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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3720 /2023 RG
Alla udienza del 5.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 tr cpc,
prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti , e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 18 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IM della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 3720 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023
TRA
Il , (Avv. Alfonso Marsala) Parte_1
OPPONENTE
1 CONTRO
Il (Cod. Fisc. ) avv. Controparte_1 C.F._1
UC AN
OPPOSTO
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Rigetta la spiegata opposizione a precetto, poiché ritenuta infondata in fatto ed diritto;
Pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali , in favore di parte opposta, quantificate in 1.600.00
euro, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario come per legge
In accoglimento della domanda spiegata da parte opposta di condanna ex art 96 cpc, per responsabilità aggravata, condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di euro 1.000,00.
MOTIVAZIONE
L'opposizione spiegata dal sig. , alla luce della documentazione Pt_1
versata in atti ex adverso, suffragata da consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo , si appalesa infondata e va CP_2
rigettata.
Passando al merito della vicenda per cui è giudizio, parte opponente ha spiegato la presente opposizione a precetto ex art. 615 cpc ed ha
2 chiesto di: ritenere e dichiarare prescritto il presunto credito del sig.
e di conseguenza il decreto ingiuntivo emesso dal Controparte_1
Giudice Conciliatore di Firenze in data 15/10/1990, nonché gli atti di
precetto notificati nelle date 26/07/2000, 26/09/2005,18/01/2007 e
3/04/2014 . E conseguentemente ritenere nullo l'atto di precetto e
prescritto il diritto azionato.
Costituitosi il sig. In via pregiudiziale ha chiesto di :ritenere e CP_1
dichiarare la incompetenza per valore del Tribunale adito a decidere
della presente opposizione ex art. 615, comma 1, cpc, per tutti i motivi
di cui al presente atto, sussistendo la competenza del Giudice di Pace
di Palermo;
- Nel merito: respingere l'opposizione proposta dal debitore esecutato,
perché assolutamente infondata – in fatto ed in diritto – oltre che non
provata, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto.
Con condanna dell'opponente al pagamento di una somma di denaro
che il Giudicante determinerà secondo equità a titolo di risarcimento
del danno ex art. 96 C.P.C., poiché nel caso di specie si può
agevolmente ravvisare il pregiudizio subito dal creditore opposto nella
sfibrante attività di contrasto – pre ed endo processuale – frapposta
dall'opponente per sottrarsi al pagamento di un debito esistente,
ormai, da lunghissima data e mai saldato. Con vittoria di spese
competenze di lite”
3 L'opposizione spiegata dal è palesemente infondata e va Pt_1
rigettata.
Preliminarmente necessita evidenziare che l' argomentazione spiegata da parte del , inerente la asserita nullità dell'atto di precetto Pt_1
poiché fondato sul decreto ingiuntivo del Giudice Conciliatore di
Firenze, emesso in data 15.10.1990 e notificato in data 29.10.1989, e la conseguente prescrizione del diritto azionato, è del tutto priva di pregio e va respinta. Sul punto, parte opposta ha rappresentato (e dimostrato) che diversi sono stati gli atti di precetto notificati nel corso degli anni all'opponente, in forza del medesimo titolo esecutivo,
pedissequi al Decreto Ingiuntivo, atti versati al proprio fascicolo.
Ed invero, da un'attenta disamina della copiosa documentazione versata in atti al PCT, da parte opposta, la vicenda per cui è causa trae origine da un annosa questione, assai datata nel tempo, che trae spunto da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Conciliatore di
Firenze, in data 15.10.1990 e notificato al in data 29/10/1990, Pt_1
data che per mero refuso materiale, parte opposta ha indicato in atti come 29/10/1989. Sul punto, è appena il caso di precisare che il predetto titolo giudiziale, notificato al con una pluralità di precetti Pt_1
ai fini interruttivi, contestato dal , è stato oggetto di ben due Pt_1
sentenze, l'una emessa dal Giudice di Pace di Palermo RG 10035/2000
Sent. N. 1279/2001 (all. 2) favorevole al , e l'altra emessa in fase Pt_1
di gravame dal Tribunale di Palermo RG N. 3070/02 Sentenza
4 N.983/03 (all. 3), con cui è stata totalmente riformata la decisione di prime cure.
In definita il Tribunale di Palermo, con la sentenza emessa in data
15/01/2003, con una decisione assai precisa nelle motivazioni ha,
brillantemente spiegato la fondatezza dell'atto di precetto,
regolarmente notificato, in forza del DI emesso dal Giudice
Conciliatore di Firenze , rigettando cosi l'atto di appello del . Pt_1
Ed ancora, necessita brevemente soffermarsi sull'eccezione di prescrizione, rilevandone la palese infondatezza.
In particolare, occorre sottolineare che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale ed è esclusivamente regolata dalle norme di cui agli art. 2943 e segg. Cod. Civ., le quali ai fini interruttivi, richiedono che la volontà del creditore, di esercitare il diritto, venga espressamente manifestata al debitore mediante ad atti aventi carattere ricettizio,
attraverso la notificazione di atti giudiziari o di altri aventi l'effetto di costituire in mora il debitore (art. 1219 Cod. Civ.);
Ciò premesso si rileva che, alla notificazione dell'atto di precetto deve riconoscersi la efficacia di atto di interruzione della prescrizione di natura cosiddetta istantanea, dovendo esso assimilarsi piuttosto che all'atto iniziale del processo esecutivo, ad un atto di messa in mora,
come tale riconducibile all'art. 2943, ultimo comma, Cod. Civ. (cfr
Sent. n. 65/2005 – Trib. Torre Annunziata . Giudice Dott. Abete del
5 13.01.2005 – Recreb srl C/ ; C. Sez. 3 – 6.6.2002 n. 8219- Per_1
Cass. 14.7.2004 n. 13081 – Cass. 27.02.1987 n. 2111).
Premesso che – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2953 C.C. – il diritto portato da un provvedimento giurisdizionale (rectius il decreto
ingiuntivo del Giudice Conciliatore di Firenze) si prescrive con il decorso del termine di 10 anni, termine che è stato debitamente interrotto dalla parte creditrice, tramite l'invio di una molteplicità di atti di precetto notificati, raccomandate, e altri, versati dall'opposto al proprio fascicolo, dimostrando così di aver sempre interrotto il termine decennale di prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del debitore esecutato;
(Cfr: Atto di cessione del credito da Istituto
Editoriale (titolare del Decreto Ingiuntivo azionato) a RECREB s.r.l.
comunicata al debitore lettera A/R n. del 01.02.1995; - Atto di precetto ad istanza della cessionaria Recreb S.r.l. notificato in data
24.7.2000 a mani di persona qualificatasi Familiare;
- Atto di Precetto
notificato in data 26.09.2005 a mani di persona qualificatasi Familiare;
- Atto Di Precetto notificato in Data 18.1.2007 per compiuta giacenza;
- Atto di Precetto notificato in data 19.7.2011 a persona qualificatasi familiare;
- Atto di Precetto notificato in data 3.4.2014 a persona qualificatasi familiare;
- Atto di Precetto notificato il 21.11.2017 per compiuta giacenza;
- Sentenza GIUDICE DI PACE DI PALERMO N:
1279/2001 - Sentenza di appello del TRIBUNALE DI PALERMO n.
982/03).
6 Sulla scorta delle superiori argomentazioni, la spiegata opposizione a precetto è palesemente infondata e va rigettata.
Passando all'esame della richiesta di condanna ex art. 96 cpc, a titolo di responsabilità aggravata, formulata da parte opposta, la stessa appare meritevole di accoglimento, e va accolta. Invero la presente opposizione, spiegata dal , si appalesa assolutamente Pt_1
strumentale e finalizzata, a procrastinare ulteriormente il diritto di parte opposta al soddisfacimento del proprio credito, malgrado il notevole lasso di tempo trascorso. Pertanto In accoglimento della domanda spiegata da parte opposta ex art 96 cpc, per responsabilità
aggravata, si condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di euro 1.000,00.
Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente soccombente e per la liquidazione si rimanda al dispositivo
Così deciso, Palermo lì 5.12.2025
Dott.ssa Valentina IM
7
Alla udienza del 5.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 tr cpc,
prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti , e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 18 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IM della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 3720 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023
TRA
Il , (Avv. Alfonso Marsala) Parte_1
OPPONENTE
1 CONTRO
Il (Cod. Fisc. ) avv. Controparte_1 C.F._1
UC AN
OPPOSTO
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Rigetta la spiegata opposizione a precetto, poiché ritenuta infondata in fatto ed diritto;
Pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali , in favore di parte opposta, quantificate in 1.600.00
euro, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario come per legge
In accoglimento della domanda spiegata da parte opposta di condanna ex art 96 cpc, per responsabilità aggravata, condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di euro 1.000,00.
MOTIVAZIONE
L'opposizione spiegata dal sig. , alla luce della documentazione Pt_1
versata in atti ex adverso, suffragata da consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo , si appalesa infondata e va CP_2
rigettata.
Passando al merito della vicenda per cui è giudizio, parte opponente ha spiegato la presente opposizione a precetto ex art. 615 cpc ed ha
2 chiesto di: ritenere e dichiarare prescritto il presunto credito del sig.
e di conseguenza il decreto ingiuntivo emesso dal Controparte_1
Giudice Conciliatore di Firenze in data 15/10/1990, nonché gli atti di
precetto notificati nelle date 26/07/2000, 26/09/2005,18/01/2007 e
3/04/2014 . E conseguentemente ritenere nullo l'atto di precetto e
prescritto il diritto azionato.
Costituitosi il sig. In via pregiudiziale ha chiesto di :ritenere e CP_1
dichiarare la incompetenza per valore del Tribunale adito a decidere
della presente opposizione ex art. 615, comma 1, cpc, per tutti i motivi
di cui al presente atto, sussistendo la competenza del Giudice di Pace
di Palermo;
- Nel merito: respingere l'opposizione proposta dal debitore esecutato,
perché assolutamente infondata – in fatto ed in diritto – oltre che non
provata, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto.
Con condanna dell'opponente al pagamento di una somma di denaro
che il Giudicante determinerà secondo equità a titolo di risarcimento
del danno ex art. 96 C.P.C., poiché nel caso di specie si può
agevolmente ravvisare il pregiudizio subito dal creditore opposto nella
sfibrante attività di contrasto – pre ed endo processuale – frapposta
dall'opponente per sottrarsi al pagamento di un debito esistente,
ormai, da lunghissima data e mai saldato. Con vittoria di spese
competenze di lite”
3 L'opposizione spiegata dal è palesemente infondata e va Pt_1
rigettata.
Preliminarmente necessita evidenziare che l' argomentazione spiegata da parte del , inerente la asserita nullità dell'atto di precetto Pt_1
poiché fondato sul decreto ingiuntivo del Giudice Conciliatore di
Firenze, emesso in data 15.10.1990 e notificato in data 29.10.1989, e la conseguente prescrizione del diritto azionato, è del tutto priva di pregio e va respinta. Sul punto, parte opposta ha rappresentato (e dimostrato) che diversi sono stati gli atti di precetto notificati nel corso degli anni all'opponente, in forza del medesimo titolo esecutivo,
pedissequi al Decreto Ingiuntivo, atti versati al proprio fascicolo.
Ed invero, da un'attenta disamina della copiosa documentazione versata in atti al PCT, da parte opposta, la vicenda per cui è causa trae origine da un annosa questione, assai datata nel tempo, che trae spunto da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Conciliatore di
Firenze, in data 15.10.1990 e notificato al in data 29/10/1990, Pt_1
data che per mero refuso materiale, parte opposta ha indicato in atti come 29/10/1989. Sul punto, è appena il caso di precisare che il predetto titolo giudiziale, notificato al con una pluralità di precetti Pt_1
ai fini interruttivi, contestato dal , è stato oggetto di ben due Pt_1
sentenze, l'una emessa dal Giudice di Pace di Palermo RG 10035/2000
Sent. N. 1279/2001 (all. 2) favorevole al , e l'altra emessa in fase Pt_1
di gravame dal Tribunale di Palermo RG N. 3070/02 Sentenza
4 N.983/03 (all. 3), con cui è stata totalmente riformata la decisione di prime cure.
In definita il Tribunale di Palermo, con la sentenza emessa in data
15/01/2003, con una decisione assai precisa nelle motivazioni ha,
brillantemente spiegato la fondatezza dell'atto di precetto,
regolarmente notificato, in forza del DI emesso dal Giudice
Conciliatore di Firenze , rigettando cosi l'atto di appello del . Pt_1
Ed ancora, necessita brevemente soffermarsi sull'eccezione di prescrizione, rilevandone la palese infondatezza.
