Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 448 /2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dagli Avv.ti FERA FRANCESCO e GIUFFRE' Parte_1
GIUSEPPE presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di in persona de rappresentante pro tempore Controparte_1
Sig. in proprio e quale mandataria della società nell'ambito CP_2 Controparte_3
della Associazione Temporanea di Impresa costituitasi tra le predette società
[...]
e rapp. e difese dall'Avv. Gilberto Giusti del Foro Controparte_1 Controparte_3 di Firenze, elett. dom. presso lo studio e la persona dell'avv.to CANOVARO CHIARA per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTI APPELLATE
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione ed istanza e per tutti i motivi esposti nel presente atto in accoglimento dell'appello proposto, riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Genova n 2435 pubblicata in data 26 ottobre 2022, e per l'effetto:
1
accertamento della nullità della clausola 11.13 delle Condizioni generali di contratto proposta in primo grado da in proprio e nella Controparte_1 spiegata qualità di mandataria dell'ATI con e, per l'effetto, rideterminare gli CP_3
interessi dovuti da nella misura convenzionalmente pattuita e condannare la medesima Pt_1
Impresa alla restituzione di quanto pagato da a titolo di interessi di mora in CP_1 Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
b) accertare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta in primo grado in relazione ai danni subiti e subendi da in virtù delle vicende penali descritte ed in Pt_1 particolare dell'ordinanza cautelare che ha colpito i rappresentanti dell'Impresa e CP_1 posta alla base della risoluzione contrattuale e per l'effetto condannare la
[...]
Part
in proprio e nella spiegata qualità di mandataria dell' ed il sig. Controparte_1
in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tali danni, CP_2
nella misura quantificata al par.II.5 del presente atto ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia ovvero anche in via equitativa, con rivalutazione ed interessi, previo eventuale svolgimento di CTU tecnico contabile;
c) rideterminare, in rapporto all'accoglimento in tutto o in parte dell'appello e con i criteri di legge, le spese di lite del primo grado di giudizio cui il Tribunale di Genova ha condannato Pt_1
d) condannare inoltre la società in Controparte_1 proprio e nella spiegata qualità di mandataria dell'ATI, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”
PARTI APPELLATE Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi esposti nella narrativa degli scritti difensivi di questa parte ,in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile;
nel merito, rigettare tutte le domande di parte appellante e per l'effetto respingere Pt_1
l'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza n. 2435/2022 del Tribunale di
Genova, in quanto infondato, e pertanto confermare la sentenza n. 2435/2022 in ogni sua parte.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
2
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava, chiedendo la Parte_1
riforma parziale, la sentenza n. 2435/2022 del Tribunale di Genova con cui il Tribunale di
Genova:
-rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 3112/2017;
-rigettava le domande riconvenzionali di e Parte_1 [...]
Controparte_1
-dichiarava la nullità della clausola n. 11.13 delle Condizioni Generali del contratto;
-dichiarava l'intervento di inammissibile;
CP_3
-compensava per 1/5 le spese di lite tra e Parte_1 CP_1 [...]
e condannava al pagamento dei restanti Controparte_1 Parte_1
4/5 delle spese di lite in favore di che Controparte_1
liquidava per frazione in euro 1.033,20 per esborsi ed in euro 25.331,52 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 CP_2
che liquidava in euro 12.832,20 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
- compensava integralmente le spese di lite tra e tutte le parti in causa. CP_3
La causa traeva origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1
e , in ATI, per il pagamento di prestazioni rese in forza di contratto di CP_3 appalto ( meglio sub-appalto) stipulato con , in data 22/12/15, per l'esecuzione di Pt_1 lavori e opere per la realizzazione dell'adeguamento della strada provinciale che collega
OM e ER ( c.d. terzo valico).
e , a seguito del mancato pagamento di alcune fatture Controparte_1 CP_3
emesse, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Genova decreto ingiuntivo n. 3112/2017, per il pagamento della somma pari a euro 440.281,11 in favore di e una somma CP_1
di euro 196.623,92 in favore di , oltre interessi moratori ex d.l. 232/2002 e CP_3
spese di procedura. Il decreto veniva opposto da , si apriva il giudizio Parte_1 di merito. La causa veniva istruita mediante l'escussione di prove orali e prove documentali e veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale emetteva la sentenza attualmente impugnata.
