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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2606/2025 R.G.L. promossa da:
[...]
Parte_1
(avv.ti BISACCA – SPANO') RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott. RAGUSA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti I ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze del convenuto
[...]
, rispettivamente negli aa.ss. dal 2020/2021 al Controparte_1
2024/2025 presso il Convitto Bachmann (CIOMMO), e negli aa.ss. dal 2022/2023 al
2024/2025 presso il Convitto nazionale Umberto I (LACOPO). La ricorrente Pt_1
(insegnante) è attualmente in servizio;
il ricorrente (personale educativo) è Pt_1 stato immesso in ruolo nel mese di settembre 2023.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere ai ricorrenti l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 (con la precisazione che al personale educativo dei convitti è esteso lo status giuridico e il trattamento economico del personale docente).
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 ai ricorrenti la Carta in relazione agli aa.ss. dal 2020/2021 al 2024/2025 Pt_2
( ) e dall'a.s. 2022/2023 al 2024/2025 ( ), oltre interessi legali o Pt_1 Pt_1 rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss.:
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quanto alla ricorrente
, Parte_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quanto al ricorrente , Parte_1
oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2606/2025 R.G.L. promossa da:
[...]
Parte_1
(avv.ti BISACCA – SPANO') RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott. RAGUSA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti I ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze del convenuto
[...]
, rispettivamente negli aa.ss. dal 2020/2021 al Controparte_1
2024/2025 presso il Convitto Bachmann (CIOMMO), e negli aa.ss. dal 2022/2023 al
2024/2025 presso il Convitto nazionale Umberto I (LACOPO). La ricorrente Pt_1
(insegnante) è attualmente in servizio;
il ricorrente (personale educativo) è Pt_1 stato immesso in ruolo nel mese di settembre 2023.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere ai ricorrenti l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 (con la precisazione che al personale educativo dei convitti è esteso lo status giuridico e il trattamento economico del personale docente).
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 ai ricorrenti la Carta in relazione agli aa.ss. dal 2020/2021 al 2024/2025 Pt_2
( ) e dall'a.s. 2022/2023 al 2024/2025 ( ), oltre interessi legali o Pt_1 Pt_1 rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss.:
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quanto alla ricorrente
, Parte_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quanto al ricorrente , Parte_1
oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo