Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 268/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 30/01/2025, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. TERRENZIO TIZIANA, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1
difeso da: avv.ti DEL SORDO ROBERTA e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità . Appello avverso la sentenza n. CP_1
376/2023 del 22/12/2023, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in oggetto ha respinto le domande, proposte con ricorso del 21/10/2022
01/12/2010, di accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, relativamente al periodo di contribuzione fino al 31/12/1991, delle regole del cd. fondo elettrici di cui alla l. n. 1079/1971, e di risarcimento del danno da errate informazioni sulla propria posizione contributiva, avendo l' erroneamente CP_1
certificato, in data 20/08/2009, il mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici per l'accesso a pensione presso il fondo elettrici (ciò che lo aveva indotto a chiedere la ricongiunzione della propria posizione, allora in essere presso il fondo elettrici, presso il
, ed a continuare a lavorare fino al 30/11/2010), con conseguente condanna dell' CP_4 CP_1
ad effettuare la riliquidazione ed a risarcirgli il danno da mancato godimento di pensione dall'agosto 2009 al novembre 2010.
L'impugnata sentenza, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n.
639/1970, limitatamente alla differenza sui ratei maturati precedentemente al triennio dalla domanda giudiziale, ha respinto interamente la domanda nel merito, ritenendo: la correttezza della certificazione rilasciata dall' all'odierno appellante, essendo l'atto relativo solo alla CP_1 pensione di anzianità e non avendo l'appellante, alla data del 31/12/2007, raggiunto il requisito contributivo per l'accesso a detta pensione a carico del fondo elettrici, con conseguente insussistenza di responsabilità dell' e non configurabilità di nesso causale CP_1 tra la certificazione e la scelta dell'appellante di continuare a lavorare;
l'infondatezza della domanda di riliquidazione della pensione, avendo l'appellante chiesto ed ottenuto la ricongiunzione della propria posizione contributiva presso il , sicché la pensione era CP_4 stata correttamente liquidata dall' in base alle disposizioni regolanti l'a.g.o.. CP_1
Con ricorso depositato il 14/06/2024 il ha impugnato detta sentenza, pronunciata il Pt_1
22/12/2023, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nei motivi articolati, erroneità della motivazione, poiché:
1. aveva già maturato, al 31/12/1992, il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a carico del fondo elettrici ex artt. 28 l. n. 293/1956 e 5 e 7 l. n. 1079/1971, così conservando il diritto ad avvalersi dei più favorevoli requisiti pensionistici rispetto a quelli dell'a.g.o., e non aveva volontariamente ricongiunto presso il i contributi del fondo elettrici, bensì quelli CP_4 maturati presso la gestione speciale artigiani, ma la ricongiunzione era stata disposta d'ufficio a seguito della soppressione del fondo elettrici ex art. 41 l. n. 488/1999, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la pensione doveva essere liquidata, per il periodo fino al 31/12/1991, secondo la disciplina del fondo elettrici, ex art. 13 d.lgs. n. 503/1992;
2. non avrebbe avuto alcun interesse a chiedere all' certificazione relativa alla CP_1
maturazione della pensione di anzianità a carico del fondo elettrici, poiché era ben consapevole di avere anzianità contributiva di meno di 25 anni, sicché erroneamente l'impugnata sentenza aveva ritenuto che egli avesse chiesto tale certificazione, laddove, invece, egli aveva interesse a conoscere la propria complessiva condizione previdenziale e contributiva prima di rassegnare le dimissioni e fare domanda di pensione, e ha pertanto
CP_ chiesto all' la certificazione della propria complessiva situazione previdenziale e pensionistica prevista dall'art. 54 l. n. 88/1989, e non la certificazione ex l. n. 243/04, CP_ rilasciata dall' con conseguente sussistenza di responsabilità per inadempimento dell' , che aveva fornito dati parziali e fuorvianti, inducendo in errore esso appellante, CP_1
poiché alla data del 05/08/2009, di richiesta della certificazione, aveva maturato 1776 contributi e, con la maggiorazione per lavoro in ex art. 31 l. n. 1092/1973, aveva Pt_2
raggiunto il requisito contributivo di 35 anni per la pensione di anzianità ed i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione anticipata di vecchiaia a carico del fondo elettrici;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussisteva il proprio diritto al risarcimento del danno da errata comunicazione previdenziale.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo l'omessa CP_1 proposizione di motivi di gravame avverso il capo dell'impugnata sentenza con cui era stata ritenuta fondata l'eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, e l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità in violazione dell'art. 342 c.p.c., e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata, contenendo il ricorso in appello espressa ed analitica indicazione sia dei capi della sentenza impugnati (quelli relativi alla ritenuta correttezza della liquidazione della pensione operata dall' e della certificazione CP_1 contributiva rilasciata dall' ), sia delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti CP_1
compiuta dal giudice di primo grado (relativamente alla valutazione delle risultanze probatorie documentali), e sia delle dedotte violazioni della disciplina di legge applicabile, in piena conformità ai requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.. Nel merito, va premesso che la statuizione con la quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto, ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, dal diritto alla percezione dei ratei pensionistici anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale del 21/10/2022, è passata in giudicato, non essendo stata gravata da motivi di appello.
Ciò posto, l'appello è infondato, pur dovendosi correggere la motivazione dell'impugnata sentenza, per le seguenti considerazioni.
Quanto al primo motivo, risulta dalla documentazione in atti che l'appellante, nato il
04/10/1946 e dipendente ENEL fino al 19/12/1991, aveva maturato presso il cd. fondo elettrici di cui alla l. n. 1079/1971 complessivi 23 anni, 5 mesi e 14 giorni di anzianità contributiva.
Egli aveva inoltre maturato anzianità contributiva presso l'a.g.o. , nel 1960-1961 e dal CP_1
01/01/1993 al 30/11/2010, per complessivi 621 contributi settimanali, e presso la gestione artigiani per 7 contributi settimanali nel 1972, questi ultimi poi ricongiunti presso l'a.g.o. in esito a domanda del 31/03/2010.
Con evidenza, quindi, al momento della cessazione dell'attività lavorativa da cui conseguiva l'iscrizione al fondo elettrici, l'appellante non aveva maturato diritto a pensione alcuna presso il fondo stesso, avendo anzianità contributiva inferiore a quella (35 anni) prevista ex art. 5 lett.
d) l. n. 1079/1971 per la pensione di anzianità (all'epoca indipendentemente dall'età), ed età anagrafica (45 anni) inferiore a quella (rispettivamente 65 anni e 60 anni) prevista ex art. 5 lett. b) e c) l. n. 1079/1971 stessa per l'ottenimento di pensione di vecchiaia, ordinaria o anticipata.
Pertanto, non risultando che egli, a seguito della cessazione di detta attività, abbia optato per il mantenimento dell'iscrizione al fondo elettrici entro il termine di cui all'art. 28 c. 1 l. n.
293/1956, la sua posizione contributiva è stata correttamente trasferita presso l' , CP_5
mediante accredito della somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute in applicazione delle leggi disciplinanti l'a.g.o. stessa, per il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo, ex art. 29 e 27 c. 6 l. stessa.
Le sopravvenute disposizioni del d.lgs. n. 562/1996 e dell'art. 41 l. n. 488/1999 (che ha soppresso il fondo elettrici), invocate dall'appellante, sono di contro del tutto inapplicabili alla fattispecie di causa, poiché relative solo ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore di esse, erano ancora iscritti al fondo (ed i quali soli, pertanto, a seguito della soppressione, ex art. 41
c. 1 terzo periodo l. n. 488/1999 conservano il diritto alla liquidazione della pensione secondo la disciplina del fondo per le anzianità ivi maturate, qualora non optino per il trasferimento dell'intera posizione presso l'a.g.o. ex artt. 3 c. 14 d.lgs. n. 562/1996). È pertanto del tutto irrilevante ai fini della decisione, contrariamente a quanto sostenuto, che l'appellante non abbia avanzato domanda di ricongiunzione presso il FPLD della contribuzione maturata presso il fondo elettrici.
Ne consegue, con evidenza, che legittimamente l' , all'esito della domanda di pensione di CP_1 anzianità avanzata dall'appellante nel novembre 2010, ha liquidato la pensione in base alla sua complessiva anzianità contributiva sopra indicata, maturata nel FPLD o in essa ricongiunta, ovvero maturata nel fondo elettrici ma trasferita nel FPLD ex l. n. 293/1956.
Quanto al secondo motivo, va in primo luogo considerato che l'appellante, pur sostenendo di avere avanzato all' , nell'agosto 2009, domanda non di certificazione della maturazione CP_1
del diritto a pensione entro il 31/12/2007 ex l. n. 243/2004, ma di certificazione della propria complessiva situazione previdenziale e pensionistica ex art. 54 l. n. 88/1989, non ha prodotto,
a seguito della contestazione dell' (che, nel costituirsi in giudizio in primo grado, ha CP_1
sostenuto di avere ricevuto domanda di certificazione della maturazione di diritto a pensione con la contribuzione maturata nel fondo elettrici, e di avere provveduto di conseguenza), la domanda avanzata, ma ha svolto deduzioni di natura meramente ipotetica (non avrebbe avuto,
a suo dire, interesse a chiedere certificazioni ex l. n. 243/2004 perché già sapeva di non avere maturato i requisiti pensionistici presso il fondo elettrici).