Si costituivano le parti appellate chiedendo, in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione e nel merito il rigetto della stessa.
Il Ci verificata la ritualità del contraddittorio fissava udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusive. Le parti depositavano
3 tempestivamente comparse conclusionali e note di repliche. Il CI tratteneva la causa in decisione e ne riferiva al Collegio nella camera di consiglio del 15.05.2025.
1.sull'ammissibilità dell'impugnazione
Le parti appellate deducono “In via di eccezione di rito (si osserva) che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello è stato notificato da , a mezzo PEC al Pt_1
sottoscritto difensore, solamente alla in proprio, mentre manca la notifica alla CP_1 CP_1
Parte
quale mandataria della ancorché le conclusioni svolte da parte appellante siano
[...]
Parte svolte sia in primo grado che nel presente appello nei confronti della ( comparsa di costituzione in appello pag.14).
L'eccezione è infondata e deve essere respinta. Parte
quale mandataria di i è costituita in giudizio “ in proprio e quale mandataria CP_1 di con una comparsa di costituzione e risposta di 48 pagine, così accettando il CP_3
contraddittorio e sanando eventuali vizi della chiamata in causa.
Risulta pertanto integro il contraddittorio e ammissibile l'appello.
2.sui motivi di appello principale
2.1.Sulla erronea declaratoria di nullità della clausola 11.13 delle Condizioni Generali di contratto
Parte appellante, con il primo motivo di appello, deduce l'erroneità della sentenza ove è stata ritenuta ammissibile la “reconventio recinventionis” della parte opposta in primo grado avente ad oggetto la dichiarazione di nullità della clausola delle condizioni generali del contratto di esclusione del riconoscimento degli interessi moratori di cui al d.lvo 231/2002; nonché
l'accoglimento della stessa.
Occorre premettere che già nel decreto ingiuntivo la parte creditrice aveva richiesto l'applicazione degli interessi di cui si discute e che il provvedimento di ingiunzione prevedeva gli stessi in tale misura:
- quindi la domanda era già proposta con il ricorso per ingiunzione e il decreto li ha previsti, cosicchè non può ritenersi formulata un eccezione riconvenzionale, ma solo riproposta una domanda già formulata con il ricorso e quindi sicuramente “non nuova” e ampiamente dibattuta nel corso del primo giudizio;
- la sentenza impugnata ha confermato il decreto opposto, ma la parte appellante ha riformulato ex art. 346 c.p.c. tutte le domande già proposte in primo grado, ivi compresa quella di revoca del decreto ingiuntivo oggetto di causa che prevedeva appunto gli interessi ex dl.vo 231/2002.
Nel merito l'appello è fondato.
4 Come già osservato da Questa Corte con la sentenza nr. 300/24, resa nella causa Rg nr.
956/21, pendente tra le medesime parti del presente giudizio, ed ivi ampiamente citata, relativamente al contratto nr. 8400002579 ed avente la medesima clausola di rinuncia all'applicazione della misura degli interessi moratori ex lege , risulta che la predetta rinuncia è stata frutto di discussione tra le parti.
La Suprema Corte insegna che “In tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla stregua dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) - come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017, causa C-555/14 -, il creditore può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato” (Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3736).
La Corte di Giustizia nel provvedimento sopra citato spiega:
“30. In altri termini, lo scopo dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/7 è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e pertanto in cui vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore.
31 Per contro, qualora, come nel procedimento principale, le condizioni previste dalla direttiva 2011/7 siano soddisfatte e gli interessi di mora nonché il risarcimento per i costi di recupero siano esigibili, il creditore, tenuto conto della sua libertà contrattuale, deve rimanere libero di rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, in particolare quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale.
32 Ciò è peraltro confermato dal considerando 16 di tale direttiva, il quale precisa che essa non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora.
33 Di conseguenza, come sostanzialmente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 62 delle conclusioni, dalla direttiva 2011/7 non risulta che essa osta a che il creditore sia libero di rinunciare al diritto di richiedere gli interessi di mora nonché il risarcimento per i costi di recupero.
34 Ciò premesso, una simile rinuncia è subordinata alla condizione che il consenso sia stato effettivamente libero, di modo che la rinuncia stessa non deve costituire a sua volta un abuso della libertà contrattuale del creditore che sarebbe imputabile al debitore.
35 In un'ipotesi come quella di cui al procedimento principale, al fine di valutare se la
5 rinuncia sia stata effettuata liberamente, occorre assicurarsi che il creditore avrebbe realmente potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere, se lo avesse voluto, il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
36 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle prime due questioni dichiarando che la direttiva 2011/7, e in particolare l'articolo 7, paragrafi 2
e 3, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente al creditore di rinunciare a richiedere gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale di crediti esigibili, a condizione che una simile rinuncia sia effettuata liberamente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Ciò posto non risulta provato, né dedotto nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, che il creditore fosse stato “costretto” alla predetta pattuizione, risultando il contrario alla luce del chiaro tenore del contratto, secondo i consueti strumenti ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c..
Infatti nel contratto in esame all'articolo 22 “Trattative contrattuali” le parti hanno dichiarato che “ il presente contratto e le sue clausole sono state oggetto di ampia, approfondita trattativa fra le stesse che hanno portato alla condivisione finale di tutte le previsioni sopra riportate, superando tutte le eventuali diverse previsioni delle offerte”.
Nel contratto di seguito si legge:
“Il contraente dichiara di ben conoscere, approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, c.c., i seguenti articoli del contratto e delle condizioni generali”. Tra cui, appunto, l'articolo 11 delle condizioni generali relative al “corrispettivo, contabilizzazione e pagamenti” contenenti la rinuncia all'applicazione della normativa speciale degli interessi moratori.
La sottoscrizione del contratto non è stata disconosciuta e quindi tale pattuizione è valida ed efficace tra le parti .Pertanto non vi sono ragioni per concludere che la predetta deroga non sia stata effettivamente voluta dalla parti, avuto riguardo ai molteplici rapporti in essere tra le stesse, dell'importo complessivo del contratto e alla laboriosa trattativa che ha portato alla conclusione del contratto oggetto di causa.
6 Nella fattispecie in esame, peraltro, non viene in rilievo l'”inequità” della clausola - che prevede il tasso moratorio in misura pari all'Euribor trimestrale diminuito dello 0,20% ( clausola 11.13 delle condizioni generali di contratto) e quindi tenuto conto del valore di riferimento all'epoca della stipula un valore negativo - quanto l'esercizio della libertà contrattuale delle parti che hanno consensualmente rinunciato all'applicazione della disciplina di cui al d.lvo 231/2002, come in loro potere.
Tutto ciò premesso in accoglimento del motivo di appello deve essere revocato il decreto ingiuntivo che ha previsto l'applicazione sulle somme dovute degli interessi moratori di cui al dlvo 231/2002.
Ciò posto deve essere rilevato che “ In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi, siano corrispettivi, compensativi o moratori, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (Cass. 18292/2016; Cass. 4423/2004; Cass.
1913/2000). Ove la parte non specifichi la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi, che sono dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora (Cass. 10884/2007)” ( Cass. Ord- 36659/21 in motivazione,pag.4).
Nel caso in esame con il ricorso per decreto ingiuntivo è stata formulata la domanda di pagamento degli interessi moratori, essendo poi venuta meno la pattuizione relativa alla misura degli stessi. La medesima parte non ha formulato alcuna altra domanda circa l'applicazione di interessi in diversa misura e pertanto sulle predette somme non sono riconosciuti interessi.
