Con riguardo alla conformità delle opere al contratto di appalto,
l'ausiliario del Giudice ha riscontrato che “L'opere fino ad oggi realizzate con esclusione dell'allestimento da cantiere e della parte di scavi per la stesa delle tubazioni, sono avvenute in difformità del contratto d'appalto ed in particolare dell'istallazione del sistema antincendi descritto dalla sola voce 3 del computo metrico dell'offerta allegato al contratto di appalto” e che “le opere realizzate allo stato attuale sono così, disfunzionali. Le opere inizialmente non sono state realizzate per colmare carenze della “progettazione” iniziale ma come detto per realizzare un diverso sistema antincendio”.
Il CTU ha accertato che risultano realizzate opere per Euro 58.602,47, oltre Iva, tuttavia,
“La maggior parte dei lavori eseguiti come già riferito non sono conformi al computo metrico sottoscritto per l'appalto o comunque la maggior parte delle opere realizzate dalla società appaltatrice anche extra capitolato sono vanificate dal fatto che essendo il sistema antincendio (gruppo pompaggio e serbatoio) non conformi allo stesso computo metrico
6 sottoscritto dovranno essere rieseguite”, pertanto la stima dei lavori da ritenersi conformi e
è pari ad Euro 5.148,32, oltre Iva.
Parte convenuta-opposta, pur allegando che le variazioni in corso d'opera siano state concordate col committente e col direttore dei lavori, non fornisce alcuna prova in merito: pertanto tale eccezione non può che essere rigettata.
Da ultimo, si rileva come il CTU abbia valutato che per completare l'impianto anticendio siano necessarie opere per un totale di Euro 70.412,36, oltre Iva, di cui Euro 4.857,75 per la riduzione in pristino delle opere non conformi realizzate dalla Controparte_1
allegato n. 13 elaborato CTU).
[...]
D'altra parte, si deve evidenziare come non possa addebitarsi responsabilità all'impresa appaltatrice per ritardo o per la mancata ultimazione dell'opera in quanto la stessa ha provato che l'interruzione dei lavori è dovuta ad un'espressa volontà della committenza
(comunicazione pec del 11/03/2019 amministratore di condominio, doc. n. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Tutto ciò premesso, considerato che il valore delle opere correttamente realizzate ammonta a soli Euro 5.148,32, oltre Iva;
ritenuto pacifico che il condominio opponente ha corrisposto acconti per Euro 18.946,20, oltre Iva;
considerato che
per il ripristino delle opere non conformi sono necessari Euro 4.857,75, oltre Iva;
si ritiene insussistente il credito azionato col decreto ingiuntivo opposto, mentre si ritiene esistente un danno emergente, a carico del condominio, pari ad Euro 18.655,63, oltre Iva.
Circa la chiamata in manleva di Controparte_2
[...]
Nella comparsa di costituzione e risposta, la convenuta opposta ha richiesto la chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione per la responsabilità civile, al fine di vedersi manlevata in caso di condanna.
Rilevato che nonostante la regolarità della notifica, la terza chiamata è rimasta contumace;
rilevato che è stato provato il rapporto di assicurazione attraverso la produzione della polizza e delle quietanze di pagamento (doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); si ritiene che la Compagnia di assicurazione sia obbligata a tenere indenne l'assicurato e che debba essere condannata, in solido con quest'ultimo, al pagamento di quanto riconosciuto al condominio attore-opponente.
7 Sulle Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cassazione civile sez. VI,
31/08/2020, n.18076). In applicazione di questo principio di diritto, l' Controparte_1
dovrà esser tenuta indenne anche delle spese di soccombenza in giudizio.
[...]
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, per i procedimenti di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da Euro 26.001,00 ad
Euro 52.000,00 (valore della causa: Euro 43.826,38, come da decreto ingiuntivo opposto), nei valori standard o medi per tutte le fasi di giudizio.
