TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16756 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 16756 / 2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...]; , nato in Parte_1 Controparte_1
Panama in data 3.2.1978 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
, nata in [...] in data [...] e Persona_1 Persona_2
, nato in [...] in data [...]; , nata in Panama in [...]
[...] Pt_1 Controparte_2
22.1.1967; , nata in Panama in data [...] in [...] e in qualità Parte_2 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato in Persona_3
Panama in data 1.2.2013; , nata in [...] in data [...]; Controparte_3 [...]
, nata in [...] in data [...]; , nato in Controparte_4 Controparte_5
Panama in data 20.3.1976, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato in [...] in data [...] e sulla minore Persona_4 [...]
nata in [...] in data [...]; , nato in [...] in Persona_5 Controparte_6
7.4.1979 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_6
, nato in [...] in data [...]; , nata in Panama in [...]
[...] Parte_3
21.2.1987, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
nata in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Persona_7
DROMI
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_7 dello Stato di Torino
RESISTENTE
nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg. , Controparte_4 Controparte_5
, , ,
[...] Controparte_6 Parte_3 Persona_4
,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
, , ,
[...] Parte_1 Parte_4 Controparte_1
, , Controparte_3 Parte_2 Persona_3
, e , come in atti
[...] Persona_1 Persona_2 meglio generalizzati, sono tutti cittadini italiani per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_7 del Comune competente, nella specie il COMUNE DI CESARA (VB), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 1.10.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il Controparte_7 loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
, nato il [...] a [...], come da estratto di nascita (cfr. doc. 1). Persona_8
contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Persona_8 Parte_5 nasceva in Panama in data 10.2.1884 la sig.ra (cfr. doc. 3). Inoltre, l'avo italiano non Parte_6 si naturalizzava cittadino panamense come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “che nel documento stranieri della direzione nazionale dell'ufficio dei documenti d'identità del tribunale elettorale di Panama, è stata realizzata una ricerca del certificato di nascita del cittadino sotto il nome di: o , nella banca dati e negli archivi delle Persona_9 Persona_10 risoluzioni di permanenza definitiva. Che dopo le verifiche corrispondenti possiamo certificare che al cittadino,
o , non è stato rilasciato alcun documento di Persona_9 Persona_10 residenza permanente presso questa istituzione.” (cfr. doc. 2)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_7
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nato in Panama in [...] Persona_4
19.6.2010, nata in [...] in data [...], Persona_5 Persona_7
nata in [...] in data [...], nato in Panama in [...]
[...] Persona_3
1.2.2013, , nata in [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
, nato in [...] in data [...], il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di
[...] un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore. Il Giudice, con decreto depositato in data 19.6.2025, disponeva ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 5.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Controparte_7 notificazioni, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n.
13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). 4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Panama. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. doc. Persona_8
1) e contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_5
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino panamense come da Persona_8 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità panamensi competenti (cfr. doc. 2);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_8 Parte_5
Panama in data 10.2.1884 la sig.ra (cfr. doc. 3); Parte_6
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Parte_6 Parte_7
Panama in data 15.11.1901 il sig. (cfr. doc. 4); Persona_11
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Panama in Parte_6 Controparte_8 data 18.5.1914 la sig.ra (cfr. doc. 5); Parte_8
- che dal matrimonio avvenuto in Panama in data 25.4.1945 tra il sig. Persona_11
e la sig.ra (cfr. doc. 6) nasceva in Panama in data 1.7.1949 la sig.ra Parte_9 [...]
(cfr. doc. 7), odierna ricorrente;
Controparte_4
- che dal matrimonio avvenuto in Panama in data 28.6.1974 tra la sig.ra Controparte_4
e il sig. (cfr. doc. 8) nascevano in Panama in data 20.3.1976 il sig. Parte_10
(cfr. doc. 9), in data 7.4.1979 il sig. (cfr. Controparte_5 Controparte_6 doc. 10) e in data 21.2.1987 la sig.ra (cfr. doc. 11), odierni ricorrenti;
Parte_3
- che dall'unione avvenuta in Panama in data 10.12.2004 tra il sig. e Controparte_5 la sig.ra (cfr. doc. 12) nascevano in Panama in data 19.6.2010 il minore Controparte_9
(cfr. doc. 13) e in data 16.6.2016 la minore Persona_4 [...]
(cfr. doc. 14), odierni ricorrenti;
Persona_5
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Panama Controparte_6 Persona_12 in data 24.12.2006 il sig. (cfr. doc. 15), odierno ricorrente;
Persona_6
- che dall'unione tra e il sig. nasceva in Panama in Parte_3 Persona_13 data 24.10.2019 la minore (cfr. doc. 16), odierna ricorrente;
Persona_7
- che dall'unione avvenuta in Panama in data 12.3.1937 tra la sig.ra e il sig. Parte_8 [...]
(cfr. doc. 17) nasceva in Panama in data 14.12.1945 la sig.ra Parte_11 Parte_1
(cfr. doc. 18), odierna ricorrente;
- che dal matrimonio avvenuto in Panama in data 21.3.1966 tra la sig.ra e il sig. Parte_1
(cfr. doc. 19) nascevano in Panama in data 22.1.1967 la sig.ra Controparte_1 [...]
(cfr. doc. 20) e in data 3.2.1978 il sig. (cfr. doc. 21), Parte_4 Controparte_1 odierni ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto in Panama in data 10.3.1988 tra la sig.ra Parte_4
e il sig. (cfr. doc. 22) nascevano in Panama in data 4.2.1986 la
[...] Persona_14 sig.ra (cfr. doc. 23) e in data 7.12.1988 la sig.ra Controparte_3 [...]
(cfr. doc. 24), odierne ricorrenti;
Parte_2 - che dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_2 Controparte_10
nasceva in Panama in data 1.2.2013 il minore (cfr. doc.
[...] Persona_3
25), odierno ricorrente;
- che dall'unione avvenuta in Panama in data 26.5.2007 tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
(cfr. doc. 26) nascevano in Panama in data 14.3.2008 la minore Persona_15 [...]
(cfr. doc. 27) e in data 27.2.2011 il minore Persona_1 Persona_2
(cfr. doc. 28), odierni ricorrenti.
[...]
5. Nel merito, risulta che cittadino italiano, è nato il [...] a [...], Persona_8 come risulta dal Certificato di nascita (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal Persona_8 certificato di nascita della figlia nata in [...] [...], dal quale si evince che Parte_6
l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per Parte_6 via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti
e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza iure Parte_6 sanguinis ai figli , nato il [...] e la sig.ra nata il Persona_11 Parte_8
18.5.1914, i quali a loro volta hanno trasmesso la cittadinanza ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali
(purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a , Parte_1 nata in [...] in data [...]; , nato in [...] in data [...]; Controparte_1
, nata in [...] in data [...]; Persona_1 [...]
, nato in [...] in data [...]; , nata Persona_2 Parte_4 in Panama in data 22.1.1967; nata in Panama in [...] Parte_2
7.12.1988; , nato in [...] in data [...]; Persona_3 Controparte_3
nata in [...] in data [...]; , nata in
[...] Controparte_4 Panama in data 1.7.1949; , nato in [...] in data [...]; Controparte_5
nato in [...] in data [...] e sulla minore Persona_4 [...]
, nata in [...] in data [...]; , nato Persona_5 Controparte_6 in Panama in 7.4.1979; , nato in [...] in data [...]; Persona_6 [...]
, nata in [...] in data [...]; , nata in Parte_3 Persona_7
Panama in data 24.10.2019, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_7 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Si comunichi.
Torino, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 16756 / 2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...]; , nato in Parte_1 Controparte_1
Panama in data 3.2.1978 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
, nata in [...] in data [...] e Persona_1 Persona_2
, nato in [...] in data [...]; , nata in Panama in [...]
[...] Pt_1 Controparte_2
22.1.1967; , nata in Panama in data [...] in [...] e in qualità Parte_2 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato in Persona_3
Panama in data 1.2.2013; , nata in [...] in data [...]; Controparte_3 [...]
, nata in [...] in data [...]; , nato in Controparte_4 Controparte_5
Panama in data 20.3.1976, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato in [...] in data [...] e sulla minore Persona_4 [...]
nata in [...] in data [...]; , nato in [...] in Persona_5 Controparte_6
7.4.1979 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_6
, nato in [...] in data [...]; , nata in Panama in [...]
[...] Parte_3
21.2.1987, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
nata in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Persona_7
DROMI
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_7 dello Stato di Torino
RESISTENTE
nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg. , Controparte_4 Controparte_5
, , ,
[...] Controparte_6 Parte_3 Persona_4
,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
, , ,
[...] Parte_1 Parte_4 Controparte_1
, , Controparte_3 Parte_2 Persona_3
, e , come in atti
[...] Persona_1 Persona_2 meglio generalizzati, sono tutti cittadini italiani per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_7 del Comune competente, nella specie il COMUNE DI CESARA (VB), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 1.10.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il Controparte_7 loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
, nato il [...] a [...], come da estratto di nascita (cfr. doc. 1). Persona_8
contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Persona_8 Parte_5 nasceva in Panama in data 10.2.1884 la sig.ra (cfr. doc. 3). Inoltre, l'avo italiano non Parte_6 si naturalizzava cittadino panamense come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “che nel documento stranieri della direzione nazionale dell'ufficio dei documenti d'identità del tribunale elettorale di Panama, è stata realizzata una ricerca del certificato di nascita del cittadino sotto il nome di: o , nella banca dati e negli archivi delle Persona_9 Persona_10 risoluzioni di permanenza definitiva. Che dopo le verifiche corrispondenti possiamo certificare che al cittadino,
o , non è stato rilasciato alcun documento di Persona_9 Persona_10 residenza permanente presso questa istituzione.” (cfr. doc. 2)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_7
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nato in Panama in [...] Persona_4
19.6.2010, nata in [...] in data [...], Persona_5 Persona_7
nata in [...] in data [...], nato in Panama in [...]
