TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1551/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimino, presso il cui studio sito in Messina, Viale Regina Elena n. 325, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Spasari, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, presso il cui studio sito in Vibo Valentia, Viale Kennedy, 2/D è elettivamente domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n.2101/2023 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
*****
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 22/11/2021 il sig. ha Controparte_1 proposto opposizione avverso gli estratti di ruolo sottesi alla cartella di pagamento n.
13920040000032716, asseritamente notificata all'appellato in data 23/02/2004, per un credito di € 2.875,00, relativa all'omesso pagamento di tributi, imposta di circolazione risalente all'anno 1997; chiedeva dichiararsi l'illegittimità e la nullità del provvedimento impugnato, per intervenuta prescrizione del credito e per l'effetto pagina 1 di 9 dichiararsi l'annullamento della suddetta cartella di pagamento, del ruolo e di ogni altro atto connesso e/o conseguente.
Si costituiva l' , eccependo, in via pregiudiziale, il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario stante l'assenza di un atto di esecuzione forzata successivo alla notifica della cartella esattoriale nonché sempre in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo per difetto di interesse;
la legittimità e l'avvenuta regolare notifica della contestata cartella esattoriale e dei successivi e conseguenziali atti impositivi che avevano efficacemente interrotto il decorso del termine prescrizionale;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 2101/2023, depositata in data
04.07.2023, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava estinto, per intervenuta prescrizione, il credito portato dalla cartella di pagamento impugnata, ordinava la cancellazione dell'estinto credito dai ruoli esattoriali, condannava l' a rifondere le spese di lite in favore del Parte_1 procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“1) Accogliere nel rito e nella forma il presente atto di appello e per l'effetto dichiarare nulla e/o riformare e/o annullare la sentenza n 2101/2023 pronunciata in data
04/07/2023 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia all'esito del giudizio n. Rg.
252/2022. 2) Riconoscere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario attesa la natura tributaria delle contestate pretese impositive e conseguentemente in accoglimento del presente appello riformare e/o annullare la sentenza n. 2101/2023 emessa il 04/07/2023 dal Giudice di Pace di
Vibo Valentia. 3) Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Sig. avverso l'estratto ruolo sotteso alla cartella esattoriale Controparte_1
n.1392004000032716000 per carenza di interesse ad agire e conseguentemente in accoglimento del presente appello riformare e/o annullare la sentenza n. 2101/2023 emessa il 04/07/2023 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia. 4) Riconoscere e dichiarare la legittimità e l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale
pagina 2 di 9 n.13920040000032716000 e dei successivi e conseguenziali atti impositivi. 5)
Riconoscere e dichiarare la legittimità delle pretese impositive contenute nella cartella
n.13920040000032716000. 6) Riconoscere e dichiarare la legittimità dell'attività posta in essere dall'Agente della Riscossione. 7) Riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con riferimento a tutte le contestazioni afferenti la presunta illegittimità della pretesa impositiva contenuta nelle contestate cartelle esattoriali. 8) Revocare l'impugnata sentenza n.2101/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia nel giudizio n.252/2022 Rg. nella parte in cui ha condannato l' al pagamento delle spese Parte_2 del giudizio. 9) Condannare il Sig. a rimborsare all' Controparte_1 [...]
tutte le somme da quest'ultima già corrisposte in esecuzione Controparte_2 della pronuncia contenuta nell'impugnata sentenza n.2101/2023 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia nel giudizio Rg. n.252/2022. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
In via preliminare, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario;
ovvero, sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e l'erronea qualificazione della proposta opposizione come opposizione ex art. 615 c.p.c. atteso che il contribuente ha eccepito, oltre alla prescrizione, anche l'inesistenza e/o illegittimità della notifica della cartella esattoriale e delle successive intimazioni di pagamento, eccezione, riconducibile alla forma dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Nel merito, lamentava l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie sottese alla cartella di pagamento suddetta, senza alcuna valutazione della prova fornita dall'odierna appellante della regolare notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto dall' Parte_1
per difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del
[...]
pagina 3 di 9 libero foro. Ribadiva, altresì, che tutte le cartelle che attengono alla maturata prescrizione, anche successiva alla notifica della cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito sosteneva la totale infondatezza del proposto appello, chiedeva quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti difensionali, all'udienza del
16/12/2024 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Controparte_3
Va rilevato innanzitutto che l'assunto posto a base dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata, e cioè che nella specie la procura alle liti fosse nulla per essere l' appellante rappresentata e difesa da avvocato del libero foro, è privo di Pt_1 fondamento giuridico. Le Sezioni Unite (sent. n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,
l' , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi Controparte_4 anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
pagina 4 di 9 Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad Pt_1 assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro Pt_1 postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Parte_1 quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare Pt_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Parte_1
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Parte_1 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Né si appalesa fondato il richiamo operato dall'appellato alla ordinanza della
Cassazione Sez. tributaria (n. 33413/23) la quale, richiamando i principi sopra enunciati, si limita a ribadire che nelle controversie relative all'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di Cassazione civile sezione tributaria (paragr. 3.4
Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.
Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' Parte_1
ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di avvocato del
[...] libero foro.
pagina 5 di 9 Con riferimento invece al difetto di giurisdizione eccepito dalla Controparte_3
, giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto
[...] una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco pagina 6 di 9 degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia pagina 7 di 9 ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920040000032716, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
pagina 8 di 9 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Vibo Valentia 25 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1551/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimino, presso il cui studio sito in Messina, Viale Regina Elena n. 325, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Spasari, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, presso il cui studio sito in Vibo Valentia, Viale Kennedy, 2/D è elettivamente domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n.2101/2023 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
*****
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 22/11/2021 il sig. ha Controparte_1 proposto opposizione avverso gli estratti di ruolo sottesi alla cartella di pagamento n.
13920040000032716, asseritamente notificata all'appellato in data 23/02/2004, per un credito di € 2.875,00, relativa all'omesso pagamento di tributi, imposta di circolazione risalente all'anno 1997; chiedeva dichiararsi l'illegittimità e la nullità del provvedimento impugnato, per intervenuta prescrizione del credito e per l'effetto pagina 1 di 9 dichiararsi l'annullamento della suddetta cartella di pagamento, del ruolo e di ogni altro atto connesso e/o conseguente.
Si costituiva l' , eccependo, in via pregiudiziale, il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario stante l'assenza di un atto di esecuzione forzata successivo alla notifica della cartella esattoriale nonché sempre in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo per difetto di interesse;
la legittimità e l'avvenuta regolare notifica della contestata cartella esattoriale e dei successivi e conseguenziali atti impositivi che avevano efficacemente interrotto il decorso del termine prescrizionale;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 2101/2023, depositata in data
04.07.2023, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava estinto, per intervenuta prescrizione, il credito portato dalla cartella di pagamento impugnata, ordinava la cancellazione dell'estinto credito dai ruoli esattoriali, condannava l' a rifondere le spese di lite in favore del Parte_1 procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“1) Accogliere nel rito e nella forma il presente atto di appello e per l'effetto dichiarare nulla e/o riformare e/o annullare la sentenza n 2101/2023 pronunciata in data
04/07/2023 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia all'esito del giudizio n. Rg.
252/2022. 2) Riconoscere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario attesa la natura tributaria delle contestate pretese impositive e conseguentemente in accoglimento del presente appello riformare e/o annullare la sentenza n. 2101/2023 emessa il 04/07/2023 dal Giudice di Pace di
Vibo Valentia. 3) Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Sig. avverso l'estratto ruolo sotteso alla cartella esattoriale Controparte_1
n.1392004000032716000 per carenza di interesse ad agire e conseguentemente in accoglimento del presente appello riformare e/o annullare la sentenza n. 2101/2023 emessa il 04/07/2023 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia. 4) Riconoscere e dichiarare la legittimità e l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale
pagina 2 di 9 n.13920040000032716000 e dei successivi e conseguenziali atti impositivi. 5)
Riconoscere e dichiarare la legittimità delle pretese impositive contenute nella cartella
n.13920040000032716000. 6) Riconoscere e dichiarare la legittimità dell'attività posta in essere dall'Agente della Riscossione. 7) Riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con riferimento a tutte le contestazioni afferenti la presunta illegittimità della pretesa impositiva contenuta nelle contestate cartelle esattoriali. 8) Revocare l'impugnata sentenza n.2101/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia nel giudizio n.252/2022 Rg. nella parte in cui ha condannato l' al pagamento delle spese Parte_2 del giudizio. 9) Condannare il Sig. a rimborsare all' Controparte_1 [...]
tutte le somme da quest'ultima già corrisposte in esecuzione Controparte_2 della pronuncia contenuta nell'impugnata sentenza n.2101/2023 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia nel giudizio Rg. n.252/2022. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
In via preliminare, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario;
ovvero, sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e l'erronea qualificazione della proposta opposizione come opposizione ex art. 615 c.p.c. atteso che il contribuente ha eccepito, oltre alla prescrizione, anche l'inesistenza e/o illegittimità della notifica della cartella esattoriale e delle successive intimazioni di pagamento, eccezione, riconducibile alla forma dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Nel merito, lamentava l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie sottese alla cartella di pagamento suddetta, senza alcuna valutazione della prova fornita dall'odierna appellante della regolare notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto dall' Parte_1
per difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del
[...]
pagina 3 di 9 libero foro. Ribadiva, altresì, che tutte le cartelle che attengono alla maturata prescrizione, anche successiva alla notifica della cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito sosteneva la totale infondatezza del proposto appello, chiedeva quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti difensionali, all'udienza del
16/12/2024 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Controparte_3
Va rilevato innanzitutto che l'assunto posto a base dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata, e cioè che nella specie la procura alle liti fosse nulla per essere l' appellante rappresentata e difesa da avvocato del libero foro, è privo di Pt_1 fondamento giuridico. Le Sezioni Unite (sent. n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,
l' , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi Controparte_4 anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
pagina 4 di 9 Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad Pt_1 assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro Pt_1 postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Parte_1 quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare Pt_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Parte_1
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Parte_1 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Né si appalesa fondato il richiamo operato dall'appellato alla ordinanza della
Cassazione Sez. tributaria (n. 33413/23) la quale, richiamando i principi sopra enunciati, si limita a ribadire che nelle controversie relative all'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di Cassazione civile sezione tributaria (paragr. 3.4
Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.
Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' Parte_1
ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di avvocato del
[...] libero foro.
pagina 5 di 9 Con riferimento invece al difetto di giurisdizione eccepito dalla Controparte_3
, giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto
[...] una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco pagina 6 di 9 degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia pagina 7 di 9 ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920040000032716, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
pagina 8 di 9 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Vibo Valentia 25 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9