Trib. Trani, sentenza 28/10/2025, n. 1023
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Sentenza 28 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Trani, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa di opposizione promossa da un soggetto contro un decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 13.672,38 oltre interessi e spese, quale residuo di un contratto di finanziamento stipulato con una società. L'opponente ha lamentato l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta usura sopravvenuta, chiedendo la risoluzione del contratto. La parte opposta, società finanziaria, ha contestato le doglianze dell'opponente. La causa, dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e il fallimento della mediazione obbligatoria, è stata istruita documentalmente e discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo. La decisione si fonda sul principio dell'onere della prova gravante sulle parti, in particolare sull'opponente che deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria opposizione. Nel caso di specie, la società opposta ha assolto il proprio onere probatorio producendo il contratto di finanziamento e l'estratto conto, allegando l'inadempimento dell'opponente. L'eccezione di usura sopravvenuta sollevata dall'opponente è stata ritenuta generica e priva di specificazioni riguardo alle contabilizzazioni viziate, alle clausole invalide e alle ragioni delle dedotte invalidità, nonché priva di indicazioni precise sulla base di calcolo degli interessi e sulle voci di costo. Il giudice ha sottolineato che la contestazione dell'usura non può essere generica e che la parte che la solleva ha l'onere di dimostrare il superamento dello specifico tasso soglia rilevante, producendo la documentazione necessaria, onere che nel caso di specie non è stato assolto. Anche in relazione all'usura sopravvenuta, è stata evidenziata la mancanza di allegazioni relative a una condotta consapevole di approfittamento e di violazione del canone di buona fede. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente soccombente e liquidate in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre accessori, con riduzione del 50% per la non particolare complessità della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trani, sentenza 28/10/2025, n. 1023
    Giurisdizione : Trib. Trani
    Numero : 1023
    Data del deposito : 28 ottobre 2025

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