Art. 5. (Prestazioni del Fondo)
In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:
a) ad una pensione di invalidita', dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio;
b) ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di eta', se uomo, o sessanta anni di eta', se donna;
c) ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di eta', se uomo, o cinquantacinque anni di eta', se donna;
d) ad una pensione di anzianita', dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'eta';
e) ad una pensione per i superstiti, qualora il pensionato o l'iscritto abbia contribuito per almeno cinque anni, ovvero senza limite minimo di contribuzione se la morte e' dovuta a causa di servizio;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41))
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41)) ((Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennita' e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore a sei mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi.))
Ai fini del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti e' equiparato alla cessazione dal servizio.
In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:
a) ad una pensione di invalidita', dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio;
b) ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di eta', se uomo, o sessanta anni di eta', se donna;
c) ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di eta', se uomo, o cinquantacinque anni di eta', se donna;
d) ad una pensione di anzianita', dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'eta';
e) ad una pensione per i superstiti, qualora il pensionato o l'iscritto abbia contribuito per almeno cinque anni, ovvero senza limite minimo di contribuzione se la morte e' dovuta a causa di servizio;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41))
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41)) ((Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennita' e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore a sei mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi.))
Ai fini del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti e' equiparato alla cessazione dal servizio.