Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4458/2023 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall' avv. MICHELE GERONIMO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e Controparte_1 dif. dagli avv.ti COSTANZA SOLLECITO e RAFFAELLA TRAVI;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2023, il ricorrente di cui in epigrafe
- premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze del
[...] sin dal 01.09.1993, inquadrato con profilo Controparte_2 professionale di OSS in categoria BS del CCNL PA Sanità Pubblica;
che l'attività lavorativa è sempre stata articolata su tre turni giornalieri che coprono tutti i sette giorni;
di aver, nel corso dell'intero periodo lavorativo, prestato attività lavorativa oltre il sesto giorno settimanale consecutivo nelle settimane specificamente indicate in ricorso;
che, nonostante la perdita del giorno di riposo, non gli veniva concesso il giorno di riposo compensativo stabilito dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale;
che, difatti, i prospetti dei turni di lavoro, dimostrano come i medesimi non siano mai stati modificati con la concessione del giorno di riposo compensativo – ha agito in giudizio
2) Condannare, per l'effetto, la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in alla Piazza CP_1
Giulio Cesare n.11, al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo perduto, ovvero in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia o di equità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ciascun riposo perduto;
3) Con vittoria di spese, ivi compreso il contributo unificato, del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
L'eccezione di giudicato sollevata dalla parte convenuta è infondata.
La sentenza invocata dalla parte convenuta a fondamento di tale eccezione - cioè la sentenza n. 1633 del 24.05.2021 emessa dal Tribunale di Bari, ha accertato che “nel caso di specie, avendo svolto la prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, parte ricorrente ha lamentato di non aver goduto del riposo compensativo, nonostante abbia effettuato “nel corso dell'intero periodo lavorativo … servizio di pronta disponibilità sia notturna che festiva” venendo “molto spesso richiamata in servizio, in particolare nelle giornate di riposo domenicale”. L'istante ha tuttavia omesso di indicare, oltre alle modalità di organizzazione in turni della propria attività lavorativa, la quantità di turni di pronta disponibilità attiva effettivamente svolti, la loro collocazione temporale nel periodo lavorativo, nonché le correlate mancate occasioni di fruizione del riposo compensativo”, rigettando il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Peraltro, anche dalla lettura del ricorso depositato nel predetto giudizio si evince che la domanda aveva ad oggetto il risarcimento del danno da mancato riposo settimanale esclusivamente per il servizio di pronta disponibilità attiva;
mentre il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento per l'attività svolta oltre il sesto giorno della settimana.
L'eccezione preliminare in esame va quindi rigettata.
Nel merito, il ricorso - perfettamente determinato quanto a petitum e causa petendi – è fondato e va accolto per quanto di ragione, sulla base delle medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte da Codesto Tribunale su fattispecie analoga a quella del presente giudizio (cfr. sentenza n. 1031/2023, pubblicata il 05.04.2023).
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 66/2003, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Fanno eccezione:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue;
il servizio prestato a bordo dei treni;
le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario.
I contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
“… d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità …”.
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370. Ove la prestazione lavorativa sia stata resa in violazione della disciplina del riposo settimanale, la condotta datoriale si pone in contrasto con l'art. 36, comma 3, Cost. e, pertanto, il lavoratore oltre alla retribuzione spettante per la giornata lavorativa svolta, ha diritto ad un'ulteriore somma, avente natura risarcitoria, per il danno da usura psico fisica derivante dal mancato godimento del riposo settimanale, la cui esistenza è presunta nell'an, in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del quantum, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva (Cass. 17966/2016; Cass. 15699/2015; Cass.
14710/2015).
L'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale, infatti, “ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno”.
La regola generale è, in effetti, costituita dal diritto a fruire di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sei giorni di lavoro, atteso che la locuzione "ogni sette giorni" sta a indicare la cadenza della fruizione del riposo, appunto settimanale, e non alla fruizione del riposo dopo sette giorni lavorativi (Cass. 155995/2015).
Per quanto di interesse, dunque, il riposo settimanale è un diritto autonomo e specificamente tutelato dalla legge, e che non è analogo a, o sostituibile con, la distribuzione del riposo su base oraria, per così dire, spalmata, sull'arco dei sette giorni, nè può essere superato con la sua monetizzazione, ancorchè maggiormente remunerata a titolo di lavoro straordinario, trattandosi di diritto (non solo al riposo giornaliero) garantito a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, e riconducibile in ultima istanza all'area di tutela presidiata dall'art. 2087 c.c. (Cass. 8508/2023).
Passando ora ad esaminare la fattispecie controversa, la difesa dell Controparte_1 come visto, ha dedotto in primo luogo in ordine alla carenza assertiva ed asseverativa in cui sarebbe incappata parte ricorrente.
Siffatta censura non può – però - essere condivisa.
Infatti, sono state versate in atti tutte le tabelle delle timbrature mensili e, da esse, è dato evincere sia i casi in cui è stata resa la prestazione lavorativa nei giorni di domenica, sia – correlativamente – i casi in cui non vi è / vi è stato riposo settimanale o compensativo. Nel caso in esame, quindi, come richiesto nell'atto introduttivo della controversia, si discorre dell'obbligo datoriale di compensare i giorni festivi - domenicali, destinati al riposo, che siano stati viceversa lavorati.
Dunque, ci si muove sul presupposto che il ricorrente aveva già esaurito il proprio orario normale settimanale e l'unico aspetto dirimente, ai fini della presente decisione, riguarda la verifica circa l'omessa attuazione, da parte della parte datoriale resistente, dei vincoli discendenti dai principi costituzionali, dalla normativa europea e dall'ordinamento sanitario.
Per quel che interessa nella presente sede, in forza dell'art. 29 del
C.C.N.L. 21.5.2018 (Personale non dirigente Sanità):
“il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie”,
“ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”, “il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato”, “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Pertanto, il diritto al risarcimento va accordato in ogni caso di mancato godimento del giorno di riposo nelle settimane successive, come contemplato nella contrattazione collettiva richiamata dalla stessa odierna istante
(“ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato”).
Tanto chiarito, la pretesa attorea non può giudicarsi fondata rispetto alle seguenti settimane: 29 Agosto – 04 Settembre 2016, 31 Ottobre – 06 Novembre
2016, 19 – 25 Dicembre 2016, 12- 18 Giugno 2017, 03 – 09 Luglio 2017, 28
Agosto – 3 Settembre 2017, 9 – 15 Ottobre 2017, 30 Ottobre – 5 Novembre 2017, 12 – 18 Febbraio 2018, 7 – 13 Maggio 2018, 30 Luglio – 5 Agosto 2018,
1 – 7 Ottobre 2018, 8 – 14 Ottobre 2018, 22 – 28 Ottobre 2018.
In tutti i frangenti appena menzionati, infatti, il riposo compensativo settimanale, malgrado la domenica lavorata, è stato comunque fruito entro la settimana successiva.
La pretesa risarcitoria di parte attrice è, viceversa, fondata rispetto alle altre settimane dedotte in giudizio, non dovendosi trascurare il precetto di legge che esige il cumulo con il riposo giornaliero.
Il solo fatto che, in questi ultimi casi, siano eventualmente trascorse 24 ore - tra la fine di un turno giornaliero e l'inizio di quello del giorno immediatamente successivo – non può ritenersi sufficiente a ritenere garantita la tutela prevista dall'art. 9 D.Lgs. 66/2003 e dalla contrattazione collettiva di PA (nelle varie formulazioni succedutesi ratione temporis), in assenza di successivi riposi compensativi, atteso che si rientra, in tale ambito, nell'esclusiva sfera di operatività del riposo giornaliero senza che sia anche fruito il riposo settimanale.
Nella sostanza, infatti, ci si trova al cospetto di sette giorni consecutivi lavorati.
Peraltro, si evidenzia che non vi è dimostrazione che gli ulteriori intervalli non lavorati, di cui eventualmente abbia goduto il ricorrente, siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa nelle specifiche domeniche lavorate indicate in ricorso, nè che siano state concessi in applicazione della normativa in esame.
Entro i predetti limiti, dunque, la domanda attorea dev'essere accolta, non essendo fondata l'eccezione di prescrizione (decennale), tenuto conto della data di notificazione dell'atto interruttivo posto in essere in data
22.07.2021 (all.to 18 prod. parte ricorrente).
Nè, in senso ostativo all'accoglimento della domanda vale l'eccezione relativa alla genericità della pretesa, per omessa sua quantificazione mediante conteggio.
Sul tema occorre osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia fornito utili indicazioni: si allude, in particolare, a Cass. S.U.
29862/2022, la quale ha ribadito che “il nostro ordinamento costituzionale
e processuale è imperniato sui principi di libertà del diritto di azione
(art. 24 Cost.), e la libertà del diritto di azione si manifesta ovviamente con la facoltà dell'attore di stabilire, in totale libertà, cosa chiedere, quanto chiedere e quando chiedere, con l'unico limite del divieto di abuso del diritto”.
Seguendo questa prospettiva, anche nella presente controversia deve ritenersi valido il principio di diritto secondo cui, se la domanda può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto – poiché tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento -, spetterà poi al convenuto stesso, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del credito (in tal senso, in tema di domanda di risarcimento del danno, si veda, di nuovo, Cass. S.U. 29862/2022).
In conclusione, per le settimane indicate in ricorso – ad eccezione delle settimane 29 Agosto – 04 Settembre 2016, 31 Ottobre – 06 Novembre 2016, 19
– 25 Dicembre 2016, 12- 18 Giugno 2017, 03 – 09 Luglio 2017, 28 Agosto – 3
Settembre 2017, 9 – 15 Ottobre 2017, 30 Ottobre – 5 Novembre 2017, 12 – 18
Febbraio 2018, 7 – 13 Maggio 2018, 30 Luglio – 5 Agosto 2018, 1 – 7 Ottobre
2018, 8 – 14 Ottobre 2018, 22 – 28 Ottobre 2018 - parte resistente va condannata al risarcimento del danno da usura psico – fisica.
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve farsi riferimento a quanto deciso dalla Corte d'Appello di Bari.
Infatti, secondo quest'ultima, in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, occorre fare riferimento, come parametro equitativo, al compenso giornaliero ordinario, non essendo
“assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo
(illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo”.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, tuttavia, l'accoglimento parziale del ricorso ne giustifica la compensazione nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al risarcimento in favore del ricorrente del danno da usura psico-fisica nella misura del compenso giornaliero ordinario per ciascuna delle giornate di riposo settimanale non goduto nei limiti indicati in motivazione, oltre accessori di legge;
2) liquida le spese di lite nella misura di Euro 2.100,00, oltre oneri accessori come per legge, che pone a carico della resistente nella misura di 2/3, con distrazione, e che compensa per la parte residua.
Bari, 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli