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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5433/2021
Tribunale Ordinario di Trani
Verbale di udienza del 28.10.2025
Alle ore 11.26, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario Upp dott. , sono comparsi: Parte_1
per , è presente l'avv. Paolo Lionetti;
Parte_2
per , è presente l'avv. Stefania Sforza in sostituzione degli avv.ti Zurlo e Ornati;
CP_1
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Lionetti, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e alle eccezioni ivi contenute.
L'avv. Sforza, per parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 28.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udita la discussione orale dei procuratori delle parti comparse i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 5433 2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1358/2021 emesso da questo Tribunale il 31.8.2021 (4160/2021 r.g.a.c.c.), promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Leonetti e Iolanda Di Paola, come da Parte_2 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale
-attore/ opponente-
CONTRO rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, in virtù di Controparte_2 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata;
-opposta/ convenuta.-
Conclusioni: come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n.
1358/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a il pagamento in favore di Parte_2 della somma di €. 13.672,38 oltre interessi come da domanda e spese del Controparte_2 procedimento monitorio, rinveniente dal contratto di finanziamento n. 4675877 del 10.4.2013 stipulato con .it. In particolare, l'opponente lamenta l'illegittimità della pretesa creditoria per CP_3 intervenuta usura sopravvenuta, con richiesta di risoluzione del contratto.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e dato corso alla mediazione obbligatoria ex D.
Lgs. n. 28/2010 conclusasi negativamente per assenza degli odierni opponenti, la causa è stata istruita documentalmente. Con ordinanza del 27.7.2024 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. non accettata da parte opponente;
così all'udienza del 27.5.2025 la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine sino al 13.9.2025 per il deposito di brevi note difensive.
All'odierna udienza le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi ciascuna alle proprie note difensive insistendo, ciascuna, nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
*****
Nel merito, l'opposizione è infondata nei termini di seguito illustrati.
Non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c..
Dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con gli artt. 163 e 167 c.p.c. si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. di acquisizione probatoria - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.
L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, é un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), ex art. 115 c.p.c. di cui si è già detto. Detto regime di allegazione é inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non é di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Tale principio non viene meno per il solo fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Se da un lato integra principio consolidato in seno alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito il fatto che, in tal caso, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, dall' altro va evidenziato come, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non é esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della proprio opposizione: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all' assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di finanziamento
) nei confronti dell'opponente – convenuto in senso sostanziale- e si duole dell'inadempimento di quest' ultimo.
Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Orbene, parte opposta ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo (sin dalla fase monitoria) il contratto di prestito personale n. 4675877 sottoscritto in data 10.4.2013 da da rimborsarsi alle condizioni ivi previste e all'estratto conto che riepiloga i movimenti Parte_2 dalla stipula del contratto sino alla decadenza dal beneficio del termine (cfr doc. n. 3 e 5 del fascicolo monitorio) e, al tempo stesso, allegando l'inadempimento all'obbligo di rimborso rateale.
Va poi soggiunto che l'effettiva corresponsione della somma prestata costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass.,
05/03/2009, n. 5356).
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della dei fatti costitutivi del credito CP_4 azionato, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dall'opposto (convenuto in senso sostanziale) sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei loro confronti, in considerazione dell'estrema genericità dell'eccezione di usurarietà svolta e dall'assenza di qualsivoglia allegazione, circostanza che non può che ricadere sull'accoglimento o meno delle domande proposte in quanto incide sull'onere della prova gravante su parte opponente.
In particolare, con un unico motivo di opposizione, l'opponente lamenta l'usurarietà sopravvenuta del finanziamento, omettendo del tutto di individuare, indicare e specificare le contabilizzazioni asseritamente viziate, le clausole invalide e le ragioni delle dedotte invalidità.
Non è sufficiente, infatti, che il debitore contesti l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca e/o società finanziaria, limitandosi a richiamare la normativa codicistica e speciale in materia bancaria, tralasciando ogni riferimento, in punto di fatto, alle operazioni, contabilizzazioni e clausole concordate e/o praticate in violazione delle norme richiamate.
In particolare, lamenta il superamento del tasso soglia fra ottobre 2020 e settembre 2021, senza Pt_2 indicare se trattasi di interessi moratori o corrispettivi e senza chiarire quale è la base di calcolo, con indicazione delle specifiche voci di costo.
