Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1907/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N. 1907/2023 r.g., vertente tra:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
residente a [...] in Calle dei Pescatori n.61, che C.F._1 agisce anche in proprio rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lepri (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliato nello studio in Misano Adriatico C.F._2
(RN), via Nino Bixio n. 2, giusta procura alle liti a margine della citazione
ATTORE contro
(d'ora in poi “ , con sede in Ravenna alla Controparte_1 Pt_2
Via A. De Gasperi n. 8 (C.F. e P.I. ), in persona del Direttore P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. - designato Controparte_2 all'ufficio con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 744/2020, quindi nominato nell'ufficio medesimo con Decreto del Presidente di Giunta della
Regione Emilia Romagna n.131/2020 e con Deliberazione n. Parte_3
167/2020 - rappresentata e difesa, giusta procura allegata come documento informatico separato alla comparsa, dall'Avv. Elisa Palmetti (C.F.
) del Foro di Ravenna unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._3
Marlisa Blardi (C.F. del Foro di Forlì-Cesena, elettivamente C.F._4 domiciliata presso la propria sede legale in Ravenna alla Via A. De Gasperi n.8
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità da rifiuto della prestazione sanitaria;
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore esponeva:
- di avere effettuato esami di laboratorio in data 16.8.2022;
- di avere sottoposto gli stessi al proprio medico curante in data 26.8.2022;
- che il predetto medico avrebbe prescritto la infusione urgente di un farmaco endovena in ambiente ospedaliero;
- di avere, quindi, immediatamente trasmesso all' di competenza la Pt_2 richiesta del medico;
- che, in data 30.8.2022, “veniva contattato telefonicamente da un dipendente che comunicava che la prestazione richiesta non sarebbe stata erogata Pt_2
e che una nuova domanda avrebbe dovuto essere corredata da referti di ulteriori esami di laboratorio”;
a fronte di ciò, l'attore riteneva rifiutata la prestazione, ed adiva il Tribunale di
Rimini in via di cautelare ex art. 700 c.p.c.; l'Ufficio riminese rigettava il ricorso per carenza di periculum; il Collegio del medesimo Tribunale, investito del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., confermava la decisione.
Solo nel gennaio del 2023, e quindi mesi dopo, l'Avv. sarebbe riuscito ad Pt_1 ottenere la prestazione della terapia, in forza di nuovo certificato medico (docc. 3 e
4 citazione).
L'attore adiva quindi in sede ordinaria il Tribunale di Ravenna, per ottenere i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla omessa o ritardata effettuazione della terapia.
Si costituiva l' negando ogni addebito, spiegando, in sintesi, come la terapia Pt_2 non fosse stata negata, ma che – a fronte della richiesta dell'Avv. – il Pt_1 personale sanitario dell' Cattolica si fosse limitato, in ossequio alle CP_3 linee guida ed alle best practice in materia, a richiedere l'esecuzione di esami di laboratorio (per la verifica dei valori di ferritina, sideremia e transferrina) integrativi, specifici e indispensabili all'erogazione della terapia endovenosa richiesta.
Venivano scambiate le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c..
2 La causa veniva ritenuta documentalmente istruita.
L'attore ricusava formalmente il Giudice scrivente.
Il Collegio dichiarava inammissibile la ricusazione, condannando l'attore al pagamento di pena pecuniaria.
La regiudicanda giunge oggi alla decisione.
***
La domanda dell'attore è infondata.
***
Il fuoco delle doglianze attoree si appunta sul diniego di erogazione della prestazione sanitaria urgente da parte del presidio ospedaliero di Cattolica.
In particolare, la condotta omissiva (o, comunque, di rifiuto) sarebbe avvenuta alla fine di agosto del 2022.
I tratti salienti di tale condotta sono descritti negli ultimi due paragrafi della pagina 2 e nel primo paragrafo della pagina 3 dell'atto di citazione.
Essi si ritrascrivono:
“[…] immediatamente l'attore, ormai consapevole della urgenza della terapia, trasmetteva alla Ausl di competenza la richiesta del proprio medico curante, restando in attesa dell'immediata convocazione che il medico curante gli aveva previsto.
[…] solo in data 30 agosto - ovvero il martedì successivo - veniva contattato telefonicamente da un dipendente che comunicava che la prestazione richiesta non sarebbe stata erogata e che una Pt_2 nuova domanda avrebbe dovuto essere corredata da referti di ulteriori esami di laboratorio.
[…] l'attore - a questo punto molto allarmato - dapprima ricercava su tutto il territorio provinciale una struttura privata disposta a praticare il trattamento, poi, non essendo possibile aggirare l'ostacolo, in quanto la terapia prescritta può essere somministrata solo all'interno di una struttura ospedaliera dotata di reparto di rianimazione - ha chiesto la tutela giurisdizionale, mediante l'avvio di un procedimento cautelare.”.
L'attore, innanzitutto, non produceva nell'ambito del presente giudizio alcuna prova documentale dell'avvenuto.
A ciò provvedeva l' convenuta, che depositava sub doc. 1 allegato alla Pt_2 comparsa il ricorso cautelare avanzato (a Rimini) proprio dall'Avv. , ed i Pt_1 due documenti ivi allegati.
Il primo di esse consiste in una mail ordinaria priva di alcun contenuto testuale inviata dall'Avv. a tale (infermiera) all'indirizzo istituzionale Pt_1 Persona_1 dell' Pt_2
3 Detto dell'assenza di un testo della mail, l'allegato contiene la prescrizione medica resa in pari data (26.8.2022) dal curante del . Pt_1
Va immediatamente sottolineato come tale prescrizione non contenga alcuna indicazioe dei parametri relativi ai valori della sideremia e della ferritina:
Pare quindi assolutamente ragionevole ritenere che l'Ospedale, lungi dal
“rifiutare” o “negare” (peraltro immotivatamente) la terapia prescritta, abbia semplicemente comunicato all'Avv. la necessità di effettuare gli Pt_1 approfondimenti in ordine a tali parametri.
Ciò emerge da una molteplicità di circostanze.
In primo luogo, è proprio l'Avv. ad ammetterlo espressamente, laddove Pt_1 sostiene (vedi supra) che “veniva contattato telefonicamente da un dipendente
e che questi comunicava che “una nuova domanda avrebbe dovuto essere Pt_2 corredata da referti di ulteriori esami di laboratorio”.
4 In secondo luogo, è proprio l'Avv. ad informare di ciò il proprio medico Pt_1 curante (vedi doc. 1 all. nr. 2: trattasi di schermata whatsapp prodotta dal Pt_2
in allegato al ricorso cautelare innanzi al Tribunale di Rimini), Pt_1 confermando, nella sostanza, la ricezione di una richiesta di approfondimenti:
In terzo luogo, la ha lungamente discettato, nella comparsa, circa la Pt_2 indispensabilità – propedeutica alla terapia – degli approfondimenti in ordine ai parametri di ferritina, sideremia e transferrina, con pertinenti richiami alle best practice ed alla letteratura in materia.
L'Avv. , con la prima memoria integrativa e con le successive difese, non Pt_1 ha contestato nel merito tali considerazioni della che quindi devono Pt_2 ritenersi pacifiche e provate (con riferimento, quindi, alla effettiva necessità di approfondimenti laboratoriali).
Quanto al profilo della presunta negligenza dell'Ospedale, che avrebbe di fatto
“respinto” l'Avv. , in qualche modo “abbandonandolo al suo destino”, Pt_1 occorre inquadrare correttamente i termini della complessiva vicenda.
Sotto un primo profilo, si potrebbe anche accedere, in via di mera ipotesi, alla tesi dell'attore, secondo il quale la interlocuzione sarebbe consistita in una mera telefonata, dal tono sbrigativo, da parte dei sanitari.
È innegabile però, sul fronte esattamente contrario, che il contegno del richiedente la prestazione sanitaria non possa dirsi, in tale frangente, essere stato congruo, o quantomeno collaborativo, se è vero che:
5 - l'Avv. si è limitato ad inviare una mail priva di testo, ed unicamente Pt_1 contenente un allegato, ad una infermiera dell'Ospedale;
- l'Avv. , a seguito della telefonata ricevuta, non ha valutato di inviare Pt_1 una mail (o una pec) con la formale richiesta di chiarimenti in ordine alla necessità ed alla modalità/ai tempi/al luogo/ai costi/etc. di effettuazione degli approfondimenti di laboratorio richiesti;
- il medesimo, evidentemente infastidito, non si è però astenuto dal proporre immediato ricorso cautelare al Tribunale di Rimini (difendendosi in proprio).
È insomma piuttosto evidente che una gestione più “serena” del frangente in cui si è verificata la “incomprensione” terapeutica tra paziente e struttura sanitaria – pur senza rinuncia, da parte del richiedente, di professione Avvocato, a toni fermi
– avrebbe potuto facilmente risolvere nella immediatezza ogni questione.
Dal punto di vista giuridico, non sussiste quindi alcun rifiuto della prestazione medica, per le ragioni spiegate;
nemmeno emerge un ritardo di essa;
in buona sostanza, l'attore si è rivolto all' seguendo modalità ritenute CP_3
(motivatamente e a buon diritto) irrituali da parte del personale del presidio ospedaliero, ed interrompendo ogni interlocuzione immediatamente dopo la richiesta di banali approfondimenti laboratoriali.
Coglie dunque nel segno quanto già affermato dal (diverso) Tribunale adito in sede di reclamo cautelare dall'Avv. , secondo cui: Pt_1
Ad ulteriore e tranchant conferma di tutto quanto sostenuto, merita di essere valorizzato un ultimo elemento, addotto (anche in questo caso) dall'attore medesimo.
Il riferimento è alla documentazione relativa alla effettiva somministrazione della terapia endovenosa, alfine avvenuta nel gennaio 2023 (doc. 4 attore).
6 Dal contenuto di essa emerge inequivocabilmente che, in tale evenienza,
l'erogazione della terapia endovenosa è avvenuta proprio sulla base di una
“richiesta motivata personale” contenente le risultanze di tutti gli approfondimenti richiesti a suo tempo dall'Ospedale di Cattolica, in relazione ai valori allora non indicati nella prescrizione del medico curante dell'attore (vedi supra), ossia, per l'appunto, sideremia, transferrina e ferritina:
Il lasso di tempo intercorso tra la impegnativa (completa) del dott. e la Per_2 effettiva somministrazione del farmaco endovenoso (medio tempore procurato dall'Ospedale), è pari a due settimane: dal 11.1.2023 al 25.1.2023.
Per tutti i motivi che precedono, la domanda deve essere rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.
***
7 Le spese del presente giudizio seguono la totale soccombenza dell'attore; si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, scaglione sino ad €. 26.000,00 (art. 5 c. 6 DM), fasi di studio e introduttiva, istruttoria (valori minimi) e decisionale, con arrotondamento al ribasso dei valori medi, in ragione della semplicità delle questioni e della speditezza della trattazione e della fase decisionale.
Non merita accoglimento la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta, non avendo l'attore agito con mala fede, né con colpa grave:
l'affermazione della esistenza di tali stati soggettivi richiede il riscontro di elementi più consistenti e più gravi della “pervicacia” nel sostenere una domanda poi risultata infondata, atteggiamento processuale pienamente legittimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta;
liquida le spese in € 4.000,00 per compensi oltre 15%, Pt_2
IVA e CPA, in quanto dovuti.
Così deciso in Ravenna, il 03.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere
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