Deve essere accolta la domanda della parte appellante di restituzione di quanto pagato a titolo di interessi moratori ex dlg.vo 231/2002 in forza del decreto ingiuntivo, oltre interessi legali sulle predette somme dalla data del pagamento al saldo.
Infatti “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa
7 menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento. ( Cass., Sentenza n. 34011 del 12/11/2021).
2.2.Sull'erroneità della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti da in conseguenza delle vicende penali che hanno interessato l'ATI Pt_1
appaltatrice
Parte appellante, con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti da Parte_1
in relazione alla vicenda penale (cfr. punto 26.2, pag. 34 sentenza impugnata e
[...]
dispositivo n. 2 del
P.Q.M.
).
Espone “Riservato ogni ulteriore diritto ed azione del in relazione a tutto quanto Parte_1
sopra esposto, si insiste pertanto nella riforma in parte qua della sentenza, attraverso la compiuta valorizzazione degli elementi dedotti e documentati e, previa occorrenda CTU tecnico contabile, nella richiesta di accoglimento della domanda di condanna svolta da Pt_1
nei confronti dei soggetti convenuti, così di seguito sintetizzata:
• € 1.609.933,30 a titolo di contributo causale per i maggiori oneri e danni, compresi i costi spese per l'annullamento e la reindizione delle gare, subiti nel periodo di sospensione delle attività fra il 9.11.2016 e il 22.11.2017;
* € 84.314,06 a titolo di contributo causale al mancato guadagno conseguente ai minori ribassi perseguiti da sulle gare annullate e reindette;
Pt_1
• € 1,709.111,36 a titolo di contributo causale per le penali contrattuali da ritardo nell'ultimazione dei lavori nel rapporto ovvero la minore/maggiore somma da CP_4 determinarsi in corso di causa ovvero all'ultimazione effettiva dell'Opera;
• € 273.433,88 o la diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di contributo causale per il danno all'immagine.
Per quanto concerne tale ultima voce, si ribadisce quanto evidenziato negli scritti di primo grado ed erroneamente non preso neppure in considerazione dal Tribunale nella sentenza, viziata quindi anche da genericità ed assoluta carenza motivazionale sul punto, che la misura cautelare e la conseguente risoluzione del contratto (legittimamente adottata dal Tribunale medesimo, come riconosciuto da quest'ultimo), hanno determinato per il , Parte_1 costituito da primarie imprese operanti nell'ambito dei lavori di pubblico interesse a livello nazionale ed internazionale, un ingente danno all'immagine commerciale, immediatamente apprezzabile già solo considerando la diffusione capillare e la comprensibile risonanza che i sopradescritti fatti corruttivi hanno riscosso su tutti i giornali nazionali e sul web.
8 Tale danno - sfociato in un vero e proprio crollo reputazionale subito dal oltre che Parte_1
nella diminuzione della sua considerazione da parte degli operatori del settore dei lavori pubblici - afferisce alla categoria del danno non patrimoniale e merita senz'altro di essere risarcito previa una sua liquidazione, anche in via equitativa.
Ciò conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, da molti anni, ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in favore di quelle persone giuridiche/enti che abbiano subito una lesione di una situazione giuridica equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, quali per l'appunto,
l'immagine e la reputazione (cfr. la fondamentale sentenza Cass. Civ. sez. III 04 giugno 2007
n. 12929)” ( atto di appello paragrafo 5 pag. 26 e 27) .
Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo non provate le voci di danno.
L'appellante deduce di avere fornito le seguenti prove documentali ( nota 4 pag. 26 dell'atto di citazione):
- atto di citazione par. 6.3, pag. 20 e ss.- doc. nr 13 ,doc. nr 14,doc. nr. 15,doc. nr. 16,17; doc. nt. 23 e 24 e doc. da 38 a 81.
In proposito si rileva che secondo costante insegnamento della Suprema Corte “Combinando gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti prodotti e dei limiti devolutivi dell'impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c., restano validi i principi più volte enunciati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice d'appello ha il potere- dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. Sez. 1, 29 gennaio 2019, n. 2461; Cass. Sez.
3, 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. Sez. 1, 20 ottobre 2005, n. 20287; Cass. Sez. 1, 24 dicembre
2004, n. 23976; Cass. Sez. lav., 6 luglio 2004, n. 12351; Cass. Sez. 1, 29 maggio 2003, n.
8599; Cass. Sez. 3, 6 aprile 2001, n. 5149; Cass. Sez. 2, 16 agosto 1990, n. 8304) ( Cass. S.u.
4835/2023 in motivazione).
Nel caso in esame la parte lamenta una generica omessa considerazione da parte del
Tribunale, chiedendo in buona sostanza, una valutazione equitativa del danno, quantificando “ nei confronti di una applicazione della percentuale dello 0,47% al quantum complessivo CP_1 per ciascuna voce” ( atto di appello pag. 26) stimando in detta misura il “contributo causale” dell'Ati in causa rispetto al valore di tutti i contratti risolti in esito alle vicende in esame (
9 complessivo valore € 577.580.905,30; contratti ATI BERTI € 2.734.335,82) ( atto di appello pag. 25).
Dall'esame dei citati documenti risulta :
- il doc. nr. 13 è la riproduzione di un contratto di affido dei lavori a Pavitecnica, senza alcuna indicazione della necessità di provvedere ad opere non effettuate dall' ATI in causa;
Part
- il doc. nr. 14 è la riproduzione del verbale di riconsegna delle aree dall' a in cui Pt_1 risulta un “cumulo di rifiuti per mc 20”; L'appellante deduce che l'indicazione di 20 mc. sarebbe frutto di “un mero errore materiale commesso dalle parti nella compilazione del verbale del 22.2.2017, in cui si indicano 20 mc pari a circa 30 tonnellate di rifiuti. In realtà, come ben sa (e come è stato portato a sua conoscenza con la missiva del 27.11.2017 CP_1
citata ed allegata dalla stessa controparte), il quantitativo effettivamente rimosso e smaltito da in sostituzione dell'inadempiente è molto maggiore e pari a circa 257 tonnellate. Pt_1 CP_1
Il tutto risulta dalla documentazione fotografica in atti (doc. 17) che testimonia cumuli di rifiuti enormemente più consistenti dei 20 mc erroneamente indicati nel sopralluogo), nonché
e soprattutto nella certificazione SAL (n. 26) che contiene l'esatta indicazione dei quantitativi trasportati in più riprese e nei documenti “FIR” (formulari di identificazione rifiuti, provenienti dal solo cantiere , che si allegano al presente atto (docc.33 e 34)”.Tali CP_1
considerazioni in assenza di prova contraria alle risultanze documentali, neppure dedotta, non possono essere accolte trattandosi di mere asserzioni;
la documentazione attiene a trasporti che non risultano specificamente collegati al cantiere in esame, né è provata l'esclusiva Parte provenienza dei detriti dal cantiere
- il doc. nr. 15 “stato di consistenza delle opere eseguite”;
- doc. nr. 16 “verbale di riconsegna” in esse non sono contemplate le opere non eseguite, ma solo ma solo quelle terminate;
-la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., par.
7.5 e ss., pag. 17 e ss .attiene a mere deduzioni della parte;
- il doc. nr. 23 è l'aggiudicazione di opere ad un terzo soggetto;
- il doc. nr. 24 è una sentenza di incompetenza del Tribunale di Roma;
- i successivi documenti attengono “stralci” di documenti contabili e note di Pt_1
risoluzione di contratti terzi.
Ciò posto le affermazioni e deduzioni delle parte appellante non trovano conferma nella documentazione sopra indicata e specificamente esaminata, né sono stati forniti altri utili elementi di valutazione circa la sussistenza dei lamentati danni e del nesso causale tra
Parte l'inadempimento di gli stessi.
10 In particolare dal doc.nr. 22 della parte appellante “stralcio verbale CD Cociv 19.12.2016” si rileva l'autonoma volontà di procedere alla risoluzione di tutti i rapporti in corso, a prescindere dalla condotta dell'ATI attuale parte in causa, e in particolare:
11 12 Concludendo :
- non risultano provati gli effettivi costi di smaltimento, sempre contestati dalla controparte;
- non sono provati maggiori oneri connessi al fermo delle attività esecutive tra il 9.11.2016 ed il 22.11.2017, non avendo la parte appellante neppure prodotto la specifica documentazione di cantiere;
- non sono provati minori ribassi di gara degli appalti oggetto di annullamento e di riaffidamento non risultando accertato il nesso causale tra la risoluzione e il riaffido delle opere, in quanto deliberato in via autonoma dal;
Parte_1
Cont
- non è provato il pagamento a i alcuna penale, e neppure la mera richiesta della stessa;
- non è provato alcun danno all'immagine, essendosi la parte limitata a mere allegazioni.
La liquidazione del danno in via equitativa, come richiesta dalla parte appellante nella misura percentuale dalla stessa indicata rispetto al complessivo valore delle opere ( e quindi dell'intera operazione e non specificamente a quella connessa alle attività dell'ATI di cui alla presente causa) , può essere effettuata solo quando vi sia prova dello stesso e questo sia di difficile stima, non come nel caso in esame in cui l'onere probatorio della parte non è stato assolto.
La valutazione equitativa del danno è possibile solo ove sia dimostrato l'an della pretesa che costituisce il presupposto per la applicabilità dell'articolo 1226 c.c..
La parte appellante si è limitata a proporre dei propri conteggi - di formazione unilaterale - deducendo di avere sostenuto ulteriori costi e spese, ma tali dati sono rimasti “virtuali”.
13 Il danno patrimoniale, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito: tali elementi non sono in atti.
Peraltro “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. Sez. 6, 03/07/2020, n. 13736).
Tali presupposti non risultano sussistenti nella fattispecie in esame in cui la parte appellante in primo grado non ha neppure prodotto, come richiesto dal Tribunale, “della documentazione Cont (tabelle allegate al contratto d'appalto e relativo elenco prezzi) inerente i prezzi Pt_1
Cont delle opere affidate da a limitatamente ai tratti VSBN09 e VSBNV12, Pt_1
Part successivamente dati in appalto all' e e CP_1 Controparte_1 CP_3
[...]
” ( ordinanza 13.10.2020), così la CTU richiesta risulta meramente esplorativa.
Infatti “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Cass. Sez. 3, 31/03/2025,
n. 8498).
Non essendo provata la sussistenza del danno è irrilevante l'esame della asserita causa degli stessi.
Quanto all'asserito danno dell'immagine si rileva che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto
14 di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (Cass. Sez. 3, 10/07/2023, n.
19551).
Anche in questo caso la parte appellante si è limitata a mere allegazioni prive di prova.
Risulta, infine, assorbito il motivo sulle spese.
3. sulle spese di giudizio
Attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti le spese di lite dell'intero giudizio sono interamente compensate.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1
riforma della sentenza impugnata :
a.rigetta la domanda riconvenzione formulata davanti al Tribunale di Genova da
[...]
in proprio e quale mandataria di di Controparte_1 CP_3 accertamento della nullità della clausola contrattuale contenuta nell'articolo 11.13 delle condizioni generali di contratto relativamente alla determinazione della misura degli interessi moratori;
b.revoca il decreto ingiuntivo nr. 3112/2017 del Tribunale di Genova;
c.dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
. della somma di euro 440.281,11; e di della Controparte_1 Controparte_3 somma di € 196.623,92;
2) dichiara tenuta e condanna . e alla Controparte_1 Controparte_3
restituzione alla parte appellante di quanto ricevuto da questa in pagamento a titolo di interessi di mora ex dlvo 231/2002 in esecuzione del decreto ingiuntivo sopra indicato, oltre interessi legali dal giorno del pagamento alla data di restituzione;
3) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4) spese di lite dell'intero giudizio interamente compensate;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 15/05/2025
La Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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