[...] Persona_3
1.2.2013, , nata in [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
, nato in [...] in data [...], il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di
[...] un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore. Il Giudice, con decreto depositato in data 19.6.2025, disponeva ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 5.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Controparte_7 notificazioni, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n.
13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). 4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Panama. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. doc. Persona_8
1) e contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_5
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino panamense come da Persona_8 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità panamensi competenti (cfr. doc. 2);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_8 Parte_5
Panama in data 10.2.1884 la sig.ra (cfr. doc. 3); Parte_6
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Parte_6 Parte_7
Panama in data 15.11.1901 il sig. (cfr. doc. 4); Persona_11
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Panama in Parte_6 Controparte_8 data 18.5.1914 la sig.ra (cfr. doc. 5); Parte_8
- che dal matrimonio avvenuto in Panama in data 25.4.1945 tra il sig. Persona_11
e la sig.ra (cfr. doc. 6) nasceva in Panama in data 1.7.1949 la sig.ra Parte_9 [...]
(cfr. doc. 7), odierna ricorrente;
Controparte_4
- che dal matrimonio avvenuto in Panama in data 28.6.1974 tra la sig.ra Controparte_4
e il sig. (cfr. doc. 8) nascevano in Panama in data 20.3.1976 il sig. Parte_10
(cfr. doc. 9), in data 7.4.1979 il sig. (cfr. Controparte_5 Controparte_6 doc. 10) e in data 21.2.1987 la sig.ra (cfr. doc. 11), odierni ricorrenti;
Parte_3
- che dall'unione avvenuta in Panama in data 10.12.2004 tra il sig. e Controparte_5 la sig.ra (cfr. doc. 12) nascevano in Panama in data 19.6.2010 il minore Controparte_9
(cfr. doc. 13) e in data 16.6.2016 la minore Persona_4 [...]
(cfr. doc. 14), odierni ricorrenti;
Persona_5
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Panama Controparte_6 Persona_12 in data 24.12.2006 il sig. (cfr. doc. 15), odierno ricorrente;
Persona_6
- che dall'unione tra e il sig. nasceva in Panama in Parte_3 Persona_13 data 24.10.2019 la minore (cfr. doc. 16), odierna ricorrente;
Persona_7
- che dall'unione avvenuta in Panama in data 12.3.1937 tra la sig.ra e il sig. Parte_8 [...]
(cfr. doc. 17) nasceva in Panama in data 14.12.1945 la sig.ra Parte_11 Parte_1
(cfr. doc. 18), odierna ricorrente;
- che dal matrimonio avvenuto in Panama in data 21.3.1966 tra la sig.ra e il sig. Parte_1
(cfr. doc. 19) nascevano in Panama in data 22.1.1967 la sig.ra Controparte_1 [...]
(cfr. doc. 20) e in data 3.2.1978 il sig. (cfr. doc. 21), Parte_4 Controparte_1 odierni ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto in Panama in data 10.3.1988 tra la sig.ra Parte_4
e il sig. (cfr. doc. 22) nascevano in Panama in data 4.2.1986 la
[...] Persona_14 sig.ra (cfr. doc. 23) e in data 7.12.1988 la sig.ra Controparte_3 [...]
(cfr. doc. 24), odierne ricorrenti;
Parte_2 - che dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_2 Controparte_10
nasceva in Panama in data 1.2.2013 il minore (cfr. doc.
[...] Persona_3
25), odierno ricorrente;
- che dall'unione avvenuta in Panama in data 26.5.2007 tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
(cfr. doc. 26) nascevano in Panama in data 14.3.2008 la minore Persona_15 [...]
(cfr. doc. 27) e in data 27.2.2011 il minore Persona_1 Persona_2
(cfr. doc. 28), odierni ricorrenti.
[...]
5. Nel merito, risulta che cittadino italiano, è nato il [...] a [...], Persona_8 come risulta dal Certificato di nascita (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal Persona_8 certificato di nascita della figlia nata in [...] [...], dal quale si evince che Parte_6
l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per Parte_6 via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti
e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza iure Parte_6 sanguinis ai figli , nato il [...] e la sig.ra nata il Persona_11 Parte_8
18.5.1914, i quali a loro volta hanno trasmesso la cittadinanza ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali
(purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a , Parte_1 nata in [...] in data [...]; , nato in [...] in data [...]; Controparte_1
, nata in [...] in data [...]; Persona_1 [...]
, nato in [...] in data [...]; , nata Persona_2 Parte_4 in Panama in data 22.1.1967; nata in Panama in [...] Parte_2
7.12.1988; , nato in [...] in data [...]; Persona_3 Controparte_3
nata in [...] in data [...]; , nata in
[...] Controparte_4 Panama in data 1.7.1949; , nato in [...] in data [...]; Controparte_5
nato in [...] in data [...] e sulla minore Persona_4 [...]
, nata in [...] in data [...]; , nato Persona_5 Controparte_6 in Panama in 7.4.1979; , nato in [...] in data [...]; Persona_6 [...]
, nata in [...] in data [...]; , nata in Parte_3 Persona_7
Panama in data 24.10.2019, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_7 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Si comunichi.
Torino, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea