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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1098/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. IMOLA LILIANA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via ROMA N. 17, POFI (FR) presso il difensore avv. IMOLA LILIANA
ATTRICE contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI POFI MARIA CP_1 C.F._2
CRISTINA elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N. 87, FROSINONE presso il difensore avv. DI POFI MARIA CRISTINA
CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAFILE Controparte_2 P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. LIUZZI FABIOLA elettivamente domiciliata in VIA R. PAOLUCCI 47 PESCARA presso il difensore avv. BAFILE FRANCESCO PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, rigettata l'eccezione di invalidità della procura alle liti formulata dalle controparti, ammetta le richieste istruttorie da lei articolate, con rigetto delle richieste formulate dal convenuto e dalla terza chiamata in garanzia.
Il convenuto ha chiesto che il Tribunale, ammesse le istanze istruttorie formulate, rigetti la domanda avanzata dall'attrice in quanto eccessiva, sproporzionata e comunque non provata.
In via subordinata, ove all'esito dell'istruttoria venisse accertata la fondatezza della domanda attorea, previa rideterminazione, in punto di quantum, dell'entità del risarcimento dovuto, ha chiesto che la terza chiamata in garanzia provveda a manlevarlo anche per le spese di difesa sostenute nella fase stragiudiziale, di mediazione e giudiziale.
pagina 1 di 7 La terza chiamata ha chiesto che il tribunale dichiari l'inesistenza di una valida procura ad litem rilasciata da in favore del difensore, per l'instaurazione del presente giudizio Parte_1 di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. sia con riferimento alla CP_1
procura datata 04.01.2021, che con riferimento alla procura datata 07.02.2023, con conseguente inesistenza/nullità/invalidità dell'Atto di citazione.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia/manleva formulata dal convenuto, per violazione dell'obbligo di legge e contrattuale di rendere dichiarazioni complete sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale con la REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con conseguente inoperatività della garanzia e diritto dell'assicuratore di rifiutare l'indennizzo.
In caso di accoglimento della domanda formulata dall'attrice e di ritenuta validità della domanda di garanzia, ha chiesto che il Tribunale tenga conto di tutte le clausole contrattuali che individuano e delimitano l'obbligazione assicurativa, in particolare del limite del massimale e della franchigia di €
3.000,00 a carico dell'assicurato.
Ha chiesto il rigetto della domanda di rimborso delle spese stragiudiziali, di mediazione e giudiziali, formulata dal convenuto, evidenziando che la polizza, laddove operante, non comprende il rimborso di somme dovute per legali o tecnici non designati dalla Compagnia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 3.3.2023 , Parte_1
madre di coinvolta come terza trasportata in un sinistro avvenuto in Italia in data Parte_2
29.6.2011, ha dedotto di aver conferito, in data 12.4.2016, al convenuto avv. CP_1
l'incarico di chiedere il risarcimento dei danni riflessi, da lei subiti a seguito delle gravissime lesioni riportate dalla figlia.
La lettera di messa in mora, nei confronti dei soggetti obbligati, era stata però inoltrata dall'avv. olo il 20.1.2018, dopo il decorso del termine massimo di prescrizione. CP_1
Considerata la gravità delle lesioni riportate dalla figlia (nella specie immobilizzazione Parte_2
su sedia a rotelle) ha chiesto la condanna del convenuto, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni riflessi da lei subiti, quantificati nell'importo di € 350.000,00, ovvero nella somma che le sarebbe spettata di diritto, ove il legale non avesse, con la sua inerzia, fatto prescrivere il suo diritto al risarcimento del danno riflesso.
2. Con comparsa depositata il 16.5.2023 si è costituito l'avv. assumendo di aver CP_1
appreso il fatto nell'estate del 2015, durante una vacanza in Romania.
pagina 2 di 7 Dopo aver assunto nel 2015 l'incarico ed il mandato scritto dalla sig.ra danneggiata Parte_2
principale e dopo l'instaurazione di un giudizio nel corso del quale era stata svolta CTU medico legale, all'esito di una trattativa con la Compagnia di assicurazione, le parti avevano sottoscritto nel 2017 una transazione per i danni subiti dalla sig.ra Parte_2
Consapevole dei diritti spettanti anche agli stretti congiunti della danneggiata (figli, nipoti e madre) in data 12.04.2016, durante un successivo incontro in Italia con tutte le parti, aveva assunto formale incarico e mandato scritto per chiedere il risarcimento dei danni spettanti al nipote, alla madre ed ai figli della danneggiata principale.
Nel mese di giugno 2016, poco prima dello scadere del termine quinquennale, erano state trasmesse le richieste risarcitorie e di messa in mora per tutti i familiari, aventi diritto al risarcimento dei danni diretti e riflessi subiti.
A causa di una dimenticanza, la richiesta di messa in mora, per la posizione della sig.ra Parte_1
, madre della danneggiata, era stata trasmessa solo in data 22.01.2018.
[...]
Ammettendo di aver ricevuto l'incarico prima del decorso del termine quinquennale, riconosceva di aver trasmesso la richiesta di risarcimento del danno dopo sei anni e mezzo dall'evento.
Evidenziando che le posizioni degli altri congiunti, trattate e definite in via stragiudiziale avevano comportato risarcimenti liquidati nella misura di € 150.000,00 per il figlio, di € 170.000,00 per la figlia e di € 70.000,00 per il nipote, contestava l'entità del risarcimento richiesto dall'attrice che, senza indicare le modalità di calcolo utilizzate, aveva omesso di fornire una valida prova dell'asserito danno patrimoniale, basato unicamente sul fatto che la danneggiata, unica figlia dell'attrice, fosse tenuta a prestarle assistenza in vecchiaia.
Chiedeva comunque, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia di
Assicurazione con la quale aveva sottoscritto la polizza n 2021/03/2462165 per la CP_2
responsabilità professionale.
3. Con comparsa depositata il 21.9.2023 si è costituita Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dall'attrice in favore del difensore, ai fini dell'instaurazione del presente giudizio, evidenziando che la procura, datata
04.01.2021, allegata all'atto di citazione notificato, non ha attinenza alcuna con il presente giudizio.
Contestando nel merito sia la domanda di garanzia/manleva formulata dal convenuto/chiamante, che la fondatezza della domanda formulata dall'attrice ha chiesto, in via subordinata che, laddove venisse accertata la responsabilità professionale del convenuto e accolta la domanda di garanzia, si tenesse conto dei limiti indicati nelle clausole contrattuali che individuano il rischio assicurato e delimitano l'obbligazione assicurativa.
pagina 3 di 7 4. Concessi alle parti i termini indicati dall'art. 183 comma VI cpc, accertata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.2.2025, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
***
La domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'eccezione preliminare di inesistenza di una valida procura rilasciata dall'attrice in favore del difensore.
a.1 La terza chiamata ed il convenuto hanno eccepito l'inammissibilità del giudizio, evidenziando che la procura, rilasciata da in favore dell'avv. Imola in data 4 gennaio 2021, Parte_1 allegata all'atto di citazione, conferiva all'avv. Imola unicamente il mandato per la gestione, trattazione e definizione della pratica relativa al risarcimento del danno riflesso riportato dall'attrice a seguito del grave incidente subito dalla figlia.
A sostegno dell'eccezione hanno evidenziato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 37434/2022 emessa a Sezioni Unite ha chiarito che la modifica dell'art.182 cpc, che consente di sanare l'inesistenza o la mancanza della procura è applicabile solo ai procedimenti successivi al 28 febbraio 2023, quindi non al presente procedimento, introdotto con citazione notificata in data 24.02.23.
a.2 Accertato che, per i procedimenti instaurati prima della modifica dell'art. 182 cpc, la procura inesistente, in quanto tale, non può produrre nessun effetto giuridico e pertanto, in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, va evidenziato che il difensore dell'attrice ha depositato in data 3.3.2023, unitamente all'atto di citazione, la procura alle liti datata
7.2.2023, con la quale l'attrice ha conferito al difensore, avv. Imola, il mandato per costituirsi nel presente giudizio, promosso nei confronti dell'avv. CP_1
Considerato che la procura è stata rilasciata il 7.2.2023 e depositata il 3.3.2023, unitamente all'atto di citazione va rigettata l'eccezione di inesistenza della procura, considerata la sanatoria intervenuta ex art. 125 comma secondo cpc, al momento della costituzione in giudizio.
B. Sugli oneri di allegazioni e di prova nel giudizio di responsabilità professionale
In base ai principi generali operanti in materia di responsabilità professionale del difensore, la responsabilità del legale, con i connessi obblighi risarcitori, non può dirsi esistente e comunque affermarsi, in presenza di un semplice errore od omissione nell'attività processuale, per mancato compimento di un'attività difensiva da cui sia derivato il verificarsi di una decadenza o di una preclusione, come la mancata impugnazione di una sentenza sfavorevole al cliente.
È infatti onere del cliente dimostrare la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità – in assenza pagina 4 di 7 di quella condotta colpevole dell'avvocato – di un diverso e più favorevole esito del giudizio, asseritamente pregiudicato da quell'errore (Cass. civ., 10.11.16, n. 22882).
L'onere probatorio specifico della inferenza probabilistica incombe sul preteso danneggiato (Cass. civ.,
S.U., 23.9.13, n. 21678).
Pertanto, la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, esclude l'affermazione della responsabilità del legale, traducendosi in un difetto di prova del necessario nesso eziologico tra la condotta antigiuridica del legale ed il risultato lamentato dal cliente (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021,
n.410).
C. Sulle conseguenze dell'applicazione al caso di specie dei principi giuridici sopra indicati
c.1 Applicando i principi sopra indicati al caso di specie, va evidenziato che il convenuto, pur avendo
Contr inoltrato, in data 14.6.2016 alla d alla COMPAGNIA estera di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, come terza trasportata la sig.ra le richieste di risarcimento dei congiunti della Parte_2
danneggiata principale, , e , aveva omesso Parte_3 Persona_1 Persona_2 di inviare analoga richiesta per l'attrice, , provvedendovi successivamente, con Parte_1
atto di messa in mora notificato in data 22.1.2018.
c.2 Accertato che il sinistro, nel quale era rimasta coinvolta, è avvenuto in data Parte_2
29.6.2011, va precisato che, laddove la fattispecie sia considerata come reato e non sia stato espletato il giudizio penale né sia stata sporta formale querela dai soggetti interessati, all'azione civile di risarcimento si applica la prescrizione più lunga prevista per il reato.
Nel caso in esame il fatto lesivo risulta astrattamente idoneo ad integrare il reato di lesioni gravissime, per il quale l'art. 590 cp prevede la pena edittale nel massimo in tre anni.
Conseguentemente, il termine di prescrizione del relativo diritto risarcitorio, determinato a norma dell'art. 2947 c.c., comma 3, calcolata ex art. 157 cp nella sua formulazione vigente alla data del fatto, è pari a 6 anni.
L'art. 157 cp prevede infatti come termine di prescrizione un tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista ex lege (tre anni per le lesioni gravissime con violazione delle norme sulla circolazione stradale ex art. 590 cp), ma comunque mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto.
Va poi precisato che gli effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, disciplinati dall'art. 161 cp, riguardano solo la disciplina penalistica e non il risarcimento del danno in sede civile, che può essere interrotto e decorrere nuovamente, per l'intera durata del periodo, in presenza di un atto di messa in mora.
c.3 Accertato, sulla base della documentazione in atti, che la prima richiesta di risarcimento danni,
pagina 5 di 7 formulata nell'interesse dell'attrice, è stata inviata dal convenuto in data 22.01.2018 (cfr doc. allegato all'atto di citazione) si può quindi ritenere sussistente l'errore professionale dedotto dall'attrice.
Accertato che la responsabilità professionale dell'avvocato non può dirsi esistente e comunque affermarsi, in presenza di un semplice errore od omissione nell'attività processuale, in quanto è onere del cliente dimostrare l'incidenza causale che il dedotto errore professionale aveva determinato sulla tutela dei suoi diritti, asseritamente pregiudicati da quell'errore, va precisato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla data del fatto o dalla sua scoperta.
Nel caso di danni da fatto illecito quindi, il diritto comincia a decorrere da quando il danneggiato, con ordinaria diligenza, sia venuto a conoscenza dell'illecito, del danno e del nesso causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito.
Considerato che il sinistro è avvenuto il 29.6.2011 ed il giudizio, instaurato dalla danneggiata principale è stato introdotto nel 2018, va evidenziato che i famigliari dell'attrice hanno riferito che le condizioni di non erano state rese note subito alla madre che, Parte_2 Parte_1
“solo nell'estate del 2017”, ovvero “dopo quattro anni” aveva visto la figlia sulla sedia a rotelle a causa delle gravi lesioni subite (cfr dichiarazioni rispettivamente rese da e da Parte_4
sub doc. 15 e 19 allegate dall'attrice). CP_4
Si può quindi ritenere che, alla data del 22.1.2018, il termine di prescrizione non fosse ancora decorso.
Considerato che l'attrice ha contestato al convenuto solo la condotta professionale da questi tenuta sino alla data del 22.1.2018, senza prendere in esame la condotta professionale successivamente svolta dal medesimo, la domanda formulata dall'attrice va rigettata, considerato che alla data sopra indicata il dedotto errore professionale non aveva ancora arrecato alcun pregiudizio ai diritti di credito a lei spettanti.
D. Sulla domanda di manleva formulata dal convenuto
La terza chiamata ha contestato l'operatività della garanzia, per omessa comunicazione di circostanze rilevanti, certamente note all'assicurato.
In sede di sottoscrizione della polizza per la responsabilità professionale n.2018/03/2330696, avente decorrenza dal giorno 17 ottobre 2018, rapporto poi proseguito senza soluzione di continuità sino alla polizza oggi azionata, il convenuto aveva infatti dichiarato “di non essere a conoscenza di atti o fatti che, riferiti all'ultimo quinquennio, abbiano dato luogo o possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente Assicurazione e che non si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate con la presente polizza”, pur avendo piena consapevolezza del commesso errore professionale, sin dal mese di febbraio 2018.
pagina 6 di 7 Accertato che alla data di sottoscrizione del contratto, la prescrizione del credito risarcitorio spettante all'attrice non era ancora maturata, va rigettata l'eccezione formulata dalla terza chiamata.
E. Sulla disciplina delle spese
e.1 Le spese di lite sostenute dal convenuto seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo.
e.2 In forza del principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, considerato che la chiamata in causa della si è resa necessaria in CP_2
relazione alle tesi sostenute dall'attrice, risultate infondate, anche le spese processuali sostenute dalla terza chiamata in garanzia vanno poste a carico dell'attrice.
Considerato il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dal convenuto e dalla terza chiamata, sussistono i presupposti per una compensazione parziale delle spese, che si stima equo determinare nella misura del 30%, con obbligo dell'attrice di provvedere al rimborso della quota residua in favore del convenuto e della terza chiamata.
Spese parametrate al minimo edittale, considerato il valore dichiarato della controversia, la linearità e la natura documentale del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
RIGETTA
l'eccezione preliminare formulata dal convenuto e dalla terza chiamata.
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice.
CONDANNA
l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto e dalla terza chiamata che, previa compensazione nella misura del 30% liquida nel residuo, per ciascuna parte, in € 7.860,30 per compensi (€ 11.229,00 ridotto del 30%), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1098/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. IMOLA LILIANA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via ROMA N. 17, POFI (FR) presso il difensore avv. IMOLA LILIANA
ATTRICE contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI POFI MARIA CP_1 C.F._2
CRISTINA elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N. 87, FROSINONE presso il difensore avv. DI POFI MARIA CRISTINA
CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAFILE Controparte_2 P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. LIUZZI FABIOLA elettivamente domiciliata in VIA R. PAOLUCCI 47 PESCARA presso il difensore avv. BAFILE FRANCESCO PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, rigettata l'eccezione di invalidità della procura alle liti formulata dalle controparti, ammetta le richieste istruttorie da lei articolate, con rigetto delle richieste formulate dal convenuto e dalla terza chiamata in garanzia.
Il convenuto ha chiesto che il Tribunale, ammesse le istanze istruttorie formulate, rigetti la domanda avanzata dall'attrice in quanto eccessiva, sproporzionata e comunque non provata.
In via subordinata, ove all'esito dell'istruttoria venisse accertata la fondatezza della domanda attorea, previa rideterminazione, in punto di quantum, dell'entità del risarcimento dovuto, ha chiesto che la terza chiamata in garanzia provveda a manlevarlo anche per le spese di difesa sostenute nella fase stragiudiziale, di mediazione e giudiziale.
pagina 1 di 7 La terza chiamata ha chiesto che il tribunale dichiari l'inesistenza di una valida procura ad litem rilasciata da in favore del difensore, per l'instaurazione del presente giudizio Parte_1 di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. sia con riferimento alla CP_1
procura datata 04.01.2021, che con riferimento alla procura datata 07.02.2023, con conseguente inesistenza/nullità/invalidità dell'Atto di citazione.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia/manleva formulata dal convenuto, per violazione dell'obbligo di legge e contrattuale di rendere dichiarazioni complete sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale con la REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con conseguente inoperatività della garanzia e diritto dell'assicuratore di rifiutare l'indennizzo.
In caso di accoglimento della domanda formulata dall'attrice e di ritenuta validità della domanda di garanzia, ha chiesto che il Tribunale tenga conto di tutte le clausole contrattuali che individuano e delimitano l'obbligazione assicurativa, in particolare del limite del massimale e della franchigia di €
3.000,00 a carico dell'assicurato.
Ha chiesto il rigetto della domanda di rimborso delle spese stragiudiziali, di mediazione e giudiziali, formulata dal convenuto, evidenziando che la polizza, laddove operante, non comprende il rimborso di somme dovute per legali o tecnici non designati dalla Compagnia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 3.3.2023 , Parte_1
madre di coinvolta come terza trasportata in un sinistro avvenuto in Italia in data Parte_2
29.6.2011, ha dedotto di aver conferito, in data 12.4.2016, al convenuto avv. CP_1
l'incarico di chiedere il risarcimento dei danni riflessi, da lei subiti a seguito delle gravissime lesioni riportate dalla figlia.
La lettera di messa in mora, nei confronti dei soggetti obbligati, era stata però inoltrata dall'avv. olo il 20.1.2018, dopo il decorso del termine massimo di prescrizione. CP_1
Considerata la gravità delle lesioni riportate dalla figlia (nella specie immobilizzazione Parte_2
su sedia a rotelle) ha chiesto la condanna del convenuto, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni riflessi da lei subiti, quantificati nell'importo di € 350.000,00, ovvero nella somma che le sarebbe spettata di diritto, ove il legale non avesse, con la sua inerzia, fatto prescrivere il suo diritto al risarcimento del danno riflesso.
2. Con comparsa depositata il 16.5.2023 si è costituito l'avv. assumendo di aver CP_1
appreso il fatto nell'estate del 2015, durante una vacanza in Romania.
pagina 2 di 7 Dopo aver assunto nel 2015 l'incarico ed il mandato scritto dalla sig.ra danneggiata Parte_2
principale e dopo l'instaurazione di un giudizio nel corso del quale era stata svolta CTU medico legale, all'esito di una trattativa con la Compagnia di assicurazione, le parti avevano sottoscritto nel 2017 una transazione per i danni subiti dalla sig.ra Parte_2
Consapevole dei diritti spettanti anche agli stretti congiunti della danneggiata (figli, nipoti e madre) in data 12.04.2016, durante un successivo incontro in Italia con tutte le parti, aveva assunto formale incarico e mandato scritto per chiedere il risarcimento dei danni spettanti al nipote, alla madre ed ai figli della danneggiata principale.
Nel mese di giugno 2016, poco prima dello scadere del termine quinquennale, erano state trasmesse le richieste risarcitorie e di messa in mora per tutti i familiari, aventi diritto al risarcimento dei danni diretti e riflessi subiti.
A causa di una dimenticanza, la richiesta di messa in mora, per la posizione della sig.ra Parte_1
, madre della danneggiata, era stata trasmessa solo in data 22.01.2018.
[...]
Ammettendo di aver ricevuto l'incarico prima del decorso del termine quinquennale, riconosceva di aver trasmesso la richiesta di risarcimento del danno dopo sei anni e mezzo dall'evento.
Evidenziando che le posizioni degli altri congiunti, trattate e definite in via stragiudiziale avevano comportato risarcimenti liquidati nella misura di € 150.000,00 per il figlio, di € 170.000,00 per la figlia e di € 70.000,00 per il nipote, contestava l'entità del risarcimento richiesto dall'attrice che, senza indicare le modalità di calcolo utilizzate, aveva omesso di fornire una valida prova dell'asserito danno patrimoniale, basato unicamente sul fatto che la danneggiata, unica figlia dell'attrice, fosse tenuta a prestarle assistenza in vecchiaia.
Chiedeva comunque, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia di
Assicurazione con la quale aveva sottoscritto la polizza n 2021/03/2462165 per la CP_2
responsabilità professionale.
3. Con comparsa depositata il 21.9.2023 si è costituita Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dall'attrice in favore del difensore, ai fini dell'instaurazione del presente giudizio, evidenziando che la procura, datata
04.01.2021, allegata all'atto di citazione notificato, non ha attinenza alcuna con il presente giudizio.
Contestando nel merito sia la domanda di garanzia/manleva formulata dal convenuto/chiamante, che la fondatezza della domanda formulata dall'attrice ha chiesto, in via subordinata che, laddove venisse accertata la responsabilità professionale del convenuto e accolta la domanda di garanzia, si tenesse conto dei limiti indicati nelle clausole contrattuali che individuano il rischio assicurato e delimitano l'obbligazione assicurativa.
pagina 3 di 7 4. Concessi alle parti i termini indicati dall'art. 183 comma VI cpc, accertata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.2.2025, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
***
La domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'eccezione preliminare di inesistenza di una valida procura rilasciata dall'attrice in favore del difensore.
a.1 La terza chiamata ed il convenuto hanno eccepito l'inammissibilità del giudizio, evidenziando che la procura, rilasciata da in favore dell'avv. Imola in data 4 gennaio 2021, Parte_1 allegata all'atto di citazione, conferiva all'avv. Imola unicamente il mandato per la gestione, trattazione e definizione della pratica relativa al risarcimento del danno riflesso riportato dall'attrice a seguito del grave incidente subito dalla figlia.
A sostegno dell'eccezione hanno evidenziato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 37434/2022 emessa a Sezioni Unite ha chiarito che la modifica dell'art.182 cpc, che consente di sanare l'inesistenza o la mancanza della procura è applicabile solo ai procedimenti successivi al 28 febbraio 2023, quindi non al presente procedimento, introdotto con citazione notificata in data 24.02.23.
a.2 Accertato che, per i procedimenti instaurati prima della modifica dell'art. 182 cpc, la procura inesistente, in quanto tale, non può produrre nessun effetto giuridico e pertanto, in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, va evidenziato che il difensore dell'attrice ha depositato in data 3.3.2023, unitamente all'atto di citazione, la procura alle liti datata
7.2.2023, con la quale l'attrice ha conferito al difensore, avv. Imola, il mandato per costituirsi nel presente giudizio, promosso nei confronti dell'avv. CP_1
Considerato che la procura è stata rilasciata il 7.2.2023 e depositata il 3.3.2023, unitamente all'atto di citazione va rigettata l'eccezione di inesistenza della procura, considerata la sanatoria intervenuta ex art. 125 comma secondo cpc, al momento della costituzione in giudizio.
B. Sugli oneri di allegazioni e di prova nel giudizio di responsabilità professionale
In base ai principi generali operanti in materia di responsabilità professionale del difensore, la responsabilità del legale, con i connessi obblighi risarcitori, non può dirsi esistente e comunque affermarsi, in presenza di un semplice errore od omissione nell'attività processuale, per mancato compimento di un'attività difensiva da cui sia derivato il verificarsi di una decadenza o di una preclusione, come la mancata impugnazione di una sentenza sfavorevole al cliente.
È infatti onere del cliente dimostrare la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità – in assenza pagina 4 di 7 di quella condotta colpevole dell'avvocato – di un diverso e più favorevole esito del giudizio, asseritamente pregiudicato da quell'errore (Cass. civ., 10.11.16, n. 22882).
L'onere probatorio specifico della inferenza probabilistica incombe sul preteso danneggiato (Cass. civ.,
S.U., 23.9.13, n. 21678).
Pertanto, la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, esclude l'affermazione della responsabilità del legale, traducendosi in un difetto di prova del necessario nesso eziologico tra la condotta antigiuridica del legale ed il risultato lamentato dal cliente (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021,
n.410).
C. Sulle conseguenze dell'applicazione al caso di specie dei principi giuridici sopra indicati
c.1 Applicando i principi sopra indicati al caso di specie, va evidenziato che il convenuto, pur avendo
Contr inoltrato, in data 14.6.2016 alla d alla COMPAGNIA estera di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, come terza trasportata la sig.ra le richieste di risarcimento dei congiunti della Parte_2
danneggiata principale, , e , aveva omesso Parte_3 Persona_1 Persona_2 di inviare analoga richiesta per l'attrice, , provvedendovi successivamente, con Parte_1
atto di messa in mora notificato in data 22.1.2018.
c.2 Accertato che il sinistro, nel quale era rimasta coinvolta, è avvenuto in data Parte_2
29.6.2011, va precisato che, laddove la fattispecie sia considerata come reato e non sia stato espletato il giudizio penale né sia stata sporta formale querela dai soggetti interessati, all'azione civile di risarcimento si applica la prescrizione più lunga prevista per il reato.
Nel caso in esame il fatto lesivo risulta astrattamente idoneo ad integrare il reato di lesioni gravissime, per il quale l'art. 590 cp prevede la pena edittale nel massimo in tre anni.
Conseguentemente, il termine di prescrizione del relativo diritto risarcitorio, determinato a norma dell'art. 2947 c.c., comma 3, calcolata ex art. 157 cp nella sua formulazione vigente alla data del fatto, è pari a 6 anni.
L'art. 157 cp prevede infatti come termine di prescrizione un tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista ex lege (tre anni per le lesioni gravissime con violazione delle norme sulla circolazione stradale ex art. 590 cp), ma comunque mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto.
Va poi precisato che gli effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, disciplinati dall'art. 161 cp, riguardano solo la disciplina penalistica e non il risarcimento del danno in sede civile, che può essere interrotto e decorrere nuovamente, per l'intera durata del periodo, in presenza di un atto di messa in mora.
c.3 Accertato, sulla base della documentazione in atti, che la prima richiesta di risarcimento danni,
pagina 5 di 7 formulata nell'interesse dell'attrice, è stata inviata dal convenuto in data 22.01.2018 (cfr doc. allegato all'atto di citazione) si può quindi ritenere sussistente l'errore professionale dedotto dall'attrice.
Accertato che la responsabilità professionale dell'avvocato non può dirsi esistente e comunque affermarsi, in presenza di un semplice errore od omissione nell'attività processuale, in quanto è onere del cliente dimostrare l'incidenza causale che il dedotto errore professionale aveva determinato sulla tutela dei suoi diritti, asseritamente pregiudicati da quell'errore, va precisato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla data del fatto o dalla sua scoperta.
Nel caso di danni da fatto illecito quindi, il diritto comincia a decorrere da quando il danneggiato, con ordinaria diligenza, sia venuto a conoscenza dell'illecito, del danno e del nesso causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito.
Considerato che il sinistro è avvenuto il 29.6.2011 ed il giudizio, instaurato dalla danneggiata principale è stato introdotto nel 2018, va evidenziato che i famigliari dell'attrice hanno riferito che le condizioni di non erano state rese note subito alla madre che, Parte_2 Parte_1
“solo nell'estate del 2017”, ovvero “dopo quattro anni” aveva visto la figlia sulla sedia a rotelle a causa delle gravi lesioni subite (cfr dichiarazioni rispettivamente rese da e da Parte_4
sub doc. 15 e 19 allegate dall'attrice). CP_4
Si può quindi ritenere che, alla data del 22.1.2018, il termine di prescrizione non fosse ancora decorso.
Considerato che l'attrice ha contestato al convenuto solo la condotta professionale da questi tenuta sino alla data del 22.1.2018, senza prendere in esame la condotta professionale successivamente svolta dal medesimo, la domanda formulata dall'attrice va rigettata, considerato che alla data sopra indicata il dedotto errore professionale non aveva ancora arrecato alcun pregiudizio ai diritti di credito a lei spettanti.
D. Sulla domanda di manleva formulata dal convenuto
La terza chiamata ha contestato l'operatività della garanzia, per omessa comunicazione di circostanze rilevanti, certamente note all'assicurato.
In sede di sottoscrizione della polizza per la responsabilità professionale n.2018/03/2330696, avente decorrenza dal giorno 17 ottobre 2018, rapporto poi proseguito senza soluzione di continuità sino alla polizza oggi azionata, il convenuto aveva infatti dichiarato “di non essere a conoscenza di atti o fatti che, riferiti all'ultimo quinquennio, abbiano dato luogo o possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente Assicurazione e che non si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate con la presente polizza”, pur avendo piena consapevolezza del commesso errore professionale, sin dal mese di febbraio 2018.
pagina 6 di 7 Accertato che alla data di sottoscrizione del contratto, la prescrizione del credito risarcitorio spettante all'attrice non era ancora maturata, va rigettata l'eccezione formulata dalla terza chiamata.
E. Sulla disciplina delle spese
e.1 Le spese di lite sostenute dal convenuto seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo.
e.2 In forza del principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, considerato che la chiamata in causa della si è resa necessaria in CP_2
relazione alle tesi sostenute dall'attrice, risultate infondate, anche le spese processuali sostenute dalla terza chiamata in garanzia vanno poste a carico dell'attrice.
Considerato il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dal convenuto e dalla terza chiamata, sussistono i presupposti per una compensazione parziale delle spese, che si stima equo determinare nella misura del 30%, con obbligo dell'attrice di provvedere al rimborso della quota residua in favore del convenuto e della terza chiamata.
Spese parametrate al minimo edittale, considerato il valore dichiarato della controversia, la linearità e la natura documentale del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
RIGETTA
l'eccezione preliminare formulata dal convenuto e dalla terza chiamata.
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice.
CONDANNA
l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto e dalla terza chiamata che, previa compensazione nella misura del 30% liquida nel residuo, per ciascuna parte, in € 7.860,30 per compensi (€ 11.229,00 ridotto del 30%), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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