Pertanto, tenuto conto che, come visto, l'appellante non aveva effettivamente maturato diritto a pensione di anzianità in base alla sola contribuzione maturata presso il fondo elettrici, e che quindi il dato fornito dall' è esatto, non vi è prova dell'asserito inadempimento da CP_1 parte dell' (prova che, secondo i principi generali, è a carico della parte che ne deduce CP_1
la sussistenza – cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 3 n. 22244 del 14/07/2022 rv. 665265 – 01, nonché, su fattispecie analoga a quella dia causa, Cass. Sez. L. n. 8604 del 2/05/2016), sicché per ciò solo la domanda dovrebbe ritenersi infondata, come ben ritenuto nell'impugnata sentenza.
In secondo luogo, va considerato che come pacifico, l'art. 54 l. n. 88/1989 garantisce al lavoratore un diritto alla corretta informazione circa la consistenza della sua posizione contributiva, il quale, ove sia rimasto insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente previdenziale, può esser fatto valere in giudizio contro quest'ultimo esclusivamente in ordine alla responsabilità per i danni eventualmente derivati dall'inesatta informazione che abbia indotto l'assicurato in errore scusabile (cfr. Cass. Sez. L. nn. 701 del 09/01/2024, 23114 del 17/09/2019 rv. 655057 – 01 e 2498 del 01/02/2018 rv.
647372 - 01).
Pertanto, se davvero l'appellante avesse chiesto all' attestazione della propria CP_1 complessiva posizione contributiva e pensionistica al momento della domanda (agosto 2009), il contenuto dell'atto adottato dall' (che contiene, come visto, solo indicazione CP_1 dell'insussistenza del diritto a pensione di anzianità alla data del 31/12/2007 e con i soli contributi presso il fondo elettrici) dovrebbe ritenersi ictu oculi erroneo perché meramente parziale rispetto alla domanda, e tale evidente erroneità sarebbe stata agevolmente riscontrabile dall'appellato sulla base dell'ordinaria diligenza, sicché l'impugnata sentenza ha correttamente escluso la scusabilità dell'eventuale errore in cui l'appellante potesse essere caduto a seguito della certificazione previdenziale in esame.
Dall'altro lato, l'appellante ha genericamente sostenuto di essere stato costretto a continuare a lavorare nonostante la propria invalidità e la gravosità del lavoro, ed ad avanzare una domanda di ricongiunzione inutile, ma ha specificamente allegato, quale voce di danno da inesatta comunicazione risarcibile, solo il danno patrimoniale corrispondente al mancato godimento dei ratei di pensione che avrebbe percepito ove fosse andato in pensione fin dall'agosto 2009 e non già dal dicembre 2010.
Va quindi osservato che l'appellante, in detto periodo, ha svolto attività lavorativa percependo retribuzione (€. 21.266,00 annui, pari ad €. 1.635,00 mensili, come risulta dall'estratto contributivo in atti) superiore alla pensione che avrebbe percepito (€. 1.334,00 mensili, come risulta dal provvedimento di riliquidazione della pensione definitiva in atti), con conseguente insussistenza di danno patrimoniale alcuno.
Né potrebbero ritenersi risarcibili danni da gravosità del lavoro, non risultando in alcun modo
(appunto per difetto di specifiche allegazioni) che si sia trattato di lavoro usurante e non essendo stato neppure dedotto che l'invalidità da cui l'appellante era affetto si sia aggravata per effetto della protrazione dell'attività lavorativa.
Nemmeno, infine, è configurabile un danno in conseguenza della ricongiunzione presso l'a.g.o. della contribuzione maturata dall'appellante presso la gestione artigiani, come visto chiesta ed ottenuta dall'appellante nel marzo 2010, avendo egli incrementato il proprio montante contributivo e quindi l'ammontare della pensione, sicché la ricongiunzione, contrariamente a quanto sostenuto, non può affatto ritenersi inutile.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del grado non sono ripetibili, essendo l'appellante titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c..
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 376/2023 in data 22/12/2023 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello; spese del grado non ripetibili. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 30/01/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -