TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 11.6.2025, nel procedimento introdotto da
(CUI 01HU0OC), con il patrocinio dell'avv. LORENZETTI Parte_1
STEFANO,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., con Controparte_1
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Come da ricorso per parte ricorrente: “dichiarare nulla e priva di ogni effetto la decisione della
Questura di oggi impugnata, per difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e CP_1 riconoscere, per i motivi espressi in premessa, al ricorrente un p.d.s per protezione speciale o equivalente ex art. 1 comma 1 D.L 130/20, Vittoria di spese ed onorari ovvero conferma ammissione del ricorrente al
Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato”.
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 06.12.2023 avverso il decreto n. 179/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di Prato in data 18.10.2023 e notificato in data
18.11.2023. premesso che il ricorrente, in data 10 marzo 2023, ha avanzato al Questore della Provincia di CP_1 domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2.
D.lgs. 286/98. La Questura di ha adottato il provvedimento impugnato in data CP_1
18.10.2023, interamente fondato sul parere negativo assunto dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 26.06.2023; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, oltre ai legami affettivi in Italia, ha concluso come sopra riportato;
il ricorrente, alla base della domanda di protezione speciale, ha dedotto nel ricorso di disporre di una soluzione abitativa stabile e di avere una posizione lavorativa e un buon livello di italiano. Ha una relazione stabile in Italia e non ha figli sul territorio nazionale.
Non ha mai fatto rientro in Albania da quando è entrato in Italia e ha la sua famiglia nel
Paese d'origine con la quale ha contatti e alla quale manda soldi. Laddove egli fosse costretto a tornare in patria, si ritroverebbe di nuovo in una condizione di pericolo e di vulnerabilità, in un paese, l'Albania che gli offrirebbe scarsissime possibilità di un futuro sereno e dignitoso, mentre in Italia, ha trovato un lavoro con cui mantiene sé stesso e la famiglia in Albania. In Italia, inoltre, vive e lavora anche la compagna, la sig.ra Pt_2 anch'essa richiedente la protezione speciale ex art. 19 TUI;
[...]
pagina 2 di 7 l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
13.12.2023, considerato che “non pare indicativo di uno stabile e perdurante inserimento nel tessuto sociale italiano il contratto di lavoro come manovale edile che il ricorrente ha documentato di aver stipulato in data 21.11.2023, dopo il ritiro da parte della Questura della ricevuta di presentazione della domanda di protezione speciale (e quindi in assenza di un valido titolo di soggiorno) contestualmente alla notifica del provvedimento di rigetto in questa sede impugnato, ”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
il PM ha prodotto il Casellario Giudiziale del ricorrente dal quale emerge:
1.) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P Tribunale di Lucca irrevocabile il 16.09.2000, per i reati di ricettazione, uso di atto falso e falsa attestazione sulla propria identità, in continuazione, con reclusione di anni 1 mesi 2, multa lire
800.000 ed espulsione dallo stato per anni 6. Con ordinanza del G.I.P del Tribunale di
Lucca del 22.12.2006 il reato è stato dichiarato estinto;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base pagina 3 di 7 delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ;
pagina 4 di 7 la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della pagina 5 di 7 protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente è in Italia a almeno 25 anni vista la data dei primi reati di cui al Casellario giudiziale prodotto dal PM, e dalla documentazione prodotta, non è emerso un effettivo e regolare inserimento nel tessuto lavorativo, né una situazione alloggiativa autonoma, tali da garantire al ricorrente condizioni di vita stabili e indipendenti, né una situazione familiare da tutelare nel territorio italiano. Come già rilevato dal Giudice Relatore nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, “il ricorrente ha documentato di aver stipulato in data 21.11.2023, dopo il ritiro da parte della della ricevuta di presentazione della domanda di protezione speciale (e CP_1 quindi in assenza di un valido titolo di soggiorno) contestualmente alla notifica del provvedimento di rigetto in questa sede impugnato” al riguardo, si rileva che dalla data del deposito del ricorso a oggi nulla sia cambiato in termini di radicamento lavorativo e sociale sul territorio nazionale da parte del ricorrente.
Infatti, dalla documentazione in atti risulta che egli sia stato assunto come muratore per
Immobiliare Paolo Srl di Travedona Monate con contratto a tempo indeterminato siglato il
05/04/2025, quindi in prossimità dell'udienza di comparizione e sulla base di un titolo di soggiorno non documentato;
al riguardo, si rileva come la giurisprudenza CEDU in merito all'art. 8 della Convenzione ritenga necessario, in materia di vita privata e familiare (e quindi sia per le allegazioni del ricorrente relative all'inserimento lavorativo, sia per quelle sul rapporto con una concittadina che ha fatto richiesta di protezione speciale), stabilire se i legami si siano creati in un momento in cui le persone interessate erano consapevoli del fatto che lo status di una di loro in ordine all'immigrazione era tale che la continuità di tale vita familiare nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria fin dall'inizio ( c. NO UN ; HE c. Per_1
Lettonia). In una simile situazione l'allontanamento del familiare non cittadino sarebbe incompatibile con l'articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali ( , e Per_2 Per_3
c. NO UN, § 68; c. NO UN;
e altri c. NO UN;
Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 [...]
e c. Paesi Bassi;
c. [GC], § 138). Facendo applicazione di tali Pt_3 Per_8 Per_10 principi, anche i rapporti di lavoro siglati o portati avanti in una situazione di assoluta mancanza di permesso di soggiorno non possono essere preservati con la tutela richiesta in questa sede;
pagina 6 di 7 considerata la vicenda del ricorrente, che si è allontanato dal suo Paese e dai suoi affetti, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 11.6.2025, nel procedimento introdotto da
(CUI 01HU0OC), con il patrocinio dell'avv. LORENZETTI Parte_1
STEFANO,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., con Controparte_1
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Come da ricorso per parte ricorrente: “dichiarare nulla e priva di ogni effetto la decisione della
Questura di oggi impugnata, per difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e CP_1 riconoscere, per i motivi espressi in premessa, al ricorrente un p.d.s per protezione speciale o equivalente ex art. 1 comma 1 D.L 130/20, Vittoria di spese ed onorari ovvero conferma ammissione del ricorrente al
Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato”.
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 06.12.2023 avverso il decreto n. 179/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di Prato in data 18.10.2023 e notificato in data
18.11.2023. premesso che il ricorrente, in data 10 marzo 2023, ha avanzato al Questore della Provincia di CP_1 domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2.
D.lgs. 286/98. La Questura di ha adottato il provvedimento impugnato in data CP_1
18.10.2023, interamente fondato sul parere negativo assunto dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 26.06.2023; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, oltre ai legami affettivi in Italia, ha concluso come sopra riportato;
il ricorrente, alla base della domanda di protezione speciale, ha dedotto nel ricorso di disporre di una soluzione abitativa stabile e di avere una posizione lavorativa e un buon livello di italiano. Ha una relazione stabile in Italia e non ha figli sul territorio nazionale.
Non ha mai fatto rientro in Albania da quando è entrato in Italia e ha la sua famiglia nel
Paese d'origine con la quale ha contatti e alla quale manda soldi. Laddove egli fosse costretto a tornare in patria, si ritroverebbe di nuovo in una condizione di pericolo e di vulnerabilità, in un paese, l'Albania che gli offrirebbe scarsissime possibilità di un futuro sereno e dignitoso, mentre in Italia, ha trovato un lavoro con cui mantiene sé stesso e la famiglia in Albania. In Italia, inoltre, vive e lavora anche la compagna, la sig.ra Pt_2 anch'essa richiedente la protezione speciale ex art. 19 TUI;
[...]
pagina 2 di 7 l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
13.12.2023, considerato che “non pare indicativo di uno stabile e perdurante inserimento nel tessuto sociale italiano il contratto di lavoro come manovale edile che il ricorrente ha documentato di aver stipulato in data 21.11.2023, dopo il ritiro da parte della Questura della ricevuta di presentazione della domanda di protezione speciale (e quindi in assenza di un valido titolo di soggiorno) contestualmente alla notifica del provvedimento di rigetto in questa sede impugnato, ”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
il PM ha prodotto il Casellario Giudiziale del ricorrente dal quale emerge:
1.) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P Tribunale di Lucca irrevocabile il 16.09.2000, per i reati di ricettazione, uso di atto falso e falsa attestazione sulla propria identità, in continuazione, con reclusione di anni 1 mesi 2, multa lire
800.000 ed espulsione dallo stato per anni 6. Con ordinanza del G.I.P del Tribunale di
Lucca del 22.12.2006 il reato è stato dichiarato estinto;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base pagina 3 di 7 delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ;
pagina 4 di 7 la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della pagina 5 di 7 protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente è in Italia a almeno 25 anni vista la data dei primi reati di cui al Casellario giudiziale prodotto dal PM, e dalla documentazione prodotta, non è emerso un effettivo e regolare inserimento nel tessuto lavorativo, né una situazione alloggiativa autonoma, tali da garantire al ricorrente condizioni di vita stabili e indipendenti, né una situazione familiare da tutelare nel territorio italiano. Come già rilevato dal Giudice Relatore nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, “il ricorrente ha documentato di aver stipulato in data 21.11.2023, dopo il ritiro da parte della della ricevuta di presentazione della domanda di protezione speciale (e CP_1 quindi in assenza di un valido titolo di soggiorno) contestualmente alla notifica del provvedimento di rigetto in questa sede impugnato” al riguardo, si rileva che dalla data del deposito del ricorso a oggi nulla sia cambiato in termini di radicamento lavorativo e sociale sul territorio nazionale da parte del ricorrente.
Infatti, dalla documentazione in atti risulta che egli sia stato assunto come muratore per
Immobiliare Paolo Srl di Travedona Monate con contratto a tempo indeterminato siglato il
05/04/2025, quindi in prossimità dell'udienza di comparizione e sulla base di un titolo di soggiorno non documentato;
al riguardo, si rileva come la giurisprudenza CEDU in merito all'art. 8 della Convenzione ritenga necessario, in materia di vita privata e familiare (e quindi sia per le allegazioni del ricorrente relative all'inserimento lavorativo, sia per quelle sul rapporto con una concittadina che ha fatto richiesta di protezione speciale), stabilire se i legami si siano creati in un momento in cui le persone interessate erano consapevoli del fatto che lo status di una di loro in ordine all'immigrazione era tale che la continuità di tale vita familiare nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria fin dall'inizio ( c. NO UN ; HE c. Per_1
Lettonia). In una simile situazione l'allontanamento del familiare non cittadino sarebbe incompatibile con l'articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali ( , e Per_2 Per_3
c. NO UN, § 68; c. NO UN;
e altri c. NO UN;
Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 [...]
e c. Paesi Bassi;
c. [GC], § 138). Facendo applicazione di tali Pt_3 Per_8 Per_10 principi, anche i rapporti di lavoro siglati o portati avanti in una situazione di assoluta mancanza di permesso di soggiorno non possono essere preservati con la tutela richiesta in questa sede;
pagina 6 di 7 considerata la vicenda del ricorrente, che si è allontanato dal suo Paese e dai suoi affetti, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 7 di 7