Secondo la giurisprudenza, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove
l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cassazione civile sez. II, 27/10/2023,
n.29850, conforme: Corte appello Genova sez. II, 26/09/2023, n.1040).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato
8 in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, per i procedimenti di istruzione preventiva scaglione di valore da Euro 26.001,00 ad Euro
52.000,00 (valore della causa: Euro 43.826,38, come da decreto ingiuntivo opposto), nei valori medi per l'unica fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. REVOCA, in accoglimento della spiegata opposizione, il Decreto Ingiuntivo opposto;
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, NN e Controparte_1 in solido fra loro al Controparte_2 pagamento della somma pari ad Euro 8.655,63, oltre Iva, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal momento dei singoli esborsi fino all'effettivo saldo in favore dell'attore opponente, Parte_2
3. DICHIARA TENUTI e per l'effetto NN e Controparte_1 in solido fra loro, alla Controparte_2 rifusione, in favore dell'attore opponente, delle spese Parte_2 processuali che liquida in Euro 7.616, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
4. PONE definitivamente a carico di e Controparte_1 [...] con solidarietà passiva tra loro, le Controparte_2 spese liquidate in favore del CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 460/2020 R.G. Tribunale di Massa;
5. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, NN e Controparte_1 in solido fra loro, alla Controparte_2 rifusione, in favore dell'attore opponente, delle spese Parte_2 processuali del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 460/2020 R.G.
Tribunale di Massa, che liquida in Euro 3.056,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre
I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 25.02.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
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in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 737 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2020, promosso da:
CONDOMINIO (C.F. ) Pt_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. GIULIO ZANETTI
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
PARTE ATTRICE- OPPONENTE contro
C.F.– P.I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: AVV. SIMONE MOSCHINI
DOMICILIO ELETTO: C/O STUDIO LEGALE
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Nonché
(C.F.– P.I.V.A. Controparte_2
) P.IVA_3
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
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Oggetto: contratto di appalto fra privati.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 26.11.2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha assunto riserva in data 27.11.2024 e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 07.12.2024, ha assegnato i termini di 30 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni, decorrenti dal primo termine, per il deposito di memorie di replica.
1 Il presente processo rientra(va) nel piano di smaltimento dell'arretrato relativo all'anno 2024 in relazione agli ultratriennali con la conseguenza che ciò richiede(va) l'assegnazione di termini ridotti legge per il deposito delle comparse conclusionali (infatti, a ben vedere,
l'articolo 190 c.p.c. prevede che per il deposito di comparse conclusionali possa essere assegnato un termine da determinarsi all'interno di una cornice compresa tra 20 e 60 giorni). Il presente fascicolo non rientra, tuttavia, effettivamente nell'obbligo di definizione entro il
31.12.2024, poiché tale obiettivo riguardava una percentuale degli ultra triennali alla quale questo fascicolo risulta estraneo.
In data 31.01.2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto dallo scrivente in funzione strumentale all'attuazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
2 RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, , proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 94/2020 attraverso il quale veniva ingiunto all'attuale opponente il pagamento di Euro 43.826,38, oltre oneri e spese legali, per i seguenti motivi:
a) le opere oggetto della pretesa economica dell'impresa edile sarebbero state realizzate in violazione del contratto di appalto, del computo metrico e non conformi alle regole dell'arte, oltre a non essere state ultimate, tanto da spingere il condominio ad iscrivere un procedimento per TP (proc. n. 460/2020 R.G. Tribunale di Massa) ben prima della notifica del decreto ingiuntivo;
il CTU avrebbe sostanzialmente confermato le doglianze dell'opponente, stimando che il danno causato dall'impresa al condominio sarebbe di gran lunga superiore al valore dei lavori effettivamente eseguiti;
b) il S.A.L. prodotto dall'impresa non costituirebbe prova della fine dei lavori né sarebbe idoneo a sostituire il collaudo, ma rappresenterebbe un documento redatto dal direttore dei lavori, soggetto terzo rispetto alla committenza;
c) non sarebbe mai stata depositata la SCIA, non sussisterebbe la dichiarazione di fine lavori né sarebbe mai stato effettuato il collaudo, pertanto, sussisterebbe una corresponsabilità fra appaltatore, direttore dei lavori e precedente amministratore di condominio;
d) l'appaltatrice non avrebbe fornito al condominio il calcolo delle penali di cui all'art. 20 del contratto di appalto.
Chiedeva: in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa del precedente amministratore di condominio e del direttore dei lavori, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni in funzione delle rispettive responsabilità; in via principale, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare che nulla era dovuto all'impresa edile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e riconvenzionale, condannare l'impresa edile, in solido con la compagnia di assicurazioni, al risarcimento dei danni cagionati al Condominio, quantificati in Euro 50.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, dichiarare il condominio tenuto al pagamento della minor somma risultante dal giudizio;
il tutto con vittoria di spese in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria, chiedeva l'acquisizione degli atti del fascicolo di TP n. 460/2020 R.G.
Tribunale di Massa.
Parte convenuta-opposta, si costituiva Controparte_1 eccependo: 1) l'inammissibilità dell'atto di opposizione, in quanto non sarebbero allegati i
3 vizi lamentati né le responsabilità dell'impresa, ma rimanderebbe unicamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo nel procedimento n. 460/2020 R.G., anch'esso irrimediabilmente viziato da genericità ed esplorativo;
2) il direttore dei lavori, incaricato dal condominio, non avrebbe mai mosso alcuna contestazione all'operato dell'impresa appaltatrice;
3) le eventuali responsabilità del direttore dei lavori e del precedente amministratore non potrebbero in alcun modo riguardare l'attività dell'impresa appaltatrice;
4) la debenza delle somme deriverebbe dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, infatti l'opponente non contesterebbe che l'impresa edile avrebbe eseguito dei lavori nel condominio;
5) le somme richieste si riferirebbero solo ai lavori effettivamente eseguiti, mentre l'interruzione dei lavori sarebbe dovuta unicamente all'espressa intimazione del condominio stesso (doc. n. 18, prodotto in sede di comparsa di costituzione), di conseguenza non sarebbe nemmeno dovuto alcunché a titolo di penale;
6) il condominio avrebbe provveduto a saldare le precedenti fatture in acconto e non avrebbe contestato la fattura azionata col giudizio monitorio;
7) con riferimento a vizi, alle opere extracapitolato ed alla difformità delle opere rispetto al contratto, esse sarebbero state concordate col precedente amministratore e col direttore dei lavori e il condominio mai avrebbe mosso contestazioni all'appaltatrice che, pertanto, sarebbero precluse;
8)
l'emissione del SAL da parte del direttore dei lavori farebbe piena prova della perfetta esecuzione dei lavori ivi riportati;
9) l'elaborato di cui all'accertamento tecnico preventivo sarebbe inutilizzabile in quanto il perito non avrebbe esaminato alcuni documenti depositati dal CTP dell'impresa edile.
Chiedeva: in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare, per quanto esposto in atti, la nullità/inammissibilità/improcedibilità/irritualità dell'atto di citazione in opposizione per violazione del disposto di cui agli artt. 163-164 c.p.c., per omessa indicazione di petitum e causa petendi; nel merito, respingere ogni domanda avversaria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della creditrice opposta, in quanto infondata in fatto e in diritto;
chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile,
Parte_3
. Con vittoria di spese e competenze di lite.
[...]
***
4 OSSERVA
Preliminarmente occorre osservare come, per consolidato principio di diritto,
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091, in senso conforme, fra le altre, Cassazione civile sez. VI, 14/07/2022, n.22253, Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048).
Nel caso di specie, di fronte all'eccezione di non corretto adempimento avanzata dall'opponente, la documentazione prodotta dalla creditrice opposta non appare idonea a provare l'esistenza del credito azionato.
