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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10822 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
in persona della Giudice IE RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 41895 dell'anno 2024, vertente tra
, con l'Avv. Gian Marco Di Parte_1
NO e Avv. Gianni Di NO, ricorrente e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuta contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024
[...]
ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
chiedendo di “Accertare e dichiarare, previo riconoscimento Controparte_1 fin dall'origine della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, del dovuto superiore livello di inquadramento in relazione alle effettive mansioni svolte di pizzaiolo e della prestazione sempre resa a , Parte_2
l'inadempimento della parte datoriale agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro e per l'effetto condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del
[...]
1 ricorrente, della somma di € 10.298,27 ovvero in subordine di quell'altra somma ritenuta più giusta e più equa, oltre accessori come per legge.”
Assumeva di aver prestato attività lavorativa in modo ininterrotto per la convenuta presso il ristorante/pizzeria "Terzo Tempo", sito all'interno del circolo sportivo "Play Pisana" in Via dei Matteini n. 35, nel periodo compreso dal 10 maggio 2024 al 31 ottobre 2024; di aver svolto le mansioni di pizzaiolo, comprensive della preparazione dell'impasto, degli ingredienti e della relativa cottura;
che, sebbene la prestazione avesse avuto inizio il 10 maggio 2024, la propria posizione lavorativa era stata formalmente regolarizzata ai fini previdenziali e assistenziali solo a far data dall'8 giugno 2024, mediante un contratto a tempo determinato (poi prorogato sino al 31 ottobre 2024); che, tuttavia, tale inquadramento formale risultava viziato e fittizio, in quanto, a fronte del 4° livello dovuto per le mansioni di fatto espletate (pizzaiolo), gli era stato attribuito il 5° livello (aiuto pizzaiolo) del CCNL Turismo – Pubblici
Esercizi, con previsione di un orario a tempo parziale (37,50%), laddove la prestazione era stata resa sempre a tempo pieno;
che, quanto all'orario di lavoro effettivamente osservato, a decorrere da maggio 2024 lo stesso si era articolato dalle ore 16:00 alle ore 23:00 per sei giorni settimanali;
che detto orario era mutato a far data dal luglio 2024, quando aveva iniziato ad osservare la seguente articolazione oraria: 16:00-23:00 (lunedì, mercoledì e giovedì) e 9:00-15:00 e
18:00-23:00 (venerdì, sabato e domenica), con giorno di riposo sempre di martedì; che l'orario di lavoro era stato ulteriormente modificato a ottobre 2024, mese a decorrere dal quale il ricorrente aveva prestato servizio dalle 9:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 23:00 (venerdì, sabato e domenica); che, per l'effetto, aveva sempre percepito retribuzioni inferiori a quelle minime contrattuali spettanti in base al livello e all'orario dovuti;
che la società convenuta non gli aveva corrisposto integralmente la retribuzione relativa ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2024; che, infine, non aveva goduto di ferie e permessi e non gli era stata corrisposta alcuna indennità per lavoro domenicale e festivo, né i ratei di tredicesima, quattordicesima mensilità e il T.F.R. 2 La società benché ritualmente citata, non Controparte_1
si è costituita in giudizio e, all'udienza del 17 febbraio 2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Terminata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter, co. 4 c.p.c.
***
Il ricorso è fondato.
Giova osservare che la parte convenuta, benché ritualmente citata, ha preferito rimanere contumace e, senza giustificato motivo non è comparsa all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale. Ai sensi dell'art. 232 cpc, tale comportamento, corrobora le risultanze istruttorie come di seguito indicate, appare ammissivo dei fatti come dedotti in ricorso.
Nel merito, le risultanze istruttorie hanno integralmente confermato le allegazioni del ricorrente, acclarando che lo stesso ha sempre svolto le mansioni di pizzaiolo (coerenti con il 4° livello del CCNL) e che, sotto il profilo orario, ha esercitato la propria prestazione osservando un regime di tempo pieno (full-time).
Quanto alle mansioni svolte dal ricorrente, entrambi i testi escussi hanno dichiarato che lo stesso lavorava come pizzaiolo. In particolare, il teste
[...]
ha riferito quanto segue: “Io ho lavorato come aiuto Testimone_1 pizzaiolo. Ricordo che il ricorrente lavorava come pizzaiolo. Vedevo il ricorrente quando lavoravo lì perché avevamo lo stesso orario di lavoro. […] Non c'erano altri pizzaioli oltre al ricorrente, c'ero solo io che, come ho detto, facevo l'aiuto pizzaiolo”. Detta circostanza è stata confermata anche dal teste Testimone_2 il quale ha espressamente dichiarato che “… Il ricorrente era pizzaiolo …”. Si accerta, pertanto, che le mansioni in concreto espletate erano quelle proprie del pizzaiolo, comportanti autonomia professionale e responsabilità coerenti con l'inquadramento nel 4° livello retributivo del CCNL applicato.
3 Ad colorandum, si rileva che la prassi di non formalizzazione immediata del rapporto di lavoro trova un ulteriore e significativo riscontro nella deposizione del teste il quale ha affermato di aver lavorato Testimone_1
"senza contratto" nel periodo compreso tra luglio e settembre 2024. Tale circostanza, se raffrontata con l'eccezione del ricorrente – che ha iniziato a lavorare per la società convenuta in data 10 maggio 2024, per essere formalmente assunto solo in data 8 giugno 2024 – fornisce alla Giudicante un ulteriore spunto per valutare la modalità operativa della parte datoriale. Infatti, tale modus operandi, caratterizzato da una evidente inosservanza degli obblighi formali di assunzione, rafforza significativamente la presunzione di fondatezza delle allegazioni attoree.
Le doglianze del ricorrente risultano fondate anche quanto all'erronea formalizzazione dell'orario di lavoro osservato. Infatti, l'attività istruttoria ha consentito di accertare che l'orario di lavoro svolto dal ricorrente corrispondeva a tutti gli effetti ad un orario full time. A riguardo, il teste Testimone_1 ha affermato di aver lavorato “…dalle 16.00 alle 23 per sei giorni con
[...] riposo lunedì. Preciso che il venerdì sabato e domenica lavoravo dalle 9.00 alle
15.00 e poi dalle 16 alle 23. […] Vedevo il ricorrente quando lavoravo lì perché avevamo lo stesso orario di lavoro”. Il teste ha confermato dette Testimone_2
dichiarazioni, sostenendo che “… il ricorrente lavorava inizialmente la sera, dalle
15/16.00 fino alle 23.00. Poi dopo circa un mese ricordo che il ricorrente il fine settimana (venerdì sabato e domenica) faceva il doppio turno, tipo dalle 9.00 alle
13.00 e poi dalle 17.00/18.00 fino alle 23.00. Ricordo che l'orario che avevamo non era mai preciso, perché poteva capitare che finissimo anche dopo le 23.00”.
Siffatte risultanze istruttorie attestano in modo convergente una prestazione lavorativa svolta in modo continuativo e sistematico per un monte ore equivalente, se non superiore, all'orario ordinario a tempo pieno previsto dal
CCNL. Si deve, pertanto, ritenere fondato l'accertamento del rapporto a tempo pieno, in conformità con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
4 (cfr. ex multis Cass. n. 4350 del 19.02.2024 e Cass. n. 10746 del 22.04.2024), secondo cui la continuativa prestazione di un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno determina la trasformazione dell'originario part-time in full time (principio di effettività).
In definitiva, deve concludersi con l'accoglimento totale delle domande del ricorrente, in quanto le pretese retributive e indennitarie, così come analiticamente quantificate nei conteggi allegati al ricorso, risultano scevre da vizi illogici o errori contabili e pienamente coerenti con il rapporto di lavoro subordinato, con orario full-time e inquadramento al 4° livello del CCNL Turismo
– Pubblici Esercizi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione:
- accoglie integralmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società
l pagamento in favore del ricorrente di euro Controparte_1
10.298,27 a titolo di differenze retributive;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, quantificate in euro 2.695,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 27.10.2025
La Giudice
IE RA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca
Boggetti
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