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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/11/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 152/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
SCANTAMBURLO
ATTRICE
Contro
(C.F. ), difesa dagli avv.ti VIRGINIA GABELLI e Controparte_1 P.IVA_1
LA IV
CONVENUTA
CONCLUSIONI
: Parte_1
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità diretta ed indiretta ai sensi degli artt.1228 e 2049 c.c. della convenuta condannarsi l' a risarcire all'attrice tutti i danni allegati in Controparte_1 citazione, patrimoniali e non patrimoniali, tra i quali il danno biologico temporaneo della durata di 40
1 giorni nella misura del 25% e il danno biologico nella misura del 10% (dieci per cento) accertati dal
C.T.U. Dott. nel procedimento ex art.669bis c.p.c. (Trib. Padova - G.I. Dr.ssa Carrucciu - R.G. Per_1
n.2024/811), il danno biologico temporaneo per la settimana successiva la som-ministrazione di sostanze,
e il danno morale, dalla stessa subiti, oltre rivalutazione e interessi dalla presente domanda al saldo.
Spese di lite rifuse del presente giudizio e della fase propedeutica e già svolta ex art. 669 bis c.p.c. (Trib.
Padova - G.I. Dr.ssa Carrucciu - R.G. n.2024/811).
In via istruttoria, chiede sia ammessa prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il 21/05/2022 il marito dell'attrice chiese al medico di medicina Parte_1 generale Dott.ssa di visitare a domicilio la moglie”; Persona_2
2) “Vero che l'attrice si è assentata dal lavoro per una settimana fino al 27 maggio 2027”;
3) “Vero che per una settimana, dal 23 al 27 maggio 2022, l'attrice è ricorsa all'aiuto di un'amica per il trasporto dei figli a scuola e per le loro attività ricreative (nuoto) pomeridiane”;
4) “Vero che per una settimana, dal 20 al 27 maggio, aveva difficoltà a stare in Parte_1 piedi in equilibrio”;
5) “Vero che per una settimana, dal 20 al 27 maggio, aveva difficoltà ad afferrare Parte_1 gli oggetti, quali le maniglie delle porte e le manopole dei fornelli”;
6) “Vero che per una settimana, dal 20 al 27 maggio, è rimasta a casa”; Parte_1
7) “Vero che per una settimana, dal 20 al 27 maggio, non ha guidato nessun Parte_1 veicolo”.
Ai fini del riconoscimento del danno dinamico-relazionale, qualora il Tribunale non ritenesse sufficiente l'elaborato del Dott. , chiede sia ammessa prova per testi sui seguenti capitoli: Per_1
8) “Vero che prima del 20/5/2022 l'iniziativa per uscire la sera o per andare al cinema partiva sempre da;
Parte_1
9) “Vero che dopo il 20/5/2022 esce di casa con le amiche solo dopo loro Parte_1 richiesta”;
10) “Vero che prima del 20/5/2022 indossava esclusivamente gonne ed abiti Parte_1 femminili”;
2 11) “Vero che dopo il 20/5/2022 indossa esclusivamente pantaloni, abbigliamento Parte_1 casual unisex e scarpe da ginnastica”;
12) “Vero che prima del 20/5/2022 curava il proprio aspetto con il trucco e Parte_1 rossetto”;
13) “Vero che dopo il 20/5/2022 non ha più usato neppure un rossetto”; Parte_1
14) “Vero che dopo il 20/5/2022 con tutte le persone con cui viene in contatto e Parte_1 che non conosce si limita a dialoghi contratti, ossia risposte a monosillabi”;
15) “Vero che dopo il 20/5/2022 in ogni occasione rifiuta di rima-nere sola in Parte_1 una stanza con una persona di sesso maschile”;
16) “Vero che dopo il 20/5/2022 evita gli spazi aperti, quali parcheggi”. Parte_1
Indica a teste su tutti i capitoli Via Cimitero Vecchio n.8, Onara di Tombolo. Tes_1
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA:
Nel merito in via principale: accertarsi l'infondatezza e per l'effetto rigettare la pretesa avanzata da parte attrice, non sussistendo alcun profilo di responsabilità in capo all' in conseguenza Parte_2 ai fatti oggetto della sentenza n. 731/2023 del G.I.P. presso il Tribunale di Padova e del successivo provvedimento n. 5181/2023 R.G. della Corte d'Appello di Venezia, né a titolo di responsabilità diretta né a titolo di responsabilità indiretta ex artt. 1228 o 2049 c.c., per tutte le motivazioni di cui in narrativa.
In subordine: ridurre le pretese attoree per quanto di ragione.
In ogni caso, con rifusione delle competenze e spese sostenute dalla convenuta nell'ambito del procedimento n. 811/2024 R.G. nonché nel presente giudizio.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premesso che durante la notte tra il 19 e il 20 maggio 2022, in occasione di un Parte_1 ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittadella, , all'epoca dei fatti Parte_3 dipendente della struttura sanitaria, dopo averla posta in stato di minorata difesa, a mezzo illecita somministrazione di benzodiazepine, aveva realizzato reiterai episodi di violenza sessuale nei suoi confronti, che per tali fatti era stato penalmente condannato in via definitiva, che la Parte_3 consulenza ex art. 669 bis c.p.c. aveva accertato un danno biologico del 10% per il disturbo dell'adattamento sviluppato a causa di detti fatti, ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 chiedendone la condanna, sia per fatto proprio, sia in via indiretta per fatto doloso del proprio dipendente, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito quale vittima del reato di cui agli artt. 609bis, 609ter co. 1 n. 2, 609septies, 61 co. 1 n. 5 e n. 11 sexies.
1.1 Si è tempestivamente costituita l' ritenendo insussistente qualsivoglia Controparte_1 profilo di responsabilità a proprio carico, sia diretta che indiretta e comunque contestando anche la quantificazione del danno formulata da parte attrice concludendo, in via subordinata rispetto alla richiesta di rigetto della domanda attorea, per la riduzione delle pretese.
1.2 La causa, rigettate le istanze istruttorie, ritenute irrilevanti, e disposta l'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. RG 811/2024, giunge in decisione sulle conclusioni sopra precisate dalle parti, dopo che parte attrice non ha accettato la proposta ex art. 185 bis c.p.c. del 3.6.2025.
2. La domanda attorea va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Fin dalla comparsa di costituzione e risposta l' non ha negato specificamente Controparte_1 la commissione dei fatti di reato del proprio dipendente, dando invece atto che “l' contestava CP_1 disciplinarmente al sig. i comportamenti segnalati dalla signora , sospendendolo Pt_3 Parte_1 immediatamente dall'attività lavorativa […]. Con successiva determina adottata in data 05.06.2023
l' , preso atto della sentenza penale di condanna n. 731/2023 nel frattempo pronunciata dal G.I.P. CP_1 del Tribunale di Padova nei confronti del dipendente, lo licenziava senza preavviso” (pag. 7 comparsa
4 di costituzione e risposta). La responsabilità del dipendente costituisce pertanto un dato pacifico e Pt_3 incontestato anche nei confronti dell' 6. CP_1
Rileva poi il fatto che, benché la sentenza penale della Corte di Cassazione n. 10322/2025 non possa spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell' , i fatti ivi accertati devono ritenersi Parte_4 provati in quanto non solo non specificamente contestati, ma anche indirettamente riconosciuti come veritieri.
Ad abundatiam, va osservato che è possibile invocare, nel presente procedimento, l'efficacia della prova, raccolta nel processo penale, quale prova atipica (cfr. ex multis Cass. n. 6478 del 2005; Cass. 22020 del
2007; Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 12164 del 2021), a fronte del fatto che “il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico” (Cass. n. 15122 del
2013).
2.1 La questione controversa attiene alla riconoscibilità, nel caso di specie, di profili di responsabilità, diretta o indiretta, in capo alla struttura sanitaria in ragione dell'illecito commesso dal proprio dipendente,
. Parte_3
In via preliminare, si ritiene di accogliere la domanda attorea proposta ai sensi dell'art. 2049 c.c., ritenendola di più veloce soluzione e assorbente rispetto alla qualificazione della stessa in termini di responsabilità diretta della struttura.
La fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in cui il padrone/committente, che nell'espletamento della propria attività si avvale dell'opera di domestici/commessi, “assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a
5 costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano 'il rischio specifico' assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio 'cuius commoda eius et incommoda'” (Cass. n. 4298 del 2019).
Pertanto, trattandosi di responsabilità oggettiva, una volta fornita la prova del fatto posto in essere dal dipendente e del nesso di causalità tra il fatto illecito posto in essere da quest'ultimo e l'evento dannoso,
è sufficiente solo che il comportamento, colposo o doloso, del dipendente sia stato agevolato dall'assegnazione di incombenze da parte del datore di lavoro.
A tal proposito, va osservato che secondo la Suprema Corte “in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049
c.c., non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. È infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e
l'evento dannoso” (Cass. n. 22058 del 2017; nel caso di specie la Corte ha ravvisato la responsabilità dell' per i danni provocati da un medico autore di violenza sessuale nei confronti di Parte_4 un paziente, perpetrata in ospedale, in orario di lavoro, nell'adempimento di mansioni di anestesista e narcotizzando la vittima).
Tale responsabilità sussiste anche qualora il dipendente abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino in violazione degli obblighi a lui imposti (cfr. ex multis già citata Cass. n. 22058 del 2017; Cass.
16658 del 2017; Cass. n. 20924 del 2015; Cass. n. 13799 del 2015; Cass. pen. n. 17049 del 2011; Cass. pen. n. 21195 del 2011) “alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze …
Chi si avvale dell'altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa
6 ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi” (Cass. SS.UU. 13246 del 2019).
2.1.1 Ciò premesso in diritto, alla luce del compendio probatorio agli atti può ritenersi sussistente il nesso di occasionalità necessaria.
La condotta illecita di , infatti, si è verificata in ambiente ospedaliero, nel turno e nell'esercizio delle Pt_3 sue funzioni ed è risultata possibile proprio in ragione dell'attività lavorativa espletata dal condannato, che ha costituito la causa esclusiva del contatto fra l'infermiere e la paziente nonché condizione per l'accesso alle sostanze somministrate.
Come emerge dalle sentenze di condanna di primo e secondo grado, l'infermiere, sfruttando l'adempimento delle mansioni attribuitegli – consistenti nell'eseguire i normali controlli di routine sullo stato di salute della paziente – ha somministrato all'attrice una flebo contenente un cocktail di benzodiazepine e, nel corso della notte, più volte ha posto in essere atti integranti violenza sessuale.
L'accesso ai farmaci, l'ambiente sanitario e l'orario di lavoro costituiscono elementi strettamente connessi all'attività professionale svolta da e hanno concretamente agevolato la commissione dei Pt_3 fatti.
Né può ritenersi che la condotta di abbia costituito uno sviluppo del tutto anomalo della funzione Pt_3 rivestita.
Rientra, infatti, nell'ambito dell'attività dell'Ospedale l'affidamento al personale infermieristico della cura e della vigilanza sui pazienti e, ragionevolmente, non era imprevedibile una deviazione dai compiti conferiti tale da imporre adeguate misure di prevenzione o, quantomeno, la valutazione dello specifico rischio, tanto più che nel caso di specie erano state fatte delle segnalazioni, pur se non seguite da formali denunce, circa comportamenti non consoni di (si vedano le dichiarazioni del dott. del Pt_3 Tes_2
21.5.2022 (doc. 4 e 5 att.).
Ne consegue che la struttura sanitaria deve essere ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni arrecati alla vittima dal proprio dipendente, avendo l'illecito trovato causa e occasione nello svolgimento delle sue incombenze lavorative e non costituendo uno sviluppo imprevedibile delle stesse.
3. Venendo quindi alle pretese risarcitorie, partendo da quelle non patrimoniali, l'attrice ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità permanente del 10% e un'invalidità temporanea
7 di 40 giorni al 25%, allineando la propria richiesta alle risultanze della consulenza tecnica effettuata in sede di ATP.
In sede di prima memoria ha precisato la domanda aggiungendo la richiesta di condanna al risarcimento per “il danno biologico temporaneo per la settimana successiva la somministrazione di sostanze, e il danno morale, dalla stessa subiti, oltre rivalutazione e interessi dalla presente domanda al saldo”.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. 1 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”. 8 Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr. Cass.
25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. 28988 del 2019,
21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
3.2 Venendo al merito delle richieste, il dott. , nella relazione depositata nel procedimento ex Per_1 art. 696 bis c.p.c. R.G. 811/2024, ha accertato che, per effetto della violenza subita (“i fatti aggressivi di cui ci stiamo occupando, che come risulta dagli atti, sono stati perpetrati in un momento ed in una condizione di procurata minore difesa della perizianda, sono stati di una portata lesiva potenzialmente idonea a produrre un trauma psichico con conseguenti alterazioni emozionali nella vittima […] Si riconosce un nesso di causa tra gli eventi subiti e la produzione di un disturbo psichico”, cfr. pag. 22-23 ctu dott. ), la ricorrente ha riportato “un disturbo dell'Adattamento con aspetti emozionali Per_1 misti”.
A fronte di un “periodo di disagio psicologico di maggiore acutezza e sofferenza con ansia generalizzata
e con una limitazione della sua autonomia (danno alla salute di natura psichica)”, è conseguito un danno biologico temporaneo protrattosi complessivamente 40 giorni in forma parziale al 25%.
Quanto ai postumi permanenti residuati, essi configurano un danno biologico nella misura del 10% e non hanno incisto sulla capacità lavorativa della . Parte_1
Quanto al grado di sofferenza, ha riconosciuto un livello di sofferenza soggettiva di grado moderato in relazione al periodo di malattia e di grado moderato-lieve nel permanente.
9 Infine, quanto alle spese mediche sostenute e documentate in atti, il dott. le ha ritenute congrue Per_1
e pertinenti per un ammontare complessivo di euro 210,00 per le sedute di psicoterapia con la dott.ssa
, non ravvisando la necessità di spese mediche future. Per_3
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliario relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea che permanente. Trattasi di conclusioni condivise anche dai ctp in sede di ATP e non contestate neppure nel presente giudizio.
Quanto alla richiesta del riconoscimento autonomo della voce di danno morale, ulteriormente distinta in relazione alla somministrazione di farmaci e al compimento di atti sessuali, le circostanze addotte da parte attrice come danni conseguenza – “perduranti sentimenti, da un lato, di rabbia e, dall'altro, di impotenza e paura di essere vittima di ulteriori aggressioni provocati dalla consapevolezza e dal ricordo della sua procurata incapacità (c.d. danno morale)”, cfr. pag. 5 atto di citazione e altresì pagina 4 delle note conclusive dove si parla di “perduranti sentimenti, da un lato, di rabbia e, dall'altro, di impotenza
e paura di essere vittima di ulteriori aggressioni a mezzo subdolo “avvelenamento” provocati dalla consapevo-lezza e dal ricordo della sua procurata incapacità” e di “ perduranti sentimenti di rabbia
e di impotenza, vergogna, autosvalutazione e paura di essere vittima di ulteriori aggressioni di natura sessuale” – sono le medesime valorizzate ai fini del riconoscimento del danno biologico di natura psichica dall'ausiliario all'esito delle operazioni peritali in sede di ATP (“si è rilevato che la Per_1 perizianda non è riuscita a ritrovare un completo riadattamento alla precedente omeostasi psichica e, quindi, anche un pieno recupero del proprio pregresso stile esistenziale, con riflessi restrittivi sulla sua vita sociorelazionale, sulla incompleta ripresa di un regolare pattern del sonno ed, in qualche misura, nei suoi rapporti con l'altro sesso […] Il danno permanente è sostenuto dalla persistenza di una elevazione della quota d'ansia, di irrequietezza, stato di apprensione e tensione unito a residuali disturbi del sonno”).
Ne consegue, come argomentato dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 10787 del 2024, che “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contendendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al puntuale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera
10 e propria lesione della propria integrità psicologica non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazioni della vita del danneggiato”. Pertanto, in virtù del principio di onnicomprensività, va osservato che, in presenza di un danno morale da accertata sofferenza soggettiva e di un vero e proprio danno biologico conseguente all'effettiva compromissione dello stato di salute psichica di chi lo invoca, pur essendo oggetto di separata valutazione come elementi del danno non patrimoniale, essi saranno suscettibili di liquidazione unitaria (cfr. Cass. 21084 del 2015).
Della componente morale, indubbiamente sussistente nel caso in esame, si terrà perciò conto nella liquidazione del danno non patrimoniale.
3.4 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord. n. 5801 del
2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame, pur prendendo come parametro di riferimento la tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare
11 i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del
2015), come previsto a pag. 8 della medesima edizione delle tabelle, “laddove, invece, ricorrono tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. sent. n. 12408/2011). Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico […] conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc.”.
Pertanto, stante la condivisione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio si liquidano, per il danno non patrimoniale – considerati l'invalidità del 10%, l'età di 37 anni della ricorrente al momento del sinistro, la sussistenza della componente morale a la natura dolosa della fattispecie all'origine del danno, l'invalidità permanente parziale al 25 per giorni 40 - euro 43.000,00 per la componente permanente ed euro 2.000,00 per quella parziale, pari ai valori massimi ulteriormente aumentati per la natura dolosa del fatto illecito.
4. Quanto ai danni patrimoniali, parte attrice chiede il ristoro delle spese delle sedute psicologiche con la dott.ssa di euro 210,00 (doc. 23 parte attrice); trattasi di spesa riconosciuta congrua e pertinente Per_3 dall'ausiliario e che va pertanto riconosciuta. Per_1
Va invece esclusa la rifusione della spesa sostenuta per il dott. in quanto non pertinente ai fini Per_4 del presente procedimento, avendo quest'ultimo prestato la propria assistenza nel diverso ambito penale e risultando, dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia (doc. 10 parte attrice), già disposta la rifusione proprio di tale voce di spesa a carico di e in parte altresì incassata a seguito di procedura Pt_3 esecutiva.
4.1 Spetta altresì la spesa per la consulenza medico-legale stragiudiziale di parte del dott. svolta Per_5 prima del procedimento per ATP, pari a euro 853,00 (doc. 19 parte attrice). Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano infatti un'attività giustificata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, necessaria a consentire, tanto al soggetto danneggiato quanto alla controparte, la formulazione di una richiesta risarcitoria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite. In quanto tali rappresentano una voce di danno emergente risarcibile (cfr. Cass. SS.UU.
n. 16990 del 2017).
12 Appare arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato;
tale circostanza non ricorre nel caso in esame, essendo gli importi in linea con il tariffario SISMLA.
Va riconosciuta altresì la spesa della relazione del dott. per la redazione della perizia di parte Per_6
(doc. 17 parte attrice), pari a euro 732,00, avendo l'attrice poi precisato che questi è medico legale, mentre il dott. è lo specialista in neurologia e psichiatria. Per_5
4.2 L'attrice chiede altresì il rimborso delle spese dell'ATP, intese come spese di ctu, di ctp e legali.
Come precisato da Corte Cass. ord. n. 30854 del 2023, “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate”.
Quanto alle spese di ctu, va riconosciuto l'importo di euro 1.830,00 corrisposto all'ausiliario dott.
(doc. 24 parte attrice), cui si aggiunge la spesa, pari a euro 612,00, sostenuta per una valutazione Per_1 psicodiagnostica autorizzata dal Giudice dell'ATP da parte della dott.ssa (doc. 25 parte attrice Per_7
e pag. 21 ctu dott. ). Per_1
Quanto alle spese dei ctp e , per la partecipazione alle operazioni peritali dell'ATP, si Per_5 Per_6 riconosce l'importo di euro 488,00 ciascuno (doc. 27 e 26 parte attrice).
Quanto, infine, ai compensi legali, va riconosciuto l'importo di euro 6.082,79, comprensivo del compenso parametrato ai valori medi, calcolati sull'importo del danno così come riconosciuto nel presente giudizio, della maggiorazione del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche, delle spese generali, di IVA, di CPA e delle spese vive (doc. 28 parte attrice).
Il danno patrimoniale ammonta, pertanto, complessivamente a euro 11.295,79.
5. Il danno complessivo ammonta pertanto a euro 56.300,00 arrotondati (euro 45.00,00 per non patrimoniale ed euro 11.295,79 per patrimoniale).
13 In sede penale è stato condannato al pagamento di euro 15.000,00 a titolo di provvisionale, che Pt_3 però l'attrice non è riuscita a incassare.
La Suprema Corte, con sentenza n. 6739 del 2011, ha rilevato che “in sede di definitiva liquidazione dei danni derivante da un illecito extracontrattuale il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli”.
Rispetto a tale precedente si è però di recente pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza 11614 del
2025, relativa a caso assimilabile al presente di responsabilità ex art. 2049 c.c. della P.A. (abusi sessuali da parte di un insegnante a danno degli alunni), così massimata “Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale - che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva - già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito”.
La scrivente, preso atto di tale mutamento, correttamente e condivisibilmente argomentato, ritiene non vi sia pertanto spazio per effettuare, diversamente da come prospettato nell'ordinanza 185 bis c.p.c., la decurtazione dal risarcimento della provvisionale.
Ne consegue che la convenuta va condannata al pagamento di euro 56.300,00.
14 Su tale importo capitale spettano gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione e gli interessi c.d. compensativi, sempre al tasso legale, sulle somme previamente devalutate alla data del
19.5.2022 e anno per anno rivalutate 2.
Il tasso scelto è quello legale, non avendo parte attrice allegato quale sarebbe stata la destinazione delle somme, né potendosi riconoscere il tasso di cui al quarto comma art. 1284 c.c.
Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, infatti, è oggetto di una obbligazione di valore, cui quindi non si applica l'art. 1224 del c.c., fino a quando, con la liquidazione che avviene con la sentenza, diventa obbligazione di valuta (cfr. Cass. 5503 del 2003, 21396 del 2014).
Gli interessi c.d. compensativi che vengono riconosciuti sull'importo capitale non sono tecnicamente interessi, ma sono lo strumento attraverso il quale il giudice liquida il lucro cessante ovvero il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, hanno, quindi, natura e fondamento diverso dagli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. ord. 24468 del 2020 e Cass. 19063 del 2023).
Peraltro, la relativa determinazione non è automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato alleghi e provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (cfr. Cass. ord. 36878 del 2021).
Gli interessi che vengono riconosciuti sull'importo capitale devalutato alla data dell'illecito e poi via rivalutato non sono, quindi, interessi in senso tecnico cui si possa applicare il disposto dell'art. 1284, 4° comma, c.c..
15 Tale soluzione interpretativa non confligge con la ratio deflattiva della norma: la sanzione a un debitore inadempiente che resista in giudizio può infatti trovare giustificazione laddove sia sin dall'inizio nota alle parti la somma dovuta, non quando debba ancora stabilirsi a quanto ammonti il debito.
6. Quanto alle spese di lite del presente procedimento, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la decisione allo stato degli atti e la sostanziale ripetizione degli argomenti difensivi.
Su tali importi va applicato l'aumento richiesto per l'uso dei collegamenti ipertestuali.
Non si riconosce invece l'aumento per la manifesta fondatezza, in ragione della necessità di valutare, equitativamente, il quantum della pretesa, nonché il tema dello scomputo della provvisionale.
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie parte obbligata è Controparte_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità dell' condanna a pagare Controparte_1 Controparte_1
a , a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 56.300,00 oltre interessi come in Parte_1 parte motiva.
Condanna a pagare a le spese di lite, che liquida in euro Controparte_1 Parte_1
10.970,40 per onorari, euro 545,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 obbligata è Controparte_1
Padova, 19 novembre 2025
16 Padova, 19 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Va infatti osservato in diritto che nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, non si applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.). Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 152/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
SCANTAMBURLO
ATTRICE
Contro
(C.F. ), difesa dagli avv.ti VIRGINIA GABELLI e Controparte_1 P.IVA_1
LA IV
CONVENUTA
CONCLUSIONI
: Parte_1
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità diretta ed indiretta ai sensi degli artt.1228 e 2049 c.c. della convenuta condannarsi l' a risarcire all'attrice tutti i danni allegati in Controparte_1 citazione, patrimoniali e non patrimoniali, tra i quali il danno biologico temporaneo della durata di 40
1 giorni nella misura del 25% e il danno biologico nella misura del 10% (dieci per cento) accertati dal
C.T.U. Dott. nel procedimento ex art.669bis c.p.c. (Trib. Padova - G.I. Dr.ssa Carrucciu - R.G. Per_1
n.2024/811), il danno biologico temporaneo per la settimana successiva la som-ministrazione di sostanze,
e il danno morale, dalla stessa subiti, oltre rivalutazione e interessi dalla presente domanda al saldo.
Spese di lite rifuse del presente giudizio e della fase propedeutica e già svolta ex art. 669 bis c.p.c. (Trib.
Padova - G.I. Dr.ssa Carrucciu - R.G. n.2024/811).
In via istruttoria, chiede sia ammessa prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il 21/05/2022 il marito dell'attrice chiese al medico di medicina Parte_1 generale Dott.ssa di visitare a domicilio la moglie”; Persona_2
2) “Vero che l'attrice si è assentata dal lavoro per una settimana fino al 27 maggio 2027”;
3) “Vero che per una settimana, dal 23 al 27 maggio 2022, l'attrice è ricorsa all'aiuto di un'amica per il trasporto dei figli a scuola e per le loro attività ricreative (nuoto) pomeridiane”;
4) “Vero che per una settimana, dal 20 al 27 maggio, aveva difficoltà a stare in Parte_1 piedi in equilibrio”;
5) “Vero che per una settimana, dal 20 al 27 maggio, aveva difficoltà ad afferrare Parte_1 gli oggetti, quali le maniglie delle porte e le manopole dei fornelli”;
6) “Vero che per una settimana, dal 20 al 27 maggio, è rimasta a casa”; Parte_1
7) “Vero che per una settimana, dal 20 al 27 maggio, non ha guidato nessun Parte_1 veicolo”.
Ai fini del riconoscimento del danno dinamico-relazionale, qualora il Tribunale non ritenesse sufficiente l'elaborato del Dott. , chiede sia ammessa prova per testi sui seguenti capitoli: Per_1
8) “Vero che prima del 20/5/2022 l'iniziativa per uscire la sera o per andare al cinema partiva sempre da;
Parte_1
9) “Vero che dopo il 20/5/2022 esce di casa con le amiche solo dopo loro Parte_1 richiesta”;
10) “Vero che prima del 20/5/2022 indossava esclusivamente gonne ed abiti Parte_1 femminili”;
2 11) “Vero che dopo il 20/5/2022 indossa esclusivamente pantaloni, abbigliamento Parte_1 casual unisex e scarpe da ginnastica”;
12) “Vero che prima del 20/5/2022 curava il proprio aspetto con il trucco e Parte_1 rossetto”;
13) “Vero che dopo il 20/5/2022 non ha più usato neppure un rossetto”; Parte_1
14) “Vero che dopo il 20/5/2022 con tutte le persone con cui viene in contatto e Parte_1 che non conosce si limita a dialoghi contratti, ossia risposte a monosillabi”;
15) “Vero che dopo il 20/5/2022 in ogni occasione rifiuta di rima-nere sola in Parte_1 una stanza con una persona di sesso maschile”;
16) “Vero che dopo il 20/5/2022 evita gli spazi aperti, quali parcheggi”. Parte_1
Indica a teste su tutti i capitoli Via Cimitero Vecchio n.8, Onara di Tombolo. Tes_1
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA:
Nel merito in via principale: accertarsi l'infondatezza e per l'effetto rigettare la pretesa avanzata da parte attrice, non sussistendo alcun profilo di responsabilità in capo all' in conseguenza Parte_2 ai fatti oggetto della sentenza n. 731/2023 del G.I.P. presso il Tribunale di Padova e del successivo provvedimento n. 5181/2023 R.G. della Corte d'Appello di Venezia, né a titolo di responsabilità diretta né a titolo di responsabilità indiretta ex artt. 1228 o 2049 c.c., per tutte le motivazioni di cui in narrativa.
In subordine: ridurre le pretese attoree per quanto di ragione.
In ogni caso, con rifusione delle competenze e spese sostenute dalla convenuta nell'ambito del procedimento n. 811/2024 R.G. nonché nel presente giudizio.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premesso che durante la notte tra il 19 e il 20 maggio 2022, in occasione di un Parte_1 ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittadella, , all'epoca dei fatti Parte_3 dipendente della struttura sanitaria, dopo averla posta in stato di minorata difesa, a mezzo illecita somministrazione di benzodiazepine, aveva realizzato reiterai episodi di violenza sessuale nei suoi confronti, che per tali fatti era stato penalmente condannato in via definitiva, che la Parte_3 consulenza ex art. 669 bis c.p.c. aveva accertato un danno biologico del 10% per il disturbo dell'adattamento sviluppato a causa di detti fatti, ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 chiedendone la condanna, sia per fatto proprio, sia in via indiretta per fatto doloso del proprio dipendente, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito quale vittima del reato di cui agli artt. 609bis, 609ter co. 1 n. 2, 609septies, 61 co. 1 n. 5 e n. 11 sexies.
1.1 Si è tempestivamente costituita l' ritenendo insussistente qualsivoglia Controparte_1 profilo di responsabilità a proprio carico, sia diretta che indiretta e comunque contestando anche la quantificazione del danno formulata da parte attrice concludendo, in via subordinata rispetto alla richiesta di rigetto della domanda attorea, per la riduzione delle pretese.
1.2 La causa, rigettate le istanze istruttorie, ritenute irrilevanti, e disposta l'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. RG 811/2024, giunge in decisione sulle conclusioni sopra precisate dalle parti, dopo che parte attrice non ha accettato la proposta ex art. 185 bis c.p.c. del 3.6.2025.
2. La domanda attorea va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Fin dalla comparsa di costituzione e risposta l' non ha negato specificamente Controparte_1 la commissione dei fatti di reato del proprio dipendente, dando invece atto che “l' contestava CP_1 disciplinarmente al sig. i comportamenti segnalati dalla signora , sospendendolo Pt_3 Parte_1 immediatamente dall'attività lavorativa […]. Con successiva determina adottata in data 05.06.2023
l' , preso atto della sentenza penale di condanna n. 731/2023 nel frattempo pronunciata dal G.I.P. CP_1 del Tribunale di Padova nei confronti del dipendente, lo licenziava senza preavviso” (pag. 7 comparsa
4 di costituzione e risposta). La responsabilità del dipendente costituisce pertanto un dato pacifico e Pt_3 incontestato anche nei confronti dell' 6. CP_1
Rileva poi il fatto che, benché la sentenza penale della Corte di Cassazione n. 10322/2025 non possa spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell' , i fatti ivi accertati devono ritenersi Parte_4 provati in quanto non solo non specificamente contestati, ma anche indirettamente riconosciuti come veritieri.
Ad abundatiam, va osservato che è possibile invocare, nel presente procedimento, l'efficacia della prova, raccolta nel processo penale, quale prova atipica (cfr. ex multis Cass. n. 6478 del 2005; Cass. 22020 del
2007; Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 12164 del 2021), a fronte del fatto che “il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico” (Cass. n. 15122 del
2013).
2.1 La questione controversa attiene alla riconoscibilità, nel caso di specie, di profili di responsabilità, diretta o indiretta, in capo alla struttura sanitaria in ragione dell'illecito commesso dal proprio dipendente,
. Parte_3
In via preliminare, si ritiene di accogliere la domanda attorea proposta ai sensi dell'art. 2049 c.c., ritenendola di più veloce soluzione e assorbente rispetto alla qualificazione della stessa in termini di responsabilità diretta della struttura.
La fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in cui il padrone/committente, che nell'espletamento della propria attività si avvale dell'opera di domestici/commessi, “assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a
5 costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano 'il rischio specifico' assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio 'cuius commoda eius et incommoda'” (Cass. n. 4298 del 2019).
Pertanto, trattandosi di responsabilità oggettiva, una volta fornita la prova del fatto posto in essere dal dipendente e del nesso di causalità tra il fatto illecito posto in essere da quest'ultimo e l'evento dannoso,
è sufficiente solo che il comportamento, colposo o doloso, del dipendente sia stato agevolato dall'assegnazione di incombenze da parte del datore di lavoro.
A tal proposito, va osservato che secondo la Suprema Corte “in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049
c.c., non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. È infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e
l'evento dannoso” (Cass. n. 22058 del 2017; nel caso di specie la Corte ha ravvisato la responsabilità dell' per i danni provocati da un medico autore di violenza sessuale nei confronti di Parte_4 un paziente, perpetrata in ospedale, in orario di lavoro, nell'adempimento di mansioni di anestesista e narcotizzando la vittima).
Tale responsabilità sussiste anche qualora il dipendente abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino in violazione degli obblighi a lui imposti (cfr. ex multis già citata Cass. n. 22058 del 2017; Cass.
16658 del 2017; Cass. n. 20924 del 2015; Cass. n. 13799 del 2015; Cass. pen. n. 17049 del 2011; Cass. pen. n. 21195 del 2011) “alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze …
Chi si avvale dell'altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa
6 ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi” (Cass. SS.UU. 13246 del 2019).
2.1.1 Ciò premesso in diritto, alla luce del compendio probatorio agli atti può ritenersi sussistente il nesso di occasionalità necessaria.
La condotta illecita di , infatti, si è verificata in ambiente ospedaliero, nel turno e nell'esercizio delle Pt_3 sue funzioni ed è risultata possibile proprio in ragione dell'attività lavorativa espletata dal condannato, che ha costituito la causa esclusiva del contatto fra l'infermiere e la paziente nonché condizione per l'accesso alle sostanze somministrate.
Come emerge dalle sentenze di condanna di primo e secondo grado, l'infermiere, sfruttando l'adempimento delle mansioni attribuitegli – consistenti nell'eseguire i normali controlli di routine sullo stato di salute della paziente – ha somministrato all'attrice una flebo contenente un cocktail di benzodiazepine e, nel corso della notte, più volte ha posto in essere atti integranti violenza sessuale.
L'accesso ai farmaci, l'ambiente sanitario e l'orario di lavoro costituiscono elementi strettamente connessi all'attività professionale svolta da e hanno concretamente agevolato la commissione dei Pt_3 fatti.
Né può ritenersi che la condotta di abbia costituito uno sviluppo del tutto anomalo della funzione Pt_3 rivestita.
Rientra, infatti, nell'ambito dell'attività dell'Ospedale l'affidamento al personale infermieristico della cura e della vigilanza sui pazienti e, ragionevolmente, non era imprevedibile una deviazione dai compiti conferiti tale da imporre adeguate misure di prevenzione o, quantomeno, la valutazione dello specifico rischio, tanto più che nel caso di specie erano state fatte delle segnalazioni, pur se non seguite da formali denunce, circa comportamenti non consoni di (si vedano le dichiarazioni del dott. del Pt_3 Tes_2
21.5.2022 (doc. 4 e 5 att.).
Ne consegue che la struttura sanitaria deve essere ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni arrecati alla vittima dal proprio dipendente, avendo l'illecito trovato causa e occasione nello svolgimento delle sue incombenze lavorative e non costituendo uno sviluppo imprevedibile delle stesse.
3. Venendo quindi alle pretese risarcitorie, partendo da quelle non patrimoniali, l'attrice ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità permanente del 10% e un'invalidità temporanea
7 di 40 giorni al 25%, allineando la propria richiesta alle risultanze della consulenza tecnica effettuata in sede di ATP.
In sede di prima memoria ha precisato la domanda aggiungendo la richiesta di condanna al risarcimento per “il danno biologico temporaneo per la settimana successiva la somministrazione di sostanze, e il danno morale, dalla stessa subiti, oltre rivalutazione e interessi dalla presente domanda al saldo”.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. 1 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”. 8 Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr. Cass.
25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. 28988 del 2019,
21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
3.2 Venendo al merito delle richieste, il dott. , nella relazione depositata nel procedimento ex Per_1 art. 696 bis c.p.c. R.G. 811/2024, ha accertato che, per effetto della violenza subita (“i fatti aggressivi di cui ci stiamo occupando, che come risulta dagli atti, sono stati perpetrati in un momento ed in una condizione di procurata minore difesa della perizianda, sono stati di una portata lesiva potenzialmente idonea a produrre un trauma psichico con conseguenti alterazioni emozionali nella vittima […] Si riconosce un nesso di causa tra gli eventi subiti e la produzione di un disturbo psichico”, cfr. pag. 22-23 ctu dott. ), la ricorrente ha riportato “un disturbo dell'Adattamento con aspetti emozionali Per_1 misti”.
A fronte di un “periodo di disagio psicologico di maggiore acutezza e sofferenza con ansia generalizzata
e con una limitazione della sua autonomia (danno alla salute di natura psichica)”, è conseguito un danno biologico temporaneo protrattosi complessivamente 40 giorni in forma parziale al 25%.
Quanto ai postumi permanenti residuati, essi configurano un danno biologico nella misura del 10% e non hanno incisto sulla capacità lavorativa della . Parte_1
Quanto al grado di sofferenza, ha riconosciuto un livello di sofferenza soggettiva di grado moderato in relazione al periodo di malattia e di grado moderato-lieve nel permanente.
9 Infine, quanto alle spese mediche sostenute e documentate in atti, il dott. le ha ritenute congrue Per_1
e pertinenti per un ammontare complessivo di euro 210,00 per le sedute di psicoterapia con la dott.ssa
, non ravvisando la necessità di spese mediche future. Per_3
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliario relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea che permanente. Trattasi di conclusioni condivise anche dai ctp in sede di ATP e non contestate neppure nel presente giudizio.
Quanto alla richiesta del riconoscimento autonomo della voce di danno morale, ulteriormente distinta in relazione alla somministrazione di farmaci e al compimento di atti sessuali, le circostanze addotte da parte attrice come danni conseguenza – “perduranti sentimenti, da un lato, di rabbia e, dall'altro, di impotenza e paura di essere vittima di ulteriori aggressioni provocati dalla consapevolezza e dal ricordo della sua procurata incapacità (c.d. danno morale)”, cfr. pag. 5 atto di citazione e altresì pagina 4 delle note conclusive dove si parla di “perduranti sentimenti, da un lato, di rabbia e, dall'altro, di impotenza
e paura di essere vittima di ulteriori aggressioni a mezzo subdolo “avvelenamento” provocati dalla consapevo-lezza e dal ricordo della sua procurata incapacità” e di “ perduranti sentimenti di rabbia
e di impotenza, vergogna, autosvalutazione e paura di essere vittima di ulteriori aggressioni di natura sessuale” – sono le medesime valorizzate ai fini del riconoscimento del danno biologico di natura psichica dall'ausiliario all'esito delle operazioni peritali in sede di ATP (“si è rilevato che la Per_1 perizianda non è riuscita a ritrovare un completo riadattamento alla precedente omeostasi psichica e, quindi, anche un pieno recupero del proprio pregresso stile esistenziale, con riflessi restrittivi sulla sua vita sociorelazionale, sulla incompleta ripresa di un regolare pattern del sonno ed, in qualche misura, nei suoi rapporti con l'altro sesso […] Il danno permanente è sostenuto dalla persistenza di una elevazione della quota d'ansia, di irrequietezza, stato di apprensione e tensione unito a residuali disturbi del sonno”).
Ne consegue, come argomentato dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 10787 del 2024, che “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contendendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al puntuale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera
10 e propria lesione della propria integrità psicologica non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazioni della vita del danneggiato”. Pertanto, in virtù del principio di onnicomprensività, va osservato che, in presenza di un danno morale da accertata sofferenza soggettiva e di un vero e proprio danno biologico conseguente all'effettiva compromissione dello stato di salute psichica di chi lo invoca, pur essendo oggetto di separata valutazione come elementi del danno non patrimoniale, essi saranno suscettibili di liquidazione unitaria (cfr. Cass. 21084 del 2015).
Della componente morale, indubbiamente sussistente nel caso in esame, si terrà perciò conto nella liquidazione del danno non patrimoniale.
3.4 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord. n. 5801 del
2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame, pur prendendo come parametro di riferimento la tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare
11 i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del
2015), come previsto a pag. 8 della medesima edizione delle tabelle, “laddove, invece, ricorrono tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. sent. n. 12408/2011). Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico […] conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc.”.
Pertanto, stante la condivisione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio si liquidano, per il danno non patrimoniale – considerati l'invalidità del 10%, l'età di 37 anni della ricorrente al momento del sinistro, la sussistenza della componente morale a la natura dolosa della fattispecie all'origine del danno, l'invalidità permanente parziale al 25 per giorni 40 - euro 43.000,00 per la componente permanente ed euro 2.000,00 per quella parziale, pari ai valori massimi ulteriormente aumentati per la natura dolosa del fatto illecito.
4. Quanto ai danni patrimoniali, parte attrice chiede il ristoro delle spese delle sedute psicologiche con la dott.ssa di euro 210,00 (doc. 23 parte attrice); trattasi di spesa riconosciuta congrua e pertinente Per_3 dall'ausiliario e che va pertanto riconosciuta. Per_1
Va invece esclusa la rifusione della spesa sostenuta per il dott. in quanto non pertinente ai fini Per_4 del presente procedimento, avendo quest'ultimo prestato la propria assistenza nel diverso ambito penale e risultando, dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia (doc. 10 parte attrice), già disposta la rifusione proprio di tale voce di spesa a carico di e in parte altresì incassata a seguito di procedura Pt_3 esecutiva.
4.1 Spetta altresì la spesa per la consulenza medico-legale stragiudiziale di parte del dott. svolta Per_5 prima del procedimento per ATP, pari a euro 853,00 (doc. 19 parte attrice). Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano infatti un'attività giustificata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, necessaria a consentire, tanto al soggetto danneggiato quanto alla controparte, la formulazione di una richiesta risarcitoria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite. In quanto tali rappresentano una voce di danno emergente risarcibile (cfr. Cass. SS.UU.
n. 16990 del 2017).
12 Appare arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato;
tale circostanza non ricorre nel caso in esame, essendo gli importi in linea con il tariffario SISMLA.
Va riconosciuta altresì la spesa della relazione del dott. per la redazione della perizia di parte Per_6
(doc. 17 parte attrice), pari a euro 732,00, avendo l'attrice poi precisato che questi è medico legale, mentre il dott. è lo specialista in neurologia e psichiatria. Per_5
4.2 L'attrice chiede altresì il rimborso delle spese dell'ATP, intese come spese di ctu, di ctp e legali.
Come precisato da Corte Cass. ord. n. 30854 del 2023, “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate”.
Quanto alle spese di ctu, va riconosciuto l'importo di euro 1.830,00 corrisposto all'ausiliario dott.
(doc. 24 parte attrice), cui si aggiunge la spesa, pari a euro 612,00, sostenuta per una valutazione Per_1 psicodiagnostica autorizzata dal Giudice dell'ATP da parte della dott.ssa (doc. 25 parte attrice Per_7
e pag. 21 ctu dott. ). Per_1
Quanto alle spese dei ctp e , per la partecipazione alle operazioni peritali dell'ATP, si Per_5 Per_6 riconosce l'importo di euro 488,00 ciascuno (doc. 27 e 26 parte attrice).
Quanto, infine, ai compensi legali, va riconosciuto l'importo di euro 6.082,79, comprensivo del compenso parametrato ai valori medi, calcolati sull'importo del danno così come riconosciuto nel presente giudizio, della maggiorazione del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche, delle spese generali, di IVA, di CPA e delle spese vive (doc. 28 parte attrice).
Il danno patrimoniale ammonta, pertanto, complessivamente a euro 11.295,79.
5. Il danno complessivo ammonta pertanto a euro 56.300,00 arrotondati (euro 45.00,00 per non patrimoniale ed euro 11.295,79 per patrimoniale).
13 In sede penale è stato condannato al pagamento di euro 15.000,00 a titolo di provvisionale, che Pt_3 però l'attrice non è riuscita a incassare.
La Suprema Corte, con sentenza n. 6739 del 2011, ha rilevato che “in sede di definitiva liquidazione dei danni derivante da un illecito extracontrattuale il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli”.
Rispetto a tale precedente si è però di recente pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza 11614 del
2025, relativa a caso assimilabile al presente di responsabilità ex art. 2049 c.c. della P.A. (abusi sessuali da parte di un insegnante a danno degli alunni), così massimata “Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale - che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva - già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito”.
La scrivente, preso atto di tale mutamento, correttamente e condivisibilmente argomentato, ritiene non vi sia pertanto spazio per effettuare, diversamente da come prospettato nell'ordinanza 185 bis c.p.c., la decurtazione dal risarcimento della provvisionale.
Ne consegue che la convenuta va condannata al pagamento di euro 56.300,00.
14 Su tale importo capitale spettano gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione e gli interessi c.d. compensativi, sempre al tasso legale, sulle somme previamente devalutate alla data del
19.5.2022 e anno per anno rivalutate 2.
Il tasso scelto è quello legale, non avendo parte attrice allegato quale sarebbe stata la destinazione delle somme, né potendosi riconoscere il tasso di cui al quarto comma art. 1284 c.c.
Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, infatti, è oggetto di una obbligazione di valore, cui quindi non si applica l'art. 1224 del c.c., fino a quando, con la liquidazione che avviene con la sentenza, diventa obbligazione di valuta (cfr. Cass. 5503 del 2003, 21396 del 2014).
Gli interessi c.d. compensativi che vengono riconosciuti sull'importo capitale non sono tecnicamente interessi, ma sono lo strumento attraverso il quale il giudice liquida il lucro cessante ovvero il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, hanno, quindi, natura e fondamento diverso dagli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. ord. 24468 del 2020 e Cass. 19063 del 2023).
Peraltro, la relativa determinazione non è automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato alleghi e provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (cfr. Cass. ord. 36878 del 2021).
Gli interessi che vengono riconosciuti sull'importo capitale devalutato alla data dell'illecito e poi via rivalutato non sono, quindi, interessi in senso tecnico cui si possa applicare il disposto dell'art. 1284, 4° comma, c.c..
15 Tale soluzione interpretativa non confligge con la ratio deflattiva della norma: la sanzione a un debitore inadempiente che resista in giudizio può infatti trovare giustificazione laddove sia sin dall'inizio nota alle parti la somma dovuta, non quando debba ancora stabilirsi a quanto ammonti il debito.
6. Quanto alle spese di lite del presente procedimento, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la decisione allo stato degli atti e la sostanziale ripetizione degli argomenti difensivi.
Su tali importi va applicato l'aumento richiesto per l'uso dei collegamenti ipertestuali.
Non si riconosce invece l'aumento per la manifesta fondatezza, in ragione della necessità di valutare, equitativamente, il quantum della pretesa, nonché il tema dello scomputo della provvisionale.
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie parte obbligata è Controparte_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità dell' condanna a pagare Controparte_1 Controparte_1
a , a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 56.300,00 oltre interessi come in Parte_1 parte motiva.
Condanna a pagare a le spese di lite, che liquida in euro Controparte_1 Parte_1
10.970,40 per onorari, euro 545,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 obbligata è Controparte_1
Padova, 19 novembre 2025
16 Padova, 19 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Va infatti osservato in diritto che nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, non si applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.). Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).