In particolare, occorre sottolineare che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale ed è esclusivamente regolata dalle norme di cui agli art. 2943 e segg. Cod. Civ., le quali ai fini interruttivi, richiedono che la volontà del creditore, di esercitare il diritto, venga espressamente manifestata al debitore mediante ad atti aventi carattere ricettizio,
attraverso la notificazione di atti giudiziari o di altri aventi l'effetto di costituire in mora il debitore (art. 1219 Cod. Civ.);
Ciò premesso si rileva che, alla notificazione dell'atto di precetto deve riconoscersi la efficacia di atto di interruzione della prescrizione di natura cosiddetta istantanea, dovendo esso assimilarsi piuttosto che all'atto iniziale del processo esecutivo, ad un atto di messa in mora,
come tale riconducibile all'art. 2943, ultimo comma, Cod. Civ. (cfr
Sent. n. 65/2005 – Trib. Torre Annunziata . Giudice Dott. Abete del
5 13.01.2005 – Recreb srl C/ ; C. Sez. 3 – 6.6.2002 n. 8219- Per_1
Cass. 14.7.2004 n. 13081 – Cass. 27.02.1987 n. 2111).
Premesso che – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2953 C.C. – il diritto portato da un provvedimento giurisdizionale (rectius il decreto
ingiuntivo del Giudice Conciliatore di Firenze) si prescrive con il decorso del termine di 10 anni, termine che è stato debitamente interrotto dalla parte creditrice, tramite l'invio di una molteplicità di atti di precetto notificati, raccomandate, e altri, versati dall'opposto al proprio fascicolo, dimostrando così di aver sempre interrotto il termine decennale di prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del debitore esecutato;
(Cfr: Atto di cessione del credito da Istituto
Editoriale (titolare del Decreto Ingiuntivo azionato) a RECREB s.r.l.
comunicata al debitore lettera A/R n. del 01.02.1995; - Atto di precetto ad istanza della cessionaria Recreb S.r.l. notificato in data
24.7.2000 a mani di persona qualificatasi Familiare;
- Atto di Precetto
notificato in data 26.09.2005 a mani di persona qualificatasi Familiare;
- Atto Di Precetto notificato in Data 18.1.2007 per compiuta giacenza;
- Atto di Precetto notificato in data 19.7.2011 a persona qualificatasi familiare;
- Atto di Precetto notificato in data 3.4.2014 a persona qualificatasi familiare;
- Atto di Precetto notificato il 21.11.2017 per compiuta giacenza;
- Sentenza GIUDICE DI PACE DI PALERMO N:
1279/2001 - Sentenza di appello del TRIBUNALE DI PALERMO n.
982/03).
6 Sulla scorta delle superiori argomentazioni, la spiegata opposizione a precetto è palesemente infondata e va rigettata.
Passando all'esame della richiesta di condanna ex art. 96 cpc, a titolo di responsabilità aggravata, formulata da parte opposta, la stessa appare meritevole di accoglimento, e va accolta. Invero la presente opposizione, spiegata dal , si appalesa assolutamente Pt_1
strumentale e finalizzata, a procrastinare ulteriormente il diritto di parte opposta al soddisfacimento del proprio credito, malgrado il notevole lasso di tempo trascorso. Pertanto In accoglimento della domanda spiegata da parte opposta ex art 96 cpc, per responsabilità
aggravata, si condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di euro 1.000,00.
Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente soccombente e per la liquidazione si rimanda al dispositivo
Così deciso, Palermo lì 5.12.2025
Dott.ssa Valentina IM
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