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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2156/2023 RG avente ad oggetto: «Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev»
TRA
- rappresentata e difesa dagli Avvocati FERRARA Parte_1
MONICA e MARTINI BARZOLAI MATTEO ed elettivamente domiciliata come in ricorso ( Indirizzo Telematico)
- ricorrente/opponente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai
Funzionari delegati ed elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 7
VENEZIA MESTRE,
-resistente/opposto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/12/2023 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione chiedendo:
1 Nel costituirsi l' Controparte_1
ha ribadito la fondatezza della propria pretesa e contestato quanto
[...] dedotto dalla ricorrente chiedendo «In via preliminare: non confermare la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, non sussistendone i presupposti di legge. Nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata, anche nella misura ingiunta. Con vittoria di spese, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2015, nei termini precisati nel presente atto».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti.
*** *** ***
1. Con l'ordinanza di ingiunzione n. 115-0/2023/66/2023 prot. n. 32894 del 17/10/2023 è stato ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 36.493,54 a titolo di sanzioni amministrative e di spese postali, con riferimento al rapporto n. 24/2023 del 10.11.2022 relativo al verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00000/2022-125-02 del
2 06.06.2022 con il quale è stato accertato che la ricorrente ha violato l'art. 3, co. 3 e 3 ter d.l. 227272022 n. 12, conv. mod dalla legge 23/4/2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, co. 1, d.lgs. 14/9/2015 n. 151 per avere irregolarmente occupato in data 12.11.2021 presso il locale di San Donà di
Piave in Via Noventa n. 132 con mansioni di addetti alla pulizia del locale con orario di 6 ore giornaliere i lavoratori meglio indicati nel verbale medesimo ( 9 lavoratori/lavoratrici).
2. Le censure mosse dalla ricorrente sono quattro: 1) non si tratta di lavoratori subordinati ma di meri prestatori d'opera occasionali, che hanno operato in assoluta autonomia per alcuni giorni, meno di una settimana e con la sola supervisione di professionista incaricato di coordinare la CP_2 futura attività di ristorazione;
2) il tutto è avvenuto all'oscuro della ricorrente, il reclutamento dei prestatori d'opera il coordinamento e la supervisione delle operazioni faceva capo a , amministratore di fatto della società Parte_2 che non relazionava alla ricorrente;
in capo alla ricorrente difetta l'elemento soggettivo;
3) in ogni caso l'ordinanza era carente di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione oltre il minimo edittale;
4) mancata applicazione del concorso formale.
3. Ciò posto il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti di seguito indicati.
4. Deve in primo luogo escludersi che alla ricorrente non sia imputabile la sanzione oggetto di causa per essere stato l'amministratore di fatto della società . Al netto del fatto che era ed è tuttora il Parte_2 Parte_2 marito della ricorrente, seppur attulamente «di fatto siamo separati anche se viviamo sotto lo stesso tetto perché abbiamo un figlio seppur maggiorenne», non si vede in base a quale norma la ricorrente, legale rappresentante di potrebbe andare esente da responsabilità per le Parte_3 sanzioni ammnistrative oggetto di causa poste in essere dalla società che la stessa rappresentava. Quanto alla carenza dell'elemento soggettivo, la sanzione per cui è causa può essere commessa sia per dolo ce per colpa, nella quale rientra anche il delegare ad altri i propri compiti senza vigilare e controllare la correttezza del loro operato.
3 5. In secondo luogo deve rigettarsi il ricorso quanto alla carenza del requisito della subordinazione essendo inequivocabilmente emerso che i lavoratori erano stati arruolati per pulire il locale in vista dell'apertura
FONZARELLI'S nel quale avrebbero poi dovuto svolgere mansioni varie di camerieri e baristi, nei giorni in cui hanno pulito i locali dell'esercizio pubblico che sarebbe stato aperto hanno anche svolto attività di formazione presso altro esercizio pubblico della stessa linea ed in definitiva sono stati considerati come lavoratori in prova (vd. Piasente).
6. E così infatti i lavoratori sentiti e il i quali hanno riferito: Pt_2
«riconosco la firma apposta alle dichiarazioni da me Testimone_1 rese in data 12/11/2021 agli ispettori della ITL e ne confermo il contenuto
(doc. 8 ITL). In questo momento non ricordo se erano 7 € all'ora, però confermo tutto quello che ho riferito. (...) sono passati anni e quindi non ricordo molto bene ma l'orario che ho indicato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
13:00 alle 16:00 lo avevamo deciso noi insieme a Ora sono passati Pt_2 tre anni e non ricordo se era stato determinato da qualcuno e se era affettivamente così(...) non so proprio dire in questo momento per quanti giorni alla settimana e se l'orario che ho al tempo indicato fosse rigido o se qualche volta capitava di finire prima. La volta che siamo andati a Padova in un altro Fonzarelli's Dinner siamo andati alla sera – non ricordo se di giorno abbiamo fatto le pulizie – e siamo andati a vedere come si facevano i panini e si serviva in sala. Non ricordo con chi ero. (...) se fossi rimasta a casa per qualche motivo credo che avrei mandato un messaggio a e Pt_2 poi lui mi avrebbe detto cosa fare, non credo che ci sarebbero stati problemi perché era una collaborazione. (...) che io ricordi non ho mai avuto necessità di assentarmi. (...) noi andavamo al Fonzarelli verso le
9:00 mi pare e dovevamo sistemare il locale per l'apertura quindi fare pulizie. Sistemare i tavoli. (...) per noi era il referente era colui che ci Pt_2 diceva cosa e come sistemare. (...) è il cugino di mamma quindi lui Per_1 ha parlato con mia mamma dicendo che cercavano persone e io dopo l'ho chiamato. (...) eravamo al “Fonzarelli's Dinner” e mi ha detto che Pt_2 erano arrivati i fogli da firmare per il contratto. (...) non ho mai conosciuto
4 la signora (...) Io infatti il contrato l'ho firmato con Parte_1 [...]
. (...) mi sembra che ci fosse un foglio [dove] dovevamo Parte_3 firmare per la presenza, ma non ne sono sicura. (...) sono quasi certa di non aver contratto l'importo del corrispettivo. (...) mi viene mostrato il mio contratto di collaborazione lo riconosco. Stavamo intanto preparando locale per l'apertura e poi avrei dovuto fare l'attività di cameriera. Ricordo ora che una sera siamo andati a Padova in un locale sempre Fonzarelli's Dinner per vedere il lavoro di cameriere. (...) dopo l'ispezione non abbiamo più lavorato;
- « ho con me il contratto di collaborazione che Controparte_3 ho concluso con in data 3/11/2021. Mi vengono Parte_3 mostrate le dichiarazioni da me rese in data 12/11/2021 e me ne viene data lettura, riconosco la firma e confermo il contenuto delle dichiarazioni. (...) ho fatto una riunione o il giorno prima o qualche giorno prima di iniziare insieme a che era il referente e agli altri che io non conoscevo. Pt_2
Confermo che avrei dovuto fare l'aiuto in cucina e intanto stavamo facendo le pulizie per preparare il locale per l'apertura. (...) io avevo già un altro lavoro quindi andavo a fare questo quando avevo dei giorni liberi. Credo di aver saltato uno o due giorni avevo già detto in precedenza che avevo un altro lavoro. (...) in quel periodo era l'unico presente, era lui che ci Pt_2 coordinava. (...) ho visto una locandina su Instagram che offriva questo lavoro, ho chiamato il numero e mi sono messo d'accordo con per un CP_4 colloquio. Gli ho detto che avevo un altro lavoro e che se poi il locale fosse stato aperto avrei lasciato l'altro lavoro per lavorare in questo Fonzarelli's ma non è poi accaduto. (...) dopo l'ispezione si è fermato tutto. (...) non ho mai conosciuto . (...) c'era un foglio dove segnavamo Parte_1
l'orario di entrata e di uscita. (...) il lavoro che avevo già era un lavoro in regola part time dalle 4 alle 6 ore al giorno per alcuni giorni della settimana. lavoravo o la mattina o il pomeriggio lavoravo dal lunedì al mercoledì giovedì riposo e poi venerdì, sabato e domenica, facevo pulizie industriali»; «riconosco la firma alle dichiarazioni da me rese Parte_4 il 12/11/2021 me ne viene data lettura e confermo il contenuto, anche se
5 non ricordo con precisione i giorni in cui ho lavorato. Ricordo però che ho lavoro 37 ore e non mi sono mai state pagate. Ricordo che siamo andati a
Padova 3 volte presso il locale Fonzarelli's e abbiamo lavorato anche lì, il primo giorno abbiamo osservato e la seconda volta abbiamo anche lavorato per prendere la mano. Siamo andati tutti quanti, ci era stato messo a disposizione un furgone ma non bastava per tutti e quindi sono andata con la mia auto portando altri. mi ha dato 20 € per pagare l'autostrada. Pt_2
(...) nel locale di San Donà di Piave intanto stavamo facendo le pulizie in vista dell'apertura e anche per imparare dove erano le cose, e conoscere l'ambiente. (...) c'erano tante persone con situazioni diverse e pertanto ha detto “ci troviamo il giorno x, chi può viene chi può viene tutto il Pt_2 giorno chi mezza giornata chi alla mattina chi al pomeriggio”. Ci ha dato la possibilità di scegliere. (...) ci era lasciata la scelta dell'orario da fare ma in quell'orario bisognava andare. (...) non mi pare sia capitato che qualcuno non si è presentato, o meglio per quanto mi riguarda io mi sono presentata.
Credo che se ci fosse stato qualche problema per cui non mi potevo presentare avrei avvisato. (...) non ho conosciuto . (...) tra Parte_1 quelli che mi hanno fatto lavorare ho conosciuto solo (...) il locale Pt_2 era stato già aperto per uno o due anni prima del Covid-19 e mio figlio vi aveva lavorato. Poi era stato chiuso per il Covid-19 e stava riaprendo. Mio figlio è stato contattato oppure l'ha saputo da amici di questa riapertura e lo ha detto anche a me, a me interessava cambiare lavoro e quindi ho colto l'opportunità perché ero vicina a casa. (...) ho fatto il colloquio con Pt_2
(...) Credo che ci sia stato un equivoco, in effetti per il lavoro che dovevo andare fare di aiuto sala avevo firmato il contratto, non avevo il contratto per il lavoro di pulizie che stavo facendo. (...) chiarisco che in quel momento in cui ho iniziato questo lavoro non ne avevo un altro, a fine ottobre avevo finito il lavoro precedente e a novembre ho iniziato questo.
(...) è sempre stato presente, era presente anche il giorno Pt_2 dell'ispezione. Credo che il cognome fosse »; CP_2
« riconosco la firma apposta alle dichiarazioni da me rese Tes_2 il 12/11/2021, e nel confermo il contenuto. Non ricordo tutti i particolari
6 ma direi che queste dichiarazioni sono coerenti con quanto è accaduto al tempo. (...) mi viene anche mostrato il contratto di collaborazione e ne riconosco la firma. (...) a sentire avrei dovuto fare il capo sala. (...) Pt_2 stavamo facendo le pulizie perché il locale era messo male, non so per quale ragione se LU non aveva il denaro o cosa mi ha chiesto di andare a fare le pulizie e io ho poi diffuso la voce ad amici tra cui e mia CP_3 madre. (...) dovevamo andare a lavorare all'apertura e il concetto era che prima il locale veniva pulito e prima apriva, non eravamo obbligati ad andare fare le pulizie ma se andavano segnavamo le ore e avremmo dovuto essere pagati per quelle ore ma non abbiamo visto nulla. Ripeto che a me aveva detto che avrei fatto il capo sala. (...) non ricordo il cognome di Pt_2 ricordo che era pelato ed era presente il giorno dell'ispezione. Se non Pt_2 sbaglio c'è stato sempre e solo lui»;
- « mi viene data lettura delle dichiarazioni da me Testimone_3 rese all'Ispettore della ITL in data 12/11/2021: riconosco la mia firma e confermo il contenuto delle dichiarazioni, almeno per quanto ricordo. (...) sono stata contattata da mi pare di cognome, che era il Pt_2 CP_2 responsabile e che ci avrebbe dovuto formare in vista della apertura di questo nuovo locale. (...) anzi una mia amica mi ha detto che stavano aprendo questo locale e mi ha messo in contato con (...) dal 4 al 12 Pt_2 novembre abbiamo fatto solo le pulizie. (...) mi ricordo di aver fatto una formazione in merito alla spillatura della birra. (...). non mi ricordo se Pt_2
o qualcun altro mi hanno detto di andare a fare le pulizie in quei precisi orari. Mi ricordo che c'era una organizzazione, ci si organizzava, c'erano anche altre persone. io comunque non andavo spontaneamente di mia iniziativa. (...) era presente ma non ricordo l'organizzazione CP_2
(...) ricordo che ci dividevamo il lavoro da fare. (...) ricordo una persona che mi sembra dopo l'ispezione è venuto a dirci che la cosa si fermava perché era andata male, quindi il locale non apriva. Posso descriverlo fisicamente ma non ricordo il nome. Era un uomo senza capelli, un po' sovrappeso, un po' più basso di 1,80, credo sopra i 50 anni. (...) non ho mai conosciuto . (...) mi viene mostrato il contratto di Parte_1
7 collaborazione, riconosco la mia firma, confermo di averlo firmato. Se non sbaglio l'ho firmato nel locale, non ricordo se me lo ha fatto firmare
[...]
o l'altro signore di cui ho parlato. (...) non sono stata pagata. (...) CP_2 non sono in grado di ricordare se c'era un foglio da firmare quando andavamo a fare le pulizie. Ricordo che c'era qualcosa con gli orari ma non ricordo altro. (...) non mi ricordo se era tenuta a fare le pulizie, ricordo che mi è stato detto e io senza farmi problemi sono andata. (...) avevo al tempo un lavoro che ho lasciato per iniziare a lavorare in questo locale. (...) può essere che si fosse previsto € 7,00 all'ora come indicato nel contratto di collaborazione. Perché ricordo che mi ero fatta il conto di quanto mi era dovuto sulla base delle ore che avevo fatto. (...) non credo che abbiamo contrattato l'importo orario»;
- Piasente « il Covid-19 è stato per noi devastante ci ha fatto Pt_2 chiudere tre locali e questo ha pesato sulla nostra vita provata. (...) due locali li abbiamo chiusi un terzo era quello a San Donà di Piave che tra i due periodi di chiusura dovuti al Covid-19 abbiamo cercato di riaprire. (...) tra il primo e il secondo Covid-19 un grande problema era quello di trovare il personale, ho pertanto firmato un contratto con un professore dell'alberghiero mi sembra anzi forse per selezionare Persona_2 CP_2 il personale e verificare le capacità tecniche, mi sono rivolto al mio consulente del lavoro che è lo Studio CH di Vicenza che mi ha predisposto dei contrattini per i giorni di prova. (...) siamo stati nel locale 2 giorni, due giorni e mezzo e abbiamo rifatto i layout del locale, i baristi hanno sistemato le spine della birra verificato la cucina e quindi abbiamo verificato se le persone erano adatte. (...) NE OR aveva preso in affitto un ramo d'azienda dalla società Brisbane S.r.l. il quale aveva tutti e tre i locali. L'affitto è iniziato a dicembre 2019 e a febbraio 2020 è arrivato il Covid-19 e siamo stati chiusi un anno e mezzo. (...) non ho seguito i lavoratori, perché sono un imprenditore di altro settore e quindi ho conferito incarico ad un manager della ristorazione – nel CP_2 contratto c'è scritto cosa doveva fare – di seguirli e coordinarli. (...) ognuno si è preoccupato di pulire e predisporre la parte del locale e le attrezzature
8 relative al proprio lavoro anzi al proprio futuro lavoro. (...) non so dire come venisse organizzata l'attività di questi lavoratori in quanto avevo dato mandato a »; CP_2
- si devano altresì le dichiarazioni in atti (docc.
8-14 ITL).
7. In punto di diritto va poi rammentato che:
-come è noto per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato occorre individuare il fondamentale requisito della subordinazione la quale si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo
e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. (Cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 23 luglio 2004, n. 13884; Cassazione civile, sez. lav., 19 novembre 2003, n. 17549), con la precisazione che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è peraltro configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse e con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva (Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 2 aprile 2002, n. 4682);
-ha ripetutamente ribadito la S.C. che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale,
l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore
9 decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (vd ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007);
-anche nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro ( Cfr. Cassazione 21.01.2009 n.
1536);
- ai fini dell'individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia (Sez. L, Sentenza n. 19199 del 19/08/2013);
- è stato anche precisato che la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere
(vd Cass. Sez. L, Sentenza n. 18692 del 06/09/2007).
8. Nel caso in esame, si ripete, i lavoratori sono stati ingaggiati per effettuare le pulizie e sistemazione dei locali che avrebbero ospitato l'esercizio commerciale nel quale sarebbero stati chiamati a lavorare come camerieri, banconisti, aiuto cucina;
hanno svolto attività formativa per lo svolgimento delle mansioni di banconieri e camerieri, per spinare la birra, comporre gli hamburger e panini.
10 9. Seppur non è provato l'esercizio di un potere disciplinare e direttivo invadente e pressante con un rigido rispetto di un orario di lavoro non nemmeno emerso alcun margine di autonomia nello svolgimento della propria attività lavorativa, svolta nei locali aziendali e sotto la direzione di un delegato aziendale sempre presente.
10. Deve invece accogliersi il motivo di censura relativo all'entità della sanzione: questa è determinata in un minimo di € 1.800 ad un massimo di € 10.800 per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 gg di lavoro effettivo.
11. Orbene, alla luce dell'art. 11, considerato la minima entità dei giorni lavorati anche tenuto conto del contesto nel quale è maturata la violazione, con successiva definitiva non apertura del locale, appare corretto determinare la sanzione nel minimo edittale di € 1.800 per ciascun lavoratore e quindi complessivamente €
1.800 x 9 = 16.200.
12. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di applicazione del cumulo giuridico posto che l'art. 8 l. 680/1981 prevede che «[I]Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. [II] Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie», ove la S.C. ha ben chiarito che in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva – ove nel caso in esame si ha una violazione per ogni omessa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato – (vd Cass., Sentenza n. 20129 del
22/06/2022) né è applicabile il secondo comma dell'art. 8 co. 2 relativo alle sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza.
13. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che devono essere compensate nella misura del 50% state l'accoglimento parziale del ricorso (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13,
11 comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018); per la restante parte vengono poste a carico della e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia (petitum), che non è stata svolta impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(medie), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione in
€ 16.200 (= 1.800 x 9), rigettata ogni altra censura;
2) Condanna l'ITL alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida per tale parte in € 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, compensa la restante parte.
Venezia, all'udienza del 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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