Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 15797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15797/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 5572/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Casoria alla Via Tasso n. 50/B, presso lo studio dell'avv. Anna Manzi, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' CP_2 riconoscendole un'invalidità del 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le
1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito per il rinnovo delle operazioni peritali, mentre parte resistente si è riportata alle proprie conclusioni.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “In conclusione, alla luce di quanto sopra descritto, si può affermare che la ricorrente, SI.ra , debba essere considerata: • Invalida con TOTALE e Parte_1
permanente inabilità lavorativa (art. 2 e 12 L. 118/71), grado: 100%, SENZA DIRITTO
ALL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO. • Decorrenza: 11/04/2023”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Dalla certificazione esibita e dalla visita praticata, si può affermare che la ricorrente, SI.ra , di anni 66, Parte_1
risulti affetta da: Ø Esiti di quadrantectomia sinistra e linfoadenectomia ascellare omolaterale
(13/03/2023) per carcinoma mammario pT1c G2, già trattato con radioterapia (21/07 –
28/07/2023), e in attuale ormonoterapia, con follow up negativo per ripresa di malattia (cod. DM
05/02/92 – 93251). Ø Obesità estrema con complicanze artrosiche (cod. DM 05/02/92 – 71052). Ø
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico (cod. DM 05/02/92 – 64413). Ø Esiti di tiroidectomia totale (25/06/2009) per gozzo nodulare, in attuale trattamento ormonale sostitutivo*
Ø Esiti di pancreatite acuta biliare complicata da versamento pleurico destro risolto* Per il predetto quadro morboso, in data 28/09/2023, la ricorrente era sottoposta a visita medico legale da parte della commissione dell'ASL , che la riconosceva invalida con totale e permanente Parte_2
inabilità lavorativa 100% (art. 2 e 12 L.118/71), con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'11704/2023. Ebbene, in accordo con quanto già rilevato dalla Commissione medico-legale dell'ASL di Casoria (NA), si ritiene che la ricorrente debba essere riconosciuta invalida con
TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100%, in ragione della neoplasia mammaria di recente riscontro, già sottoposta a quadrantectomia e linfoadenectomia ascellare sinistra il 13/03/2023, quindi, a trattamento radioterapico adiuvante nel luglio 2023, in attuale ormonoterapia, e con follow up negativo per ripresa di malattia, per la quale si adotterà il codice tabellare 9325, con una quantificazione fissa nella misura del 100%. Per quanto attiene, poi, il diritto all'indennità di accompagnamento, si ritiene che la ricorrente NON si trovi nelle condizioni previste dalla legge.
1 Cod. 9325 – Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica: 100%. 2 Cod. 7105 – Obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche: 31-40%. 3 Cod. 6441 – Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA): 21-30%. * Menomazione non valutabile per analogia, non supportata da idonea documentazione probante, ovvero <10%. * Menomazione non valutabile per analogia, non supportata da idonea documentazione probante, ovvero <10%. Difatti, dalla documentazione sanitaria in Atti non emerge alcun preciso e concreto elemento idoneo a evidenziare un'assoluta impossibilità di deambulare, o di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, anche durante il periodo in cui la ricorrente si è sottoposta a trattamento radioterapico (luglio 2023). Del resto, alla valutazione post-trattamento del 07/08/2023, la
Dott.ssa certificava un indice di Karnofsky pari al 100%, che corrisponde a un Persona_2 soggetto senza alcun disturbo. Come da attuale orientamento Giurisprudenziale4, infatti, “non può dirsi in astratto che il trattamento chemioterapico comporti sempre e di per sé il diritto
3 all'indennità di accompagnamento”, ma si deve esaminare caso per caso se il trattamento chemioterapico, per gli alti dosaggi e/o per gli effetti sul paziente, anche per il tempo limitato della terapia, possa compromettere l'autonomia del soggetto, e quindi soddisfare i requisiti di cui all'art1. L.18/1980. Inoltre, come rilevato nel corso dei presenti accertamenti medico legali, anche a tutt'oggi non è presente una compromissione dell'autonomia locomotoria e negli atti quotidiani della vita che soddisfi il diritto all'indennità di accompagnamento. Difatti, sulla scorta di quanto chiaramente emerso alla visita medico-legale, si ritiene che la ricorrente si trovi, innanzitutto, in discrete condizioni generali di salute. La SI.ra , quindi, non presenta significative Pt_1
limitazioni algo-funzionali a carico dei principali distretti articolari;
il trofismo e la forza muscolare sono conservate (F=5/5 alla scala MRC;
movimento possibile contro resistenza massima); non presenta dispnea a riposo;
non presenta una compromissione cognitiva, dal momento che comprende ed esegue correttamente gli ordini richiesti, mostrando normali tempi di reazione, buon orientamento nello spazio-tempo e verso le persone, conservata capacità di giudizio e di critica. Le attività basiche della vita quotidiana sono, quindi, conservate (ADL = 6/6). Infatti, la SI.ra è autonoma nel vestirsi (autosufficiente, +1); si sposta senza Parte_1
assistenza di terzi e di ausili (autosufficiente, +1); è, quindi, in grado di andare in bagno da sola, di pulirsi e rivestirsi senza assistenza (autosufficiente, +1), e di fare il bagno (autosufficiente, +1); è in grado di alimentarsi da sola (autosufficiente, +1); è continente (autosufficiente, +1). La ricorrente, per quanto detto sopra, è, altresì, in grado di assumere i propri farmaci, e può attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico. In definitiva, la SI.ra è da Parte_1
ritenersi invalida con TOTALE e permanente inabilità lavorativa (art. 2 e 12 L. 118/71), grado:
100%, SENZA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (11/04/2023), tenuto conto che le patologie descritte erano già presenti e con siffatta gravità sin da tale epoca”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
4 Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente non ha valutato alcuni certificati ovvero che non ha riconosciuto ad alcune certificazioni il giusto rilievo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che elencare le medesime patologie riscontrate in sede di visita peritale e a riconoscere loro un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5 Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ; Parte_1
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano CP_2 in € 2.697, oltre accessori, se dovuti;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 17.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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