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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Pubblico Impiego
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1062 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, cod. fisc.: , rappresentata e difesa, PA C.F._1 dagli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante
e
(C.F. Controparte_1
– P. IVA ) in persona del Presidente in carica legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli avv. ti Umberto Ferrato,
Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, n. 37875 di repertorio, elettivamente Persona_1 domiciliato in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell' CP_1 appellato e
, in persona del in carica legale Controparte_2 CP_3 rappresentante pro-tempore appellato non costituito Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < condannare il al pagamento per intero, in Controparte_2 favore dell'odierna appellante, delle spese e competenze del primo grado di giudizio, da quantificare secondo i parametri fissati dal D.M. 37/2018 e successive mm. ed ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori;
2) condannare controparte alle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.>>; CP_ per l' < venga tenuto Controparte_4 indenne da compensi e spese di causa>> FATTO E DIRITTO
§1
1 Questa è la vicenda processuale per come descritta in sentenza: <La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio presso il Liceo Classico “Telesio” di Cosenza con il profilo professionale di collaboratore scolastico;
di essere stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2010; che, prima di tale assunzione, aveva prestato attività lavorativa tramite diversi contratti a tempo determinato alle dipendenze dello stesso CP_2 a partire dall'a.s. 1999/2000; che, con decreto n. prot. 221 del 22.1.2026, il dirigente scolastico dell' aveva Parte_2 riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994; che tanto configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE; che, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le correlate differenze retributive dal 27.8.2016 al
27.8.2018; che spettavano altresì le differenze contributive correlate alla CP_ maggiorazione retributiva chiesta, da versare in favore dell' che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal CCNL del 4.8.2011. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte come precisate con le note scritte depositate il 5.5.2023.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché va dichiarata la sua CP_2 CP_ contumacia. L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte dei Conti;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'inammissibilità e decadenza della domanda proposta;
la disponibilità a ricevere quanto dovuto nei limiti del termine prescrizionale. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte>>.
§2
Il Tribunale <dichiara la contumacia del convenuto;
accoglie la CP_2 domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato;
dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con applicazione dell'art. 2 CCNL 4.8.2011 nei termini indicati in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle differenze CP_2 retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla correlata progressione stipendiale dal 27.8.2016 al 27.8.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, disponendo dunque al riguardo che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione;
condanna il convenuto al pagamento della contribuzione dovuta nei CP_2 CP_ confronti dell' per la maggiorazione retributiva riconosciuta;
dichiara irripetibili le spese di lite per la domanda proposta nei confronti della parte contumace nella misura della metà, con condanna del Controparte_2
al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, che si liquida in
[...]
€. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con
2 distrazione in favore dei procuratori costituiti;
compensa le spese di lite per la CP_ domanda proposta nei confronti dell' >>.
§3 La sentenza è gravata d'appello dalla sig.ra , limitatamente al capo PA relativo alla liquidazione delle spese di lite, che il Tribunale ha compensato per metà per “l'indubbia complessità delle questioni trattate”; l'appellante contesta la riconducibilità della ragione addotta ad una delle ipotesi in cui è consentita la compensazione, anche nella più ampia accezione del disposto dell'art. 92 cpc conseguente a pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 7 marzo - 19 aprile 2018,
n. 77). CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Non si è costituito il , nonostante la ritualità della Controparte_2 notifica del ricorso in appello. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 L'appello è meritevole di accoglimento Orbene, il ricorso di primo grado è del 2020 e a quella data i principi giurisprudenziali che il giudicante ha applicato per dirimere la controversia (Cass.
28.11.2019, n. 31150; CGUE 20.09.2018, n. 466) erano consolidati;
del resto, la lavoratrice aveva pure sollecitato la rivisitazione del decreto tempestivamente, con diffida del 31 agosto 2020 (cfr. impugnativa del decreto nel fascicolo di parte primo grado) e il non ha inteso uniformarsi. CP_2
Non sono ravvisabili, nella fattispecie in esame, altre ragioni idonee a giustificare la disposta parziale compensazione.
Pertanto, tenuto conto dello scaglione di valore da euro 5200,01 a euro 26.000,00 per le cause di lavoro, nonché delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e s.s. m.m. (in virtù del carattere seriale del contenzioso in esame), le spese di primo grado andavano liquidate nella misura di euro 2109,00.
§5
In definitiva, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, si quantifica in euro 2109,00 l'importo delle spese di lite dovute dal appellato a CP_2 PA
Il va poi condannato a rifondere alla sig.ra le spese del grado CP_2 PA di appello, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con quello delle spese del giudizio di primo grado.
Per entrambi i gradi si esclude il compenso per la fase di trattazione che non ha avuto autonomo svolgimento, stante la contumacia della parte datoriale appellata sia nel primo che nel presente (cfr., tra le tante, Cass. n. 17387/2022 e n. 2308/2015, da cui si desume che la fase di trattazione è considerata “ineludibile”, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, perché in essa “rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti”, sicché va esclusa in caso di contumacia della controparte). CP_ Si compensano, invece, tra l'appellante e l' stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del connesso obbligo contributivo.
3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PA
, con ricorso depositato in data 8 novembre 2023, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 954/2023, resa in data 9 maggio 2023, così provvede:
Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il appellato alla rifusione a delle spese di lite, che CP_2 PA liquida in euro 2109,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
conferma nel resto;
condanna il appellato al pagamento nei confronti di CP_2 PA delle spese del presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro
962,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; compensa tra le altre parti le spese del grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
4
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Pubblico Impiego
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1062 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, cod. fisc.: , rappresentata e difesa, PA C.F._1 dagli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante
e
(C.F. Controparte_1
– P. IVA ) in persona del Presidente in carica legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli avv. ti Umberto Ferrato,
Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, n. 37875 di repertorio, elettivamente Persona_1 domiciliato in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell' CP_1 appellato e
, in persona del in carica legale Controparte_2 CP_3 rappresentante pro-tempore appellato non costituito Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < condannare il al pagamento per intero, in Controparte_2 favore dell'odierna appellante, delle spese e competenze del primo grado di giudizio, da quantificare secondo i parametri fissati dal D.M. 37/2018 e successive mm. ed ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori;
2) condannare controparte alle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.>>; CP_ per l' < venga tenuto Controparte_4 indenne da compensi e spese di causa>> FATTO E DIRITTO
§1
1 Questa è la vicenda processuale per come descritta in sentenza: <La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio presso il Liceo Classico “Telesio” di Cosenza con il profilo professionale di collaboratore scolastico;
di essere stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2010; che, prima di tale assunzione, aveva prestato attività lavorativa tramite diversi contratti a tempo determinato alle dipendenze dello stesso CP_2 a partire dall'a.s. 1999/2000; che, con decreto n. prot. 221 del 22.1.2026, il dirigente scolastico dell' aveva Parte_2 riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994; che tanto configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE; che, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le correlate differenze retributive dal 27.8.2016 al
27.8.2018; che spettavano altresì le differenze contributive correlate alla CP_ maggiorazione retributiva chiesta, da versare in favore dell' che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal CCNL del 4.8.2011. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte come precisate con le note scritte depositate il 5.5.2023.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché va dichiarata la sua CP_2 CP_ contumacia. L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte dei Conti;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'inammissibilità e decadenza della domanda proposta;
la disponibilità a ricevere quanto dovuto nei limiti del termine prescrizionale. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte>>.
§2
Il Tribunale <dichiara la contumacia del convenuto;
accoglie la CP_2 domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato;
dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con applicazione dell'art. 2 CCNL 4.8.2011 nei termini indicati in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle differenze CP_2 retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla correlata progressione stipendiale dal 27.8.2016 al 27.8.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, disponendo dunque al riguardo che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione;
condanna il convenuto al pagamento della contribuzione dovuta nei CP_2 CP_ confronti dell' per la maggiorazione retributiva riconosciuta;
dichiara irripetibili le spese di lite per la domanda proposta nei confronti della parte contumace nella misura della metà, con condanna del Controparte_2
al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, che si liquida in
[...]
€. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con
2 distrazione in favore dei procuratori costituiti;
compensa le spese di lite per la CP_ domanda proposta nei confronti dell' >>.
§3 La sentenza è gravata d'appello dalla sig.ra , limitatamente al capo PA relativo alla liquidazione delle spese di lite, che il Tribunale ha compensato per metà per “l'indubbia complessità delle questioni trattate”; l'appellante contesta la riconducibilità della ragione addotta ad una delle ipotesi in cui è consentita la compensazione, anche nella più ampia accezione del disposto dell'art. 92 cpc conseguente a pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 7 marzo - 19 aprile 2018,
n. 77). CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Non si è costituito il , nonostante la ritualità della Controparte_2 notifica del ricorso in appello. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 L'appello è meritevole di accoglimento Orbene, il ricorso di primo grado è del 2020 e a quella data i principi giurisprudenziali che il giudicante ha applicato per dirimere la controversia (Cass.
28.11.2019, n. 31150; CGUE 20.09.2018, n. 466) erano consolidati;
del resto, la lavoratrice aveva pure sollecitato la rivisitazione del decreto tempestivamente, con diffida del 31 agosto 2020 (cfr. impugnativa del decreto nel fascicolo di parte primo grado) e il non ha inteso uniformarsi. CP_2
Non sono ravvisabili, nella fattispecie in esame, altre ragioni idonee a giustificare la disposta parziale compensazione.
Pertanto, tenuto conto dello scaglione di valore da euro 5200,01 a euro 26.000,00 per le cause di lavoro, nonché delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e s.s. m.m. (in virtù del carattere seriale del contenzioso in esame), le spese di primo grado andavano liquidate nella misura di euro 2109,00.
§5
In definitiva, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, si quantifica in euro 2109,00 l'importo delle spese di lite dovute dal appellato a CP_2 PA
Il va poi condannato a rifondere alla sig.ra le spese del grado CP_2 PA di appello, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con quello delle spese del giudizio di primo grado.
Per entrambi i gradi si esclude il compenso per la fase di trattazione che non ha avuto autonomo svolgimento, stante la contumacia della parte datoriale appellata sia nel primo che nel presente (cfr., tra le tante, Cass. n. 17387/2022 e n. 2308/2015, da cui si desume che la fase di trattazione è considerata “ineludibile”, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, perché in essa “rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti”, sicché va esclusa in caso di contumacia della controparte). CP_ Si compensano, invece, tra l'appellante e l' stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del connesso obbligo contributivo.
3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PA
, con ricorso depositato in data 8 novembre 2023, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 954/2023, resa in data 9 maggio 2023, così provvede:
Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il appellato alla rifusione a delle spese di lite, che CP_2 PA liquida in euro 2109,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
conferma nel resto;
condanna il appellato al pagamento nei confronti di CP_2 PA delle spese del presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro
962,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; compensa tra le altre parti le spese del grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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