Art. 28.
L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, puo' conservare la sua iscrizione al Fondo sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti.
Puo' conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.
L'iscritto che intenda avvalersi della facolta' prevista nei due comma precedenti dovra' versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianita' pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conservera' il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avra' pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione. (1) ((4)) L'iscritto che alla cessazione dal servizio o all'atto del passaggio nella categoria dirigenti abbia gia' raggiunto almeno quindici anni di contribuzione o raggiunga tale limite con i successivi versamenti volontari di cui al comma precedente, puo' chiedere, entro un anno dalla cessazione dal servizio, o dal passaggio nella categoria dirigenti, o dal raggiungimento del limite di contribuzione suddetto, di sospendere i versamenti medesimi conservando, anche in tal caso, il diritto a tutte le prestazioni stabilite dalla presente legge.
L'iscrizione al Fondo e assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro ne' puo' effettuarsi la contemporanea prosecuzione volontaria dell'iscrizione e dell'assicurazione predette.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961". --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 562 ha disposto (con l'art. 3 comma 14) che "Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa e' trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata gia' liquidata la pensione a carico del Fondo stesso."
L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, puo' conservare la sua iscrizione al Fondo sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti.
Puo' conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.
L'iscritto che intenda avvalersi della facolta' prevista nei due comma precedenti dovra' versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianita' pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conservera' il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avra' pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione. (1) ((4)) L'iscritto che alla cessazione dal servizio o all'atto del passaggio nella categoria dirigenti abbia gia' raggiunto almeno quindici anni di contribuzione o raggiunga tale limite con i successivi versamenti volontari di cui al comma precedente, puo' chiedere, entro un anno dalla cessazione dal servizio, o dal passaggio nella categoria dirigenti, o dal raggiungimento del limite di contribuzione suddetto, di sospendere i versamenti medesimi conservando, anche in tal caso, il diritto a tutte le prestazioni stabilite dalla presente legge.
L'iscrizione al Fondo e assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro ne' puo' effettuarsi la contemporanea prosecuzione volontaria dell'iscrizione e dell'assicurazione predette.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961". --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 562 ha disposto (con l'art. 3 comma 14) che "Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa e' trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata gia' liquidata la pensione a carico del Fondo stesso."