In primo luogo, le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili (docc. nn. 1, 2, 3, 6 allegati alla comparsa), secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “non costituiscono prova a favore di chi li ha emessi” (Cassazione civile sez. II, 04/10/2024,
n.26048), così come le missive con cui veniva richiesto il pagamento (docc. nn. 4, 5) e la contabilità dei lavori redatta dall'appaltatrice (doc. 19);
Neanche le comunicazioni mail con l'amministratrice di condominio, Testimone_1
(docc. nn. 18 e 20, che sono essenzialmente lo stesso documento) possono avere alcun valore confessorio. Infatti, nella mail del 14/06/2019 non troviamo alcun riconoscimento del debito (l'amministratrice afferma unicamente: “Buongiorno, sto ancora raccogliendo la documentazione relativa ai lavori straordinari, e attendevo anche da lei la documentazione in suo possesso riguardo la pratica dei lavori effettuati. Nel frattempo sto convocando
l'assemblea per chiudere la pratica permettendo ai condomini di saldare le loro quote.
UT ); Testimone_1
Da ultimo, relativamente al SAL del 09/04/2019 sottoscritto dal direttore dei lavori (doc. n.
1), si rileva come, secondo consolidata giurisprudenza “In tema di appalto, la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti;
tuttavia, gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere
5 considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta” (Cassazione civile sez. II, 04/01/2011, n.106, in senso conforme: Cass. 15925/2023, Corte d'Appello di Messina n. 239/2023, Corte d'Appello di
Firenze n. 1292/2021).
Nel caso di specie, non è contestato che il SAL sia stato sottoscritto dal direttore dei lavori incaricato dalla committenza. Tuttavia, il condominio opponente contesta che le opere
“sono difformi rispetto al contratto di appalto e al computo metrico estimativo, sono state eseguite in violazione delle regole dell'arte e non sono ultimate”. In particolare, viene contestato all'impresa di aver realizzato un serbatoio interrato anziché fuori terra, che ha richiesto un accumulo ben maggiore rispetto a quello previsto da contratto. Dette circostanze erano già state eccepite nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 460/2020 R.G. Tribunale di Massa, il cui fascicolo è stato acquisito al presente procedimento.
Dall'elaborato redatto dal CTU, Ing. emerge che “Il sistema antincendio della Per_1 comprato dall'impresa appaltatrice per essere installato è quello Controparte_3
relativo (stesse caratteristiche) di quello della sola relazione di calcolo del progettista Ing.
citata (Allegato 4) ed è stato comprato per essere installato fuori terra” e che “un Per_2
sistema antincendio FORNITO e progettato SOTTOBATTENTE (gruppo pompe e serbatoio) sia stato istallato come un sistema antincendio progettato SOPRABATTENTE.
Ciò allo stato attuale non può funzionare e il serbatoio istallato non è idoneo alla istallazione interrata”. Con riguardo alla conformità delle opere al contratto di appalto,
l'ausiliario del Giudice ha riscontrato che “L'opere fino ad oggi realizzate con esclusione dell'allestimento da cantiere e della parte di scavi per la stesa delle tubazioni, sono avvenute in difformità del contratto d'appalto ed in particolare dell'istallazione del sistema antincendi descritto dalla sola voce 3 del computo metrico dell'offerta allegato al contratto di appalto” e che “le opere realizzate allo stato attuale sono così, disfunzionali. Le opere inizialmente non sono state realizzate per colmare carenze della “progettazione” iniziale ma come detto per realizzare un diverso sistema antincendio”.
Il CTU ha accertato che risultano realizzate opere per Euro 58.602,47, oltre Iva, tuttavia,
“La maggior parte dei lavori eseguiti come già riferito non sono conformi al computo metrico sottoscritto per l'appalto o comunque la maggior parte delle opere realizzate dalla società appaltatrice anche extra capitolato sono vanificate dal fatto che essendo il sistema antincendio (gruppo pompaggio e serbatoio) non conformi allo stesso computo metrico
6 sottoscritto dovranno essere rieseguite”, pertanto la stima dei lavori da ritenersi conformi e
è pari ad Euro 5.148,32, oltre Iva.
Parte convenuta-opposta, pur allegando che le variazioni in corso d'opera siano state concordate col committente e col direttore dei lavori, non fornisce alcuna prova in merito: pertanto tale eccezione non può che essere rigettata.
Da ultimo, si rileva come il CTU abbia valutato che per completare l'impianto anticendio siano necessarie opere per un totale di Euro 70.412,36, oltre Iva, di cui Euro 4.857,75 per la riduzione in pristino delle opere non conformi realizzate dalla Controparte_1
allegato n. 13 elaborato CTU).
[...]
D'altra parte, si deve evidenziare come non possa addebitarsi responsabilità all'impresa appaltatrice per ritardo o per la mancata ultimazione dell'opera in quanto la stessa ha provato che l'interruzione dei lavori è dovuta ad un'espressa volontà della committenza
(comunicazione pec del 11/03/2019 amministratore di condominio, doc. n. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Tutto ciò premesso, considerato che il valore delle opere correttamente realizzate ammonta a soli Euro 5.148,32, oltre Iva;
ritenuto pacifico che il condominio opponente ha corrisposto acconti per Euro 18.946,20, oltre Iva;
considerato che
per il ripristino delle opere non conformi sono necessari Euro 4.857,75, oltre Iva;
si ritiene insussistente il credito azionato col decreto ingiuntivo opposto, mentre si ritiene esistente un danno emergente, a carico del condominio, pari ad Euro 18.655,63, oltre Iva.
Circa la chiamata in manleva di Controparte_2
[...]
Nella comparsa di costituzione e risposta, la convenuta opposta ha richiesto la chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione per la responsabilità civile, al fine di vedersi manlevata in caso di condanna.
Rilevato che nonostante la regolarità della notifica, la terza chiamata è rimasta contumace;
rilevato che è stato provato il rapporto di assicurazione attraverso la produzione della polizza e delle quietanze di pagamento (doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); si ritiene che la Compagnia di assicurazione sia obbligata a tenere indenne l'assicurato e che debba essere condannata, in solido con quest'ultimo, al pagamento di quanto riconosciuto al condominio attore-opponente.
7 Sulle Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cassazione civile sez. VI,
31/08/2020, n.18076). In applicazione di questo principio di diritto, l' Controparte_1
dovrà esser tenuta indenne anche delle spese di soccombenza in giudizio.
[...]
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, per i procedimenti di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da Euro 26.001,00 ad
Euro 52.000,00 (valore della causa: Euro 43.826,38, come da decreto ingiuntivo opposto), nei valori standard o medi per tutte le fasi di giudizio.
Secondo la giurisprudenza, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove
l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cassazione civile sez. II, 27/10/2023,
n.29850, conforme: Corte appello Genova sez. II, 26/09/2023, n.1040).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato
8 in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, per i procedimenti di istruzione preventiva scaglione di valore da Euro 26.001,00 ad Euro
52.000,00 (valore della causa: Euro 43.826,38, come da decreto ingiuntivo opposto), nei valori medi per l'unica fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. REVOCA, in accoglimento della spiegata opposizione, il Decreto Ingiuntivo opposto;
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, NN e Controparte_1 in solido fra loro al Controparte_2 pagamento della somma pari ad Euro 8.655,63, oltre Iva, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal momento dei singoli esborsi fino all'effettivo saldo in favore dell'attore opponente, Parte_2
3. DICHIARA TENUTI e per l'effetto NN e Controparte_1 in solido fra loro, alla Controparte_2 rifusione, in favore dell'attore opponente, delle spese Parte_2 processuali che liquida in Euro 7.616, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
4. PONE definitivamente a carico di e Controparte_1 [...] con solidarietà passiva tra loro, le Controparte_2 spese liquidate in favore del CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 460/2020 R.G. Tribunale di Massa;
5. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, NN e Controparte_1 in solido fra loro, alla Controparte_2 rifusione, in favore dell'attore opponente, delle spese Parte_2 processuali del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 460/2020 R.G.
Tribunale di Massa, che liquida in Euro 3.056,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre
I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 25.02.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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