Ordinanza 22 febbraio 2021
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- 1. Dott. Luca Giuseppe QuinzanDott. Luca Giuseppe Quinzan · https://ablabour.it/news2/
La mobilità internazionale del lavoro comporta la presenza nelle aziende italiane di lavoratori provenienti da altri Paesi, anche in ambito extra UE. Ovviamente, anche questi lavoratori possono subire eventi di malattia e potrebbe succedere che tali eventi si manifestino nel paese di origine, per esempio, durante un periodo di ferie. La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, […] Continua a leggere In attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte degli Istituti preposti, si propongono 2 modelli per le assunzioni di lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato, redatte ai sensi del d.lgs. 104 del 24 giugno 2022, che entra in vigore dal 13 agosto 2022. Lo Studio rimane a …
Leggi di più… - 2. TFR Archivihttps://ablabour.it/news2/
La recente ordinanza 32659/2025 della Corte di Cassazione riporta al centro dell'attenzione degli operatori del lavoro il tema, sottovalutato ma molto presente nel contenzioso lavoristico, del rapporto tra contratti flessibili e/o di natura temporanea e documento di valutazione dei rischi (DVR). Premesso che sia per il contratto di somministrazione che per il contratto a tempo determinato che per quello intermittente o a chiamata il divieto di stipulazione è richiamato rispettivamente dall'art. 32, dall'art. 20 e dall'art. 14, del Dlgs 81/2015 con identico tenore letterale in riferimento ai “… datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della …
Leggi di più… - 3. TFR in busta paga e anticipazioni fuori dalle previsioni della norma: quali sanzioni?Acjp · https://studiocassone.it/news/ · 8 maggio 2025
In breve: si può anticipare una quota del TFR anche in mancanza dei presupposti di cui all'art. 2120 cod. civ., ma ciò non può mai tradursi in una corresponsione mensile in busta paga, pena l'accantonamento delle quote illegittimamente erogate. L'analisi: L'ispettorato d'area metropolitana di Milano ha affrontato di recente, con la nota prot. 616 del 3 aprile 2025, due temi relativi al TFR: la corresponsione mensile in busta paga e le anticipazioni di quote accantonate fuori dalle ipotesi previste dall'art. 2120 cod. civ. Dopo un'analisi attenta della ratio della norma istitutrice del trattamento di fine rapporto, ossia l'art. 2120 cod. civ., che si ravvisa nell'assicurazione al …
Leggi di più… - 4. Illegittima l’anticipazione delle quote TFR in busta pagaMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 2 maggio 2025
L'INL ha reso chiarimenti in ordine alla prassi, riscontrata dal personale ispettivo, di anticipo mensile del TFR in busta paga. La nota (in calce il testo integrale) ricorda che il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del lavoratore, allo scopo di assicurare un sostegno economico al termine del rapporto di lavoro. Come è noto, l'istituto è disciplinato dall'art. 2120 c.c.; tale norma individua i criteri di calcolo del TFR e disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto. L'ultimo …
Leggi di più… - 5. Il Trattamento di Fine Rapporto alla luce della legge di Bilancio 2026: da diritto del lavoratore a strumento di integrazione pensionisticaAntonio Emanuele D'Isa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. La richiesta dell'anticipo del TFR da parte del lavoratore – 2. Destinazione del TFR presso il fondo di tesoreria INPS o presso un fondo di previdenza complementare – 3. Conclusioni e riflessioni Premessa Il presente articolo mira ad approfondire l'istituto del trattamento di fine rapporto cercando di dirimere dubbi e incertezze sull'applicazione dello stesso. Negli anni il trattamento di fine rapporto, d'ora in avanti anche TFR, ha riscosso sempre più attenzione a causa della sua finalità previdenziale. Al giorno d'oggi, senza volermi dilungare sul punto, uno dei problemi sociali che il nostro sistema sta attraversando attiene al sistema pensionistico; a tale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/02/2021, n. 4670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4670 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2021 |
Testo completo
- ricorrente -
contro 2020 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2314 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente Civile Ord. Sez. L Num. 4670 Anno 2021 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: IN RO Data pubblicazione: 22/02/2021 domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'IS, LI AR, ER ADA SCIPLINO;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 564/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/11/2014 R.G.N. 887/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. RO IN. R.G.11645/2015 RILEVATO CHE 1. con sentenza in data 4 novembre 2015, la Corte di Appello di Venezia ha riformato la pronuncia di primo grado e rigettato l'opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi su anticipazioni di TFR, non formalizzate né documentate e non risultate erogate per le tassative ipotesi previste dall'art. 2120 cod.civ.; 2. avverso tale sentenza la s.n.c. Giacomini Silvano & C. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso;
CONSIDERATO CHE 3. con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione dell'art. 2120 cod.civ. per avere la Corte territoriale subordinato l'applicazione del maggior favor a tassativi requisiti di forma e sostanza (primo mezzo) e in riferimento alla declaratoria di irrilevanza del principio di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.142 del 1991 (secondo mezzo); 4. il ricorso è da rigettare;
5. la ratio decídendi della sentenza si palesa immune da censure giacchè incentrata sul difetto di prova, della quale era onerato il datore di lavoro, della sussistenza, nella specie, dei requisiti prescritti dall'art. 2120 cod.civ.; 6. più in particolare, la Corte di merito ha ritenuto non provato il titolo dell'anticipazione ai lavoratori, tardive le deduzioni istruttorie svolte soltanto con le note conclusive del giudizio di primo grado, e pur ipotizzando un eventuale accordo derogatorio individuale migliorativo t era comunque risultati indimostratk non solo il titolo dell'erogazione ma anche gli ulteriori presupposti, quali l'anzianità di servizio e la percentuale di trattamento di anticipazione da poter corrispondere nel rispetto del dettato dell'art. 2120 cod.civ.; 7. invero, l'art. 2120 del codice civile dispone che il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere ed ottenere, una sola volta, un'anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento già maturato, giustificando la richiesta con la necessità di spese sanitarie o dell'acquisto della prima casa di abitazione per sé o 1 per i figli;
il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste, annualmente, nei limiti del 10 per cento dei lavoratori aventi titolo o del 4 per cento del numero totale dei dipendenti (art.2120, commi sesto, settimo, ottavo, nono, cod.civ.); 8. contratti collettivi e patti individuali possono stabilire condizioni di miglior favore, derogare alla disciplina legale delle anticipazioni (v. Cass. nn. 4133 del 2007 e 31260 del 2019) e la contrattazione collettiva stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazioni (art.2120, undicesimo comma, cod.civ.); 9. solo la sussistenza dei prescritti elementi costitutivi qualifica l'erogazione datoriale come anticipazione del TFR e in difetto della relativa prova l'erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all'obbligazione contributiva, come correttamente statuito dalla Corte territoriale;
10. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
11. ai sensi dell'art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 3 novembre 2020