Tali lacune rendono totalmente carenti le contestazioni dell'opponente , né le stesse sono state in qualche modo, colmate o integrate in corso di causa, nemmeno con la prima memoria ex art. 183, co.
6 c.p.c.
In particolare, la parte che deduce la violazione dell' usura bancaria e dunque l' applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1996, ha l' onere di dimostrare l' avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, fra l' altro, anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della B.I. La contestazione in tal senso non può essere generica e, in mancanza, non può essere ammessa consulenza tecnica, non potendosi delegare ogni accertamento sul punto ad un accertamento tecnico che per le ragioni esposte si appalesa del tutto esplorativo e chiaramente mirato a supplire alle vistose carenze di allegazione e probatorie e quindi finalizzata ad esonerarli dall'onere della prova. Infatti, la contestazione della natura usuraria del contratto avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto
è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario (Cass. 2311/2018). Nel caso di specie nulla di ciò è stato prodotto dall'opponente, che, dunque, non ha assolto in alcun modo l'onere che su di lui incombeva, per cui non può che concludersi per il rigetto della domanda.
Per quanto riguarda, invece, gli sconfinamenti determinati automaticamente dal meccanismo contrattuale (e non da modifiche posteriori) - c.d. usura sopravvenuta - la rilevanza è subordinata alla riscontrata violazione del canone della buona fede di cui all'art 1375 c.c. La violazione del canone di buona fede, tuttavia, non è riscontrabile nell' esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. Peraltro, al di là degli sconfinamenti oggettivi rispetto ai tassi soglia, è sempre necessario prospettare la correlazione con una condotta consapevole di approfittamento tale da determinare causalmente la significativa sproporzione delle condizioni concordate (Cass., 29.3.2017, n 26214; Cass., 25.3.2014,
n 18778), elementi che difettano nella presente fattispecie.
Per le suesposte argomentazioni, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri valoriali dettati dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50% tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653,
c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1358/2021 (RG n. 4160/2021);
2. condanna gli opponenti a pagare in favore dell'opposta le spese di lite che liquida nella somma
€ 2.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani, 28 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Tribunale Ordinario di Trani
Verbale di udienza del 28.10.2025
Alle ore 11.26, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario Upp dott. , sono comparsi: Parte_1
per , è presente l'avv. Paolo Lionetti;
Parte_2
per , è presente l'avv. Stefania Sforza in sostituzione degli avv.ti Zurlo e Ornati;
CP_1
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Lionetti, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e alle eccezioni ivi contenute.
L'avv. Sforza, per parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 28.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udita la discussione orale dei procuratori delle parti comparse i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 5433 2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1358/2021 emesso da questo Tribunale il 31.8.2021 (4160/2021 r.g.a.c.c.), promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Leonetti e Iolanda Di Paola, come da Parte_2 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale
-attore/ opponente-
CONTRO rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, in virtù di Controparte_2 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata;
-opposta/ convenuta.-
Conclusioni: come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n.
1358/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a il pagamento in favore di Parte_2 della somma di €. 13.672,38 oltre interessi come da domanda e spese del Controparte_2 procedimento monitorio, rinveniente dal contratto di finanziamento n. 4675877 del 10.4.2013 stipulato con .it. In particolare, l'opponente lamenta l'illegittimità della pretesa creditoria per CP_3 intervenuta usura sopravvenuta, con richiesta di risoluzione del contratto.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e dato corso alla mediazione obbligatoria ex D.
Lgs. n. 28/2010 conclusasi negativamente per assenza degli odierni opponenti, la causa è stata istruita documentalmente. Con ordinanza del 27.7.2024 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. non accettata da parte opponente;
così all'udienza del 27.5.2025 la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine sino al 13.9.2025 per il deposito di brevi note difensive.
All'odierna udienza le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi ciascuna alle proprie note difensive insistendo, ciascuna, nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
*****
Nel merito, l'opposizione è infondata nei termini di seguito illustrati.
Non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c..
Dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con gli artt. 163 e 167 c.p.c. si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. di acquisizione probatoria - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.
L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, é un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), ex art. 115 c.p.c. di cui si è già detto. Detto regime di allegazione é inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non é di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Tale principio non viene meno per il solo fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Se da un lato integra principio consolidato in seno alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito il fatto che, in tal caso, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, dall' altro va evidenziato come, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non é esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della proprio opposizione: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all' assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di finanziamento
) nei confronti dell'opponente – convenuto in senso sostanziale- e si duole dell'inadempimento di quest' ultimo.
Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Orbene, parte opposta ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo (sin dalla fase monitoria) il contratto di prestito personale n. 4675877 sottoscritto in data 10.4.2013 da da rimborsarsi alle condizioni ivi previste e all'estratto conto che riepiloga i movimenti Parte_2 dalla stipula del contratto sino alla decadenza dal beneficio del termine (cfr doc. n. 3 e 5 del fascicolo monitorio) e, al tempo stesso, allegando l'inadempimento all'obbligo di rimborso rateale.
Va poi soggiunto che l'effettiva corresponsione della somma prestata costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass.,
05/03/2009, n. 5356).
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della dei fatti costitutivi del credito CP_4 azionato, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dall'opposto (convenuto in senso sostanziale) sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei loro confronti, in considerazione dell'estrema genericità dell'eccezione di usurarietà svolta e dall'assenza di qualsivoglia allegazione, circostanza che non può che ricadere sull'accoglimento o meno delle domande proposte in quanto incide sull'onere della prova gravante su parte opponente.
In particolare, con un unico motivo di opposizione, l'opponente lamenta l'usurarietà sopravvenuta del finanziamento, omettendo del tutto di individuare, indicare e specificare le contabilizzazioni asseritamente viziate, le clausole invalide e le ragioni delle dedotte invalidità.
Non è sufficiente, infatti, che il debitore contesti l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca e/o società finanziaria, limitandosi a richiamare la normativa codicistica e speciale in materia bancaria, tralasciando ogni riferimento, in punto di fatto, alle operazioni, contabilizzazioni e clausole concordate e/o praticate in violazione delle norme richiamate.
In particolare, lamenta il superamento del tasso soglia fra ottobre 2020 e settembre 2021, senza Pt_2 indicare se trattasi di interessi moratori o corrispettivi e senza chiarire quale è la base di calcolo, con indicazione delle specifiche voci di costo.
Tali lacune rendono totalmente carenti le contestazioni dell'opponente , né le stesse sono state in qualche modo, colmate o integrate in corso di causa, nemmeno con la prima memoria ex art. 183, co.
6 c.p.c.
In particolare, la parte che deduce la violazione dell' usura bancaria e dunque l' applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1996, ha l' onere di dimostrare l' avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, fra l' altro, anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della B.I. La contestazione in tal senso non può essere generica e, in mancanza, non può essere ammessa consulenza tecnica, non potendosi delegare ogni accertamento sul punto ad un accertamento tecnico che per le ragioni esposte si appalesa del tutto esplorativo e chiaramente mirato a supplire alle vistose carenze di allegazione e probatorie e quindi finalizzata ad esonerarli dall'onere della prova. Infatti, la contestazione della natura usuraria del contratto avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto
è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario (Cass. 2311/2018). Nel caso di specie nulla di ciò è stato prodotto dall'opponente, che, dunque, non ha assolto in alcun modo l'onere che su di lui incombeva, per cui non può che concludersi per il rigetto della domanda.
Per quanto riguarda, invece, gli sconfinamenti determinati automaticamente dal meccanismo contrattuale (e non da modifiche posteriori) - c.d. usura sopravvenuta - la rilevanza è subordinata alla riscontrata violazione del canone della buona fede di cui all'art 1375 c.c. La violazione del canone di buona fede, tuttavia, non è riscontrabile nell' esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. Peraltro, al di là degli sconfinamenti oggettivi rispetto ai tassi soglia, è sempre necessario prospettare la correlazione con una condotta consapevole di approfittamento tale da determinare causalmente la significativa sproporzione delle condizioni concordate (Cass., 29.3.2017, n 26214; Cass., 25.3.2014,
n 18778), elementi che difettano nella presente fattispecie.
Per le suesposte argomentazioni, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri valoriali dettati dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50% tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653,
c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1358/2021 (RG n. 4160/2021);
2. condanna gli opponenti a pagare in favore dell'opposta le spese di lite che liquida nella somma
€ 2.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani, 28 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra